Esame avvocati: anche il TAR Bari aderisce al recente orientamento del TAR Lazio sull insufficienza del solo voto numerico

Documenti analoghi
Autore: Matranga Alfredo In: Magistratura amministrativa

Esame avvocato: va disposta l ammissione con riserva alla prova orale e, nelle more, la nuova correzione degli elaborati del ricorrente

Autore: Matranga Alfredo In: Magistratura amministrativa

sul ricorso numero di registro generale 499 del 2016, proposto da:

E illegittima la revisione della patente di guida in assenza della comunicazione di decurtazione punti

ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Quarta) ORDINANZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia. (Sezione Terza) ORDINANZA

ha pronunciato la presente

Sull'impugnazione del provvedimento di revisione della patente sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo

ha pronunciato la presente

Giovanni Mosa, rappresentato e difeso dall'avvocato Emanuela Mazzola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 793 del 2014, proposto da:

sul ricorso numero di registro generale 630 del 2018, proposto da:

contro per l'annullamento ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 1264 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Prima Quater) ORDINANZA. contro. per l'annullamento

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza) ORDINANZA

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 2724 del 2015, proposto da:

sul ricorso numero di registro generale del 2018, proposto da

sul ricorso numero di registro generale 983 del 2012, proposto da:

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Prima Quater) ORDINANZA

ha pronunciato la presente

sul ricorso numero di registro generale 746 del 2012, proposto da:

ha pronunciato la presente

sul ricorso numero di registro generale 983 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Ordinanza TAR Lazio sezione terza, n. 7665_2016

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Prima) ORDINANZA

contro nei confronti di e con l'intervento di

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Prima) ORDINANZA

Autore: Matranga Alfredo In: Multe e autovelox

sul ricorso numero di registro generale del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da

T.A.R. Bari, (Puglia), sez. II, 24/02/2016, n. 229

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 4892 del 2016, proposto da:

sul ricorso numero di registro generale 1399 del 2015, proposto da:

sul ricorso numero di registro generale 5196 del 2018, proposto da

sul ricorso numero di registro generale 2420 del 2019, proposto da

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 4293 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Esame avvocato, plagio, annullamento prove

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza) ORDINANZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA. in sede giurisdizionale SENTENZA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria. (Sezione Prima) ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale del 2018, proposto da

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Seconda) ORDINANZA. sul ricorso numero di registro generale 1353 del 2013, proposto da:

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) SENTENZA.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Ter) ORDINANZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Prima Quater) ORDINANZA

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 2064 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da

sul ricorso numero di registro generale 249 del 2017, proposto da:

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 18 del 2017, proposto da:

sul ricorso numero di registro generale 9608 del 2012, proposto da:

sul ricorso numero di registro generale 1178 del 2016, proposto da:

Cognome: CARCHEDI Indirizzo, Tel.

ISSN Pubblicato dal 12/01/2016

(Altalex, 27 gennaio Nota di Francesco Logiudice)

sul ricorso numero di registro generale 6769 del 2018, proposto da

contro nei confronti per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia,

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 374 del 2011, proposto dal sig.

."r F \ - _. #4I *Ii. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) ORDINANZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Seconda) ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale del 2018, proposto da

sul ricorso numero di registro generale 2726 del 2017, proposto da:

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

sul ricorso numero di registro generale del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. (Sezione Terza) ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2918 del 2018, proposto da

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. sezione staccata di Catania (Sezione Seconda) ORDINANZA

ha pronunciato la presente

16/6/2014 N /2014 REG.RIC.

ha pronunciato la presente

per regolamento di competenza

Pertanto, per il TAR Lecce tale programmazione della apertura degli esercizi commerciali costituisce:

Elezioni regionali: improcedibile l'appello proposto avverso la pronuncia del Tar Lazio

Classificandosi al secondo posto in ragione della migliore offerta economica della contro interessata, deduce:

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

contro ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 7172 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) ORDINANZA

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Quinta) ORDINANZA

contro nei confronti di ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda) SENTENZA.

sul ricorso numero di registro generale 735 del 2014, proposto da:

sul ricorso numero di registro generale 1115 del 2019, proposto da

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Prima Quater) ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9410 del 2013, proposto da:

Alloggi popolari: nessuna tutela per l'occupante abusivo. Neppure se si tratta di madre con figli minori

