Codice Civile (1942) art. 2094



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Codice Civile (1942) art. 2094 SEZIONE II Dei collaboratori dell'imprenditore Prestatore di lavoro subordinato. [I]. È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore [2095, 2238 2, 2239; 36 Cost.]. Documento n. 2 di 12 Archivio : Codici Codice Civile (1942) art. 2095 SEZIONE II Dei collaboratori dell'imprenditore Categorie dei prestatori di lavoro. [I]. I prestatori di lavoro subordinato si distinguono in dirigenti, quadri, impiegati e operai (1). [II]. Le leggi speciali [e le norme corporative] (2), in relazione a ciascun ramo di produzione e alla particolare struttura dell'impresa, determinano i requisiti di appartenenza alle indicate categorie [95 att.]. (1) Comma così sostituito dall'art. 1 l. 13 maggio 1985, n. 190. (2) Le disposizioni richiamanti le norme corporative devono ritenersi abrogate in seguito alla soppressione Documento n. 3 di 12 Archivio : Codici Codice Civile (1942) art. 2096

PARAGRAFO 1 Della costituzione del rapporto di lavoro Assunzione in prova. [I]. Salvo diversa disposizione [delle norme corporative] (1), l'assunzione del prestatore di lavoro per un periodo di prova deve risultare da atto scritto [1350]. [II]. L'imprenditore e il prestatore di lavoro sono rispettivamente tenuti a consentire e a fare l'esperimento che forma oggetto del patto di prova. [III]. Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal contratto, senza obbligo di preavviso o d'indennità. Se però la prova è stabilita per un tempo minimo necessario, la facoltà di recesso non può esercitarsi prima della scadenza del termine (2). [IV]. Compiuto il periodo di prova, l'assunzione diviene definitiva e il servizio prestato si computa nell'anzianità del prestatore di lavoro. (2) La Corte cost., con sentenza 22 dicembre 1980, n. 189 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma «nella parte in cui non riconosce il diritto alla indennità di anzianità di cui agli articoli 2120 e 2121 del codice civile al lavoratore assunto con patto di prova nel caso di recesso dal contratto durante il periodo di prova medesimo». Documento n. 4 di 12 Archivio : Codici Codice Civile (1942) art. 2104 Diligenza del prestatore di lavoro. [I]. Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall'interesse dell'impresa e da quello superiore della produzione nazionale [1176 2 ]. [II]. Deve inoltre osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende [2086, 2094, 2106]. Documento n. 5 di 12 Archivio : Codici Codice Civile (1942) art. 2105

Obbligo di fedeltà. [I]. Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, né divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio [2106, 2125]. Documento n. 6 di 12 Archivio : Codici Codice Civile (1942) art. 2106 Sanzioni disciplinari. [I]. L'inosservanza delle disposizioni contenute nei due articoli precedenti può dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari, secondo la gravità dell'infrazione [e in conformità delle norme corporative] [1175; 97 att.] (1). Documento n. 7 di 12 Archivio : Codici Codice Civile (1942) art. 2109 Periodo di riposo (1). [I]. Il prestatore di lavoro ha diritto ad un giorno di riposo ogni settimana, di regola in coincidenza con la domenica [36 3 Cost.] (2).

