DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE S.C. IGIENE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE Direttore Dott. Valter Dini Piazzale Amburgo, 1 17100 SAVONA Tel.: 019/862303 fax: 019/861265 e-mail: veterinaria.sv@asl2.liguria.it SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE CORRETTA GESTIONE IN MACELLERIE E PESCHERIE Testi e immagini a cura di: Valter DINI Vincenzo DE ROSA Coordinamento editoriale S.C. Comunicazione Sanitaria e Marketing Savona, gennaio 2009 1
SOMMARIO PREMESSA.. PAG. 3 NORMATIVA DI RIFERIMENTO..... PAG. 3 DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONE.. PAG. 3 CHE COSA SONO?... PAG. 3 COME SONO CLASSIFICATI?... PAG. 4 RACCOLTA, IDENTIFICAZIONE E STOCCAGGIO... PAG. 5 COME DEVONO ESSERE I CONTENITORI PER LA RACCOLTA...PAG. 5 COME DEVE AVVENIRE LO STOCCAGGIO...PAG. 5 TRASPORTO ED ELIMINAZIONE.. PAG. 6 COME DEVONO ESSERE ALLONTANATI......PAG. 6 QUALI SONO LE DESTINAZIONI POSSIBILI...PAG. 6 DOCUMENTAZIONE.. PAG. 7 ALLEGATO..... PAG. 9 REGISTRAZIONE. PAG. 7 ALLEGATO.... PAG.10 SANZIONI.. PAG. 8 2
PREMESSA Normativa di riferimento Dal 1 maggio 2003 è applicabile, in tutti gli Stati membri dell'ue, il Regolamento (CE) 3 ottobre 2002, n. 1774, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano, pubblicato nella G.U.C.E. 10 ottobre 2002, n. L 273, ed entrato in vigore il 30 ottobre 2002. Con Accordo siglato il 1 luglio 2004 in sede di Conferenza Permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sono state approvate le Linee - guida per l'applicazione del Regolamento CE n. 1774, con le quale si e inteso fornire uniformità applicativa in tutto il territorio nazionale (G.U. n. 172 del 24 luglio 2004). La Regione Liguria ha recepito tale Accordo con D.G.R. del 24 novembre 2005 n. 1456 (B.U.R. n. 51 del 21 dicembre 2005). DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONE Che cosa sono? Gli scarti derivati dalla lavorazione dei prodotti di origine animale, le parti di animali giudicate non idonee per il consumo umano, quanto destinato alla distruzione perché non utilizzabile né per l industria zootecnica, né come fertilizzante, né idoneo per la produzione di biogas o per il compostaggio, vanno a costituire il complesso panorama dei sottoprodotti di origine animale. In modo più dettagliato con la definizione di sottoprodotti di origine animale [SOA], si intendono corpi interi o parti di animale o prodotti di origine animale (es. carne, latte, uova, pesci) compresi ovuli, embrioni e sperma, non destinati o non destinabili al consumo umano. Nella definizione rientra anche il cosiddetto Materiale Specifico a Rischio [MRS], cioè quelle parti anatomiche che sono considerate particolarmente pericolose per il mantenimento e la diffusione delle encefalopatie spongiformi trasmissibili degli animali (TSE), tra le quali rientra la ben nota sindrome della mucca pazza (BSE), e che pertanto sono soggette a rigorose misure di trattamento ed eliminazione. 3
DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONE Come sono classificati? In base al rischio sanitario per l uomo, gli animali e l ambiente il Regolamento definisce 3 categorie di sottoprodotti di origine animale con conseguenti possibilità di destinazioni diverse: Categoria 1 : sottoprodotti tra cui, ad esempio, ruminanti morti in stalla o parti di bovini regolarmente macellati che presentano un rischio elevato, anche non accertato, di BSE (encefalo, midollo spinale, tonsille, intestini, ecc..); rientrano quindi in questa tipologia i materiali definiti MRS. Destino: distruzione per incenerimento o coincenerimento (uso come combustibile nei cementifici) Categoria 2 : es. animali morti di specie aviarie, mammiferi morti diversi dai ruminanti o contenenti residui di farmaci, stallatico. Destino : distruzione per incenerimento o coincenerimento produzione di fertilizzanti (in taluni casi e previo trattamento termico appropriato) produzione di biogas e compost (in taluni casi e previo trattamento termico appropriato) Categoria 3 : comprende sottoprodotti in cui il rischio sanitario è minore o addirittura nullo, come le parti animali idonee al consumo umano ma che non vi sono più destinate per motivi commerciali (grasso e ossa). I sottoprodotti (scarti di lavorazione) ottenuti nelle macellerie e nelle pescherie, salvo casi del tutto eccezionali, rientrano