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ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE CONSIGLIO DIRETTIVO DELIBERAZIONE N. 14010 Il Consiglio Direttivo dell'istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunito in Roma in data 31 marzo 2016, alla presenza di n. 32 suoi componenti su un totale di n. 34; - premesso che, in base all'art. 2 del proprio Statuto, l'istituto Nazionale di Fisica Nucleare, promuove, coordina ed effettua la ricerca scientifica nel campo della fisica nucleare, subnucleare, astroparticellare e delle interazioni fondamentali, nonché la ricerca e lo sviluppo tecnologico pertinenti all'attività in tali settori; - premesso che, in base ai propri compiti istituzionali, l'istituto Nazionale di Fisica Nucleare promuove e partecipa a collaborazioni, stipula convenzioni in materia di studio, ricerca e servizi, promuove il trasferimento di conoscenze nei campi di sua competenza ed in campi interdisciplinari e di interesse applicativo, promuove il trasferimento delle conoscenze e delle tecnologie acquisite, promuove e provvede alla formazione scientifica e alla diffusione della cultura nei settori istituzionali; - considerato che la Fondazione Giuseppe Occhialini, costituita nel 2005, non ha fini di lucro e persegue esclusivamente finalità di ricerca, informazione e formazione scientifica volte a favorire ed incrementare la conoscenza della Fisica, che riveste un ruolo determinante nello sviluppo della scienza, della tecnologia e dell intera società, nonché a rendere maggiormente partecipe l opinione pubblica del ruolo della fisica nel mondo e delle prospettive che ne traggono origine; - considerato che la Fondazione Giuseppe Occhialini svolge attività di studio, di promozione, di intervento, sia direttamente sia organizzando o favorendo riunioni, convegni, seminari ed ogni altra iniziativa rispondente alle finalità istituzionali, sia concedendo sovvenzioni, premi e borse di studio; - vista la precedente deliberazione n. 11720 con la quale il Consiglio Direttivo dell INFN, in data 31 gennaio 2011, ha approvato la Convenzione tra l Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e la Fondazione Giuseppe Occhialini, stipulata in data 23 marzo 2011, di durata quinquennale e pertanto scaduta in data 23 marzo 2016; - vista la nota del Presidente del Comitato Paritetico del 3 marzo 2016 con la quale propone, visti i risultati ottenuti, il rinnovo della Convenzione tra l INFN e la Fondazione Occhialini per ulteriori 5 anni; Direzione Servizi alla Ricerca 15-3/22

- preso atto che la proposta di Convenzione di cui alla presente deliberazione comporta per l Istituto Nazionale di Fisica Nucleare un onere finanziario annuo pari ad 15.000,00; - su proposta della Giunta Esecutiva; - con n. 32 voti a favore; DELIBERA 1) Di approvare la proposta di "Convenzione tra l Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e la Fondazione Giuseppe Occhialini allegato e che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 2) L onere economico derivante dalla Proposta di Convenzione di cui al precedente numero 1) troverà copertura, per quanto riguarda l anno 2016, pari ad 15.000,00, con i fondi disponibili sul capitolo U1040101013 (trasferimenti altri Enti) e per gli anni successivi con i finanziamenti che saranno resi disponibili sullo stesso capitolo di bilancio. Direzione Servizi alla Ricerca

CONVENZIONE TRA L'lSTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE E LA FONDAZIONE GIUSEPPE OCCHIALINI L Istituto Nazionale di Fisica Nudeare, con sede in Frascati, Via Enrico Fermi n. 40, (di seguito detto INFN), in persona del suo Presidente Prof. Fernando Ferroni, a cio autorizzato con deliberazione del Consiglio Direttivo n. PREMESSO CHE - in base all'art. 2 del proprio Statuto 1'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare promuove, coordina ed effettua la ricerca scientifica nel campo della fisica nucleare, subnucleare, astroparticellare e delle interazioni fondamentali, nonchè la ricerca e lo sviluppo tecnologico pertinenti all'attività in tali settori; - in base ai propri compiti istituzionali, I'lstituto Nazionale di Fisica Nucleare promuove e partecipa a collaborazioni, stipula convenzioni in materia di studio, ricerca e servizi, promuove il trasferimento di conoscenze nei campi di sua competenza ed in campi interdisciplinari e di interesse applicativo, promuove il trasferimento delle conoscenze e delle tecnologie acquisite, promuove e provvede alla diffusione della cultura nei settori istituzionali; CONSIDERATO CHE - la Fondazione Giuseppe Occhialini, costituita nel 2005, non ha fini di lucro, persegue esclusivamente finalità di ricerca, informazione e formazione scientifica volte a favorire ed incrementare la conoscenza della Fisica, che riveste un ruolo determinante nello sviluppo della scienza, della tecnologia e della intera società, nonché a rendere maggiormente partecipe l opinione pubblica del ruolo della fisica nel mondo e delle prospettive che ne traggono origine; - la Fondazione Occhialini svolge attività di studio, di promozione, di intervento, sia direttamente sia organizzando o favorendo riunioni, convegni,

