452-833. Gente di mare



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2207 676. - Circ. 18 febbraio 1998 n. 38. L. 27 dicembre 1997 n. 449, art. 59. Riflessi sulla normativa in materia pensionistica dei fondi sostitutivi ed integrativi dell assicurazione generale obbligatoria. Con circolare n. 2 del 5 gennaio 1998 diramata in pari data con messaggio n. 3117, sono state fornite le più urgenti istruzioni per l applicazione delle disposizioni dell art. 59 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, alle pensioni di anzianità del regime generale e delle forme sostitutive gestite dall Istituto. Al punto 1 di tale circolare dovrà pertanto farsi riferimento per tutto ciò che concerne i requisiti per il diritto alla pensione di anzianità e la decorrenza della stessa, salvo quanto precisato al punto 1.4 della presente circolare. Vengono ora fornite istruzioni per le parti dell art. 59 che riguardano specifiche normative dei fondi sostitutivi (volo, telefonici, elettrici e dazieri), integrativi ( esattoriali e gas), del fondo clero, nonchè i lavoratori marittimi iscritti all assicurazione generale obbligatoria. 1 - Iscritti al fondo di previdenza per il personale di volo. 1.1 - Limiti di retribuzione pensionabile (art. dal 1 gennaio 1998, a tutti i lavoratori iscritti alle forme pensionistiche obbligatorie sostitutive, esclusive ed esonerative, qualora non già previsto, si applica la tabella di cui all art. 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 503; lo stesso art. stabilisce che a decorrere dalla medesima data è abrogato il comma 3 dell art. 12 del decreto legislativo n. 503/1992. Com è noto, il decreto legislativo 24 aprile 1997 n. 164, art. 3, comma 12, ha già esteso agli iscritti nel fondo volo i limiti di retribuzione pensionabile stabiliti percentuale annua di rendimento di cui all art. 12, comma 1, del decreto n. 503/1992, relativamente alle anzianità contributive maturate dal 1 luglio 1997 (v. circolare n. 246 del 28 novembre 1997 punto 9). Per quanto riguarda il comma 3 dell art. 12, ora abrogato, la disposizione non trovava applicazione nell ambito del fondo volo (v. circolare n. 243 del 27 ottobre 1993 punto 6). 1.2 - Arrotondamento all anno della frazione superiore a sei mesi (art. 59, comma 1, lett. b)). L art. 59, comma 1, lett. b) stabilisce che per la determinazione dell anzianità contributiva ai fini sia del diritto che della misura della prestazione le frazioni di anno non danno luogo ad arrotondamento Il decreto legislativo n. 164, all art. 3, comma 17, ha già previsto che per le pensioni con decorrenza dal 1 agosto 1997 in poi non trovano più applicazione le norme del fondo medesimo che prevedevano l arrotondamento ad anno intero della frazione di anno pari o superiore a sei mesi (v. circolare n. 246 del 28 novembre 1997 punto 12). 1.3 - Liquidazione in capitale di una quota di pensione (art. 59, comma 2). L art. 59, comma 2, stabilisce che per i trattamenti da liquidarsi a decorrere dal 1 gennaio 1998 a carico delle forme obbligatorie sostitutive, esclusive o esonerative non trovano applicazione le disposizioni che prevedono la trasformazione di quote di pensione in capitale, fatti salvi i trattamenti previsti per gli iscritti al fondo di previdenza per il personale di volo, di cui al decreto legislativo 24 aprile 1997 n. 164, per i quali continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all art. 3, comma 12, del medesimo decreto n. 164. Queste ultime disposizioni, secondo quanto previsto dal menzionato comma 2, trovano applicazione limitatamente agli iscritti al fondo volo che, alla data di decorrenza della pensione, possono far valere, quale somma di età e di anzianità contributiva, il parametro 87 e almeno 30 anni di anzianità contributiva. per coloro che possono far valere, quale somma di età e di anzianità contributiva, il parametro 89, fermo restando il requisito dei 30 anni di anzianità contributiva, la quota di pensione liquidabile in forma capitale viene erogata nella misura percentuale maturata alla data del 31 