Verifiche periodiche di attrezzature di lavoro ex art 71 co.1.111 e allegato VII D.lgs 81/08 Decreto 11 aprile 2011 Dipartimento di Sanità Pubblica U.O. Impiantistica Antinfortunistica Direttore: Dott. Ing. Nanni Giovanni
SOMMARIO Normativa Periodicità delle verifiche Ente titolare delle verifiche Messa in esercizio attrezzature di lavoro Attrezzature già in esercizio Richiesta di verifica Modulistica Erogazione della verifica Aspetti economici
Normativa D.lgs 81/08 Articolo 71 - Obblighi del datore di lavoro Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all articolo precedente (art.70), idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie.
Normativa Comma 4 Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché: a) le attrezzature di lavoro siano: 1) installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d uso; 2) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all articolo 70 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d uso e libretto di manutenzione; 3) assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico provvedimento regolamentare adottato in relazione alle prescrizioni di cui all articolo 18, comma 1, lettera z); b) siano curati la tenuta e l aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso é previsto.
Normativa Comma 8 Fermo restando quanto disposto al comma 4, il datore di lavoro, secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida, provvede affinché: a) le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l installazione corretta e il buon funzionamento; b) le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte: 1. ad interventi di controllo periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi; 2. ad interventi di controllo straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni, trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività; c) gli interventi di controllo di cui alle lettere a) e b) sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da persona competente..
Normativa Comma 9 I risultati dei controlli di cui al comma 8 devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza.
Normativa Comma 11 Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate in allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. La prima di tali verifiche è effettuata dall ISPESL che vi provvede nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi delle ASL e o di soggetti pubblici o privati abilitati con le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate dai soggetti di cui al precedente periodo, che vi provvedono nel termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati, con le modalità di cui al comma 13.
Il DMLPS 11 aprile 2011 (entrato in vigore il 23/05/2012 definisce le modalità con cui il datore di lavoro deve sottoporre a controllo le attrezzature di lavoro di cui all allegato VII del D.lgs 81/08 DMLPS 11/04/2011
Periodicità delle verifiche La periodicità delle verifiche è specificata nell allegato VII del D.lgs 81/80 Allegato VII
Ente titolare delle verifiche Ai sensi dell art 2: 1.titolare della prima delle verifiche periodiche è l INAIL, 2.titolari delle successive verifiche periodiche sono le Aziende USL o ARPA, dove le competenze relative sono state affidate (per la Regione Emilia Romagna le competenze sono attribuite alle AUSL).
Messa in esercizio attrezzature di lavoro In occasione della messa in servizio di attrezzatura di lavoro di cui all allegato VII del decreto legislativo 81/2008, il datore di lavoro dovrà effettuare la comunicazione (immatricolazione) al dipartimento INAIL territorialmente competente (per la provincia di Rimini è la sede di Forlì sita in P.zza Martiri D Ungheria, 1), il quale assegna un numero di matricola identificativo e lo comunica al datore di lavoro. Dalla data di comunicazione decorre il tempo utile per la scadenza della verifica come prevista dall'all. VII del D.Lgs 81/2008.
Attrezzature già in esercizio Per quanto riguarda gli apparecchi installati negli anni precedenti si possono verificare le seguenti situazioni: a)l'apparecchio ha già avuto una prima verifica da parte di INAIL/AUSL/ARPA; rientrano nella casistica delle verifiche successive che devono essere richieste ad AUSL b)l'apparecchio non ha avuto alcuna verifica da INAIL/AUSL/ARPA (in qualunque sede italiana) occorre richiedere la Prima verifica ad INAIL che provvederà ad effettuarla secondo la nuova normativa. Eventuali richieste precedenti vengono quindi annullate dal nuovo decreto in quanto prive dei requisiti richiesti dal DMLPS.
