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1 Azienda Sanitaria Locale di Grosseto U.O. FARMACEUTICA TERRITORIALE ASSISTENZA INTEGRATIVA Regolamento ad uso interno Agg. agosto 2009

2 INDICE CATEGORIE D'INTERVENTO DI CUI AL NOMENCLATORE TARIFFARIO (D.M. 27/8/99 n.332) 1. Incontinenza (ausili con sistema ad assorbenza) 2. Incontinenza (ausili con sistema a raccolta) 3. Colo-ileo-urostomia 4. Ausili per la prevenzione del decubito ALTRE CATEGORIE DI INTERVENTO DI CUI ALLA DELIBERA G.R. 503/97 1. Alimentazione enterale 2. Materiale per medicazione 3. Para-tetraplegia 4. Morbo di Cooley 5. Insufficienza renale ALTRE CATEGORIE DI INTERVENTO DI CUI AD ALTRE NORME A CARATTERE NAZIONALE E REGIONALE 1. Diabete (Legge 115/87) 2. Patologie di cui al D.M. 1/7/82 3. Fibrosi cistica (Legge 548/93) 4. Malattie Rare (D.legisl. 124/1998) 5. Sostituti del latte materno (D.G.R.T. 1095/2004) 6. Ossigenoterapia Domiciliare a Lungo Termine I CITTADINI STRANIERI RIGUARDO ALL ASSISTENZA INTEGRATIVA, HANNO PARITA DI DIRITTI RISPETTO AI CITTADINI ITALIANI, SECONDO QUANTO PREVISTO DALLA L. 40 DEL 6 MARZO 1998 ART. 32, RIBATITO DALLA CIRCOLARE DELLA REGIONE TOSCANA DIPARTIMENTO DEL DIRITTO ALLA SALUTE E DELLE POLITICHE DI SOLIDARIETA N. 105/3048/0704 DEL 3 FEBBRAIO 2001.(DEVONO ESSERE IN POSSESSO DI LIBRETTO SANITARIO E DI RESIDENZA NEL TERRITORIO DELLA USL)

3 CATEGORIE DI INTERVENTO DI CUI AL NOMENCLATORE TARIFFARIO (D.M. 27/8/99 n.332) N.B. : PER TUTTI GLI AUSILI ED I PRESIDI E INDICATO IL CORRISPONDENTE CODICE DEL VECCHIO NOMENCLATORE TARIFFARIO. I PRESIDI E GLI AUSILI CHE NON ERANO PREVISTI NEL VECCHIO NOMENCLATORE SONO CONTRASSEGNATI DA UN ASTERISCO. AI SENSI DELL ART. 1 COMMA 5 D.M. 27/8/99 N. 332, SONO CONCEDIBILI AUSILI E PRESIDI DIVERSI DA QUELLI PREVISTI DAL NOMENCLATORE TARIFFARIO, QUANDO, A GIUDIZIO DELLO SPECIALISTA PRESCRITTORE, SIANO RICONDUCIBILI AD UNO DI ESSI PER OMOGENEITA FUNZIONALE. I QUANTITATIVI MASSIMI EROGABILI SONO QUELLI CHE CORRISPONDONO ALLA SPESA MASSIMA RELATIVA AL PRESIDIO/AUSILIO DEL NOMENCLATORE TARIFFARIO A CUI VIENE RICONDOTTO, SULLA BASE DEI PREZZI DI ACQUISTO DELLA ASL. IN MERITO A QUESTO PUNTO, LA CIRCOLARE REGIONALE DIPARTIMENTO DEL DIRITTO ALLA SALUTE E DELLE POLITICHE DI SOLIDARIETA PROT. N. 105/3048/0704 DEL 3/2/01, RIBADISCE CHE LA DICHIARAZIONE DI RICONDUCIBILITA COMPETE ESCLUSIVAMENTE AL MEDICO PRESCRITTORE. a.1 Aventi diritto Gli aventi diritto sono tutti coloro in possesso: 1. dei requisiti di cui all art. 2 comma 1 lett. a) D.M. 332/99: tutti gli invalidi civili, di guerra e di servizio, i privi della vista e i sordomuti indicati rispettivamente dagli art. 6 e 7 della legge 482/68, nonché i minori di anni 18 che necessitano di un intervento di prevenzione, cura e riabilitazione di un invalidità permanente. 2. dei requisiti di cui all art. 2 comma 1 lett. d) D.M. 321/01: i soggetti laringectomizzati e tracheotomizzati, ileo-colostomizzati e urostomizzati, i portatori di catetere permanente, gli affetti da incontinenza stabilizzata, nonché gli affetti da patologia grave che obbliga all allettamento, previa presentazione di certificazione medica. Per i suddetti soggetti, la prescrizione, redatta da uno specialista del SSN, dipendente o convenzionato, competente per la menomazione, indica i dispositivi protesici necessari e appropriati, riportati dall allegato 2 rispettivamente nelle classi Ausili per tracheotomia ISO 09.15, Ausili per stomie ISO 09.18, Cateteri vescicali ed esterni ISO09.24, Raccoglitore per urina ISO 09.27, Ausili assorbenti l urina ISO 09.30, Ausili per la prevenzione e trattamento lesioni cutanee ISO 09.21, per il periodo intercorrente fino alla successiva visita di controllo, quando necessaria, e comunque per un periodo non superiore ad un anno. Nell indicazione del fabbisogno, la prima prescrizione tiene conto della eventuale necessità di verificare l adattabilità del paziente allo specifico dispositivo prescritto. L Azienda USL di residenza dell assistito autorizza la fornitura dei dispositivi per il periodo indicato dal medico prescrittore, prevedendo idonee modalità di consegna frazionata. 3. La nota pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale in data 22/09/2001 specifica che tali ausili possono essere concessi, acquisita la prescrizione dello specialista, anche a utenti non invalidi per un periodo massimo di un anno In riferimento all articolo 2 comma 1D.M. 332/99, il quale prevede che gli ausili/presidi del Nomenclatore Tariffario siano concedibili quando connessi alle menomazioni e/o disabilità invalidanti, e nella considerazione che la condizione di incontinenza può sopraggiungere dopo

