PORRECA Gerardo - Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro



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PORRECA Gerardo - Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro IL SITO DELL'ING. GERARDO PORRECA Analisi critica dell accordo Stato Regioni sulla formazione ex D. Lgs. n. 195/2003 degli RSPP e ASPP. Da un esame del testo dell accordo stipulato in data 26/1/2006 nell ambito della Conferenza Stato Regioni e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14/2/2006 sono emersi alcuni dubbi e perplessità che hanno dato luogo a numerosi quesiti e richieste di chiarimenti, dubbi e quesiti che qui di seguito si intende mettere a fuoco assieme alle prevalenti interpretazioni rilevate. Termine per l'attivazione dei percorsi formativi. Si discute sul contenuto del punto 1.1 dell'accordo: 1.1. Termine per l attivazione dei corsi formativi. Il termine per l attivazione dei percorsi formativi, considerata la necessità di mettere a punto gli aspetti organizzativi per l avvio del nuovo sistema, è di un anno, a partire dalla data di pubblicazione del presente accordo sulla Gazzetta Ufficiale, ferma restando, sino all attivazione dei corsi stessi, la disciplina transitoria di cui all art. 3 del citato decreto legislativo n. 195 del 2003. Dalla lettura del punto 1.1 dell'accordo, benché il periodo appare mal costruito in quanto sembrerebbe a prima vista che, fissato il termine per l organizzazione del nuovo sistema di formazione entro il 14/2/2007, non sarebbe consentita oltre tale termine l attivazione dei percorsi formativi il che è assolutamente illogico, emerge chiaramente che la disciplina transitoria di cui all art. 3 del D. Lgs. n. 195/2003 viene prorogata fino al 14/2/2007 e che entro tale data devono essere conclusi da parte di coloro che hanno usufruito della norma transitoria i corsi di formazione di cui all articolo 8 bis comma 2 del D. Lgs. n. 626/1994 così come introdotto dal citato D. Lgs. n. 195/2003. Emerge altresì chiaro, e questo si afferma in risposta al questo sulla validità dei corsi svolti prima della pubblicazione dell accordo di seguito sviluppato, che i percorsi formativi vanno avviati dopo l'entrata in vigore dell accordo. Sul punto 1.1 dell'accordo si è raccolta un'altra interpretazione e cioè che dalla lettura del punto stesso, congiunta con quella dell'art. 3 comma 1 del D. Lgs. n. 195/2003 che prevede l'obbligo per gli RSPP e gli ASPP di aver conseguito l'attestato di frequenza entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, si potrebbe ipotizzare che la data di partenza del termine da cui far decorrere l'anno di tempo è il 14 febbraio 2007 (termine entro il quale i corsi devono essere attivati) per cui ne consegue che gli RSPP e gli ASPP avrebbero tempo fino al 14/2/2008 per ottenere l'attestato di frequenza con esito positivo ai corsi di pertinenza né si potrebbero considerare inadempienti se non lo facessero. Non si condivide questa lettura del punto dell accordo e se l'interpretazione autentica è questa occorre che la Conferenza Stato Regioni, la quale, secondo quanto si è a conoscenza sarà chiamata ad apportare delle modifiche al testo già approvato ed anche delle correzioni ad errori palesi in esso contenuti, si esprima chiaramente in tal senso. Soggetti formatori individuati direttamente dal D. Lgs. n. 195/2003. I soggetti formatori individuati dal D. Lgs. n. 195/2003 sono: 1

Regioni e Province autonome Università ISPESL INAIL Istituto italiano di medicina sociale Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile Amministrazione della Difesa Scuola superiore della pubblica amministrazione Associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori Organismi paritetici Tali soggetti formatori devono attenersi agli indirizzi ed alle modalità di svolgimento dei corsi di formazione fornite dalla Conferenza Stato Regioni e contenuti nei punti 1, 2 e 3 dell'accordo (avvio e termine per l'attivazione dei corsi formativi, organizzazione, metodologia di insegnamento/apprendimento, articolazione dei percorsi formativi, valutazione degli apprendimenti, certificazioni, riconoscimento dei crediti professionali e formativi pregressi, corsi di aggiornamento). Ulteriori soggetti formatori. L'accordo indica nel punto 4.1 gli ulteriori soggetti formatori di seguito indicati: a) 1) Ministero del lavoro e delle politiche sociali; 2) Ministero della salute; 3) Ministero delle attività produttive; 4) Ministero dell interno: Dipartimento degli affari interni e territoriali e Dipartimento di pubblica sicurezza; 5) Formez. b) 1) Istituti tecnici industriali; 2) Istituti tecnici aeronautici; 3) Istituti professionali per l industria e l artigianato; 4) Istituti tecnici agrari; 