Adempimenti Iva Il nuovo modello F24 «IVA immatricolazione auto UE» In attuazione dell art. 1, commi 9 e 10, del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262 (convertito dalla L. 24 novembre 2006, n. 286), il Direttore dell Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello «F24 - IVA immatricolazione auto UE». Dal 3 dicembre 2007, l IVA relativa alla prima cessione «interna» degli autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, nuovi o usati, oggetto di precedente acquisto intracomunitario a titolo oneroso, deve essere versata utilizzando il nuovo modello F24, in cui è stato inserito un apposito spazio per l indicazione del numero di telaio. Tale nuovo adempimento, ulteriore rispetto al vincolo di responsabilità solidale di cui all art. 60-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, mira a contrastare l evasione dell IVA nel commercio intracomunitario ed internazionale di veicoli. Con la presente rubrica, s intende esaminare la disciplina introdotta dai citati commi 9 e 10 del D.L. n. 262/2006 anche alla luce delle indicazioni fornite dall Agenzia delle Entrate con la circolare 30 novembre 2007, n. 64. a cura di Marco Peirolo - Dottore commercialista in Torino Con due provvedimenti del 25 ottobre 2007, il Direttore dell Agenzia delle Entrate ha: approvato il nuovo modello «F24 - IVA immatricolazione auto UE»; stabilito che le disposizioni contenute nei commi 9 e 10 dell art. 1 del D.L. n. 262/2006 si applicano a decorrere dal 3 dicembre 2007, fatta eccezione per alcune tipologie di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi «nuovi», oggetto di acquisto intracomunitario o di importazione. Il Ministero dell Economia e delle Finanze, con la risposta del 21 novembre 2007 all interrogazione parlamentare n. 5-01797, ha ribadito il contenuto dei suddetti provvedimenti, con particolare riguardo alle modalità di liquidazione dell IVA dovuta a seguito di acquisto intracomunitario, a titolo oneroso, di veicoli. Ai sensi dell art. 38, comma 4, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331 (convertito dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427), si considerano mezzi di trasporto: le imbarcazioni di lunghezza superiore a 7,5 metri, escluse quelle destinate ad attività commerciali o della pesca, o ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare; gli aeromobili con peso totale al decollo superiore a 1.550 Kg, esclusi quelli di cui all art. 8-bis, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 633/1972, cioè quelli destinati ad imprese di navigazione aerea che effettuano prevalentemente trasporti internazionali; i veicoli con motore di cilindrata superiore a 48 c.c. o potenza superiore a 7,2 Kw, destinati al trasporto di persone o cose. Definizione di mezzo di trasporto In via preliminare, si ricorda che la definizione di mezzo di trasporto, nonché di mezzo di trasporto «nuovo» o «usato», si desume dalla disciplina IVA transitoria relativa agli scambi intracomunitari di beni. Definizione di mezzo di trasporto «nuovo» o «usato» Ai fini della tassazione a destino, l art. 38, comma 4, del D.L. n. 331/1993 stabilisce quando i mezzi di trasporto di cui sopra non si considerano «nuovi». Nella Tavola 1 che segue sono individuate le condizioni che devono ricorrere affinché il mezzo di tra- Azienda & Fisco n. 1/2008 25
sporto possa definirsi, ai fini del regime IVA intracomunitario, come «usato». Immatricolazione dei veicoli oggetto di acquisto intracomunitario Ai fini dell immatricolazione di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, nuovi od usati, oggetto di acquisto intracomunitario a titolo oneroso, occorre avere versato l IVA sulla prima cessione «interna» attraverso il nuovo modello «F24 - IVA immatricolazione auto UE», da cui risulti, tra l altro, anche il numero di telaio del veicolo. Ai fini dell immatricolazione (o della successiva voltura) di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, nuovi od usati, oggetto di acquisto intracomunitario a titolo oneroso (ex art. 38 del D.L. n. 331/1993), l art. 1, comma 9, del D.L. n. 262/2006 dispone che, alla relativa richiesta, occorre allegare la copia del nuovo modello F24, riportante l indicazione, per ciascun mezzo di trasporto: del numero di telaio; dell IVA assolta in occasione della prima cessione «interna» (cfr. Tavola 2). Il nuovo modello «F24 - IVA immatricolazione auto UE», disponibile sul sito Internet dell Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it), deve essere utilizzato a decorrere dal 3 dicembre 2007, con esclusione degli acquisti di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi «nuovi»: provenienti direttamente dalle case costruttrici; destinati al mercato nazionale; provvisti di codice di antifalsificazione. Utilizzo di un unico modello F24 in caso di pluralità di cessioni In caso di effettuazione di più cessioni, è possibile utilizzare un