SICUREZZA NEI LAVORI TEMPORANEI IN QUOTA RISPARMIANDO TEMPO, FATICA E SOLDI



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SICUREZZA NEI LAVORI TEMPORANEI IN QUOTA RISPARMIANDO TEMPO, FATICA E SOLDI

INDICE La nostra missione Che cosa chiede l utilizzatore Cosa dicono le istituzioni I pericoli dell impresa Si scatena la richiesta di prodotti certifi cati Le norme che parlano del lavoro in quota Estratto del D.P.R. 547 del 1955 Estratto del D.P.R. 164 del 1956 Estratto della circolare del Ministero del Lavoro 24.02.1982 Estratto del Decreto Legislativo n.626 del 19.09.1994 Estratto del Decreto del 27.03.98 - G.U. 102 del 05.05.98 - (Visto D.L. 626/94 e Norma HD 1004 sui Trabattelli) Estratto della Direttiva Macchine 98/37/CE Estratto del Decreto Legislativo del 23.03.2000 (Visto D.L. 626/94 e Norma UNI EN 131 sulle Scale) Estratto del Decreto Legislativo n.235 del 8 luglio 2003 Estratto della Circolare ISPESL 29 novembre 2004 (Visto EN 280-2001) I prodotti vincenti per lavorare in sicurezza 3 4 5 7 17 30 33 38 43 45 62 68 71 120 135 145 2

LA NOSTRA MISSIONE COSTRUIRE ATTREZZATURE PER LAVORARE IN SICUREZZA E MANEGEVOLEZZA 3

CHE COSA CHIEDE L UTILIZZATORE? ATTREZZATURE MANEGGEVOLI E VELOCI: CHE FANNO RISPARMIARE TEMPO, FATICA E SOLDI ALTO RENDIMENTO DELLE ATTREZZATURE RISPETTO ALL INVESTIMENTO 4

COSA DICONO LE ISTITUZIONI anni 90 TROPPI INCIDENTI SUL LAVORO CAUSATI DA SCARSA APPLICAZIONE DELLE NORME SULLA SICUREZZA COSTI TROPPO ELEVATI PER LA SOCIETA 5

QUINDI BATOSTE NEI CONFRONTI DEI TRASGRESSORI (NS CLIENTI) OLTRE AL LAVORO DI PREVENZIONE DEGLI ISPETTORI ASL NEI CANTIERI PER FAR APPLICARE IL DPR 547 DEL1955 IMMISSIONI DI NUOVE NORME COME IL DL 626 DEL 1994 ED ALTRI SUCCESSIVI CON IL CHIARO INTENTO DI FAR LAVORARE NELLA MASSIMA SICUREZZA 6

I PERICOLI DELL IMPRESA IN CASO SI VERIFICHI UN INCIDENTE CAUSATO DA VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA SICUREZZA, PER I TRASGRESSORI OLTRE ALLA MULTA ARRIVA LA CONDANNA PENALE LA LEGGE E UGUALE PER TUTTI 7

A CHIEDERE IL RISARCIMENTO DANNI CI PENSA L INAIL E LO STESSO INFORTUNATO, CI SONO CASI IN CUI IL DATORE DI LAVORO SI E GIOCATO LA CASA 8

NESSUNA ASSICURAZIONE COPRE UN SINISTRO CAUSATO DAL MANCATO RISPETTO DELLE NORME SULLA SICUREZZA. 9

L IMPRESA VEDE L APPLICAZIONE DELLE NORME SULLA SICUREZZA UNA PERDITA DI TEMPO, QUINDI PERDITA DI SOLDI 10

LE NUOVE NORME RAPPRESENTANO UN RISCHIO ELEVATO PER L IMPRESA (vedi art.90 626/94) 11

IN PRIMO LUOGO SI SONO SALVATI CON IL SUB APPALTO SCARICARE AD ALTRI LA PATATA BOLLENTE 12

LA 626 CON LA COMMISSIONE SULLA SICUREZZA HA MODIFICATO TUTTO OBBLIGO DEI PIANI DI SICUREZZA DEL CANIERE O DITTA STESURA E RESPOSABILITA ESTESA A: 13

RESPONSABILE SICUREZZA DELL AZIENDA (nominato dal datore di lavoro) RESPONSABILE SICUREZZA DEL LAVORATORE (nominato dai lavoratori) 14