[II]. Ha anche diritto, dopo un anno d'ininterrotto servizio (3), ad un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che l'imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del prestatore di lavoro. La durata di tale periodo è stabilita dalla legge, [dalle norme corporative,] dagli usi o secondo equità [98 att.] (4). [III]. L'imprenditore deve preventivamente comunicare al prestatore di lavoro il periodo stabilito per il godimento delle ferie. [IV]. Non può essere computato nelle ferie il periodo di preavviso indicato nell'articolo 2118. (1) La Corte cost., con sentenza 22 dicembre 1980, n. 189 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo «nella parte in cui non prevede il diritto a ferie retribuite anche per il lavoratore assunto in prova in caso di recesso dal contratto durante il periodo di prova medesimo». Successivamente la Corte cost., con sentenza 30 dicembre 1987, n. 616 ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale «nella parte in cui non prevede che la malattia insorta durante il periodo feriale ne sospenda il decorso». (2) V. l. 22 febbraio 1934, n. 370; l. 27 maggio 1949, n. 260; l. 31 marzo 1954, n. 90, modificativa della l. 27 maggio 1949, n. 260; l. 5 marzo 1977, n. 54. (3) La Corte cost., con sentenza 10 maggio 1963, n. 66 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma limitatamente all'inciso «dopo un anno di ininterrotto servizio», in riferimento all'art. 36, terzo comma, Cost. (4) Le disposizioni richiamanti le norme corporative devono ritenersi abrogate in seguito alla soppressione Documento n. 8 di 12 Archivio : Codici Codice Civile (1942) art. 2110 Infortunio, malattia, gravidanza, puerperio. [I]. In caso d'infortunio, di malattia, di gravidanza o di puerperio, se la legge [o le norme corporative] (1) non stabiliscono forme equivalenti di previdenza o di assistenza [38 2 Cost.], è dovuta al prestatore di lavoro la retribuzione o una indennità nella misura e per il tempo determinati dalle leggi speciali, [dalle norme corporative,] (1) dagli usi o secondo equità [2111 2 ; 98 att.] (2). [II]. Nei casi indicati nel comma precedente, l'imprenditore ha diritto di recedere dal contratto a norma dell'articolo 2118, decorso il periodo stabilito dalla legge [dalle norme corporative] (1), dagli usi o secondo equità. [III]. Il periodo di assenza dal lavoro per una delle cause anzidette deve essere computato nell'anzianità di servizio [2120]. (2) Per la tutela delle lavoratrici in stato di gravidanza o puerperio v. art. 49 l. 23 dicembre 1999, n. 488 e art. 80 l. 23 dicembre 2000, n. 388. V. inoltre l. 8 marzo 2000, n. 53 e d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151.

Documento n. 9 di 12 Archivio : Codici Codice Civile (1942) art. 2111 Servizio militare (1). [I]. In caso di richiamo alle armi, si applicano le disposizioni del primo e del terzo comma dell'articolo precedente (2). (1) Articolo così modificato dall'art. 1 d.lgs.c.p.s. 13 settembre 1946, n. 303. (2) V. art. 4 l. 3 maggio 1955, n. 370 e art. 77 d.p.r. 14 febbraio 1964, n. 237, come sostituito dall'art. 22 l. 24 dicembre 1986, n. 958. Documento n. 10 di 12 Archivio : Codici Codice Civile (1942) art. 2113 Rinunzie e transazioni (1). [I]. Le rinunzie e le transazioni, che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, non sono valide. [II]. L'impugnazione deve essere proposta, a pena di decadenza [36 3 Cost.], entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinunzia o della transazione, se queste sono intervenute dopo la cessazione medesima. [III]. Le rinunzie e le transazioni di cui ai commi precedenti possono essere impugnate con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, del lavoratore idoneo a renderne nota la volontà. [IV]. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla conciliazione intervenuta ai sensi degli articoli 185, 410 e 411 del codice di procedura civile. (1) Articolo così sostituito dall'art. 6 l. 11 agosto 1973, n. 533.

Documento n. 11 di 12 Archivio : Codici Codice Civile (1942) art. 2118 PARAGRAFO 4 Dell'estinzione del rapporto di lavoro Recesso dal contratto a tempo indeterminato. [I]. Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, dando il preavviso nel termine e nei modi stabiliti [dalle norme corporative] (1), dagli usi o secondo equità [2109 4, 2110 2, 2121, 2122, 2244; 98 att.] (2). [II]. In mancanza di preavviso, il recedente è tenuto verso l'altra parte a un'indennità equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso [2119]. [III]. La stessa indennità è dovuta dal datore di lavoro nel caso di cessazione del rapporto per morte del prestatore di lavoro [2122]. (2) V. l. 15 luglio 1966, n. 604, l. 20 maggio 1970, n. 300 e l. 11 maggio 1990, n. 108. Per le nuove modalità per la risoluzione del contratto di lavoro per dimissioni volontarie, v. art. 1 l. 17 ottobre 2007, n. 188. Documento n. 12 di 12 Archivio : Codici Codice Civile (1942) art. 2119 PARAGRAFO 4 Dell'estinzione del rapporto di lavoro Recesso per giusta causa. [I]. Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto [2244]. Se il contratto è a tempo indeterminato, al prestatore di lavoro che recede per giusta causa compete l'indennità indicata nel secondo comma dell'articolo precedente.

[II]. Non costituisce giusta causa di risoluzione del contratto il fallimento dell'imprenditore [2221] o la liquidazione coatta amministrativa dell'azienda.