FOA/SOA-BUONE PRATICHE AGRONOMICHE

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ALLEGATOB alla Dgr n del 07 agosto 2007 pag. 9/29

TITOLO I. NORME GENERALI

Transcript:

Buone pratiche agronomiche? Norme stabilite per la tutela/risanamento delle acque dall'inquinamento da nitrati Zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola individuate nel PTA della Regione Emilia-Romagna SERVIZIO RICERCA INNOVAZIONE E PROMOZIONE SISTEMA AGROALIMENTARE

Riferimenti normativi: Decreto Ministeriale del 19 aprile 1999 recante "Approvazione del codice di buona pratica agricola"8 G.U. n 102 S.O. n 86 del 4 maggio 1999; (CBPA) D.M. 7 aprile 2006 : Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 Regolamento regionale 28 ottobre 2011. Regolamento regionale ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 6 marzo 2007,n.4.Disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari

SERVIZIO RICERCA INNOVAZIONE E PROMOZIONE SISTEMA AGROALIMENTARE

Il CBPA Ai fini del CBPA vengono richiamate alcune definizioni in parte desunte dalla direttiva: per composto azotato si intende qualsiasi sostanza contenente azoto, escluso l'azoto allo stato molecolare gassoso; per fertilizzante si intende qualsiasi sostanza contenente uno o più elementi fertilizzanti, applicata al terreno per favorire la crescita della vegetazione, compresi gli effluenti zootecnici, i residui degli allevamenti ittici e i fanghi degli impianti di depurazione (ai fini del presente CBPA si considerano principalmente i fertilizzanti azotati); per concime si intende qualsiasi fertilizzante minerale, organico, organo minerale, prodotto mediante procedimento industriale; per effluente zootecnico si intendono le deiezioni zootecniche o una miscela di lettiera e di deiezioni zootecniche, anche sotto forma di prodotto trasformato;

DM 7 aprile 2006 Regolamento regionale 28 ottobre 2011, n.1 Art.2 Definizioni b) «stallatico»: ai sensi del Regolamento CE 1774/2002 e sue modificazioni, gli escrementi e/o l'urina di animali di allevamento, con o senza lettiera, o il guano, non trattati o trattati; c) «effluenti di allevamento palabili/non palabili»: miscele di stallatico e/o residui alimentari e/o perdite di abbeverata e/o acque di veicolazione delle deiezioni e/o materiali lignocellulosici utilizzati come lettiera in grado/non in grado, se disposti in cumulo su platea, di mantenere la forma geometrica ad essi conferita; Art.2 Definizioni f) stallatico : ai sensi del Regolamento CE 1069/2009, gli escrementi e/o l urina di animali di allevamento, con o senza lettiera, e il guano, trattati o non trattati; g) effluenti di allevamento palabili/non palabili : miscele di stallatico e/o residui alimentari e/o perdite di abbeverata e/o acque di veicolazione delle deiezioni e/o materiali lignocellulosici utilizzati come lettiera in grado/non in grado, se disposti in cumulo su platea, di mantenere la forma geometrica ad essi conferita;

Fertilizzanti organici d'origine animale- FOA Riferimenti legislativi DECRETO L.gsv. 29 aprile 2010, n. 75 I fertilizzanti organici : concimi organici; concimi organo minerali; ammendanti organici naturali. La differenza sostanziale tra i concimi (organici ed organominerali) e gli ammendanti è data dal contenuto in azoto, che nei concimi non può mai essere inferiore al 3%. Di conseguenza tra i concimi sono inclusi prevalentemente prodotti di origine animale, quali il guano, il sangue o i cascami di lana, o di origine mista, ma con prevalenza di componenti animali, quali la pollina e il letame essiccato. Al contrario gli ammendanti organici sono quasi tutti di origine vegetale, o al massimo possono contenere anche residui animali.

DM 7 aprile 2006 Regolamento regionale 28 ottobre 2011, n.1 4. Divieti di utilizzazione dei letami. L'utilizzo dei letami è vietato almeno nelle seguenti situazioni: f) in tutte le situazioni in cui l'autorità competente provvede ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffusive per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici. Articolo 4 ZVN e Articolo 31 Superfici vietate all utilizzazione di effluenti di allevamento e di fertilizzanti azotati L'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento e di fertilizzanti azotati è vietata: 5. Divieti di utilizzazione dei liquami: h) su colture foraggere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento. 2 c)su colture foraggere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento.

Conferenza Stato Regioni del 27 novembre 2014: schema di decreto interministeriale recante Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue...