CAPO CANTIERE O CAPO REPARTO AMMINISTRATORE DELEGATO O IMPRENDITORE DIRETTORE DEI LAVORI (normalmente un ingegnere tra chi ha progettato il fabbricato) 15

NEL 2000 LA SICUREZZA SUL LAVORO E DIVENTATA UNA NECESSITA OBBLIGATA DI CUI NON SI PUO FARE A MENO SI SCOPRE CHE IL COSTO NON E COSI ELEVATO CON UN NOTEVOLE BENEFICIO 16

SI SCATENA LA RICHIESTA DI PRODOTTI CERTIFICATI 17

FARAONE E SEMPRE STATA CONVINTA 18

1980 PARTE LAPRODUZIONE DI SCALE FARAONE ISPIRATA DALLE ROVINOSE CADUTE CHE FACEVANO LE PERSONE NEL RACCOGLIERE LE OLIVE con le vecchie e pesanti scale in legno che avevano il difetto di cedere all improvviso. 19

1985 PROGETTO DI RICERCA CON LA FACOLTA DI INGEGNERIA DELL AQUILA PER PROGETTARE DELLE ATTREZZATURE SICURE PER LAVORARE 20

1986 FARAONE PROGETTAVA E REALIZZAVA SCALE SUPERSICURE,TESTATE DA TUV, IN ANTICIPO DI 16 ANNI SULLE NUOVE NORME 21

1990 FARAONE AVEVA GIA UNA GAMMA DI SCALE COSTRUITA NEL RISPETTO DELLE NORME DIN 4567 CHE NEL 1994 DIVENTANO NORME EN131. 22

GRAZIE ALLA LUNGIMIRANZA DIMOSTRATA, FARAONE E STATA INVITATA ALLA COMMISSIONE NORME. COMMISSSIONE NORME 23

1991 I PRIMI TRABATTELLI IN ALLUMINIO COSTRUITI IN ITALIA A NORME EUROPEE HD1004 ( CHE ALL EPOCA ERA PROGETTO DI NORMA), DIVENUTA NORMA NEL 1992. 24

1992 LA PRIMA PIATTAFORMA AEREA IN ALLUMINIO COSTRUITA IN ITALIA, fu progettata nel rispetto delle norme DIN poi rilevatesi in gran parte norma europea EN 280. Fu collaudata sia dal TUV che dall Ispesl. 25

1995 con ben 5 anni di anticipo tutta la produzione era già certificata 26

1998 CERTIFICAZIONE DEL PROCESSO PRODUTTIVO con numero di matricola e certificato per ogni prodotto, compreso i componenti del trabattello. E L IMPEGNO FARAONE 27

Per garantire che il prodotto consegnato sia uguale a quello collaudato ci vuole un serio controllo di processo. FARAONE LO FA 28

I CONTRASTI SUPERATI OGGI CI DANNO RAGIONE 29

LE NORME CHE PARLANO DEL LAVORO IN QUOTA Estratto del D.P.R. 547 del 1955 Estratto del D.P.R. 164 del 1956 Estratto della circolare del Ministero del Lavoro 24.02.1982 Estratto del Decreto Legislativo n.626 del 19.09.1994 Estratto del Decreto del 27.03.98 - G.U. 102 del 05.05.98 - (Visto D.L. 626/94 e Norma HD 1004 sui Trabattelli) Estratto del Direttiva Macchine 98/37/CE Estratto del Decreto Legislativo del 23.03.2000 (Visto D.L. 626/94 e Norma UNI EN 131sulle Scale) Estratto del Decreto Legislativo n.235 del 8 luglio 2003 Circolare ISPESL 29 novembre 2004 (Visto EN 280-2001) 30

IL NOSTRO OBBIETTIVO: DARVI TUTTI GLI STRUMENTI PER BEN CONSIGLIARE IL VOSTRO CLIENTE RISULTATO: CLIENTE SODDISFATTO E FUTURO ASSICURATO PRIMAVERA LAVORI DI MANUTENZIONE No Matilde, chiama FARAONE e ordina un trabattello RAPIDO 160 Meglio stare sicuri OTTO a che ora devo chiamare l ambulanza? 31

