REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL ATTIVITÀ DI VENDITA DIRETTA AL DETTAGLIO DA PARTE DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI (ART. 4 D.



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COMUNE DI VILLASOR REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL ATTIVITÀ DI VENDITA DIRETTA AL DETTAGLIO DA PARTE DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI (ART. 4 D.LGS 228/2001) Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 16 del 5 maggio 2011 ART. 1 OGGETTO E DEFINIZIONI 1. Il presente Regolamento disciplina l attività di vendita diretta al dettaglio dei prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende da parte degli imprenditori agricoli, singoli o associati, ai sensi dell art. 4 del Decreto legislativo 18 maggio 2001, n.228, e successive modificazioni e integrazioni. 2. Ai sensi dell art. 4, comma 1, del Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, la disciplina amministrativa di cui al presente Regolamento si applica anche agli enti ed alle associazioni che intendano vendere direttamente prodotti agricoli. 3. Ai fini del presente Regolamento si intende per: «imprenditore agricolo»: chi esercita in forma di impresa l attività di coltivazione del fondo, di selvicoltura, di allevamento di animali, e attività connesse, secondo quanto specificato dall art. 2135 del Codice Civile; «prodotti propri» i prodotti ottenuti dall imprenditore agricolo nella propria azienda, compresi i prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività svolta dalla medesima impresa di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa; «prodotti non propri» i prodotti agricoli non provenienti dall azienda, acquistati sul mercato o comunque ottenuti da altri produttori o commercianti; «SUAP»: lo Sportello Unico per le Attività Produttive di cui all art. 1, comma 16, della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni, ed al Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n.160; «DUAAP»: la dichiarazione autocertificativa unica di cui all art. 1, comma 21, della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3, e s.m.i., e i relativi allegati. ART. 2 REQUISITI 1. Possono esercitare la vendita diretta di cui al presente Regolamento gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel Registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580. 2. Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135 del

Codice Civile prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico. 3. Non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di società di persone e le persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna. 4. L esercizio dell attività non è consentito agli imprenditori agricoli nei cui confronti sussistano le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all art.10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia). ART. 3 PREVALENZA DEI PRODOTTI PROPRI 1. Ai sensi dell art. 4, comma 1, del Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, i prodotti agricoli messi in vendita dai soggetti di cui al precedente articolo 2 devono provenire in misura prevalente dalle rispettive aziende. 2. I prodotti non propri messi in vendita devono appartenere al medesimo comparto agronomico aziendale purché coltivati sul territorio regionale. 3. Si ha prevalenza di prodotti propri quando questi ultimi costituiscono almeno il 60% dei prodotti messi in vendita giornalmente. La prevalenza è verificata mediante un confronto da effettuarsi in termini quantitativi se i prodotti propri e non propri appartengono alla stessa specie, ovvero con riferimento ai valori economici nel caso in cui appartengono a specie diverse. 4. Aldilà del criterio della prevalenza, qualora comunque l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non propri nell'anno solare precedente sia superiore a 160.000 euro per gli imprenditori individuali ovvero a 4 milioni di euro per le società, si applicano le vigenti disposizioni in materia di attività commerciale (Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114; Legge regionale 18 maggio 2006, n. 5; Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59). ART. 4 MODALITÀ DI VENDITA 1. La vendita diretta al dettaglio di cui al presente Regolamento può essere esercitata: in locali aperti al pubblico; su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola o di altre aree private di cui gli imprenditori agricoli abbiano la disponibilità; in forma itinerante; su aree pubbliche mediante l utilizzo di un posteggio; tramite commercio elettronico.

ART. 5 VENDITA IN LOCALI APERTI AL PUBBLICO 1. L avvio dell attività di vendita in locali aperti al pubblico ubicati sul territorio comunale è soggetta a previa presentazione della DUAAP e dei relativi allegati allo Sportello Unico per le Attività Produttive, secondo le modalità di cui al successivo art. 10. 2. La vendita deve essere esercitata presso locali a ciò esclusivamente adibiti, dei quali l imprenditore agricolo deve avere la piena disponibilità. I locali di vendita e gli eventuali altri locali a servizio dell attività devono essere idonei sotto il profilo igienicosanitario. 3. I locali devono esser conformi alle norme edilizie ed alle disposizioni in materia di sicurezza, fatte salve l'irrogazione delle sanzioni relative alle norme e alle prescrizioni violate e la facoltà del Comune di ordinare la sospensione dell attività per il tempo occorrente a conformarsi alle disposizioni violate. 4. I prodotti propri e i prodotti non propri devono essere esposti in due reparti distinti, fisicamente e visivamente separati, in maniera tale da non ingenerare alcuna confusione nel consumatore in merito alle due tipologie di prodotto. ART. 6 VENDITA ESERCITATA SU SUPERFICI PRIVATE ALL APERTO 1. L avvio dell attività di vendita su superfici all'aperto, sia nell'ambito della stessa azienda agricola sia su altre aree private di cui gli imprenditori agricoli abbiano la disponibilità, è soggetto alla presentazione allo Sportello Unico per le Attività Produttive, secondo le modalità di cui al successivo art. 10, del solo allegato E-1 (comunicazione ai fini della registrazione prevista dall art. 6 del Regolamento CE n. 852/2004), accompagnato dal modello di dichiarazione autocertificativa unica contenente i dati dell impresa. 2. I prodotti propri e i prodotti non propri devono essere esposti in due spazi distinti, fisicamente e visivamente separati, in maniera tale da non ingenerare alcuna confusione nel consumatore in merito alle due tipologie di prodotto. ART. 7 VENDITA IN FORMA ITINERANTE 1. L imprenditore agricolo la cui azienda di produzione ha sede nel Comune di Villasor e che intende esercitare la vendita diretta in forma itinerante presenta la DUAAP e i relativi allegati allo Sportello Unico per le Attività Produttive, secondo le modalità di cui al successivo art. 10. ART. 8 VENDITA SU AREE PUBBLICHE MEDIANTE UTILIZZO DI UN POSTEGGIO 1. Nel mercato settimanale su area pubblica (Corso XXV Aprile) è previsto un congruo numero di posteggi riservati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli. In