5) Istituti professionali per l agricoltura; 6) Istituti tecnici nautici; 7) Istituti professionali per le attività marinare; c) gli ordini e i collegi professionali, già abilitati ai sensi dell art. 10, commi 1 e 2 del decreto legislativo n. 494 del 1996, limitatamente ai propri iscritti; Tali soggetti formatori vengono assimilati ai soggetti formatori direttamente individuati dal D. Lgs. n. 195/2003 e devono attenersi oltre agli indirizzi ed alle modalità di svolgimento dei corsi di formazione forniti dalla Conferenza Stato Regioni e contenuti nei punti 1, 2 e 3 dell'accordo (avvio e termine per l'attivazione dei corsi formativi, organizzazione, metodologia di insegnamento/apprendimento, articolazione dei percorsi formativi, valutazione degli apprendimenti, certificazioni, riconoscimento dei crediti professionali e formativi pregressi,corsi di aggiornamento) anche a quelli di cui al punto 4.1 dell'accordo stesso. 2

Mentre per gli ordini e i collegi non ci sono dubbi che la formazione per la quale sono autorizzati riguarda i propri iscritti qualche dubbio è stato sollevato sui destinatari della formazione per quanto riguarda le amministrazioni ministeriali e le istituzioni scolastiche. Per quanto riguarda le Amministrazioni Statali nel secondo periodo del punto 4.1.1 viene fatto esplicito riferimento al proprio personale contrariamente a quanto invece indicato nel primo periodo in base al quale le stesse amministrazioni sono chiamate a svolgere l'attività di formazione "limitatamente al personale della P. A. sia esso allocato a livello centrale che dislocato a livello periferico". Quest'ultima sembra la interpretazione più logica essendo state ritenute le amministrazioni chiamate a formare essere in possesso di requisiti e competenze idonee ad assicurare l'attività formativa anche nei confronti di tutte le altre amministrazioni pubbliche in quanto si occupano istituzionalmente di sicurezza sul lavoro. La presenza del Formez in calce all'elenco dei Ministeri formatori avvalora ulteriormente la interpretazione che vede quali soggetti da formare il personale di tutte le amministrazioni pubbliche e non anche solo quello della propria amministrazione. Analogo dubbio è nato per quanto riguarda le istituzioni scolastiche di cui alla lettera b) per le quali ci si è posta la domanda se l'attività di formazione di un istituto scolastico possa essere indirizzata al personale di altri istituti indicati sotto la stessa lettera b) o debba essere limitata al proprio personale. Anche in questo caso nell'accordo la individuazione degli istituti tecnici e professionali è stata giustificata in quanto gli stessi sono dotati di personale docente in possesso di professionalità idonee per l'attività di formazione richiesta. Per essi però più esplicitamente viene detto che tale attività formativa può essere svolta per il proprio personale e per quello delle Istituzioni scolastiche facendo intendere, ed è quello che corrisponde alla interpretazione più prevalente, che ognuno degli istituti citati nell'accordo è abilitato a formare gli RSPP e gli ASPP di tutti gli altri istituti indicati nell accordo ed anche di quelli non citati. Altri soggetti formatori. L'accordo indica nel punto 4.2 gli altri soggetti formatori di seguito indicati: I soggetti pubblici e privati che operano in ambito regionale in possesso dei seguenti requisiti: a) essere accreditato dalla Regione o Provincia autonoma nel cui ambito intende operare, in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma, ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e della Previdenza Sociale del 25 maggio 2001 n. 166, di cui all allegato sub B; b) dimostrare di possedere esperienza almeno biennale, maturata in ambito di prevenzione e sicurezza sul lavoro; c) dimostrare di disporre di docenti con esperienza almeno biennale in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro Tali soggetti formatori vengono assimilati ai soggetti formatori direttamente individuati dal D. Lgs. n. 195/2003 e devono attenersi oltre agli indirizzi ed alle modalità di svolgimento dei corsi di formazione forniti dalla Conferenza Stato Regioni e contenuti nei punti 1, 2 e 3 dell'accordo (avvio e termine per l'attivazione dei corsi formativi, organizzazione, metodologia di insegnamento/apprendimento, articolazione dei percorsi formativi, valutazione degli apprendimenti, certificazioni, riconoscimento dei crediti professionali e formativi pregressi,corsi di aggiornamento) anche a quelli di cui al punto 4.2 dell'accordo. Si pone l'attenzione su quanto indicato al punto 4.2.1 in base al quale saranno i soggetti formatori a richiedere alle Regioni o alle Province autonome competenti per territorio la verifica del possesso dei requisiti di cui al punto 4.2.2 per la effettuazione della quale si ritiene 3