dicembre 1997. Pertanto: per gli iscritti che possono far valere all atto del pensionamento il suddetto parametro 87 resta confermato che la quota di pensione trasformabile in capitale dovrà essere determinata nel modo indicato al punto 10 della circolare n. 246 del 28 novembre 1997 tenendo conto delle riduzioni percentuali previste per gli anni successivi al 1997 dal citato art. 3, comma 12, del decreto n. 164; per gli iscritti che possono far valere il parametro 89 la quota di pensione liquidabile in capitale, determinata sempre tenendo presente quanto indicato al predetto punto 10 della circolare n. 246, verrà erogata nella misura percentuale stabilita alla data del 31 dicembre 1997 e quindi senza apportare le riduzioni percentuali previste per gli anni successivi al 1997; per gli iscritti che non possono far valere nessuno dei due parametri innanzi menzionati non verranno liquidate quote di pensione in forma di capitale. 1.4 - Pensione di anzianità (art. 59, commi 6 e 12). Con la circolare n. 2 sono state fornite istruzioni per l applicazione dell art. 59, comma 6, che stabilisce che con effetto sui trattamenti pensionistici di anzianità decorrenti dal 1 gennaio 1998 a carico dell assicurazione generale obbligatoria per l invalidità, la vecchiaia ed i superstiti per i lavoratori dipendenti e autonomi e delle forme di essa sostitutive ed esclusive, il diritto per l accesso al trattamento si consegue, salvo quanto previsto al successivo comma 7, al raggiungimento dei requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva indicati nella tabella c allegata alla legge per i lavoratori dipendenti iscritti all assicurazione generale obbligatoria ed alle forme di essa sostitutive. Tenuto presente quanto previsto dall art. 3, comma 2, del decreto n. 164, gli iscritti al fondo volo conseguono quindi il diritto a pensione di anzianità al raggiungimento dei requisiti innanzi indicati sempreché possano far contestualmente valere almeno 20 anni di contribuzione obbligatoria o volontaria presso il fondo medesimo. L art. 59, comma 12, lettera a), della legge n. 449 apporta modificazioni all art. 3, comma 3, del decreto n. 164 del 1997 il quale stabilisce che gli iscritti al fondo volo possono richiedere la pensione di anzia-

2208 Capitolo X 452-833 nità al conseguimento di requisiti di età e di contribuzione ridotti rispetto a quelli previsti dalla normativa in vigore nell assicurazione generale obbligatoria. In base alla norma quale risulta a seguito della modifica, le pensioni di anzianità con decorrenza dal 1 gennaio 1998 possono essere corrisposte ai lavoratori in possesso di requisiti anagrafici e contributivi ridotti, rispetto a quelli previsti dalla normativa in vigore nell assicurazione generale obbligatoria, di un anno ogni cinque anni interi di lavoro svolto con obbligo di iscrizione al fondo, fino ad un massimo di cinque e sempreché il lavoratore possa far valere 20 anni di contribuzione obbligatoria e volontaria al fondo ovvero, relativamente ai lavoratori appartenenti alle categorie dei tecnici di volo e dei piloti collaudatori, i periodi minimi di iscrizione al fondo richiesti dalla previgente normativa. In concreto, avuto riguardo a quanto indicato nella citata tabella c, i lavoratori che possono far valere la riduzione massima di 5 anni per aver svolto almeno 25 anni di lavoro con obbligo di iscrizione al fondo potranno ottenere la pensione di anzianità, nell anno 1998, al conseguimento del duplice requisito di 49 anni di età e di 30 anni di contribuzione ovvero, in alternativa, del solo requisito di 31 anni di contribuzione, requisiti gradualmente elevati per gli anni successivi sino a giungere a regime nell anno 2008 a 52 anni di età e 30 di contribuzione ovvero alla sola contribuzione di 35 anni. Ai fini della determinazione delle percentuali di riduzione della pensione liquidata a decorrere dal 1 gennaio 1998 ai sensi dell art. 3, comma 3, del decreto n. 164 del 1997, come modificato dall art. 59, comma 12, lettera a), della legge n. 449, dovrà pertanto farsi