1. IL NUOVO REGIME DEI MINIMI

Documenti analoghi
CON.FAR.M. srl Via Giovanni Vitelleschi, Via Ginori, 31. Fax: Fax: ADEMPIMENTI

Il regime forfettario e dei minimi - Considerazioni al 31 dicembre 2017

Lettera per il Cliente 9 maggio 2019

FAI LA MOSSA GIUSTA PER DIVENTARE IMPRENDITORE

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale

Legge di stabilità 2015 Regime fiscale agevolato per autonomi

REGIME FORFETARIO CHI PUÒ ACCEDERVI?

OGGETTO: FLAT TAX IN ARRIVO PER MOLTI CONTRIBUENTI: COME PREPARARSI

NUOVO REGIME FORFETARIO 2016

IL NUOVO REGIME FORFETARIO

Scritto da Alessandro Ingrosso Lunedì 02 Gennaio :40 - Ultimo aggiornamento Martedì 28 Gennaio :24

FRANCESCO CARPIO DOTTORE COMMERCIALISTA REVISORE CONTABILE

Oggetto: IL NUOVO REGIME FISCALE FORFETTARIO Commi da 54 a 89 Legge di Stabilità 2015

5. DETERMINAZIONE DEL REDDITO

Il D.D.L. di stabilità 2016 e i regimi fiscali agevolati

IL NUOVO FORFAIT - AGGIORNAMENTO

STRUMENTI DI LAVORO CHECK LIST REGIME FORFETTARIO

FLAT TAX E REGIME FORFETTARIO

Regime forfetario 2016 e requisiti di accesso: facciamo chiarezza

REGIME FORFETTARIO 2019: innalzata a euro la soglia limite di ricavi/compensi

A tutti i clienti. Circolare Bolzano, 2 febbraio 2016 N. 11/2016. Oggetto: Novità del nuovo regime forfettario

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme indicate nei riferimenti normativi

Circolare n. 1-bis. del 10 gennaio Il regime fiscale dei contribuenti minimi e marginali - Principali novità INDICE

La legge 190/2014 ha introdotto, a partire dal 1 gennaio 2015, un nuovo regime fiscale agevolato, il Regime Forfettario.

Oggetto: regime fiscale dei contribuenti minimi e marginali principali novità

Circolare n. 175 del 13 Dicembre 2018

Regime Forfettario dopo le recenti modifiche della Legge di bilancio Dott. Michele Bolognesi

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale

S T U D I O G O R I N I

Oggetto: NUOVO REGIME FORFETTARIO 2016

IL DIRETTORE DELL AGENZIA In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme indicate nei riferimenti normativi. Dispone

CONTRIBUENTI MINORI E LEGGE DI STABILITÀ 2016

Roma, 22 e 23 gennaio 2008 Legge finanziaria 2008: il regime dei contribuenti minimi

Guida al regime forfetario per professionisti e imprese: la guida

NUOVO REGIME FORFETTARIO 2015

Art. 9 (Regime fiscale agevolato per autonomi)

CARATTERISTICHE REGIME FORFETTARIO RIVISTO DALLA LEGGE DI STABILITA 2016 (L. n. 208 del 28/12/2015)

OGGETTO: Legge Finanziaria per l anno 2008 Regime fiscale semplificato per i contribuenti minimi

FLAT TAX (tassazione piatta)

Il regime fiscale agevolato per lavoratori autonomi

Montemurlo, li 2 gennaio Oggetto: IL NUOVO REGIME FORFETARIO

NUOVO REGIME FISCALE FORFETARIO

REGIME FORFETTARIO. Requisiti

Stabilità 2016: regime dei "piccoli" più accessibile e con più appeal

REGIME FISCALE AGEVOLATO PER AUTONOMI. Dott.ssa Veronica Visani Dott. Filippo Tampieri

