- Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale ISSN: 2240-9823



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Scritto da Valentina Magnano Sabato 07 Maggio :51 - Ultimo aggiornamento Lunedì 09 Maggio :57

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Transcript:

«Diniego di assunzione per fatti di reato» (Tar Lazio, sez. I ter, 19 agosto 2014, n. 9105) assunzione reati concorsi pubblici È da considerarsi illegittimo il diniego alla stipula di un contratto di lavoro subordinato con il vincitore del concorso a posti per vigile del fuoco a causa della pendenza di un procedimento penale a carico del soggetto, laddove tale situazione non sia stata espressamente individuata come ostativa dal bando di concorso. Nella fattispecie, sulla scorta degli accertamenti disposti d ufficio al fine di verificare il possesso delle qualità morali e di condotta di cui all art. 41, decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, emergeva che l interessato si era reso autore del reato di emissione di assegno senza provvista, ritenuto ostativo all instaurazione del rapporto di lavoro con l Amministrazione. Tuttavia, non si era realizzata la condizione prevista dal bando atteso che, né al momento dell espletazione della procedura concorsuale né, tanto meno, al momento dell adozione del provvedimento impugnato il ricorrente era stato condannato in via non definitiva, né tantomeno vi erano sentenze di condanna passate in giudicato nei suoi riguardi. Il procedimento penale per il reato, successivamente depenalizzato, di emissione di assegno senza provvista si è infatti estinto con il pagamento dell oblazione ancora prima dell adozione del provvedimento impugnato. A tale assorbente rilievo il Tar aggiunge che il possesso delle qualità morali e di condotta di cui all art. 41, d.lgs. n. 29 del 1993 non è mai stato espressamente disciplinato né era indicato nel bando di concorso in questione. ***

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 6227 del 1998, proposto da Semino Roberto, rappresentato e difeso dagli avv.ti Roberto Damonte e Ludovico Villani, con domicilio eletto presso Ludovico Villani in Roma, via Asiago, 8; contro Il Ministero dell'interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; per l'annullamento del provvedimento del 27 dicembre 1997 prot. n. 62760 della Direzione Generale della Protezione Civile e dei servizi antincendio avente ad oggetto concorso a 588 posti di vigile del fuoco; ricorso pervenuto dal T.A.R. Liguria per regolamento di competenza (O.P. n. 14/98); di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'interno; 2

Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatrice nell udienza pubblica del giorno 20 maggio 2014 la dott.ssa Emanuela Loria e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO Con il ricorso in epigrafe, riassunto dinanzi al T.A.R. Lazio Roma, a seguito dell ordinanza presidenziale n. 14 del 1998 del T.A.R. Liguria, il ricorrente, utilmente classificatosi nella graduatoria finale del concorso a 588 posti di Vigile del Fuoco indetto con bando pubblicato in G.U. del 13 luglio 1993 n. 55, impugna il provvedimento con il quale l amministrazione ha comunicato che questa Amministrazione non procederà alla stipulazione del contratto individuale di lavoro con la S.V. in quanto dagli accertamenti disposti d ufficio al fine di verificare il possesso delle qualità morali e di condotta di cui all art. 41 del d.lgs. 3.02.1993 n. 29 è emerso che la S.V. si è resa responsabile del reato di cui agli artt. 2 della legge 15/12/1990 n. 386, 116 n. 2 R.D. 21/12/1933 n. 1736, 62 bis C.P. (emissione di assegno senza provvista), reato ritenuto ostativo all instaurazione del rapporto di lavoro con l Amministrazione. Il T.A.R. Liguria, dinanzi al quale era originariamente stato proposto il ricorso, ha disposto con ordinanza l ammissione con riserva al corso di prova propedeutico all assunzione in servizio. Il Ministero dell Interno ha proposto regolamento di competenza al Consiglio di Stato ritenendo competente il T.A.R. Lazio, trattandosi di concorso di ammissione a posti di ruolo a carattere nazionale, bandito da amministrazione centrale. Con la sopracitata ordinanza presidenziale il T.A.R. Liguria ha disposto la trasmissione degli atti al T.A.R. Lazio. 3

