Le Organizzazioni di Volontariato e il problema assicurativo



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Le Organizzazioni di Volontariato e il problema assicurativo Dispensa realizzata con la collaborazione di CELIVO A cura di Andrea Elli Elisabetta Botto FORMAZIONE ED ASSISTENZA NEI RISCHI DELL ETICA f.a.r.e. s.r.l. Via Lattuada n.20-20135 Milano - tel. 02/54.11.8612 54.12.8526 - fax 02/54.12.8519 Sito Web: www.fare.org - Email: info@fare.org Sede legale: V.le Gian Galeazzo n.16 20136 Milano Cap. Soc. 150.000.000 - p.iva 12456010151 - C.C.I.A.A. MI 1559360 Tribunale MI 131745/98

Capitolo 1 Il contesto normativo 1.1. La Legge quadro sul Volontariato n.266/91 Con la legge 266 del 1991 il legislatore ha operato il riconoscimento ufficiale, atteso da molti anni, del valore e della funzione della attività di solidarietà del volontariato ed ha disciplinato in modo organico il rapporto con l ente pubblico. L articolo 4 della legge pone a carico delle associazioni di volontariato l obbligo di assicurare i propri aderenti per una duplice categoria di danni che ad essi possono derivare dallo svolgimento dell attività di volontariato: i danni causati al volontario da infortuni o malattie subiti o contratte durante lo svolgimento dell attività; il danno patrimoniale costituito dall obbligazione risarcitoria per i danni a propria volta cagionati a terzi nello svolgimento della medesima attività. Art.4. 266/91 Assicurazione degli aderenti ad organizzazioni di volontariato 1. Le organizzazioni di volontariato debbono assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. 2. Con decreto del Ministro dell industria, del commercio e dell artigianato, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche o collettive, e sono disciplinati i relativi controlli. Si tratta dell introduzione, nel sistema normativo italiano, di un ulteriore fattispecie di assicurazione obbligatoria, dovuta all esigenza di coprire i rischi insiti nella maggior parte delle attività di volontariato (si pensi, ad esempio, al vasto settore delle associazioni di volontari operanti all interno del servizio sanitario). La previsione dell obbligatorietà dell assicurazione contro gli infortuni e le malattie è conseguenza diretta della valorizzazione dell attività di volontariato, considerata, all articolo 1 delle legge, come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo rivolta al conseguimento di finalità di carattere sociale, civile e culturale. Pertanto, l attività svolta dal volontario è stata assimilata, per quanto riguarda la tutela di chi la svolge, al lavoro dipendente, per il quale tale forma assicurativa è vigente ormai da circa un secolo. Per ciò che concerne l assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, il legislatore è stato mosso dalla necessità di tutelare l interesse del terzo danneggiato ad ottenere la riparazione dei danni subiti in conseguenza di fatti commessi nello svolgimento dell attività di volontariato. 2

Art.1 266/91 Finalità e oggetto della legge. 1. La Repubblica italiana riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile, e culturale individuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province autonome di Trento e di Bolzano e dagli Enti locali. 2. La presente legge stabilisce i principi cui le regioni e le province autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato nonché i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti. L assicurazione obbligatoria assolve allo scopo di esonerare determinate categorie di soggetti dall obbligazione risarcitoria conseguente alla propria responsabilità civile. Per quel che riguarda il soggetto su cui gravano i pagamenti relativi alla copertura assicurativa, occorre segnalare la disposizione dell art.7, comma 3, della legge, ai sensi della quale - nell ipotesi di convenzioni stipulate tra le organizzazioni di volontariato e lo stato, le Regioni, le Provincie autonome, gli enti locali e gli enti pubblici - gli oneri relativi all assicurazione obbligatoria (la quale, peraltro, è definita elemento essenziale della convenzione) sono a carico dell ente con il quale la convenzione è stipulata. Art.7 266/91 - Convenzioni. 1. Lo Stato, le Regioni, le Province autonome, gli Enti locali e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui all'art. 6 che dimostrino attitudine e capacità operativa. 2. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti. Devono inoltre prevedere forme di verifica e di controllo della loro qualità nonché le modalità di rimborso delle spese. 3. La copertura assicurativa di cui all'art. 4 è elemento essenziale della convenzione e gli oneri relativi sono a carico dell'ente con il quale viene stipulata la convenzione medesima. Si tratta di una norma che contempera l interesse del volontario - aderente ad essere indennizzato dei danni subiti e l interesse sociale a non far gravare sull associazione di volontariato oneri finanziari eccessivi: pertanto, se l associazione stipula una convenzione per la realizzazione delle finalità istituzionalmente appartenenti ad un ente pubblico, il legislatore ha ritenuto, coerentemente, di addossare all ente medesimo i costi assicurativi dell attività dei volontari. D altra parte questa norma si giustifica anche con il fatto che il contributo operativo dei volontari, in seguito a convenzione con l ente pubblico, viene a concorrere o a sostituirsi con l attività di lavoratori dipendenti dello stesso ente. 1.2. I Decreti Ministeriali del 14 febbraio 1992 e del 16 novembre 1992. L articolo 4 della legge prevede al secondo comma l individuazione dei meccanismi assicurativi esemplificati: essi sono stati disciplinati dal decreto del Ministero dell Industria, del 3

