IN ALLEGATO A PARTE - INPS Circolare n. 16 dell 1.02.2013 (documento 027)



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IN BREVE n. 006-2013 a cura di Marco Perelli Ercolini riproduzione con citazione della fonte e dell autore RIFORMA FORNERO e 15 ANNI DI ANZIANITA CONTRIBUTIVA Ormai è certo, a coloro che al 31 dicembre 1992 potevano vantare almeno 15 anni di anzianità, spetta la pensione. Viene così ricucito il flap delle riforma che avrebbe cancellato un diritto rispettato in tutte le precedenti riforme della previdenza. Il provvedimento interesserebbe oltre 65 mila persone, per lo più donne, che avevano lasciato il lavoro da tempo e vivevano nella certezza di una pensione una volta raggiunta l età pensionabile. Con la circolare n.16 del 1 febbraio 2013 l INPS cancella la circolare n.35/2012 emanata in osservanza della legge n. 214/2011 con la previsione del minimo contributivo di 20 anni per tutti. La circolare precisa i nuovi requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia che i lavoratori nell attualità potranno conseguire con almeno 15 anni di contributi al 31 dicembre 1992: 62 anni e 3 mesi per le lavoratrici dipendenti del settore privato 63 anni e 9 mesi per le lavoratrici autonome 66 anni e 3 mesi per i lavoratori dipendenti, le lavoratrici dipendenti del settore pubblico e i lavoratori autonomi. Non sono previste finestre. Ai fini della maturazione dei requisiti, sono utili tutti i contributi (obbligatori, figurativi, volontari, da riscatto e da ricongiunzione) riferiti temporalmente a periodi anteriori al 1 gennaio 1993. I contributi figurativi, da riscatto e da ricongiunzione riferiti a periodi che si collocano entro il 31 dicembre 1992 devono essere valutati anche se riconosciuti a seguito di domanda successiva a tale data Difficile la stima del costo, dato anche che la maggior parte di queste pensioni sarebbero soggette all integrazione al trattamento minimo, oggi pari a 495 al mese. Speriamo che non si ricorra per l ennesima volta ad attingere al pozzo dei pensionati. IN ALLEGATO A PARTE - INPS Circolare n. 16 dell 1.02.2013 (documento 027) MATERNITA - NUOVE PROCEDURE PER L ASTENSIONE ANTICIPATA PER LAVORO A RISCHIO Dal 4 febbraio 2013 la gestione delle pratiche di anticipazione e/o prolungamento del congedo di maternità per lavoro a rischio è di esclusiva competenza della Direzione Territoriale del Lavoro. Pertanto a partire dal 4 febbraio 2013 le richieste per il rilascio del provvedimento di anticipazione e/o prolungamento della maternità per lavoro a rischio devono essere presentate alla Direzione Territoriale del Lavoro competente per territorio - Ufficio Autorizzazioni (e non più ai Servizi Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro dell Azienda USL). I nuovi modelli in vigore dal 4 febbraio 2013: Richiesta di interdizione anticipata dal lavoro per le lavoratrici madri addette a lavori vietati durante la gravidanza 1

Richiesta di prolungamento dell astensione dal lavoro fino a sette mesi di età del figlio per le lavoratrici madri addette a lavori vietati durante il puerperio Richiesta di interdizione anticipata dal lavoro per le lavoratrici madri addette a lavori vietati durante la gravidanza ed il puerperio Richiesta di prolungamento dell astensione dal lavoro fino a sette mesi di età del figlio per le lavoratrici madri addette a lavori vietati Dichiarazione del Datore di Lavoro relativa alla esposizione della lavoratrice madre ad alcuni rischi, fornita sulla base della consultazione del documento di valutazione rischi Dichiarazione del Datore di Lavoro - (da allegare alla richiesta di estensione del congedo di maternità per condizioni di lavoro ed ambientali pregiudizievoli) Fonte: DTL Modena AGENZIA DELLE ENTRATE - SPESE DI RICOVERO DEL FAMILIARE PORTATORE DI HANDICAP Domanda Posso dedurre interamente le spese di ricovero di mia madre portatrice di handicap non a mio carico fiscalmente? Ai fini della deduzione, la fattura deve essere intestata a me? Risponde A.Giordano Ai sensi dell articolo 