CIRCOLARE SPECIALE NUOVO REGIME DEI MINIMI 2015

S T U D I O G O R I N I

Studio Paolo Simoni. Dottori Commercialisti Associati

Regime forfetario 2018 per professionisti e imprese: la guida completa

Regime forfetario più accogliente: aperto fino a 65mila euro di ricavi

OGGETTO: Il regime forfettario per il lavoratore dipendente

22/12/2016. NOVITA per le Partite IVA 2016 OPPORTUNITA E STRUMENTI. Il quadro al 1 Gennaio FORFAIT: Sintesi NOVITÀ 2016

Regime forfetario per autonomi - Fruibilità dell agevolazione contributiva

Regime forfetario per autonomi - Fruibilità dell agevolazione contributiva

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale

STUDIO POLI & ASSOCIATI Brescia, lì 5 gennaio 2015

CONTRIBUTI ENASARCO ANNO 2015

LE AGEVOLAZIONI PER STARTUP PREVISTE DAL NUOVO REGIME FORFETTARIO 2016

LA DIFESA DEL PROFESSIONISTA NELL ACCERTAMENTO FISCALE: la verifica del professionista

Regime forfettario per i contribuenti minori: novità 2016

REGIME FORFETTARIO PER AUTONOMI FRUIBILITÀ DELL AGEVOLAZIONE CONTRIBUTIVA

Regime dei Minimi 2015: per i professionisti una doppia opzione

STUDIO PICCINELLI DEL PICO PARDI & PARTNERS DOTTORI COMMERCIALISTI

Riportabili le perdite maturate in caso di fuoriuscita dal regime dei "contribuenti minimi"

DDL STABILITÀ 2016: LE MODIFICHE AL REGIME FORFETARIO

REGIME DEI NUOVI MINIMI e REGIME CONTABILE AGEVOLATO

a cura del Dott. Daniele LAURENTI, commercialista e revisore contabile

CODICI ATTIVITÀ. REDDITIVITÀ Industrie alimentari e delle bevande. (10 11) 40% Commercio all ingrosso e al 45 (da 46.2 a 46.9) (da 47.1 a 47.7) 47.

Il nuovo regime forfettario e semplificato per le "piccole partite IVA" (legge stabilita' 2015)

Regimi fiscali imprenditoria giovanile: breve guida

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale

In particolare, le varianti introdotte dalla Legge di Bilancio 2019 riguardano:

COM O - VI A R OVELLI, 40 - TEL F AX INFORMATIVA N. 9/2015

Dichiarazione Iva 2009: il regime dei minimi a cura di Ennio Vial

OGGETTO: NUOVO REGIME FORFETARIO 2016.

Bologna, 2 Gennaio 2012 A TUTTI I CLIENTI CONTRIBUENTI MINIMI CIRCOLARE N. 1/2012. Oggetto: IL NUOVO REGIME DEI MINIMI

Circ. 1 Regime forfettario CIRCOLARE 1 DEL 07 GENNAIO 2019 REGIME FORFETTARIO NOVITA. Rif. normativi e di prassi:

Regime forfetario alla luce dei chiarimenti ministeriali. Milano, 15 aprile 2016

Edizione (c) - 10/2016

STUDI DI CONSULENZA AZIENDALE

Per i beni di locazione, noleggio comodato entro i limiti determinato ai sensi dell articolo 9 del TUIR.

I nuovi contribuenti minimi

Paola Rivetti (Avvocato - Gruppo di studio EUTEKNE) Imposta sostitutiva per ricavi e compensi fino a euro

OGGETTO: REGIME FISCALE DI VANTAGGIO PER I NUOVI MINIMI E REGIME CONTABILE AGEVOLATO PER I VECCHI MINIMI

L apertura della partita iva

Circolare n. 2/2015 IL NUOVO REGIME FORFETTARIO IN VIGORE DAL In questa Circolare

IL NUOVO REGIME FORFETTARIO

I regimi fiscali agevolati per lavoratori autonomi e piccole imprese

Regime forfetario per autonomi - Fruibilità dell agevolazione contributiva. SELLITTI RAFFAELLA Consulente del Lavoro raffaellasellitti@gmail.

