Senato della Repubblica
|
|
|
- Renzo Ferro
- 9 anni fa
- Просмотров:
Транскрипт
1 Senato della Repubblica XI Commissione Lavoro, Previdenza Sociale Schema di decreto legislativo recante il testo organico delle tipologie contrattuali e la revisione della disciplina delle mansioni (esame Atto n. 158) OSSERVAZIONI E PROPOSTE Contratto di apprendistato professionalizzante
2 Modifiche al contratto di apprendistato professionalizzante art schema d.lgs. riordino discipline contrattuali Lo schema di riordino dei contratti non apporta particolari modifiche al rapporto di lavoro in apprendistato professionalizzante. Detta tipologia contrattuale ha subito nel tempo una quantità notevole di modifiche ed anche il testo unico del 2011 (d.lgs. 167/11) ha registrato numerose integrazioni, da ultimo quelle apportate dal D.L. 34/14. Tutte queste modificazioni normative se da un lato hanno creato difficoltà applicative suscitando diffidenza nel mercato del lavoro dall altro hanno finalmente reso la disciplina contrattuale, nei limiti derivanti dall attuale contesto costituzionale di riferimento, libera da vecchi orpelli ed appesantimenti burocratici. Restano, tuttavia, ancora alcuni elementi fondamentali su cui intervenire per consentire la piena agibilità della tipologia contrattuale, in particolare: 1. I limiti all assunzione di nuovi apprendisti derivanti dalle stabilizzazioni di precedenti contratti di apprendistato; 2. Il coordinamento tra la possibilità di recesso al termine del contratto di apprendistato e la nullità di tale recesso, anche secondo quanto previsto dall art. 2 d.lgs. 23/15. Per quanto riguarda la prima questione si propone la modifica dell art. 40 c. 8 in modo da liberare i datori di lavoro con meno di 50 dipendenti a tempo indeterminato da ogni onere in tal senso. La contrattazione collettiva, di qualunque livello, potrebbe prevedere unicamente per le aziende interessate dall obbligo di stabilizzazione (aziende con oltre 50 dipendenti) percentuali diverse dalla previsione legale. ART. 40 (Disciplina generale) Omississ
3 8. Ogni nuova assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante, per i datori di lavoro che, al momento dell assunzione stessa occupino almeno cinquanta dipendenti a tempo indeterminato, è subordinata alla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 20 per cento degli apprendisti. Restano esclusi dal computo i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo. Qualora non sia rispettata la predetta percentuale, è in ogni caso consentita l assunzione di un apprendista con contratto professionalizzante. Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui al presente comma sono considerati ordinari lavoratori subordinati a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto. I contratti collettivi di lavoro, stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, possono individuare percentuali diverse da quella prevista dal presente comma. Per i datori di lavoro con meno di cinquanta dipendenti è comunque escluso ogni obbligo di stabilizzazione anche negoziale. Per quanto riguarda la seconda questione, coordinamento tra la possibilità di recesso al termine del periodo di apprendistato e nullità dello stesso qualora reso in periodi di particolare protezione legale del lavoratore, si rende necessario novellare due previsioni di legge. In particolare il recesso reso nel periodo di maternità (d.lgs. 151/01) o in occasione di matrimonio (d.lgs. 198/06), al di fuori delle casistiche codificate dalla legge, è viziato da nullità e pertanto determina piena reintegrazione in servizio a prescindere dalla dimensione occupazionale dell azienda (anche pertanto nel caso di micro imprese sotto i 15 dipendenti). Tale situazione, impendendo di fatto il recesso al termine dell apprendistato nelle casistiche evidenziate, potrebbe rendere la tipologia contrattuale discriminatoria in origine poiché le imprese sarebbero meno propense all inserimento di giovani lavoratrici non potendo operare scelte circa il loro mantenimento in servizio nei casi sopra evidenziati. L attuale situazione determina oltretutto una assenza di norme che regolamentino il rapporto di lavoro dalla fine del periodo di apprendistato al termine del periodo protetto, periodo anche molto lungo. Rende palesemente la difficoltà di regolamentazione del caso prospettato la risposta che fornì il Ministero del