10, comma 1, lettera b), del Tuir, sono deducibili, ai fini Irpef, le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, sostenute dai soggetti portatori di handicap indicati nell articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. In caso di ricovero di un portatore di handicap in un istituto di assistenza, non è possibile dedurre l intera retta pagata ma solo la parte che riguarda le spese mediche e paramediche di assistenza specifica, separandole da quelle relative al vitto e all alloggio (cfr circolari dell Agenzia delle Entrate n. 24/2004 e n. 39/2010). Ai sensi del successivo comma 2, le spese in oggetto sono deducibili anche se sono state sostenute per le persone indicate nell articolo 433 del codice civile non fiscalmente a carico, ossia per: il coniuge i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti i generi e le nuore il suocero e la suocera i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali. Nell ipotesi in cui l istituto di cura certifichi le spese deducibili indicando come unico intestatario della fattura il paziente ricoverato, il familiare che ha sostenuto effettivamente tutto o parte del costo, per poter dedurre le spese mediche e di assistenza specifica, dovrà integrare la fattura, annotando sulla stessa l importo da lui versato. Naturalmente, resta fermo l obbligo di produrre, in sede di controllo, tutta la documentazione comprovante il sostenimento della spesa. AGENZIA ENTRATE - PRONTI I MODELLI 2013 Sono pronti tutti i modelli dichiarativi del 2013. Tra le novità, in particolare: Unico Pf - Tra le new entry del modello, il bonus per le ristrutturazioni edilizie che passa dal 36% al 50% per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013. Inoltre, prende 2

il via il regime semplificato per i nuovi imprenditori, artigiani e professionisti, che prevede la riduzione dell imposta sostitutiva dal 20% al 5%. Unico Società di persone - Dal 2013, i soggetti che non presentano dichiarazione Iva in via autonoma, possono chiedere il rimborso dell eventuale Imposta sul valore aggiunto a credito in una nuova sezione ad hoc del quadro RX del modello. Unico Società di capitali - Passano da 25 a 6 le sezioni del quadro RU dedicato ai crediti d imposta concessi alle imprese. Tra le novità della dichiarazione per le società di capitali trova spazio anche la deduzione dal reddito, ai fini Ires, della quota di Irap relativa alle spese per il personale dipendente e assimilato. Unico Enti non commerciali - Nel quadro RB trova spazio la nuova disciplina di tassazione degli immobili riconosciuti di interesse storico e artistico per i quali si fa riferimento alla rendita catastale ridotta del 50% e non più alla minore tra le tariffe d estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è collocato l immobile. Modello Irap - Tra le novità più rilevanti, l incremento, da 4.600 a 10.600 euro, delle deduzioni in favore delle imprese che assumono a tempo indeterminato lavoratrici e under 35. La deduzione diventa maxi, con aumento da 9.200 a 15.200, per le assunzioni in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. RIFLESSIONI SULLE PENSIONI A chi propone i tetti sulle pensioni, faccio presente che, allora, anche sulle contribuzioni debbono essere imposti i tetti. Infatti ad ogni contribuzione deve conseguire una prestazioni. Eventuali tetti sulla pensioni senza i tetti sulle contribuzioni sarebbero nuove imposte. A chi propone i tagli sulle pensioni d oro chiedo per prima che cosa si intende per pensione d oro, ma soprattutto faccio presente che, se la pensione deriva da equa contribuzione, ogni taglio sarebbe una nuova imposta.imposta sul pensionato! A chi vuole i tagli va chiesto perentoriamente la garanzia che alla pensione sia sempre garantito lo stesso potere di acquisto e per inciso va fatto presente che negli ultimi 4 anni le pensioni hanno perso oltre un 10%. A proposito, la contribuzione del lavoratore si connota come contributo IVS e precisamente per l invalidità, la vecchiaia e i superstiti e che la