in questa categoria. Destino : distruzione per incenerimento o coincenerimento, se eliminati tal quali ( freschi ) smaltimento in discarica autorizzata solo se preventivamente trasformati in impianti di trattamento ad alte temperatura produzione di mangimi per animali da compagnia (previo trattamento appropriato) produzione di fertilizzanti in impianti autorizzati (previo trattamento appropriato) produzione di prodotti c.d. tecnici quali es. pelli conciate, corde di strumenti musicali, vernici (previo trattamento appropriato) conferimento in discarica (deroga fino al 31/07/2009) esclusivamente per prodotti confezionati non contenenti carne o pesce crudo, scaduti o con difetti di imballaggio e che non presentino comunque alcun rischio per la salute umana e animale produzione di biogas e compost (previo trattamento appropriato) 4
RACCOLTA, IDENTIFICAZIONE E STOCCAGGIO Come devono essere i contenitori per la raccolta? si Nei luoghi di produzione i SOA devono essere raccolti e temporaneamente stoccati in contenitori ermeticamente chiusi (coperchio), costruiti in materiale facilmente lavabile e disinfettabile, esclusivamente dedicati al deposito di tali materiali, identificati mediante apposizione di una striscia inamovibile alta almeno 15 cm e di lunghezza tale da renderla evidente. Tale striscia deve essere di diverso colore in relazione alla categoria di materiale trattato: rosso per materiale di categoria 1 [MRS] giallo per il materiale di categoria 2 verde per il materiale di categoria 3 Negli esercizi commerciali di macelleria e pescheria, salvo le macellerie autorizzate alla rimozione della colonna vertebrale in bovini di età superiore a 30 mesi, è sufficiente la dotazione di contenitori identificati con striscia verde, dal momento che la produzione di SOA di categoria 1 e 2 è eccezionale e può essere gestita adeguatamente con criteri di contingibilità. si Sono in ogni caso vietati la raccolta ed il deposito promiscuo dei materiali di diversa categoria. Come deve avvenire lo stoccaggio? NO Qualora l allontanamento mediante raccoglitori autorizzati non avvenga quotidianamente, i contenitori ermeticamente chiusi devono essere conservati a temperatura di refrigerazione e, se collocati all interno delle celle frigorifere destinate anche alla conservazione di alimenti, devono essere mantenuti in perfette condizioni igieniche per evitare ogni possibilità di contaminazione crociata. Per lo stoccaggio temporaneo nei luoghi di produzione non è necessaria alcuna autorizzazione preventiva. NO 5
TRASPORTO ED ELIMINAZIONE Come devono essere allontanati? Per l allontanamento dai siti di produzione i SOA possono essere consegnati esclusivamente a raccoglitori che operano in conformità al Reg. (CE) 1774/2002. Il trasporto deve avvenire con automezzi o contenitori autorizzati dal Servizio Veterinario dell ASL, identificati con targa inamovibile di metallo riportante l indicazione della Regione e dell ASL competenti ed un numero identificativo assegnato. L autorizzazione e l identificazione dei veicoli e dei contenitori è richiesta anche qualora il trasporto ad una delle possibili destinazioni è effettuato direttamente dal produttore di sottoprodotti. In aggiunta, sui veicoli ed i contenitori destinati al trasporto di materiale di categoria 3 deve essere apposta una etichettata inamovibile, di colore verde che indichi la categoria dei SOA trasportati e riporti la dicitura non destinato al consumo umano. Quali sono le destinazioni possibili? I SOA di categoria 3, tal quali cioè senza aver subito alcun trattamento di trasformazione autorizzato, possono essere destinati esclusivamente a: un impianto di incenerimento, autorizzato ai sensi della normativa ambientale o riconosciuto ai sensi del Reg (CE) 1774/2002, per esservi eliminati direttamente come rifiuti un impianto di trasformazione riconosciuto ai sensi del Reg. (CE) 1774/2002 per esservi sottoposti ad un trattamento ad elevata temperatura sotto pressione un impianto di transito di categoria 3 in attesa della loro successiva eliminazione o trasformazione Le possibili destinazioni del materiale di categoria 3, tal quale o fresco, previste dal Regolamento, ne impediscono la raccolta, il trasporto e l eliminazione con i criteri utilizzati per i rifiuti urbani o assimilabili agli urbani (cassonetti stradali, smaltimento in discarica). NO 6