Paola Rivetti (Avvocato - Gruppo di studio EUTEKNE) Il nuovo regime forfetario

STUDIO ZAMBELLO CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE E TRIBUTARIA

Nuovo regime fiscale agevolato per piccole imprese ed autonomi

REGIME FISCALE FORFETARIO 2019

Atti Parlamentari 260 Camera dei Deputati 2679

Transcript:

1. IL NUOVO REGIME DEI MINIMI Il nuovo regime forfettario per imprese e professionisti si ispira alla Legge 244/2007 Contribuenti minimi. I commi dal cinquantaquattro all ottantanove, dell articolo 1, della Legge di stabilità per il 2015, tracciano i profili strutturali del nuovo regime forfettario. Il nuovo regime forfettario costituisce, per i soggetti in possesso dei requisiti prescritti dalla norma il regime naturale. Al contribuente è riconosciuta la facoltà di optare per l applicazione dell Iva e delle imposte sui redditi nei modi ordinari. 1.1 Soggetti interessati I soggetti interessati al regime forfettario sono persone fisiche esercenti attività d impresa (imprese familiari incluse) arti o professioni (non in forma associata), di piccole dimensioni e prive di una struttura significativa. 1.2 Soggetti esclusi Sono escluse dal regime forfettario le società di qualsiasi tipo e le associazioni tra artisti e professionisti. 1.3 Requisiti richiesti per accedere al regime forfettario L accesso al regime forfettario e la sua permanenza negli anni successivi è consentita ai soli contribuenti che soddisfano le caratteristiche di cui al comma 54, articolo 1, della Legge 190/2014, di seguito indicate: a) il comma 54, consente l accesso al nuovo regime forfettario alle sole persone fisiche (esercenti attività d impresa, arte o professione) che hanno conseguito ricavi o compensi, per un importo non superiore a specifiche soglie previste dalla allegata tabella, connessa ai codici ATECO. Tale soglia

varia da un minimo di 15.000 euro ad un massimo di 40.000 euro, in funzione dell attività imprenditoriale, artistica o professionale esercitata. I ricavi o compensi conseguiti devono essere ragguagliati ad anno. b) Individua in 5.000 euro lordi il massimo limite annuo, di redditi di lavoro che possono essere sostenuti nell anno precedente, come di seguito specificato: redditi di lavoro accessorio voucher, di cui all articolo 70, D.Lgs. 276/2003; redditi di lavoro dipendente, articolo 49, del TUIR; redditi assimilati a quello di lavoro dipendente, lettere c) c-bis) articolo 50, del TUIR; lavoro a progetto, articoli 61 e seguenti, del D.Lgs 276/2003; somme erogate agli associati sotto forma di utili da partecipazione, in caso di apporto di solo lavoro, di cui all articolo 53, comma 2, lettera c) del TUIR; compensi erogati all imprenditore e ai suoi familiari, di cui all articolo 60 del TUIR (il contribuente dovrà tener conto dei compensi corrisposti, nel corso dell anno precedente, per il lavoro prestato e l opera svolta dallo stesso imprenditore, dal coniuge, dai figli minori di età o permanentemente inabili al lavoro e degli ascendenti). Non rilevano i compensi erogati per le prestazioni di lavoro a favore di: - figli che hanno compiuto la maggiore età o non permanentemente inabili al lavoro; - parenti diversi da quelli indicati dalla disposizione medesima. Non concorrono all individuazione del suddetto limite di 5.000 euro: le somme corrisposte agli associati che apportano solo capitale o capitale e lavoro; i redditi che derivano da attività commerciali non esercitate abitualmente, di cui alla lettera i), primo comma, articolo 67, del TUIR (attività commerciale occasionale); i redditi che derivano da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente (prestazioni di lavoro autonomo occasionali), o dall assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere, indicati alla lettera l), comma 1, dell articolo 67, del TUIR. c) Individua in 20.000 euro, il valore massimo di beni mobili strumentali, al lordo degli ammortamenti, che i soggetti interessati al nuovo regime forfettario possono possedere alla chiusura dell esercizio precedente (31 dicembre). Rientrano nel computo di tale valore, i beni mobili strumentali, i beni acquistati a titolo di proprietà, posseduti in locazione, anche finanziaria, in noleggio e comodato. d) I redditi di lavoro dipendente o assimilato (articoli 49 e 50 del TUIR) e di pensione che il contribuente ha percepito nell anno precedente, quello di adesione al regime forfettario, non devono esse prevalenti (pari o superiori) rispetto all ammontare dei redditi di impresa, arte o professione, pena l inibizione all accesso al regime agevolato o la permanenza allo stesso. Tale norma, non trova applicazione nel caso in cui il contribuente cessi l attività di lavoro dipendente o assimilato, entro l anno precedente, quello di accesso al regime forfettario.

