ALLEGATO A. Organizzazione e funzionamento delle Conferenze di. servizio interne (L.R. 8/2011, Art. 35, comma 4, e art. 37)

Documenti analoghi
La conferenza di servizi e l atto finale

LA CONFERENZA DI SERVIZI

procedura amministrativa

La conferenza di servizi dopo la riforma Madia: quali benefici in termini di tempistiche?

Tabella 4: Diagrammi di flusso sul funzionamento della Conferenza di Servizi secondo la normativa statale

Linee guida operative per la rimessione al Consiglio dei Ministri. Legge 7 agosto 1990, n. 241, 14 quater, comma 3

LA NUOVA CONFERENZA DI SERVIZI FAQ DOMANDE E RISPOSTE

Suap Comune Bortigali Via Umberto I, n Bortigali

MODIFICHE FUTURE IN MATERIA DI CONFERENZA DEI SERVIZI. di Antonella Mafrica

Suap Comune Alghero Via Sant Anna, 38 / Via Vittorio Emanuele Alghero

Figura 1: Indizione della Conferenza di Servizi (ART. 14-TER, L. 241/90 e s.m.i.) Indizione della Conferenza di Servizi. Te = Ti + 5gg.

Contratti, conferenze di servizi e accordi della p.a. con altre p.a. e privati

Altre disposizioni di carattere speciale stabiliscono intese tra Stato e Regione in materie nelle quali confluiscono competenze concorrenti.

Webinar La Conferenza di Servizi nell ambito dei procedimenti in materia ambientale. a cura di Massimo Puggioni. 6 novembre 2018

IL RESPONSABILE DEL S.U.A.P. ASSOCIATO VALLI DEL VERBANO. ai sensi dell art. 4, comma 4, D.P.R. 7 settembre 2010 n. 160

UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE SISMA 2016 REGIONE ABRUZZO Sede di Teramo. DETERMINAZIONE n. 34 del

DELIBERAZIONE N. DEL (PARISI FEDERICA) (TARDIOLA ANDREA) L' ESTENSORE IL RESP. PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE RESPONSABILE IL SEGRETARIO GENERALE

AGE.AGEUPTLE.REGISTRO PROTOCOLLI INTERNI R

CAPO IV Semplificazione dell azione amministrativa

La nuova conferenza di servizi

Prot. nr 271 del 18/02/2015. Spett.le ASL 6 - SISP. Via Bologna S.N.C.. Sanluri.

Art. 1. Art. 1 (Princìpi generali dell attività amministrativa)

Prot. nr 270 del 18/02/2015. Spett.le ASL 6 - SISP. Via Bologna S.N.C.. Sanluri.

UNIONE DEI COMUNI DEL MEDIO BRENTA Cadoneghe - Curtarolo - Vigodarzere SPORTELLO UNICO ATTIVITA PRODUTTIVE

LA CONFERENZA DI SERVIZI dalla L. 7/8/1990 n.241 alla L. 7/8/2015 n.124. Avv. Federico Boezio. 24 novembre 2015 Spazio Oberdan - Milano

LA CONFERENZA DI SERVIZI

Disposizioni in materia di conferenza di servizi. Modifiche alle ll.rr. 1/2009, 40/2009, 10/2010.

Le modalità di procedere sono le stesse per il procedimento in conferenza di servizi:

La conferenza dei servizi (seconda parte)

Provincia dell Ogliastra Gestione Commissariale (L.R. n. 15 /2013) Servizio Viabilità Trasporti Infrastrutture

ALLEGATO A ALLA DGR N. 455 del 10 aprile 2013

Entro 80 giorni: - predispone la bozza di deliberazione che la Direzione Trasporti propone alla Giunta Regionale per l espressione delle valutazioni

Il SILENZIO ASSENSO TRA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

COMUNE DI ALTOPASCIO

Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281

Prot. N. /11 Locorotondo, Prot.n /14 Locorotondo, 4 Dicembre 2014

LA CONFERENZA DI SERVIZI (Decreto legislativo n.127/2016) Giuda alla nuova conferenza dei Servizi Ministero Semplificazione e PA

La conferenza dei servizi

Città di Portogruaro Provincia di Venezia AREA TECNICA

COMPARTIMENTO 5 Vicolo delle Pertiche B snc ORVIETO (TR)