seminari ed ogni altra iniziativa rispondente alle finalità istituzionali, sia concedendo sovvenzioni, premi e borse di studio; PROPONE alla Fondazione Giuseppe Occhialini, con sede in Fossombrone, Corso Garibaldi n. 8, (di seguito detta Fondazione) in persona del suo Presidente Prof. Antonio Zoccoli DI STIPULARE E CONVENIRE QUANTO SEGUE ART. l l.1 Obiettivo della presente convenzione tra 1'INFN e la Fondazione è il sostegno ed il potenziamento delle attivita' della Fondazione nei settori di interesse INFN, secondo le forme di seguito stabilite. ART. 2 2.1 Per la realizzazione di quanto al precedente articolo, le Parti costituiranno un Comitato paritetico di raccordo di quattro membri, nominati due per Parte entro trenta giorni dalla stipula della presente Convenzione. 2.2 I1 Comitato, in particolare, ha il compito di proporre alle Parti, o di predisporre su loro indicazione, un piano di attività al fine di: - promuovere l assegnazione di borse di studio per giovani meritevoli impegnati in studi universitari di carattere scientifico, nel settore della fisica; - favorire ed incrementare la conoscenza della fisica attraverso incontri tra ricercatori e studenti liceali con lo scopo di coinvolgere gli studenti su tematiche scientifiche e motivarli nello studio di materie scientifiche. ART. 3

3.1 La Fondazione, nello svolgimento della propria attività, ed in special modo quella di formazione di giovani ricercatori, si impegna a considerare con particolare attenzione le aree di ricerca di interesse INFN. 3.2 L'lNFN contribuisce al perseguimento delle finalità di cui all art.1 corrispondendo alla Fondazione annualmente un contributo non superiore a 15.000,00 (quindicimila/00), a fronte della presentazione del piano di attività predisposto dal Comitato per l anno di riferimento. 3.3 L'erogazione dei contributi di cui al precedente comma 2 è subordinata all'accettazione, da parte dell'lnfn, del piano di attività per l anno di riferimento e dei rendiconti relativi a quelle svolte nell anno precedente, predisposti dal Comitato. ART. 4 4.1 Le somme di cui al precedente articolo 3 verranno gestite dalla Fondazione secondo le proprie norme, contabili e amministrative, interne. 4.2 L'lNFN potrà in ogni momento procedere a controlli e verifiche sull'utilizzo delle somme erogate in base alla presente Convenzione. A tal fine la Fondazione si impegna a mettere a disposizione dell'infn tutta la documentazione all uopo necessaria. 4.3 Le somme erogate e non utilizzate, in tutto o in parte, saranno restituite all'lnfn o detratte dal contributo da versare nell'anno successivo a scelta dell'infn medesimo; alla scadenza di cui al successivo articolo 8 si procederà ai relativi conguagli. ART. 5 5.1 Per le attività svolte nel quadro della presente Convenzione, la Fondazione si impegna a dare adeguata menzione dell'infn quale ente patrocinatore e finanziatore. ART. 6 6.1 Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le Parti dichiarano di essere reciprocamente informate che i dati personali forniti o

comunque raccolti, anche verbalmente, in relazione alla presente Convenzione, saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza esclusivamente per il raggiungimento delle finalità di cui alla Convenzione, nonché per quelle previste dalla legge e dai regolamenti e connesse alla stipula della stessa. Il trattamento potrà essere effettuato sia in modo cartaceo che elettronico; la eventuale comunicazione dei dati sarà consentita ai soggetti pubblici o privati nelle sole circostanze previste dallo stesso Decreto legislativo. 6.2 Le Parti dichiarano inoltre di garantire reciprocamente l esercizio dei diritti di cui all art. 7 del D. Lgs. n. 196/03 e di essere consapevoli che il mancato conferimento dei dati potrà comportare l impossibilità di dare esecuzione alla Convenzione. 6.3 Titolari del trattamento sono le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate. ART. 7 7.1 Eventuali controversie relative all'interpretazione e/o all'esecuzione della presente Convenzione saranno risolte dalle Parti in via amministrativa. ART. 8 8.1 La presente Convenzione ha la durata di cinque anni con decorrenza dalla stipula e potrà essere rinnovata previo consenso scritto delle Parti. ART. 9 9.1 La presente Convenzione, viene redatta con atti separati, rispettivamente di proposta e accettazione. La stipula della Presente Convenzione sarà formalizzata mediante la sottoscrizione della specifica e conforme dichiarazione di accettazione da parte della Fondazione della quale si rimane in attesa. IL PRESIDENTE DELL INFN Prof. Fernando Ferroni