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STATUTO DELLA SOCIETA MARANELLO PATRIMONIO Srl TITOLO I COSTITUZIONE OGGETTO -SEDE - DURATA CAPITALE SOCIALE Articolo 1 1. La società è denominata MARANELLO PATRIMONIO S.R.L. ed è costituita ai sensi dell art. 2463 del codice civile, del comma 13 dell art. 113 del d.lgs. 267/2000 Articolo 2 Oggetto sociale 1. La società ha per oggetto la gestione del patrimonio del Comune di Maranello, come da conferimenti comunali e ulteriori successive acquisizioni, anche mediante mezzi propri. 2. La società ha inoltre per oggetto la produzione di beni e servizi strumentali all attività del Comune di Maranello, con esclusione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica in materia di rifiuti, trasporti, energia elettrica e gas e servizio idrico integrato 3. Alla società è conferita la proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali, relative ai servizi pubblici di cui al comma precedente, che è incedibile. La società pone questi impianti a disposizione del gestore incaricato a fronte di un canone stabilito dalla Autorità di settore. Al gestore incaricato è affidata anche la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali 4 In particolare la società potrà svolgere le seguenti attività: a) Gestione e manutenzione del patrimonio del Comune di Maranello a qualunque titolo affidato, con esclusione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali, relative ai servizi pubblici locali (rifiuti, trasporto, energia, gas e servizio idrico integrato b) Progettazione e costruzione di opere pubbliche c) Progettazione e realizzazione di interventi di trasformazione urbana d) Produzione di beni e servizi strumentali all attività del Comune di Maranello per lo svolgimento delle funzioni di sua competenza e) Valorizzazione di beni immobili f) Gestione delle procedure di gara per l affidamento di beni e servizi strumentali 1

g) Acquisizione, realizzazione, manutenzione e gestione degli immobili e impianti a servizio di forme associative o unioni tra gli enti locali, cui partecipi il Comune socio 5. La Società può procedere alla progettazione ed alla costruzione di opere ed impianti utili allo svolgimento dei servizi e delle attività sopra indicati. 6. La Società può svolgere le attività di gestione amministrativa relative ai servizi di cui al presente articolo, ivi incluse le attività di accertamento, liquidazione, riscossione anche coattiva degli importi dovuti in relazione ai servizi erogati. 7. La Società può espletare, direttamente ed indirettamente, tutte le attività rientranti nell'oggetto sociale e tutte le attività complementari, connesse, collegate, strumentali, collaterali ed accessorie ai servizi di cui al presente articolo, ivi comprese le attività di commercializzazione, di consulenza tecnica ed amministrativa, nonché le attività di diritto privato utili ai propri fini. 8. La Società non può assumere partecipazioni ed interessenze in società, imprese, consorzi, associazioni e comunque in altri soggetti giuridici aventi oggetto o finalità eguali, simili, complementari, accessorie o strumentali 9. La Società può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie aventi pertinenza con l'oggetto sociale. 10. La Società può prestare anche garanzie fideiussorie. 11. La società può operare esclusivamente per il Comune di Maranello e i suoi cittadini, per organismi associativi dal comune partecipati; non può svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici e privati, né in affidamento diretto né con gara Articolo 3 Sede 1. La società ha sede nel Comune di Maranello. Articolo 4 Durata 1. La società è contratta a tempo indeterminato. Al socio compete in ogni momento il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2473 comma secondo del codice civile Articolo 5 Capitale Sociale 1. Il capitale sociale è fissato in Euro 50.000,00 (cinquantamila), diviso in quote a norma di legge; 2. Il capitale sociale dovrà essere integralmente posseduto dal Comune di Maranello, che è quindi socio unico della società 3. Il socio potrà eseguire, su richiesta dell organo amministrativo ed in conformità alle disposizioni di carattere fiscale vigenti, versamenti in conto capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi; 2

4. Per il rimborso dei finanziamenti dei soci troverà applicazione l art. 2467 del codice civile Art 6 Domiciliazione 1. Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci o del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali. 2. A tal fine la società dovrà istituire apposito libro, con obbligo per l'organo amministrativo di tempestivo aggiornamento. Articolo 7 Vincolo al trasferimento delle partecipazioni 1. Le partecipazioni non sono trasferibili; 2. La clausola contenuta in questo articolo intende tutelare gli interessi della Società e del socio proprietario, al fine di garantire la coerenza con quanto stabilito dalla legge e dalla normativa europea per l esercizio sulla società di un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. Articolo 8 Soggezione ad attività di direzione e controllo 1. La società deve indicare l eventuale propria soggezione all altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all articolo 2497-bis, comma secondo c.c. Articolo 9 Decisioni del socio unico 1. Il socio decide, attraverso le diverse competenze dei suoi organi, sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge e dallo statuto, nonché sugli argomenti che l amministratore unico sottopone alla sua approvazione 2. Sono in ogni caso riservate alla competenza del socio: a) L approvazione del bilancio di esercizio e della distribuzione degli utili b) La nomina dell amministratore unico c) La nomina dei sindaci revisori d) Le modifiche dello statuto e) Le decisioni in ordine allo scioglimento della società e alla sua revoca f) L approvazione del budget annuale di previsione e del programma annuale degli investimenti g) Approvazione del piano triennale degli investimenti 3

