REGOLAMENTO PROVINCIALE PER LA GESTIONE FAUNISTICO VENATORIA DEL CINGHIALE NEL TERRITORIO A CACCIA PROGRAMMATA DELL A.T.C.

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REGOLAMENTO PROVINCIALE PER LA GESTIONE FAUNISTICO VENATORIA DEL CINGHIALE NEL TERRITORIO A CACCIA PROGRAMMATA DELL A.T.C. ART. 1 FINALITÀ Il presente regolamento disciplina la gestione faunistico-venatoria della specie cinghiale nel territorio a caccia programmata dell A.T.C., nel rispetto del Titolo VI del Testo Unico dei Regolamenti Regionali di Attuazione della L.R. n 3/94 (Recepimento della L. 157/92 Norme per la Protezione della Fauna Selvatica Omeoterma e per il Prelievo Venatorio ) approvato con D.P.G.R. n 13/R del 25/02/2004 e successive modificazioni ed Integrazioni nonché dei Piani Faunistico Venatori Regionale e Provinciale e del Protocollo d Intesa per il Contenimento dei Danni alle Produzioni Agricole Provocati dal Cinghiale, sottoscritto in data 18 gennaio 2005 da Provincia, ATC MS 13, Associazioni Venatorie ed Organizzazioni Professionali Agricole (di seguito denominato Protocollo d Intes. Il presente regolamento ha la finalità di raggiungere e mantenere sul territorio una densità agro-forestale sostenibile della specie ossia la massima densità raggiungibile dalla popolazione senza che si determinino danni di rilievo alle coltivazioni, alle piantagioni ed alle altre specie animali. ART. 2 DETERMINAZIONE DELLA DENSITA AGRO-FORESTALE La Provincia, in esecuzione degli accordi sottoscritti con il Protocollo d Intesa di cui al precedente art.1, ha promosso uno studio triennale finalizzato alla stima della consistenza della popolazione di cinghiale nel territorio provinciale. Tale indagine determinerà, per ciascuna Unità Minima di Gestione (cd. Distretti), la Densità Agro- Forestale Reale e quella Sostenibile (cd. densità agro-forestale obiettivo) in base alle risorse agroambientali presenti in ognuna di esse. Nel periodo intercorrente fra l entrata in vigore del presente Regolamento e la determinazione della DAF, secondo le modalità indicate ai precedenti commi 1 e 2, tale densità è fissata secondo le indicazioni di cui all Art. 80, comma 5 del D.P.G.R. n 13/R-2004 e successive modifiche, in 2,5 capi per Kmq. ART. 3 GESTIONE DELLE AREE VOCATE AL CINGHIALE Nel territorio vocato al cinghiale compreso all interno dei Distretti di gestione individuati dall ATC devono essere rispettati i limiti di Densità Sostenibile calcolati dalla Provincia nell ambito dello studio triennale di cui al precedente Art. 2 e, comunque, fino alla conclusione dello Studio medesimo, deve essere in ogni caso rispettato il limite di 2,5 capi/kmq di cui all Art. 80, comma 5 del D.P.G.R. n 13/R-2004 e successive modifiche. Il Piano Annuale di Assestamento e Prelievo del Cinghiale, redatto dall ATC in conformità alle linee programmatiche delineate nel Piano Faunistico-Venatorio Provinciale P.F.V.P. e ad eventuali ed ulteriori esigenze gestionali indicate dalla Provincia e concordate con il Comitato di Gestione dell ATC, è inviato alla Provincia entro il 15 Maggio di ogni anno ed i prelievi in esso programmati per ciascuna Unità Minima di Gestione, devono garantire il rispetto della Densità Agro-Forestale Obiettivo. 1