Commercio e dell Artigianato, emanato il 14 febbraio 1992 e successivamente modificato con D.M. del 16 novembre 1992. In quest ultimo, in particolare, è ribadita la possibilità di stipulare assicurazioni anche attraverso polizze collettive o numeriche, ovvero quello che in forza di un unico vincolo contrattuale determinano una molteplicità di rapporti assicurativi riguardanti una pluralità di soggetti assicurati determinabili con riferimento al registro degli aderenti (art.2, comma 2 dello stesso decreto). E previsto che le garanzie assicurative decorrano dalle ore 24 del giorno di iscrizione nel registro degli aderenti e perdono efficacia dalle ore 24 del giorno della cancellazione nel registro stesso. Le organizzazioni devono comunicare all assicuratore presso cui vengono stipulate le polizze i nominativi dei volontari e le successive variazioni, contestualmente all iscrizione nel registro degli aderenti. Art.2. D.M. 14/2/92 Polizze assicurative 1. Le assicurazioni di cui all'articolo precedente possono essere stipulate in forma collettiva o in forma numerica. 2. Le assicurazioni di cui al comma precedente sono quelle che, in forza di un unico vincolo contrattuale, determinano una molteplicità di rapporti assicurativi riguardanti una pluralità di soggetti assicurati determinati o determinabili, con riferimento al registro di cui all'art.3. 3. Le predette assicurazioni, sulla base delle risultanze del registro di cui al successive art.3, devono garantire tutti i soggetti che risultano aderenti alle organizzazioni di volontariato e che prestano attività di volontariato. Le garanzie assicurative decorrono dalle ore 24 del giorno di iscrizione al registro. [comma così modificato dal Decreto 16 novembre 1992 del Minindustria.] 4. ABROGATO- [comma così modificato dal Decreto 16 novembre 1992 del Minindustria.] 5. Per coloro che cessano dall'adesione alle organizzazioni di volontariato le garanzie assicurative perdono efficacia dalle ore 24 del giorno dell'annotazione della cancellazione nel registro. 6. Le organizzazioni di volontariato devono comunicare all'assicuratore presso cui vengono stipulate le polizze i nominativi dei soggetti di cui al comma 3 e le successive variazioni, contestualmente alla iscrizione nel registro previsto dall'art.3. [comma così modificato dal Decreto 16 novembre 1992 del Minindustria.] Infine (art.4, comma 2), le organizzazioni di volontariato hanno l obbligo di comunicare, entro i trenta giorni successivi alla stipulazione delle polizze, l avvenuto adempimento dell obbligo assicurativo alla regione o alla provincia autonoma nel cui territorio esercitano la propria attività. Art.4. D.M. 14/2/92 -- Controllo 1. Il controllo viene esercitato dall'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) nei limiti delle proprie competenze. 2. Le organizzazioni di volontariato comunicano a ciascuna regione o provincia autonoma nel cui territorio esercitane la loro attività ed all'osservatorio nazionale per il volontariato l'avvenuta stipulazione delle polizze concernenti le assicurazioni di cui all'art.1 entro i trenta giorni successivi a quello della stipulazione delle polizze stesse. 4

1.2.1. Il registro degli aderenti L articolo 3 del decreto del 14 febbraio 1992 prevede l obbligo da parte delle organizzazioni di volontariato della tenuta del registro degli aderenti ( Le organizzazioni di volontariato debbono tenere il registro degli aderenti che prestano attività di volontariato ). Art.3. D.M. 14/2/92 Adempimenti delle organizzazioni di volontariato 1. Le organizzazioni di volontariato debbono tenere il registro degli aderenti che prestano attività di volontariato. Il registro, prima di essere posto in uso, deve essere numerato progressivamente m ogni pagina e bollato in ogni foglio da un notaio, o da un segretario comunale, o da altro pubblico ufficiale abilitato a tali adempimenti. L'autorità che ha provveduto alla bollatura deve altresì dichiarare, nell'ultima pagina del registro, il numero di fogli che le compongono. [comma così modificato dal Decreto 16 novembre 1992 del Minindustria.] 2. Nel registro devono essere indicati per ciascun aderente le complete generalità, il luogo e la data di nascita e la residenza. 3. I soggetti che aderiscono all'organizzazione di volontariato in data successiva a quella di istituzione del registro devono essere iscritti in quest'ultimo nello stesso giorno in cui sono ammessi a far parte dell'organizzazione. 4. Nel registro devono essere altresì indicati i nominativi dei soggetti che per qualunque causa cessino di far parte dell'organizzazione di volontariato. L'annotazione nel registro va effettuata lo stesso giorno in cui la cessazione si verifica. 5. Il registro deve essere barrato ogni qualvolta si annoti una variazione degli aderenti che prestano attività di volontariato, ed il soggetto preposto alla tenuta dello stesso o un suo delegato deve apporvi la data e la propria firma. [comma così modificato dal Decreto 16 novembre 1992 del Minindustria.] Tale registro, prima di essere posto in uso, deve essere numerato progressivamente in ogni pagina, bollato in ogni foglio da un notaio, da un segretario comunale o da altro pubblico ufficiale abilitato a tali adempimenti (D.M. 16.11.1992), il quale deve dichiarare nell ultima pagina il numero di fogli che lo compongono. Nel registro devono essere indicate le generalità, il luogo, la data di nascita e la residenza di ciascun aderente. I soggetti che aderiscono all organizzazione devono essere iscritti nel registro nel giorno stesso in cui sono ammessi a far parte dell organizzazione e ne deve essere indicata la loro esclusione il giorno stesso in cui, per qualunque causa, cessino di far parte dell organizzazione. Il registro deve essere barrato ogni qualvolta si annoti una variazione degli aderenti che prestano attività di volontariato, ed il soggetto preposto alla tenuta dello stesso o un suo delegato deve apporvi la data e la propria firma. L importanza di tale registro è sottolineata dall art.2, comma 3, che prevede che l assicurazione deve riguardare tutti i soggetti che risultano aderenti alle organizzazioni di volontariato e che prestano attività di volontariato. Questo significa che solo gli aderenti attivi devono essere assicurati: i soci che si limitano a contribuire sostenendo economicamente 5

