PIATTAFORMA NAZIONALE DEL PERSONALE NON DIPENDENTE E DEI DOTTORANDI NELLE UNIVERSITA' E NEGLI ENTI DI RICERCA



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PIATTAFORMA NAZIONALE DEL PERSONALE NON DIPENDENTE E DEI DOTTORANDI NELLE UNIVERSITA' E NEGLI ENTI DI RICERCA La condizione degli atenei italiani e degli enti di ricerca è attualmente gravissima; il tentativo di soffocarne l'autonomia e la continua e aggravata riduzione delle risorse sta progressivamente deteriorando la capacità di realizzare un'attività didattica e di ricerca di elevata qualità. I primi a pagare per il prezzo di questa situazione sono i lavoratori non dipendenti (quasi sempre i più giovani), attualmente impiegati in condizioni precarie e disomogenee sul territorio nazionale. In questa variegata galassia si trovano i giovani aspiranti ricercatori, che hanno visto progressivamente chiudersi ogni possibilità di reclutamento, impiegati prevalentemente come assegnasti di ricerca, e i collaboratori coordinati e continuativi, formula impiegata per mansioni sempre più varie e indeterminate. A queste figure è riservato un trattamento soggetto a condizioni diverse a seconda dell'ente di impiego. La situazione si è aggravata ulteriormente vista la scelta di molti Atenei di utilizzare le poche risorse disponibili per finanziare progressioni di carriera del personale docente e non anche per nuove assunzioni, deteriorando in modo inaccettabile sia la qualità della formazione universitaria che le garanzie sociali dei lavoratori più giovani. All'interno del personale non dipendente abbiamo quindi una pluralità di figure che svolgono funzioni essenziali per le università e gli enti, tuttavia private di qualunque forma di cittadinanza all'interno delle comunità nelle quali lavorano. Sia l'assegno di ricerca che le collaborazioni coordinate e continuative nella maggioranza dei casi sono completamente prive di diritti e tutele ma prevedono doveri chiarissimi, impliciti ed espliciti. Il dottorato di ricerca che deve essere considerato il gradino più elevato della formazione universitaria è svolto in tutti gli atenei con forme e modi diversi a secondo dell'umanità che caratterizza il dipartimento o il singolo professore, per non parlare dell'entità della borsa che è ferma da anni a 839. Dovrebbe essere ovvio che in queste condizioni i migliori giovani ricercatori tendono a cercare soluzioni alternative, anche all'estero, impoverendo in prospettiva il sistema universitario nazionale. Il blocco sine die di ogni prospettiva di ricambio di personale, proprio alla vigilia del pensionamento di più della metà dell'attuale corpo docente, la riproposizione di un tetto indiscriminato di spesa per le assunzioni a tempo determinato e per le collaborazioni coordinate e continuative anche per il prossimo anno (contemplando peraltro anche i contratti a progetto all'interno della spesa), e, soprattutto, l'impegno alla riduzione del

personale dell1% annuo da parte degli atenei, non fanno che peggiorare la già grigia situazione. Negli EPR la situazione è se possibile ancora più drammatica, con un utilizzo ormai dilagante di forme d'impiego parasubordinato che di fatto in molti casi sostituiscono lavoratori dipendenti, con situazioni sedimentate negli anni in cui il rapporto fra personale dipendente e lavoratori parasubordinati vede la prevalenza di questi ultimi, ribaltando qualunque logica di funzionamento razionale. Non ritenendo accettabile che le garanzie cui tutti i lavoratori dovrebbero avere diritto siano invece demandate alla casualità della dislocazione geografica e istituzionale, poniamo all'attenzione di tutti i soggetti interessati l'esigenza di arrivare ad un'uniformità nazionale delle condizioni d'impiego degli Assegnasti di ricerca e dei collaboratori coordinati nelle università e negli EPR. NidiL CGIL, SNUR CGIL e ADI hanno perciò deciso di iniziare un percorso che attraverso lo strumento principe dell'attività sindacale cioè la contrattazione collettiva ottenga anche per questi lavoratori (che peraltro esprimono professionalità elevatissime) diritti e tutele. Il nostro obiettivo è la ricomposizione del lavoro nelle sedi universitarie e negli enti garantendo finalmente a tutti rappresentanza e cittadinanza. Si tratta di una scelta ambiziosa frutto di un lungo lavoro di confronto tra giovani ricercatori, docenti e