7. La mancata attuazione del Piano di Prelievo all interno dell Unità Minima di Gestione potrà dar luogo, qualora ciò dovesse creare un incremento dei danni alle produzioni agricole presenti nell area e/o nei territori limitrofi, ad interventi di contenimento della specie cinghiale da realizzarsi di concerto fra ATC e responsabili delle squadre iscritte al Distretto. Qualora le squadre iscritte al Distretto non riuscissero a raggiungere gli obiettivi del suddetto Piano di prelievo nemmeno attraverso l attuazione degli interventi di contenimento, l ATC potrà procedere alla revoca dei territori assegnati alle squadre iscritte al Distretto. Gli interventi di cui al precedente comma devono essere attivati nei periodi più favorevoli al contenimento ed alla dissuasione di danni perpetrati dalla specie alle coltivazioni in atto ed hanno l obiettivo di completamento del Piano Assegnato. Le modalità di attuazione degli interventi di controllo in area vocata alla specie avvengono con il coinvolgimento delle figure di cui all Art. 37 della L.R. 3/94 e possono essere effettuati: Nella forma della braccata da parte di cacciatori iscritti alle squadre autorizzate all attività di gestione nel Distretto interessato; Nella forma dell aspetto da punti fissi da parte di cacciatori iscritti all ATC. Dovranno essere privilegiati coloro che abbiano fatto specifica opzione per l esercizio della caccia in via esclusiva ai sensi dell Art. 28, comma 3, lett. d); Nella forma della girata da parte di cacciatori costituiti in gruppi di numero non superiore a 15 unità con l impiego di 1-3 cani limier o cosidetti a gamba corta, in entrambi i casi opportunamente certificati limier. La scelta della forma di intervento deve essere determinata di concerto fra ATC ed i responsabili del Distretto sulla base delle caratteristiche morfologiche e vegetazionali dell area oggetto di intervento e con il fine di garantire il massimo successo a fronte del minor impatto sull ambiente e sulle altre specie selvatiche presenti nel territorio. La mancata partecipazione dei cacciatori iscritti alla/e squadra/e che forma/mano il Distretto agli interventi di controllo del cinghiale può costituire motivo di sospensione della/e squadra/e stessa/e dall attività di Gestione del Distretto qualora tale comportamento dovesse causare il mancato raggiungimento degli obiettivi contenuti nel Piano di Gestione Annuale ed un conseguente incremento dei danni alle produzioni agricole. ART. 4 PIANO DI GESTIONE DEL CINGHIALE Il Comitato di Gestione dell ATC in conformità alle linee programmatiche delineate nel Piano Faunistico-Venatorio Provinciale P.F.V.P. e ad eventuali ed ulteriori esigenze gestionali indicate dalla Provincia e concordate con il Comitato di Gestione dell ATC, redige il Piano Annuale del Cinghiale, sentite le OO.PP.AA. ed i responsabili dei Distretti. Il Piano Annuale deve contenere per ciascuna Unità Minima di Gestione: Le stime di presenza del Cinghiale; I danni accertati per ciascun Distretto e per le Aree non Vocate adiacenti e collegate funzionalmente allo stesso; Gli interventi di prevenzione, dissuasione e controllo dei danni effettuati per ciascun Distretto, corredati di visualizzazione cartografica nella quale devono essere riportate anche le aree strategiche 2

d) e) f) 8. di particolare rilievo ai fini della prevenzione dei danni alle colture agricole individuate di concerto con le OO.PP.AA. secondo quanto concordato al punto A15 del Protocollo d Intesa; L eventuale localizzazione di siti oggetto di progetti di sviluppo e di iniziative di valorizzazione agricola particolarmente a rischio di danni da cinghiale secondo quanto richiesto al punto A16 del Protocollo d Intesa; L individuazione, per ciascun Distretto di Gestione, di Unità di Pronto Intervento per il contenimento del cinghiale secondo quanto previsto al punto A9 del Protocollo d Intesa e la relativa descrizione dell organizzazione logistica; Il piano di prelievo della specie cinghiale deve tenere conto della Densità Obiettivo assegnata a ciascun Distretto e delle esigenze di tutela delle produzioni agricole. Al termine della stagione venatoria l ATC dovrà, nel rispetto dei tempi di cui all Art. 82, comma 1, lett. h, inviare all amministrazione provinciale il resoconto delle attività svolte contenente lo stato di attuazione del Piano Annuale di gestione ed i risultati raggiunti. ART. 5 COMPITI DELL AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA L ATC, ai sensi dell Art. 81, commi 3 e 4, del D.P.G.R. n 13/R del 25/02/2004 e successive modificazioni ed Integrazioni, suddivide l area vocata al cinghiale in Distretti di Gestione e, al loro interno individua le Aree di Battuta. La perimetrazione dei Distretti di Gestione deve essere effettuata tenendo in considerazione, ove possibile, le peculiarità sociali ed ambientali del territorio interessato nonché quelle morfologiche anche al fine di garantire un corretto ed agevole riconoscimento dei limiti di ciascuna Unità Minima e per una migliore sorvegli abilità del territorio. L ATC, ai sensi dell Art. 82, comma 1, lett. d, del D.P.G.R. n 13/R del 25/02/2004 e successive modificazioni ed Integrazioni, assegna a ciascun Distretto un numero di cacciatori adeguato e proporzionato ai programmi di gestione di ciascun Distretto. Ciascuna delle squadre iscritte all ATC deve nominare al proprio interno un responsabile ed un viceresponsabile che deve assumerne la carica in sua assenza, con i seguenti compiti: Compilare la scheda delle presenze e dei risultati di ciascuna battuta giornaliera; Assistere, presso i punti di ritrovo concordati, all assegnazione delle aree di battuta nel caso di sorteggio giornaliero o per le verifiche di rito nel caso di assegnazione programmata; Rappresentare la squadra nelle riunioni di Distretto ed in quelle promosse da ATC, Enti locali, Provincia, ecc. I Responsabili delle squadre iscritte al Distretto indicano, al loro interno, un Responsabile di Distretto da sottoporre alla nomina da parte del Comitato di Gestione, quale rappresentante nei confronti di ATC, Enti locali, Provincia, ecc. Il Responsabile di Distretto assume i seguenti compiti: A. B. Sorvegliare la corretta assegnazione delle Aree di battuta nel caso di sorteggio giornaliero e/o rotazione programmata; Sorvegliare il corretto svolgimento della gestione all interno del Distretto; 3

