Informazioni sul regime di deposito doganale per depositi doganali aperti (DDA)



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Dipartimento federale delle finanze DFF Amministrazione federale delle dogane AFD Direzione generale delle dogane 19.11.2015 Informazioni sul regime di deposito doganale per depositi doganali aperti (DDA) Osservazione: il presente opuscolo informativo non contiene disposizioni dettagliate, bensì solo i punti principali.

Indice 1 Panoramica... 3 1.1 Introduzione... 3 1.2 Scopo e struttura del presente documento... 3 1.3 Basi legali... 3 2 Autorizzazione... 4 2.1 Condizioni per la concessione dell autorizzazione... 4 2.2 Rilascio dell autorizzazione... 4 2.3 Rifiuto e revoca dell autorizzazione, misure amministrative... 5 3 Disposizioni generali... 5 3.1 Depositario... 5 3.2 Depositante... 5 3.3 Luogo di deposito... 6 3.4 Ufficio doganale di controllo... 6 3.5 Inventario... 6 3.6 Lavorazioni della merce... 8 3.7 Trasmissione del carattere comunitario... 8 3.8 Gestione degli incarti... 9 4 Svolgimento della procedura... 9 5 Uffici di contatto... 10 2/10

1 Panoramica 1.1 Introduzione I DDA sono depositi doganali nel territorio doganale nei quali il depositario (importatore, speditore, dichiarante, trasportatore ecc.) può immagazzinare merce estera non imposta di sua proprietà o appartenente a terzi. L'amministrazione delle dogane può escludere l'immagazzinamento di certe merci a rischio (per esempio: liquidi combustibili o carburanti). Nel DDA si rinuncia a stabilire e garantire i tributi doganali all importazione (dazio, imposte sull importazione ecc.) nonché ad applicare provvedimenti di politica commerciale (in particolare limitazioni quantitative o misure di vigilanza e protezione). Vengono per contro applicati i disposti federali di natura non doganale. Principali vantaggi del regime di deposito doganale: Le merci estere possono essere immagazzinate nel territorio doganale senza che vengano versati i tributi all importazione. Per le merci destinate a essere vendute nel territorio doganale, tali tributi devono essere versati solo al termine dell immagazzinamento nel DDA. Le merci estere non devono essere presentate presso un ufficio doganale. L infrastruttura a disposizione può essere utilizzata in modo ottimale per il trasbordo e l immagazzinamento della merce. Il DDA offre al depositario flessibilità temporale. 1.2 Scopo e struttura del presente documento Il presente documento non contiene disposizioni dettagliate, bensì solo i punti principali del regime di deposito doganale per DDA. Esso funge da base per i primi colloqui tra gli interessati e l amministrazione delle dogane. Anche le applicazioni informatiche per la dichiarazione non sono oggetto del documento, ma vengono contemplate solo se necessario per la comprensione del regime di deposito doganale. Dettagli in merito a queste applicazioni sono disponibili sul sito dell amministrazione delle dogane: www.ezv.admin.ch. 1.3 Basi legali Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD; RS 631.0) Ordinanza del 1 novembre 2006 sulle dogane (OD; RS 631.01) Ordinanza dell AFD del 4 aprile 2007 sulle dogane (OD-AFD; RS 631.013) 3/10

