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Pagina 1 di 5 2 giugno 2010 Penalizzate le pensioni di vecchiaia a cura di di Giuseppe Rodà Stampa l'articolo Chiudi Le finestre mobili introdotte dall'articolo 12 del Dl n. 78 del 31 maggio 2010 sui trattamenti pensionistici di vecchiaia e anzianità colpiscono maggiormente i titolari di pensione di vecchiaia rispetto alla precedente normativa. I lavoratori autonomi, come al solito, devono fare i conti con un allungamento più consistente, può arrivare fino a 12 mesi di attesa in più. Per i dipendente, invece, la maggior attesa si colloca a 9 mesi in più rispetto al "vecchio" sistema delle finestre. È importante ribadire che coloro i quali maturano i requisiti per la pensione di vecchiaia e di anzianità entro il 31 dicembre 2010 usufruiranno delle vecchie finestre. Altro aspetto consiste nel fatto che nulla cambia sul piano dei requisiti per l'ottenimento delle predette pensioni.è opportuno, quindi, ricordare i requisiti previsti per il 2011 per i trattamenti pensionistici di vecchiaia e di anzianità. I requisiti per la di vecchiaia sono: - 65 anni di età per gli uomini e 60 per le donne (61 anni di età per le donne del settore pubblico); - minimo contributivo di 20 anni; - cessazione dell'attività lavorativa dipendente anche all'estero. Per l'anzianità, bisogna invece considerare che dal 2011, la quota - cioè la somma di età anagrafica e anzianità contributiva - aumentarà di un anno. Per cui i requisiti saranno: - quota di 96, con età di almeno 60 anni per i lavoratori dipendenti; e quota di 97, con età di 61 anni per i lavoratori autonomi; - minimo contributivo di 40 anni indipendentemente dall'età anagrafica (si ritiene che anche in questo caso si applichino le nuove finestre); - cessazione dell'attività lavorativa dipendente anche all'estero. Le vecchie finestre continuano invece ad appplicarsi: - maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia o di anzianità entro il 31 dicembre 2010; - personale della scuola (1 settembre di ciascun a nno); - lavoratori dipendenti con periodo di preavviso in corso al 30 giugno 2010 con raggiungimento dei requisiti entro la data di cessazione del rapporto di lavoro; - lavoratori per i quali viene meno il titolo allo svolgimento dell'attività lavorativa; - nel limite di 10mila unità: lavoratori in mobilità breve con accordi entro il 30 aprile 2010 e con requisiti per la pensione entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità; lavoratori in mobilità lunga con accordi stipulati entro il 30 aprile 2010; lavoratori che alla data di entrata in vigore del Dl 78/2010 risultano titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà (esuberi banche, assicurazioni e così via) Leggi tutte le risposte degli esperti Ritardo di un anno dalla finestra «a scorrimento» D: Sono un pubblico dipendente. Nel dicembre 2011 compirò 40 anni di servizio. Ad oggi la prima finestra di uscita utile per me sarebbe il 1 aprile 2011; con le modifiche appena introdotte, quando potrò andare in pensione? E che accadrà alla mia liquidazione? R: Se il lettore decidesse di lasciare il servizio al compimento dei 40 anni di servizio, la sua finestra di uscita sarebbe prevista per gennaio 2013. Se decidesse di lasciare prima il servizio, comunque, subirebbe il ritardo di un anno dalla data prefissata, per l'applicazione della finestra "a scorrimento". La liquidazione verrà calcolata con il sistema Tfr, a decorrere dal 1 gennaio 2011, e il pagamento avverrà in un unica soluzione se l'importo è pari o inferiore a 90.000 euro.