4 il riconoscimento dell invalidità, essa può essere certificata dallo specialista contestualmente alla prescrizione, senza che debba essere accertata dalla commissione invalidi. Per quanto riguarda gli invalidi del lavoro, ai sensi dell art. 2 comma 2 D.M. 332/99, le erogazioni saranno a carico dell Istituto Nazionale per l Assistenza sugli Infortuni sul Lavoro (INAIL). a.2 Prescrizione, attivazione del piano terapeutico, validità della prescrizione La prescrizione dei presidi dovrà essere effettuata da medico-specialista, operante nell ambito del S.S.N. (art. 4 comma 2 D.M. 332/99), competente per la patologia che ha determinato l incontinenza, su apposito modulo (vedi allegati) fornito da questa U.O.. L attivazione del piano terapeutico avrà luogo dietro produzione della prescrizione di cui sopra e di copia dell attestato di invalidità, salvo il caso degli istanti in attesa di riconoscimento di cui al D.M. 332/99 art.2 comma 1 lettera b) per i quali deve essere stata avviata la procedura per l'accertamento dell'invalidità(devono presentare copia della domanda di accertamento di invalidità) e di quanto stabilito nella nota 221della G.U. 22/09/2001. a.3 Rinnovo del piano terapeutico Alla scadenza della prescrizione il rinnovo del piano terapeutico, qualora rimanga invariato, potrà essere effettuato dal medico di base che attesta il perdurare dello stato che ha determinato la prima prescrizione. a.4 Variazioni del piano terapeutico Per la variazione del piano terapeutico (sia nel tipo sia nella quantità dei presidi) sono necessarie le stesse procedure della prima attivazione salvo il caso in cui le nuova prescrizione sia di importo inferiore o uguale a quella in essere. La nuova prescrizione specialistica annulla quella vecchia e dovrà, quindi, indicare completamente il piano terapeutico variato. Non occorre nessuna nuova prescrizione per la variazione della misura del pannolone. a.5 Punti di distribuzione e modalità di erogazione Zona 1 Colline Metallifere Massa M.ma: mar. giov. 9.00 / 13.00 PUNTI DI DISTRIBUZIONE PERIFERICI: - Gavorrano: lun. gio. 10,30. / 12.30 - Follonica: lun.- ven. 9.00 / 12.00 - Scarlino: lun.- mer 10,00/11,30 - Scarlino scalo: mar. - giov. 10,00/11,30 Zona 2 Colline dell Albegna Orbetello: Mar.-ven. 8.30 / 12.00 PUNTI DI DISTRIBUZIONE PERIFERICI: - Manciano: 1-2 -3 giovedì del mese 14.00 / 15.30 - Sorano: 1-2 -3 martedì del mese 11.00 / 13.00 - Pitigliano: 1-2 -3 martedì del mese 11.00 / 13.00

5 - Porto Santo Stefano: 1-2 -3 mercoledi' del mese 09.00 / 11.00 - Capalbio: 2 sabato del mese 8.00 / 12.00 - Magliano: 1 sabato del mese 9,00 / 12.00 - Isola del Giglio: 1 giovedì del mese 12,00 / 12,30 Zona 3 Amiata Grossetana Casteldelpiano: mar.-ven. 9.00 / 13.00 L'U.F. Di Casteldelpiano provvede alla consegna per i comuni di Arcidosso, Semproniano, Seggiano e Roccalbegna. PUNTI DI DISTRIBUZIONE PERIFERICI: - Santa Fiora: 1 merc. del mese 9.00 / 11.30 (si preparano forniture personalizzate). - Castellazzara: 2 martedì del mese 11.00 / 13.00 (si preparano forniture personalizzate) - Cinigiano: tutti i venerdi del mese 8,00 / 10,00 Zona 4 Area Grossetana Grosseto, via Genova 6/D: lun.-mer.-ven. 9.00 / 13.00 - giov. 14.00/17.00 PUNTI DI DISTRIBUZIONE PERIFERICI: - Grosseto Barbanella: Mar- giov. 11,00/12,00 sab. 8,00/12,00 (consegna solo presidi per diabetici) - Grosseto Gorarella: Lun. 10,00/12,30 (consegna solo presidi per diabetici) - Grosseto Via Don Minzoni: tutti i giorni 11,00 12,00 (consegna solo presidi per diabetici) - Campagnatico: gio. 8.00 / 11.00 - Castiglione della Pescaia: lun.-merc.-sab. 10.00 / 12.00 - Paganico: dal lun. al ven. 10.30 / 12.00 - Roccastrada: mar.-mer.-ven. 11.00 / 12.00 - Ribolla: 1-3 giovedì del mese 10,30 / 12.00 - Scansano: lun.- mar.- mer.- ven. 11,30 12,30 - Marina di Grosseto: primo mer./mese 9,00 / 12,00 Per i punti di distribuzione periferici, le prime erogazioni e le variazioni del piano terapeutico dovranno essere effettuate presso il punto di distribuzione capofila di Zona (Grosseto, Massa M.ma, Orbetello, Castel del Piano), dopodiché, per il mese successivo, il piano terapeutico potrà essere attivato presso il distretto scelto. Il servizio di fornitura a domicilio(materiale ad assorbenza per pazienti incontinenti) viene attivato nei punti di distribuzione capofila di Zona (Grosseto, Massa M.ma, Orbetello, Castel del Piano), dopodiché la consegna dei presidi, a cura della ditta aggiudicataria del servizio, avviene entro la settimana successiva, in genere per il fabbisogno del trimestre successivo. In casi eccezionali, negli stessi punti di distribuzione, può essere anticipata una parte della fornitura, relativa al mese in corso. a.6 Assistenza ai residenti fuori del territorio di competenza, ma con domicilio sanitario ASL Ai sensi della delibera 1025/2000 della Giunta Regione Toscana contenente disposizioni per l erogazione di prodotti previsti dall assistenza integrativa a soggetti residenti fuori del territorio di competenza, con o senza domicilio sanitario nell ambito della ASL 9, l erogazione dei presidi sarà effettuata previa autorizzazione della ASL di residenza, che viene richiesta d ufficio dall U.O. Farmaceutica Territoriale. L autorizzazione dovrà contenere: - l impegno a rimborsare il costo della fornitura; - il periodo di validità dell autorizzazione; - il tipo e la quantità dei prodotti di cui si autorizza l erogazione. La richiesta di rimborso avrà luogo esclusivamente tramite fatturazione tra U.S.L. Per casi particolari ed urgenti dovrà essere garantita, in attesa della autorizzazione, la prima fornitura.

