GUIDA ALL IMIS. Quando si paga? Il versamento dell imposta è dovuto in due rate: la prima rata scade il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre.

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Transcript:

GUIDA ALL IMIS A partire dal 2015 è stata istituita l Imposta immobiliare semplice (IM.I.S.). Questo nuovo tributo si applica solo nei comuni trentini. Sostituisce l Imposta municipale propria (I.MU.P.) e la Tassa per i servizi indivisibili (TA.S.I.) ed è stato introdotto per semplificare gli adempimenti in capo ai contribuenti. Di seguito si forniscono in sintesi le principali istruzioni per l uso. Chi deve pagare? Il proprietario o il titolare di altro diritto reale (uso, usufrutto, abitazione, superficie ed enfiteusi) sugli immobili di ogni tipo e sulle aree edificabili. Con riferimento a queste ultime devono pagare anche i coltivatori diretti/imprenditori agricoli a titolo principale. Se più persone sono titolari del medesimo diritto reale sul medesimo immobile ogni contitolare deve pagare l imposta in proporzione alla propria quota di diritto reale (es. marito e moglie proprietari in parti uguali della casa in cui vivono pagano l imposta metà per ciascuno). Chi non deve pagare per esenzioni/esclusioni? I proprietari o titolari di altro diritto reale sui terreni destinati ad uso agricolo o silvopastorale. I proprietari di fabbricati concessi in comodato alla Provincia, ai Comuni e ad altri enti pubblici per l esercizio di funzioni, servizi o attività pubbliche. Non è dovuto il pagamento dell imposta per importi inferiori ai 15 euro Quando si paga? Il versamento dell imposta è dovuto in due rate: la prima rata scade il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Come si paga? L imposta può essere pagata utilizzando il modello F24. Il modello va consegnato a qualsiasi banca o ufficio postale..il codice ISTAT del Comune di Canazei è B579 Come si calcola? Per i fabbricati in generale il calcolo dell imposta corrisponde al prodotto aliquota X valore catastale. L aliquota è scelta dal comune (si veda la seguente tabella). Il valore catastale corrisponde al prodotto rendita catastale X coefficiente moltiplicatore fissato in legge. Il valore catastale ai fini IMIS è indicato negli estratti catastali. Tabella delle aliquote a valere per il 2015 TIPOLOGIA DI IMMOBILE ALIQUOTA Abitazione principale 0,35% Altri fabbricati ad uso abitativo 0,895% Fabbricati ad uso non abitativo 0,79% Fabbricati strumentali all attività agricola 0,1% Aree edificabili e altri immobili non compresi nelle 0,895% categorie precedenti Abitazioni concesse in comodato registrato dal soggetto 0,46% passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado ed affini che la utilizzano come abitazione principale. Nel caso di più unità date in comodato l aliquota si applica ad una sola unità immobiliare.

La base imponibile dei fabbricati è data dalla rendita catastale moltiplicata per : 168 per le abitazioni e le relative pertinenze (C,C/2,C/7) e per le fattispecie assimilate 147 per le categorie catastali (B, C/3, C/4e C5) 84 per gli uffici (A10/ e D/5) 68,25 per gli immobili speciali (D9 57,75 per i negozi (C/1) ATTENZIONE, i coefficienti a differenza di quanto avveniva per ICI e IMUP, CONGLOBANO già l incremento del 5% della rendita catastale Per l abitazione principale e per i fabbricati assimilati all abitazione principale Questa tipologia di fabbricato gode di un regime agevolato mediante il riconoscimento di una detrazione d imposta pari ad euro 630,45 L aliquota per le abitazioni principali e relative pertinenze (al massimo due pertinenze in categoria catastale C/2, C/6, C/7) a valere per il 2015 è pari al 0,35%. Dall'imposta calcolata come sopra illustrato va pertanto sottratto l importo pari ad euro 630,45. Il predetto importo relativo alla detrazione d imposta fa riferimento ad una situazione protratta per l intero anno altrimenti deve essere ridotto proporzionalmente. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi in parti uguali indipendentemente dalla quota di possesso. Per abitazione principale si intende il fabbricato nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la residenza anagrafica in immobili diversi, le modalità di applicazione dell imposta per questa fattispecie e per le relative pertinenze si applicano ad un solo immobile; per residenze anagrafiche fissate in immobili diversi situati nel territorio provinciale, si intende per abitazione principale quella in cui, se presenti, pongono la residenza i componenti minorenni del nucleo familiare. Si ricordano di seguito i principali casi di assimilazione: 1. unità immobiliari possedute dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale; 2. casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 3. fabbricato abitativo assegnato al genitore cui un provvedimento giudiziale ha riconosciuto l affidamento dei figli, nel quale tale genitore fissi la dimora abituale e la residenza anagrafica; 4. unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 5. cittadini italiani residenti all estero e iscritti all AIRE e che abbiano maturato nel paese di residenza il diritto alla pensione, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d uso.; 6. immobili, a qualsiasi fine destinati o utilizzati, posseduti dalle ONLUS di cui al decreto legislativo n. 460 del 1997. Per le aree edificabili e situazioni assimilate il calcolo dell imposta corrisponde al prodotto aliquota X valore dell area edificabile. L aliquota è scelta dal comune. Il valore dell area edificabile corrisponde al prodotto tra