DM 7 aprile 2006 Schema di DM 27 novembre 2014 Art.2 Definizioni b) «stallatico»: ai sensi del Regolamento CE 1774/2002 e sue modificazioni, gli escrementi e/o l'urina di animali di allevamento, con o senza lettiera, o il guano, non trattati o trattati; c) «effluenti di allevamento palabili/non palabili»: miscele di stallatico e/o residui alimentari e/o perdite di abbeverata e/o acque di veicolazione delle deiezioni e/o materiali lignocellulosici utilizzati come lettiera in grado/non in grado, se disposti in cumulo su platea, di mantenere la forma geometrica ad essi conferita; Art.2 Definizioni b) stallatico : gli escrementi e/o l'urina di animali di allevamento diversi dai pesci d'allevamento, con o senza lettiera; c) effluente di allevamento : le deiezioni del bestiame o una miscela di lettiera e di deiezione di bestiame, anche sotto forma di prodotto trasformato, ivi compresi i reflui provenienti da attività di piscicoltura;

DM 7 aprile 2006 4. Divieti di utilizzazione dei letami. L'utilizzo dei letami è vietato almeno nelle seguenti situazioni: f) in tutte le situazioni in cui l'autorità competente provvede ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffusive per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici. Schema di DM Oggetto dell'intesa Stato Regioni 27 novembre 2014 Articolo 48 comma 1 5. Divieti di utilizzazione dei liquami: h) su colture foraggere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento.

art.48 Disposizioni finali 1) Ai sensi dell'art.11 paragrafo 1 lettera c del regolamento (CE) 1069/2009, è vietata l'alimentazione di animali d'allevamento con piante erbacee assunte attraverso il pascolo o somministrate dopo essere state raccolte, provenienti a terreni sui quali sono stati applicati fertilizzanti organici o ammendanti diversi dallo stallatico,a meno che il pascolo o il taglio dell'erba abbiano luogo alla scadenza di un periodo di attesa di almeno 21 giorni volto a garantire un adeguato controllo dei rischi per la salute pubblica e degli animali. Tale condizione non si adotta se sono applicati sul terreno i sottoprodotti di origine animale di cui al regolamento (UE)142/2011, allegato II, capo II, lettera b),qualora l'autorità sanitaria competente ritenga che non presentino rischi di propagazione di malattie veterinarie gravi. L'autorità competente può fissare un periodo più lungo di quello indicato,durante il quale è proibito il pascolo per motivi di salute pubblica o animale. L'autorità competente assicura che i codici di buone pratiche agricole siano messi a disposizione di coloro che utilizzano fertilizzanti organici e ammendanti tenendo conto delle condizioni locali.

Scenari regionali

Il Sistema informativo agricolo- Controlli integrati- Registro

SOA-DIGESTATO SCHEMA di DM 27 NOVEMBRE 2014 DIGESTATO riferimenti legislativi Testo del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134 recante: «Misure urgenti per la crescita del Paese»: Art. 52 Disposizioni in materia di tracciabilita' dei rifiuti (( 2 bis. Ai sensi dell'articolo 184 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' considerato sottoprodotto il digestato ottenuto in impianti aziendali o interaziendali dalla digestione anaerobica, eventualmente associata anche ad altri trattamenti di tipo fisico meccanico, di effluenti di allevamento o residui di origine vegetale o residui delle trasformazioni o delle valorizzazioni delle produzioni vegetali effettuate dall'agro industria, conferiti come sottoprodotti, anche se miscelati fra loro, e utilizzato ai fini agronomici. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono definite le caratteristiche e le modalita' di impiego del digestato equiparabile, per quanto attiene agli effetti fertilizzanti e all'efficienza di uso, ai concimi di origine chimica, nonche' le modalita' di classificazione delle operazioni di disidratazione,sedimentazione, chiarificazione, centrifugazione ed essiccatura.

SOA-DIGESTATO SCHEMA di DM 27 NOVEMBRE 2014 DIGESTATO riferimenti legislativi: Testo del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134 recante: «Misure urgenti per la crescita del Paese»: Art. 52 Disposizioni in materia di tracciabilita' dei rifiuti 2 bis. Ai sensi dell'articolo 184 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' considerato sottoprodotto il digestato ottenuto in impianti aziendali o interaziendali dalla digestione anaerobica, eventualmente associata anche ad altri trattamenti di tipo fisico meccanico, di effluenti di allevamento o residui di origine vegetale o residui delle trasformazioni o delle valorizzazioni delle produzioni vegetali effettuate dall'agro industria, conferiti come sottoprodotti, anche se miscelati fra loro, e utilizzato ai fini agronomici.

SOA-DIGESTATO SCHEMA di DM 27 NOVEMBRE 2014 SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE (SOA) riferimenti legislativi: 7 FEBBRAIO 2013 Accordo Stato Regioni su Linee guida per l applicazione del Regolamento (Ce) 1069/2009 del Consiglio e del Parlamento europeo recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il Regolamento (Ce) 1774/2002

SOA-DIGESTATO SCHEMA di DM 27 NOVEMBRE 2014

SOA-DIGESTATO SCHEMA di DM 27 NOVEMBRE 2014