6 1. Incontinenza (ausili con sistema ad assorbenza) FSN (fondo sanitario nazionale) Presidi (tipo e quantità) concedibili Pannoloni a mutanda misure piccola, media e grande (codd. N.T. 09.30.04.009/006/003) (ex 101.21.05/03.01) max N. 120 pz/mese - Pannolone sagomato con mutande riutilizzabili misure piccola, media e grande (codd. N.T.09.30.04.018/015/012) (ex 101.21.21/19/17) max N. 120 pz/mese - Mutanda elasticizzata riutilizzabile misure piccola, media e grande, idonea ad essere utilizzata in combinazione con il pannolone sagomato o con quello rettangolare (codd. N.T. 09.30.09.009/006/003) (ex 101.21.15/13/11)max N. 3 pz/mese - Pannolone rettangolare misura unica (cod. N.T.09.30.04.021) (ex 101.21.23) max N. 150 pz/mese - Traversa salvamaterasso 60x90 (cod. N.T. 18.12.15.006) (ex 101.31.11) max N. 120 pz/mese - Traversa salvamaterasso rimboccabile 80x180 (cod. N.T. 18.12.15.003) (ex 101.31.01) max N. 120 pz/mese - Raccogligocce e pannolino per piccola incontinenza (riconducibile al cod. N.T. 09.30.04.018) (ex 101.21.21) max N. 120 pz/mese - Pannolini pediatrici (riconducibile al cod. N.T. 09.30.04.009) (ex 101.21.05) max N. 120 pz/mese - Pannolini per incontinenza leggera (riconducibili al cod. N.T. 09.30.09.018) (ex 101.21.21) max N. 120 pz/mese Gli ausili di cui sopra sono tra loro integrativi. In ogni caso, comunque, l importo massimo di spesa corrispondente al totale dei pezzi per un mese, non può superare quello riferito ai pannoloni a mutanda misura grande cod. N.T. 09.30.04.003. Gli ausili ad assorbenza sono concedibili unitamente ai presidi con sistema a raccolta nei casi e nei quantitativi riportati nella seguente tabella: Incontinenza totale (urinaria e fecale) - 60 pezzi ad assorbenza - 30 raccoglitori urina (gamba o letto) - 2 cateteri a permanenza o 30 condom Incontinenza urinaria lieve (in neovescica, prostatectomia radicale, ecc. ) - 60 pezzi ad assorbenza (anche raccogligocce) - 30 sacche urina (gamba o letto) - 30 condom Neovescica con cateterismo - 60 pezzi ad assorbenza (anche raccogligocce) - 30/60 cateteri autolubrifica 1.2 Aventi diritto(vedi sopra a.1) 1.3 Prescrizione, attivazione del piano terapeutico, validità della prescrizione(vedi sopra a.2) 1.4 Rinnovo del piano terapeutico (vedi sopra a.3) 1.5 Variazione del piano terapeutico (vedi sopra a.4)

7 1.6 Punti di distribuzione e modalità di erogazione (vedi a.5) 1.7 Assistenza ai residenti fuori del territorio di competenza, ma con domicilio sanitario ASL 9 (vedi a.7) 2. Incontinenza (ausili con sistema a raccolta) F.S.N (fondo sanitario nazionale) 2.1 Presidi (quantità e tipi) concedibili - Catetere esterno (condom) in gomma naturale o sintetica, ipoallergenica, autocollante o con striscia biadesiva (cod. N.T. 09.24.09.003) (ex 101.11.01) max. N. 30 pz/mese; - Sacca di raccolta per urina da gamba - tipo monouso (cod. N.T. 09.27.04.003) (ex 101.11.01) max N. 30 pz/mese - tipo riutilizzabile (cod. N.T. 09.27.04.006) max N. 8 pz/mese - Sacca di raccolta per urina da letto - tipo monouso (cod. N.T. 09.27.07.003) (ex 101.11.01) max N. 30 pz/mese - tipo riutilizzabile (cod. N.T. 09.27.07.006) max N. 8 pz/mese - Catetere a permanenza foley a palloncino in puro silicone (100%), trasparente a due vie con scanalature longitudinali, con imbuto a valvola speciale, in confezione singola sterile (cod. N.T. 09.24.03.003) (ex 101.14.01) max N. 2 pz/mese; - Catetere tipo nelaton, monouso, in PVC ipoallergenico, trasparente, a varie lunghezze e diametro, in confezione singola sterile - per donna e bambino (cod. N.T. 09.24.06.003) (ex 101.14.11) max N. 120 pz/mese - per uomo (cod. N.T. 09.24.06.006) (ex 101.14.13) max N. 120 pz/mese - Catetere monouso, autolubrificante, in materiale ipoallergenico, trasparente, a varie lunghezze e diametro, non necessitante dell uso di gel lubrificante, in confezione singola sterile - per neonato fino ad un anno (cod. N.T. 09.24.06.009) (ex 101.14.30) max N.180 pz/mese - per bambino fino a 6 anni (cod. N.T. 09.24.06.010) (ex 101.14.30) max N.150 pz/mese - per donna e bambino oltre 6 anni (cod. N.T. 09.24.06.011) (ex 101.14.30) max N.120 pz/mese - per uomo (cod. N.T. 09.24.06.012) (ex 101.14.30) max N.120 pz/mese - Catetere monouso autolubrificante in materiale ipoallergenico, trasparente a varie lunghezze e diametro, non necessitante l uso di gel lubrificante, integrato in una sacca graduata in confezione singola sterile. Concedibile a soggetti che svolgono una attività esterna di lavoro o di studio (cod. N.T. 09.24.06.015) 1*) - da solo max N. 120 pz/mese - in combinazione con il catetere cod. 09.24.06.012 (120 pz/mese) ulteriori 60 pz/mese - Catetere/tutore per ureterocutaneostomia e riconducibili allo stesso codice del Nomenclatore Tariffario (09.24.06.018) (ex 101.14.40) max N. 2 pz/mese - Spray autolubrificante al silicone per cateterismo (cod. N.T. 09.21.18.006) (ex 101.14.20) N. 1 flac/mese 1*) - concedibili a soggetti che svolgono una attività esterna di lavoro o di studio, nonché in combinazione con il catetere di cui al cod. 09.24.06.012, ma fino ad un massimo di altri 60 pz. al mese. 2.2 Aventi diritto(vedi sopra a.1)

