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Ministero della Salute Dipartimento della Prevenzione e della Comunicazione Direzione Generale Rapporti con l Unione Europea e per i Rapporti Internazionali - Ufficio II - Protocollo DG RUERI/ 3998 /I.3.b ROMA, 26 maggio 2004 Agli Assessorati Regionali alla Sanità Loro sedi Agli Assessorati Provinciali alla Sanità delle Province Autonome di Trento e Bolzano Loro sedi Oggetto: Tessera europea di assicurazione malattia: decisioni Commissione Amministrativa n. 189, 190 e 191 del 18 giugno 2003 e n. 197 del 23 marzo 2004. Formulari E 1xx: decisione della Commissione Amministrativa n. 198 del 23 marzo 2004. Convenzioni bilaterali e relativi formulari. Le Decisioni della Commissione Amministrativa indicate in oggetto hanno introdotto significative novità nell ambito dell assistenza sanitaria all interno dell Unione europea, quali l introduzione della tessera europea di assicurazione malattia, la modifica di alcuni formulari della serie E 1xx e la soppressione di altri. 1. TESSERA SANITARIA EUROPEA Le Decisioni della Commissione Amministrativa della Unione Europea per la Sicurezza Sociale dei Lavoratori Migranti nn. 189, 190 e 191, emesse in data 18 giugno 2003, (pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell Unione europea L 276 del 27 ottobre 2003) hanno stabilito la progressiva sostituzione dei formulari della serie E 1xx con la tessera europea di assicurazione malattia. A chi compete la produzione della tessera. Com è noto, la materiale produzione della tessera sanitaria europea, che in ogni caso deve rispettare lo standard fissato nell allegato 1 alla citata decisione n. 190 della Commissione Amministrativa (tra cui la non indicazione del formulario E 111), è curata dal Ministero dell economia e delle finanze che la realizzerà come retro della tessera sanitaria nazionale prevista dall art. 50, comma 1, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, poi modificata con legge 350/2003. Sulla base dell articolo 50, comma 11, anche le Regioni e Province autonome hanno la possibilità di emettere la tessera, con la stessa doppia funzionalità. Al momento, soltanto la regione Lombardia ha notificato allo scrivente Ministero di essere pronta ad emettere la tessera sanitaria europea (all.1). 1

Quando deve essere distribuita agli iscritti ASL e periodo transitorio. La normativa comunitaria prevede che dal 1 giugno 2004 gli Stati UE possano emettere la tessera sanitaria europea. Peraltro, la Decisione della Commissione Amministrativa n. 197, in data 23 marzo 2004 (in corso di pubblicazione), ha consentito, a richiesta, ad alcuni Stati di poter beneficiare di un periodo transitorio sino al 31 dicembre 2005. Pertanto, dal 1 giugno 2004 saremo in presenza di: Stati che emetteranno la tessera sanitaria europea: Francia Belgio Germania Spagna Svezia Danimarca Irlanda Grecia Finlandia Lussemburgo Estonia Slovenia Ungheria Norvegia * Stati che usufruiranno del periodo transitorio: Italia Austria Paesi Bassi Portogallo Regno Unito Repubblica Ceca Lettonia Lituania Malta Polonia Repubblica slovacca Cipro Islanda * Svizzera * Liechtenstain * * (Con riguardo agli Stati dello Spazio Economico Europeo, si precisa che solo la Norvegia emetterà la tessera, mentre, al momento, esiste una riserva riguardo alla possibilità per l Islanda, la Svizzera ed il Liechtenstain di beneficiare del periodo transitorio. Questa riserva non appena sciolta verrà comunicata). 2

A seguito di questa decisione l Italia, nel predetto periodo transitorio, può continuare a rilasciare ai propri iscritti il nuovo formulario E 111(All.3), così come semplificato a seguito della Decisione n.198 del 23 marzo 2004, in corso di pubblicazione e ad erogare le prestazioni in natura agli assicurati di altri Stati UE, sia che siano muniti del nuovo formulario E 111, sia che siano in possesso della tessera sanitaria europea, posto che trattasi di attestati di diritto di identico valore giuridico. Quando l assistito straniero si presenterà esibendo la tessera sanitaria europea presso le ASL, queste dovranno farne fotocopia, da conservare agli atti per le successive procedure di verifica ai fini del rimborso, e restituire la tessera all interessato. Benché la scadenza ultima del citato periodo transitorio sia stata fissata al 31 dicembre 2005, esso potrà esser interrotto anche prima di detta data, previa comunicazione da parte dell Autorità competente (per l Italia Ministero della Salute) da inviare alla Commissione Amministrativa, almeno tre mesi prima dell emissione della prima tessera sanitaria europea. In questo caso si avrà l interruzione del periodo transitorio. Di tale eventualità verrà fornita preventiva informativa. Interruzione del periodo transitorio. Dal momento in cui in Italia verrà emessa anche una sola tessera sanitaria europea, si interromperà il periodo transitorio. Al pari di quanto rappresentato alla Regione Lombardia, la quale aveva comunicato allo scrivente l avvio della distribuzione della tessera, si deve precisare che, ai fini dell interruzione del periodo transitorio, i suddetti tre mesi di preavviso vanno calcolati dal momento in cui la tessera sarà valida e quindi utilizzabile e, non, semplicemente, dal momento della consegna materiale della tessera (all. 1 e 2). Cosa non dovranno più fare le ASL a seguito dell interruzione del periodo transitorio. A seguito della prima emissione, da parte dell Italia, della tessera sanitaria europea tutte le ASL, comprese quelle che si trovano in Regioni nelle quali non è stata emessa la tessera, non dovranno più emettere il nuovo formulario E 111, ma un certificato sostitutivo provvisorio (All. 4). Cosa dovranno iniziare a fare le ASL a seguito dell interruzione del periodo transitorio. Gli iscritti che non abbiano ancora ricevuto la tessera (dal Ministero dell economia e delle finanze o dalla Regione), nel caso che intendano recarsi nei Paesi UE, debbono rivolgersi alla propria ASL di appartenenza, la quale provvederà ad emettere il predetto certificato sostitutivo provvisorio, con modalità identiche a quelle attualmente seguite per il rilascio del modello E111. Si sottolinea che mentre la tessera sanitaria europea verrà rilasciata a tutti i cittadini indistintamente, il certificato provvisorio deve essere rilasciato soltanto a chi ne faccia richiesta e per un periodo ben definito. 2. CERTIFICATO SOSTITUTIVO PROVVISORIO Il modello del certificato sostituivo provvisorio è riportato in allegato alla suindicata decisione n. 190 (all. 4). 3