l organizzazione, ma non danno alcun apporto personale (né di attività, né di contabilità, ecc.), non devono essere assicurati. Nel caso vi siano soggetti che partecipano occasionalmente o temporaneamente all attività dell organizzazione (ad esempio partecipando ad un iniziativa gestita dall organizzazione e fornendo la propria collaborazione), tali soggetti sono da considerarsi a pieno titolo aderenti all organizzazione che partecipano all attività e dunque devono essere registrati (in entrata e, allo scadere della collaborazione, in uscita), anche se non sono soci dell organizzazione. Questo esempio sottolinea un ulteriore punto importante: il registro dei volontari non coincide con il libro dei soci dell associazione; è possibile che chi è socio dell organizzazione svolga anche attività di volontariato presso la stessa e dunque sia inserito nel registro dei volontari, ma questo non è vero in assoluto. Un ultima precisazione: le persone che vengono assistite dall organizzazione non devono essere iscritte al registro, infatti l obbligo dell assicurazione riguarda solo i volontari; nel caso in cui l assistito svolga anche attività di volontariato, come accade ad esempio in alcune comunità di recupero o cooperative sociali, è conveniente iscrivere anch egli nel registro, perché sono soggetti attivi e passivi del rischio come i volontari. 1.3. L obbligatorietà dell assicurazione L obbligo di assicurare i volontari riguarda tutte le organizzazioni di volontariato oppure solo quelle iscritte al registro regionale? Per rispondere a tale quesito vale la pena ricordare ancora una volta la distinzione tra associazioni non riconosciute e associazioni legalmente riconosciute. Le associazioni non riconosciute, vengono costituite attraverso un atto privato che comporta la scrittura di uno statuto e la sua registrazione presso un notaio; quelle legalmente riconosciute, attraverso pubblico decreto. Il riconoscimento non è presupposto per l efficacia giuridica dei patti associativi, esso si limita a conferire il beneficio della personalità giuridica, intesa come autonomia patrimoniale perfetta (dei debiti societari risponde solo l associazione con il suo patrimonio). In mancanza del riconoscimento, invece, alla responsabilità dell associazione si accompagna la responsabilità personale di coloro che hanno agito in nome e per conto dell associazione stessa. Questo non significa che i singoli associati rispondono per l associazione di cui fanno parte: per esempio il tipografo che ha stampato manifesti per 6

un associazione sportiva, potrà chiederne il pagamento a chi ha sottoscritto l ordine, oltre che all associazione stessa, ma non anche a qualsiasi associato. Riconosciuta. Personalità giuridica; Autonomia patrimoniale perfetta (dei debiti risponde l associazione con il suo patrimonio). Associazione di volontariato Non Riconosciuta. Non ha personalità giuridica; Alla responsabilità dell associazione si accompagna la responsabilità personale di coloro che hanno agito in nome e per conto dell associazione stessa. Iscritta al registro regionale. Iscrizione è condizione necessaria per accedere ai contributi pubblici, stipulare le convenzioni, beneficiare delle agevolazioni fiscali. Non iscritta al registro regionale. Vale la pena ricordare che il possesso della personalità giuridica non è condizione necessaria per l iscrizione al registro regionale e viceversa; si può iscrivere al registro regionale qualsiasi organizzazione che abbia i requisiti espressi dall art.3 della 266/91. Art.3 266/91 - Organizzazioni di volontariato. 1. E' considerato organizzazione di volontariato ogni organismo liberamente costituito al fine di svolgere l'attività di cui all'art.2, che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali volontarie e gratuite dei propri aderenti. 2. Le organizzazioni possono assumere la forma giuridica che ritengono più adeguata al perseguimento dei loro fini, salvo il limite di compatibilità con lo scopo solidaristico. 3. Negli accordi degli aderenti, nell'atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche che l'organizzazione assume, devono essere espressamente previsti l'assenza di fini di lucro, la democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche associative nonché la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, i criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi, i loro obblighi e diritti. Devono essere altresì stabiliti l'obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti. 4. Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da esse svolta. 5. Le organizzazioni svolgono le attività di volontariato mediate strutture proprie o, nelle forme e nei modi previsti dalla legge, nell'ambito di strutture pubbliche o con queste convenzionate. Ritornando al quesito iniziale, l obbligo di assicurare i propri volontari riguarda tutte le organizzazioni che presentano i requisiti espressi dall art.3 della legge 266/91, indipendentemente dall iscrizione o meno al registro regionale e dal possesso o meno della personalità giuridica. Infatti, l iscrizione al registro, come già accennato in precedenza, rappresenta un diritto per le organizzazioni che hanno i requisiti previsti dall art.3 e, in quanto tale esso può essere 7

