COMMENTI DI BORSA ITALIANA ALLA CONSULTAZIONE SULLA COMUNICAZIONE IN TEMA DI MERCATI



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Allegato 1 COMMENTI DI BORSA ITALIANA ALLA CONSULTAZIONE SULLA COMUNICAZIONE IN TEMA DI MERCATI Nelle pagine successive sono riportate le osservazioni alle proposte di modifica che riguardano la Comunicazione in tema di mercati. ****** SEZIONE IV (CONTINUITA OPERATIVA) Nella bozza di Comunicazione sono declinate le caratteristiche generali delle misure per la continuità operativa. Tali caratteristiche sono richieste indifferentemente per la gestione dei mercati regolamentati e dei sistemi multilaterali di negoziazione, per il controllo delle attività esternalizzate, per la continuità operativa dei canali di comunicazione ai fini del transaction reporting nonché dei canali utilizzati per la pubblicazione delle informazioni pre e post-trade transparency. Al riguardo si osserva che in materia di continuità operativa esistono due principali discipline nazionali. La prima disciplina è rappresentata dalle Linee Guida dei sistemi di clearing e settlement, contenute come Allegato 1 nel nuovo Provvedimento congiunto sul post-trading. Tali guidelines non prevedono un tempo massimo di ripristino dei servizi ma specificano che, in rapporto alla dimensione dell evento e alla rilevanza del servizio offerto, la riattivazione potrà condurre in tempi brevi l operatività dei sistemi a una condizione accettabile mirata a consentire la chiusura della giornata operativa. Inoltre, il ripristino del livello normale di operatività dovrà avvenire in tempi adeguati 1. La seconda disciplina è rappresentata dalle Disposizioni di Vigilanza per le banche di maggior rilievo ( Requisiti particolari per la continuità operativa dei processi a rilevanza sistemica di marzo 2007). Tali disposizioni definiscono requisiti aggiuntivi, e più stringenti, per le banche che hanno un ruolo predominante nel sistema finanziario, rispetto a quelli previsti per tutti gli altri intermediari. Tale disciplina prevede che i siti di recovery siano situati a congrua distanza dai siti primari in modo da assicurare un elevato grado di indipendenza tra i due insediamenti. Inoltre, viene specificato che il tempo di ripristino dei processi a rilevanza sistemica sia contenuto entro le 4 ore 2. La Banca d Italia ha però specificato che, in considerazione del significativo impatto organizzativo delle misure richieste, tali requisiti saranno applicati con gradualità, con l obiettivo di completare l intervento nell arco di un quinquennio. 1 Si veda, al riguardo, il paragrafo 2 relativo agli obiettivi dell Allegato. 2 Nel documento si fa riferimento al concetto di RTO (Recovery Time Objective), inteso quale il periodo di tempo necessario per ripristinare un processo e per riallineare la relativa base dati sul sistema di recovery assicurando la ripresa dell attività nel nuovo ambiente operativo con un livello di servizio prestabilito. 1/4

Nella bozza di Comunicazione, come sopra ricordato, sono dettagliate le misure per la continuità operativa e, più nello specifico, si richiede un tempo di ripristino dei servizi, in caso di disfunzione, contenuto entro le 4 ore. Inoltre, i soggetti di volta in volta interessati devono comunicare alla CONSOB le misure adottate nonché trasmettere, prontamente, gli adeguamenti e le integrazioni apportate ai piani di continuità. Si sottolinea come l intervento proposto dalla bozza di Comunicazione sembrerebbe assoggettare le società di gestione dei mercati regolamentati alla disciplina più stringente, sopra ricordata, da cui sono state escluse in considerazione della loro bassa rischiosità sistemica. Peraltro, in base all approccio proposto le stesse società di gestione/mtf sarebbero limitate nella propria autonomia di scelta delle soluzioni tecnologiche, senza poter tener conto di elementi quali la rilevanza dell attività svolta, i rischi sopportati, i diversi elementi caratterizzanti il business e così via. Sulla base di quanto argomentato le misure relative alla continuità operativa proposte da codesta spettabile Commissione, anche in considerazione dello strumento normativo utilizzato: la Comunicazione, non dovrebbero essere considerate tassative e vincolanti, al pari delle disposizioni regolamentari. Al contrario, dovrebbero rappresentare delle best practices di settore alle quali i soggetti