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Servizio Sport e Politiche Giovanili CAPITOLATO PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE DELLE SALE PROVA COMUNALI Articolo 1 Oggetto e durata E la gestione delle Sala Prova del Comune di Sesto San Giovanni, in Via Maestri del Lavoro, presso la struttura denominata Spazioarte Centro civico Libero Biagi. La finalità della concessione è il servizio di gestione delle Sale Prova del Comune per giovani gruppi musicali della Città di Sesto San Giovanni, ossia per gruppi musicali costituiti, in almeno uno dei componenti del gruppo, da giovani residenti nella città di Sesto San Giovanni o nei comuni confinanti e di età media inferiore a 26 anni. La concessione avrà una durata di anni 3 (tre). La concessione potrà essere rinnovata per un (1) anno alla scadenza del triennio, previa richiesta scritta del concessionario, con provvedimento del Comune e previa valutazione di rispondenza al pubblico interesse. Articolo 2 - Servizio E la gestione delle 2 Sale Prova in attuazione e nel rispetto del presente capitolato e del progetto di gestione presentato dall aggiudicatario in sede di gara. Il concessionario può utilizzare le Sale esclusivamente per lo svolgimento delle attività proposte dallo stesso nel progetto di gestione, in conformità alle caratteristiche delle Sale e comunque sempre nel rispetto della Relazione di impatto acustico messa a disposizione da parte del Comune in qualità di Ente proprietario. Costituisce obbligo di servizio per il gestore prevedere un apertura minima settimanale di 50 ore per 42 settimane ad anno solare, riservando almeno 25 ore all utilizzo dei giovani che corrispondono direttamente al gestore la tariffa prevista in esito al ribasso unico percentuale presentato in gara. Le 25 ore sono suddivise come segue: 1. 15 ore in orario serale dopo le ore 20.00 e nei giorni di sabato e domenica; 1

2. 10 ore in orario pomeridiano, dalle ore 17.00 alle ore 20.00, dal lunedì al venerdì. E facoltà del gestore ampliare l orario di apertura fino al massimo di 65 ore settimanali. La pianificazione dell orario di servizio obbligatorio di 50 ore settimanali e delle ulteriori ore di apertura al pubblico dovrà essere svolta nelle seguenti fasce orarie: - dal lunedì al venerdì => dalle ore 17.00 alle ore 24.00; - il sabato e la domenica => dalle ore 09.00 alle ore 24.00. E facoltà del Comune, dietro motivata richiesta del concessionario in fase di esercizio della gestione, autorizzare aperture al pubblico in tempi diversi da quelli indicati, previa verifica rispetto alla compatibilità delle stesse con gli altri servizi esistenti nell ambito della struttura Spazioarte Centro civico Libero Biagi e, in particolare, i confinanti servizi all infanzia. Il concessionario esegue tutti i servizi sotto la propria responsabilità, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità nei confronti sia del proprio personale sia di terzi. Il servizio deve essere sempre gestito sotto la supervisione di un responsabile con qualifica professionale di fonico. Il concessionario si deve altresì avvalere di una figura con qualifica di elettricista. Nel corso della concessione tali figure possono essere sostituite con altre purché delle stesse professionalità e previa comunicazione al Comune da parte del concessionario. L utilizzo delle Sale Prova deve sempre essere assistito da personale qualificato nell uso delle apparecchiature, nonché degli strumenti musicali messi a disposizione dal concessionario. Tutte le apparecchiature elettriche, strumenti musicali compresi, utilizzate dal concessionario debbono recare la marcatura CE che ne attesta la rispondenza e conformità a tutte le direttive comunitarie ad esso applicabili. La pianificazione del servizio, ossia gli orari e le attività su base settimanale, sono quelli proposti dal concessionario nel PROGETTO DI GESTIONE presentato in gara, per quanto attiene sia l accesso alle sale prova da parte dei giovani gruppi musicali sia l accesso di altri utilizzatori. Qualora sia prevista, in sede di progetto di gestione, la possibilità di far accedere alle Sale Prova altri utilizzatori diversi dai giovani gruppi musicali, deve essere sempre rispettata l articolazione oraria dell obbligo di servizio nonché, qualora 2