esercitato o meno; l assicurazione invece, in quanto prevista a tutela del singolo volontario, per quelle stesse organizzazioni è un obbligo che deve essere adempiuto. L inadempimento dell obbligo di assicurazione può, infatti, costituire fonte di responsabilità dell organizzazione di volontariato nei confronti dell aderente che abbia subito un danno (ai sensi dell art.1218 c.c.) trattandosi di inadempimento ad un obbligo stabilito dalla legge. Art.1218 C.C. Responsabilità del debitore Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. Se non ci si assicura non sono previste sanzioni o multe, però in alcune regioni la presentazione della polizza è condizione necessaria per l iscrizione o per stipulare convenzioni. Inoltre le organizzazioni di volontariato sono tenute a comunicare alla regione nel cui territorio operano l avvenuta stipulazione delle polizze e per questo anche le regioni che non richiedono copia della polizza per l iscrizione al registro, la richiederanno successivamente. Capitolo 2 Le coperture assicurative obbligatorie Premessa. Cenni introduttivi alle polizze infortuni e malattia per i volontari. L assicurazione contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell attività del volontario ha come modello, per il suo contenuto, l analoga assicurazione prevista in favore dei lavoratori subordinati (D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124). Esistono, tuttavia, alcune differenze fondamentali. In primo luogo, nel caso di volontari non si tratta di assicurazione sociale ma semplicemente di assicurazione obbligatoria: i volontari possono beneficiare della copertura assicurativa solo nel caso in cui il soggetto obbligato (l organizzazione) abbia provveduto alla stipulazione di un contratto di assicurazione ed al regolare adempimento dei relativi obblighi. Un secondo aspetto di differenziazione riguarda il soggetto assicuratore che, per gli aderenti alle organizzazioni di volontariato, sarà costituito da un istituto privato di assicurazioni. 8

Un ulteriore differenza con l assicurazione sociale dei lavoratori subordinati è che, per il volontario, la copertura non è parametrata alla eventuale menomazione della sua capacità lavorativa ma lascia ampia libertà nella scelta delle prestazioni assicurative. 2.1. La polizza infortuni La polizza infortuni prevede l erogazione da parte della Compagnia di assicurazione di un capitale a favore dell assicurato (o dei suoi eredi) in caso di infortunio. L infortunio è definito come evento dovuto unicamente a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili. Pertanto l evento per essere considerato causa di infortunio deve essere: fortuito; comportamenti negligenti o inosservanti delle leggi vigenti possono dare luogo a controversie circa la fortuità dell incidente: è importante, pertanto, verificare che l assicurazione comprenda anche gli infortuni dovuti a colpa grave dell assicurato; violento; la causa dell infortunio deve essere ricondotta ad un evento preciso e molto ben definito dal punto di vista temporale: un incidente stradale è senz altro una causa violenta, un intossicazione da cibo od un processo di assideramento, proprio perché non causati da un evento istantaneo potrebbero non essere considerati, a rigore, riconducibili a cause violente; esterno; l evento che è causa del danno deve essere esterno alla vittima: si escludono così tutte le malattie; esistono, tuttavia, zone d ombra relativamente, ad esempio, agli strappi muscolari o alle ernie da sforzo che possono avere come elemento scatenante un evento esterno, evento che va però ad incidere su una situazione preesistente già compromessa. Per evitare le controversie che sono state sopra accennate, ed anche per fornire una copertura più completa, conviene valutare se le polizze offerte equiparino esplicitamente agli infortuni, i seguenti casi: intossicazioni da cibo; lesioni causate da contatto con sostanze corrosive; lesioni da morsi di animali e punture di insetti; asfissia ed annegamento; assideramento e congelamento; folgorazione; colpi di sole e di calore; lesioni derivanti da aggressioni od atti violenti che abbiano movente politico, sociale o sindacale, sempre che l assicurato non vi abbia preso parte attiva o volontaria; lesioni causate durante alluvioni, inondazioni e terremoti; 9

infortuni derivanti dalle conseguenze di sforzi muscolari traumatici e di ernie addominali traumatiche. E importante rilevare che le suddette estensioni di garanzia sono solitamente già incluse nella garanzia base, ad eccezione della clausola sforzi muscolari traumatici ed ernie addominali traumatiche per la quale la maggior parte delle compagnie di assicurazione richiede il pagamento di un premio addizionale. In questo caso sarà importante valutare la reale necessità di questa copertura, che dipenderà dal tipo di attività svolta dall organizzazione. 2.1.1. La validità della copertura infortuni per i volontari. Il comma 1 dell art.4 della legge 266/91 dice che sono da assicurare gli infortuni connessi con lo svolgimento dell attività stessa [di volontariato] ; sarà pertanto da inserire in polizza la seguente clausola: La garanzia vale per le persone indicate nel registro degli aderenti, limitatamente agli infortuni connessi allo svolgimento dell attività di volontariato. Il problema, in molti casi, è quello di definire la connessione tra l infortunio e l attività di volontariato. Infatti, se l attività di volontariato si svolge con orari ben precisi o in un luogo determinato, il fatto che l infortunio si sia verificato durante l orario di attività o nel luogo in cui l attività si svolge, ne dimostra automaticamente la sua connessione. Le organizzazioni che prevedono un impegno più flessibile da parte del volontario (ad esempio per attività di assistenza domiciliare ad anziani e malati), dovranno cautelarsi perché ciò non sia causa di contestazioni da parte della compagnia di assicurazioni in caso di sinistro. Nelle condizioni di polizza dovranno essere chiaramente indicati i criteri con cui verrà stabilità la connessione dell infortunio con lo svolgimento dell attività di volontariato. A tal proposito suggeriamo di inserire una dichiarazione in cui la compagnia di assicurazione prende atto delle modalità di svolgimento dell attività dell organizzazione e che, su tale base, si impegna a risarcire tutti i sinistri denunciati dall organizzazione (fatto salvo che la compagnia provi la non connessione tra l attività e l infortunio). 2.1.2. Garanzie previste Le garanzie base comunemente previste sono quelle che riguardano i casi di morte, di invalidità permanente e di inabilità temporanea. 10