sindacalisti che non rappresenta un punto di arrivo ma la partenza per una nuova stagione di diritti e poteri. A questa piattaforma colleghiamo la necessità di creare norme ugualmente a livello nazionale e locale che stabiliscano alcuni capisaldi della regolamentazione dei dottorati di ricerca, per garantirne una dimensione coerente con il proprio statuto di formazione alla ricerca e attraverso la ricerca, e definirne chiaramente le peculiarità rispetto alle forme propriamente professionali dei lavoratori di questo campo. ASSEGNISTI DI RICERCA 1 - I soggetti e gli obiettivi 1.1 - Questa parte è esplicitamente rivolta alle problematiche vissute quotidianamente dai titolari di Assegno di Ricerca nelle Università e negli Enti pubblici di ricerca, sia che esse siano riconducibili alla negazione di diritti, alle difficoltà connesse con la situazione di precarietà o alla non riconoscibilità e al mancato riconoscimento del loro lavoro nell'ambito sia dell'istituzione sia dell'organizzazione del lavoro. Solamente alcune delle proposte qui formulate sono immediatamente riconducibili ad altre figure professionali analoghe o simili (dottorato di ricerca, CFL, CoCoCo, contratti a termine, specializzandi, ecc.). 1.2 - E' chiaro che ciò ci pone il problema politico di lavorare in prospettiva per la ricomposizione degli interessi e delle ragioni di tutti coloro che nel mondo dell'università e della ricerca pubblica espletano la propria attività in maniera precaria o non riconosciuta: crediamo che ciò possa esser fatto solo a patto che le diverse situazioni abbiano piena visibilità e questa piattaforma è un passo in tale direzione.

1.3 - L'obiettivo strategico che ci diamo è quello dell'unificazione in unica forma giuridicocontrattuale di tutti i percorsi di formazione ed avviamento all'attività di ricerca/docenza: la trasformazione dell'attuale Assegno di Ricerca in vero e proprio contratto di lavoro, con pieno riconoscimento quindi di diritti, doveri e forme di rappresentanza è il primo passo in questo progetto. In tale schema di ragionamento riteniamo che il dottorato di ricerca non possa essere concepito come una forma precaria di attività di ricerca/docenza, ma debba essere valorizzato come forma avanzata di formazione alla ricerca e che a tale scopo debba essere comunque pienamente riconosciuto. 1.4 - Nell'immediato ci si propone di costruire una regolazione omogenea sul territorio nazionale e relativamente ai diversi soggetti istituzionali coinvolti per quelle materie e problematiche per le quali non esiste o non è sufficiente la normativa esistente. 1.5 - Alcune delle questioni da affrontare richiedono la modifica di leggi esistenti o l'emanazione di nuovi provvedimenti legislativi (ad esempio per quanto riguarda alcune materie di carattere fiscale e previdenziale): la controparte è evidentemente rappresentata da Governo e dalle Forze politiche nei confronti dei quali andranno esercitate opportune forme di sensibilizzazione. 1.6 - Per le altre questioni va invece individuata la controparte e lo strumento regolatorio che intendiamo costruire. Non appare praticabile la via di un confronto negoziale con l'aran prima dell'effettiva trasformazione dell'assegno di Ricerca in vero e proprio contratto di lavoro. Pensiamo sia possibile invece raggiungere un accordo con la CRUI e con la Conferenza dei Presidenti degli Enti Pubblici di Ricerca accompagnando la necessaria vertenza nazionale con questi soggetti con l'apertura di vertenze con i singoli Atenei ed Enti aventi ad oggetto le medesime rivendicazioni. Il confronto con la CRUI e la Conferenza dei presidenti degli Enti di ricerca, ma anche quello con i singoli Atenei e i singoli Enti dovrà avere come oggetto preliminare il superamento graduale dell'attuale assegno di ricerca in una congrua forma contrattuale che, come già segnalato, assicuri pienezza di diritti, doveri e forme di rappresentanza. CONSIDERAZIONE PRELIMINARE Le Università e gli Enti si impegnano a non bandire borse di postdottorato, convogliando i fondi relativi per l'istituzione di contratti e assegni di ricerca. DIRITTI COLLETTIVI 2.1 - I titolari di Adr hanno diritto di riunione e di assemblea: ad essi vengono messi a disposizione, di volta in volta, locali adatti con le stesse modalità ed entro gli stessi limiti previsti per riunioni o assemblee del personale dipendente.