riferimento alla somma dei requisiti di età e anzianità contributiva indicati nella tabella c allegata alla legge n. 449 e non più a quelli previsti dalla legge n. 335 del 1995. Per i lavoratori che rientrino in una delle situazioni previste dal comma 7 dell art. 59 (es. lavoratori precoci ) dovrà farsi riferimento, sia ai fini dell individuazione dei requisiti sia per la determinazione della percentuale di riduzione della pensione, alla tabella b allegata alla legge n. 335 del 1995. In merito a quanto precede si ritiene comunque utile formulare un esempio per la individuazione della data di perfezionamento del diritto a pensione e per la determinazione della percentuale di riduzione da applicare in conseguenza del collocamento a pensione con ridotti requisiti di età e contribuzione. Iscritto nato il 1.3.1950, con anzianità contributiva utile a pensione di 30 anni in dipendenza di lavoro svolto con obbligo di iscrizione al fondo volo. Decorrenza pensione 1.3.2000. I requisiti previsti dalla normativa in vigore nell assicurazione generale obbligatoria per acquisire il diritto a pensione di anzianità alla data del 1.3.2000 (tabella c allegata alla legge n. 449) sono: 55 anni di età anagrafica e 35 anni di anzianità contributiva per un parametro di 90. L interessato potendo avvalersi, per il lavoro effettivamente svolto con obbligo di iscrizione al fondo, della riduzione massima di cinque anni dei requisiti di età e contribuzione prevista dalla norma in precedenza illustrata, risulta aver perfezionato i requisiti per il diritto a pensione; ha compiuto infatti 50 anni di età e possiede 30 anni di contribuzione per un parametro di 80. Gli anni mancanti al valore 90 sono pertanto 10, per cui la percentuale di riduzione da applicare sulla quota di pensione, desunta dalla tabella b allegata al decreto legislativo n. 164 del 1997, è pari all 8 per cento. L esempio appena formulato è valido per tutti i casi in cui, ai fini del diritto a pensione, occorra fare riferimento alla tabella c allegata alla legge n. 449, mentre per i casi in cui continua a trovare applicazione per l accesso al trattamento pensionistico la tabella b allegata alla legge n. 335 del 1995, illustrati al punto 1.3 della circolare n. 2 del 5 gennaio 1998 occorre ovviamente considerare il valore costituito dalla somma di età e anzianità contributiva indicati nella stessa tabella b. Per quanto riguarda la decorrenza delle pensioni liquidate ai sensi dell art.59, comma 6, della legge n. 449, si rinvia alla menzionata circolare n. 2 del 5 gennaio 1998 mentre per la decorrenza delle pensioni liquidate ai sensi dell art. 3, comma 3, del decreto n.164 del 1997, come modificato dall art.59, comma 12, lettera a), della medesima legge n. 449 si fa riserva di successive istruzioni. 2 - Lavoratori marittimi (art. 59, comma 35). L art. 59, comma 35, modifica con effetto dal 1 gennaio 1998 il comma 2 dell art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 503 che, come noto, stabilisce tra l altro che per i casi di cui all art. 31 della legge 26 luglio 1984 n. 413, (lavoratori marittimi che possano far valere 1040 settimane di contribuzione marittima, di cui almeno 520 settimane di effettiva navigazione al servizio di macchina o di radiotelegrafia di bordo) continuano a trovare applicazione ai fini del diritto a pensione di vecchiaia i limiti di età stabiliti dalle disposizioni vigenti al 31 dicembre 1992 e cioè l età di 55 anni. Con la modifica prevista dal comma 35 anche per i lavoratori marittimi di cui all art. 4, comma 2, lettera c) e comma 3 della predetta legge n. 413 e cioè, rispettivamente, per i piloti del pilotaggio marittimo, riuniti in corporazioni presso i porti italiani, e per il personale abilitato al pilotaggio ai sensi dell art. 96 del codice della navigazione, trova applicazione, per le pensioni con decorrenza dal 1 gennaio 1998, ai fini del diritto a pensione di vecchiaia il preesistente limite di età di 60 anni per gli uomini e 55 anni per le donne. 3 - Iscritti al fondo telefonici. 