MINISTERO DELLA DIFESA



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MINISTERO DELLA DIFESA Direzione Generale dei Lavori e del Demanio U.G.C.T. 2 Ufficio 1^ Sezione Prot. M_D/GGEN/05/20120 /21/104/10 Roma, 7 MARZO 2011 Allegati: 5 Oggetto: Tracciabilità dei flussi finanziari: legge n. 136/2010, artt. 3 e 6 e decreto legge 12 novembre 2010, n. 187, artt. 6 e 7 Misure urgenti in materia di sicurezza Disposizioni applicative e ulteriore modifica delle clausole contrattuali A: ELENCO INDIRIZZI ALLEGATO Seguito: a) circolare n. M_D/GGEN/05/020646/21/104/10 del 13 settembre 2010 b) circolare n. M_D/GGEN/3412 del 20 ottobre 2010 Con la circolare a seguito in a) sono state diramate le clausole contrattuali volte a recepire la disciplina introdotta dall art 3 della legge n. 135 del 2010, rinviando ad una circolare più analitica con riguardo alle disposizioni operative per l attuazione della nuova normativa. Successivamente, il decreto legge n. 187 del 2010 (entrato in vigore il 13 novembre 2010, e convertito, con modificazioni, dalla legge n. 217 del 2010 entrata in vigore il 19 dicembre 2010), agli articoli 6 e 7, ha introdotto disposizioni interpretative, modificative e attuative della normativa dettata dagli artt 3 e 6 della citata legge n. 136/2010. Nelle more della conversione in legge del citato decreto legge, e, poi, successivamente alla suddetta conversione, con le determinazioni n. 8 del 18 novembre n. 10 e del 22 dicembre 2010, l Autorità di vigilanza sui contratti pubblici ha condotto un esame analitico dei vari aspetti della complessiva disciplina in questione, fornendo utili linee interpretativa per la relativa applicazione che meritano un integrale rinvio. Sciogliendo la riserva formulata con la circolare a seguito, e tenuto conto delle modifiche introdotte dal decreto legge e dalle osservazioni dell Autorità di vigilanza, si forniscono le indicazioni seguenti. 1. Sintesi essenziale della normativa La normativa in esame introduce un meccanismo di controllo di tutti i pagamenti correlati alle commesse pubbliche, che coinvolge l intera filiera delle imprese che, a vario titolo, forniscono prestazioni nell ambito di tali commesse - subappaltatrici e subcontraenti vari. Al riguardo, in sintesi, è previsto che: - tutti i pagamenti in questione 1) devono transitare su un conto corrente dedicato dall appaltatore, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche 2) devono correlarsi espressamente al contratto pubblico cui fanno riferimento mediante l indicazione del relativo