2.2 - I titolari di AdR hanno diritto ad aderire liberamente alle organizzazioni sindacali e associazioni di propria scelta. 2.2.1 - Gli Statuti ed i Regolamenti regolano la partecipazione di rappresentanze dei titolari di AdR alle riunioni degli organi dell'amministrazione per i quali sia prevista una partecipazione elettiva del personale strutturato 2.3 - Le associazioni di cui al punto precedente sono titolari della rappresentanza degli AdR e con esse le Amministrazioni si confrontano sulle materie e nei termini specificati nel seguito. 3 - DIRITTI INDIVIDUALI 3.1 - Oggetto e durata dell'adr La durata minima dell'adr deve essere pari alla durata del progetto e comunque non inferiore a due anni. Il successivo rinnovo, ove applicabile, ha pari durata. L'oggetto della collaborazione deve essere chiaramente specificato all'atto del conferimento, essere riferito ad un progetto o attività di ricerca ed essere congruo con la durata prevista per l'assegno, prendendo a riferimento le modalità per la programmazione dell'attività scientifica dei ricercatori/docenti della stessa Amministrazione. La successione di AdR ha durata complessiva massima non superiore a 4 anni se il titolare è dottore di ricerca, 8 anni altrimenti. 3.1.1 La titolarità di un assegno non comporta obblighi di docenza. E' ammessa, se prevista dall'atto di conferimento solo una attività didattica limitata a non più di due ore settimanali consistente in tutorato, orientamento, brevi seminari attinenti il programma di ricerca. Le Amministrazioni possono stipulare con i titolari di Adr separati contratti di insegnamento, secondo le regole apposite, con retribuzione proporzionale all'impegno concordato. 3.1.2 L'attività del titolare di un assegno di ricerca deve avere ad oggetto un progetto o programma di ricerca da svolgere in autonomia, eventualmente all'interno di un gruppo e non il mero supporto tecnico allo svolgimento di progetti di ricerca. 3.1.3 In linea di principio il dottorato di ricerca o documentata formazione scientifica equipollente deve diventare requisito di acceso agli ADR. In attesa di una modifica legislativa e normativa che renda concreta ed attuabile la possibilità di attivare corsi di dottorato anche agli enti di ricerca, è possibile attivare assegni di ricerca (stante l'attuale disciplina in materia) anche per chi non è in possesso del titolo di Dottore di Ricerca a condizione che al termine del primo quadriennio sia obbligatoriamente prevista una valutazione sull'attività scientifica realizzata. 3.1.4 - Ai titolari di ADR dovrà essere garantito Il riconoscimento e la valutazione dell'attività di ricerca effettuata sia ai fini delle pubblicazioni sia ai fini di eventuali assunzioni di personale dipendente o di attivazione di nuove collaborazioni 3.2 - Durante le assenze per malattia, documentate con le stesse procedure previste per i ricercatori/docenti dipendenti dalla stessa Amministrazione, il titolare di assegno di ricerca

continua a percepire l'assegno medesimo e la durata dell'assegno è automaticamente prorogata di un periodo pari alle assenze. Se la malattia, o il cumulo delle malattie, supera i 6 mesi, il periodo di proroga eccedente non è retribuito. Questa disciplina si applica anche alle ipotesi di interruzione, spontanea o volontaria, della gravidanza, secondo quanto disposto dall'art. 19 d. lgs. 26 marzo 2001, n. 151. 3.3 Ai titolari di Adr trovano applicazione le disposizioni dei capi dal II al IX del d. lgs. n. 151/2001. Durante i periodi di assenza per congedo obbligatorio, i titolari di assegno percepiscono un'indennità a carico dell'amministrazione pari alla differenza tra l'importo dell'assegno e l'indennità cui gli stessi hanno diritto a carico degli Enti previdenziali. La durata dell'assegno è, in ogni caso, prorogata per un periodo pari alla durata dei congedi utilizzati. 3.4.- Il titolare di Adr ha diritto a congedi per periodi formativi non previsti e/o necessari all'attività di ricerca cui l'assegno si riferisce. Tali periodi non sono retribuiti ed hanno una durata massima di un mese annuo, cumulabili. 3.5- In considerazione di quanto previsto al punto 3.1 i titolari di AdR hanno diritto a periodi di ferie di durata pari e con le medesime modalità di fruizione previste per il personale ricercatore/docente della medesima Amministrazione. 