COMUNE di REZZATO Provincia di Brescia REGOLAMENTO per la DISCIPLINA del MERCATO AGRICOLO Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 23 del 13 giugno 2012 Modificato con Delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 16 gennaio 2013
Art. 1 - Istituzione Visto il Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228; Visto il Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 20 novembre 2007, in attuazione dell articolo 1, comma 1065, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296; E istituito sul territorio del Comune di Rezzato (BS) il mercato della Terra (di seguito indicato come mercato), riservato agli imprenditori agricoli, per favorire la vendita diretta dei prodotti derivanti dall'esercizio dell'attività agricola, anche a seguito di manipolazione e trasformazione. Il Comune si avvale della collaborazione di Slow Food Brescia, della Fondazione Slow Food per la Biodiversità e dell Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, attraverso un rappresentante della condotta di Slow Food Brescia. Il mercato è ubicato nel Comune di Rezzato (BS), su area pubblica individuata dalla Giunta Comunale. Il mercato è costituito da un numero massimo di 25 spazi per la vendita. Il numero dei posteggi può variare secondo l'andamento stagionale. Art. 2 - Finalità Il mercato ha lo scopo di: a) promuovere lo sviluppo di mercati in cui gli imprenditori agricoli, nell esercizio dell attività di vendita diretta, possono soddisfare le esigenze dei consumatori in ordine all acquisto di prodotti agricoli che abbiano un diretto legame con il territorio di produzione; b) promuovere azioni di informazione per i consumatori sulle caratteristiche dei prodotti agricoli posti in vendita; c) individuare la tracciabilità del prodotto a garanzia della sua provenienza dal territorio, favorendo la vendita dei prodotti con riferimento alla stagionalità, la tipicità e le qualità organolettiche, il mantenimento della biodiversità, la sostenibilità e salubrità del processo produttivo; d) favorire, attraverso l eliminazione dei vari intermediari, il contenimento del prezzo di vendita al dettaglio con la garanzia di un giusto guadagno per il produttore ed un risparmio per il consumatore; e) promuovere la vendita e l'acquisto di merce fresca e trasformata e il rapporto tra il mondo della produzione ed il mondo del consumo; f) realizzare lo sviluppo della "filiera corta" del prodotto agroalimentare del territorio e del prodotto a "chilometro zero", incentivando il consumo di prodotti locali e stagionali e favorendo il giusto rapporto prezzo-qualità nonché la trasparenza dei prezzi applicati; g) favorire la conoscenza della cultura rurale ed in particolare i piccoli produttori e le piccole produzioni presenti sul territorio; h) avvicinare la produzione di prodotti al consumo, con riduzione dei tempi di trasporto delle merci e con benefici sia per l ambiente sia per la sicurezza stradale. All'interno del mercato possono essere effettuate iniziative culturali, didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari del territorio rurale di riferimento. Ai consumatori vengono garantiti: maggiori genuinità; freschezza; qualità; prodotti legati al naturale ritmo della natura, risultando ecologicamente sostenibile, in quanto non sono necessari lunghi trasporti per la distribuzione. 1/7
Art. 3 - Soggetti ammessi alla vendita Possono partecipare al mercato gli imprenditori agricoli (singoli, associati, costituiti in società), i consorzi di produttori e le cooperative di imprenditori agricoli, iscritti nel registro delle imprese, che rispettino le seguenti condizioni: a) ubicazione dell'azienda e dei fondi agricoli in conduzione entro una distanza massima da Rezzato (BS) di 50 chilometri; b) l'attività' di vendita all'interno del mercato deve essere esercitata dal titolare dell'impresa, ovvero dai soci in caso di società agricola, dai familiari coadiuvanti, o dal personale dipendente di ciascuna impresa; c) aziende agricole aventi sede oltre i 50 chilometri da Rezzato che propongano prodotti non presenti sul Mercato della Terra di Rezzato purchè gli stessi abbiano unicità organolettiche o caratteristiche di particolare rispetto dell ambiente o siano esempi di filiera completa di produzione. Al mercato, inoltre possono partecipare al massimo n. 2 aziende con prodotti artigianali, di esclusiva propria produzione, che propongano oggetti strettamente collegati al mondo del cibo o della tradizione locale. Uno stand della condotta Slow Food di Brescia. Art. 4 - Periodi di apertura ed orari Il mercato si svolge nella giornata di SABATO. Il Sindaco con proprio provvedimento determina l orario di svolgimento del mercato nella fascia oraria compresa tra le ore 08:00 e le ore 