pensione non è una indennità o una mera regalia o dello Stato, ma una prestazione che consegue a fior di contributi versati a valore corrente. Le cattive e poco previdenti amministrazioni che hanno sempre ignorato, per pigrizia o per motivi opportunistici, ogni attualizzazione ai cambiamenti demografici, non debbono rivalersi punendo il pensionato, vero capro espiatorio della loro incapacità o negligenza. PENSIONATI - ECM e POLIZZA RC Su espliciti quesiti inoltrati tramite Feder.S.P.eV. sulla obbligatorietà all aggiornamento professionale e alla stipulazione di una polizza assicurativa per danni derivanti al cliente dall esercizio dell attività professionale, il Presidente della FNOMCeO (prot.9618 del 6.12.2012) ha così risposto: il medico pensionato che, nei limiti della normativa vigente, svolge una attività liberoprofessionale, non può ritenersi dispensato dall obbligo dell ECM. (se ne deduce che se il medico pensionato non svolge alcuna attività professionale non ha alcun dovere all aggiornamento obbligatorio) a riguardo l articolo 5 del DPR 137/2012 che prevede l obbligo di stipulate idonea assicurazione per danni derivanti al cliente dall esercizio dell attività professionale, l obbligo relativo è collegato 3

al concreto esercizio di una attività professionale e quindi al rapporto di responsabilità nei confronti del paziente. E quindi evidente che, se il medico pensionato non svolge alcuna attività professionale, non avrà alcuna necessità di stipulare l assicurazione. DALLA CASSAZIONE Permessi retribuiti e dottorato Il lavoratore ha diritto ai permessi retribuiti per il dottorato, pur se ha rinunciato alla borsa di studio e pur se la materia del corso non è strettamente attinente all attività svolta. Corte di Cassazione Sezione lavoro - sentenza numero 2422 del 1 febbraio 2013 IN ALLEGATO A PARTE - CASSAZIONE Sent. n. 2422 dell 1.02.2013 Diritto) (documento 028) (fonte Guida al TFR - NULLA E CAMBIATO PER GLI ASSUNTI DOPO IL 2001 Se per gli assunti del pubblico impiego dopo il 2001 c è stato il ripristino alla indennità premio di servizio con una certa soddisfazione per un maggior beneficio in uscita pur a fronte di un sacrificio contributivo in attività di servizio, per gli assunti dopo il 2001 nulla è cambiato e tutti taccioni, compresi gli stessi interessati che probabilmente ignorano la loro posizione. Infatti costoro pur passati a Tfr cioè con una buonuscita certamente più penalizzata dell indennità premio di servizio, continuano a pagare la gabella del 2,5%, anche se formalmente la trattenuta è mascherata come trattenuta per assicurare l invarianza della retribuzione complessiva netta e di quella utile ai fini previdenziali rispetto ai dipendenti rimasti a regime di indennità premio di servizio, in base all articolo 1 comma 3 del DPCM 20 dicembre 1999 (vedi anche circolare INPDAP del 1 agosto 2002 numero 30 pag. 13). Si continua così a perpetuare una evidente disparità di trattamento continuando a far pagare di tasca propria al lavoratore ciò che dovrebbe invece essere a carico del datore di lavoro. INDENNITA PREMIO DI SERVIZIO Per il premio di servizio, pagato in parte dal lavoratore (2,50 per cento) e in parte dal datore di lavoro (3,60 per cento), spetta al lavoratore un quindicesimo dell 80 per cento delle voci fisse e continuative della retribuzione degli ultimi 12 mesi per ogni anno di servizio effettivo o riscattato. Da questo imponibile vanno detratte le ritenute fiscali con un abbuono di 308,87 per ogni anno utile al calcolo del premio di servizio e lo sgravio dall imponibile delle somme in relazione ai contributi versati e cioè di 40,98 per cento. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO Per il trattamento di fine rapporto è previsto un accantonamento pari alla retribuzione annua (per ciascun anno di servizio o frazione di anno) divisa per 13,5, pagato interamente dal datore di lavoro. Per i lavoratori pubblici l aliquota di computo è del 6,91 per cento cioè uno 0,50 per cento in meno rispetto a quella dei lavoratori privati (7,41 %) che hanno compresa la contribuzione a loro carico destinata al fondo di garanzia per il Tfr istituito presso l INPS. Per il pubblico dipendente la retribuzione utile contiene le stesse voci prese a calcolo del premio di servizio (ogni ulteriore modifica dovrà essere prevista nella contrattazione di comparto). Le quote accantonate, con esclusione della quota maturata nell anno, sono rivalutate al 31 dicembre di ogni anno, con la applicazione di un tasso costituito dall 1,5 % fisso più il 75 % dell aumento dell indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell anno precedente. Dalle somme accantonate, figurativamente dall INPDAP, viene scomputata annualmente l imposta sostitutiva nella misura dell 11% sui rendimenti cioè sulle rivalutazioni operate (decreto legislativo 47/2000 e 168/2001). Il Tfr sarà quindi assoggetto ai fini fiscali per la sola quota capitale senza la pregressa riduzione di euro 309,87 (600mila lire) per ogni anno. IN ALLEGATO A PARTE - INPDAP Circolare n. 30 dell 1.08.2002 (documento 029) 4

IL FONDO EX INPDAP E IL DIRITTO ALLA PENSIONE da Sole 24 ore - risposta 380 D - Sono nata il 13 febbraio 1953, ho iniziato a lavorare il 15 settembre 1972 (in un ospedale)e sono tuttora in servizio. Quando andrò in pensione? Non riesco ad avere una risposta concorde da Inpdap e Inps. R - In base ai dati forniti, secondo la legislazione vigente la lettrice maturerà il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento dei 41 anni e sei mesi di contributi, previsto per il 14 marzo 2014, con decorrenza della pensione dal 15 marzo 2014. A proposito della divergenza della data del pensionamento che la lettrice stessa ha avuto modo di riscontrare, si ritiene che probabilmente essa sia determinata dalla diversa regola che discipina la decorrenza della pensione per i due istituti previdenziali. Per 1 Inpdap, la decorrenza della pensione avviene il giorno successivo alla data di maturazione dei requisiti, mentre per l Inps avviene il primo giorno del mese successivo a tale maturazione. Anche se la gestione Inpdap è confluita, dal gennaio 2012, in quella Inps, per effetto del DL 20l del 6 dicembre 2011 (decreto Salva Italia ), convertito con modifiche nella legge 214 del 27 dicembre 2011, la normativa pensionistica di riferimento rimane distinta tra i due istituti, per cui, in base all iscrizione al fondo ex Inpdap, la data di pensionamento della lettrice rimane quella del giorno successivo la data di maturazione dei requisiti fissati. «RITIRO» ANTICIPATO CON RIDUZIONE DELL ASSEGNO da Sole 24 ore - risposta 381 D - Sono una docente. Il 23 gennaio2013 ho compiuto 60 anni di età. Rientro tra coloro che hanno la possibilità di accedere alla domanda di pensionamento con 4l anni, sette mesi e quattro giorni. Mi conviene non produrre domanda ora e rimanere fino al compimento dei 62 anni? Oppure potrei incorrere in altre penalizzazioni? R - Alla lettrice conviene rimanere in servizio fino al compimento dei 62 anni di età, se la sua anzianità non deriva esclusivamente da servizio effettivo, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, infortunio sul lavoro, cassa integrazione guadagni ordinaria. Infatti, in via generale, l articolo 24, comma 10, della legge 214/2011, così come modificato dal comma 2-quater dell articolo 6 del Dl 216 del 2011, convertito dalla legge 14 del 2012, ha stabilito che, nel caso di pensionamento anticipato prima del compimento dei 62 anni di età, la quota retributiva di pensione maturata al 31 dicembre 2011 viene ridotta dell l% per ogni anno di anticipo nell accesso al pensionamento rispetto all età di 62 anni, elevata al 2% per gli ulteriori anni di anticipo rispetto a due anni, salvo che l anzianità non derivi esclusivamente da servizio effettivo, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, servizio militare di leva, infortunio sul lavoro, cassa integrazione guadagni ordinaria. NO AL RAZIONAMENTO DELLE RISORSE PER LA SALUTE Se è vero che la salute non ha prezzo, tuttavia ha dei costi giusta affermazione che andrebbe serenamente affrontata nell essenza del problema non avendo paura di produrre salute, ma cercando di annullare tutti gli sprechi e i costi non pertinenti, tenendo ben separata la sanità pubblica da quella privata per evitare che il privato faccia i soldi sulle spalle della pubblica spesa o sul cittadino veramente ammalato e bisognoso di cure. (mpe) 5