3.6- Le Amministrazioni istituiscono annualmente appositi fondi, per un ammontare pari al 2 % del monte complessivo di Adr in essere. Tali risorse verranno destinate, previo accordo con le organizzazioni di cui al punto 2.2, alla concessione di prestiti, sussidi o altri benefici assistenziali in favore dei titolari di Adr in servizio presso la medesima Amministrazione. 3.7- Le Amministrazioni istituiscono annualmente appositi fondi, per un ammontare pari al 2 % del monte complessivo degli Adr in essere. Tali risorse verranno destinate, previo accordo con le organizzazioni di cui al punto 2.2, ad attività formative rivolte ai titolari di Adr non previste e/o necessarie all'attività di ricerca cui l'assegno si riferisce. Queste ultime attività formative, proprio in quanto previste e/o necessarie allo svolgimento dell'attività richiesta sono finanziate sui bilanci delle Amministrazioni. 3.8 - Le Amministrazioni sono tenute a mettere a disposizione dei titolari di Adr locali idonei ed adeguatamente attrezzati in relazione all'attività richiesta. I titolari di Adr utilizzano le strutture di ricerca e di servizio ed i fondi destinati alle attività di ricerca cui collaborano con le stesse modalità previste per il personale ricercatore/docente della stessa Amministrazione. 3.9 - E' cura dell'amministrazione il rispetto di quanto previsto dalla L. 626/94 in relazione all'attività prestata dai titolari di Adr. 3.10 - Gli oneri previdenziali e quelli derivanti dallo stipulando contratto sono a carico dell'amministrazione e non possono essere detratti dall'importo dell'assegno. 4 - Altre materie 4.1 - I limiti minimi degli importi lordi annui degli assegni di ricerca vengono biennalmente rivisti con decreto del MIUR sulla base dell'aumento del costo della vita accertato nel

biennio precedente e di quello previsto per il biennio successivo, previo confronto con le OOSS nazionali comparativamente più rappresentative 4.2 - Le Amministrazioni rivalutano ogni biennio l'importo lordo degli assegni in misura pari alle percentuali definite con le procedure di cui al punto 4.1. 4.3 - Il numero di Adr che ciascuna Amministrazione conferisce viene programmato triennalmente per settore scientifico-disciplinare, sulla base della previsione di attività delle strutture ed in relazione alle preventivate esigenze di personale addetto alla ricerca.. 4.4 - Le Amministrazioni, previo confronto con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, predispongono sulla base delle indicazioni del CIVR e dei propri organi di valutazione, procedure valutative al termine di ciascun assegno il cui esito è comunicato ufficialmente all'interessato. 4.5 - Le Amministrazioni provvedono alle coperture assicurative in applicazione delle norme vigenti in materia per infortuni e malattie professionali e responsabilità civile verso terzi. 4.6 - I titolari di Adr fruiscono con le stesse modalità ed a condizioni economiche da concordare con la organizzazioni di cui al punto 2.2 i servizi che l'amministrazione mette a disposizione del personale ricercatore/docente della stessa amministrazione (mensa, posteggi, asili nido, buoni pasto, convenzioni per servizi, ecc.). Le condizioni economiche concordate non possono risultare peggiorative rispetto a quanto previsto per il personale ricercatore/docente della medesima amministrazione. 4.7 - Le spese per le missioni che si rendano necessarie per lo svolgimento dell'attività prevista per l'adr sono a carico dell'amministrazione con le stesse modalità previste per i ricercatori dell'amministrazione stessa. I titolari di Adr hanno accesso diretto ai finanziamenti per la ricerca. I contratti di collaborazione coordinata e continuativa nelle Università e negli enti di ricerca. Nelle istituzioni universitarie e negli enti di ricerca sono sempre più utilizzate le forme di lavoro flessibile quali le collaborazioni coordinate e continuative ( in futuro contratti a progetto), le prestazioni d'opera, le partite IVA; la finanziaria 2004 aumenta a dismisura il ricorso alla esternalizzazione dei servizi e alla creazione di fondazioni. E' nostra profonda convinzione che lo smodato ricorso alla flessibilizzazione del rapporto di lavoro, oltre a frammentare il mondo del lavoro e rendere competitivi fra di loro i lavoratori stessi, indebolisce le capacità di mobilitazione e rivendicazione delle categorie. Lo Snur è stato fra i più convinti sostenitori dell'accordo di co-promozione siglato con il Nidil e ritiene che un'azione congiunta nei territori sia indispensabile per tutelare questi lavoratori mettendo a disposizione le rispettive competenze e rafforzando così il ruolo della Cgil nella battaglia al precariato.