19:00, con possibilità di accedere all'area e di completare le operazioni di allestimento 1 ora prima e di lasciare l'area 1 ora dopo il termine del mercato. In occasione di particolari festività e di manifestazioni, l'orario potrà essere prolungato sino alle ore 20:00. Le aziende partecipanti al mercato non possono smontare la propria struttura prima dell'orario prestabilito per il termine del mercato. Il mercato non si terrà nelle giornate: 1 gennaio, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto, Natale e Santo Stefano. Art. 5 - Gestione, direzione e organismo di controllo Le funzioni d'indirizzo e di controllo delle attività svolte nell'ambito del mercato sono affidate ad un Comitato di Gestione nominato dal Sindaco, che è in grado esercitare attività di rappresentanza degli espositori e delle realtà associative che vi aderiscono, di segnalare nuovi partecipanti, di organizzare iniziative collaterali. La commissione è così composta: n. 1 rappresentante del Comune; n. 1 rappresentante di Slow Food Brescia che assume la figura di Referente Slow Food Italia per il Mercato della Terra di Rezzato. n. 2 rappresentanti degli operatori partecipanti al mercato. I componenti della commissione restano in carica per tre anni e possono essere rieletti. La commissione è convocata dal Sindaco o suo delegato almeno una volta all'anno, oppure quando lo richiedono almeno 2 componenti del Comitato di Gestione. 2/7
La commissione avrà i seguenti compiti: - Formulare proposte per l organizzazione delle attività del Mercato della Terra, promuoverlo, e garantire il rispetto delle linee guida e delle norme che regolano la partecipazione dei produttori. - Garantire il decoro e l osservanza delle disposizioni igienico-sanitarie; - Rilevazione dei prezzi secondo le modalità adottate dall Osservatorio dei prezzi istituito presso la Provincia di Brescia, tenendo presente che devono essere trasparenti e rispondere a criteri di equità, sia riguardo alla corretta remunerazione del lavoro di chi produce che in relazione ad un equo trattamento del consumatore che dovrà beneficiare dei ridotti costi di intermediazione. - Organizzazione di iniziative collaterali, di carattere culturale, didattico e dimostrativo, legate al mondo del cibo buono, pulito e giusto. Slow Food Italia è l esclusiva titolare del marchio dei Mercati della Terra che, di anno in anno, viene concesso in uso gratuito al Comune di Rezzato, secondo quanto previsto dalla Carta di Utilizzo del marchio stesso. La revoca dell utilizzo del marchio potrà avvenire a seguito di un continuo mancato rispetto delle prescrizioni del presente regolamento e del disciplinare dei Mercati della Terra allegato al presente regolamento. Art. 6 - Domanda di partecipazione La domanda di partecipazione deve contenere: - le generalità del richiedente e la dichiarazione di essere in possesso dei requisiti morali previsti dalla normativa vigente; - anagrafica completa dell'azienda agricola; - descrizione dell'attività aziendale con l'indicazione delle colture praticate e/o della tipologia di allevamento; - la stima quantitativa dei prodotti che si intendono porre in vendita e della relativa stagionalità; - i periodi dell'anno in cui l'azienda è disponibile a partecipare al mercato. Inoltre la domanda deve essere corredata da: copia del fascicolo aziendale registrato nel sistema informativo regionale dell'agricoltura (Siarl); copia aggiornata della visura camerale da cui risulti l'iscrizione al registro delle imprese; copia dell attestazione status IAP cooperative e visura camerale a conferma (eccetto aziende artigiane); copia della denuncia di inizio attività produttiva ai sensi della Legge Regionale Lombardia 2 aprile 2007, n. 8, articoli 3 e 5 (S.C.I.A.), o di precedenti D.I.A./D.I.A.P. e autorizzazioni sanitarie possedute; copia della comunicazione di inizio dell'attività di vendita diretta da parte dei produttori agricoli; copia di eventuali certificazioni conseguite dall'azienda per i prodotti posti in vendita; eventuali certificazioni di coltivazione/allevamento biologico rilasciata da ente terzo riconosciuto ed autorizzato; distanza chilometrica media dalle coltivazioni / allevamento al Comune di Rezzato. La partecipazione è subordinata al rispetto delle normative vigenti in materia fiscale, sanitaria e amministrativa nonché delle disposizioni a tutela dei consumatori. Le domande, che dovranno essere presentate presso la sede del Comune di Rezzato (BS) in Piazza Vantini 21. La presentazione della domanda di partecipazione implica, da parte dell operatore, la condivisione delle finalità istitutive del mercato e l accettazione integrale delle norme del presente regolamento. 3/7