8 2.3 Prescrizione, attivazione del piano terapeutico, validità della prescrizione(vedi sopra a.2) 2.4 Rinnovo del piano terapeutico (vedi sopra a.3) 2.5 Variazione del piano terapeutico (vedi sopra a.4) Per la variazione della misura del catetere sufficiente la certificazione del medico di base. 2.6 Punti di distribuzione e modalità di erogazione (vedi a.6) 2.7 Assistenza ai residenti fuori del territorio di competenza, ma con domicilio sanitario ASL 9 (vedi a.7) 3. Colo-ileo-urostomia F.S.N + F.C.R. (fondo comune regionale) 3.1 Presidi (tipo e quantità) concedibili integrazione regionale di cui alla delibera G.R. 503/97 COLOSTOMIA F.S.N. F.C.R. Sistema monopezzo 2*) N.T. DEL. G.R. 503/97 TOT. - Sacche (09.18.04.003) (ex 101.01.03) 60 30 90 - Sacche (09.18.04.009) 60 30 90 (unicamente per stomi introflessi) Sistema a due pezzi (placca e sacca) 2*) - Sacche (09.18.05.009) (ex 101.01.11) 60 30 90 e - Placche (09.18.05.003) (ex 101.01.11) 10 5 15 - Placche (09.18.05.006) 10 5 15 ( unicamente per stomi introflessi) Sistema di irrigazione semplice - Irrigatore (09.18.24.003) (ex 101.01.21) 1 / 6 mesi - Irrigatore (09.18.24.004) alternativo al cod. 09.18.24.003 1 / 6 mesi e - Sacche di scarico (09.18.24.009) (ex 101.01.23) 30-30 e dispositivo di chiusura ad un pezzo: 2*) - Sacche post-irrigazione (09.18.24.012) (ex 101.01.27) 30-30 - Sacche post-irrigazione (09.18.24.015) 30-30 - Sacche post-irrigazione (09.18.24.018) (ex101.01.27) 30-30 dispositivo di chiusura a due pezzi: 2*)

9 - Sacche post-irrigazione (09.18.24.021) (101.01.25) 30-30 e - Placche (09.18.24.006) (ex 101.01.25) 10-10 - Tappo ad espansione (09.18.24.024) (ex 101.01.25) 30-30 e - Placche (09.18.24.006) (ex 101.01.25) 10-10 2*) I sistemi monopezzo,a due pezzi e ad irrigazione riferiti agli ausili per colostomizzati sono tra loro alternativi Sistema di irrigazione misto Sistema misto tipo 1 (irrigazione ogni 48 ore) - Irrigatore (09.18.24.003) (101.01.21) 1 / 6 mesi - Irrigatore (09.18.24.004) 1 / 6 mesi e - Sacche (09.18.04.003) (ex 101.01.03) 30-30 - Sacche (09.18.04.009) 30-30 (esclusivamente per stomi introflessi) e - Sacche di scarico (09.18.24.009) (ex 101.01.23) 15-15 e sistema di chiusura ad un pezzo: - Sacche post-irrigazione (09.18.24.012) (ex 101.01.27) 15-15 - Sacche post-irrigazione (09.18.24.015) 15-15 - Sacche post-irrigazione (09.18.24.018) (ex 101.01.27) 15-15 Sistema misto tipo 2 (irrigazione ogni 72 ore) - Irrigatore (09.18.24.003) (101.01.21) 1 / 6 mesi - Irrigatore (09.18.24.004) 1 / 6 mesi e - Sacche (09.18.04.003) (ex 101.01.03) 40-40 - Sacche (09.18.04.009) 40 40 (esclusivamente per stomi introflessi) e - Sacche di scarico (09.18.24.009) (ex 101.01.23) 10-10 e sistema di chiusura ad un pezzo: - Sacche post-irrigazione (09.18.24.012) (ex 101.01.27) 10-10 - Sacche post-irrigazione

10 (09.18.24.015) 10-10 - Sacche post-irrigazione (09.18.24.018) (ex 101.01.27) 10-10. Per coloro che praticano l'irrigazione a giorni alterni è prevista una prescrizione mista con il sistema monopezzo: Pertanto per i giorni che non praticano l'irrigazione, in sostituzione di una sacca di scarico e di una dei dispositivi di chiusura ad un pezzo e/o a due pezzi possono essere prescritte due sacche ILEOSTOMIA Sistema monopezzo - Sacche (09.18.04.006) (ex 101.01.03) 90-90 - Sacche (09.18..04.009) 90-90 (esclusivamente per stomi introflessi) Sistema a 2 pezzi (placca e sacca) - Sacche (09.18.05.012) (ex 101.01.11) 90-90 e - Placche (09.18.05.003) (ex 101.01.11) 15-15 - Placche (09.18.05.006) 15-15 (esclusivamente per stomi introflessi) UROSTOMIA Sistema monopezzo - Sacche (09.18.07.003) (ex 101.01.33) 30 15 45 - Sacche (09.18.07.006) 30 15 45 (esclusivamente per stoma introflesso) Sistema a 2 pezzi (placca e sacca) - Sacche (09.18.08.009) (ex 101.01.35) 30 15 45 e - Placche (09.18.05.003) (ex 101.01.35) 20 5 25 - Placche (09.18.05.006) 20 5 25 (esclusivamente per stoma introflesso) Per gli urostomizzati la delibera G.R. 503/96 (F.C.R.) prevede un integrazione di n.15 raccoglitori urina da letto o da gamba cod. N.T. 09.27.04.003 o 09.27.07.003, n. 4 raccoglitori urina da gamba o da letto del tipo di cui al cod. N.T. 09.27.04.006 o 09.27.07.006, nonché di 30 cateteri monouso (cod. N.T. 09.24.06.003 / 006)