2 Autorizzazione La gestione di un DDA comporta degli obblighi per il depositario e necessita di un autorizzazione dell amministrazione delle dogane. 2.1 Condizioni per la concessione dell autorizzazione Il richiedente chiede per scritto un autorizzazione per il regime di deposito doganale per DDA. Il richiedente è domiciliato in Svizzera. Il luogo di deposito si trova nel territorio doganale. Un DDA deve essere organizzato e gestito in modo tale che la vigilanza e il controllo doganale non comportano un dispendio amministrativo sproporzionato per l amministrazione delle dogane (p. es. nessun DDA in luoghi isolati). Presso ogni deposito devono avvenire più di 200 movimenti (entrate e uscite) di merci all anno (valore di riferimento). L'amministrazione delle dogane può prevedere delle eccezioni concernenti il numero dei movimenti per certe merci che, in considerazione della loro natura, vengono poco movimentate. Questa disposizione concerne per esempio i cereali, i metalli preziosi o placati, le opere d'arte e le antichità. Il richiedente adempie le condizioni di cui all articolo 50 e segg. LD in particolare, egli deve tenere un inventario di tutte le merci depositate. Il richiedente deve garantire una gestione regolare del DDA. Per l osservanza degli obblighi, egli deve prestare una garanzia (fideiussione bancaria, deposito in contanti ecc.), corrispondente, di regola, al 2 per cento del valore della merce estera non imposta dell effettivo medio di un anno (minimo 10 000 fr.). Il depositario, o la persona da lui incaricata dell allestimento delle dichiarazioni doganali, dispone di un conto per la procedura accentrata di conteggio (conto PCD) presso la sezione Finanze e contabilità della Direzione generale delle dogane. Sul conto deve essere versata la necessaria garanzia. 2.2 Rilascio dell autorizzazione Se il richiedente adempie le condizioni, l ufficio doganale di controllo richiede alla direzione di circondario il rilascio dell autorizzazione d esercizio. La direzione di circondario rilascia l autorizzazione per l esercizio di un DDA. Dopo la ricezione dell autorizzazione, il depositario può mettere in funzione il DDA. Per il rilascio dell autorizzazione la direzione di circondario riscuote un emolumento pari a 1000 franchi. Per la modifica o il completamento dell autorizzazione (p. es. cambio d indirizzo, luogo di deposito supplementare), la direzione di circondario riscuote un emolumento di 200 franchi. 4/10

2.3 Rifiuto e revoca dell autorizzazione, misure amministrative L amministrazione delle dogane può rifiutare il rilascio dell autorizzazione o revocarla se il richiedente o il depositario per l esercizio di un DDA: a. non adempie (più) alle condizioni per il rilascio dell autorizzazione; b. non rispetta le condizioni e gli obblighi fissati nell autorizzazione; oppure c. commette ripetutamente infrazioni contro il diritto federale, sempre che la relativa esecuzione spetti all amministrazione delle dogane. In caso di mancata osservanza delle condizioni quadro poste dall amministrazione delle dogane, quest'ultima adotta le necessarie misure amministrative (p. es. revoca dell autorizzazione). 3 Disposizioni generali 3.1 Depositario Il depositario è la persona fisica o morale la cui attività commerciale è la gestione di un DDA. Il depositario, ai sensi dell'art. 52, cpv. 1, LD, è anche il titolare dell'autorizzazione. Dal punto di vista funzionale, il depositario si distingue dal depositante in quanto il depositario assume l'intera responsabilità delle infrastrutture interne ed esterne del DDA. Gli obblighi figuranti all'art. 53, cpv. 5, LD incombono al depositario. Il depositario ha la possibilità di trasmette determinati compiti a uno o più terzi. Al depositario incombe in ogni caso la responsabilità globale. Il depositario deve concordare tutti i dettagli con la/e persona/e alla/e quale/i ha trasferito determinate responsabilità. 3.2 Depositante Il depositante è la persona che immagazzina merci in un DDA. La sua funzione è importante dal punto di vista del diritto in materia di procedure doganali. Infatti è responsabile del fatto che, dopo la liberazione da parte dell ufficio doganale, le merci vengano effettivamente portate nel DDA. Ciò significa, in particolare, che al depositante spetta la responsabilità di verificare che le merci non vengano sottratte alla vigilanza doganale. Al fine di adempiere agli obblighi di cui all articolo 184 OD, egli deve indicare nell inventario le merci immagazzinate. Infine, il depositante deve osservare le disposizioni dell articolo 57 LD relative all uscita dal deposito delle merci. Il depositante può trasferire a terzi i suoi diritti e obblighi. Questa persona assume allora la funzione di depositante: essa deve dunque fare in modo che tutti gli obblighi (p. es. entrata e uscita, tenuta dell inventario) derivanti dall immissione delle merci nel DDA siano adempiuti (art. 52, cpv. 3, LD). In questo caso occorre inoltre comunicare al depositario il nuovo depositante. 5/10