sarà necessario l'invio della documentazione attestante il possesso dell'esperienza almeno biennale maturata in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro sia da parte dei soggetti formatori che dei docenti a disposizione dei soggetti stessi. Obbligo di frequenza del modulo B. Si è posto il quesito se il modulo B vada frequentato per ogni singolo macrosettore o no. Secondo l'accordo il modulo B di specializzazione è un corso adeguato alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative per cui è chiaro che va frequentato un modulo B per ogni macrosettore, uno indipendentemente dall'altro, nell ambito del quale il soggetto formatore avrà cura di formare gli RSPP e gli ASPP in relazione ai vari rischi indicati nei prospetti allegati all'accordo stagliandoli ai singoli settori lavorativi. Nell ambito della formazione dovranno essere altresì effettuate esercitazioni, rappresentati casi e affrontate problematiche specifiche per il comparto nell'ambito del quale l'rspp ha intenzione di andare a svolgere la propria attività professionale. Si è a conoscenza di soggetti formatori che secondo una vecchia ottica svolgono corsi di formazione in comune e validi contemporaneamente per ogni macrosettore rilasciando al termine del corso l'attestato di frequenza di abilitazione allo svolgimento dell'attività di RSPP e di ASPP per tutti i macrosettori previsti nell'accordo. Ciò non si ritiene assolutamente conforme agli indirizzi ed alle modalità fissate dalla Conferenza Stato Regioni ed oltretutto se pure fosse così non si spiegherebbe perchè modulare il corso B dalle 12 alle 68 ore a seconda dei vari macrosettori. Una proposta che verrebbe da fare in merito al legislatore o alla Conferenza Stato Regioni è quella di istituire e regolamentare un sistema di vigilanza e di verifica del rispetto dei requisiti e delle modalità fissate dalla Conferenza Stato Regioni medesima ed anche e soprattutto dei contenuti della formazione per non vanificare lo sforzo e la finalità di qualificare e specializzare le nuove figure degli RSPP e degli ASPP. Esonero dalla frequenza dei corsi di formazione per i laureati di cui all'art. 8 bis c. 6. Secondo l'art. 8 bis comma 6 del D. Lgs. n. 626/1994: 6. Coloro che sono in possesso di laurea triennale di "Ingegneria della sicurezza e protezione" o di "Scienze della sicurezza e protezione" o di "Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro" sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione di cui al comma 2. dove i corsi di formazione di cui al comma 2 sono quelli per i quali la Conferenza Stato Regioni ha, su indicazione esplicita del legislatore, fornito mediante l'accordo gli indirizzi ed i requisiti minimi. Dubbi sono sorti da parte di chi vuole svolgere l'attività di RSPP ed è dotato di una delle lauree sopraindicate se deve frequentare o meno il modulo C destinato alla prevenzione e protezione dai rischi di natura ergonomica e psico-sociale, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali. Il dubbio è legittimo allorché si osserva che nel comma 2 a cui rinvia il comma 6 sull'esonero concesso ai laureati fa riferimento a quei corsi di formazione comuni sia agli RSPP che agli ASPP (moduli A e B) mentre gli obblighi di formazione riservati esclusivamente agli RSPP e corrispondenti al modulo C di cui all'accordo sono stati invece distaccati ed inseriti dal legislatore nel comma 5. Secondo una interpretazione logica però, essendo i citati laureati esonerati dalla frequenza dei corsi di formazione di cui al comma 2 che altro non sono che i corsi di specializzazione 4

adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative per i quali la Conferenza Stato Regioni è stata chiamata dal legislatore ad individuare gli indirizzi ed i requisiti minimi ed essendo stato altresì il modulo C introdotto dalla Conferenza Stato- Regioni nell ambito dello stesso accordo, sembrerebbe che i succitati laureati non sarebbero tenuti a frequentare il modulo C e potrebbero svolgere l attività di RSPP senza alcuna altra incombenza se non quella di frequentare il corso di aggiornamento con cadenza quinquennale. A tale interpretazione logica è legata anche la risposta ad un'altra richiesta di chiarimento finalizzata a conoscere quali sono i soggetti formatori che possono organizzare i moduli C non essendo ciò precisato nel comma 4 dell'art. 8 bis. Risulta chiaro che tali soggetti formatori sono da individuarsi negli stessi soggetti che sono stati autorizzati ad organizzare i moduli A e B e ciò discende automaticamente se viene fatta anche in questo caso una lettura del comma 4 relativo alla formazione