LEGGE REGIONALE 16 febbraio 2015, n. 3 Legge di innovazione e semplificazione amministrativa

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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

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LEGGE REGIONALE 16 febbraio 2015, n. 3 Legge di innovazione e semplificazione amministrativa Senigallia Rotonda a Mare 4 aprile 2016 Francesca Freschi Responsabile Ufficio SUAP Senigallia e Comuni Associati

: un iter procedimentale unico in cui confluiscono e si coordinano gli atti e gli adempimenti, facenti capo a diverse competenze,..., quelli che erano, in precedenza, autonomi provvedimenti,, diventano "atti istruttori" al fine dell'adozione dell', titolo per la realizzazione dell'intervento richiesto (...). Ciò non significa che vengano meno le (Corte cost. n. 376 del 2002)

Pubbliche Amministrazioni competenti diverse dal Comune (Vigili del Fuoco, Asur, ecc) Ufficio competente in materia di edilizia Ufficio competente in materia di esercizio di attività produttive Altri uffici comunali (P.M., tributi, ecc) 5

LEGGE REGIONALE 16 febbraio 2015, n. 3 Legge di innovazione e semplificazione amministrativa

AMBITO DIAPPLICAZIONE nei procedimenti inerenti al SUAP contenenti sub-procedimentiche riguardano materierientranti nella competenza legislativa della Regione

Materiedi competenza legislativa regionale B. -SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA PRODUTTIVE B.1. - ARTIGIANATO INDUSTRIA B.6. COMMERCIO B.6.2 -Fiere e mercati B.7. - TURISMO B.7.2 - Strutture ricettive B.7.3 -Agriturismo Turismo rurale B.8. - AGRICOLTURA E FORESTE

Materiedi competenza legislativa regionale C. - TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE C.1. - URBANISTICA C.2. EDILIZIA C.2.3 - Edilizia non abitativa C.3. - AMBIENTE C.3.2 - Tutela e valorizzazione del paesaggio C.3.3 -Protezione della natura -Parchi e riserve naturali C.3.4 -Difesa del suolo -Risorse idriche C.3.5 - Inquinamenti - Squilibri ambientali - Gestione dei rifiuti

Materiedi competenza legislativa regionale D. - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA D.1. - SANITA D.1.2 - Strutture e personale sanitari D.1.3 Alimentazione D.1.4 - Farmacie D.1.5 Veterinaria D.2. - SERVIZI SOCIALI E ALLA PERSONA D.2.3 -Strutture assistenziali D.7. - SPORT - TEMPO LIBERO

Materiedi competenza legislativa regionale E. FINANZA E.2. - TRIBUTI E.4. - DEMANIO E PATRIMONIO

ItempidirispostadellePPAAalSUAP nel procedimento ordinario o con silenzio-assenso

a) i termini per il rilascio da parte della Regione, degli enti locali o di altri soggetti di pareri, nulla osta, autorizzazioni cmq denominati che rivestono carattere endoprocedimentale,

nell ambito dei procedimenti SILENZIO ASSENSO (art. 5, c. 8 d.p.r. 160/2010) ORDINARIO o UNICO (art. 7, cc. 1 e 2 d.p.r. 160/2010) sono ridotti a 28 giorni dal ricevimento dell istanza

decorsi inutilmente i quali, tali pareri, nulla osta, autorizzazioni cmq denominati si intendono favorevoli.

nel procedimento con silenzioassenso

Conformemente a quanto previsto dall'art. 20 L. 241/90, in caso di silenzio assenso, decorsi i termini di 30 gg dalla presentazione dell'istanza, i diversi termini previsti dalle specifiche discipline regionali o speciali il silenzio maturato a seguito del rilasciodella ricevuta, emessa automaticamente, equivale a provvedimento di accoglimento della domanda senza necessità di ulteriori istanze o diffide (art. 5, c. 8 d.p.r. 160/2010)