4 Lavoro con interpello n. 16/2012 all Ordine dei Consulenti del Lavoro: Sul punto è sufficiente evidenziare che eventuali cause di nullità del licenziamento (ad es. a causa del matrimonio, a causa dello stato di gravidanza ecc.) trovano evidentemente applicazione anche con riferimento ai lavoratori impiegati con contratto di apprendistato. Anche per essi valgono inoltre le disposizioni limitatrici del licenziamento in costanza di malattia e infortunio. Ciò tuttavia non toglie che, al termine dei periodi di divieto, il datore di lavoro possa legittimamente esercitare il diritto di recesso di cui all art. 2, comma 1 lett. m), del D.lgs. n. 167/2011. In tal caso il periodo di preavviso di cui all art c.c. richiesto dal citato art. 2, comma 1 lett. m) e decorso il quale il rapporto potrà ritenersi risolto non potrà che decorrere, se non dal termine del periodo di formazione, dal termine dei periodi di divieto di licenziamento sopra indicati. Si propone pertanto di inserire lo specifico caso di recesso per fine apprendistato nelle codifiche previste nel: - D.lgs. 151/01 art. 54 c Il divieto di licenziamento non si applica nel caso: a) di colpa grave da parte della lavoratrice, costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro; b) di cessazione dell'attività dell'azienda cui essa e' addetta; c) di ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o di risoluzione del rapporto di lavoro per la scadenza del termine; d) di esito negativo della prova; resta fermo il divieto di discriminazione di cui all'articolo 4 della legge 10 aprile 1991, n. 125, e successive modificazioni. e) fine periodo di apprendistato - D.lgs. 198/06 art. 35 c.5 Al datore di lavoro è data facoltà di provare che il licenziamento della lavoratrice, avvenuto nel periodo di cui al comma 3, e' stato effettuato non a causa di matrimonio, ma per una delle seguenti ipotesi:
5 a) colpa grave da parte della lavoratrice, costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro; b) cessazione dell'attività dell'azienda cui essa è addetta; c) ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o di risoluzione del rapporto di lavoro per la scadenza del termine. d) fine periodo di apprendistato *** Inoltre, sarebbe opportuno modificare il comma 4 dell art. 40, nel senso di riportare il preavviso nella sua decorrenza ordinaria, cioè prima della scadenza del termine. L inserimento del contratto di apprendistato nell alveo dei contratti a tempo indeterminato, con la conseguente applicazione della normativa in materia di licenziamento illegittimo (art. 40 comma 3) appesantisce l istituto, che, in realtà necessiterebbe di un diverso trattamento, così delineabile: a) applicazione della normativa sul licenziamento discriminatorio; b) previsione di una indennità risarcitoria onnicomprensiva pari a una mensilità per ogni anno di durata dell apprendistato previsto in caso di licenziamento senza giusta causa e senza giustificato motivo. *** Inoltre, l art. 45, comma 1, dovrebbe essere modificato nella misura della sanzione: In caso di inadempimento della formazione a carico del datore di lavoro, di cui egli sia esclusivamente responsabile e che sia tale da impedire la realizzazione delle finalità di cui agli articoli 41, 42, e 43, il datore di lavoro è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100 per cento, con esclusione di qualsiasi sanzione per omessa contribuzione. Ebbene, al fine di rendere maggiormente appetibile il contratto de
6 quo, sarebbe consigliabile eliminare la maggiorazione sanzionatoria del 100%, assolutamente incomprensibile e non coerente con l attuale contesto sanzionatorio, introducendo in sostituzione la disciplina sanzionatoria dell omissione contributiva, atteso che l eventuale violazione non integra certamente una ipotesi di lavoro nero.
L apprendistato. Piera Loi
L apprendistato Piera Loi Tipologie di apprendistato Contratto unico di apprendistato Contratti di apprendistato Dopo il D. Lgs. 276/2003 esistono tre diverse tipologie di apprendistato rinominate dal
L APPRENDISTATO E I TIROCINI (STAGE)
L APPRENDISTATO E I TIROCINI (STAGE) APPRENDISTATO Normativa di riferimento DLgs. 167/2011 (TU «Sacconi») Successive modifiche L. 92/2012 (riforma Fornero) DL 69/2013 (decreto Fare) DL 76/2013 (decreto
CIRCOLARE DEL 25 OTTOBRE 2011 Ai gentili Clienti. Oggetto: APPRENDISTATO - IN VIGORE IL NUOVO TESTO UNICO
CIRCOLARE DEL 25 OTTOBRE 2011 Ai gentili Clienti Oggetto: APPRENDISTATO - IN VIGORE IL NUOVO TESTO UNICO In data 14 settembre 2011 è stato emanato il D.Lgs. n.167 rubricato Testo Unico dell Apprendistato,
L APPRENDISTATO NEL D. LGS. 14 SETTEMBRE 2011 N.167/2011 La formazione, le novità previste per il professionalizzante
L APPRENDISTATO NEL D. LGS. 14 SETTEMBRE 2011 N.167/2011 La formazione, le novità previste per il professionalizzante Relatore Dott. G. Lanfranchi BRESCIA 28 NOVEMBRE 2012 Auditorium CAPRETTI VIA PIAMARTA