C.I.G. (e C.U.P., ove obbligatorio) 3) possono essere effettuati solo mediante determinate modalità (bonifico bancario o postale o altri strumenti idonei) art. 3, commi 1 e 5 della legge 136; - il conto corrente dedicato, i dati relativi ai soggetti legittimati a operarvi (e relative modifiche) devono essere comunicati all amministrazione entro sette giorni dall accensione del conto o, laddove il conto corrente sia già esistente, dalla sua prima utilizzazione in una operazione correlata alla commessa pubblica - comma 7; - i contratti pubblici devono contenere a pena di nullità una clausola di impegno al rispetto degli obblighi di tracciabilità; l amministrazione deve inoltre verificare che analoga clausola sia stata inserita nei subappalti e subcontratti derivanti dal contratto principale comma 8, primo periodo e comma 9; - l inosservanza delle prescrizioni di legge è gravemente sanzionata. Si evidenzia, in particolare che: 1) l assenza della clausola di impegno relativa agli obblighi di tracciabilità determina la nullità assoluta del contratto, già illustrata; 2) il pagamento con strumenti diversi da quelli consentiti dalla legge è causa di risoluzione del contratto, oltrechè di applicazione, a carico del soggetto inadempiente, di una sanzione pecuniaria dal 5 al 20% del valore della transazione comma 9 bis e art. 6, comma 1; 3) il pagamento al di fuori del conto corrente dedicato o privo dell indicazione del CIG/CUP relativo al contratto determina, a carico del soggetto inadempiente, una sanzione dal 2 al 10% del valore della transazione art. 6, comma 2; 4) i fatti che determinano la violazione degli obblighi di tracciabilità sono comunicati a cura dell autorità giudiziaria al prefetto territorialmente competente. 2. Ambito applicativo Per quanto di interesse, rientrano nell ambito applicativo della norma sia i contratti di lavori sia quelli di servizi di ingegneria e architettura, sia quelli di fornitura accessori ai contratti di lavori mediante reparti del Genio; vi rientrano, inoltre, le concessioni di lavori pubblici. Considerata la ratio della normativa, devono ritenersi sottostare agli obblighi di legge anche i contratti di manutenzione ordinaria, di qualunque importo, finanziati con capitoli di esercizio. Non rileva la procedura di affidamento seguita, onde la normativa deve applicarsi anche ai contratti senza pubblicazione di bando e agli affidamenti diretti, nonchè alle procedure in economia mediante cottimo fiduciario. Sono ricompresi anche i contratti esclusi dall ambito di applicazione del Codice ai sensi degli art. 17 (segretati) e 18 del Codice (es. opere NATO). Inoltre, non possono ritenersi sottratti alla legge i contratti stipulati per gli interventi nei teatri operativi. Infine, con riguardo al dato temporale, l Autorità di vigilanza evidenzia che devono rispettare la normativa in esame anche i contratti collegati a contratti stipulati precedentemente alla data della sua entrata in vigore e in particolare: quelli aventi ad oggetto lavori o servizi complementari ex art. 57, comma 5, lett. a) del Codice, quelli originati da fallimento dell appaltatore e, infine, quelli conseguenti a varianti in corso d opera che superino il quinto dell importo dell appalto. 3. Clausola contrattuale per la tracciabilità dei flussi finanziari Inserimento dei codici identificativi del contratto. Come noto, la disciplina relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari si applica, nella sua versione originaria, per i contratti stipulati a partire dal 7 settembre 2010. Al riguardo, con la

circolare a seguito in a), era stata diramata una versione aggiornata della clausola contrattuale relativa ai pagamenti. Peraltro, in seguito alla successiva modifica del comma 8 e all aggiunta del comma 9 bis all art. 3 della legge n.136 in sede di decreto-legge e successiva legge di conversione, e sulla falsariga delle indicazioni al riguardo fornite dall Autorità di vigilanza, è stata nuovamente modificata la clausola relativa ai pagamenti, da inserirsi nella formulazione indicata, a pena di nullità, in tutti i contratti futuri, anche decentrati (allegato 1). Il responsabile del procedimento per la fase di esecuzione deve inoltre verificare la presenza di analoga clausola - sostanzialmente conforme a quella contenuta nell all.1, seconda clausola, della delibera dell AVCP - all interno di tutti i contratti della filiera, sottoscritti dai subappaltatori e subcontraenti a qualsiasi titolo interessati ai lavori (art. 3, co 9). Tale verifica deve essere effettuata per il subappalto in sede di autorizzazione del subappalto stesso. Al riguardo, è stata altresì modificata la clausola contrattuale relativa al subappalto, onde impegnare l appaltatore al rispetto dell obbligo di tracciabilità nei confronti del subappaltatore (all. 2) Nell ipotesi in cui la verifica abbia esito negativo, il subappalto non dovrà essere autorizzato. Per gli altri subcontratti, invece, la verifica dev essere effettuata in seguito all invio dei subcontratti stessi alla stazione appaltante, cui l appaltatore è obbligato in virtù della clausola generale già illustrata prevista al comma 8. 4. Dichiarazione conto corrente dedicato All atto della stipula del contratto sarà cura dell ufficiale rogante acquisire la dichiarazione che il conto corrente indicato dall appaltatore da inserire in contratto sia dedicato alle commesse pubbliche (art. 3, comma 7). Viene inoltre chiarito che l espressione anche in via non esclusiva riferita ai conti correnti dedicati, deve essere intesa nel senso che tali conti possono essere utilizzati promiscuamente per più commesse, purché per ciascuna commessa sia effettuata la comunicazione di cui al comma 7 dell art.3 della legge n.136/2010 circa il conto o i conti utilizzati, e nel senso che sui medesimi conti possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alle commesse pubbliche comunicate (cfr. art.6, comma 4 del D.L. n.187/2010). Si evidenzia che ai fini di non vanificare gli obblighi di tracciabilità in caso di cessione dell azienda titolare dell appalto, si dovrà acquisire dal cessionario la dichiarazione di conto corrente dedicato e i relativi pagamenti dovranno riportare il codice identificativo del contratto ceduto. Inoltre, in caso di accettazione della cessione del credito, si ritiene necessario verificare che lo stesso preveda che il corrispettivo pattuito sia corrisposto rispettando gli obblighi di tracciabilità. 5. Creazione di CIG e CUP per l identificazione del contratto. Come già accennato, ai sensi dell art. 3, comma 5 della legge 136, negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione finanziaria - in entrata e in uscita, tra P.A. e appaltatore nonché tra appaltatore e altri soggetti della filiera - devono essere indicati il codice identificativo di gara (CIG) rilasciato dall Autorità di Vigilanza e, ove obbligatorio ai sensi dell articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, del codice unico di progetto (CUP). Al riguardo, con la circolare in b) erano state riepilogate le modalità di richiesta e le responsabilità in ordine alla generazione del CUP, che nella prima versione della legge 136 era previsto come unico strumento di identificazione del contratto. Al riguardo, considerate le novità introdotte dal comma 3 sopra illustrato (indicazione del CIG oltrechè, ove obbligatorio, anche del CUP), si evidenzia che la creazione del CIG diventa