E' quindi urgente intervenire con la contrattazione per anticipare ed integrare le norme di legge e rendere esigibili i diritti specifici anche attraverso la definizione e la regolazione delle modalità di lavoro tendendo a ricomporre le diversità e la complessità presenti nell' organizzazione del lavoro. E' necessario contrastare gli abusi nell'utilizzo delle tipologie di contratti impropri a fronte di lavori tipicamente subordinati ed estendere tutele e diritti a questi lavoratori che altrimenti ne sono completamente privi. Il D.lgs 165 che costringe l'aran a contrattare solo il lavoro interinale ed il tempo determinato, ha di fatto impedito ai sindacati di trattare tutte le altre forme di lavoro flessibile che, nelle Università, vengono utilizzate in base a regolamenti rettorali su cui i sindacati possono avere l'informazione (il CCNL 98/01 prevede una norma per cui possono essere attivate, su richiesta sindacale, forme di monitoraggio e proposte sull'utilizzo degli istituti di flessibilità) In realtà le amministrazioni universitarie dichiarano di non possedere un censimento delle forme di lavoro flessibile utilizzate giustificando questa grave mancanza con l'autonomia dei dipartimenti. Negli enti di ricerca l'attivazione delle collaborazioni è a discrezione delle amministrazioni. La sfida che noi dobbiamo saper cogliere è quella di riuscire a rappresentare le diversità e complessità presenti nell'organizzazione del lavoro diminuendo le distanze e riducendo la concorrenza fra lavoratori. tenendo assieme visioni, necessità, bisogni, obiettivi diversi e a volte divergenti fra loro, ma che si manifestano all'interno dello stesso posto di lavoro. E' prioritario ottenere nelle sedi un'informazione certa e verificabile di quanti sono, dove sono e cosa fanno i co.co.co ( anche nell'eventualità che nel settore diventino applicabili i contratti a progetto), e come vengono pagati; contemporaneamente è necessario ottenere un tavolo di trattativa che definisca le tutele ed i diritti che dovranno essere riportati nel contratto individuale. Sapendo che con questa forma contrattuale sono impegnate figure che svolgono attività anche diverse tra loro; ricercatori, tecnologi, tecnici amministrativi, professori a contratto, figure per le quali è necessario un plafon di diritti inderogabili. Quindi in contrattazione integrativa si dovrà stabilire: Il riconoscimento e la valutazione dell'attività di ricerca effettuata sia ai fini delle pubblicazioni sia ai fini di eventuali assunzioni di personale dipendente o di attivazione di nuove collaborazioni le modalità di lavoro e i profili professionali che sono comunque indisponibili a rapporti di lavoro parasubordinato o autonomo ; la base di calcolo minima per le retribuzioni che non può essere inferiore a quella prevista nel CCNL per mansioni assimilabili un sistema che renda esigibili i percorsi formativi dei singoli soggetti integrato con quello previsto per i dipendenti; l'aggiornamento delle retribuzioni annuali in corrispondenza dei rinnovi contrattuali nazionali del personale a tempo indeterminato

l'esigibilità dei diritti sindacali; l'esigibilità dei diritti sociali utilizzando, per la malattia, la maternità e l'infortunio i fondi mutualistici caricandone i costi sulle Università e gli Enti di Ricerca. la regolamentazione delle modalità e delle tutele in caso recesso o interruzione anticipata del rapporto; la conciliazione delle controversie; la previsione di tutele assicurative su responsabilità civile e tutela giudiziaria; l'introduzione di meccanismi che consentano la retribuzione di indennità per la fine collaborazione Il contratto individuale dovrà inoltre prevedere: le modalità e l'uso degli strumenti e dei tempi di lavoro; la definizione dei gradi effettivi di autonomia e di coordinazione con l'organizzazione dell'azienda committente; la precisazione dei diritti di informazione con particolare riferimento all'attività che la persona svolge all'interno e all'esterno dell'università la garanzia di accesso alla formazione; definizione dei compensi annui, le modalità di corresponsione indicazione della durata dei contratti; definizione del periodo di congedo per malattia, dei permessi retribuiti e non, stabiliti in proporzione al periodo di vigenza del rapporto di lavoro (v. norme del CCNL del tempo determinato) la modalità di godimento delle ferie; l'estensione della 626 per la tutela della salute e sicurezza sul lavoro ed il conseguente diritto all'informazione e alla formazione; La rappresentanza diretta di questi lavoratori nei luoghi di lavoro e il rapporto con le R.S.U. E' molto complesso prevedere forme di rappresentanza diretta di questi lavoratori poiché nel P.I. il soggetto contrattuale dei lavoratori è la RSU eletta tra i lavoratori a tempo indeterminato, grazie alla resistenza delle altre sigle sindacali anche confederali ad allargare il diritto di rappresentanza e di partecipazione ai tempi determinati e a qualsiasi forma di lavoro flessibile. Questo però non deve ostacolare lo Snur Cgil nello scegliere di inserire, prima di tutto nell'ambito dei propri organismi, e nella delegazione di trattativa una rappresentanza di questo personale; la delegazione sindacale di trattativa dovrà essere congiunta fra Snur e Nidil.

