BENI MOBILI MATERIALI



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Una volta accertati i requisiti per l attuazione di un esecuzione forzata, il creditore richiede all ufficiale giudiziario di procedere nei confronti dei beni del debitore. Possono essere oggetto di esecuzione forzata i beni mobili del debitore, i suoi crediti e altri diritti di proprietà reale, inclusi i suoi beni immobili. Ai sensi del Codice di procedura civile tedesco [ZPO], il termine mobili comprende: - Beni mobili, - Crediti e - Altri diritti. Il pignoramento dei beni 1. DISPOSIZIONI GENERALI (ARTICOLI 803-807 ZPO) Ai sensi dell articolo 803-1: L esecuzione forzata di beni mobili viene posta in atto mediante pignoramento. Ai sensi dell articolo 803-2: L esecuzione forzata di beni non deve estendersi oltre le misure strettamente necessarie ad assicurare la completa liquidazione del debito sia nei confronti dei creditori che relativamente alle spese dell esecuzione forzata. Pertanto l ufficiale giudiziario non può adottare provvedimenti di sequestro eccedenti il necessario, anche laddove a tal fine non occorresse ottenere un ulteriore titolo esecutivo. Egli è tenuto a sequestrare esclusivamente i beni mobili che assicurino la copertura della liquidazione dei crediti e dell onorario dell ufficiale giudiziario. Ai sensi dell articolo 132-8 dell Ordine professionale degli ufficiali giudiziari (GVGA), l ufficiale giudiziario è incaricato della valutazione del valore del sequestro dei beni mobili. Può accadere talvolta che il valore stimato risulti in seguito inferiore al prezzo ottenuto. In tal caso, non essendo garantita la realizzazione completa del credito, l ufficiale giudiziario deve procedere ad un nuovo pignoramento ex officio (articolo 132 n. 9 del GVGA). Al contrario, non si potrà attuare il pignoramento se non è stato possibile ottenere alcun profitto dai beni: Articolo 803-2 Il pignoramento si conclude laddove non si possano coprire le spese complementari relative alla misura esecutiva attraverso la vendita dei beni pignorati. 1

2. PIGNORAMENTO DI BENI MOBILI (ARTICOLI 808-827) GIURISDIZIONE DELL UFFICIALE GIUDIZIARIO Articolo 808-1 beni mobili in possesso del debitore viene attuato mediante espropriazione effettuata a cura dell ufficiale giudiziario. In conformità al suddetto articolo, l ufficiale giudiziario è competente per il pignoramento di beni mobili. I beni mobili sono pignorabili solo se sono in possesso : - del debitore (articolo 808), - del creditore (articolo 809), - di una parte terza che acconsenta alla loro cessione (articolo 809). Con l espressione in possesso deve intendersi il bene come effettivamente in possesso del debitore, del creditore o di una parte terza. Va inoltre sottolineato che i beni in possesso di parti terze sono pignorabili solo previo consenso delle stesse (... una parte terza che acconsenta a cederli ). Detto consenso riguarda sia l approvazione alla cessione che alla vendita dei beni. Pertanto, il solo consenso relativo al pignoramento non è sufficiente a procedere. Con la dichiarazione di consenso alla cessione e alla vendita, la parte terza perde contestualmente il proprio diritto di azione oppositiva all esecuzione forzata (articolo 771: Laddove una parte terza rivendichi la titolarità di un diritto che impedisca l alienazione di un bene mobile, detta parte terza dovrà presentare istanza di opposizione al pignoramento dei beni dinanzi al giudice dell esecuzione avente giurisdizione sulla misura esecutiva. ). PAGAMENTO RATEIZZATO All arrivo presso la residenza del debitore, l ufficiale giudiziario richiede in ultima istanza al debitore di procedere al pagamento volontario, prima di poter procedere all esecuzione. Inoltre, all articolo 806b si dispone che (2) In caso i beni del debitore non siano pignorabili, ma il debitore sia credibile nel garantire il pagamento rateizzato del debito entro breve termine, l ufficiale giudiziario accoglierà il pagamento rateizzato previo consenso del creditore. L ufficiale giudiziario è autorizzato a consentire la conversione del pignoramento in pagamento rateizzato ed è tenuto ad assicurare che la procedura esecutiva pervenga ad una conclusione tempestiva ed efficace. Egli può ricevere le rate del debitore, qualora i suoi beni non siano pignorabili e il creditore acconsenta alla conversione. Il titolo esecutivo del creditore si evince dall articolo 754: l ufficiale giudiziario è pertanto autorizzato a ricevere i pagamenti o altri beni e a consegnare al debitore, purché quest ultimo abbia adempiuto alle proprie obbligazioni, il titolo recante la formula esecutiva. 2