tali posteggi è consentita esclusivamente la vendita di prodotti propri. L assegnazione pluriennale dei posteggi viene effettuata mediante bando di gara, ai sensi dell art. 6 della deliberazione di Giunta regionale n. 15/15 del 19 aprile 2007. I posteggi non assegnati sono concessi per il singolo giorno ai soggetti che vantino il maggior numero di presenze nel mercato. Hanno precedenza gli imprenditori agricoli associati. 2. Oltre a quelli previsti nel mercato settimanale su area pubblica, il Comune può istituire ulteriori posteggi per l esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli per uno o più giorni della settimana, stabilendo nell atto istitutivo le modalità di assegnazione degli stessi in conformità con le disposizioni regionali. 3. Il Comune può altresì istituire uno o più mercati esclusivamente riservati all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, ai sensi dell'articolo 1, comma 1065, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 20 Novembre 2007. 4. Ai fini dell avvio dell attività di vendita, l imprenditore agricolo che abbia ottenuto la concessione pluriennale del posteggio presenta allo Sportello Unico per le Attività Produttive la DUAAP e i relativi allegati, secondo le modalità di cui al successivo art. 10. Nella DUAAP deve essere indicati gli estremi dell atto di concessione del posteggio. ART. 9 VENDITA MEDIANTE COMMERCIO ELETTRONICO 1. L imprenditore agricolo la cui azienda di produzione ha sede nel Comune di Villasor e che intende esercitare la vendita al dettaglio mediante commercio elettronico presenta la DUAAP e i relativi allegati allo Sportello Unico per le Attività Produttive, secondo le modalità di cui al successivo art. 10. 2. Eventuali prodotti non propri devono essere proposti sul sito internet in maniera visivamente distinta dai prodotti propri, così da non ingenerare alcuna confusione nel consumatore in merito alle due tipologie di prodotto. ART. 10 AVVIO DELL ATTIVITÀ 1. Ai fini dell avvio dell attività di vendita diretta di cui al presente Regolamento, il titolare dell azienda agricola o il legale rappresentante della società agricola presenta allo Sportello Unico per le Attività Produttive, con le modalità tecniche di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n.160, la DUAAP e i prescritti allegati. 2. L incompletezza o l irregolarità non sanabile della DUAAP o degli allegati comportano l irricevibilità della stessa. L'attività di vendita può essere iniziata dalla data della presentazione della DUAAP regolare e completa. 3. In caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di legge, su richiesta motivata da parte del Comune o della ASL, il SUAP adotta, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della DUAAP, provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. È fatto