degli RSPP come una sorta di prosecuzione e di integrazione del comma 2. Richieste di chiarimenti sono state altresì rivolte da laureati in ingegneria quinquennale circa la possibilità di usufruire dell'esonero dal frequentare i corsi di formazione per svolgere attività di RSPP ma a tal proposito è da precisare che il legislatore ha individuato nel comma 6 delle lauree ben precise e che non è possibile estendere l'esonero nello stesso stabilito ad altre lauree, fossero pure quinquennali, a meno che, si ritiene, non venga dichiarata esplicitamente da un organismo competente una equipollenza delle diverse lauree ai fini della applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 195/2003. Corsi di aggiornamento di cui all'art. 8 bis comma 5 del D. Lgs. 626/94. La domanda che viene posta più insistentemente è se il corso di aggiornamento possa essere o meno spalmato nell'arco di un quinquennio, ad esempio in dodici ore all'anno per cinque anni. E ancora: la decorrenza del quinquennio da quando parte? Da quando decorre il secondo quinquennio di aggiornamento? Ad esempio da quando riparte il secondo quinquennio per chi ha frequentato le ore del primo in soli due anni? Il corso di aggiornamento va frequentato per ogni macrosettore? Quali sono i soggetti formatori autorizzati a fare i corsi di aggiornamento? Da quando decorre il quinquennio per chi, in possesso di una laurea triennale, gode dell'esonero dalla frequenza ai corsi? Ora per quanto possa sembrare logico che l'aggiornamento, proprio perchè tale, debba essere distribuito nell'arco dei cinque anni, dalla lettura sia del D. Lgs. n. 195/2003 che dell'accordo emerge chiaramente invece, salvo modifiche che voglia apportare sull'argomento la Conferenza Stato Regioni, che l'aggiornamento debba essere conseguito mediante la frequenza di un corso da svolgere in maniera compatta e con cadenza almeno quinquennale, così come indicato dal decreto (l'accordo parla di periodicità quinquennale), corsi che ovviamente possono essere organizzati, anche se non specificatamente indicato nell'accordo, dagli stessi soggetti formatori autorizzati ad organizzare i moduli A, B e C individuati dal decreto e dall'accordo. I termini cadenza e periodicità portano ad escludere la possibilità di distribuire il corso di aggiornamento nell'arco dei cinque anni nel qual caso si avrebbe oltre tutto la difficoltà a cadenzare i singoli periodi costituenti il corso intero. Il quinquennio va computato dal termine della frequenza del corso e dal rilascio dell'attestato corrispondente e non dalla data ultima in cui l'rspp o l'aspp poteva finire i corsi di aggiornamento. Per i laureati nelle discipline previste nel comma 6 dell'art. 8 bis il termine decorre dal conseguimento della laurea stessa. In merito si fa osservare che il decreto legislativo parla di cadenza almeno quinquennale con l'intenzione di fissare un tempo massimo entro il quale gli RSPP e gli ASPP vengono chiamati a dover aggiornarsi e ciò non toglie ovviamente che gli stessi possano di loro iniziativa ridurre la periodicità di tale aggiornamento fermo restando che dal termine di un corso all'inizio di quello successivo non deve comunque trascorrere un periodo di tempo superiore ai cinque anni. 5

Alla luce di quanto sopra detto appare altresì inaccettabile la interpretazione di coloro che sostengono che anche il corso di aggiornamento previsto per gli RSPP e gli ASPP esonerati dalla frequenza del modulo B di cui alle Tabelle A4 e A5 possa essere spalmato nell'ambito di un quinquennio perchè in tal caso, oltre ad essere in contrasto evidentemente con quanto esplicitamente indicato nelle Tabelle medesime e cioè che per costoro il corso va frequentato (ovviamente per intero) immediatamente e comunque entro il 14/2/2007, non si rileverebbe nessuna differenza fra gli esonerati e quelli che esonerati non lo sono e che sono tenuti a frequentare il corso nell'ambito di un quinquennio. Per quanto riguarda inoltre l'obbligo di frequenza del corso di aggiornamento in relazione ai vari macrosettori appare chiaro dalla lettura dell'accordo che questo va frequentato per ogni singolo macrosettore in quanto, alla luce delle indicazioni fornite al punto 3., nel corso di aggiornamento occorre far riferimento ai contenuti dei moduli del rispettivo percorso normativo (moduli B) con particolare riguardo al settore produttivo di riferimento ed alle novità eventualmente intervenute nel frattempo in materia sia nel campo normativo che nel campo delle misure di prevenzione. Validità dei corsi di formazione svolti prima dell'entrata in vigore dell'accordo. Questo costituisce un punto delicato che richiede un'analisi fatta con molta attenzione in considerazione del fatto