La Decisione 189 della Commissione Amministrativa dispone che tale certificato è previsto solo per situazioni eccezionali, quali furto, perdita della tessera, partenza in tempi troppo brevi (per ottenere la tessera). Tale ultima situazione corrisponde anche al caso in cui nella Regione di appartenenza non siano state distribuite tessere, per cui, se ricorre questa circostanza, le ASL dovranno rilasciare ai propri iscritti, in luogo della tessera, il certificato sostitutivo provvisorio, anche se per una durata limitata. Nelle medesime situazioni le ASL dovranno accettare detto certificato sostitutivo provvisorio che venga presentato da un assicurato straniero. Presupposto di tale emissione o accettazione è, oltre all eccezionalità della situazione, che l Autorità competente dello Stato di appartenenza abbia adottato la tessera. Si rappresenta, inoltre, che il certificato sostitutivo provvisorio (che è l unico documento che può sostituire la tessera) è valido anche se i campi 8 e 9 di esso non sono compilati, in quanto la decisione n. 197 in data 23 marzo 2004 della Commissione Amministrativa ha stabilito che questi campi sono facoltativi. In altre parole, la tessera può essere sostituita, nei casi eccezionali previsti, unicamente da questo certificato provvisorio (non dal modello E 111). Cosa la tessera non consente. E importante sottolineare che la tessera non consente nel modo più assoluto all iscritto di scegliere il luogo o il Paese di cura, perché a tal fine è comunque sempre necessario attivare la procedura per il rilascio del modello E 112. In altre parole la tessera non sostituisce il modello E 112. 3. FORMULARI E 1xx E in corso di pubblicazione la Decisione n. 198 del 23 marzo 2004, emessa della Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti, in base alla quale, a partire dal 1 giugno 2004, saranno sostituiti alcuni formulari comunitari E 1xx ed altri saranno soppressi allo scopo di consentire una migliore applicazione dei Reg. (CEE) 1408/71 e 574/72 in relazione, anche, alle esigenze derivanti dall allargamento dell Unione europea avvenuto il 1 maggio 2004. Sostituzione formulari E 111, E 111 B ed E 119 Gli attuali formulari E 111 (ed E 111 B, se emessi dal Belgio) emessi prima del 31 maggio 2004 continuano ad essere validi fino al 31 dicembre 2004 (fatta salva la diversa data di scadenza indicata sui formulari, se anteriore). Ciò premesso, a partire dal 1 giugno 2004 e fin quando perdurerà il citato periodo transitorio, sarà consentito alle ASL di continuare ad emettere i nuovi formulari E 111 sulla base del modello allegato, così come definito nella predetta decisione n. 198 (Si rappresenta che al punto 4 del nuovo modello E 111 come numero di identificazione personale deve essere indicato il codice fiscale dell assistito). Per scrupolo di completezza, pur trattandosi di aspetto che esula dal campo dell assistenza sanitaria, si fa presente che a partire dalla stessa data vi sarà un nuovo modello E 119 il quale riguarderà esclusivamente le prestazioni in denaro. 4

Formulari soppressi Dal 1 giugno 2004 sono soppressi i seguenti formulari: - E110; - E113; - E114; - E128 (E128 B, se emessi dal Belgio). Tutti i modelli soppressi verranno sostituiti dalla tessera europea di assicurazione malattia. Gli Stati che hanno richiesto il periodo transitorio utilizzeranno, in luogo della tessera, il nuovo modello E 111 di cui si è detto. 4. CONVENZIONI BILATERALI Per quanto, infine, riguarda le Convenzioni, restano immutati i formulari concordati in sede di Convenzione bilaterale con gli Stati non aderenti all Unione Europea e con i Paesi extraeuropei, nonché le disposizioni ivi stabilite. Si invitano gli Assessorati in indirizzo ad informare le rispettive aziende sanitarie per gli adempimenti di loro competenza. f.to IL DIRETTORE GENERALE (Dott. Claudio De Giuli) IL DOCUMENTO E STATO ADATTATO ALLE ESIGENZE DI PUBBLICAZIONE 5