Suap Comune Alghero Via Sant Anna, 38 / Via Vittorio Emanuele Alghero

SUAP informazioni NOVITA' LEGISLATIVE

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Visto l articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Art. 1 (Princìpi generali dell attività amministrativa)

Conferenza di servizi

CITTA' DI TEMPIO PAUSANIA C.A.P Provincia di Olbia Tempio

La Conferenza Senza Riunione, La Conferenza Simultanea e il Ruolo del Rappresentante Unico

Legge , n. 241 (come modificata dalla Legge n. 69/2009, pubblicata il 14/06/2009, in vigore dal 04/07/2009)

Laudato Si. La buona prassi nella gestione dei rifiuti LA NUOVA NORMATIVA AMBIENTALE. La classificazione dei rifiuti I reati ambientali.

REGOLAMENTO INTERNO DELLA COMMISSIONE PER LA GESTIONE DELL INTESA E DEL GRUPPO TECNICO

Presidenza del Consiglio dei Ministri IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

CONFERENZA DEI SERVIZI

DECRETO LEGISLATIVO RECANTE RIORDINO DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI CONFERENZA DI SERVIZI R E L A Z I O N E

SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E PROCEDURE URBANISTICHE SEMPLIFICATE

Consiglio Regionale della Puglia

OSSERVAZIONI AL DDL ISTITUTIVO DELLA CONFERENZA DELLA REPUBBLICA

Obiettivo SUAPE. L applicazione della nuova SCIA e della nuova Conferenza dei servizi dopo l entrata in vigore dei Dlgs 126/2016 e 127/2016

1. VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA

e, p.c., Al Sig. Sindaco Al Sig. Vice Sindaco Ai Sigg. Assessori Comunali

Seminario La nuova disciplina della Conferenza di Servizi e della SCIA

LA RIFORMA DELLA CONFERENZA DI SERVIZIO. Il ruolo di Arpa. D.Lgs. 127/2016

Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 21 del 17/02/2014

La Conferenza di servizi dopo la riforma del 2010

DECRETO N Del 12/12/2017

COMUNE DI BAISO Provincia di Reggio Emilia

PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DELLA PROVINCIA DI BRESCIA

C O M U N E DI F E R E N T I N O

La Riforma Madia: il nuovo procedimento nei rapporti tra pubbliche amministrazioni e nei rapporti tra amministrazione e privati

REGOLAMENTO CONFERENZA DEI COMUNI DELL AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA PROVINCIA DI BRESCIA

Il RUOLO DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

La conferenza di servizi

Regione Umbria Giunta Regionale

Seminario La nuova disciplina della conferenza di servizi. Approfondimento sugli aspetti operativi

ALLEGATO A DGR nr del 31 luglio 2018

REGIONE LIGURIA. Consulta statutaria

Regolamento sugli istituti di partecipazione dei cittadini

INDIRIZZI PER L APPLICAZIONE DELL ART. 29 DEL DLGS 152/2006 IN REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE N. 29 DEL REGIONE PUGLIA. Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali

COMUNE DI BERTIOLO Provincia di Udine

Prot. n del 20/06/2017. Spett.le Ente: Comune Sanluri Ufficio: Ufficio tecnico - Sanluri VIA CARLO FELICE, 201 Sanluri

COMUNE DI FORLI' Area Servizi al Territorio Servizio Innovazione Imprese professionisti Unità SUAP

4.1. PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, AMBIENTE E DISCREZIONALITA

Prot. n del 18/10/2018. Spett.le Ente: ASL 6 - Sanluri Ufficio: ASL 6 - SIAN VIA BOLOGNA 9013 Sanluri

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - A.U.A.

UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE LAZIO

Esonero dall'obbligo di autorizzazione paesaggistica per particolari categorie di interventi

Conferenza dei Comuni dell Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Sondrio REGOLAMENTO

DISCIPLINA ATTUATIVA PROCEDURE DI CUI AGLI ART. 8,9,10,11 della L.R. n. 4/2016 (art. 4, comma 3, lett. a) L.R. n. 4/2016)

Il RUOLO DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO. Arch. T. Certomà

Regione Umbria. Giunta Regionale

Comune di Imola Provincia di Bologna Via Mazzini n Imola Tel Fax

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI I L COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

Programma di Risanamento Ambientale e Rigenerazione Urbana dell Area di Rilevante Interesse Nazionale Comprensorio Bagnoli Coroglio

Transcript:

ALLEGATO A Organizzazione e funzionamento delle Conferenze di servizio interne (L.R. 8/2011, Art. 35, comma 4, e art. 37) 1

Premessa. La conferenza di servizi costituisce «un modulo procedimentale-organizzativo suscettibile di produrre un accelerazione dei tempi procedurali e, nel contempo, un esame congiunto degli interessi pubblici coinvolti. Esso, infatti, consente l assunzione concordata di determinazioni sostitutive, a tutti gli effetti, di concerti, intese, assensi, pareri, nulla osta, richiesti da un procedimento pluristrutturale specificatamente conformato dalla legge, senza che ciò comporti alcuna modificazione o sottrazione delle competenze, posto che ciascun rappresentante, partecipante alla conferenza, imputa gli effetti giuridici degli atti che compie all amministrazione rappresentata, competente in forza della normativa di settore» (Corte costituzionale, sentenza n. 179 del 2012). Trattasi, in particolare, di un istituto introdotto dalla legge non tanto per eliminare uno o più atti del procedimento, quanto per rendere contestuale quell esame da parte di amministrazioni diverse, e/o di strutture organizzative differenti della medesima amministrazione, «che, nella procedura ordinaria, sarebbe destinato a svolgersi secondo una sequenza temporale scomposta in fasi distinte» (Corte costituzionale, sentenza n. 62 del 1993) e che è «orientato alla realizzazione del principio di buon andamento ex art. 97 Cost., in quanto assume, nell intento della semplificazione e accelerazione dell azione amministrativa, la funzione di coordinamento e mediazione degli interessi in gioco al fine di individuare, mediante il contestuale confronto degli interessi dei soggetti che li rappresentano, l interesse pubblico primario e prevalente» (Corte costituzionale, sentenza n. 179 del 2012; Id., sentenza n. 313 del 2010). La conferenza di servizi, quindi, realizza un giusto contemperamento fra la necessità della concentrazione delle funzioni in un istanza unitaria e le esigenze connesse alla distribuzione delle competenze fra gli enti, e/o gli uffici del medesimo ente, che paritariamente vi partecipano con propri rappresentanti, senza che ciò implichi attenuazione delle rispettive attribuzioni (Corte costituzionale, sentenza n. 179 del 2012; Id., sentenza n. 348 del 1993). Gli artt. da 30 a 36 della L.R. n. 8/2011 disciplinano le conferenze di servizi c.d. esterne, per tali intendendosi quelle: promosse dalla Regione, dalle agenzie, dagli enti strumentali regionali e dagli altri organismi comunque denominati, controllati da quest ultima, nonché dagli enti locali territoriali; nell ambito delle quali sono coinvolte differenti amministrazioni; relative a più procedimenti funzionalmente collegati e diretti all adozione di una decisione pluristrutturata, ovverosia destinata a sostituire le determinazione delle differenti amministrazioni partecipanti. 2