obbligatoria, ai fini della tracciabilità, per tutti i nuovi contratti a qualsiasi tipologia e importo essi appartengano, e a prescidere dalla tipologia di affidamento seguita si veda al riguardo, l ambito applicativo della normativa delineato al par. 2 della presente circolare. Il CIG dev essere creato dal responsabile per la fase di affidamento (Ente periferico per i contratti delegati e decentrati) al momento della pubblicità della gara, ovvero, qualora questa non sia prevista, dopo la firma dell atto di approvazione del progetto e della deliberazione a contrattare, utilizzando il sito SIMOG dell Autorità. Per i contratti fuori area, sono attualmente in corso le procedure per consentire l accreditamento dei responsabili dell inserimento del CIG. Oltre al CIG, occorrerà creare il CUP secondo le modalità indicate nella circolare a seguito in b. Entrambi i codici identificativi in questione dovranno essere indicati in ogni pagamento, mediante loro inserimento nel sistema SIV. Al riguardo, è in corso da parte dei soggetti responsabili l adeguamento del sistema SIV, SICOGE e SIRGIS. Benché la legge non lo richieda, è opportuno inserire i codici CIG E CUP nei contratti in modo da darne conoscenza alla controparte nonché averne una facile reperibilità al fine di effettuare i pagamenti. 6. Strumenti e procedure di pagamento. Strumenti di pagamento consentiti sono il bonifico bancario o postale ovvero altri strumenti idonei a garantire il riscontro dei movimenti finanziari, come ad esempio come chiarito dall Autorità i meccanismi on-line quali le Ri.Ba. (ricevute bancarie elettroniche). Si prescrive inoltre a codesti Enti, al fine di garantire l esatta applicazione della normativa, di corredare l invio dei pagamenti con la dichiarazione dell appaltatore relativa al conto corrente dedicato nonché dei codici identificativi del contratto di riferimento. 7. Adeguamento alla nuova normativa dei contratti in corso L articolo 6, comma 2, del d.l. 187 del 2010, come modificato dalla legge di conversione (n. 217 del 2010), colmando una lacuna della nuova normativa circa la relativa disciplina transitoria, ha sancito che entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della citata legge di conversione (quindi entro il 17 giugno 2011), i contratti in corso di esecuzione ossia quelli stipulati prima del 7 settembre 2010, e i relativi subappalti e subcontratti, devono adeguarsi alle nuove norme in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. Tale adeguamento non comporta obblighi di modifica delle clausole contrattuali (in quanto gli obblighi di tracciabilità sono automaticamente recepiti nel contenuto del contratto ai sensi dell art. 6, comma 2, del d.l., come modificato in sede di conversione), ma riguarda l intera disciplina dei pagamenti, che da quella data non potranno essere effettuati in termini diversi da quelli prescritti dall articolo 3 della legge 136. Al riguardo, con riferimento ai contratti in corso di esecuzione afferenti a capitoli di Geniodife, è indispensabile procedere entro la data di scadenza sopra individuata secondo le disposizioni seguenti: 1) richiesta a tutti i contraenti interessati delle dichiarazioni/comunicazioni in ordine al/i conto/i corrente dedicato/i; di tale adempimento si occuperanno gli enti periferici per tutti i contratti delegati e decentrati, e Geniodife (8^ divisione) per i contratti centrali; 2) verifica dell esistenza del CIG e del CUP, qualora necessario, negli atti di cui sopra, con loro conseguente creazione qualora inesistenti e immediata comunicazione alle controparti contrattuali. Tali adempimenti dovranno essere posti in essere, con urgenza,: - per il CIG, per razionalità di ripartizione dei compiti, da ogni Ente responsabile della fase di esecuzione per tutti i contratti di propria competenza (anche se correlati a gare centrali), assicurando informazione circa il CIG acquisito alla 7^ e all 8^ Divisione di questa D.G.