RIFORMA FORNERO - PENSIONI: SINTESI DEI REQUISITI ANAGRAFICI e SISTEMI DI CALCOLO NUOVA PENSIONE DI VECCHIAIA anzianità minima: 20 anni età minima: 66 anni per gli uomini e le dipendenti pubbliche con la longevità, sino a 62 anni per le dipendenti private gradualmente innalzata sino raggiungere almeno 67 aa 63 anni e 6 mesi per le autonome a raggiungere i 66 aa nel 2018 nel 2021 età massima: 70 anni PENSIONE ANTICIPATA anzianità: 42 anni e 1 mese per gli uomini gradualmente innalzata di 1 mese nel 2013 41 anni e 1 mese per le donne e di un ulteriore mese nel 2014 con penalizzazione se età inferiore a 62 anni: -1% per ogni anno di anticipo fino a 2 anni -2% per ogni anno di anticipo oltre i 2 anni Attenzione anche agli aumenti per le maggiori speranze di vita: nel 2013 pari a 3 mesi Sia la pensione di vecchiaia sia quella anticipata sono adeguate nei requisiti di età e di anzianità all evoluzione dell aspettativa di vita calcolata dall Istat. Più aumenta l aspettativa di vita, più saliranno l età pensionabile e l anzianità. Dal primo gennaio 2012 tutte le pensioni (per la quota maturata da quel momento in poi e, dunque, pro-rata) vengono calcolate con il sistema di calcolo contributivo: Con il -SISTEMA DI CALCOLO CONTRIBUTIVO- l ammontare della pensione è commisurato ai contributi versati secondo il principio più versi, più prendi. I contributi versati si accumulano su un ipotetico conto corrente previdenziale e sono rivalutati di anno in anno al tasso medio quinquennale di crescita del PIL. Al momento del pensionamento, la somma dei contributi versati rivalutati (il cosiddetto montante dei contributi) è convertita in pensione utilizzando dei coefficienti (i coefficienti di trasformazione del montante in rendita) che dipendono dall età di pensionamento. In particolare, più elevata è l età, più alta sarà la pensione. Con il -SISTEMA DI CALCOLO RETRIBUTIVO- la pensione dipende invece dalla retribuzione media degli ultimi anni di lavoro e dall anzianità maturata. Prescinde invece sia dall età, sia dall ammontare dei contributi versati. Anzianità maturata al 31 dicembre 1995 Anzianità maturata fino al 31 dicembre 1995 Anzianità maturata dal 1 gennaio 1996 al 31 dicembre 2011 Anzianità maturata dal 1 gennaio 2012 18 anni o più calcolo retributivo calcolo retributivo calcolo contributivo meno di 18 calcolo retributivo calcolo contributivo calcolo contributivo nessuna anzianità --- calcolo contributivo calcolo contributivo 6

DIMISSIONI LAVORATRICE MADRE e INDENNITA DISOCCUPAZIONE La Direzione Generale per l'attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 6 del 5 febbraio 2013, ha risposto ad un quesito di Federalberghi, in merito alla corretta interpretazione della disposizione normativa ex art. 55, D.L.vo n. 151/2001, concernente la disciplina delle dimissioni volontarie presentate dalla lavoratrice madre nel periodo in cui vige il divieto di licenziamento. In particolare, se, a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge n. 92/2012 sulla convalida delle dimissioni per un periodo pari ai primi tre anni di età del bambino, la lavoratrice madre può fruire dell indennità di disoccupazione per il medesimo arco temporale. In sintesi la risposta: l estensione temporale dell istituto della convalida delle dimissioni della lavoratrice madre (da un anno ai primi tre anni di vita del bambino) non ha riflessi sul diritto all indennità erogata a seguito delle suddette dimissioni volontarie la quale, pertanto, può essere fruita solo nel periodo in cui vige il divieto di licenziamento e cioè fino al compimento del primo anno di età del bambino. IN ALLEGATO A PARTE - MIN. LAVORO DIR.GEN. ATT.ISPETTIVA - Interpello n. 6 del 5.02.2013 (documento 030) FRANCOBOLLI - NUOVE EMISSIONI Anna Maria Luisa de Medici Data di emissione il 18 febbraio 2013 Mattia Preti Data di emissione il 23 febbraio 2013 7