previsti, gli ulteriori orari messi a disposizione dal gestore per i giovani gruppi musicali. Agli utilizzatori diversi dai giovani gruppi musicali e fuori dagli obblighi di servizio, possono essere messe a disposizione le Sale prova dietro corrispettivo orario che deve essere reso noto al Comune prima di essere applicato. Articolo 3 Tariffe Le tariffe sono corrisposte dai giovani e trattenute dal soggetto gestore secondo gli importi definiti in esito al ribasso unico percentuale presentato in gara. E facoltà del gestore, dal secondo anno della concessione, richiedere al Comune l adeguamento delle tariffe al valore ISTAT; tale adeguamento rimane subordinato ad espressa autorizzazione da parte del Servizio Sport e Politiche Giovanili. Articolo 4 Oneri del concessionario gestore Il concessionario gestore è il datore di lavoro ai sensi ed effetti del D. Lgs. n. 81/2008 cd Testo unico sulla sicurezza. E onere del concessionario farsi carico delle spese di gestione della struttura e delle diverse utenze attivate e/o da attivare (energia elettrica, riscaldamento, acqua, servizi telefonici e telematici, ecc.). Le utenze relative all energia elettrica (per la quale esiste un contatore dedicato), al riscaldamento e al telefono, dovranno essere prese in carico dal concessionario (volturate se presenti o fatte istallare a totale cura e spese dello stesso) secondo le proprie esigenze dandone preavviso scritto al Comune che rilascerà apposita autorizzazione. Per quanto attiene il consumo di acqua potabile, la ripartizione dei consumi è operata tenendo conto anche della natura delle attività esercitata nell immobile. Il 10% del costo per la fornitura di acqua potabile all edificio è di competenza del concessionario, e quindi da questo rimborsato al Comune titolare del contratto di fornitura. Dal momento che la presente concessione in uso riguarda una porzione di immobile parte di un complesso immobiliare più ampio, sia le spese di gestione e di manutenzione ordinaria della struttura per quanto riguarda le parti comuni, sia degli impianti tecnologici, verranno ripartite tra gli utilizzatori secondo le regole stabilite dal Codice Civile relative ai condomini, secondo ripartizione derivante da 3

una tabella millesimale; alla parte di immobile interessata dalla presente concessione, sono attribuiti m/m 64/1000. Il Comune si riserva la possibilità di redigere un bilancio preventivo della gestione condominiale e di chiedere al concessionario il pagamento degli acconti corrispondenti, su base trimestrale. In sede di bilancio consuntivo della gestione si procederà alle eventuali compensazioni. Sono altresì a carico del gestore i seguenti oneri per la stessa unità immobiliare: - servizi di segreteria, vigilanza, custodia, pulizie; - attivazione delle utenze telefoniche e pagamento delle relative spese; - manutenzione ordinaria delle Sale Prova; - manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature, nonché degli strumenti musicali messi a disposizione dallo stesso gestore; - pagamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Articolo 5 Cauzione A garanzia dell esatto e puntuale adempimento degli obblighi e delle prestazioni di ogni natura previste dalla concessione, il concessionario, all atto della stipula del contratto, deve costituire in favore del Comune di Sesto San Giovanni un deposito cauzionale infruttifero presso l Ente tesoriere del Comune, eventualmente anche a mezzo polizza fidejussoria bancaria o assicurativa, pari a 2.000/00 (euro duemila). Nel caso in cui la cauzione sia costituita mediante fidejussione bancaria o assicurativa, tale fidejussione dovrà prevedere la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Comune. La mancata apposizione di tali clausole è causa di revoca dell aggiudicazione della concessione. Qualora si verifichino inadempienze da parte del concessionario e lo stesso, dietro contestazione, non provveda ad adempiere, il Comune può incamerare la cauzione. La cauzione sarà svincolata entro 3 mesi dalla scadenza contrattuale, previo accertamento del regolare assolvimento di tutte le obbligazioni di cui al presente atto. Articolo 6 Canone Il concessionario è obbligato a corrispondere un canone che a titolo ricognitorio è definito nell importo annuale di 1.000,00 da corrispondere in unica soluzione entro il mese di febbraio di ogni anno. 4

