1. IL NUOVO REGIME DEI MINIMI Il nuovo regime forfettario per imprese e professionisti si ispira alla Legge 244/2007 Contribuenti minimi. I commi dal cinquantaquattro all ottantanove, dell articolo 1, della Legge di stabilità per il 2015, tracciano i profili strutturali del nuovo regime forfettario. Il nuovo regime forfettario costituisce, per i soggetti in possesso dei requisiti prescritti dalla norma il regime naturale. Al contribuente è riconosciuta la facoltà di optare per l applicazione dell Iva e delle imposte sui redditi nei modi ordinari. 1.1 Soggetti interessati I soggetti interessati al regime forfettario sono persone fisiche esercenti attività d impresa (imprese familiari incluse) arti o professioni (non in forma associata), di piccole dimensioni e prive di una struttura significativa. 1.2 Soggetti esclusi Sono escluse dal regime forfettario le società di qualsiasi tipo e le associazioni tra artisti e professionisti. 1.3 Requisiti richiesti per accedere al regime forfettario L accesso al regime forfettario e la sua permanenza negli anni successivi è consentita ai soli contribuenti che soddisfano le caratteristiche di cui al comma 54, articolo 1, della Legge 190/2014, di seguito indicate: a) il comma 54, consente l accesso al nuovo regime forfettario alle sole persone fisiche (esercenti attività d impresa, arte o professione) che hanno conseguito ricavi o compensi, per un importo non superiore a specifiche soglie previste dalla allegata tabella, connessa ai codici ATECO. Tale soglia
varia da un minimo di 15.000 euro ad un massimo di 40.000 euro, in funzione dell attività imprenditoriale, artistica o professionale esercitata. I ricavi o compensi conseguiti devono essere ragguagliati ad anno. b) Individua in 5.000 euro lordi il massimo limite annuo, di redditi di lavoro che possono essere sostenuti nell anno precedente, come di seguito specificato: redditi di lavoro accessorio voucher, di cui all articolo 70, D.Lgs. 276/2003; redditi di lavoro dipendente, articolo 49, del TUIR; redditi assimilati a quello di lavoro dipendente, lettere c) c-bis) articolo 50, del TUIR; lavoro a progetto, articoli 61 e seguenti, del D.Lgs 276/2003; somme erogate agli associati sotto forma di utili da partecipazione, in caso di apporto di solo lavoro, di cui all articolo 53, comma 2, lettera c) del TUIR; compensi erogati all imprenditore e ai suoi familiari, di cui all articolo 60 del TUIR (il contribuente dovrà tener conto dei compensi corrisposti, nel corso dell anno precedente, per il lavoro prestato e l opera svolta dallo stesso imprenditore, dal coniuge, dai figli minori di età o permanentemente inabili al lavoro e degli ascendenti). Non rilevano i compensi erogati per le prestazioni di lavoro a favore di: - figli che hanno compiuto la maggiore età o non permanentemente inabili al lavoro; - parenti diversi da quelli indicati dalla disposizione medesima. Non concorrono all individuazione del suddetto limite di 5.000 euro: le somme corrisposte agli associati che apportano solo capitale o capitale e lavoro; i redditi che derivano da attività commerciali non esercitate abitualmente, di cui alla lettera i), primo comma, articolo 67, del TUIR (attività commerciale occasionale); i redditi che derivano da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente (prestazioni di lavoro autonomo occasionali), o dall assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere, indicati alla lettera l), comma 1, dell articolo 67, del TUIR. c) Individua in 20.000 euro, il valore massimo di beni mobili strumentali, al lordo degli ammortamenti, che i soggetti interessati al nuovo regime forfettario possono possedere alla chiusura dell esercizio precedente (31 dicembre). Rientrano nel computo di tale valore, i beni mobili strumentali, i beni acquistati a titolo di proprietà, posseduti in locazione, anche finanziaria, in noleggio e comodato. d) I redditi di lavoro dipendente o assimilato (articoli 49 e 50 del TUIR) e di pensione che il contribuente ha percepito nell anno precedente, quello di adesione al regime forfettario, non devono esse prevalenti (pari o superiori) rispetto all ammontare dei redditi di impresa, arte o professione, pena l inibizione all accesso al regime agevolato o la permanenza allo stesso. Tale norma, non trova applicazione nel caso in cui il contribuente cessi l attività di lavoro dipendente o assimilato, entro l anno precedente, quello di accesso al regime forfettario.