unico modello, indicando, in ciascun riga, in corrispondenza del numero di telaio, l imposta versata. Termini di versamento Il versamento dell IVA sulla prima cessione «interna» deve essere effettuato: nel rispetto dei termini previsti per la liquidazione IVA periodica (giorno 16 del mese successivo, per i contribuenti mensili e giorno 16 del secondo mese successivo, per i contribuenti trimestrali); comunque, entro il nono giorno lavorativo anteriore alla richiesta di immatricolazione del veicolo. TAVOLA 1 Veicoli a motore Imbarcazioni Aeromobili MEZZO DI TRASPORTO CONDIZIONI Oltre 6.000 Km. Percorsi. Cessione effettuata dopo sei mesi dalla data: Oltre 100 ore di navigazione. Cessione effettuata dopo tre mesi dalla data: Oltre 40 ore di volo. Cessione effettuata dopo tre mesi dalla data: 26 Azienda & Fisco n. 1/2008
Come precisato dalla circolare dell Agenzia delle Entrate n. 64/2007: 1) il versamento effettuato attraverso il modello «F24 - IVA immatricolazione auto UE» deve essere computato nella liquidazione riferita al periodo in cui la cessione è avvenuta, indipendentemente dalla circostanza che l IVA relativa sia stata versata autonomamente; 2) il versamento dell eventuale ulteriore imposta risultante dalla liquidazione periodica deve essere effettuato: nel rispetto dei termini di cui all art. 18 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; utilizzando il modello F24 con gli «ordinari» codici tributo. Modalità di versamento Per i soggetti titolari di partita IVA, il versamento deve essere effettuato esclusivamente per via telematica, ai sensi dell art. 37, comma 49, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 (convertito dalla L. 4 agosto 2006, n. 248). Il versamento, in particolare, può essere effettuato tramite: i servizi on line dell Agenzia delle Entrate (Fisconline o Entratel); i servizi di home banking del sistema bancario o postale; i servizi di remote banking del sistema bancario. Soggetti esonerati dall obbligo di versamento in via telematica I soggetti esonerati, indicati dalla circolare dell Agenzia delle Entrate 29 settembre 2006, n. 30, possono effettuare il versamento con il modello «F24 - IVA immatricolazione auto UE» in forma cartacea presso gli sportelli di qualunque agente della riscossione o banca convenzionata, ovvero presso gli uffici postali. Si tratta, in particolare, dei seguenti soggetti contribuenti impossibilitati a utilizzare conti correnti (es. in quanto sottoposti a procedure di fallimento o di protesto); i produttori agricoli in regime di esonero ex art. 34, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972; contribuenti che hanno chiuso la partita IVA; eredi del contribuente che mantengono la partita IVA del de cuius per portare a termine le operazioni di liquidazione; imprenditori individuali che hanno affittato l unica azienda. TAVOLA 2 - REQUISITI DEGLI ACQUISTI INTRACOMUNITARI Requisito Descrizione Soggettivo Oggettivo Territoriale Il veicolo deve essere: ceduto da un soggetto identificato ai fini IVA in altro Stato membro; acquistato da un soggetto passivo IVA in Italia nell esercizio d impresa (o di arte e professioni), ovvero da un ente, associazione o altra organizzazione (di cui all art. 4, comma 4, del D.P.R. n. 633/1972), soggetto passivo IVA in Italia. L acquisto deve: avere ad oggetto autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi aventi posizione doganale di «beni comunitari», oppure i medesimi devono essere stati immessi in libera pratica in ambito comunitario; essere effettuato a titolo oneroso; comportare l effetto traslativo della proprietà (o di altro diritto reale di godimento). L autoveicolo, il motoveicolo (e relativi rimorchi), proveniente da altro Stato membro, deve essere fisicamente trasferito in Italia. Azienda & Fisco n. 1/2008 27
Codici tributo L Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 21 novembre 2007, n. 337, ha istituito i codici tributo da utilizzare per il versamento dell IVA con il nuovo modello «F24 - IVA immatricolazione auto UE», in applicazione dell art. 1, comma 9, del D.L. n. 262/ 2006 (cfr. Tavola 3). Compilazione del modello F24 Ai fini della compilazione del modello F24: 1) i suddetti codici tributo devono essere esposti esclusivamente nella sezione «Erario», nella colonna «importi a debito versati», con indicazione: del tipo di veicolo; del numero di telaio; 2) nel campo «anno di riferimento» deve essere indicato l anno cui si riferisce il versamento, espresso nella forma «AAAA» (es. 2007). Consultazione dell esito del versamento I soggetti che utilizzano i servizi telematici dell Agenzia delle Entrate possono consultare l esito del versamento: tramite le ordinarie ricevute rese disponibili sul sito http://telematici.agenziaentrate.gov.it; in caso di addebito perfezionato, mediante le quietanze prelevabili dal «Cassetto fiscale» del suddetto sito Internet. Anomalie Il contribuente dovrà