2.1.2.a. Il caso morte L impresa di assicurazione si impegna a corrispondere la somma assicurata agli eredi dell Assicurato. Solitamente la somma assicurata non è dovuta se la morte si verifica due anni dopo l infortunio. 2.1.2.b. Il caso di invalidità permanente Si definisce invalidità permanente la perdita totale o parziale definitiva della capacità lavorativa generica dell assicurato, indipendentemente dalla specifica professione esercitata. Anche in questo caso vale la regola che, per essere indennizzata, l invalidità deve insorgere entro due anni dall infortunio. L indennizzo per invalidità permanente parziale è calcolato sulla somma assicurata per invalidità permanente totale secondo i criteri e le percentuali definite in polizza. Solitamente le compagnie di assicurazione prevedono proprie scale di valutazione, alle quali si può sostituire quanto previsto dall all.1 Tabella delle valutazioni del grado percentuale d invalidità permanente al T.U. delle disposizioni per l assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, con rinuncia da parte della compagnia di assicurazione dell applicazione della franchigia relativa prevista per legge (questa clausola è denominata Tabella INAIL ). Come si calcola l indennizzo per invalidità permanente Per rendere più agevole la comprensione si fa riferimento al seguente esempio. Se la tabella applicata prevede che la perdita totale, anatomica o funzionale, del dito pollice sia valutata il 18% dell invalidità totale, un infortunio che ne causi appunto la perdita totale verrà risarcito 18 milioni per ogni 100 milioni assicurati per il caso di invalidità permanente totale (I.P.): Capitale assicurato per I.P. totale L. 200.000.000 x 18% = indennizzo L. 36.000.000. Diverso il caso in cui l infortunio determini una perdita, funzionale o anatomica, parziale della parte menomata (nel nostro esempio, il pollice): in questo caso dovrà essere valutato il grado di menomazione e, su quella base, dovrà essere calcolato l indennizzo. In questi casi, i più frequenti, sono normali le contestazioni relative alla congruità degli indennizzi proposti dalle compagnie di assicurazione, a causa dell impossibilità di determinare oggettivamente il grado di menomazione. In caso di sinistro è consigliabile una perizia di parte di un medico legale (la compagnia di assicurazione predisporrà una visita da parte di un proprio medico legale), per poter essere in grado di valutare, e contrattare, con cognizione di causa l offerta di indennizzo della compagnia di assicurazione. 11

Nell esempio di infortunio al pollice, se a seguito delle perizie mediche si definisce che esso ha subito una menomazione funzionale del 33%, l indennizzo a cui l assicurato avrà diritto sarà così calcolato: menomazione totale: 18% menomazione parziale pari a 1/3 del totale: 18% x 1/3 = 6% capitale assicurato per I.P. totale L. 200.000.000 x 6% = indennizzo L. 12.000.000. La franchigia Per evitare l incidenza di micro invalidità (2, 3, 4%) che, dato il numero elevato di casi, incidono in modo pesante sull andamento tecnico delle compagnie di assicurazione (e, di riflesso, sui prezzi proposti agli assicurati), e che danno luogo molto spesso a lunghi contenziosi, il mercato assicurativo prevede che l indennizzo per invalidità permanente venga liquidato previa l applicazione di una franchigia. Tale sistema prevede che per invalidità di grado inferiore a quello stabilito come franchigia (solitamente 3%, al massimo 5%), l indennizzo non venga liquidato e che per invalidità di grado superiore alla franchigia, l indennizzo venga liquidato soltanto per la parte eccedente. In questo caso si parla di franchigia assoluta. Esempio. Capitale assicurato per il caso di invalidità permanente totale: L. 200.000.000. Franchigia: 3%. Es. A Grado di invalidità accertato: 6% L indennizzo sarà calcolato soltanto sui punti di invalidità eccedenti il 3%: 6% - 3% = 3% Dato che il capitale assicurato prevede l indennizzo di L. 2.000.000 per ogni punto percentuale di invalidità accertata (infatti il 100% di invalidità vale L. 200.000.000), l indennizzo dovuto sarà pari a L. 2.000.000 x 3 (grado di invalidità al netto della franchigia) = L. 3.000.000. Es. B Grado di invalidità accertato: 3% L indennizzo sarà calcolato soltanto su i punti di invalidità eccedenti il 3%: 3% - 3% = 0% La compagnia di assicurazione non darà luogo ad alcun risarcimento. Es. C Grado di invalidità accertato: 18% L indennizzo sarà calcolato soltanto su i punti di invalidità eccedenti il 3%: 18% - 3% = 15% 12