Nel caso in cui la somma che scaturisce dai redditi di lavoro dipendente o assimilato, di pensione, d impresa o di lavoro autonomo non risulti superiore alla soglia prestabilita di 20.000 euro, il contribuente è ammesso a godere del regime agevolato, anche nel caso in cui la somma dei redditi lavoro dipendente o assimilato, di pensione, siano prevalenti rispetto ai redditi d impresa, arte o professione. I soggetti, già in attività all entrata in vigore delle disposizioni previste dalla Legge di stabilità 2015, per accedere al regime forfettario, devono soddisfare i requisiti previsti dal comma 54, dell articolo 1, prendendo a riferimento i valori dall esercizio precedente. I soggetti che intraprendono una nuova attività, devono, invece, attenersi ai valori espressi da simulazioni. RIEPILOGO DEI REQUISITI DI ACCESSO Valore complessivo dei beni strumentali non superiore ad euro 20.000; ricavi o compensi non superiori ai limiti individuati dalla norma; spese di lavoro dipendente, parasubordinato e associato in partecipazione con solo apporto di lavoro, non superiore ad euro 5.000; prevalenza dei redditi d impresa e lavoro autonomo rispetto ai redditi da lavoro dipendente o assimilato. SOGGETTI INTERESSATI Persone fisiche (incluse le imprese familiari) esercenti attività d impresa, arti o professioni non in forma associata. SOGGETTI ESCLUSI Le società di qualsiasi tipo e le associazioni fra artisti e professionisti.
ELENCO ATTIVITA Industrie alimentari e delle bevande Commercio all ingrosso e al dettaglio Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande Commercio ambulante di altri prodotti Costruzioni e attività immobiliari Intermediari del commercio Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari e assicurativi atre attività economiche VALORE DELLA SOGLIA DEI COMPENSI 35.000 euro 40.000 euro 30.000 euro 20.000 euro 15.000 euro 15.000 euro 40.000 euro 15.000 euro 20.000 euro CODICE ATECO 2007 ATECO 10-11 ATECO 45 (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7) 47.9 ATECO 47.81 ATECO47.82 47.89 ATECO (41-42-43) (68) ATECO 46.1 ATECO (55 56) ATECO (64-65-66) (69-70-71-72- 73-74-75) (85) (86-87-88) ATECO (01-02-03) (05-06-07-08- 09) (12-13-14-15-16-17-18-19- 20-21-22-23-24-25-26-27-28-29- 30-31-32-33) (35) (36-37-38-39) (49-50-51-52-53) (58-59- 60-61-62-63) (77-78-79-80-81-82) (84) (90-91-92-93) (94-95-96) (97-98) (99) 1.4 Soggetti che non possono avvalersi del regime forfettario Il comma 57, dell articolo 1, della Legge di stabilità per il 2015, prevede che non possono avvalersi del regime forfettario i seguenti soggetti: a) i soggetti che si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva, o di regimi forfettari di determinazione del reddito; b) i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli residenti in uno Stato membro dell Unione europea, o in uno Stato aderente all Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un
adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75 per cento del reddito complessivamente prodotto; c) i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni: - di fabbricati o porzioni di fabbricati, di terreni edificabili di cui all articolo 10, primo comma, numero 8) del Dpr 633/1972, e successive modificazioni, o - di mezzi di trasporto nuovi di cui all articolo 53, comma 1, del D.L. 331/1993; d) i soggetti che: - esercitano un attività d impresa, arte o professione e contemporaneamente partecipano a società di persone o associazioni di cui all articolo 5 del TUIR e successive modificazioni; - detengono quote in società a responsabilità limitata, che adottano la tassazioni per trasparenza del reddito prodotto dalla società, articolo 116 del TUIR e successive modificazioni. In linea di principio il Legislatore ha collegato la causa ostativa al soggetto e non all attività posta in essere. La presenza di cause, che costituiscono un reale impedimento all accesso al regime