3.1 - Limiti di retribuzione pensionabile (art. dal 1 gennaio 1998 a tutti i lavoratori iscritti alle forme pensionistiche obbligatorie sostitutive, esclusive ed esonerative, qualora non già previsto, si applica la tabella di cui all art. 12 del decreto n. 503 del 1992; lo stesso art. stabilisce che a decorrere dalla medesima data è abrogato il comma 3 dell art. 12 del citato decreto legislativo n. 503/1992. Per quanto concerne l applicazione della tabella di cui all art. 12 del decreto n. 503 del 1992, si precisa che i limiti di retribuzione pensionabile stabiliti percentuale di rendimento sono già stati estesi agli iscritti al fondo con il decreto di armonizzazione 4 dicembre 1996 n. 658, art. 3, comma 4, relativamen-

2209 te alle anzianità contributive maturate successivamente all 8 gennaio 1997, data di entrata in vigore del decreto stesso (v. circolare n. 94 del 17 aprile 1997 parte II, punto 1.1). Per quanto riguarda gli effetti dell abrogazione del comma 3 del predetto art. 12, che disciplinava i coefficienti di rendimento relativi alle anzianità maturate dal 1 gennaio 1993 in poi (v. circolare n. 243 del 27 ottobre 1993 parte I, punto 6), si fa riserva di istruzioni relativamente ai coefficienti da utilizzare per la liquidazione delle pensioni con decorrenza successiva al 31 dicembre 1997. 3.2 - Arrotondamento all anno della frazione superiore a sei mesi (art. 59, comma 1, lett. b) L art. 59, comma 1, lettera b), stabilisce che per la determinazione dell anzianità contributiva ai fini sia del diritto che della misura della prestazione, le frazioni di anno non danno luogo ad arrotondamento Peraltro lo stesso art. stabilisce che sono fatte salve le domande presentate ai sensi dell art. 3, comma 9, del decreto legislativo 4 dicembre 1996 n. 658. Al riguardo si richiamano i criteri impartiti con circolare n. 94 del 17 aprile 1997 - parte II, punto 6 - esplicativa del citato decreto n. 658/1996. Pertanto continueranno a beneficiare dell arrotondamento all anno della frazione superiore a sei mesi, indipendentemente dalla data di decorrenza della pensione: i lavoratori i quali alla data di entrata in vigore del decreto n. 658/1996 (8 gennaio 1997) abbiano cessato il rapporto di lavoro o che, pur non avendo cessato il rapporto di lavoro entro tale data, abbiano presentato domanda di dimissioni già accettata dall azienda; i lavoratori che abbiano presentato entro la data del 30 giugno 1997 domanda di dimissioni accettata entro la stessa data dall azienda. 4 - Iscritti al fondo elettrici. 4.1 - Limiti di retribuzione pensionabile (art. dal 1 gennaio 1998 a tutti i lavoratori iscritti alle forme pensionistiche obbligatorie sostitutive, esclusive ed esonerative, qualora non già previsto, si applica la tabella di cui all art. 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 503; lo stesso art.stabilisce che a decorrere dalla medesima data è abrogato il comma 3 dell art. 12 del citato decreto legislativo n. 503/1992. Per quanto concerne l applicazione della tabella di cui all art. 12 del decreto n. 503 del 1992, si precisa che i limiti di retribuzione pensionabile stabiliti percentuale di rendimento sono già stati estesi agli iscritti al fondo con il decreto di armonizzazione 16 settembre 1996 n. 562, art. 3, comma 4, relativamente alle anzianità contributive maturate successivamente al 16 novembre 1996, data di entrata in vigore del decreto stesso (v. circolare n. 41 del 22 febbraio 1997 parte II, punto 1.1). Per quanto riguarda gli effetti dell abrogazione del comma 3 del predetto art. 12, che disciplinava i coefficienti di rendimento relativi alle anzianità maturate dal 1 gennaio 1993 in poi (v. circolare n. 243 del 27 ottobre 1993 parte I, punto 6), si fa riserva di istruzioni relativamente ai coefficienti da utilizzare per la liquidazione delle pensioni con decorrenza successiva al 31 dicembre 1997. 