Regione, enti locali o di altri soggetti Uffici comunali (edilizia, tributi, p.m., attività economiche,ecc) COMUNICANO pareri, nulla osta, autorizzazioni ENTRO 28 GG Entro 30 gg adotta provvedimento favorevole Comunica preavviso di rigetto (art. 10.bis L. 241/90) adotta provvedimento di diniego SILENZIO - ASSENSO l UTENTE 18

nel procedimento ordinario ( o unico)

le istanze sono presentate al SUAP (art. 7 d.p.r. 160/2010)

SUAP, entro 30 gg dal ricevimento,, può richiedere all interessato la documentazione integrativa; decorso tale termine l istanza si intende correttamente presentata SILENZIO-ASSENSO SULLA REGOLARITA FORMALE DELL ISTANZA

2. Verificata la completezza della documentazione, il SUAP, entro 30 gg, decorso il termine di cui al comma 1 (30 gg dall istanza), adotta il provvedimento conclusivo o indice una conferenza di servizi (art. 7 d.p.r. 160/2010)

ENTRO 30 GG DA ISTANZA COMPLETA adotta provvedimento favorevole Comunica preavviso di rigetto (art. 10.bis L.241/90) INDICE CONFERENZA DI SERVIZI adotta provvedimento di diniego l UTENTE

Scaduto il termine, in caso di mancato ricorso alla conferenza di servizi, si applica l art. 38, c. 3, lett. h) D.L. 112/08 scaduto il termine previsto per le altre amministrazioni per pronunciarsi sulle questioni di loro competenza, l'amministrazione procedente (SUAP) conclude in ogni caso il procedimento prescindendo dal loro avviso

in tal caso, salvo il caso di omessa richiesta dell'avviso, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata emissione degli avvisi medesimi.

Regione, enti locali o di altri soggetti Uffici comunali (edilizia, tributi, p.m., attività economiche,ecc) ENTRO 30 GG DA ISTANZA COMPLETA COMUNICANO pareri, nulla osta, autorizzazioni ENTRO 28 GG adotta provvedimento favorevole Comunica preavviso di rigetto (art. 10.bis L. 241/90) l UTENTE adotta provvedimento di diniego

ENTRO 30 GG DA ISTANZA COMPLETA adotta provvedimento favorevole Comunica preavviso di rigetto (art. 10.bis L.241/90) INDICE CONFERENZA DI SERVIZI adotta provvedimento di diniego l UTENTE

Resta ferma la possibilità dei soggetti titolari dei subprocedimenti di richiedere al SUAP la convocazione della conferenza di servizi entro 15 gg dal ricevimento dell istanza

INDICE CONFERENZA DI SERVIZI SEMPLIFICATA (modalità asincrona) SIMULTANEA (modalità sincrona) schema d.lsg. Conferenza di servizi approvato in Conferenza Unificata del 3 marzo 2016

nei procedimenti inerenti al SUAP contenenti sub-procedimentiche NONriguardano materie rientranti nella competenza legislativa della Regione

1. Nei casi in cui è prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta cmq denominati di amministrazioni pubbliche e di gestori di beni o servizi pubblici, per l'adozione di provvedimenti amministrativi di competenza di altre amministrazioni pubbliche (art. 17.bis L. 241/90)

le amministrazioni o i gestori competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta entro 30 gg dal ricevimento dello schema di provvedimento, corredato della relativa documentazione, da parte dell'amministrazione procedente (SUAP). (art. 17.bis L. 241/90)

Il termine è interrotto qualora l'amministrazione o il gestore che deve rendere il proprio assenso, concerto o nulla osta rappresenti esigenze istruttorie o richieste di modifica, motivate e formulate in modo puntuale entro 30 gg dal ricevimento dello schema di provvedimento. (art. 17.bis L. 241/90)

In tal caso, l'assenso, il concerto o il nulla osta è reso nei successivi 30 gg dalla ricezione degli elementi istruttori o dello schema di provvedimento; non sono ammesse ulteriori interruzioni di termini (art. 17.bis L. 241/90)

2. Decorsi i 30 gg dal ricevimento dello schema di provvedimento, senza che sia stato comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito. (art. 17.bis L. 241/90)