che sono numerosi i soggetti formatori che hanno svolto la formazione per RSPP e ASPP ancor prima della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'accordo avvenuta il 14/2/2006 e sulla base degli indirizzi e delle modalità conosciuti informalmente e contenuti nella bozza dell'intesa già da tempo in circolazione fra gli operatori del settore. L'argomento è certamente meritevole di una espressione da parte della Conferenza Stato Regioni che dovrebbe essere chiamata ad esprimersi ed a fornire chiarimenti in merito. Da una lettura del D. Lgs. n. 195/2003 e dell Accordo raggiunto nella Conferenza Stato- Regioni appare comunque evidente che per essere validi i corsi di formazione per RSPP e ASPP devono essere avviati successivamente alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell Accordo medesimo avvenuta il 14/2/2006 e dopo che la stessa ha fornito gli indirizzi e le modalità richieste dal legislatore con l art. 2 comma 2 del D. Lgs. n. 195/2003. Questo è quanto emerge anche dalla lettura del punto 1.1 dell'accordo che, in considerazione della necessità di mettere a punto gli aspetti organizzativi del nuovo sistema, ha dato la possibilità di avviare i nuovi percorsi formativi (lasciando intendere a partire dalla data di entrata in vigore dell Accordo) fino ad un anno dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell Accordo medesimo. Analogamente si dovrebbe intendere che successivamente a tale data di pubblicazione andrebbero avviate tutte quelle procedure previste nello stesso Accordo quali l accreditamento presso le Regioni secondo le nuove regole, la verifica del possesso dei requisiti effettuata dalle Regioni o Province autonome su richiesta dei soggetti formatori, l individuazione degli esoneri, il riconoscimento dei crediti professionali e formativi pregressi, la compilazione del registro delle presenze, la verbalizzazione, la compilazione della modulistica, l effettuazione delle verifiche di apprendimento e dei colloqui finali, la valutazione delle idoneità, la trasmissione dei verbali alle Regioni, il rilascio degli attestati, ecc.). Né si può pensare da un punto di vista giuridico ad una validità retroattiva dell'accordo o di ritenere regolare una documentazione che, prevista dall'accordo medesimo, è stata rilasciata prima della sua ufficializzazione. C'è chi sostiene che si possano considerare svincolati dall obbligo di avviare i corsi dopo l entrata in vigore dell accordo quei soggetti formatori individuati direttamente dal D. Lgs. n. 195/2003 (Regioni, Università, ISPESL. INAIL ecc.) ed anche gli ulteriori soggetti individuati dall'accordo al punto 4.1.1. assimilati agli stessi (Ministeri, Istituti scolastici, ordini e collegi, ecc.) e ciò in quanto sono sostanzialmente fuori dal controllo delle Regioni. Neanche questo però si ritiene conforme alle disposizioni di legge perchè anche questi soggetti formatori erano 6

tenuti, in rispetto a quanto indicato nel comma 2 dell'art. 8 bis del D. Lgs. n. 626/94, ad organizzare i corsi di formazione secondo i requisiti minimi e gli indirizzi forniti dalla Conferenza Stato Regioni dopo ovviamente che gli stessi fossero stati emanati. In merito all'avvio dei corsi prima dell'entrata in vigore dell'accordo si ritiene opportuno segnalare un parere espresso con una nota del 3/2/2005 dall Assessorato alla Sanità e Servizi Sociali della Regione Puglia nella quale lo stesso, facendo riferimento alla norma transitoria di cui all'art. 3 comma 2 del D. Lgs. n. 195/2003, in base alla quale coloro che in possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di scuola media superiore che avessero voluto svolgere l'attività di RSPP o ASPP dovevano essere in possesso di un attestato di frequenza a specifici corsi di formazione i cui "indirizzi e requisiti minimi" devono essere individuati in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome, ha avuto modo di affermare, non essendo al momento del rilascio del parere ancora stati emanati tali indirizzi e requisiti, che " non è possibile l'avvio di corsi di formazione che rilascino attestazioni con riferimento all'art. 2 c. 2 del D. Lgs. n. 195/03, mancando il presupposto giuridico di riferimento". Il fenomeno dei corsi avviati e svolti prima della pubblicazione sulla G. U. dell'accordo raggiunto nell'ambito della Conferenza Stato Regioni ha interessato comunque prevalentemente gli ulteriori soggetti formatori di cui al punto 4.2 dell'accordo e anzi si è a conoscenza di soggetti formatori individuati direttamente dal decreto legislativo ed anche di quelli ad essi assimilati che, interessati da alcune associazioni ad organizzare corsi di formazione per RSPP hanno correttamente risposto di non ritenere di avviarli prima che fossero state ufficializzati i requisiti e le modalità individuati dalla Conferenza Stato Regioni. Certificazioni. 