PER QUESTO MOTIVO PARLIAMO DI NORMATIVE UNIRE LE ESIGENZE DEL CLIENTE COL RISPETTO DELLE NORMATIVE E IL NOSTRO SUCCESSO 32

D.P.R. n. 547 del 27 marzo 1955 Art. 4 - OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO, DEI DIRIGENTI E DEI PREPOSTI - b) rendere edotti i lavoratori dei rischi specifi ci cui sono esposti e portare a loro conoscenza le norme essenziali di prevenzione mediante affi ssione, negli ambienti di lavoro, di estratti delle presenti norme o, nei casi in cui non sia possibile l affissione, con altri mezzi; c) disporre ed esigere che i singoli lavoratori osservino le norme di sicurezza ed usino i mezzi di protezione messi a loro disposizione. Art. 5. I datori di lavoro, i dirigenti e i preposti sono tenuti a rendere edotti i lavoratori autonomi dei rischi specifici esistenti dell ambiente di lavoro in cui siano chiamati a prestare la loro opera. Art. 6 - DOVERI DEI LAVORATORI - I lavoratori devono: a) osservare, oltre le norme del presente decreto, le misure disposte dal datore di lavoro ai fi ni della sicurezza individuale e collettiva; b) usare con cura i dispositivi di sicurezza e gli altri mezzi di protezione predisposti o forniti dal datore di lavoro; c)segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o ai preposti le defi cienze dei dispositivi e dei mezzi di sicurezza e di protezione, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui venissero a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza e nell ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre dette defi cienze o pericoli; d) non rimuovere o modifi care i dispositivi e gli altri mezzi di sicurezza e di protezione senza averne ottenuta l autorizzazione; 33

Capo III - Obblighi dei costruttori e dei commercianti Art. 7 PRODUZIONE, VENDITA E NOLEGGIO PER IL MERCATO INTERNO - Sono vietate dalla data di entrata in vigore del presente decreto la costruzione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di macchine, di parti di macchine, di attrezzature, di utensili e di apparecchi in genere, destinati al mercato interno, nonché la installazione di impianti, che non siano rispondenti alle norme del decreto stesso. Ai fi ni del comma precedente il contratto di locazione fi nanziaria avente ad oggetto i beni ivi indicati non costituisce vendita, noleggio o concessione in uso. Chiunque concede in locazione fi nanziaria beni assoggettati a qualsiasi forma di omologazione obbligatoria è tenuto a che detti beni siano accompagnati alle previste certifi cazioni o dagli altri documenti richiesti dalla legge. La inosservanza dell obbligo è punita ai sensi del successivo articolo 390. LA RESPONSABILITA DEL COMMERCIANTE E PARI A QUELLA DEL PRODUTTORE IN CASO SI COMMERCIALIZZI PRODOTTI NON A NORMA, VIENE CHIAMATO A RISARCIRE IL DANNO, POI PUO RIVALERSI SUL PRODUTTORE SE ESISTE ANCORA. MENTRE PER IL REATO PENALE IN ALCUNI CASI E STATO CONDANNATO ASSIEME AL PRODUTTORE Art. 16 - SCALE FISSE A GRADINI - Le scale fisse a gradini, destinate al normale accesso agli ambienti di lavoro, devono essere costruite e mantenute in modo da resistere ai carichi massimi derivanti da affollamento per situazioni di emergenza. I gradini devono avere pedata e alzata dimensionate a regola d arte e larghezza adeguata alle esigenze del transito. Dette scale ed i relativi pianerottoli devono essere provvisti, sui lati aperti, di parapetto normale o di altra difesa equivalente. Le rampe delimitate da due pareti devono essere munite di almeno un corrimano. 34