forfettario, vengono a decadere se rimosse nell esercizio precedente quello di adesione al regime forfettario. Il legislatore ha recepito un orientamento comunitario, che consente l accesso al regime agevolato non solo ai soggetti residenti, ma, anche ai soggetti residenti in Stati membri dell Unione europea, o in Stati aderente all Accordo sullo Spazio economico europeo che assicurino un adeguato scambio di informazioni (Norvegia e Islanda). Condizione vincolante è, che il soggetto non residente produca nel territorio dello Stato italiano almeno il 75 per cento del proprio reddito complessivo. Il comma 73, dell articolo 1, prevede che i contribuenti che applicano il regime forfettario, non sono soggetti agli studi di settore di cui all articolo 62-bis del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, e ai parametri di cui all articolo 3, comma 184 della Legge 28 dicembre 1995, n. 549. I contribuenti forfettari, sono esclusi dall accertamento degli studi di settore o parametri, ma soggetti al redditometro, di cui al D.M. 24 dicembre 2012 e Circolari dell Agenzia delle Entrate 31 luglio 2013, n. 24/E e 11 marzo 2014 n. 6/E. L articolo 1, comma 70, prevede che i contribuenti che applicano il regime forfettario, possano optare per l applicazione dell imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito nei modi ordinari. L opzione di adesione al regime forfettario ha validità triennale e deve essere comunicata con la prima dichiarazione annuale presentata successivamente alla scelta operata.
Il comma 71, dell articolo 1, della Legge di stabilità per il 2015, prevede che il regime forfettario cessa di avere applicazione dall anno successivo a quello in cui viene meno anche solo una delle condizioni previste dal comma 54, o si verificano alcune delle fattispecie previste dal comma 57. Il reddito determinato in maniera forfettaria concorre alla determinazione delle detrazioni per i familiari a carico, di cui all articolo 12, comma 2, del TUIR, e successive modificazioni. Il reddito soggetto all imposta sostitutiva non rileva ai fini dell applicazione dell articolo 13 del TUIR, altre detrazioni. Il reddito determinato in maniera forfettaria fa cumulo con gli agli altri redditi prodotti nell anno, al fine di verificare se il contribuente è un soggetto fiscalmente a carico (reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro). Il comma 56, dell articolo 1, prevede che i contribuenti, persone fisiche, che presumono di essere in possesso dei requisiti previsti dal comma 54, possano avvalersi del regime forfettario e comunicarlo all Agenzia delle entrate nella dichiarazione di inizio attività di cui all articolo 35 del Dpr 633/72 e successive modificazioni. I contribuenti forfettari non essendo sostituti d imposta, non devono versare la ritenuta d acconto, devono indicare nella dichiarazione dei redditi, il codice fiscale del soggetto che ha percepito i redditi ed il relativo ammontare. I ricavi conseguiti ed i compensi percepiti, non sono assoggettati a ritenuta d acconto da parte del sostituto d imposta. Il contribuente deve rilasciare al sostituto una dichiarazione dalla quale risulti, che il reddito a cui le somme fanno riferimento è soggetto ad imposta sostitutiva. I contribuenti forfettari non sono soggetti all imposta regionale sulle attività produttive. Il contribuente forfettario non deve sostenere nessun adempimento in materia di Iva (registrazione, liquidazione, comunicazione Iva, dichiarazione Iva), fatta eccezione per la certificazione dei corrispettivi mediante l emissione di fattura, scontrino o ricevuta fiscale; non deve porre in essere scritture contabili ai fini delle imposte dirette e non è soggetto agli studi di settore o parametri. Genova, 30 settembre 2015 Autore: Dottor Roberto Cartasegna, commercialista revisore contabile, Genova, via Colombo, n. 11/7, telefono 010.8937433, mail: r.cartasegna@studiocartasegna.it