3.3 Luogo di deposito Di solito, nell autorizzazione è indicato un solo luogo autorizzato per l applicazione del regime di deposito doganale. La decisione su eventuali eccezioni spetta alla direzione di circondario. Condizioni per il luogo di deposito: la merce DDA deve essere immagazzinata in un locale espressamente designato e delimitato o su una superfice corrispondente; l'immagazzinamento misto è autorizzato solo se le merci non sdoganate e le merci sdoganate sono chiaramente identificabili; le merci appartenenti a depositari diversi non possono essere immagazzinate nel medesimo spazio / sulla medesima superfice ; il personale in loco è istruito (ovvero conosce le fasi del regime di deposito doganale, le responsabilità, il modo di procedere in caso di irregolarità ecc.); un posteggio deve essere riservato per i collaboratori dell ufficio doganale di controllo; delle postazioni di lavoro devono essere messe a disposizione dei collaboratori dell ufficio doganale di controllo (il numero di postazioni, chiudibili a chiave, dipende dal genere e dal volume di traffico); gli strumenti per il controllo doganale (bilancia, attrezzi ecc.) devono essere messi a disposizione, e i servizi igienici devono essere accessibili. 3.4 Ufficio doganale di controllo La direzione di circondario designa l ufficio doganale di controllo competente per il DDA. Tale ufficio sorveglia il regime di deposito doganale ed è l interlocutore del depositario. 3.5 Inventario Il depositario o il depositante deve tenere un inventario di tutte le merci immagazzinate (art. 56 LD, art. 184 OD, art. 47-48 OD-AFD). In queste registrazioni devono essere documentati tutti i movimenti di merci. L inventario va tenuto in modo esatto e tempestivo, secondo i principi della tenuta regolare dei conti. L inventario va tenuto in forma elettronica e i dati devono essere elaborabili al computer (art. 184 OD). Dall inventario deve essere desumibile in ogni momento l attuale effettivo di merce che si trova nel DDA. L inventario deve contenere le seguenti indicazioni (vedi art. 184 OD): 6/10

numero di identificazione DDA; genere del documento doganale precedente con la data dell accettazione, l ufficio doganale che lo ha rilasciato e il numero; data dell immissione in deposito; nome e indirizzo del proprietario delle merci depositate; Paese d origine o, per merce d esportazione, Paese di destinazione; designazione della merce; indicazioni necessarie per l esecuzione di disposti federali di natura non doganale; particolari unità di misura e peso nonché caratteristiche relative all identità a dipendenza del genere di merce immagazzinata, come numero di pezzi, dimensioni, carati, numeri di fabbricazione; valore della merce immagazzinata; genere del documento doganale successivo con la data dell accettazione, l ufficio doganale che lo ha rilasciato e il numero; marchi, numeri e quantità di pezzi d imballaggio; massa netta e massa lorda; prova dell origine precedente; eventualmente, carattere comunitario (statuto T2) ai sensi della Convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito; trattamenti ai quali è sottoposta la merce; luogo di deposito; data dell uscita dal deposito. L ufficio doganale di controllo può richiedere l inventario in forma cartacea o elettronica. Esso statuisce sullo standard minimo del formato dei dati. Il depositario o il depositante deve eseguire l inventario almeno una volta all anno e comunicarne il risultato all ufficio doganale di controllo. 7/10