C. D. E. F. Collaborare con l ATC nella individuazione delle Aree di Battuta e nella redazione del Piano Annuale di Gestione del Cinghiale; Coordinare l attività di prevenzione e dissuasione dei danni alle colture agricole e partecipare all attività dei Nuclei di Pronto Intervento ; Proporre all ATC l assegnazione di una Zona di Caccia direttamente ad una squadra una volta verificate le disponibilità delle squadre iscritte al Distretto nelle proporzioni minime indicate dall Art.91, comma 11 del D.P.G.R. n 13/R del 25/02/2004 e successive modificazioni ed Integrazioni; Rappresentare il Distretto nelle sedi e nelle occasioni in cui è chiamato ad assolvere tale compito e laddove ritenuto opportuno. ART. 6 GESTIONE DELLE AREE NON VOCATE AL CINGHIALE Nel territorio non vocato al cinghiale la caccia si svolge nel periodo consentito dal calendario venatorio nella forma del Prelievo Programmato con l obiettivo di eliminare la presenza della specie al fine di prevenire i danni alle produzioni agricole e per la salvaguardia della piccola selvaggina. La Provincia elabora il Piano di Intervento Annuale per il Territorio non Vocato e ne affida la realizzazione all ATC. L ATC si avvale, per l attuazione del Piano assegnato, di cacciatori iscritti che svolgono l attività programmata in forma singola od attraverso le squadre per la caccia al cinghiale operanti nei Distretti di Gestione. L ATC deve istituire il registro dei cacciatori autorizzati a svolgere l attività di prelievo nelle aree non vocate in forma singola che hanno assicurato la propria disponibilità ad attivare opere di prevenzione dei danni mediante la realizzazione di difese passive. Al di fuori della stagione venatoria l attività di controllo alla specie cinghiale ha come obiettivo la sua eliminazione dalle aree non vocate ed è attuata dalla Provincia avvalendosi delle figure previste dall Art. 37 della L.R. 3/9 Per il raggiungimento degli obiettivi programmati e volti al contenimento dei danni alle produzioni agricole ed alla salvaguardia della piccola fauna selvatica, la Provincia può chiamare a collaborare anche i cacciatori iscritti alle squadre operanti nei Distretti limitrofi privilegiando quelli che hanno optato ai sensi dell art.28, comma 3 lett. d) del T.C. L.R.n 3/9 ART. 7 NUMERO MINIMO DEI COMPONENTI DI UNA SQUADRA DI CINGHIALE E PER LA FORMAZIONE DI UNA NUOVA SQUADRA. Il numero minimo degli iscritti ad una squadra di cinghiale è pari a 60 ed il numero minimo dei partecipanti alla battuta è pari a 20. A partire dalla stagione venatoria 2007/2008, il numero minimo di iscritti per la formazione di una nuova squadra è fissato in n 90 ed il numero minimo dei partecipanti alla battuta è fissato in n 2 Deve intendersi per nuova squadra oltre alla squadra formatasi ex novo anche la squadra che presenta almeno uno dei sotto indicati requisiti: non ha mantenuto il 50% + 1 dei componenti della stagione venatoria precedente; 4

ha fatto richiesta di trasferimento in un altro Distretto. ART. 8 SICUREZZA Per ragioni di sicurezza, a partire dalla stagione venatoria 2007/2008 è obbligatorio che i cacciatori che esercitano la caccia al cinghiale in forma di battuta indossino un indumento ad alta visibilità (gilet o giubbotto). ART. 9 NORME FINALI Il presente Regolamento entra in vigore a partire dalla stagione venatoria 2006/2007 abroga il precedente Regolamento provinciale per la gestione faunistica e venatoria del Cinghiale approvato con Del. C.P. n. 14 del 28/02/200 Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento si rimanda alla normativa vigente a livello nazionale e regionale e, nello specifico, al regolamento di attuazione del presente Regolamento successivamente deliberato dal Comitato di Gestione dell ATC. 5