11 Nel caso di doppia urostomia i quantitativi di cui al Nomenclatore Tariffario e alla delibera G.R. 503/96 devono essere raddoppiati ACCESSORI PER STOMIA - Cono anatomico e cannula da irrigazione (09.18.24.101) 1 ogni 6 mesi - Pasta protettiva per la pelle peristomale (09.18.30.003) 3*) 2 pz. /mese - Polvere o film protettivo per zone peristomali (09.18.30.006) 3*) 2 pz. /mese stomia 3*) I codici 09.18.30.003 / 006 sono alternativi fra loro ed esclusivamente in associazione con gli ausili per Il nuovo Nomenclatore Tariffario prevede che i quantitativi massimi concedibili di cui al quadro precedente possano essere aumentati, a giudizio del medico prescrittore, fino al 50% nel periodo iniziale di assistenza non superiore a 6 mesi. Ne consegue che l integrazione permanente di cui alla delibera G.R. 503/96 è concedibile solo dopo l integrazione provvisoria di cui al Nomenclatore Tariffario. Le erogazioni sono effettuate per il fabbisogno bimestrale. Per quanto riguarda i piani d irrigazione misti, al fini di poter fornire confezioni intere, la cadenza delle forniture dovrà essere la seguente: - piano misto tipo 1: forniture ogni 2 mesi - piano misto tipo 2: forniture ogni 3 mesi 3.2 Aventi diritto (vedi a.1) 3.3 Prescrizione, attivazione del piano terapeutico, validità della prescrizione (vedi a.2) 3.4 Rinnovo del piano terpeutico (vedi a.3) 3.5 Variazione del piano terapeutico (vedi a.4) 3.6Punti di distribuzione e modalità di erogazione (vedi a.6) 3. Assistenza ai residenti fuori del territorio di competenza, ma con domicilio sanitario nella USL 9 (vedi a.7) 4. Ausili per la prevenzione e il trattamento delle lesioni cutanee F.S.N. 4.1 Presidi (tipo e quantità) concedibili 4*) Bendaggio flessibile autoadesivo idroattivo o gelificante in confezione singola sterile

12 - formato 10x10 cm (cod. N.T. 09.21.12.003) (ex 501.21.25) n. 10 pz/mese - formato 20x20 cm (cod. N.T. 09.21.12.006) (ex 501.21.25) n. 6 pz/mese - formato sagomato con una totale superficie flessibile idroattiva non inferiore a 60 cmq. (cod. N.T. 09.21.12.009) n. 10 pz/mese - formato sagomato con una totale superficie flessibile idroattiva non inferiore a 120 cmq. (cod. N.T. 09.21.12.012) n. 6 pz/mese - pasta, gel o idrogel atta ad assorbire l essudato, prescrivibile esclusivamente in associazione con i bendaggi flessibili (cod. N.T. 09.21.18.003) n. 1 flac. di pasta 100g / mese n. 1 flac. di gel da 50g / mese 4*) I quantitativi massimi concedibili dei bendaggi flessibili sono da intendersi per ogni zona sottoposta a decubito ed in relazione alla estensione. Le erogazioni sono effettuate, salvo casi eccezionali, una volta al mese. 4.2 Aventi diritto (vedi a.1) 4.3 Prescrizione, attivazione del piano terapeutico, validità della prescrizione (vedi a.2) 4.4 Rinnovo del piano terapeutico (vedi a.3) 4.5 Variazione del piano terapeutico (vedi a.4) 4.6 Punti di distribuzione e modalità di erogazione (vedi a.6) 4. Assistenza ai residenti fuori del territorio di competenza, ma con domicilio sanitario ASL 9 (vedi a.7) ALTRE CATEGORIE DI INTERVENTO DI CUI ALLA DELIBERA G.R. 503/97 1. Alimentazione enterale F.C.R. 1.1 Prodotti (tipo e quantità) concedibili Prodotti dietetici e sondino naso-gastrico fino al raggiungimento della spesa massima di euro 206,58 ( 400.000) mensili. Le erogazioni sono effettuate, salvo casi eccezionali, una volta al mese. 1.2 Aventi diritto Gli aventi diritto sono quei soggetti in cui è indispensabile, ai fini terapeutici, una prolungata sospensione della normale alimentazione per via orale, anche transitoriamente, e che pertanto vengono alimentati tramite sondino naso-gastrico, ed inoltre i soggetti neoplastici in fase terminale. 1.3 Prescrizione, attivazione del piano terapeutico L erogazione è subordinata alla prescrizione di medici dipendenti di strutture pubbliche operanti presso le UU.OO. di Gastroenterologia, Medicina interna, Chirurgia ed Oncologia, le quali devono indicare il fabbisogno giornaliero o mensile.