valore in commercio a metro quadro X metri quadri dell area. Il comune ha individuato i valori di riferimento per metro quadro delle aree edificabili suddividendo in zone omogenee il territorio comunale. Sulla base di questi valori è stato predisposto il modello allegato. Si riportano nella seguente tabella i valori per metro quadro relativi alle diverse zone territoriali. Per maggiori approfondimenti si rinvia alla delibera pubblicata nel sito del comune all indirizzo http://www.comune.canazei.tn.it e si suggerisce, vista la complessità della materia, di contattare l ufficio tributi. CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI AI FINI DELL IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE (IM.I.S) E necessario fissare dei criteri per la determinazione del valore delle aree fabbricabili ai fini dell Imposta immobiliare semplice (IM.I.S.), dal momento ché non è funzionale, in quanto eccessivamente dispendioso in termini di tempo, determinare il valore delle aree in base a singole perizie di stima. Al riguardo la normativa di riferimento (L.P. 14/2014) si limita a definire come aree fabbricabili quelle superfici utilizzabili a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali, oppure in base alle effettive possibilità di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Per le aree fabbricabili, ai sensi dell art. 6 comma 4 della L.P. 14/2014, il valore è dato da quello venale in comune commercio al 1 gennaio dell anno di imposizione e avendo riguardo a: 1) zona territoriale di ubicazione; 2) indice di edificabilità; 3) destinazione d uso consentita; 4) oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione; 5) prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi caratteristiche analoghe. I criteri di valutazione indicati di seguito sono stabiliti prendendo in considerazione i prezzi medi di vendita delle aree, la zona territoriale di ubicazione, l indice di fabbricabilità e la destinazione d uso. Quanto agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, si ritiene che essi siano omogenei nell ambito delle zone di ubicazione considerate, e non di particolare rilevanza. Eventuali situazioni particolari potranno essere considerate caso per caso. Per la determinazione dei valori da attribuire ai fini IM.I.S. alle aree fabbricabili si è proceduto in questo modo: 1) si sono fissati i valori al metro quadro per l anno di imposta 2015 come indicato nella tabella sottostante mantenendo gli stessi valori determinati sia ai fini ICI e IMU. LOCALITA Zona residenziale Zona residenziale Zona residenziale con indice >=2,5 con indice >=2 con indice >=1,5 CANAZEI-GRIES 400,00 /mq 350,00 /mq 300,00 /mq ALBA-PENIA 350,00 /mq 300,00 /mq 250,00 /mq