coinvolti e la stessa Autorità dovrebbero far riferimento, sia per la definizione della soluzione tecnologica che per la successiva valutazione da parte della CONSOB. Si desidera, comunque, sottolineare che Borsa Italiana è da sempre attenta a dotarsi di infrastrutture tecnologiche in linea con le best practices di settore. Inoltre, nel corso del corrente anno è stata impegnata nel processo di insourcing tecnologico sia della piattaforma dei derivati che di quella cash. Tale processo ha ulteriormente migliorato gli standard qualitativi di erogazione dei servizi. In aggiunta, si osserva come il recente processo di integrazione di Borsa Italiana con il London Stock Exchange potrà condurre a interventi, nel corso dei prossimi mesi, anche dal punto di vista tecnologico, tenuto conto che si dovrebbe procedere alla progressiva migrazione della piattaforma tecnologica di Borsa Italiana verso quella inglese TradElect. Le analisi sul punto sono ancora in corso. Si propone, pertanto, di modificare il testo in consultazione come segue: Tutto ciò premesso, in considerazione della rilevanza della continuità operativa nelle funzioni/adempimenti sopra delineati, si raccomanda ai soggetti di volta in volta obbligati nei casi sub a)-d) e, in particolare, a coloro che intendono investire in cambiamenti nelle tecnologie utilizzate, di dovranno provvedere: i) alla nominare di un referente omissis ; ii) alla produrrezione omissis ; iii) alla realizzarezione di siti omissis ; SEZIONE V (LE COMUNICAZIONI DELLE SOCIETA DI GESTIONE) Punto 1 Nel documento di consultazione si ricorda come il nuovo Regolamento Mercati stabilisce un flusso informativo da parte delle società di gestione verso la CONSOB in merito alla gestione del mercato regolamentato, agli aspetti di natura organizzativa nonché di governance. Lo stesso Regolamento, all articolo 8, comma 2, stabilisce che le società di gestione forniscono tali 2/4

informazioni attraverso le consuete relazioni annuali sugli interventi organizzativi nonché sulla struttura informatica e sulla gestione dei rischi. Il commento alla Comunicazione ricorda, inoltre, che tali requisiti e adempimenti non rappresentano nella maggior parte dei casi, per le società di gestione, una novità. Nello stesso tempo, però, la bozza di Comunicazione richiede alle società di gestione di provvedere tempestivamente ad effettuare i controlli e le verifiche necessarie, al fine di accertare la compliance della struttura organizzativa/societaria nonché dei sistemi/servizi alle disposizioni del TUF e del Regolamento Mercati CONSOB. Tali verifiche devono poi essere comunicate all Autorità competente, insieme ai cambiamenti che si sono resi necessari. Sul punto si desidera osservare come il nuovo Regolamento Mercati CONSOB ha già dato piena attuazione agli adempimenti organizzativi/societari nonché ai requisiti generali di organizzazione delle società di gestione dei mercati regolamentazione, previsti agli articoli 61, 62, 64 e 65 del TUF. Non sembrerebbe chiaro, dunque, il quadro entro il quale viene a configurarsi la richiesta delle ulteriori informazioni contenute nel documento in commento e quali possano essere le interrelazioni rispetto a quanto già previsto nella regolamentazione secondaria. Più in particolare, ci si interroga se la forma della Comunicazione possa integrare, nella sostanza, quanto già chiaramente disciplinato dal Regolamento Mercati. Tra le altre cose, la suddetta attività di verifica e controllo non è richiesta per i sistemi multilaterali di negoziazione che, diversamente dai mercati regolamentati, non hanno una specifica disciplina di riferimento in tema di comunicazioni e adempienti informativi verso la CONSOB. Si desidera, inoltre, osservare come il nuovo TUF, modificato per recepire la disciplina MiFID, ha inteso assicurare una situazione di continuità alle società di gestione di mercati regolamentati già autorizzate. Infatti, il d.lgs 164/07 modificativo del TUF, tra le disposizioni transitorie, prevede che le suddette società, autorizzate in Italia alla data del 31 ottobre 2007, si intendono autorizzate anche con riferimento alla nuova disciplina. Tutto ciò premesso, si sottolinea che le società di gestione dei mercati regolamentati, in virtù sia delle vecchie previsioni del TUF ma anche delle nuove, sono già chiamate ad effettuare le attività di controlli/verifiche per accertare il rispetto