Ispezioni e controlli dei rapporti di lavoro
Ispezioni e controlli dei rapporti di lavoro Dott. Michele Marino Ispettore del lavoro Responsabile Area Pianificazione e Controllo di Direzione Il presente scritto rappresenta il pensiero personale dell
ACCORDO PER LA REGOLAMENTAZIONE DELL APPRENDISTATO AI SENSI DEL D.LGS. 167/2011
ACCORDO PER LA REGOLAMENTAZIONE DELL APPRENDISTATO AI SENSI DEL D.LGS. 167/2011 tra L'AIOP Nazionale, rappresentata dal responsabile Commissione RSA Aiop prof. Fabio Miraglia con il supporto dell avv.sonia
Decreto legislativo n. 276/03 artt. 47-53
Decreto legislativo n. 276/03 artt. 47-53 Titolo VI Apprendistato e contratto di inserimento Capo I Apprendistato Art. 47 Definizione, tipologie e limiti quantitativi 1. Ferme restando le disposizioni
Decreto legislativo del 10 settembre 2003, n. 276 Gazzetta Ufficiale del 9 ottobre 2003, n. 235 S.O. n. 159
Decreto legislativo del 10 settembre 2003, n. 276 Gazzetta Ufficiale del 9 ottobre 2003, n. 235 S.O. n. 159 Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14
MOTIVI DEL LICENZIAMENTO. Art. 2119 Codice Civile - Recesso per giusta causa. Art. 3 legge 604/66. Giusta causa
IL LICENZIAMENTO INDIVIDUALE MOTIVI DEL LICENZIAMENTO Giusta causa Art. 2119 Codice Civile - Recesso per giusta causa Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine,
Contratto di Apprendistato
Contratto di Apprendistato Disciplinato dal D.Lgs. n. 81/2015, vigente dal 25 giugno 2015. Il testo va ad abrogare il D.Lgs. n. 167/2011 L apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato
LICENZIAMENTI: LO STATO DELL ARTE
LICENZIAMENTI: LO STATO DELL ARTE a cura di Marco Frisoni Consulente del Lavoro 1 modulo I contenuti della Legge delega n. 183/2014 I contenuti della Legge delega n. 183/2014 La riforma dei contratti di
IL CONTRATTO DI APPRENDISTATO
IL CONTRATTO DI APPRENDISTATO aggiornato al 07 ottobre 2016 Sommario NORMATIVA... 1 DEFINIZIONE... 1 FORMA... 1 DURATA... 2 LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO... 2 RECESSIONE DAL CONTRATTO... 2 DISCIPLINA DEL RAPPORTO
Art. 3 Licenziamento per giustificato motivo e giusta causa. indice Art. 4 Vizi formali e procedurali. indice
Schema di decreto legislativo in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183 Recante disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti INDICE Art. 1 Campo di applicazione
Art. 1 (Campo di applicazione) 1. Per i lavoratori che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri, assunti con contratto di lavoro
Art. 1 (Campo di applicazione) 1. Per i lavoratori che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri, assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dalla data di
APPRENDISTATO Lavoro subordinato (DLgs 167 del 14/09/2011 che abroga gli art. da 47 a 53 della Legge Biagi)
Tipologia Cosa è APPRENDISTATO Lavoro subordinato (DLgs 167 del 14/09/2011 che abroga gli art. da 47 a 53 della Legge Biagi) E un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e
Il licenziamento e il contratto a tutele crescenti. Marco Biasi Trento 30 marzo 2015
Il licenziamento e il contratto a tutele crescenti Marco Biasi Trento 30 marzo 2015 I presupposti del licenziamento: ieri e oggi Il principio fondamentale: la necessaria giustificazione del recesso datoriale
INDICE SOMMARIO. Premessa... Pag. V. Capitolo Primo NOZIONI E FONTI DEL DIRITTO DEL LAVORO
INDICE SOMMARIO Premessa... Pag. V Capitolo Primo NOZIONI E FONTI DEL DIRITTO DEL LAVORO 1. Il lavoro... Pag. 3 2. Il lavoro subordinato...» 4 3. Subordinazione socioeconomica e subordinazione giuridica.»
L art. 8 D.L. 138/2011: Ambiti, materie, criticità della contrattazione di prossimità
L art. 8 D.L. 138/2011: Ambiti, materie, criticità della contrattazione di prossimità L art. 8, comma 1 D.L. 138/2011: il testo I contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale
Vademecum sull Apprendistato professionalizzante
PER FORMARE Via Imera 2-00183 ROMA tel. 06.48906884 www.performare.eu Vademecum sull Apprendistato professionalizzante FINALITÀ L apprendistato professionalizzante (D.Lgs 167/2011) permette di conseguire
RESPONSABILITA DEI LAVORATORI DEL SETTORE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI. Milano 29 ottobre 2015
RESPONSABILITA DEI LAVORATORI DEL SETTORE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI Milano 29 ottobre 2015 DECRETO LEGISLATIVO N.23/2015, ATTUATIVO DELLA LEGGE N. 183/2014 (JOBS ACT) NUOVE NORME SUI LICENZIAMENTI:
CONTRATTO A TERMINE E CONTRATTO A PROGETTO
CONTRATTO A TERMINE E CONTRATTO A PROGETTO Avv. Giovanni Cinque CONTRATTO A TERMINE Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro In determinati