4.2 - Arrotondamento all anno della frazione pari o superiore a sei mesi (art. L art. 59, comma 1, lett. b), stabilisce che per la determinazione dell anzianità contributiva, ai fini sia del diritto che della misura della prestazione, le frazioni di anno non danno luogo ad arrotondamento Al riguardo si rileva che l art. 3, comma 9, del decreto n. 562/1996, ha già abrogato a decorrere dal sesto mese successivo a quello della sua entrata in vigore l arrotondamento all anno della frazione pari o superiore a sei mesi previsto dall art. 6 della legge 27 febbraio 1978 n. 41. Pertanto l arrotondamento non trova più applicazione per le pensioni del fondo con decorrenza dal 1 maggio 1997 in poi (v. circolare n. 41, parte II, punto 6 del 22 febbraio 1997). 5 - Iscritti al fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle ex imposte di consumo. 5.1 - Limiti di retribuzione pensionabile (art. Le disposizioni dell art. 59, comma 1, secondo cui, con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1 gennaio 1998, a tutti i lavoratori iscritti alle forme pensionistiche obbligatorie sostitutive, esclusive ed esonerative, qualora non già previsto, si applica la tabella di cui all art. 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 503, hanno effetto anche sulle pensioni a carico del fondo di previdenza dazieri, non interessato fino all entrata in vigore della legge n. 449 in esame da provvedimenti di armonizzazione. Pertanto il comma 1 del predetto art. 59 estende agli iscritti al fondo dazieri, relativamente alle anzianità contributive maturate dal 1 gennaio 1998 in poi, i limiti di retribuzione pensionabile stabiliti nel regime generale e le relative riduzioni della percentuale annua di rendimento di cui all art. 12, comma 1, del citato decreto n. 503. Si indicano di seguito i rendimenti relativi alle quote di retribuzione pensionabile eccedenti il tetto che trovano applicazione per le anzianità maturate a far tempo dal 1 gennaio 1998 e quindi per le pensioni con decorrenza 1 febbraio 1998: - sino al 33% oltre il tetto 1,60% - dal 33% al 66% oltre il tetto 1,35% - dal 66% al 90% oltre il tetto 1,10% - oltre il 90% 0,90% (v. circolare n. 50 del 23 febbraio 1993 punto 6 e circolare n. 266 del 24 dicembre 1997, allegato 1, tabella l). 5.2 - Pensione di anzianità (art. 59, commi 3, 6 e 7). che a decorrere dal 1 gennaio 1998 per i soggetti iscritti al fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle ex imposte di consumo, il trattamento pensionistico si consegue esclusivamente in presenza dei requisiti e con la decorrenza previsti dalla disciplina dell assicurazione generale obbligatoria di appartenenza. Con l entrata in vigore della predetta disposizione non trova più applicazione la disciplina di cui all art. 37 della legge 11 luglio 1980 n. 312, che aveva

2210 Capitolo X 452-833 esteso agli iscritti al fondo in oggetto, tutti pubblici dipendenti, le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell art. 42 del D.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092. Conseguentemente per gli iscritti al fondo trova applicazione la disciplina prevista dal comma 6 dell art. 59 che stabilisce che il diritto per l accesso ai trattamenti pensionistici di anzianità decorrenti dal 1 gennaio 1998 si consegue al raggiungimento dei requisiti di età anagrafica e di anzianità ovvero di sola anzianità contributiva indicati nella tabella c della legge n. 449. Nei casi in cui ricorrano le condizioni previste dal comma 7 del citato art. 59 trova applicazione, per l individuazione dei requisiti di accesso alla pensione di anzianità, la tabella b) allegata alla legge n. 335 del 1995 (v.circolare n. 2 del 5 gennaio 1998, punto 1.3.1 e segg.). 