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Bis) ORDINANZA. sul ricorso numero di registro generale 5910 del 2018, proposto da

contro nei confronti di ha pronunciato la presente SENTENZA

ALL Marzo 2014 n. 1037

N. 1_ REG.PROV.CAU. N /2015 REG.R1C. (Sezione Prima Bis) ORDINANZA. sul ricorso numero di registro generale del 2015, proposto da:

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ORDINANZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

Transcript:

ISSN 1127-8579 Pubblicato dal 11/09/2015 All'indirizzo http://www.diritto.it/docs/37348-esame-avvocati-anche-il-tar-bari-aderisce-alrecente-orientamento-del-tar-lazio-sull-insufficienza-del-solo-voto-numerico Autore: Matranga Alfredo Esame avvocati: anche il TAR Bari aderisce al recente orientamento del TAR Lazio sull insufficienza del solo voto numerico

Esame avvocati: anche il TAR Bari aderisce al recente orientamento del TAR Lazio sull insufficienza del solo voto numerico Con una recentissima ordinanza, la n. 500/15 del 3.9.15, il TAR Bari ha aderito in pieno all orientamento del TAR Lazio, ed ancor prima del TAR Calabria, in materia di esame di avvocato secondo il quale E illegittimo il giudizio negativo espresso in forma meramente numerica in ordine alle prove scritte di un esame di abilitazione per la professione di avvocato, ove dagli atti non si riscontri alcuna esternazione grafica o testuale della commissione esaminatrice, la quale possa fungere da tramite logico-argomentativo tra i criteri generali e l espressione finale numerica del singolo giudizio (TAR Lazio, Roma, 14/07/2015, sent. nn. 9366, 9413 e 9420; T.A.R. Calabria Catanzaro, 3 ottobre 2014, n. 535). In particolare, si legge nelle citate pronunce, tale nuovo orientamento trae origine dall ultimissimo intervento del Legislatore in materia, che è in linea con l affermata esigenza di una motivazione espressa e puntuale dei giudizi espressi, se è vero com è vero che l art. 46 della L. 31 dicembre 2012, n. 247, al comma 5 si fa carico e affronta il problema della motivazione della valutazione delle prove scritte degli esami di abilitazione alla professione di avvocato, imponendo alla commissione di annotare le osservazioni positive o negative nei vari punti di ciascun elaborato. A tale disposizione ancorché non ancora applicabile, a mente del disposto del successivo art. 49 che tiene ferma l applicabilità delle norme previgenti sia per quanto riguarda le prove scritte e le prove orali, sia per quanto riguarda le modalità di esame per i primi due anni, poi estesi a quattro, successivi all entrata in vigore della legge non può non attribuirsi, a nostro avviso, valenza meramente applicativa del generale principio stabilito all art. 3 della L. n. 241/90 e succ. mod. tendente a superare le incertezze interpretative insorte sulla sua applicabilità alle procedure di abilitazione alla professione forense. E evidente infatti che, con tale disposizione, il Legislatore abbia inteso perseguire nel contesto di una più ampia riforma del settore anche l obiettivo di una definitiva garanzia del grado di trasparenza dei giudizi delle prove per l accesso alla professione. E quindi possibile coerentemente ritenere che, se da un lato la norma transitoria esclude l obbligatoria applicazione dello specifico nuovo meccanismo individuato dal Legislatore, tuttavia essa non preclude il riconoscimento fatto

inequivocabilmente proprio dal Legislatore medesimo dell esigenza già oggi di una motivazione trasparente (che non può ridursi, come nella specie, a formule stereotipe né tanto meno al solo voto numerico), da salvaguardare secondo modalità rimesse all Amministrazione nei singoli casi e valutabili ex post nella sede giurisdizionale, alla stregua di quanto in precedenza censurato. Né sarebbe corretto ritenere che in questo modo si verificherebbe una sostanziale disapplicazione della norma transitoria: essa non può essere considerata avulsa dall ordinamento giuridico complessivo e, nel far salva l applicazione del regime previgente, non circoscrive l autonomia dell interprete quanto alla ricostruzione del medesimo così salvaguardando altresì una più piena attuazione dei principi ricavabili dagli artt. 97, 24 e 113 Cost.; con la precisazione quanto al buon andamento che il Legislatore e/o l Amministrazione ben possono individuare dei criteri tali da conciliare l esigenza di trasparenza con quella di efficienza, secondo una gamma di soluzioni variamente articolabili. Pertanto, con l ordinanza in commento il TAR Bari ha ordinato di riesaminare gli elaborati del ricorrente apponendo le annotazioni necessarie a far emergere l iter logico seguito, in commissione con diversa composizione ed insieme a quelli estratti di altri candidati (in numero minimo di dieci), attribuendo anche a questi ultimi un giudizio ai soli fini di assicurare l anonimato; considerato che l anonimato può essere realizzato cancellando sia i voti precedentemente assegnati, sia i precedenti numeri identificativi dei candidati, inserendo gli elaborati in nuove buste, provviste di nuovi numeri identificativi progressivi, all interno delle quali saranno collocate le buste piccole contenenti le generalità dei candidati. Avv. Alfredo Matranga