Nel caso in cui la somma che scaturisce dai redditi di lavoro dipendente o assimilato, di pensione, d impresa o di lavoro autonomo non risulti superiore alla soglia prestabilita di 20.000 euro, il contribuente è ammesso a godere del regime agevolato, anche nel caso in cui la somma dei redditi lavoro dipendente o assimilato, di pensione, siano prevalenti rispetto ai redditi d impresa, arte o professione. I soggetti, già in attività all entrata in vigore delle disposizioni previste dalla Legge di stabilità 2015, per accedere al regime forfettario, devono soddisfare i requisiti previsti dal comma 54, dell articolo 1, prendendo a riferimento i valori dall esercizio precedente. I soggetti che intraprendono una nuova attività, devono, invece, attenersi ai valori espressi da simulazioni. RIEPILOGO DEI REQUISITI DI ACCESSO Valore complessivo dei beni strumentali non superiore ad euro 20.000; ricavi o compensi non superiori ai limiti individuati dalla norma; spese di lavoro dipendente, parasubordinato e associato in partecipazione con solo apporto di lavoro, non superiore ad euro 5.000; prevalenza dei redditi d impresa e lavoro autonomo rispetto ai redditi da lavoro dipendente o assimilato. SOGGETTI INTERESSATI Persone fisiche (incluse le imprese familiari) esercenti attività d impresa, arti o professioni non in forma associata. SOGGETTI ESCLUSI Le società di qualsiasi tipo e le associazioni fra artisti e professionisti.

ELENCO ATTIVITA Industrie alimentari e delle bevande Commercio all ingrosso e al dettaglio Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande Commercio ambulante di altri prodotti Costruzioni e attività immobiliari Intermediari del commercio Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari e assicurativi atre attività economiche VALORE DELLA SOGLIA DEI COMPENSI 35.000 euro 40.000 euro 30.000 euro 20.000 euro 15.000 euro 15.000 euro 40.000 euro 15.000 euro 20.000 euro CODICE ATECO 2007 ATECO 10-11 ATECO 45 (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7) 47.9 ATECO 47.81 ATECO47.82 47.89 ATECO (41-42-43) (68) ATECO 46.1 ATECO (55 56) ATECO (64-65-66) (69-70-71-72- 73-74-75) (85) (86-87-88) ATECO (01-02-03) (05-06-07-08- 09) (12-13-14-15-16-17-18-19- 20-21-22-23-24-25-26-27-28-29- 30-31-32-33) (35) (36-37-38-39) (49-50-51-52-53) (58-59- 60-61-62-63) (77-78-79-80-81-82) (84) (90-91-92-93) (94-95-96) (97-98) (99) 1.4 Soggetti che non possono avvalersi del regime forfettario Il comma 57, dell articolo 1, della Legge di stabilità per il 2015, prevede che non possono avvalersi del regime forfettario i seguenti soggetti: a) i soggetti che si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva, o di regimi forfettari di determinazione del reddito; b) i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli residenti in uno Stato membro dell Unione europea, o in uno Stato aderente all Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un

adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75 per cento del reddito complessivamente prodotto; c) i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni: - di fabbricati o porzioni di fabbricati, di terreni edificabili di cui all articolo 10, primo comma, numero 8) del Dpr 633/1972, e successive modificazioni, o - di mezzi di trasporto nuovi di cui all articolo 53, comma 1, del D.L. 331/1993; d) i soggetti che: - esercitano un attività d impresa, arte o professione e contemporaneamente partecipano a società di persone o associazioni di cui all articolo 5 del TUIR e successive modificazioni; - detengono quote in società a responsabilità limitata, che adottano la tassazioni per trasparenza del reddito prodotto dalla società, articolo 116 del TUIR e successive modificazioni. In linea di principio il Legislatore ha collegato la causa ostativa al soggetto e non all attività posta in essere. La presenza di cause, che costituiscono un reale impedimento all accesso al regime forfettario, vengono a decadere se rimosse nell esercizio precedente quello di adesione al regime forfettario. Il legislatore ha recepito un orientamento comunitario, che consente l accesso al regime agevolato non solo ai soggetti residenti, ma, anche ai soggetti residenti in Stati membri dell Unione europea, o in Stati aderente all Accordo sullo Spazio economico europeo che assicurino un adeguato scambio di informazioni (Norvegia e Islanda). Condizione vincolante è, che il soggetto non residente produca nel territorio dello Stato italiano almeno il 75 per cento del proprio reddito complessivo. Il comma 73, dell articolo 1, prevede che i contribuenti che applicano il regime forfettario, non sono soggetti agli studi di settore di cui all articolo 62-bis del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, e ai parametri di cui all articolo 3, comma 184 della Legge 28 dicembre 1995, n. 549. I contribuenti forfettari, sono esclusi dall accertamento degli studi di settore o parametri, ma soggetti al redditometro, di cui al D.M. 24 dicembre 2012 e Circolari dell Agenzia delle Entrate 31 luglio 2013, n. 24/E e 11 marzo 2014 n. 6/E. L articolo 1, comma 70, prevede che i contribuenti che applicano il regime forfettario, possano optare per l applicazione dell imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito nei modi ordinari. L opzione di adesione al regime forfettario ha validità triennale e deve essere comunicata con la prima dichiarazione annuale presentata successivamente alla scelta operata.

Il comma 71, dell articolo 1, della Legge di stabilità per il 2015, prevede che il regime forfettario cessa di avere applicazione dall anno successivo a quello in cui viene meno anche solo una delle condizioni previste dal comma 54, o si verificano alcune delle fattispecie previste dal comma 57. Il reddito determinato in maniera forfettaria concorre alla determinazione delle detrazioni per i familiari a carico, di cui all articolo 12, comma 2, del TUIR, e successive modificazioni. Il reddito soggetto all imposta sostitutiva non rileva ai fini dell applicazione dell articolo 13 del TUIR, altre detrazioni. Il reddito determinato in maniera forfettaria fa cumulo con gli agli altri redditi prodotti nell anno, al fine di verificare se il contribuente è un soggetto fiscalmente a carico (reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro). Il comma 56, dell articolo 1, prevede che i contribuenti, persone fisiche, che presumono di essere in possesso dei requisiti previsti dal comma 54, possano avvalersi del regime forfettario e comunicarlo all Agenzia delle entrate nella dichiarazione di inizio attività di cui all articolo 35 del Dpr 633/72 e successive modificazioni. I contribuenti forfettari non essendo sostituti d imposta, non devono versare la ritenuta d acconto, devono indicare nella dichiarazione dei redditi, il codice fiscale del soggetto che ha percepito i redditi ed il relativo ammontare. I ricavi conseguiti ed i compensi percepiti, non sono assoggettati a ritenuta d acconto da parte del sostituto d imposta. Il contribuente deve rilasciare al sostituto una dichiarazione dalla quale risulti, che il reddito a cui le somme fanno riferimento è soggetto ad imposta sostitutiva. I contribuenti forfettari non sono soggetti all imposta regionale sulle attività produttive. Il contribuente forfettario non deve sostenere nessun adempimento in materia di Iva (registrazione, liquidazione, comunicazione Iva, dichiarazione Iva), fatta eccezione per la certificazione dei corrispettivi mediante l emissione di fattura, scontrino o ricevuta fiscale; non deve porre in essere scritture contabili ai fini delle imposte dirette e non è soggetto agli studi di settore o parametri. Genova, 30 settembre 2015 Autore: Dottor Roberto Cartasegna, commercialista revisore contabile, Genova, via Colombo, n. 11/7, telefono 010.8937433, mail: r.cartasegna@studiocartasegna.it