DOCUMENTAZIONE All atto del carico dei SOA viene richiesta la compilazione di uno specifico documento commerciale di accompagnamento, firmato dallo speditore e dal trasportatore e conforme al modello allegato che nel caso di materiale di categoria 3 deve essere di colore verde o con bordatura dello stesso colore e che riporta le seguenti informazioni [Allegato 1]: elementi identificativi del trasportatore elementi identificativi dello speditore causale del trasporto elementi identificativi e descrittivi del materiale (tipologia e quantità) luogo di destinazione elementi identificativi del destinatario data del carico luogo di origine (stabilimento, macello, esercizio commerciale) Il documento commerciale di accompagnamento deve essere redatto in triplice copia delle quali una accompagna la partita fino alla destinazione finale, una è trattenuta dallo speditore ed una dal trasportatore. Le copie dei documenti commerciali di accompagnamento devono essere conservate a disposizione per eventuali controlli degli organi di vigilanza per un periodo di almeno due anni. REGISTRAZIONE Le persone che spediscono, trasportano e ricevono SOA sono tenuti a tenere aggiornato, con annotazioni entro 10 giorni da ciascuna operazione, un registro di carico-scarico delle partite, numerato pagina per pagina e vidimato dall ASL di competenza [Allegato 2]. I registri detenuti ed aggiornati dagli speditori/produttori di SOA devono contenere i seguenti dati: la data in cui i materiali sono stati prelevati dall impianto la descrizione dei materiali movimentati la quantità dei materiali movimentati il nome e l indirizzo del trasportatore il nome, l indirizzo e, se conosciuto, il numero di riconoscimento del destinatario Esclusivamente per gli esercizi commerciali che effettuano la vendita al minuto gli obblighi di registrazione e di detenzione del registro possono essere assolti dal destinatario dei sottoprodotti di origine animale (impianto di destinazione o impianto di transito) con il quale sia stato sottoscritto un contratto di fornitura in esclusiva con le seguenti caratteristiche: il contratto deve essere redatto in forma scritta e copia deve essere disponibile nell esercizio di vendita a disposizione degli organi di vigilanza il contratto deve contenere l impegno del destinatario ad aggiornare le registrazioni di competenza dello speditore il contratto deve contenere la dichiarazione del destinatario di assumersi l obbligo di fornire, per ordine e conto del produttore e a richiesta degli organi di vigilanza, l estratto cronologico del registro contenente i conferimenti effettuati dal produttore con tutti dati richiesti dal Regolamento. 7
SANZIONI Le violazioni delle disposizioni contenute nel Reg. (CE) n. 1774/2002 nonché di quanto previsto dall Accordo siglato il 1 luglio 2004 in sede di Conferenza Permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, citato in premessa, sono sanzionate dal Decreto Legislativo 21 febbraio 2005, n. 36 che prevede: la sanzione da 1.000 euro a 28.000 euro per chi spedisce, raccoglie, trasporta, identifica SOA in difformità alle disposizioni vigenti; la sanzione da 1.000 euro a 28.000 euro per l assenza di registro di carico-scarico [All. 2] delle partite (non applicabile se l assenza è rilevata in esercizi di vendita al dettaglio che dispongono di un contratto di fornitura esclusiva redatto secondo le indicazioni contenute nel paragrafo precedente); la sanzione da 500 euro a 7.000 euro per ogni singola partita non registrata o registrata in modo difforme (vedi punto precedente); la sanzione da 1.500 euro a 28.000 euro per chi elimina SOA in difformità alle prescrizioni contenute nel Regolamento. 8
ALLEGATO 1 Documento commerciale per sottoprodotti CAT. 3 Le copie vanno conservate 2 anni BORDO del documento DI COLORE VERDE 9
ALLEGATO 2 Registro di carico-scarico delle partite di categoria 3 REGISTRO VIDIMATO DA ASL COMPETENTE NON SONO OBBLIGATI ALLA TENUTA DEL REGISTRO, I NEGOZI PER LA VENDITA AL MINUTO CHE HANNO CONTRATTO SCRITTO CON UN RACCOGLITORE AUTORIZZATO 10
SERVIZIO VETERINARIO Sedi Operative AMBITO 1 ALBENGA Via Zara, 16/1 tel. 0182.540735 AMBITO 2 FINALE Ligure Via Pineta, 22 tel. 019.68152213 AMBITO 3 SAVONA P.le Amburgo, 1 tel. 019.862303 AMBITO 4 CARCARE Via del Collegio, 18 tel. 019.5009523 11