Corso di formazione ed aggiornamento sulla gestione dei servizi sociali con riferimento alle prestazioni agevolate I destinatari delle prestazioni socio-assistenziali Rimini, 24 gennaio 2012 La legge 8 novembre 2000, n. 328 Articolo 2 (Diritto alle prestazioni) Hanno diritto di usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali i cittadini italiani e, nel rispetto degli accordi internazionali, con le modalità e nei limiti definiti dalle leggi regionali, anche i cittadini di Stati appartenenti all'unione europea ed i loro familiari, nonché gli stranieri, individuati ai sensi dell'articolo 41 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Ai profughi, agli stranieri ed agli apolidi sono garantite le misure di prima assistenza. 2
Emilia Romagna La legge regionale 12 marzo 2003, n. 3 Articolo 4 (Diritto alle prestazioni) Hanno diritto ad accedere alle prestazioni ed ai servizi del sistema integrato, sulla base della valutazione del bisogno personale e familiare, indipendentemente dalle condizioni economiche: a)i cittadini italiani; b)i cittadini dell Unione Europea, nel rispetto degli accordi internazionali vigenti; c)gli stranieri, gli apolidi, regolarmente soggiornanti ai sensi della normativa statale, nonché i minori stranieri o apolidi; Il diritto agli interventi ed alle prestazioni si estende alle persone occasionalmente presenti o temporaneamente dimoranti sul territorio regionale, limitatamente a quelli non differibili. 3 La direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio La direttiva stabilisce che: lo stato ospitante non è tenuto ad erogare prestazioni assistenziali durante i primi tre mesi di soggiorno o a erogare borse di studio o mantenimento agli studi prima dell acquisizione del diritto di soggiorno permanente; il cittadino comunitario non deve divenire un onere (eccessivo) per il sistema di assistenza sociale del paese ospitante. La direttiva non pregiudica comunque norme nazionali più favorevoli. 4
Il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 Il decreto, recependo la direttiva comunitaria, ha stabilito che: i cittadini comunitari devono dimostrare (quando non sono lavoratori dipendenti o autonomi) di disporre di risorse economiche sufficienti a non divenire un onere a carico dell assistenza sociale; i cittadini comunitari non godono delle prestazioni di assistenza sociale nei primi tre mesi di soggiorno; i cittadini comunitari devono essere titolari di una polizza di assicurazione che copra le spese sanitarie. Per la fissazione delle risorse necessarie a soggiornare regolarmente l Italia ha scelto come riferimento l assegno sociale. 5 Toscana La legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 Articolo 5 (Diritto agli interventi e ai servizi del sistema integrato) 1.Hanno diritto ad accedere agli interventi e ai servizi del sistema integrato tutte le persone residenti in Toscana. 1.Gli interventi e i servizi di cui al comma 1 sono estesi anche alle seguenti persone, comunque presenti nel territorio della Regione Toscana: a) donne straniere in stato di gravidanza e nei sei mesi successivi al parto; a) stranieri con permesso umanitario di cui all articolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e stranieri con permesso di soggiorno di cui all articolo 41 dello stesso decreto legislativo; (segue ) 6
Toscana La legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 Articolo 5 (Diritto agli interventi e ai servizi del sistema integrato) c) richiedenti asilo e rifugiati, di cui al decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, da ultimo modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189. 3. I minori di qualsiasi nazionalità e comunque presenti nel territorio della Regione Toscana hanno diritto agli interventi e ai servizi del sistema integrato. 4. Tutte le persone dimoranti nel territorio della Regione Toscana hanno diritto agli interventi di prima assistenza alle condizioni e con i limiti previsti dalle normative vigenti e secondo le procedure definite dalla programmazione regionale e locale. 7 Lombardia La legge regionale 12 marzo 2008, n. 3 Articolo 6 - Accesso alla rete 1.Accedono alla rete delle unità d'offerta sociali e sociosanitarie: a) i cittadini italiani residenti nei comuni della Lombardia e gli altri cittadini italiani e di Stati appartenenti all'unione europea (UE) temporaneamente presenti; a) i cittadini di Stati diversi da quelli appartenenti alla UE, in regola con le disposizioni che disciplinano il soggiorno e residenti in Lombardia, i profughi, i rifugiati, i richiedenti asilo, gli stranieri con permesso umanitario ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, gli apolidi, i rimpatriati e comunque coloro che beneficiano di una forma di protezione personale, riconosciuta a livello internazionale; (segue ) 8
Lombardia La legge regionale 12 marzo 2008, n. 3 Articolo 6 - Accesso alla rete c) le persone diverse da quelle indicate nelle lettere a) e b), comunque presenti sul territorio della Lombardia, allorché si trovino in situazioni tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarli ai corrispondenti servizi della regione o dello Stato di appartenenza. Sono sempre garantite la tutela della maternità consapevole e della gravidanza e la tutela delle condizioni di salute e sociali del minore. 9