5.3 - Pensione di vecchiaia (art. 59, comma 3). Sulla base della specifica normativa del fondo (art. 11 del r.d. 20.10.1939 n. 1863, comma 1), gli iscritti al fondo di che trattasi potevano conseguire il trattamento di vecchiaia con il requisito dei 30 anni di assicurazione e 55 anni di età, attualmente elevati a 58 anni, sia per gli uomini che per le donne. Con l entrata in vigore della norma di cui al comma 3 dell art.59 la pensione di vecchiaia a carico del fondo, a decorrere dal 1 gennaio 1998, si consegue nella assicurazione generale e, quindi, attualmente, al compimento di 63 anni di età per gli uomini e di 58 anni di età per le donne, con un anzianità contributiva di 18 anni. dal 1 luglio 1998 l età sarà di 64 anni per gli uomini e di 59 per le donne. Si precisa, peraltro, che gli iscritti che hanno maturato i requisiti per il diritto a tale prestazione entro il 31 dicembre 1997, secondo la specifica normativa del fondo, compresa la cessazione dal servizio, potranno accedere al pensionamento con decorrenza 1 gennaio 1998. ciò tenuto conto dei criteri forniti dal ministero del lavoro in occasione dell applicazione del decreto legislativo n. 503/1992 alle pensioni del regime generale (v. circolare n. 258 del 16 novembre 1993. 5.4 - Arrotondamento all anno della frazione superiore a sei mesi (art.59, comma 1, lett. b) L art. 59, comma 1, lett. b), prevede che con effetto dal 1 gennaio 1998 per la determinazione dell anzianità contributiva ai fini sia del diritto che della misura della prestazione, le frazioni di anno non danno luogo ad arrotondamenti per eccesso o per difetto; pertanto dalla medesima data deve considerarsi abrogato l art. 11, comma 2, del regio decreto n. 1863/1939, secondo cui per raggiungere il diritto a pensione la frazione di anno superiore si considerava come anno intero. 6 - Iscritti al fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi e delle altre entrate dello stato e degli enti pubblici (art. 59, commi 3 e 4). 6. 1 - Pensione di vecchiaia (art. 59, comma 3). che a decorrere dal 1 gennaio 1998 per gli iscritti al fondo esattoriali il trattamento pensionistico si consegue esclusivamente in presenza dei requisiti e con la decorrenza previsti dalla disciplina dell assicurazione generale obbligatoria di appartenenza. Il predetto comma 3 dispone inoltre che entro il 30 giugno 1998 il governo è delegato ad emanare un decreto legislativo per la armonizzazione della disciplina previdenziale del personale iscritto al fondo esattoriali con quella vigente nell assicurazione generale obbligatoria. Secondo quanto previsto dallo stesso comma 3, fino alla data di entrata in vigore del citato decreto al predetto personale si applicano le disposizioni proprie dell assicurazione generale obbligatoria. Com è noto, il fondo in questione, fino all emanazione della legge n. 449, non è stato interessato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 503, e successive modificazioni e, pertanto, non sono stati modificati i requisiti previsti dall ordinamento specifico del fondo stesso per il conseguimento del trattamento pensionistico di vecchiaia. Quindi la pensione di vecchiaia a carico del fondo poteva essere conseguita con i soli requisiti previsti dalla legge 2 aprile 1958 n. 377 e cioè con un età di 60 anni, per gli uomini, e di 55 anni, per le donne, e con un anzianità contributiva di 15 anni. Con l entrata in vigore della norma di cui al comma 3 dell art. 59 la pensione di vecchiaia a carico del fondo, a decorrere dal 1 gennaio 1998, si consegue nella predetta assicurazione generale e, quindi, attualmente, al compimento di 63 anni di età per gli uomini e di 58 anni di età per le donne, con un anzianità contributiva di 18 anni. Dal 1 luglio 1998 l età sarà di 64 anni per gli uomini e di 59 per le donne. Si potrà pertanto accedere al pensionamento di vecchiaia a carico del fondo, in presenza dei requisiti previsti dalla specifica normativa, a condizione che sussista il diritto a pensione nel regime generale. Anche per il predetto fondo gli iscritti che hanno maturato i requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia entro il 31 dicembre 1997, secondo la specifica normativa del fondo medesimo, compresa la cessazione dal servizio, potranno accedere al pensionamento dal 1 gennaio 1998. La pensione di anzianità non è prevista dalla normativa del fondo di che trattasi. 