Attrezzature già in esercizio Qualora l attrezzatura di lavoro sia stata già verificata dall INAL/ISPESL o dall AUSL/ARPA, presenza di un verbale di PRIMA VERIFICA, il Datore di Lavoro ha l obbligo di richiedere all U.O. Impiantistica Antinfortunistica l esecuzione della verifica periodica alla scadenza prevista dall all. VII del D.Lgs 81/08. Richieste inoltrate ad AUSL di apparecchiature prive di almeno una verifica non potranno essere accettate.
Richiesta di verifica Prima verifica Sessanta giorni prima della scadenza della verifica il datore di lavoro o suo delegato dovrà fare richiesta di prima verifica periodica, all'inail. Verifiche successive La richiesta dovrà pervenire almeno 30 giorni prima della scadenza (come indicato nel Decreto 11 aprile 2011) Si ribadisce che la verifica, secondo le periodicità previste dall All. VII del D.Lgs 81/08, è obbligatoria per il mantenimento in esercizio della macchina e la sua mancata effettuazione è soggetta a procedura sanzionatoria.
Modulistica E' in fase di elaborazione una procedura informatica on line per l'invio delle richieste, al momento le stesse dovranno pervenire su supporto cartaceo, utilizzando il modello predisposto dalla Regione Emilia Romagna che dovrà essere completato in ogni sua parte
Modulistica http://www.ausl.rn.it
Modulistica http\\www.ausl.rn.it Dipartimenti Territoriali
Modulistica http\\www.ausl.rn.it Dipartimenti Territoriali U.O. impiantistica Antinfortunistica link -- U.O. Impiantistica Antinfortunistica
Modulistica Modulo richiesta verifiche
Erogazione della verifica L'U.O. Impiantistica deciderà, sulla base dei carichi di lavoro, se effettuare direttamente la verifica con propri tecnici o affidarla in tempi brevi al soggetto indicato dal Datore di Lavoro che ha presentato richiesta di iscrizione presso l AUSL di competenza. L elenco dei soggetti abilitati è presente sul sito della U.O. Impiatistica Antinfortunistica Sia l'u.o. Impiantistica che l Ente incaricato dal Datore di Lavoro hanno 30 giorni per evadere la richiesta. Nel caso di superamento dei termini (trenta giorni) senza che sia intervenuto il soggetto titolare di funzione (U.O. Impiantistica) o il soggetto abilitato, il Datore di Lavoro individua uno dei soggetti abilitati nella Regione in cui di trova l'attrezzatura. Solo nel caso in cui nell'elenco nazionale non siano presenti soggetti abilitati nella Regione, per la specifica attrezzatura, il Datore di Lavoro si rivolge ad uno dei soggetti riportati nell'elenco nazionale. Il nuovo soggetto incaricato della verifica deve essere comunicato, dal Datore di Lavoro, al titolare della funzione. Per gli opportuni chiarimenti si rimanda alla circolare n 11 del 25/05/2012
Aspetti economici Le verifiche effettuate costituiscono prestazioni a pagamento, le tariffe sono stabilite dalla Regione Emilia Romagna - Delibera n. 69 del 22/12/2011.
Tariffazione verifiche periodiche Le tariffe delle verifiche periodiche, effettuate dai soggetti abilitati entro il termine previsto di 30 giorni, verranno corrisposte secondo le modalità previste dai soggetti titolari della funzione. È in elaborazione un tariffario unico nazionale cha sarà pubblicato entro 6 mesi dall entrata in vigore del DMLPS 11/04/2011. Le tariffe delle verifiche periodiche, effettuate dai soggetti abilitati oltre il termine di 30 giorni, potranno discostarsi dall importo applicato dall ente titolare di ± 15%. Il soggetto abilitato dovrà versare una quota pari al 15% all AUSL per quanto riguarda le verifiche effettuate nei 30gg e una quota pari al 5% all INAIL per le verifiche effettuate oltre i 30gg.
Contatti Per chiarimenti e informazioni è attivo uno sportello nella giornata di lunedì dalle ore 8.30 alle 10.30 Recapiti: Telefono: 0541-707290 Fax : 0541-707698 E-mail: gnanni@auslrn.net