Le conferenze di servizi interne, invece, per tali intendendosi quelle indette dal responsabile del procedimento, qualora debba acquisire pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti comunque denominati da parte di altre strutture organizzative della Regione, sono disciplinate dal solo art. 37 della l.r. 8/2011. Sono inquadrabili all interno di tale categoria anche le conferenze di servizi promosse al fine di determinare la posizione unitaria della Regione da esprimere nelle conferenze di servizi esterne convocate da altre amministrazioni procedenti, nelle quali siano interessati più procedimenti amministrativi regionali (cfr. art. 35, comma 4). L art. 37 della L.R. 16 settembre 2011, n. 8 si limita a disciplinare la convocazione della conferenza di servizi interna, dettando solo alcune prescrizioni in ordine alla forma della convocazione di tale modello procedimentale, che deve essere adottata dall ufficio regionale competente. A tale riguardo, in particolare, l art. 37, comma 2 dispone che «la convocazione della conferenza interna avviene in via telematica e deve pervenire alle strutture interessate almeno cinque giorni prima della relativa data». Nulla, invece, tale norma prescrive in merito a: termine entro il quale si deve tenere la prima riunione; contenuto dell avviso di convocazione; possibilità per i destinatari dell avviso di convocazione di chiedere l effettuazione della prima riunione in una differente data. Ebbene, al fine di favorire la collaborazione tra i diversi uffici coinvolti, nell ottica di una semplificazione procedimentale finalizzata ad una più semplice e più rapida conclusione del procedimento, si ritiene opportuno definire modalità operative conformi alla soluzione adottata dall art. 32 per la conferenza di servizi esterna. Sempre l art. 37 non contiene alcuna disposizione volta a disciplinare lo svolgimento dei lavori della conferenza di servizi interna seppure la disciplina dello svolgimento dei lavori assume una centrale rilevanza per l effettivo funzionamento del modello procedimentale in esame e per garantire una più rapida conclusione del procedimento. Tale articolo, infatti, si limita ad individuare i soggetti legittimati a prendervi parte, identificando questi ultimi nei «responsabili delle strutture regionali interessate o loro delegati» (art. 37, comma 3). Anche in ordine a tale aspetto si ritiene opportuno definire principi di riferimento. Infine, l art. 37 si limita a disporre che «la determinazione conclusiva della conferenza interna sostituisce gli atti di cui al comma 1» (art. 37, comma 4), ovverosia «pareri, intese, concerti, nullaosta o altri atti comunque denominati» che il responsabile del procedimento deve acquisire «da parte di altre strutture organizzative della Regione», ma nessuna prescrizione viene invece dedicata al fine di definire termini e modalità nelle quali la determinazione 3

conclusiva deve essere espressa. Anche su tale aspetto vengono determinati principi cui attenersi. 1. Ambito di applicazione. La presente direttiva disciplina le Conferenze dei Servizi interne che attengono alle attività della Regione, sia in veste di soggetto procedente, che di soggetto partecipante a conferenze indette da altri enti. Il dirigente della struttura responsabile del relativo procedimento è competente sia ai fini della convocazione che a quelli della partecipazione. Quando la conferenza ha per oggetto la realizzazione di un opera pubblica, o di interesse pubblico, la convocazione è disposta dal dirigente del servizio competente sull opera. Qualora la Regione non sia Amministrazione procedente e debba rilasciare, in sede di Conferenza, più atti o pareri di pertinenza di più strutture, ai lavori medesimi interviene il dirigente competente sull opera. In tal caso, dovranno essere acquisiti preliminarmente i pareri e le valutazioni dei responsabili delle altre strutture coinvolte, tramite ricorso a conferenze istruttorie interne regolate come di seguito. La presente direttiva disciplina anche le modalità di partecipazione ed espressione dei Servizi regionali convocati ai fini della determinazione della posizione unitaria della Regione da esprimere nei procedimenti di valutazione di impatto ambientale. A quest ultimo riguardo, si precisa che le conferenze di servizi interne preliminari ai procedimenti di valutazione di impatto ambientale devono essere convocate dal responsabile della struttura regionale titolare dell interesse prevalente rispetto al progetto per il quale deve essere espressa la valutazione di impatto ambientale, il quale assume il ruolo di responsabile del procedimento, nonché di unico rappresentante della Regione legittimato a partecipare al successivo procedimento di valutazione di impatto ambientale. La direttiva costituisce, inoltre, indirizzo per le conferenze di servizi interne promosse dagli Enti Locali nelle materie ad essi conferite dalla Regione. 2. Tempi e modalità di convocazione. La conferenza dei servizi interna si apre alla data stabilita nella convocazione e si chiude con la sottoscrizione del verbale finale da parte dei soggetti partecipanti. Le strutture regionali procedono alla convocazione delle conferenze di servizi interne attenendosi al rispetto di: obbligo di convocazione della conferenza mediante comunicazione con PEC; obbligo di indicare nell avviso di convocazione la data della prima riunione che si deve obbligatoriamente tenere entro cinque giorni dalla data di convocazione, salvo diversa e motivata decisione dell ufficio procedente, in caso di particolare complessità dell istruttoria e comunque entro dieci giorni dalla convocazione stessa; 4