2.5. Certificazioni L accertamento dell apprendimento, tramite le varie tipologie di verifiche finali, viene effettuato da una Commissione di docenti interni che formula il proprio giudizio in termini di valutazione globale e redige il relativo verbale, da trasmettere alle Regioni e Province autonome competenti per territorio. Gli attestati di frequenza, con verifica degli apprendimenti, vengono rilasciati sulla base di tali verbali dalle Regioni competenti per territorio, ad esclusione di quelli rilasciati dai soggetti individuati dall art. 8 bis del d. lgs. 626 del 1994, come integrato dal d. lgs. n. 195 del 2003 e di quelli di cui al punto 4.1 del presente accordo. Qualche dubbio è sorto sulla sussistenza dell'obbligo da parte dei soggetti formatori individuati dall'art. 8 bis del D. Lgs. n. 626/94 e di quelli di cui al punto 4.1 dell'accordo (ulteriori soggetti formatori) di trasmettere alle Regioni e Province autonome competenti per territorio i verbali di accertamento dell'apprendimento redatti in occasione delle verifiche finali dalla Commissione di docenti interni. Da una lettura puntuale dell'accordo e per come sono stati articolati i periodi di cui al punto 2.5 risulta però che tale obbligo sussista e che le Regioni provvederanno a rilasciare il relativo attestato solo per quelli che sono stati definiti gli altri soggetti formatori (punto 4.2) e non anche per quelli individuati direttamente dal decreto e per quelli di cui al punto 4.1 dell'accordo (ulteriori soggetti) i quali invece provvederanno al rilascio direttamente una volta visti i verbali di accertamento dell'apprendimento. Formazione a distanza FAD. Una domanda ricorrente è quella sulla possibilità di effettuare la formazione degli RSPP e degli ASPP mediante la FAD o formazione a distanza. Dalla lettura dell'accordo al punto 3. risulta che possono essere effettuati con modalità di formazione a distanza i corsi di 7

aggiornamento di cui all'art. 8 bis comma 5 del D. Lgs. n. 626/94 (per lo svolgimento dei quali comunque si nutrono delle perplessità in assenza di una regolamentazione ufficiale di tale tipo di formazione) e non anche quelli di cui ai moduli A, B e C. Tale esclusione del resto deriva anche dalla lettura delle metodologie di insegnamento/apprendimento suggerite nell'accordo al punto 2.2 dove vengono precisate delle condizioni che difficilmente sono riscontrabili in una formazione a distanza quali le metodologie "attive" che comportano la centralità del discente nel percorso di apprendimento, l'equilibrio tra lezioni frontali, esercitazioni in aula e relative discussioni, lavori di gruppo, simulazioni e soluzioni di casi specifici oltre alla necessità di garantire una presenza (si presume in aula) di almeno il 90% del monte ore totale e di effettuare un colloquio diretto finalizzato a verificare lo stato di apprendimento e ad accertare la idoneità del discente a svolgere l'attività specifica. Dalla lettura delle Tabelle A4 e A5 Le Tabelle A4 e A5 vanno lette con la finalità di individuare la possibilità da parte degli RSPP e degli ASPP di usufruire degli esoneri dalla frequenza di uno o più moduli in base alla esperienza professionale e formativa pregressa (così come si legge in testa alle tabelle), si intende, alla entrata in vigore dell Accordo. Quest ultima affermazione è confortata dalla lettura del punto 2.6 dell Accordo secondo il quale Il riconoscimento dell esperienza lavorativa già maturata dai RSPP e dagli ASPP, è riportato nelle rispettive tabelle A4 e A5, del presente accordo. Le Tabelle contengono ognuna quattro fasce di condizioni di esperienza lavorativa (1^ colonna) e di titolo di studio posseduto (2^ colonna) in corrispondenza delle quali sono riportati la possibilità di esonero o l obbligo di frequenza dei moduli A, B e C (colonne 3, 4 e 5 per gli RSPP e 3 e 4 per gli ASPP) nonché la verifica di apprendimento prevista (colonna 6 per gli RSPP e colonna 5 per gli ASPP). Le prime due fasce prendono in considerazione quegli RSPP e ASPP che hanno usufruito della norma transitoria di cui all art 3 comma 1 del D. Lgs. n. 195/2003 che recita: 1. Possono svolgere l'attività di addetto o di responsabile del servizio di prevenzione e protezione coloro che dimostrino di svolgere l'attività medesima, professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro, da almeno sei mesi (cioè dal 14/2/2003) dalla data di entrata in vigore del presente decreto (13/8/2003). Tali soggetti sono tenuti a conseguire un attestato di frequenza al corsi di formazione di cui all'articolo 2, primo capoverso, comma 2, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto (cioè entro il 13/8/2004, obbligo comunque inapplicabile in quanto gli indirizzi ed i requisiti minimi dei corsi, affidati in base al decreto alla Conferenza Stato Regioni e condizione essenziale acché i corsi fossero attivati, sono stati forniti da tale Conferenza dopo il termine del 13/8/2004 indicato dal decreto medesimo). Infatti nelle stesse due fasce non viene intanto chiesto un titolo di studio particolare così come era già accaduto per la norma transitoria di cui al comma 1 dell articolo 3 del D. Lgs. n. 195/2003 e sono inoltre riportate le condizioni designati prima del 14/2/2003 ed attivi al 13/8/2003 di cui alla norma transitoria stessa (il termine designati compare erroneamente due volte nella seconda fascia per gli RSPP) ed alle quali sono state però aggiunte due ulteriori condizioni una dell incarico attuale, sempre si intende al momento dell entrata in vigore dell Accordo, e l altra relativa al periodo di tempo dell esperienza lavorativa. Quindi se tale esperienza pregressa alla data di entrata in vigore dell accordo è maggiore di sei mesi gli RSPP e gli ASPP possono usufruire dell esonero dalla frequenza del modulo A mentre gli RSPP e ASPP che hanno maturato una esperienza pregressa maggiore di tre anni possono usufruire in più dell esonero dal modulo B ma solo per quanto riguarda il macrosettore nel 8

quale hanno maturata l esperienza citata e nel quale svolgevano l attività al momento dell entrata in vigore dell accordo ( in cui svolge attualmente l attività recita l Accordo). Il ricorso a tale esonero comporta comunque sia per gli RSPP che per gli ASPP l obbligo immediato di frequenza al corso di aggiornamento di cui al punto 3 dell accordo ed entro il termine di un anno dalla pubblicazione dell accordo stesso sulla G. U. e quindi entro il 14/2/2007. Si è del parere che l esperienza lavorativa pregressa di cui alla colonna 1 delle tabelle A4 e A5 possa essere stata svolta anche in maniera non continuativa ma in più periodi diversi e disgiunti fra loro per un totale comunque pari al periodo indicato nella prima colonna tessa. Se si volesse fare del resto una lettura diversa nel senso di pensare ad una attività continua la seconda fascia non sarebbe di fatto applicabile a nessuno perchè se un RSPP o ASPP è stato designato prima del 14/2/2003 ed è rimasto in attività continuativamente fino all entrata in vigore dell accordo (14/2/2006), pur soddisfacendo le altre condizioni previste nella fascia, verrebbe ad avere di fatto una esperienza superiore a tre anni e quindi rientrerebbe automaticamente nella prima fascia. Qualche dubbio è sorto sulla interpretazione di quanto indicato nella colonna relativa agli esoneri per coloro con più di tre anni di attività nel senso che ci si è chiesti se uno che si trova in quelle condizioni può rinunciare o meno a tale esonero e frequentare il modulo B corrispondente e ciò in considerazione della osservazione che per alcuni dei macrosettori il modulo B ha una durata inferiore a quella del modulo di aggiornamento. Appare evidente ora che trattandosi di un esonero esso è oggetto di una facoltà dell'rspp o dell ASPP di usufruirne come appare altrettanto evidente che una volta deciso di avvalersi di tale facoltà ne consegue l obbligo di frequentare il modulo di aggiornamento da effettuare entro un anno dell entrata in vigore dell accordo e quindi entro il 14/2/2007. In altre parole si ritiene che l obbligo immediato di frequentare il corso di aggiornamento sia condizionato alla scelta di usufruire dell esonero alla frequenza del modulo B e che se invece l'rspp o ASPP frequentino il modulo B ed il successivo modulo C l obbligo della frequenza del corso di aggiornamento ha una cadenza almeno quinquennale e non deve essere effettuato entro il 14/2/2007. La terza fascia delle Tabelle A4 e A5 prende in considerazione, invece, gli RSPP e gli ASPP che hanno usufruito della norma transitoria di cui all art. 3 comma 2 del D. Lgs. n. 195/2003 che recita: 2. Fino all'istituzione dei corsi di formazione di cui all'articolo 2, primo capoverso, comma 2 possono svolgere l'attività di addetto o di responsabile del servizio di prevenzione e protezione coloro che, in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, abbiano frequentato corsi di formazione organizzati da enti e organismi pubblici o da altri soggetti ritenuti idonei dalle regioni. Tali corsi devono essere rispondenti ai contenuti minimi di formazione di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della sanità in data 16 gennaio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 1997. Costoro infatti designati dopo il 14/2/2003 e non avendo quindi svolto alla data di entrata in vigore del D. Lgs. 195/2003 una attività della durata prevista nel comma 1 (maggiore di sei mesi) ed essendo inoltre in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore potevano svolgere l attività di RSPP o ASPP purché avessero frequentato un corso di formazione organizzato da enti e organismi pubblici o da altri soggetti ritenuti idonei dalle regioni e con contenuti minimi di cui al D.M. 16/1/1997, condizioni queste tutte ripetute nella terza fascia delle Tabelle A4 e A5 alle quali è stata aggiunta l'ulteriore condizione dell incarico attuale alla data di entrata in vigore dell accordo. Se sono quindi rispettate le citate condizioni, gli RSPP e 9