delle disposizioni regolamentari. Le medesime società di gestione, infatti, devono adottare tutti gli atti necessari per il buon funzionamento del mercato e il rispetto del regolamento 3, il quale deve essere conforme alla disciplina comunitaria 4. Sul tema Borsa Italiana ha da sempre effettuato le verifiche e i controlli sopra richiamati. Al riguardo, nel documento relativo alla Struttura Organizzativa si prevede che determinate Funzioni sono dedicate, tra l altro, all approfondimento delle proposte legislative, sia nazionali che internazionali, in corso di discussione che possono avere riflessi sulla regolamentazione, sull organizzazione e sul funzionamento dei mercati. Stesse attività di controllo sono svolte con riguardo alla struttura societaria nonché con riguardo al controllo degli emittenti e partecipanti al mercato. Alla luce di quanto detto, si propone di eliminare le previsioni relative all attività di verifica e controllo contenute nel documento di consultazione. 3 Si veda, al riguardo, l articolo 64, comma 1, lettera b del TUF, anche nella vecchia versione. 4 Art. 63, comma 1, lettera b) del TUF. 3/4

Nel caso in cui codesta spettabile Commissione ravvisasse, in ogni caso, la necessità di richiedere, in via iniziale e straordinariamente, l applicazione della disciplina in commento, si dovrebbe tener conto che le verifiche richiedono un ampia attività di analisi nonché il coinvolgimento di diverse strutture interne, concentrati in un unico momento. In aggiunta, i relativi esiti dovrebbero essere formalizzati per essere riportati successivamente a codesta spettabile Commissione. Tutto ciò potrebbe richiedere un determinato periodo di tempo per svolgere tali adempimenti. Potrebbe, pertanto, risultare opportuno modificare il riferimento alla tempestività delle comunicazioni alla CONSOB, prevedendo un periodo di 60 giorni dall entrata in vigore della Comunicazione, come di seguito riportato: omissis Ciò premesso, le società di gestione provvedono entro 60 giorni dall entrata in vigore della Comunicazione tempestivamente: omissis Ulteriore osservazione sul tema delle comunicazioni riguarda i criteri che l organo competente della società di gestione deve adottare per valutare i requisiti di indipendenza dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo. Più in particolare, l articolo 61, comma 3, del Testo Unico della Finanza prevede che il Ministero dell economia e delle finanze, sentita la CONSOB, determini con regolamento i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza dei suddetti soggetti. La versione del TUF precedente l entrata in vigore della direttiva MiFID rimandava al regolamento ministeriale 471/98, che definiva però i soli requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali. Il nuovo TUF, al contrario, non effettua più alcun richiamo al regolamento ministeriale. Alla luce di quanto argomentato, si evince che l organo sociale di Borsa Italiana si troverebbe, nel periodo che va dall entrata in vigore di tale Comunicazione e fino all emanazione del regolamento del Ministero dell economia e delle finanze, a non poter attestare la sussistenza del requisito di indipendenza. Di conseguenza, anche l obbligo di fornire indicazioni con riguardo ai criteri adottati per valutare il suddetto requisito risulterebbe, di fatto, inapplicabile fino all emanazione del nuovo regolamento ministeriale. Sul punto si desidera condividere tale analisi con codesta spettabile Commissione. Punto 2 Per quanto riguarda le informazioni da fornire alla CONSOB entro il prossimo 30 novembre, si osserva quanto segue. Con riguardo al codice BIC (Bank Identifier Code), richiesto ai fini del completamento del tracciato del transaction reporting, si segnala che Borsa Italiana al momento non dispone nel proprio archivio anagrafico di tali codici. Pertanto ha provveduto a trasmettere, in data 19 novembre, una comunicazione di richiesta dei codici in questione a tutti i suoi partecipanti. Tenuto conto del numero degli intermediari che devono rispondere alla suddetta richiesta nonché della successiva attività di raccolta dei codici, l invio di tali informazioni sarà effettuato non appena possibile. Tuttavia, si anticipa che le date indicate da codesta spettabile Autorità per l invio dei codici BIC sono difficilmente compatibili con l attività di raccolta dei dati in discorso per tutti i partecipanti. 4/4