6.2 - Cumulo della pensione con i redditi da lavoro (art. 59 comma 4). L art. 59, comma 4, stabilisce, fra l altro, che con effetto sui trattamenti liquidati a decorrere dal 1 gennaio 1998 alle forme pensionistiche integrative si applicano le disposizioni in materia di cumulo tra prestazioni pensionistiche e redditi da lavoro dipendente o autonomo previste dalla disciplina dell assicurazione generale obbligatoria. Pertanto per le prestazioni erogate dal fondo da liquidare con decorrenza dal 1 gennaio 1998 si richiamano le disposizioni impartite al riguardo per le pensioni del regime generale. 6.3. - Esercizio della facoltà di cui al comma 2 dell art. 32 della legge 2 aprile 1958 n.377 ed agli artt. 7 ed 8 della legge 29 luglio 1971 n. 587. In ordine alla facoltà dell iscritto al fondo, che cessi dal prestare servizio alle dipendenze di esattorie o ricevitorie delle imposte dirette, di richiedere il pagamento, una volta tanto, di una somma pari al 75 per cento dell importo dei contributi versati al fondo stesso, ricorrendo le condizioni previste dal comma 2 dell art. 32 della legge n.377/1958 ed agli

2211 art. 7 ed 8 della legge n. 587/1971, si fa riserva di istruzioni. 7 - Iscritti al fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas (art. 59, commi 3 e 4). 7.1 - Pensione di vecchiaia (art. 59, comma 3). che a decorrere dal 1 gennaio 1998 per il personale dipendente dalle aziende private del gas il trattamento pensionistico si consegue esclusivamente in presenza dei requisiti e con la decorrenza previsti dalla disciplina dell assicurazione generale obbligatoria di appartenenza. Anche il fondo in questione non è stato interessato dal decreto n. 503 del 1992, e successive modificazioni e, pertanto, non sono stati modificati i requisiti previsti dall ordinamento specifico del fondo stesso per il conseguimento del trattamento pensionistico di vecchiaia. Quindi la pensione di vecchiaia a carico del fondo poteva essere conseguita con i soli requisiti previsti dalla legge 6 dicembre 1971 n. 1084 e successive modificazioni e cioè con un età di 60 anni, sia per gli uomini che per le donne, e un anzianità contributiva di 15 anni. Con l entrata in vigore della norma di cui al comma 3 dell art. 59 la pensione di vecchiaia a carico del fondo, a decorrere dal 1 gennaio 1998, si consegue nella predetta assicurazione generale e, quindi, attualmente, al compimento di 63 anni di età per gli uomini, con un anzianità contributiva di 18 anni. dal 1 luglio 1998 l età per gli uomini sarà di 64 anni. Per le donne, ferma restando la necessità del possesso dei requisiti per il pensionamento nel regime generale, la pensione di vecchiaia a carico del fondo non può essere conseguita prima del compimento del 60 anno di età. Anche per il predetto fondo gli iscritti che hanno maturato i requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia entro il 31 dicembre 1997, secondo la specifica normativa del fondo medesimo, compresa la cessazione dal servizio, potranno accedere al pensionamento dal 1 gennaio 1998. 7.2. - Pensione di anzianità (art. 59, comma 3). La pensione di anzianità a carico del fondo è disciplinata in base alle norme dell assicurazione generale e, pertanto, è soggetta alle modifiche introdotte in materia dalla legge n. 449 (v. circolare n. 2 del 5 gennaio 1998). 7.3 - Cumulo della pensione con i redditi da lavoro (art. 59, comma 4). Per il fondo gas l art. 59, comma 4, ha introdotto le disposizioni sul cumulo tra prestazioni pensionistiche e redditi da lavoro dipendente o autonomo vigenti nell assicurazione generale obbligatoria, alle quali pertanto si fa rinvio. 8 - Iscritti al fondo di previdenza del clero secolare e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica (art. 59, comma 1, lett. b) l art. 59, comma 1, lett. b), prevede che con effetto dal 1 gennaio 1998, per la determinazione dell anzianità contributiva ai fini sia del diritto che della misura della prestazione, le frazioni di anno non danno luogo ad arrotondamenti per eccesso o per difetto; pertanto dalla medesima data devono considerarsi abrogati il comma 2 dell art. 11 ed il comma 6 dell art. 12 della legge 22 dicembre 1973 n. 903. Per ogni altro aspetto resta in vigore la normativa specifica del fondo (legge n. 903/1973).