Art. 17 - SCALE FISSE A PIOLI - Le scale a pioli di altezza superiore a m. 5, fi ssate su pareti o incastellature verticali o aventi una inclinazione superiore a 75 gradi, devono essere provviste, a partire da metri 2,50 dal pavimento o dai ripiani, di una solida gabbia metallica di protezione avente maglie o aperture di ampiezza tale da impedire la caduta accidentale della persona verso l esterno. La parete della gabbia opposta al piano dei pioli non deve distare da questi più di cm. 60. I pioli devono distare almeno 15 centimetri dalla parete alla quale sono applicati o alla quale la scala è fi ssata. Quando l applicazione della gabbia alle scale costituisca intralcio all esercizio o presenti notevoli diffi coltà costruttive, devono essere adottate, in luogo della gabbia, altre misure di sicurezza atte ad evitare la caduta delle persone per un tratto superiore ad un metro Capo III - Obblighi dei costruttori e dei commercianti Art. 18 - SCALE SEMPLICI PORTATILI - Le scale semplici portatili (a mano) devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego, devono essere suffi cientemente resistenti nell insieme e nei singoli elementi e devono avere dimensioni appropriate al loro uso. Dette scale, se di legno, devono avere i pioli fi ssati ai montanti mediante incastro. Esse devono inoltre essere provviste di: a) dispositivi antisdrucciolevoli alle estremità inferiori dei due montanti; b) lanci di trattenuta o appoggi antisdrucciolevoli alle estremità superiori, quando sia necessario per assicurare la stabilità della scala. Per le scale provviste alle estremità superiori di dispositivi di trattenuta, anche scorrevoli su guide, non sono richiestele misure di sicurezza indicate nelle lettere a) e b). 35

Art. 19 Quando l uso delle scale, per la loro altezza o per altre cause, comporti pericolo di sbandamento, esse devono essere adeguatamente assicurate o trattenute al piede da altra persona. Art. 20 - SCALE AD ELEMENTI INNESTATI - Per l uso delle scale portatili composte di due o più elementi innestati (tipo all italiana o simili), oltre quanto è prescritto nel punto a) dell art.18, si devono osservare le seguenti disposizioni: a) la lunghezza della scala in opera non deve superare i 15 metri, salvo particolari esigenze, nel quale caso le estremità superiori dei montanti devono essere assicurate a parti fi sse; b) le scale in opera lunghe più di 8 metri devono essere munite di rompitratta per ridurre la freccia di infl essione; c) nessun lavoratore deve trovarsi sulla scala quando se ne effettua lo spostamento laterale; d) durante l esecuzione dei lavori, una persona deve esercitare da terra una continua vigilanza della scala. Art. 21 - SCALE DOPPIE - Le scale doppie non devono superare l altezza di m.5 e devono essere provviste di catena di adeguata resistenza o di altro dispositivo che impedisca la apertura della scala oltre il limite prestabilito di sicurezza. 36

Art. 26 - PARAPETTO NORMALE - Agli effetti del presente decreto è considerato normale un parapetto che soddisfi alle seguenti condizioni: a) sia costruito con materiale rigido e resistente in buono stato di conservazione; b) abbia un altezza utile di almeno un metro; c) sia costituito da almeno due correnti, di cui quello intermedio posto a circa metà distanza fra quello superiore ed il pavimento; d) sia costruito e fissato in modo da poter resistere, nell insieme ed in ogni sua parte, al massimo sforzo cui può essere assoggettato, tenuto conto delle condizioni ambientali e della sua specifi ca funzione. È considerato parapetto normale con arresto al piede il parapetto defi nito al comma precedente, completato con fascia continua poggiante sul piano di calpestio ed alta almeno 15 centimetri. È considerata equivalente ai parapetti defi niti ai commi precedenti, qualsiasi protezione, quale muro, balaustra, ringhiera e simili, realizzante condizioni di sicurezza contro la caduta verso i lati aperti, non inferiori a quelle presentate dai parapetti stessi. Art. 27 - PROTEZIONE DELLE IMPALCATURE, DELLE PASSERELLE E DEI RIPIANI - Le impalcature, le passerelle, i ripiani, le rampe di accesso, i balconi ed i posti di lavoro o di passaggio sopraelevati devono essere provvisti, su tutti i lati aperti, di parapetti normali con arresto al piede o di difesa equivalenti. Tale protezione non è richiesta per i piani di caricamento di altezza inferiore a m.1,50. Nei parapetti esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono ammesse fasce di arresto al piede di altezza inferiore a quella normale, purché siano atte ad evitare cadute di persone o materiali verso l esterno. 37

D.P.R. n.164 del 7 gennaio 1956 Nota pensate che fino dal 1956 c erano e ci sono leggi ancora in vigore!!! Vi risparmio tutta la lettura ma è bene saperle per questo vi allego un buon riassunto. Compreso in questo importante riassunto ci sono cose ancora più importanti che vi illustro meglio. Art. 8 SCALE A MANO Le scale a mano devono avere le caratteristiche di resistenza stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547. 38