- per il CUP, secondo le attuali competenze, dal 1 Ufficio UGCT per i contratti centrali e dagli Enti periferici per i contratti delegati e decentrati, assicurando informazione circa il CUP acquisito alla 7^ e all 8^ Divisione di questa D.G.. La presente circolare, comprensiva degli articoli modificati degli schemi di contratto e delle determinazioni dell Autorità di vigilanza, è disponibile sul sito internet della Direzione Generale, www.geniodife.difesa.it, al link circolari ed altra documentazione e sulla rete difenet all indirizzo http://budget.geniodife.difesa.it al link Normative e Circolari sotto Varie 2011. IL DIRETTORE GENERALE (Gen. D. Antonio CAPOROTUNDO) FIRMATO

Allegato al foglio n. 20120 in data 7 MARZO 2011 ELENCO INDIRIZZI A: ISPETTORATO DELLE INFRASTRUTTURE DELL ESERCITO: - Comando Infrastrutture NORD PADOVA - Comando Infrastrutture CENTRO FIRENZE - Comando Infrastrutture SUD NAPOLI 1^ Reparto Infrastrutture 3^ Reparto Infrastrutture 4^ Reparto Infrastrutture 5^ Reparto Infrastrutture 12^ Reparto Infrastrutture 6^ Reparto Infrastrutture 7^ Reparto Infrastrutture Sezione Staccata Autonoma 8^ Reparto Infrastrutture 10^ Reparto Infrastrutture 15^ Reparto Infrastrutture 11^ Reparto Infrastrutture 14^ Reparto Infrastrutture Ufficio Autonomo Lavori Sezione Autonoma del Genio per la Marina Sezione Autonoma del Genio per la Marina TORINO MILANO BOLZANO PADOVA UDINE BOLOGNA FIRENZE PESCARA NAPOLI BARI PALERMO CAGLIARI TARANTO AUGUSTA LA SPEZIA ANCONA CAGLIARI 1 Reparto Genio A.M. MILANO 2 Reparto Genio AM. CIAMPINO 3 Reparto Genio A.M. BARI COMANDO GENERALE DELL ARMA DEI CC - IV Reparto Centro Amministrativo d intendenza interforze Centro Amministrativo d intendenza interforze HERAT BEIRUT

e, per conoscenza: ISPETTORATO DELLE INFRASTRUTTURE DELL ESERCITO COMANDO LOGISTICO DELL A.M. - Servizio Infrastrutture DIPARTIMENTO MARITTIMO ADRIATICO ANCONA DIPARTIMENTO MARITTIMO ALTO TIRRENO LA SPEZIA DIPARTIMENTO MARITTIMO IONIO E CANALE D OTRANTO TARANTO COMANDO MILITARE MARITTIMO AUTONOMO DELLA SICILIA AUGUSTA COMANDO MILITARE MARITTIMO AUTONOMO DELLA SARDEGNA COMANDO MILITARE MARITTIMO DELLA CAPITALE UFFICIO CENTRALE PER LE ISPEZIONI AMMINISTRATIVE SCUOLA DEL GENIO CORTE DEI CONTI CAGLIARI S E D E DIRAMAZIONE INTERNA A: U.G.C.T. 1, 3 e 4 Ufficio I REPARTO II REPARTO III REPARTO: 7^, 8^, 9^ IV REPARTO