13 La prescrizione è valida per un periodo massimo di 4 mesi. 1.4 Rinnovo del piano terapeutico Il rinnovo del piano terapeutico è a cura dei medici di cui al precedente punto. 1.5 Variazioni del piano terapeutico Per la variazione del piano del piano terapeutico (sia nel tipo sia nella quantità dei prodotti) sono necessarie le stesse procedure della prima attivazione. La nuova prescrizione specialistica annulla quella vecchia e dovrà, quindi, indicare completamente il piano terapeutico variato. 1.6 Punti di distribuzione e modalità di erogazione (vedi a.5) 1.7 Assistenza ai residenti fuori del territorio di competenza, ma con domicilio sanitario ASL 9 (vedi a.7). 2. Materiale per medicazione F.C.R. 2.1 Prodotti (tipo e quantità) concedibili I prodotti concedili sono cotone, garze, bende orlate, cerotti adesivi ed anallergici e acqua ossigenata, indicati nel dettaglio nell allegato 1 della delibera G.R. 503/96, fino al raggiungimento della spesa massima di euro 10.33 ( 20.000) mensili. Le erogazioni sono effettuate, salvo casi eccezionali, una volta al mese. A norma della delibera 868/97, vengono inclusi fra i prodotti concedibili in questa categoria i bavaglini copristoma per soggetti tracheostomizzati, concorrendo anch essi al raggiungimento del tetto massimo di spesa. Salvo il caso in cui la prescrizione degli stessi bavaglini sia associata a materiale per medicazione comune nel qual caso il rinnovo è dovuto ogni 3 mesi la validità della prescrizione è di un anno a decorrere dalla data della prescrizione stessa. 2.2 Aventi diritto Gli aventi diritto sono gli affetti da forme morbose di particolare rilevanza (piaghe da decubito, ustioni gravi, ulcere varicose, eczemi secernenti, piaghe peristomali, fistole aperte secernenti e simili) e per i quali occorra la continuità del bisogno per un periodo non inferiore a 3 mesi. 2.3 Prescrizione, attivazione del piano terapeutico, validità della prescrizione La prescrizione dovrà avvenire a cura del medico generico di base il quale dovrà specificare la forma morbosa dalla quale è affetto l assistito e il materiale da medicazione necessario: Cotone idrofilo F.U. Garza idrofila non sterile m. 0,50x0,70 Garza idrofila non sterile m. 1x0,70 Compresse di garza 10x10x25 18x40x12 36x40x12 Benda orlata F.U. m. 5 x 0,05 m. 5 x 0,07 m. 5 x 0,10 Cerotti adesivi cm. 0,025 h 0,05 h Acqua ossigenata flacone da 200 cc. Cerotti anallergici fibra non tessuta cm. 0,025 h

14 0,05 h La prescrizione ha validità trimestrale a decorrere dalla data della ricetta. 2.4 Rinnovo del piano terapeutico Il rinnovo del piano terapeutico è a cura dei medici di cui al precedente punto. 2.5 Variazioni del piano terapeutico Per la variazione del piano del piano terapeutico (sia nel tipo sia nella quantità dei presidi) sono necessarie le stesse procedure della prima attivazione. La nuova prescrizione specialistica annulla quella vecchia e dovrà, quindi, indicare completamente il piano terapeutico variato. 2.6 Punti di distribuzione e modalità di erogazione (vedi a.5) 2.7 Assistenza ai residenti fuori del territorio di competenza, ma con domicilio sanitario ASL 9 (vedi a.7) 3. Para e tetraplegici -F.C.R 3.1 Prodotti (tipo e quantità) concedibili Ad integrazione di quanto previsto dal Nomenclatore Tariffario sono concedili siringhe, guanti, teli assorbenti, cateteri, raccoglitori urine e quant altro indicato nel dettaglio nell allegato 2 della delibera G.R. 503/96, fino al raggiungimento della spesa massima di euro 93 ( 180.000) mensili. Le erogazioni sono effettuate, salvo casi eccezionali, una volta al mese. 3.2 Aventi diritto Gli aventi diritto sono i soggetti para e teraplegici riconosciuti, come tali, invalidi civili dalla apposita Commissione Sanitaria. 3.3 Prescrizione, attivazione del piano terapeutico, validità della prescrizione L erogazione è subordinata alla prescrizione di medici specialisti nella branca di neurologia operanti presso strutture pubbliche, su apposito modulo fornito da questa U.O.. L attivazione del piano terapeutico avrà luogo dietro produzione della prescrizione di cui sopra e di copia dell attestato di invalidità, dal quale risulti la para o tetraplegia come causa invalidante. La prescrizione è valida per un periodo di un anno a decorrere dalla data della prescrizione. 3.4 Rinnovo del piano terapeutico (vedi a.3) 3.5 Variazioni del piano terapeutico (vedi a.4) 3.6 Punti di distribuzione e modalità di erogazione (vedi a.6) 3.7 Assistenza ai residenti fuori del territorio di competenza, ma con domicilio sanitario ASL 9 (vedi a.7)

15 4. Morbo di Cooley F.C.R 4.1 Prodotti (tipo e quantità) concedibili I prodotti concedili sono: - siringhe monouso; - aghi a farfalla; - prolunga per flebo; - acqua bidistillata; per un tetto di spesa massima di euro 25.82 ( 50.000) mensili; - infusori portatili; in media uno ogni due anni in comodato d uso gratuito Le erogazioni sono effettuate, salvo casi eccezionali, una volta al mese. 4.2 Aventi diritto Gli aventi diritto sono gli affetti da morbo di cooley e mielofibrosi. 4.3Prescrizione, attivazione del piano terapeutico, validità del piano terapeutico La prescrizione dovrà avvenire a cura di medico specialista nella branca relativa alla patologia. La prescrizione a validità annuale a decorrere dalla data della ricetta. 4.4 Rinnovo del piano terapeutico (vedi a.3) 4.5 Variazioni del piano terapeutico (vedi a.4) 4.6 Punti di distribuzione e modalità di erogazione (vedi a.6) 4.7 Assistenza ai residenti fuori del territorio di competenza, ma con domicilio sanitario ASL 9 (vedi a.7) 5. Insufficienza renale F.C.R 5.1 Prodotti (tipo e quantità) concedibili Prodotti aproteici (pasta, farina, biscotti, pane, fette biscottate) previsti nel Registro Nazionale (art. 7 D.M. 8/6/2001) fino al raggiungimento di un tetto di spesa massimo di euro 51,64 ( 100.000) mensili. Il limite massimo di spesa previsto dalla delibera della G.R. 503/96 è stato innalzato a 100.000 dalla stessa Giunta Regionale con delibera 1422/99. Fermo restando il limite di spesa massima, le erogazioni dovranno attenersi alla prescrizione del medico specialista, la quale indicherà i quantitativi (in peso) dei diversi tipi di alimenti. Le erogazioni sono effettuate, salvo casi eccezionali, una volta al mese. 5.2 Aventi diritto Gli aventi diritto sono i soggetti affetti da insufficienza renale a cui sia stata prescritta, da medici operanti presso le UU.OO. di nefrologia una dieta aproteica.