I pioli devono essere privi di nodi ed incastrati nei montanti, i quali devono essere trattenuti con tiranti in ferro applicati sotto i due pioli estremi; nelle scale lunghe più di 4 metri deve essere applicato anche un tirante intermedio. Durante l uso le scale devono essere sistemate e vincolate. All uopo, secondo i casi, devono essere adoperati chiodi, graffe in ferro, listelli, tasselli, legature, saettoni, in modo che siano evitati sbandamenti, slittamenti, rovesciamenti, oscillazioni od infl essioni accentuate. Quando non sia attuabile l adozione delle misure di cui al precedente comma, le scale devono essere trattenute al piede da altra persona. La lunghezza delle scale a mano deve essere tale che i montanti sporgano di almeno un metro oltre il piano di accesso, anche ricorrendo al prolungamento di un solo montante, purché fi ssato con legatura di reggetta o sistemi equivalenti. Le scale a mano usate per l accesso ai vari piani dei ponteggi e delle impalcature non devono essere poste l una in prosecuzione dell altra. Le scale che servono a collegare stabilmente due ponti, quando sono sistemate verso la parte esterna del ponte, devono essere provviste sul lato esterno di un corrimano-parapetto. Art. 10 CINTURE DI SICUREZZA Nei lavori presso gronde e cornicioni, sui tetti, sui ponti sviluppabili a forbice e simili, su muri in demolizione e nei lavori analoghi che comunque espongano a rischi di caduta dall alto o entro cavità, quando non sia possibile disporre impalcati di protezione o parapetti, gli operai addetti devono far uso di idonea cintura di sicurezza con bretelle collegate a fune di trattenuta. - La fune di trattenuta deve essere assicurata, direttamente o mediante anello scorrevole lungo una fune appositamente tesa, a parti stabili delle opere fi sse o provvisionali.la fune e tutti gli elementi costituenti la cintura devono avere sezioni tali da resistere alle sollecitazioni derivanti da una eventuale caduta del lavoratore.la lunghezza della fune di trattenuta deve essere tale da limitare la caduta a non oltre m. 1,50.Nei lavori su pali l operaio deve essere munito di ramponi e di cinture di sicurezza. 39

Art. 11 LAVORI IN PROSSIMITA DI LINEE ELETTRICHE Non possono essere eseguiti lavori in prossimità di linee elettriche aeree a distanza minore di cinque metri dalla costruzione o dai ponteggi, a meno che, previa segnalazione all esercente l e linee elettriche, non si provveda da chi dirige detti lavori per una adeguata protezione atta ad evitare accidentali contatti o pericolosi avvicinamenti ai conduttori delle linee stesse. Art. 16 PONTEGGI ED OPERE PROVVISIONALI Nei lavori che sono eseguiti ad un altezza superiore ai m. 2, devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose. Art. 17 MONTAGGIO E SMONTAGGIO DELLE OPERE PROVVISIONALI Il montaggio e lo smontaggio delle opere provvisionali devono essere eseguiti sotto la diretta sorveglianza di un preposto ai lavori. Art.19 COLLEGAMENTI DELLE IMPALCATURE L accoppiamento degli elementi che costituiscono i montanti dei ponteggi deve essere eseguito mediante fasciatura con piattina di acciaio dolce fi ssata con chiodi oppure a mezzo di traversini di legno (ganasce); sono consentite legature fatte con funi di fi bra tessile. Art. 23 INTAVOLATI - Le tavole devono essere assicurate contro gli spostamenti e ben accostate tra loro e all opera in costruzione; è tuttavia consentito un distacco dalla muratura non superiore a 20 centimetri soltanto per la esecuzione di lavori in fi nitura. Le tavole esterne devono essere a contatto dei montati. 40