Pagina 2 di 5 Uscite di anzianità confermate per il personale scolastico D: Ho la qualifica di dirigente scolastico e sono nata nel settembre 1951. Ad agosto del 2010 maturerò 35 anni e 4 mesi di anzianità. A partire da quando potrò andare in pensione? R: Con la sua anzianità anagrafica e di servizio, la lettrice avrà diritto di andare in pensione di anzianità a decorrere dal 1 settembre 2011, con 60 anni di età e 36 di s ervizio, in quanto la finestra "a scorrimento", con ritardo di un anno nell'uscita, non si applica al personale della scuola. Prosecuzione volontaria con autorizzazione Inpdap D: Sono una dipendente Asl, nata il 22 aprile 1952, e il 20 gennaio 2011 raggiungo 39 anni di servizio. Vorrei dimettermi dal lavoro e versare personalmente l'ultimo anno di contribuzione. Posso farlo? Quando andrei in pensione? Sempre il 1 luglio 2012? R: Per la prosecuzione volontaria si dovrà chiedere l'autorizzazione all'inpdap, che stabilirà anche la data di decorrenza della pensione. Quota Tfr con poca incidenza per chi ha 36 anni di anzianità D: Ho 36 anni di anzianità, di cui 32 nell'università; di quanto sarà ridotto, all'incirca, il mio trattamento fine servizio andando in pensione nel 2014, con 40 anni di anzianità contributiva? R: Attualmente non è possibile effettuare un calcolo. Comunque è evidente che, avendo il lettore già 36 anni di servizio, la quota Tfr sarà limitata ai pochi anni che rimangono. Per invalidità già riconosciute la soglia non si alza D: Da marzo 2010 mi è stata riconosciuta l'invalidità al 75% e quindi percepisco una pensione: mi verrà tolta? Si tratta del mio unico reddito attuale. R: Nessun problema per la permanenza dell'assegno di invalidità civile. L'elevazione dal 74% all'85% vale solo per le domande di assegno di invalidità presentate dal 1 giugno 2010. Vecchi criteri per i titolari di assegno straordinario D: Se la finestra per i 40 anni di pensione di anzianità si apre nel 2013 e nel frattempo si percepisce un assegno straordinario di sostegno al credito da Inps, si deve pensare che la finestra slitterà in avanti, e in questo caso si continuerà a percepire l'assegno, o tutto rimane com'è ora? R: Per i titolari di assegno straordinario a carico di un fondo di solidarietà si applicano le vecchie finestre. Al riparo chi matura i requisiti entro il 31 dicembre 2010 D: Sono in mobilità e maturo i requisiti di 59 anni di età e 38 contributi al 31 dicembre 2010 con finestra 1 luglio 2011. Non è chiaro se i lavoratori già usciti rientrano tra quelli "colpiti" dal nuovo provvedimento. R: Il fatto di maturare i requisiti entro il 31 dicembre 2010 mette al riparo dalle nuove regole restrittive. La decorrenza della pensione sarà pertanto dal 1 lugl io 2011. Tfr senza rateazioni per tutti i dipendenti privati D: Sono un dipendente bancario con età di 62 anni, compiuti il 24 dicembre 2009. Raggiungero i 35 anni di servizio il 30 settembre 2010. Quando si aprirà la mia finestra di uscita per effetto del decreto? Il Tfr mi verrà liquidato in un unica soluzione o in forma differita? R: La vecchia finestra sarà quella del 1 luglio 2011. Il Tfr, non essendo l'interessato un pubblico dipendente, verrà liquidato secondo le norme "consuete" senza alcuna rateazione.

Pagina 3 di 5 Per il medico di 64 anni un bivio tra anzianità e vecchiaia D: Sono un medico dipendente ospedaliero,attualmente con 44 anni di versamenti. Ad aprile 2011 compio 65 anni. Se aspetterò la data del compimento del 65 anno di età, quando potrò andare in pensione? Se vado con l'ultima finestra del 2010, quali vantaggi ho? R: Se l'interessato va in pensione di anzianità con il minimo dei 40 anni di contribuzione la vecchia finestra è quella del 1 luglio 2010. In caso di pensione di vecchiai a, la nuova finestra sarà quella del 1 maggio 2012. Slittamento per chi matura i 40 anni di contributi nel 2011 D: Sono state modificate le finestre di uscita anche per chi ha maturato 40 anni di contributi indipendentemente dall'età? R: Il testo del decreto legge che determina lo slittamento delle finestre di 12 mesi si applica anche a chi matura dal 2011 i 40 anni di contributi. Per i sordomuti i requisiti restano invariati D: Sulla base del nuovo decreto legge cambia qualcosa a proposito delle percentuali di invalidità per i sordomuti? R: Per i sordomuti restano i requisiti precedenti. L'elevazione della percentuale all'85% vale solo per gli invalidi civili. Vecchia finestra per la donna che compie 60 anni a luglio D: Se compio i 60 anni il 20 luglio 2010, come dipendente privato e donna, quando vado in pensione secondo la nuova normativa? R: Si applica la vecchia finestra, che è quella del 1 gennaio 2011. Regole del Tfr anche per il personale in esonero D: Per un pubblico dipendente che ha già chiesto l'esonero prima dell'entrata in vigore delle nuove norme pensionistiche (in base all'articolo 72 del decreto