Dato che il capitale assicurato prevede l indennizzo di L. 2.000.000 per ogni punto percentuale di invalidità accertata (infatti il 100% di invalidità vale L. 200.000.000) l indennizzo dovuto sarà pari a L. 2.000.000 x 15 (grado di invalidità al netto della franchigia) = L. 30.000.000. Si parla invece di franchigia relativa (o riassorbibile) quando si prevede la scomparsa (il riassorbimento) della franchigia per invalidità permanente superiore ad un certo grado. Nel caso di franchigia relativa che preveda un riassorbimento della stessa per gradi di invalidità accertata uguali o superiori al 10%, nel caso esposto nell esempio C l assicurato avrà diritto ad un indennizzo maggiore in quanto esso verrà calcolato nel modo seguente. Es. C Grado di invalidità accertato: 18% (> 10%) L indennizzo sarà calcolato su tutti i punti di invalidità accertata. Dato che il capitale assicurato prevede l indennizzo di L. 2.000.000 per ogni punto percentuale di invalidità accertata (infatti il 100% di invalidità vale L. 200.000.000) l indennizzo dovuto sarà pari a L. 2.000.000 x 18 (grado di invalidità accertata) = L.36.000.000. Nei casi degli esempi A e B il calcolo dell indennizzo è identico, giacché il grado di invalidità accertato è inferiore a quello per cui si prevede l annullamento della franchigia. L annullamento della franchigia può essere graduale (riduzione graduale della franchigia al crescere del grado di invalidità accertato, fino all annullamento) oppure netto (franchigia del 3% fino al 9,99% di invalidità accertata, franchigia 0 per il 10% di invalidità accertata). 2.1.2.c. Il caso di inabilità temporanea In questo caso non è prevista la liquidazione di un indennizzo bensì l erogazione di una diaria giornaliera di importo prefissato, in misura piena finchè l assicurato sia impedito di svolgere le sue occupazioni, in misura ridotta per il tempo in cui l impedimento sia soltanto parziale. Il certificato medico è il documento che stabilisce l avvenuta guarigione e, di conseguenza, la cessazione della corresponsione della diaria. L inabilità temporanea è una garanzia dedicata ai lavoratori autonomi e/o liberi professionisti, per i quali ogni giorno di riposo forzato presuppone una perdita di guadagni: per i lavoratori dipendenti, studenti, pensionati e casalinghe è una copertura del tutto inutile che può prestare il fianco a speculazioni da parte dell assicurato. Ecco perché molte compagnie di assicurazione non prevedono la possibilità di prestare tale garanzia a queste categorie. Per gli stessi motivi, ed anche a causa dei costi abbastanza elevati, la garanzia inabilità temporanea non viene solitamente offerta come garanzia adatta a coprire i volontari (in molti casi sono le compagnie di assicurazione a non prestare tale garanzia). 13

Per completezza di informazione segnaliamo che la garanzia inabilità temporanea è soggetta a franchigie significative: a seconda della diaria assicurata non vengono conteggiati nel computo dell erogazione della diaria periodi variabili tra i primi cinque ed i primi quindici giorni di inabilità. Molto più utile e meno gravosa dal punto di vista economico è invece l erogazione di una diaria per ogni giorno di gessatura o di ricovero ospedaliero reso necessario da infortunio. Tale copertura viene solitamente inclusa nelle parte relativa alle coperture per malattia previste dall articolo 4 della legge 266/91, e con esse verrà trattata. Una copertura poco utilizzata, ma, secondo noi, molto utile è la copertura che prevede il rimborso delle spese mediche rese necessarie da infortunio. Questa copertura prevede, mediamente, il rimborso fino al massimale assicurato, delle spese sostenute: durante il ricovero in istituto di cura pubblico o privato; per intervento chirurgico anche ambulatoriale; per ticket sanitari; per visite mediche specialistiche ed acquisto di medicinali; per analisi ed accertamenti diagnostici strumentali e di laboratorio; per terapie fisiche, anche specialistiche. Per infortuni di conseguenze non gravi, che non prevedano indennizzi per invalidità permanente, questa copertura permette al volontario di accedere alle cure necessarie senza alcun esborso economico. Nel caso di infortuni più gravi, permette di non utilizzare tutto il capitale liquidato per l invalidità permanente per pagare le cure mediche necessarie; è inoltre da sottolineare il fatto che l indennizzo per invalidità permanente richiede necessariamente tempi lunghi, causando in alcuni casi importanti esposizioni finanziarie da parte dell assicurato che deve pagarsi direttamente le cure. Usufruendo della garanzia Rimborso spese mediche, le spese verrebbero risarcite in tempi brevi dalla compagnia di assicurazione. 2.1.3. Le clausole cui prestare attenzione Di seguito elenchiamo le clausole più importanti su cui porre attenzione. 14

Rischio in itinere. Dato che la polizza assicurativa deve coprire gli infortuni connessi all attività, vanno inclusi anche quelli che si verificano nel tragitto tra l abitazione del volontario e la sede dell organizzazione (o il luogo in cui viene svolto il servizio). Il problema relativo a questa clausola è strettamente connesso a quello, già affrontato, relativo alla connessione dell infortunio con l attività di volontariato. Se può essere complicato stabilire se un infortunio è avvenuto durante lo svolgimento dell'attività, figuriamoci quanto può essere difficile dimostrare che il volontario si è infortunato mentre si recava dalla propria abitazione al luogo in cui svolge l attività (soprattutto nei casi in cui gli orari sono flessibili e l attività non è concentrata in un solo luogo). Anche in questo caso sarebbe opportuno specificare nelle condizioni particolari di polizza le specificità del servizio svolto ed i criteri da utilizzare per definire l indennizzabilità dell infortunio (come per gli aspetti, già visti, strettamente connessi all attività). Uso di veicoli. Tutte le polizze comprendono gli infortuni subiti durante la guida di autovetture, ma non sempre quelli subiti durante la guida di autocarri o motoveicoli. Se consideriamo, ad esempio, che le autoambulanze sono, di fatto, autocarri è bene che si ponga molta attenzione a questo aspetto e che, qualora non siano compresi, vengano previsti gli infortuni occorsi durante la guida di qualsiasi veicolo. Negligenza grave. Mentre gli infortuni causati da negligenza o imprudenza sono sempre compresi, alcune polizze tendono escludere quelli dovuti a negligenza o imprudenza grave. Per evitare contestazioni in caso di sinistro, ed in considerazione del fatto che a volte il volontario si trova ad operare in condizioni di emergenza, si consiglia di includere nella copertura anche gli infortuni dovuti a colpa grave. Deroga all età. Le polizze infortuni solitamente pongono il limite di età per le persone assicurabili a 75 anni. Se tra i volontari sono presenti persone più anziane o, comunque, nel caso si voglia coprire ogni spettro possibile, si può richiedere l applicazione di questa clausola che elimina il suddetto limite. Deroga alla esclusione delle persone affette da malattie o inabilità. 15