Art. 24 - PARAPETTI Gli impalcati e ponti di servizio, le passerelle, le andatoie, che siano ad un altezza maggiore di 2 metri, devono essere provvisti su tutti i lati verso il vuoto di robusto parapetto costituito da uno o più correnti paralleli all intavolato, il cui margine superiore sia posto a non meno di m. 1 dal piano di calpestio, e di tavola fermapiede alta non meno di 20 centimetri, messa di costa e aderente al tavolato. Correnti e tavola fermapiede non devono lasciare una luce, in senso verticale, maggiore di 60 centimetri. Sia i Correnti che la tavola fermapiede devono essere applicati dalla parte interna dei montanti. Art. 51 PONTI SU CAVALLETTI I ponti su cavalletti, salvo il caso che siano muniti di normale parapetto, possono essere usati solo per lavori da eseguirsi al suolo o all interno degli edifi ci; essi non devono avere altezza superiore a m. 2 e non devono essere montati sugli impalcati dei ponteggi esterni. I piedi dei cavalletti, oltre ad essere irrigiditi mediante tiranti normali e diagonali, devono poggiare sempre su pavimento solido e ben livellato. La distanza massima tra due cavalletti consecutivi può essere di m. 3,60, quando si usino tavole con sezione trasversale di cm. 30 x 5 e lunghe m. 4. Quando si usino tavole di dimensioni trasversali minori, esse devono poggiare su tre cavalletti. La larghezza dell impalcato non deve essere inferiore a 90 centimetri e le tavole che lo costituiscono, oltre a risultare bene accostate fra loro ed a non presentare parti in sbalzo superiori a 20 centimetri, devono essere fi ssate ai cavalletti di appoggio. E fatto divieto di usare ponti su cavalletti sovrapposti e ponti con i montanti costituiti da scale. 41

Art. 52 PONTI SU RUOTE A TORRE E SVILUPPABILI A FORBICE I ponti su ruote devono avere base ampia in modo da resistere, con largo margine di sicurezza, ai carichi ed alle oscillazioni cui possono essere sottoposti durante gli spostamenti o per colpi di vento e in modo che non possano essere ribaltati. Il piano di scorrimento delle ruote deve risultare livellato; il carico del ponte sul terreno deve essere opportunamente ripartito con tavoloni o altro mezzo equivalente. Le ruote del ponte in opera devono essere saldamente bloccate con cunei dalle due parti. I ponti su ruote devono essere ancorati alla costruzione almeno ogni due piani. La verticalità dei ponti su ruote deve essere controllata con livello o con pendolino. I ponti sviluppabili devono essere usati esclusivamente per l altezza per cui sono costruiti, senza aggiunte di sovrastrutture. I ponti, esclusi quelli usati nei lavori per le linee elettriche di contatto, non devono essere spostati quando su di essi si trovano lavoratori o sovraccarichi. Art. 69 SCALE IN MURATURA Lungo le rampe ed i pianerottoli dellescale fi sse in costruzione, fi no alla posa in opera delle ringhiere, devono essere tenuti parapetti normali con tavole fermapiede, fi ssati rigidamente a strutture resistenti. 42

MINISTERO DEL LAVORO, circolare 24 febbraio 1982, N.24 E stato posto il quesito alla scrivente se i ponteggi metallici realizzati con elementi componibili, ad esempio i tra battelli che possono essere innestati uno sull altro, debbano essere muniti di autorizzazione ministeriale o se debbano rientrare sotto la disciplina prevista dall art. 52 del dpr in oggetto (DPR 164 del 1956). In merito si rende noto che la commissione consultiva permanente ha ritenuto che l applicabilita dell art.52 sia subordinato al fatto che la stabilità dell attrezzatura sia garantita contestualmente alla mobilità. In pratica si vieta la necessita, come tra l altro prevede la maggior parte dei costruttori di smotare la torre per essere spostata, in questo caso rientra tra i ponteggi fi ssi e quindi soggetto all autorizzazione. Qualora la torre mobile di lavoro (trabattello) sia posizionata in:pavimento con pendenza superiore al 2%.Punto in cui è esposto a forze anche minime del vento.in prossimità di linee elettriche o altri ostacoli che possono creare pericolo. Bisogna smontare la torre fi no a raggiungere una altezza di sicurezza prima di essere spostato. Tale altezza è di circa 4 metri.tale decisione è affi data al preposto debitamente formato e di suffi ciente esperienza che vigila al fi ne di far avvenire le manovre nella massima sicurezza. 43

In base al DPR 164 articolo 52: La spostabilità di un trabattello, senza rischio di ribaltamento, determina la sua altezza massima. Trabattelli FARAONE rispettano totalmente questo articolo. 44

riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro Art. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE - DECRETO LEGISLATIVO N 626 del 19.09.1994 1. Il presente decreto legislativo prescrive misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività privati o pubblici 45