Art. 7 - Selezione delle domande Nell'organizzazione del mercato deve essere favorita la più ampia rappresentatività di categorie merceologiche. Nell'assegnazione degli spazi di vendita si applicheranno i seguenti parametri che determineranno una graduatoria finale: PARAMETRI Periodo di partecipazione al mercato Prodotti non presenti sul mercato Azienda singola o società semplice Azienda cooperativa Distanza dell azienda da Rezzato Azienda con sede legale nel Distretto del Commercio della Valle del Marmo PUNTEGGIO 0,25 punti per ogni settimana (massimo 12 punti. Si considerano 4 settimane/mese) 10 punti 10 punti 2 punti 0 5 km = 10 punti 5 15 km = 8 punti 15 25 km = 6 punti 25 35 km = 4 punti 35 50 km = 2 punti 5 punti I prodotti venduti nel Mercato della Terra sono naturali, cioè ottenuti attraverso processi produttivi tradizionali e rispettosi dell ambiente. Certificazioni biologiche, biodinamiche o di altro genere sono rispettate ed apprezzate ma non costituiscono titolo di preferenza per la scelta dei produttori e dei prodotti presenti nel Mercato della Terra. Sono possibili assegnazioni di postazioni a termine per produzioni stagionali. In caso di parità di punteggio avrà priorità l'azienda che ha presentato la domanda per prima (farà fede la data e il numero di protocollo). Le domande di partecipazione devono essere presentate ogni anno entro il 15 novembre presso la sede comunale, Piazza Vantini 21 Rezzato (BS). Entro i 30 giorni successivi sarà pubblicata all'albo pretorio del Comune di Rezzato (BS) la graduatoria relativa all'anno successivo che varrà a partire dal 1 gennaio al 31 dicembre. Della stessa sarà data comunicazione alle aziende che hanno presentato domanda di partecipazione. In via transitoria per il primo anno di istituzione del mercato, le domande potranno essere presentate entro 30 giorni dalla esecutività della delibera consigliare di approvazione del presente regolamento per la disciplina del mercato agricolo. 4/7
Art. 8 - Cosa si può vendere Possono essere posti in vendita solo prodotti agricoli freschi o trasformati delle aziende agricole ammesse al mercato. È vietato l utilizzo di OGM (organismi geneticamente modificati) in ogni fase della produzione dei generi presentati al mercato. I prodotti agricoli posti in vendita devono essere conformi alla disciplina in materia di igiene degli alimenti, etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo di origine territoriale e dell'impresa produttrice. Nel caso di prodotti trasformati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o di trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici di origine prevalentemente aziendale, devono essere tipici e finalizzati al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa. Qualora la trasformazione non avvenga in azienda, si dovrà dimostrare, attraverso apposita documentazione fiscale e sanitaria, l'origine aziendale della materia prima. Nell'organizzazione del mercato si dovrà favorire la più ampia rappresentatività di categorie merceologiche. Art. 9 - Tipologie di prodotto Al mercato saranno presenti indicativamente operatori con le seguenti tipologie di prodotto: - Settore agricoltura 4; - Settore frutticoltura fresca 2; - Settore produzioni vitivinicole 2; - Settore produzioni lattiero casearie di origine vaccina 3; - Settore produzioni lattiero casearie di origine ovino/caprina 1; - Settore salumi e carne 2; - Settore vivaistico e fiori 1; - Settore miele 1; - Varie 2; - Artigianato 2; L'eventuale aggiunta successiva di altri prodotti da parte di un operatore del mercato, oltre a quelli già indicati nella domanda di ammissione, dovrà essere espressamente autorizzata dal Comune di Rezzato. 5/7
Art. 10 - Modalità di partecipazione Possono esercitare la vendita diretta nel mercato contadino gli imprenditori agricoli e piccoli artigiani che rispettino le seguenti condizioni: a. i prodotti agricoli, ottenuti anche a seguito di attività di manipolazione o trasformazione, devono provenire esclusivamente dall azienda o dall azienda di soci imprenditori agricoli, i cui terreni abbiano sede entro una distanza massima di 50 chilometri da Rezzato; qualora la trasformazione non avvenga in azienda si dovrà dimostrare, attraverso apposita documentazione fiscale e sanitaria, l origine aziendale della materia prima. Le aziende che pongono in vendita animali macellati, oppure prodotti derivanti dall allevamento (salumi, carne, latte crudo o trasformato, uova, ecc) dovranno dimostrare attraverso il piano di autocontrollo, ai sensi del Regolamento CE 852/2004 e delle specifiche leggi di settore, l assenza di trattamenti ormonali agli animali, la perfetta salubrità e sanità del processo produttivo; b. i prodotti artigianali dovranno provenire esclusivamente dalla produzione aziendale, con gli stessi criteri