Dato che l organizzazione di volontariato, che è la Contraente, può anche non essere a conoscenza dell effettivo stato di salute dei volontari, l effettiva presenza di una malattia (o inabilità) non deve far perdere il diritto al risarcimento dell assicurato. Esonero comunicazione altri contratti. L organizzazione è esonerata dall obbligo di denunciare l esistenza di altri contratti stipulati in proprio dagli assicurati. Clausola malore, incoscienza. Gli infortuni a seguito di malore dell assicurato, oppure occorsi a causa dello stato di incoscienza dell assicurato sono comunque coperti. Rinuncia alla rivalsa. Quando l infortunio è conseguenza di un fatto colposo di un terzo, la compagnia di assicurazione paga ciò che è dovuto a norma di polizza all assicurato, ma si può rivalere sul responsabile dell infortunio per recuperare l indennizzo pagato. E chiaro che qualora la responsabilità dell infortunio venga ricondotta ad un altro volontario, questi si vedrebbe costretto, se la compagnia esercitasse il proprio diritto di rivalsa, a risarcire direttamente l indennizzo liquidato dall assicuratore. E quindi opportuno che la compagnia rinunci al diritto di rivalsa inserendo la seguente clausola: La compagnia di assicurazione rinuncia, a favore dell Assicurato e dei suoi aventi causa, al diritto di surroga, che le compete ai sensi dell art.1916 C.C., verso i terzi responsabili dell infortunio. Le clausole cui prestare attenzione. Rischio in itinere. Uso di veicoli. Negligenza grave. Deroga all età. Deroga all esclusione delle persone affette da malattie e inabilità. Esonero comunicazione altri contratti. Clausola malore, incoscienza. Rinuncia alla rivalsa. 2.1.4. La scelta delle garanzie e dei capitali da assicurare La scelta delle coperture da prestare e delle condizioni assicurative va considerata attentamente, sulla base del tipo di attività svolta e delle caratteristiche dei volontari. Un organizzazione in cui i volontari sono in prevalenza studenti; ad esempio, non necessiterà di garanzie quali la diaria da gessatura e/o ricovero; tale garanzia sarà, invece, molto più importante in quelle organizzazioni che prevedono la partecipazione di professionisti e/o 16

lavoratori autonomi che, a causa di un incidente, potrebbero subire danni economici dovuti all interruzione forzata della propria attività. 2.1.5. I criteri per il calcolo del premio Solitamente il premio di polizza viene calcolato sulla base del numero totale di volontari (come risulta dal registro dei volontari). Si definisce un numero iniziale minimo sulla base del quale si calcola il premio dovuto al momento della stipula della polizza e che rimane comunque acquisito da parte della compagnia. Ad ogni scadenza annuale del contratto si procederà alla regolazione del premio conteggiando il premio dovuto per ogni volontario che si è eventualmente aggiunto durante l anno. Nella valutazione delle forme di conteggio del premio è importante valutare anche il tipo di impegno prestato dai volontari a favore dell organizzazione. Infatti, se il numero totale dei volontari è elevato, ma i soggetti contemporaneamente in servizio sono pochi (perché l impegno, a livello di tempo, dei volontari non è molto significativo), può risultare più conveniente un conteggio del premio basato sul numero massimo di volontari in servizio. In pratica, si definisce il numero massimo di volontari in servizio contemporaneamente, e su questo numero (e non sul numero totale di volontari iscritti al registro) viene calcolato il premio. Da un punto di vista tecnico, questo è il criterio più corretto, in quanto l organizzazione paga un premio tarato sul rischio effettivo (che dipende del numero di volontari in servizio) e non su un parametro che non è determinante nella quantificazione del rischio. Si consideri il seguente esempio: l organizzazione A conta un totale di 500 volontari, ma prevede un utilizzo massimo contemporaneo di 30 unità; essa corre rischi molto minori dell organizzazione B che conta anch essa 500 volontari me ne prevede in servizio 120 contemporaneamente. Nel caso di conteggio del premio basato sul numero di volontari iscritti a registro le due organizzazioni pagheranno lo stesso premio; nel caso di conteggio basato sul numero di volontari effettivamente in servizio, l organizzazione A pagherà un premio pari ad ¼ di quello dovuto dall organizzazione B. E evidente che per poter accedere ad un criterio di determinazione del premio basato sul numero effettivo di volontari in servizio (criterio comunque non sempre gradito dalle compagnie di assicurazione), l organizzazione deve prevedere un registro giornaliero delle presenze. 17