AREE PRODUTTIVE, CAMPEGGI, AREE COMMERCIALI E ARTIGIANALI: 100,00 /mq sia per Canazei che per Alba- Penia 2) si sono previste delle ipotesi di riduzioni da applicare ai singoli terreni (che comportano una diminuzione del valore di riferimento dell area per ogni singolo anno in cui sussiste il vincolo) e di seguito illustrate: RIDUZIONI PER VINCOLI URBANISTICI 1) allineamenti: riduzione del valore del 30% 2) percorsi pedonali: riduzione del valore del 30% 3) lottizzazione e PIP: riduzione del 50% 4) unità minima: riduzione del 50% 5) PEA: riduzione del 70% 6) lotto minimo: riduzione del 60% 7) vincolo alberghiero: riduzione del 70% 8) vincolo cimiteriale: l area non si considera edificabile 9) rischio geologico PGUAP R4: i metri quadri soggetti a rischio geologico si considerano edificabili qualora sia utilizzabile la volumetria: riduzione del 50% 10) rischio geologico PGUAP R3: riduzione del 50% 11) inedificabilità per configurazione: riduzione pari a 80% in questo vincolo rientrano: a) le particelle fondiarie aventi superficie inferiore a 300 mq; b) le particelle fondiarie aventi larghezza insufficiente a realizzare un immobile (circa meno di 14 metri lineari); c) le particelle fondiarie sulle quali l immobile avrebbe larghezza insufficiente per la presenza di edifici eretti nelle particelle confinanti senza il rispetto delle distanze minime (che dunque riducono di fatto le dimensioni che potrebbe assumere l immobile che si volesse costruire su quel terreno). Nel caso di coesistenza di più vincoli, si tiene conto solamente di quello più restrittivo per l edificazione (e che comporta una riduzione maggiore). Non sono determinate riduzioni particolari per le fasce di rispetto stradali in quanto già considerate nelle riduzioni per i vincoli indicati sopra. In relazione alle aree fabbricabili per le quali il P.D.F. e P.R.G. stabiliscono vincoli diversi, per il periodo di salvaguardia del P.R.G. la possibilità edificatoria si considera determinata dalla normativa di piano più restrittiva. Pertanto, tra quelli sopra indicati, si prende in considerazione il vincolo che comporta la riduzione maggiore. In sede di accertamento con adesione, per evitare il contenzioso col contribuente, l Amministrazione autorizza il Servizio Entrate del Comun General de Fascia ad applicare una riduzione del 15% al valore determinato in conformità dei criteri precedenti. Potranno essere prese in considerazione stime di valori solamente se comprovate da perizia asseverata. La perizia di stima dovrà essere redatta in modo analitico tenendo conto di tutti gli elementi di cui all art. 6 comma 2 della Legge Provinciale n. 14/2014. ***

Per area edificabile si intende l'area utilizzabile a qualsiasi scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale comunale. Per scopo edificatorio si intende la possibilità anche solo potenziale di realizzare fabbricati o ampliamenti di fabbricati. Un terreno si considera edificabile con l adozione preliminare dello strumento urbanistico comunale. Si considerano assimilati ad area edificabile: a) i fabbricati iscritti catastalmente nelle categorie F3 ed F4, nelle more dell accatastamento definitivo; b) i fabbricati oggetto di demolizione o di interventi di recupero; c) le aree durante l effettuazione dei lavori di edificazione, indipendentemente dalla tipologia dei fabbricati realizzati. Per i fabbricati strumentali all agricoltura Questa tipologia di fabbricato gode di un regime agevolato mediante il riconoscimento di una deduzione dal valore catastale pari ad euro 1.000. Per fabbricato strumentale all agricoltura si intende il fabbricato censito al catasto in categoria D10 ovvero per il quale sussiste l annotazione catastale di ruralità. Chi gode di riduzioni/agevolazioni? Il proprietario o il titolare di altro diritto reale su fabbricati di interesse storico o artistico e su fabbricati riconosciuti come inagibili ed inabitabili gode di una riduzione della base imponibile (valore catastale) nella misura del 50% ma senza possibilità di cumulo tra le due fattispecie. Cosa succede se non si è ricevuto il modello precompilato? Il modello precompilato è uno strumento previsto al fine esclusivo di aiutare il cittadino nel pagamento dell imposta. Il mancato ricevimento del modello precompilato non libera il cittadino dal pagamento. E opportuno che il cittadino segnali al comune il mancato ricevimento del modello precompilato al fine di individuare la causa del disservizio.