legge 112 del 25 giugno 2008) cambia qualcosa o tutto rimane invariato? R: Nulla è previsto dalle nuove norme per il personale collocato in posizione di esonero, per cui si può ritenere che anche per tale personale il calcolo della liquidazione verrà effettuato applicando dal 1 ge nnaio 2011 le regole del Tfr. Comunque, stante la particolare situazione giuridica del personale in esame, conviene aspettare le norme di applicazione per un giudizio definitivo. Uscita condizionata anche dal fattore età D: Ho 57 anni, sono dipendente di un ente locale e maturerò i 40 anni di contributi a giorni, esattamente il il 13 giugno 2010. Posso andare in pensione con la finestra di ottobre? R: La risposta è positiva, a patto che l'interessato possa far valere i 57 anni di età entro il 30 settembre 2010. Sul fronte della scuola vale sempre il 1 settembre D: Le novità in materia previdenziale introdotte dal decreto legge sulla manovra in che misura interessano il personale femminile della scuola? R: Non si registra alcuna novità sul fronte della pensione di anzianità e di vecchiaia. Viene confermata, infatti, l'unica finestra del 1 settembre di ciascun anno. Si ricorda che nel settore scolastico il requisito deve essere

Pagina 4 di 5 maturato entro la fine dello stesso anno. Liquidazione dello statale entro 270 giorni dal «ritiro» D: Sono un dipendente statale con 61 anni di età e 39 anni di servizio. Vorrei andare in pensione. Quando mi verrà liquidato il Tfr? R: Se la liquidazione del lettore non supera l'importo, al lordo delle ritenute fiscali, di 90.000 euro, la somma verrà liquidata dall'inpdap in unica soluzione entro 270 giorni dalla data di cessazione dal servizio. Conviene lavorare fino al mese prima dell'«apertura» D: Una volta raggiunti i 40 anni di lavoro, quanto bisogna attendere per l'apertura della finestra? Durante quell'intervallo di tempo che cosa succede, si deve continuare a lavorare? R: Nel testo precedente del provvedimento venivano salvate le vecchie finestre per le pensioni di anzianità liquidate con 40 anni di contribuzione (cioè quattro). Nel nuovo testo non si parla di questa deroga, quindi anche queste pensioni di anzianità rientrano nelle nuove finestre cosiddette mobili. Fino al mese precedente l'apertura della finestra è conveniente continuare a lavorare. Pensione confermata a chi deve andare il 1 luglio 2010 D: Quando parte lo slittamento delle finestre? Io dovrei andare in pensione dal 1 luglio del 2010, peraltro senza utilizzare una finestra perché rientrante nella precedente normativa: sono a rischio? R: Le nuove finestre scattano per chi matura i requisiti della pensione dal gennaio 2011 in poi. Il lettore, dunque, non è interessato dalle novità introdotte e a lui si applica la precedente normativa. I criteri di calcolo del trattamento fine servizio D: Sono un docente universitario che alla data del 1 giugno 2010 ha maturato 37 anni di servizio. Vorrei sapere quando è possibile andare in pensione, come vengono calcolati la pensione e il trattamento di fine servizio e, inoltre, se il calcolo della pensione viene fatto sulla base dell'ultima mensilità di stipendio. R: Non viene riportata la data di nascita, per cui non è possibile stabilire la decorrenza della pensione. Peraltro, poiché il lettore ha gia 37 anni di servizio, dovrebbe aspettare al massimo altri tre anni per arrivare alla massima anzianità pensionabile di 40 anni. Il calcolo della liquidazione avverrà in due quote: la prima è calcolata con il sistema del Tfs, per gli anni di servizio utile fino al 31 dicembre 2010; la seconda, per gli anni di servizio effettivo dal 1 gennaio 2011 fino alla data di cessazione, è cal colata con il sistema Tfr, che prevede l'accantonamento del 6,91% annuale. Il calcolo della pensione avviene su due quote di pensione: la quota A viene calcolata sulla base dell'ultimo importo stipendiale pensionabile, maggiorato del 18% (a esclusione della voce Iis, che non viene maggiorata del 18%) per l'aliquota di pensione maturata fino al 31 dicembre 1992; la quota B si calcola sulla base della media degli stipendi degli ultimi 10 anni di servizio (voci pensionabili e accessorie) per l'aliquota di pensione maturata dal 1 gennaio 1992, fino alla data di cessazione. Il totale delle aliquote pensionabili non può eccedere l'80 per cento. RISPOSTE A CURA DI Aldo Ciccarella, Sergio D'Onofrio, Pietro Gremigni, Giuseppe Rodà, Paola Sanna, Tommaso Siracusano, Claudio Testuzza L'iniziativa si svolge in collaborazione con la Fondazione studi consulenti del lavoro (con l'apporto di Vincenzo Barbaro, Ferdinando Butto, Bruno Di Franco, Giorgio Forcolin, Patrizia Gobat, Milena Iacobazzi, Pietro Manzari, Fabio Martini)

Pagina 5 di 5 2 giugno 2010 Redazione Online Tutti i servizi I più cercati Pubblicità P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - Tutti i diritti riservati partners