Rispetto al debitore o ad una parte terza, l autorità dell ufficiale giudiziario a procedere con l esecuzione è subordinata al possesso della copia esecutiva del titolo (articolo 755). Tale copia esecutiva del titolo sarà consegnata al debitore unitamente alla ricevuta di liquidazione totale (articolo 757 I). LA PROCEDURA DI PIGNORAMENTO Ai sensi dell articolo 808, il pignoramento viene attuato mediante sequestro dei beni a cura dell ufficiale giudiziario. Nella fattispecie, il sequestro include un accertamento del pignoramento, il quale si effettua tramite confisca dei beni o mediante apposizione di sigilli o notificazione di pegno, qualora i beni restino in custodia presso il debitore (articolo 808 II 2). Rispetto ai beni pignorati, l ufficiale giudiziario acquisisce possesso di essi in qualità di depositario. L articolo 758-a dispone i limiti relativi alle trattative di esecuzione. Ai sensi di detto articolo (1) La residenza del debitore [...] non può essere soggetta a perquisizione senza il consenso di quest ultimo, salvo in forza di un ordinanza del giudice della corte distrettuale avente giurisdizione sull esecuzione. Tale articolo non è applicabile qualora l ordinanza del giudice compromettesse l esito della perquisizione. (4) L ufficiale giudiziario non può procedere all esecuzione presso residenze private durante l orario notturno e nei giorni festivi, ovvero il sabato e la domenica, qualora ciò arrechi avversità eccessive al debitore (e a chi ha in custodia congiunta la residenza) o se l esito previsto fosse sproporzionato all intervento, salvo laddove l ufficiale giudiziario sia in possesso di un ordinanza del giudice distrettuale competente. Per orario notturno è da intendersi dalle ore 21 alle ore 6. Pertanto, l esecuzione presso residenze private può essere attuata durante la notte, la domenica e nei giorni festivi soltanto a condizione che l ufficiale giudiziario abbia ricevuto un ordinanza specifica da parte del giudice competente. Per quanto riguarda il luogo di attuazione dell esecuzione, l ufficiale giudiziario ha facoltà di procedere ovunque ne abbia competenza. Occorre tuttavia rilevare che, ai sensi dell articolo 758a III, chi condivide la custodia della residenza del debitore debba dare il proprio consenso prima che avvenga la perquisizione. In tal caso, l ufficiale giudiziario redigerà un verbale di pignoramento che riporti tutte le misure attuate (articolo 762 I), contenente le seguenti informazioni (articolo 762 II): - la data e l ora del verbale; - l oggetto della trattativa di pignoramento, che riporti brevemente le procedure attuate dall ufficiale giudiziario; - i nomi dei soggetti con cui sono avvenute tali trattative; - la firma dei suddetti soggetti con una nota scritta comprovante che il verbale è stato letto e approvato prima della sottoscrizione; - la firma dell ufficiale giudiziario. 3

L ufficiale giudiziario dovrà altresì specificare qualunque richiesta e altra informazione sia emersa nel corso della procedura (articolo 763). In aggiunta a ciò, l ufficiale giudiziario dovrà inoltre registrare il valore stimato dei beni pignorati (articolo 132 n. 8 GVGA). Fase importante della misura di pignoramento è la notificazione dell esecuzione al debitore qualora questi non sia presente durante la procedura (articolo 808 III l ufficiale giudiziario è tenuto ad informare il debitore riguardo all attuazione del pignoramento ). La notificazione deve avvenire mediante consegna al debitore di una copia del verbale (articolo 135 n. 5 GVGA). Deve essere consegnata copia dello stesso al creditore qualora egli ne presenti richiesta o nel caso debba essere informato di detta decisione, ai sensi dell articolo 108a GVGA (ad esempio, un credito del debitore nei confronti di parti terze) (articolo 135 n. 5a GVGA). BENI ESENTI Le restrizioni sul pignoramento mirano generalmente alla tutela del debitore. L articolo 811 elenca i beni che l ufficiale giudiziario è tenuto ad escludere ex officio. Al debitore e ai suoi familiari viene di fatto garantito il reddito minimo di sussistenza: l ufficiale giudiziario non può pignorare beni che siano essenziali per i suoi bisogni personali o per l esercizio della sua professione. I beni esenti includono: - beni necessari all uso personale o domestico (vestiario, biancheria, letti...); - l equivalente di quattro settimane di scorta alimentare, riscaldamento e illuminazione, o l importo in contanti necessario ad acquistarli; - animali necessari al sostentamento del debitore e dei suoi familiari e i prodotti alimentari occorrenti al nutrimento di tali animali; - beni essenziali per l esercizio della professione; - reddito utile netto; - ( ) Articolo 811 II (2) Un bene presente in elenco nel paragrafo 1 n. 1, 4, 5-7 è pignorabile solo se il venditore procede all esecuzione sulla base di un credito pecuniario assicurato mediante patto di riservato dominio sul titolo di vendita. Tale contratto di patto di riservato dominio deve essere comprovato da idonea documentazione. Ai sensi di tale articolo, non vi è divieto di pignoramento qualora il creditore abbia consegnato al debitore un bene (elencato ai punti 1, 4, 5-7) sulla base di un patto di riservato dominio che sia comprovato da idonea documentazione. 4