ASPP che hanno una esperienza lavorativa inferiore ai sei mesi alla data di entrata in vigore dell accordo sono esonerati dalla frequenza del modulo A e devono quindi frequentare solo i moduli B e C. E da far notare a proposito della formazione pregressa la presenza di un refuso nella terza fascia della Tabella A4 relativa agli RSPP dove si legge nessuna formazione inerente ai contenuti del D.M. 16.1.1997 al posto del più logico con formazione inerente ai contenuti del D.M. 16.1.1997 così come del resto si legge nella terza fascia della tabella A5 relativa agli ASPP. La quarta fascia delle tabelle A4 e A5 si riferisce ai nuovi nominati e non in possesso di alcuna esperienza lavorativa pregressa. Costoro dovranno frequentare tutti e tre i moduli A, B, e C per acquisire i requisiti richiesti dal decreto legislativo ad eccezione di coloro che hanno avuto una formazione pregressa all entrata in vigore dell Accordo inerente ai contenuti del D.M. 16/1/1997 per i quali è previsto l esonero dalla frequenza del modulo A. Tabella A4 Riconoscimento ai Responsabili SPP dei crediti professionali e formativi pregressi Esperienza lavorativa > di tre anni designati prima del 14.02.2003 ed attivi al 13.08.2003 > di sei mesi, < di tre anni, designati designati prima del 14.02.2003 ed attivi al 13.08.2003 < a sei mesi, designati dopo il 14.02.2003 nessuna formazione inerente ai contenuti dell art. 3 del D. M. 16.1.1997 Nuova nomina, con formazione inerente ai contenuti del D. M. 16.1.1997 Titolo di studio Qualsiasi Esonero Esonero per il macrosettore ATECO in cui svolge attualmente l'attività, con obbligo immediato di frequenza al corso di aggiornamento di cui al punto 3 del presente accordo entro il termine di cui al punto 1.1 Modulo A Modulo B Modulo C Verifica di apprendimento Frequenza Verifica dell apprendimento, con valutazione riferita ai moduli per i quali si prevede l obbligo di frequenza (modulo B-C) Qualsiasi Esonero Frequenza Frequenza Verifica dell apprendimento, con valutazione riferita ai moduli per i quali si prevede l obbligo di frequenza (B - C) Diploma di istruzione secondaria superiore Diploma di istruzione secondaria superiore Esonero Frequenza Frequenza Verifica dell apprendimento, con valutazione riferita ai moduli per i quali si prevede l obbligo di frequenza (B - C) Esonero Frequenza Frequenza Verifica dell apprendimento, con valutazione riferita ai moduli per i quali si prevede l'obbligo di frequenza (B - C) Per coloro che sono esonerati dalla frequenza dei moduli A e B, si procede comunque, in occasione della verifica prevista per il modulo C, anche alla somministrazione di test, a risposta multipla chiusa, relativi alle materie dei moduli A e B. 10

Tabella A5 Riconoscimento agli Addetti SPP dei crediti professionali e formativi pregressi Esperienza lavorativa > di tre anni, designati prima del 14.02.2003 ed attivi al 13.08.2003 > di sei mesi, designati prima del 14.02.2003 ed attivi al 13.08.2003 < a sei mesi, designati dopo il 14.02.2003, con formazione inerente ai contenuti dell'art. 3 del d..m..16.1.1997 Nuova nomina, con formazione inerente ai contenuti dell'art. 3 del d..m. 16.1.1997 Titolo di studio Modulo A Modulo B Verifica di apprendimento Qualsiasi Esonero Esonero per il macrosettore ATECO in cui svolge attualmente l'attività, con obbligo immediato di frequenza al corso di aggiornamento di cui al punto 3 del presente accordo entro il termine di cui al punto 1.1 Verifica dell apprendimento, con valutazione riferita ai moduli per i quali si prevede l obbligo di frequenza (modulo B) Qualsiasi Esonero Frequenza Verifica dell apprendimento, con valutazione riferita al modulo per il quale si prevede l'obbligo di frequenza (B) Diploma di istruzione secondaria superiore Diploma di istruzione secondaria Esonero Frequenza Verifica dell apprendimento, con valutazione riferita al modulo per il quale si prevede l'obbligo di frequenza (B) Esonero Frequenza Verifica dell apprendimento, con valutazione riferita al modulo per il quale si prevede l'obbligo di frequenza (B) 11