indicati per i prodotti agricoli; c. l eventuale aggiunta di altri prodotti, oltre a quelli indicati nella domanda di ammissione al mercato, dovranno essere autorizzati dalla commissione; d. gli imprenditori agricoli devono essere in possesso dei requisiti previsti dall articolo 4, comma 6, del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228; e. l attività di vendita è esercitata dai titolari dell impresa, ovvero dai soci in caso di società agricola e di quelle di cui all articolo 1, comma 1094, della Legge 27 dicembre 2006, n. 596, dai relativi familiari coadiuvanti, nonché dal personale indicato da ciascuna impresa. Art. 11 - Monitoraggio dei prezzi Gli espositori sono tenuti a presentare i loro prodotti con l indicazione dei prezzi di vendita in modo chiaro e ben leggibile, a collo o per unità di misura, mediante l uso di cartelli o con altre modalità idonee allo scopo. Sulle etichette dovranno essere inoltre contenute, indicazioni utili, puntuali e trasparenti circa le caratteristiche e l origine del prodotto. I prezzi dei prodotti posti in vendita saranno monitorati dalla commissione attraverso rilevazioni mensili. Ogni azienda dovrà trasmettere con cadenza bimestrale la lista dei prodotti posti in vendita con i relativi prezzi applicati nel mese in corso. Art. 12 - Modalità di recesso L assegnazione dei posteggi ha validità annuale, dal 1 gennaio al 31 dicembre. Ogni operatore è tenuto a partecipare al mercato contadino sottoscrivendo un impegno di presenza in continuità, senza interruzioni. Sarà possibile interrompere la partecipazione al mercato solo per le seguenti motivazioni: - in caso di morte del titolare dell azienda o di gravi impedimenti familiari; - per cessazione dell attività agricola; - per cessazione o insufficienza della produzione per cui l azienda ha presentato domanda di partecipazione; - altre cause debitamente documentate: ad esempio malattia, impossibilità al trasporto, in occasione di gravi condizioni atmosferiche, ecc. L operatore che intende cessare la partecipazione al mercato contadino dovrà comunicarlo tramite lettera al Comune con un preavviso di almeno 30 giorni. 6/7
Art. 13 - Obblighi E' fatto obbligo agli operatori del mercato di occupare lo spazio di vendita entro le ore 08:00 e di lasciare pulito e sgombero da rifiuti l'area di vendita e le aree circostanti al termine del mercato. Le aziende agricole partecipanti al mercato dovranno garantire al consumatore la possibilità di effettuare visite concordate presso la sede dell'azienda stessa al fine di constatare di persona quanto posto in vendita. Ogni azienda agricola è tenuta al pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico, della tariffa rifiuti, dell'eventuale fornitura di acqua e di energia elettrica e di altri eventuali spese. La quota dovrà essere versata, mediante pagamento di apposito bollettino postale, al Comune di Rezzato (BS). Al termine dell'orario di vendita ogni operatore deve smaltire negli appositi contenitori per la raccolta differenziata tutti i rifiuti prodotti lasciando l'area sgombra ed ordinata. Art. 14 - Sanzioni A norma dell articolo 16, comma 2, della Legge 24 novembre 198, n. 689 e dell articolo 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si determinano, in relazione ad ogni diverso tipo di violazione, gli importi minimi e massimi delle sanzioni in caso di mancato rispetto delle norme contenute nel presente regolamento, fatte salve eventuali ulteriori sanzioni da applicarsi per legge. - Mancata pulizia dell area: sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,oo a euro 500,oo; - Mancato rispetto degli orari: sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,oo a euro 500,oo; - Vendita di prodotti non derivanti dal proprio fondo: sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,oo a euro 500,oo; - Ogni altra violazione alle disposizioni del presente regolamento è punita, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100,oo a euro 500,oo. Il Sindaco, in caso di reiterazione della violazione, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, dispone la sospensione dell attività di vendita per un periodo compreso tra due e sette giornate. Si ha reiterazione quando nei cinque anni successivi alla commissione della violazione di cui al comma 1 del presente articolo, accertata con provvedimento esecutivo, sia stata commessa la medesima violazione. Il provvedimento di sospensione è disposto anche qualora il contravventore abbia effettuato il pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta relativamente alle violazioni contestate. Il Comune di Rezzato è competente a ricevere il rapporto di cui all articolo 17 della Legge 689/1981, applica le sanzioni amministrative ed introita i proventi. 7/7