3.6 Lavorazioni della merce La merce immagazzinata nel deposito doganale può essere sottoposta solo a lavorazioni molto limitate: - Lavorazioni che servono al mantenimento della merce durante il suo immagazzinamento; - ispezione, esame, cambio d imballaggio, suddivisione, cernita, eliminazione dell imballaggio esterno e prelievo di modelli e campioni. Altre lavorazioni (p. es. apposizione del prezzo) possono essere effettuate solo previa autorizzazione della Direzione generale delle dogane. Non sono ammesse le lavorazioni che: - comportano il rischio di contraffazione; - possono comportare una riduzione dei tributi o l aggiramento di disposti federali di natura non doganale. Per la trasmissione del carattere comunitario (statuto T2) oppure del carattere originario nell ambito di accordi di libero scambio o delle preferenze tariffali concesse ai Paesi in sviluppo vigono disposizioni particolari. 3.7 Trasmissione del carattere comunitario (statuto T2) oppure del carattere originario nell ambito di accordi di libero scambio o delle preferenze tariffali concesse ai Paesi in sviluppo Se una merce detiene il carattere comunitario (statuto T2) oppure il carattere originario nell ambito di accordi di libero scambio o delle preferenze tariffali concesse ai Paesi in sviluppo, il depositario può mantenere queste caratteristiche durante l immagazzinamento e trasmetterle in occasione dell uscita dal deposito. Durante il periodo di immagazzinamento il termine di validità della prova dell origine è sospeso. Il depositario deve indicare nell inventario le prove del carattere comunitario oppure originario. Per quanto concerne il trattamento nell ambito dell immagazzinamento di merci con carattere comunitario oppure originario valgono ulteriori disposizioni restrittive. Per le merci con carattere comunitario valgono termini di immagazzinamento particolari: per le merci dei capitoli 1-24 il termine massimo è di sei mesi, mentre per tutte le altre merci esso è di cinque anni. 8/10

3.8 Gestione degli incarti Il depositario deve tenere un incarto per ogni invio. Tali incarti vanno custoditi, in forma cartacea o elettronica, per almeno cinque anni dopo la conclusione del regime di deposito doganale. Per le prove dell origine deve essere custodito l originale. 4 Svolgimento della procedura Le merci destinate ad essere assegnate al regime di deposito doganale, appartengono prima e dopo ad un altro regime doganale. REGIME DI TRANSITO REGIME D ESPORTAZIONE REGIME DI DEPOSITO DOGA- NALE Regime doganale soggetto ad autorizzazione Condizioni: - secondo art. 54 LD - inventario in formato elettronico - garanzia REGIME DI TRANSITO IMMISSIONE IN LIBERA PRATICA REGIME DI AMMISIONE TEMPO- RANEA REGIME DEL PERFEZIONAMENTO ATTIVO Le merci estere destinate a essere immagazzinate in un DDA, devono essere precedute da un regime di transito prima di passare al regime di deposito doganale. La merce estera deve essere trasportata in transito dal confine al deposito doganale. Il regime di transito viene concluso nel DDA. In seguito, la merce può essere assegnata al regime di deposito doganale e immagazzinata nei locali previsti allo scopo. La merce estera può uscire da un DDA quando è assegnata a un altro regime doganale (p. es. immissione in libera pratica). 9/10

5 Uffici di contatto La responsabilità per l introduzione della procedura spetta alla direzione di circondario competente per il DDA. Indirizzo Telefono E-mail Zollkreisdirektion I Sektion Betrieb Elisabethenstrasse 31 Postfach 666 4010 Basel Zollkreisdirektion II Sektion Betrieb Bahnhofstrasse 62 Postfach 1772 8201 Schaffhausen Direction des douanes III Section Exploitation Avenue Louis-Casaï 84 Case postale 1211 Genève 28 Direzione delle dogane IV Sezione Esercizio Via Pioda 10 Casella postale 5525 6901 Lugano 058 469 11 11 kdbs.zentrale@ezv.admin.ch 058 480 11 11 kdsh.zentrale@ezv.admin.ch 058 469 72 72 kdge.zentrale@ezv.admin.ch 058 469 98 11 centralediv.esercizio@ezv.admin.ch Per informazioni è possibile rivolgersi anche agli uffici doganali o alla Direzione generale delle dogane. 10/10