In punto di fatto il ricorrente rappresenta di essere stato assunto con riserva nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, a seguito dell ordinanza di sospensiva n. 185/1998 del T.A.R. Liguria, e di avere sottoscritto in data 28.09.1998 il contratto di lavoro individuale. Il procedimento penale menzionato nel provvedimento impugnato si era già concluso con il pagamento dell oblazione in data 14/06/1996 per cui il reato era già estinto. Nelle more della decisione del ricorso, il ricorrente ha prestato servizio per sedici anni nei Vigili del Fuoco. Il ricorso, a seguito della revoca pronunciata in data 21 ottobre 2013, su domanda di parte ricorrente, del decreto di perenzione n. 15129 del 01 luglio 2013, è stato nuovamente iscritto sul ruolo alla pubblica udienza del 20 maggio 2014 e quindi discusso e spedito in decisione. Il Collegio ritiene che l impugnativa sia fondata e il ricorso da accogliere con il conseguente annullamento del provvedimento impugnato. Risultano in particolare fondati il secondo e il quarto motivo di ricorso con i quali il ricorrente lamenta la violazione del bando di concorso e dell art. 85 del d.lgs. n. 3/1957. In particolare, l art. 2 del bando di concorso prescriveva che i candidati dovessero essere in possesso di determinati requisiti tra cui, in particolare, il non avere riportato condanne passate in giudicato per delitti contro la personalità dello Stato esclusi quelli previsti nel Capo IV del titolo I del libro II del codice penale ovvero per delitti di peculato, malversazione, corruzione, concussione, per delitti contro la fede pubblica esclusi quelli di cui agli artt. 457, 495, 498 del Codice penale, per delitti contro la moralità e il buon costume previsti dagli artt. 519, 520, 5421, 531, 532, 533, 534, 535, 536 e 537del Codice penale e per i delitti di rapina, estorsione, millantato credito, furto, truffa e appropriazione indebita; inoltre, non bisognava avere riportato condanna passata in giudicato che importi interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l applicazione di una misura di scurezza detentiva o della libertà vigilata. 4

La disposizione del bando sanciva, ai fini della non ammissione al concorso, l esistenza di una condanna passata in giudicato, e una condotta del candidato riconducibile ad uno reati sopraindicati, elementi che non si sono verificati nel caso all esame. L istante nel momento in cui si è conclusa la procedura concorsuale e avrebbe dovuto essere chiamato a sottoscrivere il contratto individuale, non era stato condannato né vi erano condanne passate in giudicato nei suoi riguardi, in quanto il procedimento penale per il reato, successivamente depenalizzato, di emissione di assegno senza provvista si è estinto con il pagamento dell oblazione ancora prima dei fatti di causa. Inoltre, il procedimento penale attivato nel 1990 non riguardava le ipotesi di cui all art. 85 del d.lgs. n. 3/1957. Occorre peraltro evidenziare che il possesso delle qualità morali e di condotta di cui all art. 41 del d.lgs. 29/1993 non è mai stato espressamente disciplinato e non era indicato nel bando di concorso in questione: Invero l Amministrazione, anche dopo l instaurazione del ricorso dinanzi al Giudice Amministrativo, avrebbe dovuto annullare in autotutela il provvedimento gravato, poiché sono trascorsi ormai molti anni (sedici) in cui il ricorrente ha prestato servizio, senza che risultino a lui addebitati fatti ascrivibili a un comportamento non consono con la sua permanenza nel Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. Conseguentemente il ricorso deve essere accolto con annullamento dell atto originariamente impugnato e condanna dell amministrazione, secondo la regola della soccombenza, al pagamento delle spese del giudizio a favore del ricorrente nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e per l effetto annulla il provvedimento impugnato. 5

Condanna l amministrazione al pagamento delle spese del giudizio a favore del ricorrente nella misura di euro 1.500,00 (millecinquecento) oltre accessori come per legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2014 con l'intervento dei magistrati: Carlo Taglienti, Presidente Rita Tricarico, Consigliere Emanuela Loria, Consigliere, Estensore DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 19/08/2014 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) 6