PIGNORAMENTO E DIRITTO DI PEGNO DEL CREDITORE Il pignoramento e il diritto di pegno del creditore sono disposizioni applicative fondamentali della legislazione tedesca sull esecuzione forzata. L articolo 804 I (1) specifica quanto segue: Con la misura esecutiva del pignoramento, al creditore viene garantito un diritto di pegno sul bene pignorato. Ne consegue che, per mezzo del pignoramento, il creditore diventa titolare di un diritto reale di garanzia sul bene. Inoltre, con il pignoramento si procede alla confisca del bene. Per confisca si intende l espropriazione del bene pignorato verso il quale il debitore non può più esercitare alcun diritto di proprietà (vendita, affitto...). Attraverso la tutela penale, l importanza della confisca, volta a tutelare il creditore, viene rafforzata (sezione 136 I del Codice penale tedesco [StGB] - Recupero di beni sequestrati, rottura dei sigilli ufficiali (1) Chiunque distrugga, danneggi o renda inutilizzabile, integralmente o parzialmente, un bene pignorato o confiscato per scopi ufficiali è punito con una pena detentiva massima di un anno o una multa.) Ai sensi dell articolo 804 III(2) Il diritto di pegno conferisce al creditore gli stessi diritti che gli altri creditori hanno ottenuto tramite un contratto [...]. Occorre rilevare che un pegno concesso in precedenza, grazie ad un pignoramento precedente, ha priorità sui pignoramenti successivi. Mediante il diritto di pegno, il creditore avrà diritto ad utilizzare i beni pignorati a copertura del proprio credito riportato nel titolo esecutivo (ad esempio: procedere alla vendita dei beni esecutati). Pignoramento su conti e altri diritti di proprietà Il pignoramento su conti attivi e altri diritti di proprietà comprende il pignoramento di emolumenti netti. Il tribunale è competente in materia di pignoramento su conti attivi e altri diritti di proprietà (diversi dai beni mobili) (articolo 828 (1) Gli atti giudiziari riguardanti il pignoramento di conti attivi e altri diritti di proprietà devono essere eseguiti dal tribunale competente per l esecuzione ). 5

La misura di esecuzione forzata volta ad ottenere la restituzione dei beni, la consegna di atti o il divieto di agire Il Codice di procedura civile tedesco [ZPO] all articolo 3 regolamenta le misure di esecuzione forzata volte ad ottenere la restituzione dei beni, la consegna di atti e il divieto di agire: - Rilascio o consegna di beni (articoli 883-886) - Effetto degli atti o divieto di agire (articoli 887-893) - Dichiarazione giurata delle proprietà (articoli 894-898) L ufficiale giudiziario è incaricato al rilascio tramite coercizione (articolo 883 I: (1) In caso il debitore debba consegnare beni mobili o un ammontare determinato di essi, tali beni dovranno essere rimossi dalla sua proprietà a cura dell ufficiale giudiziario e consegnati al creditore ). Tale rilascio riguarda i seguenti beni: - Rilascio di un bene mobile (articolo 883 I); - Rilascio di una serie di beni mobili (articolo 883 I); - Rilascio di proprietà o mezzi navali (articolo 885) - Rilascio di una serie di beni fungibili o titoli (articolo 884, che si richiama all articolo 883 I) Occorre rilevare che il rilascio può essere effettuato anche presso parti terze. Di conseguenza, è la rimozione, e non la consegna al creditore, che caratterizza il rilascio. Se tutte le condizioni vengono rispettate, ai sensi dell articolo 883 I, il bene soggetto a rilascio sarà pignorato a cura dell ufficiale giudiziario e consegnato al creditore per la consegna. In caso il bene non venga rinvenuto, si procederà ai sensi dell articolo 883 II il debitore ha l obbligo, su istanza del creditore, di rendere dichiarazione giurata delle sue proprietà attestante che il bene non è in suo possesso e che egli non ne conosce l ubicazione. Dichiarazione giurata delle proprietà Uno degli incarichi principali dell ufficiale giudiziario consiste nel ricevere la dichiarazione giurata delle proprietà. Laddove il creditore non sia stato completamente liquidato dalla misura esecutiva di pignoramento e dalla realizzazione del credito, il debitore può essere obbligato, su istanza del creditore, a rendere all ufficiale giudiziario una dichiarazione giurata delle sue proprietà. 6