obbligo di indicare nell avviso di convocazione quale sia lo specifico argomento oggetto della riunione. 3. Svolgimento dei lavori. La conferenza di servizi interna nello svolgimento dei propri lavori deve attenersi a: obbligo di assumere le determinazioni relative all organizzazione dei propri lavori a maggioranza dei presenti, assegnando prevalenza, in caso di parità di voti, alla posizione espressa dal rappresentante dell ufficio procedente; obbligo per la struttura organizzativa che indice la conferenza di provvedere ai compiti di segreteria e di redazione del relativo verbale; obbligo, per le conferenze di servizi promosse ai sensi dell art. 35, comma 4, di adottare la decisione con cui si determina la posizione unitaria della Regione e si individua il rappresentante della Regione legittimato ad esprimere la posizione di quest ultima nella conferenza di servizi esterna, entro e non oltre il termine coincidente con la data di convocazione della prima riunione della conferenza di servizi esterna ; nel caso in cui entro tale data la conferenza di servizi interna non esprima una posizione unitaria, il responsabile della struttura organizzativa competente è obbligato a comunicare, in sede di determinazione del calendario dei lavori della conferenza di servizi esterna, il termine ultimo previsto per la formazione della volontà di quella interna, che non può comunque eccedere quello di conclusione dei lavori della conferenza di servizi esterna alla quale partecipa; obbligo, per le conferenze di servizi promosse ai sensi dell art. 37, di adottare la decisione conclusiva entro un termine perentorio non superiore a quindici giorni, decorrente dalla data in cui si tiene la prima riunione, salvo che non vengano in rilievo interessi costituzionalmente protetti, nel qual caso il predetto termine non può comunque eccedere il termine perentorio di trenta giorni; rispetto della titolarità della legittimazione a partecipare ai lavori della conferenza e ad esprimere in modo vincolante la volontà della struttura regionale di appartenenza, in capo al dirigente o suo delegato per ogni Servizio regionale interessato, per tale intendendosi ogni Servizio del quale debba essere acquisito un parere, una intesa, un concerto, un nulla osta o ogni altro atto comunque denominato; obbligo di redigere un verbale dei lavori di ciascuna riunione della conferenza, che deve essere obbligatoriamente sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti al termine di ogni riunione. 5

4. La fase conclusiva e disciplina del dissenso. La fase conclusiva deve rispondere al seguente dettato: la decisione conclusiva deve essere adottata entro i termini perentori indicati al precedente 3; all esito dei lavori, o decorso inutilmente il termine di conclusione individuato nella prima riunione, il responsabile del procedimento della struttura organizzativa procedente, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenuto conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede, adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento al fine di esprimere in modo vincolante la volontà dell Amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa; il responsabile della struttura organizzativa procedente recepisce, con propria determinazione, la conclusione motivata del procedimento, risultante dal verbale dei lavori sottoscritto dai soggetti intervenuti in occasione della riunione conclusiva della conferenza di servizi. Il verbale della conferenza contiene: a) l'oggetto della conferenza; b) l'elenco delle strutture convocate; c) l'elenco delle strutture intervenute, con i soggetti legittimati a rappresentarle; d) l'esposizione in forma sintetica degli intendimenti espressi da ciascun soggetto intervenuto; e) l'esposizione in forma analitica delle determinazioni cosi come risultanti dalle volontà espresse dalla maggioranza dei partecipanti. La determinazione dirigenziale attribuisce efficacia alla decisione espressa dalla conferenza di servizi; il responsabile del procedimento deve considerare acquisito l assenso della struttura regionale convocata, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paessaggistico-territoriale e alla tutela ambientale, il cui rappresentante non abbia preso parte ai lavori della conferenza o, all'esito dei lavori, non abbia espresso definitivamente la volontà della struttura rappresentata; il dissenso espresso in sede di conferenza da uno o più rappresentanti delle strutture regionali interessate e regolarmente convocate, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storicoartistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità: deve essere manifestato, a pena di inammissibilità, nella conferenza di servizi; deve essere congruamente motivato; non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima; 6

deve recare specifiche indicazioni necessarie ai fini dell assenso; ove venga espresso motivato dissenso da parte di una struttura regionale preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la questione, in attuazione e nel rispetto del principio di leale collaborazione, deve essere rimessa dalla struttura procedente alla decisione rispettivamente dei Direttori o dei Coordinatori delle strutture regionali interessate, che si pronunciano, formalmente, entro il termine perentorio di dieci giorni, informando della stessa decisione l Assessore competente e quindi la Giunta regionale nella prima seduta utile della Giunta medesima. 7