h) Approvazione dell organigramma aziendale, l assunzione dei quadri e dei dirigenti e la nomina del direttore generale i) L assunzione di finanziamenti di importo superiore ad 1milione di euro j) L alienazione ed acquisizione delle proprietà e altro diritto reale su beni immobili TITOLO II ORGANI DELLA SOCIETA Articolo 10 Organi della Società Sono organi della Società: - Assemblea dei soci - Amministratore Unico - Collegio dei revisori o Revisore unico Articolo 11 Assemblea dei soci 1. Le decisioni del socio devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nel rispetto del metodo collegiale. 2. L'assemblea viene convocata, anche fuori dalla sede sociale, purchè in Provincia di Modena, dall Amministratore Unico, con avviso spedito, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, telegrafo, fax, posta elettronica, salvo i casi di urgenza, nei quali è ammessa la convocazione con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, anche a mezzo telegrafo, telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, spedito ai soci almeno quattro giorni prima di quello fissato per l'adunanza. 3. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora della adunanza e l'elenco delle materie da trattare. 4. Nell avviso di convocazione può essere prevista altra data per la seconda convocazione, nel caso in cui in l'assemblea in prima convocazione non risultasse legalmente costituita, anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione. 5. In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita, in forma totalitaria, quando ad essa partecipano il socio e l amministratore unico e tutti i Sindaci, se nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti oggetto di decisione; nel caso in cui l Amministratore Unico o i Sindaci, se nominati, 4

non partecipino personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi. Art. 12 Funzionamento dell assemblea 1. L assemblea è presieduta dall Amministratore Unico; in caso di sua assenza o impedimento, l assemblea elegge, con il voto della maggioranza dei presenti, il proprio Presidente. 2. Il Presidente propone all Assemblea la nomina un Segretario che lo assiste, scelto anche tra non soci. 3. Spetta al Presidente dell assemblea verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale. 4. Il socio può farsi rappresentare per delega scritta. La delega dovrà essere conservata dalla società. 5. La rappresentanza non può essere conferita all amministratore unico, a Sindaci o al Revisore, se nominati, a dipendenti della società, nè alle società da esse controllate o che la controllano, o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste e neppure a soggetti diversi dai membri della giunta del Comune di Maranello. Articolo 13 Verbale dell'assemblea 1. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente o dal segretario se nominato o dal notaio. 2. Il verbale deve indicare la data dell assemblea e, anche in allegato, l identità dei partecipanti e il capitale rappresentato; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni; devono inoltre essere riassunte, su richiesta del socio, le sue dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. 3. Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente a norma del precedente articolo 13 comma 2. 4. Il verbale relativo alle delibere assembleari comportanti la modifica dello statuto deve essere redatto da Notaio. 5. Il verbale dell assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci. 5

Art. 14 Amministratore Unico 1. La società è amministrata da un amministratore unico 2. L amministratore può essere scelto anche fra persone che non siano socie della società e all Amministratore Unico si applica il divieto di concorrenza di cui all art. 2390 del C.C. 3. Non può essere nominato e se nominato decade, colui che si trova nelle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall art. 2382 del codice civile 4. Non possono ricoprire la carica di amministratore unico il Sindaco, i componenti della Giunta comunale e i consiglieri del Comune di Maranello 5. L amministratore resta in carica di norma 3 anni, salva la possibilità di fissare un termine diverso dall atto della nomina e salva la facoltà di revoca e le eventuali dimissioni. L amministratore può essere rinominato 6. La cessazione dell amministratore per decadenza dei termini ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato nominato 7. L amministratore ha tutti i poteri per l amministrazione della società, salvo quelli espressamente attribuiti all assemblea. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri dell amministratore 8. All amministratore spetta la gestione della società, con facoltà di compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione con la sola esclusione degli atti ed operazioni che la legge e lo statuto attribuiscono espressamente al socio e all assemblea 9. L amministratore unico formalizza le proprie decisioni emettendo provvedimenti (determinazioni) numerati progressivamente e conservate agli atti 10. L amministratore unico ha la rappresentanza generale della società e la rappresentanza legale di fronte a terzi ed in giudizio 11. L amministratore può conferire procure speciali a terzi per il compimento di determinati atti, può nominare e revocare procuratori 12. All amministratore, oltre al rimborso delle spese sostenute per l esercizio delle sue funzioni, può essere assegnata una indennità annua complessiva, che verrà determinata dal socio in occasione della nomina 13. L amministratore è revocabile in qualunque momento dal socio 14. In caso di revoca senza giusta causa dell amministratore nominato a tempo determinato, nulla gli è dovuto a titolo di risarcimento del danno 6