recarsi presso un Ufficio locale dell Agenzia delle Entrate per correggere i dati errati ove il medesimo riceva, attraverso un messaggio reso disponibile nel «Cassetto fiscale», l informazione dell esistenza di un anomalia riscontrata nel modello «F24 - IVA immatricolazione auto UE». Secondo la circolare dell Agenzia delle Entrate n. 64/2007, quest ultima può riferirsi ad una incongruenza del numero di telaio indicato nel modello o ad un importo «carente». Errore nell indicazione del numero di telaio In caso di errore nell indicazione del numero di telaio riportato nel modello «F24 - IVA immatricola- TAVOLA 3 Codice tributo Descrizione 6201 Versamento IVA imm.ne auto Ue - mese gennaio 6202 Versamento IVA imm.ne auto Ue - mese febbraio 6203 Versamento IVA imm.ne auto Ue - mese marzo 6204 Versamento IVA imm.ne auto Ue - mese aprile 6205 Versamento IVA imm.ne auto Ue - mese maggio 6206 Versamento IVA imm.ne auto Ue - mese giugno 6207 Versamento IVA imm.ne auto Ue - mese luglio 6208 Versamento IVA imm.ne auto Ue - mese agosto 6209 Versamento IVA imm.ne auto Ue - mese settembre 6210 Versamento IVA imm.ne auto Ue - mese ottobre 6211 Versamento IVA imm.ne auto Ue - mese novembre 6212 Versamento IVA imm.ne auto Ue - mese dicembre 6231 Versamento IVA imm.ne auto Ue - primo trimestre 6232 Versamento IVA imm.ne auto Ue - secondo trimestre 6233 Versamento IVA imm.ne auto Ue - terzo trimestre 6234 Versamento IVA imm.ne auto Ue - quarto trimestre 28 Azienda & Fisco n. 1/2008
zione auto UE», il contribuente dovrà presentarsi, con una stampa del modello F24 telematico, presso uno degli Uffici locali dell Agenzia delle Entrate. Se il veicolo è «nuovo», ai sensi dell art. 38 del D.L. n. 331/1993, il contribuente dovrà esibire: il C.O.C. (Certificato di Omologazione Comunitario); la copia della fattura di acquisto; se disponibile, la copia della ricevuta rilasciata dallo Sportello telematico della Motorizzazione in sede di dichiarazione di acquisto intracomunitario. Se, invece, il veicolo, oggetto di acquisto intracomunitario, è «usato», il contribuente, in alternativa al C.O.C., potrà esibire il libretto di circolazione del Paese estero che ha già immatricolato il veicolo. Errore sull importo versato Se l importo versato non risulta congruo sulla base di parametri prefissati (importo inferiore a 1.000,00 euro o con scostamento maggiore dell 1% rispetto al dovuto) e il contribuente riscontra nel «Cassetto fiscale» l insufficienza dell importo versato, lo stesso può direttamente integrare l imposta dovuta con un nuovo versamento per poi procedere all immatricolazione. Se, invece, l incongruità del versamento non è riscontrato direttamente dal «Cassetto fiscale», sarà l Ufficio delle Entrate ad invitare il contribuente ad integrare il versamento, ovvero ad esibire la documentazione idonea per dimostrare che il versamento effettuato risulta comunque congruo (per esempio, in quanto l operazione rientra in un regime IVA agevolato). Errore di acquisizione del numero di telaio in sede di dichiarazione di acquisto intracomunitario, ma corretta indicazione dello stesso sul modello «F24 - IVA immatricolazione auto UE» Se il numero di telaio risulta correttamente indicato nel modello «F24 - IVA immatricolazione auto UE», in quanto coincidente con quello presente sul libretto di circolazione o sul C.O.C., l Ufficio locale dell Agenzia delle Entrate, pur non potendo rimuovere direttamente l anomalia, inviterà il contribuente a segnalare l incongruenza ad uno degli Sportelli telematici della Motorizzazione per la necessaria correzione del dato. Divieto di compensazione Per i versamenti in oggetto, è vietata la compensazione di cui all art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997. Immatricolazione dei veicoli oggetto di importazione L immatricolazione di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, nuovi od usati, oggetto di importazione presuppone la presentazione della certificazione doganale da cui risulti il pagamento dell IVA in dogana, ovvero l utilizzo del plafond. Ai fini dell immatricolazione di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, nuovi od usati, oggetto di importazione, l art. 1, comma 10, del D.L. n. 262/ 2006 dispone che occorre presentare la certificazione doganale attestante: il pagamento dell IVA in Dogana; ovvero, l utilizzo del plafond (se l importatore è un esportatore abituale che si avvale della facoltà di importare i suddetti beni senza applicazione d imposta, previa presentazione della dichiarazione d intento in Dogana). Decorrenza Il nuovo adempimento si applica a decorrere dal 3 dicembre 2007. Importazioni escluse Tale disciplina non si applica per le importazioni di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi «nuovi»: provenienti direttamente dalle case costruttrici; destinati al mercato nazionale; provvisti di codice di antifalsificazione. Azienda & Fisco n. 1/2008 29