N. 00499/2015 REG.PROV.CAU. N. 01037/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezioni Unite) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso numero di registro generale 1037 del 2015, proposto da:, rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Tangari, con domicilio eletto presso Carlo Tangari in Bari, Via Piccinni, 150; contro Ministero della Giustizia, Commissione Esami c/o Corte d Appello di Bari e IV sottocommissione Esami c/o Corte d Appello di Firenze, rappresentati e difesi per legge dall'avvocatura Distr.le Stato Di Bari, domiciliata in Bari, Via Melo, 97; Comm Centr Concorso Esame Abilitaz Eserc Prof Avv.To c/o Ministero Giustizia; per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, -del verbale del 20.1.2015 della IV Sottocommissione esaminatrice presso la Corte d Appello di Firenze del concorso per esami di abilitazione all esercizio della professione di avvocato sessione 2014, indetto con D.M. 11.9.2014; Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, Commissione Esami c/o Corte d Appello di Bari, IV sottocommissione Esami c/o Corte d Appello di Firenze; Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente; Visto l'art. 55 cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Ritenuta la propria giurisdizione e competenza; Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 settembre 2015 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori avv. Carlo Tangari e avv. dello Stato Giuseppe Zuccaro; Considerato che, seppur ad un sommario esame proprio della fase cautelare, anche alla luce dell orientamento giurisprudenziale che si è venuto recentemente ad affermare (ex multis Tar Lazio, sez. III, ord. 15 settembre 2014, n. 4373; ord. 11 settembre 2014, n. 4280; T.A.R. Calabria Catanzaro, 3 ottobre 2014, n. 535), parrebbe fondata la censura di difetto di motivazione, atteso che il voto numerico appare inadeguato in assenza della predeterminazione di criteri specifici e di annotazioni a margine degli elaborati che diano contezza dell iter logico seguito nella correzione; Considerato che tale modus operandi, invero, oltre ad incidere sulla effettiva possibilità di difesa delle proprie ragioni dinanzi al giudice amministrativo, impedisce al candidato di avere effettiva contezza degli errori in cui è incorso; Tenuto conto che l art. 46, comma 5, della legge 31 dicembre 2012 n. 247, recante la nuova disciplina dell ordinamento della professione forense, richiede che il voto numerico trovi giustificazione nelle annotazioni a margine degli elaborati e che tale disposizione, ancorché non applicabile alla fattispecie in esame ratione temporis, costituisce idoneo supporto sul piano interpretativo; Tenuto conto che sussiste altresì l allegato pregiudizio grave e irreparabile consistente nel rischio di vedersi sottrarre la possibilità di essere utilmente ammesso alla prova orale che è in corso di svolgimento;

Ritenuto, pertanto, che sussiste l obbligo di riesaminare gli elaborati del ricorrente apponendo le annotazioni necessarie a far emergere l iter logico seguito, in commissione con diversa composizione ed insieme a quelli estratti di altri candidati (in numero minimo di dieci), attribuendo anche a questi ultimi un giudizio ai soli fini di assicurare l anonimato; Considerato che l anonimato può essere realizzato cancellando sia i voti precedentemente assegnati, sia i precedenti numeri identificativi dei candidati, inserendo gli elaborati in nuove buste, provviste di nuovi numeri identificativi progressivi, all interno delle quali saranno collocate le buste piccole contenenti le generalità dei candidati; Ritenuto che la correzione dovrà essere effettuata nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente ordinanza; Ritenuto, infine, che le spese di questa fase cautelare possano essere integralmente compensate, attesa la peculiarità delle questioni sottese alla decisione; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Unica, accoglie l istanza cautelare ai soli fine del riesame e nei sensi di cui in motivazione. Compensa tra le parti le spese della presente fase cautelare. La presente ordinanza sarà eseguita dall'amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 2 settembre 2015 con l'intervento dei magistrati: Antonio Pasca, Presidente, Estensore Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario Paola Patatini, Referendario IL PRESIDENTE, ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 03/09/2015 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)