MODULISTICA UNICO 2013 IN ALLEGATO A PARTE - UNICO MINI 2013 Istruzioni (documento 031) Modello (documento 032) UNICO PF1 2013 Istruzioni (documento 033) Modello (documento 034) UNICO PF2 2013 Istruzioni (documento 035) Modello (documento 036) UNICO PF3 2013 Istruzioni (documento 037) Modello (documento 038) AGENZIA DELLE ENTRATE - CESSAZIONE DELL ATTIVITA DEL PROFESSIONISTA Domanda Ai fini Iva può essere considerata cessata l attività del professionista che non effettua più prestazioni? Risponde A.Giordano L attività di un professionista si considera cessata quando vengono interrotte tutte le prestazioni professionali e, nel contempo, vengono definiti tutti i rapporti giuridici pendenti, quali l'incasso dei crediti maturati e rimasti insoluti. La cessazione dell attività per il professionista non coincide, pertanto, con il momento in cui egli si astiene dal porre in essere le prestazioni professionali, bensì con quello, successivo, in cui chiude i rapporti professionali, fatturando tutte le prestazioni svolte e dismettendo i beni strumentali. Fino al momento in cui il professionista, che non intenda anticipare la fatturazione rispetto al momento di incasso del corrispettivo, non realizza la riscossione dei crediti (i quali dovranno essere regolarmente assoggettati a Iva), l attività professionale non può ritenersi cessata. In caso di cessazione dell attività, il contribuente, entro trenta giorni, deve darne comunicazione all Agenzia delle Entrate. RETRIBUZIONE SEMPRE COLLEGATA ALLA PRESTAZIONE Il dipendente che sospende volontariamente la prestazione lavorativa non ha diritto alla retribuzione fino a quando non provvede nuovamente a riprendere il lavoro in applicazione (determinando una mora accipiendi del datore di lavoro) della regola generale di effettività e corrispettività delle prestazioni. Infatti La retribuzione spetta soltanto se la prestazione di lavoro viene effettivamente eseguita, salvo che il datore di lavoro versi in una situazione di mora accipiendi nei confronti del dipendente Corte di Cassazione - sentenza numero 2760 del 6 febbraio 2013 IN ALLEGATO A PARTE - CASSAZIONE Sent. n. 2760 del 6.02.2013 Diritto) (documento 039) (fonte Guida al 8

CHIRURGIA SENZA CONSENSO: LESA LA DIGNITA DELLA PERSONA da DoctorNews del 7 febbraio 2013 - Avv.E.Grassini Il fatto Una paziente ha intrapreso azione giudiziaria nei confronti della struttura ospedaliera e del medico operatore chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni patiti. Espose che, caduta accidentalmente nel cortile di casa era stata operata per frattura scomposta del condilo mediale del femore destro, intervento dal quale erano derivati postumi invalidanti permanenti. Lamentò anche che non era stata tempestivamente informata né del tipo di trattamento terapeutico, nè delle eventuali conseguenze negative che potevano derivarne. Il tribunale ha respinto la domanda risarcitoria con sentenza successivamente confermata in appello. Il diritto La Corte di Cassazione chiamata a decidere in via definitiva la controversia, pur confermando le pronunce precedenti, con le quali era stata rigettata la domanda risarcitoria, ha evidenziato che il diritto al consenso informato del paziente è un diritto irretrattabile della persona e che, al fine di escluderlo, non assume alcuna rilevanza il fatto che l'intervento sia stato effettuato in modo tecnicamente corretto, per la semplice ragione che, a causa del totale deficit di informazione, il paziente non è stato posto in condizione di assentire al trattamento, di talché si è consumata, nei suoi confronti, comunque, una lesione di quella dignità che connota l'esistenza umana nei momenti cruciali della sofferenza fisica e/o psichica. Esito del procedimento La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. 9