La procedura di dichiarazione giurata delle proprietà è disciplinata dall articolo 4-ottavo libro e gli obblighi del debitore sono descritti negli articoli 807, 836 e 883. Esso concerne il giuramento di informazione e contiene quindi gli obblighi informativi del debitore. Come sopra menzionato, se il pignoramento è stato effettuato invano, il creditore può richiedere una dichiarazione giurata delle proprietà. Nell ambito di tale procedura, il debitore ha l obbligo di elencare i propri beni e consegnarli. Egli deve inoltre dichiarare le operazioni elencate nell articolo 807 II. 2) L elenco dei beni deve altresì includere: 1. le delegazioni di pagamento del debitore effettuate ad un parente nel corso degli ultimi due anni precedenti alla prima scadenza prevista per la consegna della dichiarazione giurata (articolo 138 della Legge sull insolvenza); 2. servizi a titolo gratuito effettuati dal debitore nel corso degli ultimi quattro anni precedenti alla prima scadenza prevista per la consegna della dichiarazione giurata, fatte salve le donazioni occasionali e di valore irrilevante. I beni che, ai sensi dell articolo 811 comma 1 n. 1, 2, siano chiaramente non pignorabili, non devono essere inclusi nell elenco delle proprietà, salvo attuazione di una successiva misura sequestrativa. L ufficiale giudiziario competente a ricevere la dichiarazione giurata delle proprietà è quello del distretto giudiziario di residenza del debitore o, in assenza di residenza, di domicilio (articolo 899 I). Il creditore è tenuto a richiedere un appuntamento all ufficiale giudiziario in merito alla dichiarazione giurata delle proprietà. Quest ultimo deve assicurarsi che il debitore venga convocato a tale appuntamento (articolo 900 I 2). Per quanto concerne la consegna della dichiarazione giurata delle proprietà, occorre verificare che, unitamente alle condizioni generali e particolari della misura esecutiva, vengano adempiute anche le condizioni relative all obbligo di informazione. L articolo 807 prevede quattro casi in cui il debitore è tenuto a presentare l elenco dei propri beni: - 1. il pignoramento non ha conseguito la piena liquidazione del creditore, - 2. il creditore teme, con cognizione di causa, di non riuscire ad ottenere piena liquidazione dal pignoramento - 3. il debitore non ha acconsentito alla perquisizione (articolo 758) oppure - 4. l ufficiale giudiziario ha tentato ripetutamente di raggiungere il debitore presso la sua residenza, previa notifica comunicata con due settimane di anticipo; tale disposizione non è applicabile laddove il debitore fornisca adeguata giustificazione della sua assenza. 7

L articolo 836 III prevede un ulteriore condizione che richiede la dichiarazione giurata delle proprietà del debitore (3) Il debitore ha l obbligo di fornire al creditore le informazioni richieste per l esecuzione forzata del credito spettante e di fornirgli qualsiasi documento relativo riguardante tale credito. In caso il debitore non fornisca tali informazioni, avrà l obbligo, su istanza del creditore, di riportarle in un verbale confermandole mediante dichiarazione giurata. Il creditore potrà ottenere i documenti mediante l attuazione della procedura di esecuzione forzata. Infine, come sopra menzionato, l articolo 883 II recita: Articolo 883 II (2) In caso il bene oggetto di restituzione non venga rinvenuto, il debitore ha l obbligo, su istanza del creditore, di rendere dichiarazione giurata delle sue proprietà attestante che il bene non è in suo possesso e che egli non ne conosce l ubicazione. *** In caso il debitore non si presenti all appuntamento per la consegna della dichiarazione giurata o rifiuti tale consegna senza giusta causa, il tribunale può emettere, su istanza (articolo 901), un mandato di arresto per l esecuzione della consegna. Il mandato di arresto non può pertanto essere emanato ex officio e necessita di istanza. L arresto del debitore dovrà avvenire a cura dell ufficiale giudiziario (articolo 909 I 1). La detenzione non potrà avere durata superiore a sei mesi (articolo 913). - Maggio 2012 - Per maggiori informazioni, scrivere all indirizzo eje@europe-eje.eu Il progetto EJE è cofinanziato dall Unione europea Il contenuto del presente documento è di esclusiva responsabilità dell autore. La Commissione europea non è responsabile per l uso che potrebbe essere fatto delle informazioni ivi riportate. 8