Se l organizzazione è costituita da un piccolo numero di volontari è consigliabile adottare una soluzione più semplice: si arrotonda per eccesso il numero di volontari iscritti al registro al momento della stipula del contratto (es. 27 iscritti si arrotondano a 30) e si paga un premio fisso (senza regolazioni a fine anno) per il numero definito, indicando nella descrizione del rischio la dicitura organizzazione di volontariato ( ) con non più di trenta aderenti che svolgono attività di volontariato. 2.1.6. Il calcolo del premio Una volta definito il criterio da utilizzare per calcolare il premio dovuto dall organizzazione alla compagnia di assicurazione, si procede alla determinazione della somma che l organizzazione dovrà pagare per ciascun aderente attivo. La determinazione dei tassi da applicare per il calcolo del premio dipende dalla tipologia di attività svolta dall organizzazione: mediamente i tassi per i casi di morte ed invalidità permanente possono variare dallo 0.20-0.30 pro mille per le attività a minor rischio di infortunio (accompagnamento, assistenza telefonica, etc.) fino allo 0.90 pro mille per le attività a maggiore rischio (protezione civile, soccorso alpino, etc.). Il tasso dello 0,30 pro mille significa che per ogni milione di somma assicurata per volontario l organizzazione pagherà 300 Lire. Questi tassi sono puramente indicativi in quanto ogni compagnia di assicurazione, in base alle proprie politiche commerciali, può decidere un approccio più o meno aggressivo al mercato, stabilendo tassi molto concorrenziali oppure, nel caso in cui non interessi il settore, estremamente elevati. Nel caso di invalidità permanente un fattore molto importante nella determinazione della tassazione è la presenza e l entità della franchigia (oltre che delle altre clausole già viste). 2.2. La polizza malattia Come è stato visto in precedenza, la legge 266/91 prevede l obbligatorietà dell assicurazione dei volontari anche contro le malattie contratte durante lo svolgimento dell attività di volontariato. Oltre ai problemi di carattere generale già illustrati per la polizza infortuni, questo tipo di copertura assicurativa ne solleva almeno altri due fondamentali: la totale assenza del rischio per talune attività (ad esempio attività culturali o di assistenza telefonica); 18

la difficoltà di accertare la connessione di causa / effetto tra l attività di volontariato e la malattia. Ciò ha contribuito a provocare nel mercato assicurativo un appiattimento delle proposte, che si riducono, nella maggioranza dei casi, all erogazione di una diaria da ricovero di scarsa entità. Per le organizzazioni i cui volontari non corrono alcun rischio, tale soluzione comporta soltanto un dispendio di risorse, seppur minimo, al fine di essere in regola con le disposizioni legislative. Per le organizzazioni che, per la loro attività (ad esempio trasporto e/o assistenza di malati, assistenza ai tossicodipendenti, interventi all estero), sottopongono i propri volontari a rischi più seri, la diaria da ricovero così concepita rappresenta una sottovalutazione del problema. 2.2.1. La definizione di malattia E considerata malattia ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio, clinicamente ed oggettivamente constatabile. L obbligo assicurativo previsto dalla legge è limitato alle malattie connesse allo svolgimento dell attività. Nel caso delle polizze malattia per i volontari il concetto di malattia è assimilabile a quello di infortunio, in quanto la prevista connessione con le cause di servizio riconduce la contrazione della malattia ad un evento istantaneo e fortuito. Il concetto di malattia professionale come una alterazione evolutiva dello stato di salute dovuta allo svolgimento in modo continuativo di una certa attività da parte di un lavoratore, non è applicabile all attività di volontariato. Se la malattia deve essere riconosciuta come connessa ad una particolare attività, che di per sé non è continuativa nel tempo, deve essere definibile ed identificabile il momento preciso del passaggio del soggetto dallo status di sano allo status di malato. Ecco perché, secondo noi, le uniche malattie che possono essere considerate strettamente connesse all attività di volontariato le malattie da contagio. Prima di analizzare le varie tipologie di garanzia a disposizione sul mercato, è necessaria una premessa: le indicazioni ed i consigli che seguiranno circa la validità delle singole coperture si riferiscono a quelle organizzazioni i cui volontari, in qualche modo, sono soggetti al rischio malattia. 19

Le organizzazioni i cui volontari non sono soggetti ad alcun rischio malattia dovranno badare, invece, a spendere il meno possibile o ad inserire anche delle coperture relative al rischio infortuni. 2.2.2. L indennità giornaliera da ricovero E la copertura più comunemente prestata a favore delle organizzazioni di volontariato. In questo caso la compagnia di assicurazione si impegna a liquidare l indennità giornaliera in caso di ricovero dell assicurato in ospedale pubblico o casa di cura privata, in conseguenza di malattia indennizzabile a termini di polizza. Solitamente la copertura comprende anche i ricoveri dovuti ad infortunio. Si può anche includere l erogazione di una diaria giornaliera per ciascuno dei giorni in cui il volontario sia stato costretto a portare apparecchi gessati a seguito di infortunio connesso con l attività. La diaria da ricovero prevede un numero massimo di giorni indennizzabili per anno assicurativo; si consiglia di prevederne almeno 180. La clausole relative agli aspetti generali viste al paragrafo 3.1.3. (deroga all età, deroga alla esclusione di persone affette da malattie, esonero comunicazione altri contratti, etc.) illustrate per la polizza infortuni devono essere riportate anche sulla polizza malattia. 2.2.3. L invalidità permanente da malattia Questa copertura prevede la liquidazione di un capitale nel caso in cui, a seguito di malattia connessa con l attività di volontariato, l assicurato subisca la perdita definitiva, totale o parziale, della capacità lavorativa generica, indipendentemente dalla specifica professione esercitata. In generale, l assicurato ha diritto all indennizzo qualora l invalidità permanente sia conseguente a malattia insorta dopo il novantesimo giorno successivo a quello in cui è stato effettuato il pagamento del premio e che si sia manifestata non oltre un anno dalla cessazione del contratto. 2.3. La responsabilità civile Alcune norme fondamentali costituiscono il presidio della convivenza umana: tra esse quelle che garantiscono i cosiddetti diritti primari o naturali diritto all integrità fisica di persone e cose la cui violazione costituisce un fatto illecito da parte di chi la commette e crea i presupposti della responsabilità civile: questa, a sua volta, determina a carico del responsabile l obbligo di risarcire il danno. 20