16 5.3 Prescrizione, attivazione del piano terapeutico, validità della prescrizione L erogazione è subordinata alla prescrizione di medico specialista operante presso l U.O. di Nefrologia. Al fine di garantire con corretto uso dei prodotti aproteici, la prescrizione ha validità 6 mesi e dovrà essere rinnovata dalla stessa U.O. di Nefrologia. 5.4 Rinnovo del piano terapeutico Il rinnovo del piano terapeutico è a cura di medici operanti presso l U.O. di nefrologia ogni 6 mesi. 5.5 Variazione del piano terapeutico E' a cura dei medici operanti presso la U.O. Di nefrologia. 5.6 Punti di distribuzione e modalità di erogazione (vedi a.5) 5.7 Assistenza ai residenti fuori del territorio di competenza, ma con domicilio sanitario ASL 9 (vedi a.7). ALTRE CATEGORIE DI INTERVENTO DI CUI AD ALTRE NORME A CARATTERE NAZIONALE F.S.N 1. Diabete (Legge 115/87) 1.1 Prodotti (tipo e quantità) concedibili L assistenza ai soggetti affetti da diabete mellito nell ambito dell Assistenza Integrativa trova il suo fondamento nella legge 115/87. La delibera G.R. 965/96 e le successive integra e specifica tale assistenza. I prodotti concedibili sono: - strisce reattive per la determinazione della glicemia, compatibili con tutti i tipi di apparecchio in commercio, fino ad un massimo di 100 strisce mensili. Oltre questo limite la prescrizione deve avvenire a cura dei centro diabetologici ospedalieri; - strisce reattive per la determinazione della glicosuria-chetonuria, nei limiti di cui al precedente punto; - siringhe monouso da insulina, nella quantità prescritta; - aghi per iniettori e penna, nella quantità prescritta; - lancette pungidito, in numero massimo pari al numero delle strisce reattive prescritte; - microinfusori, erogati su prescrizione dei centri di riferimento della Regione Toscana (c/o Ospedale Mayer di Firenze per il diabete mellito in età evolutiva; c/o l Azienda ospedaliera pisana per il diabete mellito in età adulta); 1.2 Aventi diritto Gli aventi diritto sono tutti i soggetti affetti da diabete mellito 1.3 Prescrizione, attivazione del piano terapeutico, validità della prescrizione Sulla base della delibera ASL 9 n.1397/98 successivamente integrata con la n.1032/99 concernente l approvazione del progetto alla organizzazione dell assistenza diabetologica sul territorio aziendale - l erogazione dei presidi di cui la paragrafo 1.1 è subordinata alla prescrizione del servizio Diabetologico della ASL 9 nelle sue dislocazioni zonali - o di

17 altro centro diabetologico il quale può prevedere un piano terapeutico con validità limitata ad alcuni mesi (erogazioni in modalità temporanea) con validità a tempo indeterminato (erogazioni in modalità costante). Per i soli pazienti affetti da diabete mellito di tipo 2 compensato è accettata la prescrizione del medico di base. 1.4 Rinnovo del piano terapeutico Qualora la scadenza del piano terapeutico non sia indicata dal servizio Diabetologico, la si intende annuale. Il rinnovo del piano terapeutico, qualora resti invariato e il n. di strisce prescritte non superi le 100 compete al medico curante altrimenti il paziente va indirizzato al Centro Antidiabetico. 1.5 Variazioni del piano terapeutico Per la variazione del piano del piano terapeutico (sia nel tipo sia nella quantità dei presidi) sono necessarie le stesse procedure della prima attivazione. La nuova prescrizione specialistica annulla quella vecchia e dovrà, quindi, indicare completamente il piano terapeutico variato. 1.6 Punti di distribuzione e modalità di erogazione Le erogazioni sono effettuate, salvo casi eccezionali, una volta al mese tramite le farmacie sul territorio previa autorizzazione rilasciata ANNUALMENTE dalla AUSL9 e relative contromarche mensili nei punti descritti in a.5 Le erogazioni in modalità temporanea, quando riguardano periodi inferiori ad un mese, possono essere effettuate dallo stesso servizio Diabetologico prescrittore. I presidi necessari per il funzionamento dei microinfusori vengono erogati in modalità DIRETTA dai punti di erogazione. 1.7 Assistenza ai residenti fuori del territorio di competenza, ma con domicilio sanitario ASL 9 (gli stessi di a.7) 2. Patologie di cui al D.M. 1/7/82 (sostituito dal D.M. 08/06/2001) 1. Prodotti (tipo e quantità) concedibili Il D.M. Fissa gli stati morbosi per i quali è ammessa l'assistenza sanitaria integrativa relativa ai prodotti dietetici iscritti nel Registro Nazionale (art. 7 D.M. 8/6/2001). Le erogazioni sono effettuate, salvo casi eccezionali, una volta al mese. 2.2 Aventi diritto Gli aventi diritto sono 1. tutti i soggetti affetti da: malattie metaboliche congenite (fenilchetonuria, leucinosi, galattosemia, omocistinuria etc.) fibrosi cistica del pancreas o mucoviscidosi, ai sensi della L. 548/1993 morbo celiaco, compresa la variante clinica della dermatitie erpetiforme. 2. Nati da madri hiv positive per i sostituti del latte materno fino al compimento del sesto mese di vita. 2.3 Prescrizione, attivazione del piano terapeutico, validità della prescrizione L erogazione è subordinata alla prescrizione di medico specialista nella branca relativa alla patologia, operante nell ambito del S.S.N., il quale deve indicare la patologia ed il piano terapeutico. Per i soggetti affetti da morbo celiaco la delibera della Regione Toscana n 723 del 26/07/04 subordina l erogazione alla certificazione attestante l avvenuto accertamento della forma