comunque salvo il potere del SUAP di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della Legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali previste dalla legge, di adottare in ogni tempo i provvedimenti di cui sopra in caso di dichiarazioni false o mendaci o di presentazione di documenti o atti falsi. 4. Al fine di consentire le verifiche in merito al corretto svolgimento dell attività, l imprenditore agricolo presenta al Comune, entro 7 giorni dall effettivo inizio dell attività la comunicazione di cui al successivo art. 13, comma 2. ART. 11 ESERCIZIO DELL ATTIVITÀ 1. L'attività deve essere esercitata nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia igienico-sanitaria, di polizia urbana e annonaria, nonché delle norme in materia di sicurezza, fatta salva l'irrogazione delle sanzioni relative alle norme e alle prescrizioni violate e la facoltà del Comune di ordinare la sospensione dell attività per il tempo occorrente a conformarsi alle disposizioni violate. 2. I prodotti esposti per la vendita devono indicare, in modo chiaro e leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, per pezzo e per unità di misura, mediante l uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo. 3. Sui prodotti non propri dovrà essere apposta l etichettatura, conforme alle norme vigenti per i singoli prodotti, recante l indicazione del luogo di origine territoriale, della varietà e della categoria della qualità. 4. Restano ferme le norme relative all occupazione di suolo pubblico ed alla conformità e verifica periodica degli strumenti di pesatura e di misurazione. ART. 12 ESERCIZIO DELLA VENDITA IN FORMA ITINERANTE NEL TERRITORIO COMUNALE 1. Gli imprenditori agricoli autorizzati ai sensi delle norme vigenti alla vendita diretta in forma itinerante possono esercitare l attività sul territorio comunale in conformità a quanto previsto nel presente Regolamento. 2. Il Comune individua le aree pubbliche nelle quali l esercizio della vendita è vietato, ovvero sottoposto a particolari condizioni, ai fini della salvaguardia delle zone di valore archeologico, storico, artistico o ambientale o per motivi di viabilità, di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse. 3. Le effettive modalità di svolgimento dell attività, con particolare riferimento ai tempi di sosta ed alle distanze minime tra successivi punti di sosta, sono disciplinate con apposita ordinanza. 4. Si applicano alla vendita svolta in modalità itinerante sul territorio comunale le disposizioni di cui ai precedenti articoli 3, comma 3, e 6, comma 2.

ART. 13 CONTROLLI 1. Ai fini della verifica del corretto svolgimento dell attività, il Comune effettua controlli ed ispezioni. 2. Allo scopo di consentire le verifiche in merito all effettiva prevalenza dei prodotti propri, gli imprenditori presentano al Comune, entro il 31 gennaio di ogni anno, una comunicazione, redatta su apposita modulistica predisposta dall Ente, relativa ai prodotti che essi intendono coltivare e vendere nel corso dell anno. Eventuali successive variazioni relative ai prodotti da porre in vendita (propri e non propri) devono essere preventivamente comunicate al Comune. 3. Gli imprenditori comunicano altresì al Comune le variazioni relative all azienda intervenute successivamente alla data di presentazione della DUAAP. ART. 14 SANZIONI 1. L avvio dell'attività di vendita di prodotti propri senza la previa presentazione della DUAAP, ovvero l inottemperanza ad un provvedimento di inibizione o di divieto di prosecuzione dell'attività, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200 euro a 500 euro e la cessazione immediata dell'attività. 2. La messa in vendita di prodotti non propri in misura superiore alla percentuale stabilita nel precedente art. 3, ovvero la messa in vendita di prodotti non propri diversi da quelli ammessi ai sensi dell art. 3, configura la fattispecie di esercizio abusivo di attività commerciale: si applica pertanto la sanzione amministrativa prevista dall art. 18, c. 1, della Legge regionale 18 maggio 2006, n. 5, consistente nel pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 15.000. 3. La messa in vendita di prodotti propri non dichiarati secondo quanto previsto dal precedente art. 13 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25 euro a 500 euro; 4. Fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 2, la vendita di prodotti non propri non dichiarati secondo quanto previsto dal precedente art. 13 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50 euro a 500 euro. 5. La mancata esposizione dei prezzi di vendita dei prodotti propri è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25 euro a 500 euro. La mancata esposizione dei prezzi di vendita dei prodotti non propri è punita, ai sensi dell art. 18, c. 4, della Legge regionale 18 maggio 2006, n. 5, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 300 euro a 2.000 euro. 6. La mancata comunicazione delle variazioni intervenute successivamente alla data di presentazione della DUAAP (art. 13, c. 3), è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25 euro a 500 euro. 7. Salvo diversa specifica disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni del presente Regolamento diverse da quelle elencate nei commi precedenti, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25 euro a 500 euro. 8. È ammesso il pagamento in misura ridotta, con il versamento dell importo previsto dall art. 16, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689, ovvero del diverso importo eventualmente stabilito dalla Giunta comunale, ai sensi di quanto previsto dal comma 2 del suddetto art.16.

ART. 15 NORME TRANSITORIE 1. Entro 3 mesi dall entrata in vigore dal presente Regolamento, gli imprenditori agricoli attualmente esercenti la vendita diretta, presentano, ai fini dell aggiornamento dei dati in possesso del Comune, una dichiarazione, da redigersi su apposito modello predisposto dagli Uffici, contenente le necessarie informazioni e l autocertificazione relativa al permanere del possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti per l esercizio dell attività. 2. In caso di mancata o incompleta presentazione della dichiarazione di cui al comma precedente, il Comune ordina la sospensione dell attività di vendita, fino alla completa consegna di quanto richiesto. ART. 16 NORME FINALI 1. La Giunta approva con apposita deliberazione i criteri, le procedure e le modalità di attuazione del presente Regolamento, ove già non stabiliti negli articoli precedenti. 2. Ai sensi dell art. 59, comma 1, dello Statuto Comunale, il presente Regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'albo Pretorio.