Art. 15 Direttore Generale 1. L assemblea dei soci può nominare un Direttore generale, stabilendone la retribuzione e le competenze 2. In particolare al direttore compete la gestione operativa della società in esecuzione delle direttive del socio e dell amministratore unico per le materie di rispettiva competenza. A titolo esemplificativo il direttore: a) Proporre all amministratore e al socio la struttura organizzativa b) Provvedere all assunzione del personale nel rispetto dei criteri approvati dall amministratore e dal socio c) Sovrintende e coordina le risorse umane, adotta provvedimenti disciplinari, provvedere alla contrattazione aziendale d) Assume le decisioni volte al funzionamento della società, a migliorare l efficienza e la qualità, predisponendo atti (determinazioni del direttore), numerati progressivamente e conservati agli atti e) Predispone il piano degli investimenti e il budget triennale f) Provvede agli appalti e alla acquisizione di beni e forniture Articolo 16 Organo di controllo 1. Il controllo contabile ex art. 2409 bis del codice civile può essere affidato ad un collegio sindacale o ad un revisore contabile. 2. Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477 c.c., la nomina del collegio sindacale è obbligatoria. Articolo 17 Composizione e durata. 1. Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dai soci, in occasione della nomina dello stesso collegio. 2. Nei casi di obbligatorietà della nomina, tutti i sindaci devono essere revisori contabili, iscritti nel registro istituito presso il Ministero di Giustizia. 3. Qualora la nomina del collegio sindacale non sia obbligatoria per legge, i sindaci devono essere scelti fra coloro che hanno i requisiti per essere nominati presso l ente locale. 4. I sindaci sono nominati dai soci. Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. 7

5. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il collegio è stato ricostituito. 6. I sindaci sono rieleggibili entro i limiti previsti dalla normativa afferente i componenti del collegio di revisione di cui al Testo Unico Enti Locali cui si fa rinvio dinamico. 7. Il compenso dei sindaci è determinato dai soci all atto della nomina, per l intero periodo della durata del loro ufficio. Articolo 18 Cause di ineleggibilità e di decadenza 1. Nei casi di obbligatorietà della nomina, non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c. 2. Per tutti i sindaci iscritti nei registri dei revisori contabili istituiti presso il Ministero di Giustizia, si applica il secondo comma dell articolo 2399 c.c. Articolo 19 Cessazione dalla carica 1. I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato. 2. In caso di morte, di rinunzia, di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica. 3. In caso di cessazione del presidente, la presidenza è assunta, fino alla decisione di integrazione, dal sindaco più anziano di età. Articolo 20 Competenze e doveri del collegio sindacale 1. Il collegio sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 bis c.c. ed esercita il controllo contabile sulla società. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2406, 2407 e 2408, primo comma c.c. 2. Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. 3. Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso. 8

4. I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo. 5. Il collegio dei sindaci deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. Articolo 21 Revisore unico 1. Qualora, in alternativa al collegio sindacale e fuori dei casi di obbligatorietà dello stesso, la società nomini per il controllo contabile un revisore, questi deve essere iscritto al registro istituito presso il Ministero di Giustizia. 2. Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni. TITOLO III BILANCIO E UTILI Articolo 22 Bilancio e utili 1. Gli esercizi sociali iniziano l 1/1 e si chiudono il 31/12 di ogni anno. 2. Alla chiusura di ogni esercizio sociale l amministratore della società provvede alla formazione del bilancio e alle conseguenti formalità ai sensi delle vigenti disposizioni di legge 3. Il bilancio deve essere approvato dal socio nei modi e nei tempi previsti dalle vigenti norma di legge 4. Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi per costituire una riserva fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale 5. Il socio che approva il bilancio decide anche in merito alla distribuzione degli utili 6. La società deve predisporre il budget triennale e il programma degli investimenti entro il 31 dicembre di ciascun anno, in linea con quanto previsto per il bilancio del Comune socio, salvo il rinvio dinamico dei termini 9

TITOLO IV NORME TRANSITORIE E FINALI Articolo 23 Scioglimento e liquidazione 1. La società si scioglie per le cause previste dalla legge e pertanto: a) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall articolo 2482-ter c.c.; b) nell ipotesi prevista dall articolo 2473 c.c., in caso di recesso da parte del Comune di Maranello c) per deliberazione dell assemblea; d) per le altre cause previste dalla legge. 2. In tutte le ipotesi di scioglimento l organo amministrativo deve effettuare nel termine di trenta giorni gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge 3. L'assemblea, se del caso convocata dall organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando: - il numero dei liquidatori; - In caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile; - a chi spetta la rappresentanza della società; - i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; - gli eventuali limiti ai poteri dell organo liquidativo. Articolo 24 Clausola compromissoria 1. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da collegio arbitrale composto da tre membri che giudicherà ritualmente secondo il regolamento della camera arbitrale di Modena. 2. Il collegio arbitrale dovrà decidere entro 30 giorni dalla nomina. Il collegio arbitrale deciderà in via rituale secondo diritto. 3. Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni del collegio arbitrale vincoleranno le parti. 4. Il collegio arbitrale determinerà come ripartire le spese dell arbitrato tra le parti. 10

5. Le spese dell arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione del collegio arbitrale. 6. Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5. 7. La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell articolo 9. 8. Le modifiche del contenuto della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza prevista per l assemblea straordinaria. Articolo 25 Disposizioni applicabili Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme previste dal codice civile anche per le società a responsabilità limitata. 11