18 morbosa, rilasciata dai Presidi di rete ( per Grosseto U.O. Pediatria e U.O. Gastroenterologia) individuati con delib. di GR 570/2004: il piano terapeutico (che deve indicare le quantità mensili delle varie tipologie di alimenti), invece, può essere prescritto dal medico generico di base. L erogazione si atterrà al piano terapeutico prescritto e avverrà mensilmente. 1.1 I tetti di spesa mensili individuati per assistito (calcolati sul costo USL esclusa IVA - prot. Reg. tosc. 125/34158/20 del 21/12/2004 -) sono individuati con delib. GRT 723 del 26/07/2004: 1.1 - da 6 mesi a 3 anni euro 54,00 1.2 - > a 3 anni fino a 10 anni «84,00 1.3 - oltre i 10 anni «122,00 Il P.T. ha validità un anno a decorrere dalla data della prescrizione. I tetti di spesa mensili possono essere incrementati per particolari esigenze nutrizionali certificate dai presidi di rete, anche su indicazione del medico di medicina generale/pediatra di libera scelta. 2.3 Rinnovo del piano terapeutico Il rinnovo annuale del piano terapeutico è a cura del medico generico di base. 2.5 Punti di distribuzione e modalità di erogazione (vedi a.5) Gli utenti potranno rifornirsi di prodotti dietetici sia in forma DIRETTA, tramite i punti AUSL di distribuzione, sia tramite le farmacie del territorio che potranno erogare solo alimenti iscritti nel Registro Nazionale (art.7 DM 8 giugno 2001). Il rilascio di Buoni spesa fino al raggiungimento del tetto prefissato sarà effettuato nei punti di distribuzione AUSL. 2.6 Assistenza ai residenti fuori del territorio di competenza, ma con domicilio sanitario ASL 9 (vedi a.7) 3. Fibrosi cistica (Legge 548/93) 3.1 Prodotti (tipo e quantità) concedibili Ai sensi della legge 548/93 le regioni tramite le Aziende USL provvedono a fornire gratuitamente il materiale medico, tecnico e farmaceutico necessario, sulla base della prescrizione dei centri regionali di riferimento cui compete la funzione di prevenzione, diagnosi e cura, tra i quali, in Toscana, oltre il Centro operante c/o l'ospedale pediatrico Mayer di Firenze figura anche l U.O. Pediatria e Neonatologia ASL 9 (supplemento straordinario B.U.R.T. n 15 del 14/4/99) Le erogazioni sono effettuate, salvo casi eccezionali, una volta al mese. 3.2 Aventi diritto Gli aventi diritto ai farmaci e agli ausili di cui sopra, sono tutti i soggetti affetti da fibrosi cistica a cui sia stato prescritto un piano terapeutico dal centro regionale di riferimento (vedi punto precedente). 3.3 Prescrizione, attivazione del piano terapeutico, validità della prescrizione L erogazione è subordinata alla prescrizione del piano terapeutico da parte dei centri regionali di riferimento che sono in via esclusiva abilitati alla prescrizione di piani terapeutici domiciliari. Il piano terapeutico indica le quantità mensili erogabili secondo una programmazione annuale o trimestrale avere carattere temporaneo.

19 3.4 Rinnovo del piano terapeutico Alla scadenza del piano terapeutico, il rinnovo può essere effettuato esclusivamente dal centro regionale di riferimento 3.5 Variazioni del piano terapeutico Per la variazione del piano del piano terapeutico (sia nel tipo sia nella quantità dei farmaci e dei prodotti) sono necessarie le stesse procedure della prima attivazione. Il nuovo piano terapeutico annulla il vecchio. 3.6 Punti di distribuzione e modalità di erogazione (vedi a.5) 3.7 Assistenza ai residenti fuori del territorio di competenza, ma con domicilio sanitario ASL 9 (vedi a.7). 4. MALATTIE RARE (D.legisl. 124/1998) Ai pazienti in possesso di esenzione per patologia, si consegnano tutti i farmaci, inclusi quelli in fascia "c"correlati alla patologia. Il Piano Terapeutico è redatto dal Medico di famiglia su ricettario SSN nel quale sono specificati la diagnosi, il cod. di esenzione della pat. rara, i farmaci correlati alla patologia, la quantità di farmaci da consegnare mensilmente La validità max del P.t. è 1 anno. Documentazione da presentare: ricetta medica, fotocopia del certificato di esenzione.(il certificato di esenzione viene rilasciato dal CUP previa presentazione di attestazione di esenzione -modulo di diagnosi- rilasciato dalla struttura regionale abilitata. 5. SOSTITUTI DEL LATTE MATERNO (D.G.R.T. 1095/2004) L'erogazione gratuita dei sostituti del latte materno è regolata dalla Delib. Ns/ AUSL n. 144 del 28/2/2005 e si riferisce ai neonati da 0 a 6 mesi di vita in condizioni/patologie particolari, sia del bambino, sia della madre che presentano controindicazioni assolute e permanenti all'allattamento materno stabilite dalla CITS (Commissione Integrata tecnico Scientifica) della R.T.. La certificazione relativa alla presenza di situazioni/patologie di cui sopra dovrà essere rilasciata dal neonatologo/pediatra della struttura pubblica di riferimento o dal Pediatra di Libera scelta che provvederà alla quantificazione di un programma alimentare relativo a 30 gg. 6. OSSIGENOTERAPIA DOMICILIARE A LUNGO TERMINE (OLT) Viene attivata dalla U.O. di Fisiopatologia Respiratoria del P.O. di Grosseto che trasmette un Piano di trattamento al Dipartimento Farmaceutico e Protesico (fax 0564/485822 - int. 5822) che provvede, tramite la ditta appaltatrice, alla consegna dell'ossigeno al domicilio del paziente.

20 7. Approvvigionamento agli aventi diritto di pile per apparecchi acustici. Ai sensi della DGRT n.16/2007, ai minori ipoacusici o sordi ed ai soggetti sordi così come individuati al secondo comma dell art.1 della Legge n.95/2006, è garantita la erogazione delle pile necessarie al funzionamento degli apparecchi acustici. 1 L intervento assistenziale è quantificato in un numero massimo di 120 pile non ricaricabili all anno per ogni singolo apperecchio acustico e per utente ed in un numero massimo di 2 pile ricaricabili per impianti cocleari. L utente ha diritto all intervento assistenziale se in possesso della richiesta medica dello specialista di branca in cui si certifichi il possesso dei requisiti previsti dalla citata Delibera GRT n.16/2007 e/o dalla Legge n.95/2006 e sia indicato il fabbisogno annuale quali-quantitativo delle pile. La distribuzione delle pile è a cura delle UU.FF. di Farmaceutica Territoriale e Protesica che consegneranno ai singoli utenti pile per un fabbisogno massimo semestrale: Distretto 1 Follonica Massa Marittima Distretto 2 Distretto 3 Distretto 4 Orbetello Casteldelpiano Grosseto (via Genova) 1