Articolo 7 Assicurazioni CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI Il concessionario, con effetti dalla data di decorrenza della concessione, si obbliga a stipulare con primario assicuratore (e a mantenere in vigore per tutta la durata del presente contratto, suoi rinnovi e proroghe) un adeguata copertura assicurativa, contro i rischi di: 1. Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori di Lavoro (RCT/RCO), per i danni cagionati a terzi (tra cui il Comune di Sesto San Giovanni e gli utenti del servizio di cui alla presente concessione) dalla Concessionaria, dai suoi prestatori d'opera e/o dagli utenti del servizio (nei casi in cui per essi debba rispondere il Concessionario), in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all attività svolta, comprese tutte le attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata, con massimale non inferiore a 2.500.000,00 (euro duemilionicinquecentomila) unico per sinistro e per anno. In relazione alla presente polizza il Comune di Sesto San Giovanni dovrà essere espressamente annoverato nel novero dei terzi: Tale copertura deve prevedere anche l estensione a: conduzione dei locali, strutture e beni loro consegnati; committenza di lavori e servizi; organizzazione e/o conduzione di attività ludiche, sportive, culturali, ricreative o altre, sia all aperto che al chiuso; danni e/o smarrimento di cose in consegna e/o custodia; danni subiti e/o arrecati a terzi da dipendenti, da soci, da volontari, collaboratori e/o da altre persone anche non in rapporto di dipendenza con il Concessionario che partecipino all attività oggetto dell appalto a qualsiasi titolo, inclusa la loro responsabilità personale; interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza; per la garanzia RCO: clausola Buona fede INAIL e Danno Biologico ; 2. Incendio e rischi accessori per danni arrecati ai locali, strutture, mobili e altri beni datigli in concessione dal Comune: i beni di proprietà del Comune o da esso comunque messi a disposizione per la presente concessione dovranno essere assicurati in nome e per conto del Comune di Sesto San Giovanni contro i rischi di incendio, fulmine, esplosione, scoppio, e altri rischi accessori (ivi compresi scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici o dolosi, dimostrazioni di folla, fenomeni atmosferici, inondazioni, alluvioni, allagamenti, fenomeni elettrici, fuoriuscita di acqua, ricorso dei terzi). 5

Ai fini della copertura, il Comune individua le seguenti somme minime da assicurare nella forma a valore a nuovo (ad eccezione delle eventuali garanzie accessorie prestate nella forma a primo rischio assoluto ): Fabbricato: 132.000,00 Ricorso dei terzi: 2.500.000,00 Copia delle suddette polizze dovrà essere trasmessa al Comune di Sesto San Giovanni. L operatività o meno delle coperture assicurative così come l averle trasmesse al Comune di Sesto San Giovanni, non liberano la concessionaria dalle proprie responsabilità né dal rispondere di quanto in tutto o in parte non coperto dalle polizze stesse, avendo esse solo lo scopo di ulteriore garanzia e il concessionario terrà indenne il Comune da quanto eventualmente non coperto dalle polizze suddette. Articolo 8 Contratti di lavoro Il gestore è tenuto ad osservare gli obblighi di legge relativamente ai contratti di lavoro ed alla assicurazione del personale contro gli infortuni sul lavoro, all'assicurazione per le malattie e alla previdenza sociale. Articolo 9 Revoca, risoluzione La concessione può essere revocata per gravi inderogabili esigenze di pubblico interesse. Costituisce causa di risoluzione l inadempienza ad uno o più articoli del presente capitolato. Il Comune può senz altro procedere alla risoluzione per una delle seguenti cause: - gravi e ripetute violazioni degli obblighi derivanti dalla concessione; - fallimento, liquidazione, cessazione delle attività del concessionario; - mancata corresponsione, totale o parziale, del canone di concessione; - mancata stipula delle previste assicurazioni. Il contratto di concessione può essere risolto anticipatamente con il consenso delle parti previa regolamentazione dei rapporti pendenti. L accordo dovrà comunque garantire la continuità del servizio. Il concessionario potrà rinunciare alla concessione inviando comunicazione al Comune con almeno 180 giorni di preavviso mediante lettera a.r. Articolo 10 Rendiconto Per ogni anno di esercizio della concessione il gestore si impegna a presentare al Comune, annualmente, un rendiconto sull andamento dell attività, con la 6

relazione accompagnatoria sull andamento degli utilizzi della Sale nelle diverse fasce orarie di servizio. Articolo 11 Consegna dei locali Il Comune procede a consegnare l unità immobiliare al soggetto aggiudicatario della concessione con apposito verbale sottoscritto in contraddittorio tra le parti. Articolo 12 Spese Le spese dell atto di concessione, i bolli, la tassa di registro, i diritti di segreteria, le spese di consegna e di riconsegna, di copia, di quietanza per i pagamenti da effettuarsi ed in genere tutte le altre tasse inerenti e dipendenti, sono a carico del Concessionario. Articolo 13 Normativa applicabile Per quanto non espressamente indicato nel presente avviso valgono, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni del Codice Civile, del R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 sull amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924 n. 827, nonché dei regolamenti comunali. Art. 14 Foro competente Per ogni controversia è competente in via esclusiva il Foro di Monza. Sesto San Giovanni, 22 settembre 2008 IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO (Dott. Federico Ottolenghi) 7