I dottorandi Relativamente ai dottorandi di ricerca, nella consapevolezza della necessità di un'azione congiunta dei diversi soggetti in campo per il raggiungimento degli obiettivi prefissi da raggiungere a livello nazionale ma nella consapevolezza che sarà necessario partire dai territori, si chiede un impegno nelle seguenti direzioni: 1)Richiamare al rispetto della normativa vigente (legge 210/98 art.4) sulla limitazione dei posti non coperti da borsa, per ciascun bando di dottorato, ad un numero non superiore a quello dei posti coperti da borsa. 2)Incentivare gli atenei all' impegno per la copertura economica dei posti non coperti da borsa istituzionale, attraverso convenzioni con soggetti esterni. 3)Promuovere l'attuazione dei passi necessari, da parte degli atenei, per la realizzazione delle procedure di valutazione dei dottorati di ricerca, secondo quanto indicato dai relativi documenti del CNVSU e della CRUI. 4)Adeguamento dell'importo minimo della borsa di dottorato all'aumento del costo della vita, attraverso la ridiscussione biennale dell'importo sulla base dei rilevamenti ISTAT (da definire). 5)Avviare una tendenza all'unificazione in un'unica data della pubblicazione dei bandi di dottorato. 6)Estendere ai dottorandi l'accesso ai servizi previsti per gli studenti. 7)Promuovere l'attuazione dei passi necessari, da parte degli atenei, per la realizzazione di un'anagrafe nazionale dei dottorandi, secondo gli indirizzi recentemente espressi dagli organi di valutazione del sistema universitario. 8)Prevedere ed incentivare la presenza di rappresentanze dei dottorandi di ricerca presso tutti gli organi decisionali degli atenei che prevedano una rappresentanza degli studenti (Consigli di Dipartimento, di Corso di laurea, di Facoltà, Senati accademici, Consigli d'amministrazione), e quelli di riferimento del corso di dottorato d'appartenenza. 9)Prevedere l'obbligo della disponibilità di un fondo destinato alle spese per la ricerca per ciascun posto di dottorato.

10)Prevedere l'obbligo di discussione della tesi di dottorato entro la conclusione l'anno solare di conclusione del corso. 11)Garantire un numero minimo di ore di didattica frontale dedicate esclusivamente ai corsi di dottorato, il cui programma sia specificato nel bando. 12)Autonomia nello svolgimento dell'attività di ricerca e conseguente esclusione di vincoli orari ad eccezione della frequenza delle lezioni. 13)Prevedere, per il dottorando, il divieto dello svolgimento, nell'ateneo, di attività estranee alla formazione alla ricerca, con l'eccezione di una eventuale, limitata attività didattica, nei termini previsti dalla legge 210/98 (art.4) 14) Pretendere il pagamento mensile della borsa di dottorato 15) Prevedere la compatibilità del dottorato di ricerca con l'impiego lavorativo di tipo extrauniversitario purchè questo non comprometta la frequenza dei corsi 16) Prevedere l'uniformità a livello nazionale del tetto di reddito compatibile con il percepimento della borsa fissandola in 13.000