Art. 3 - MISURE GENERALI DI TUTELA - 1. Le misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori sono: a) valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza; b) eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e, ove ciò non è possibile, loro riduzione al minimo; c) riduzione dei rischi alla fonte; 46

d) programmazione della prevenzione mirando ad un complesso che integra in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive ed organizzative dell azienda nonchè l infl uenza dei fattori dell ambiente di lavoro; e) sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso; f) rispetto dei principi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella defi nizione dei metodi di lavoro e produzione, anche per attenuare il lavoro monotono e quello ripetitivo; g) priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale; h) limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;i) utilizzo limitato degli agenti chimici, fi sici e biologici, sui luoghi di lavoro; l) controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifi ci; m) allontanamento del lavoratore dall esposizione a rischio, per motivi sanitari inerenti la sua persona n) misure igieniche; o) misure di protezione collettiva ed individuale; p) misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave ed immediato; q) uso di segnali di avvertimento e di sicurezza; r) regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine ed impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti; 47

s) informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti, sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro; t) istruzioni adeguate ai lavoratori. 2. Le misure relative alla sicurezza, all igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri fi nanziari per i lavoratori. 48

Art. 4 - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO, DEL DIRIGENTE E DEL PREPOSTO 1. Il datore di lavoro, in relazione alla natura dell attività dell azienda ovvero dell unità produttiva, valuta tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonchè nella sistemazione dei luoghi di lavoro. [2] 2. All esito della valutazione di cui al comma 1, il datore di lavoro elabora un documento contenente: a) una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specifi cati i criteri adottati per la valutazione stessa; b) l individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, conseguente alla valutazione di cui alla lettera a); c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza. 49

4. Il datore di lavoro: a) designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno o esterno all azienda secondo le regole di cui all art. 8; b) designa gli addetti al servizio di prevenzione e protezione interno o esterno all azienda secondo le regole di cui all art. 8; c) nomina, nei casi previsti dall art. 16, il medico competente. 50

5. Il datore di lavoro adotta le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori, e in particolare: a) designa preventivamente i lavoratori incaricati dell attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell emergenza; b) aggiorna le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fi ni della salute e della sicurezza del lavoro, ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione; c) nell affi dare i compiti ai lavoratori tiene conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza; d) fornisce ai lavoratori i necessari e idonei dispostivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione; e) prende le misure appropriate affi nchè soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifi co; f) richiede l osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonchè delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione; g) richiede l osservanza da parte del medico competente degli obblighi previsti dal presente decreto, informandolo sui processi e sui rischi connessi all attività produttiva; h) adotta le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dà istruzioni affi nchè i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; i) informa il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; 51

l) si astiene, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato; m) permette ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante per la sicurezza, l applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute e consente al rappresentante per la sicurezza di accedere alle informazioni ed alla documentazione aziendale di cui all art. 19, comma 1, lettera e); n) prende appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l ambiente esterno; o) tiene un registro nel quale sono annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano un assenza dal lavoro di almeno un giorno. Nel registro sono annotati il nome, il cognome, la qualifi ca professionale dell infortunato, le cause e le circostanze dell infortunio, nonchè la data di abbandono e di ripresa del lavoro. Il registro è redatto conformemente al modello approvato con decreto dal Ministero del lavoroe della previdenza sociale, sentita la Commissione consultiva permanente, di cui all art. 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modifi che, ed è conservato sul luogo di lavoro, a disposizione dell organo di vigilanza. Fino all emanazione di tale decreto il registro è redatto in conformità ai modelli già disciplinati dalle leggi vigenti; p) consulta il rappresentante per la sicurezza nei casi previsti dall art. 19, comma 1, lettere b), c) e d); q) adotta le misure necessarie ai fi ni della prevenzione incendi e dell evacuazione dei lavoratori,nonchè per il caso di pericolo grave e immediato. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell attività, alle dimensioni dell azienda,ovvero dell unità produttiva, e al numero delle persone presenti. 6. Il datore di lavoro effettua la valutazione di cui al comma 1 ed elabora il documento di cuial comma 2 in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezionee con il medico competente, nei casi in cui sia obbligatoria la sorveglianza sanitaria, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza. 52