3. Le disposizioni si applicano anche ai casi in cui è prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta cmq denominati di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, per l'adozione di provvedimenti amministrativi di competenza di amministrazioni pubbliche. (art. 17.bis L. 241/90)

In tali casi, ove disposizioni di legge o i provvedimenti non prevedano un termine diverso, il termine entro il quale le amministrazioni competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta è di 90 gg dal ricevimento della richiesta da parte dell'amministrazione procedente (SUAP). (art. 17.bis L. 241/90)

Decorsi i 90 gg dal ricevimento della richiesta da parte dell'amministrazione procedente senza che sia stato comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta lo stesso si intende acquisito. (art. 17.bis L. 241/90)

amministrazioni preposte alla tutela ambientale, della salute dei cittadini, Prevale il termine della L.R. 3/15 (28 giorni dal ricevimento dell istanza)

amministrazioni preposte alla tutela paesaggistico-territoriale dei beni culturali 90 giorni CONTRASTA CON TERMINE DI CONSCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ORDINARIO (30+30)

I tempi di verifica delle PPAA nel procedimento automatizzato

b) i termini per l effettuazione da parte della Regione, degli enti locali o di altri soggetti delle verifiche dei requisiti e dei presupposti di cui all art. 19, c. 1 legge 241/1990 che rivestono carattere endoprocedimentale,

sono ridotti a 28 giorni dal ricevimento della segnalazione (SCIA)

decorsi inutilmente i quali tali verifiche si intendono favorevoli

nel procedimento automatizzato

Se le attività produttive e di prestazione di servizi, e gli interventi edilizi su impianti produttivi SONO SOGGETTE A SCIA LA SCIA DEVE ESSERE PRESENTATA AL SUAP

Il SUAP, al momento della presentazione della SCIA, verifica, con modalità informatica, la completezza formale della SCIA e dei relativi allegati

Verifica completezza formale Integrità della SCIA Completezzadelle dichiarazioni e delle informazioni obbligatorie Coerenzadelle dichiarazioni e delle informazioni obbligatorie Completezza degli allegati Diritti o oneri Relazioni/planimetrie/atti AUTOMATICAMENTE (attraverso il software)

se verifica positiva il sistema informatico rilascia automaticamente la ricevuta (scheda Sintesi www.sviluppoeconomico.gov.it 18.10.2010) trasmette immediatamente in via telematica la SCIA e i relativi allegati alle PPAA e uffici competenti

La PA, uffici competenti svolgono verifica di merito (nel contenuto) Riscontro di coerenza con gli atti già in possesso della PA (veridicità delle dichiarazioni) Conformità normativa dell intervento (edilizia, igienicosanitaria, prevenzione incendi, ecc) Possesso dei requisiti richiesti (morali e/o professionali)

dalla data di emissione della ricevuta decorrono itermini PROVVEDIMENTO di DIVIETO di PROSECUZIONE DELL ATTIVITA e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa per CARENZA di REQUISITI e PRESUPPOSTI (art. 5, c. 2 D.M. 10/11/2011)

3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, nel termine di 60 ggdal ricevimento della segnalazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. (art. 19 L. 241/90)

Qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere, disponendo la sospensione dell'attività intrapresa prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a 30 ggper l'adozione di queste ultime. (art. 19 L. 241/90)

In difetto di adozione delle misure stesse, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata. (art. 19 L. 241/90)

Regione, enti locali o di altri soggetti Uffici comunali (edilizia, tributi, p.m., attività economiche,ecc) COMUNICANO carenze dei requisiti e presupposti ENTRO 28 GG Entro 60 gg Adotta provvedimento divieto di prosecuzione dell'attività Invito a REGOLARIZZARE e sospensione dell attività l UTENTE 55

I tempi di verifica delle PPAA nel procedimento automatizzato in materia EDILIZIA produttiva

b) i termini per l effettuazione da parte della Regione, degli enti locali o di altri soggetti delle verifiche dei requisiti e dei presupposti di cui all art. 19, c. 1 legge 241/1990 che rivestono carattere endoprocedimentale, nei casi contemplati dal c. 6 bis del citato articolo (SCIA in materia EDILIZIA),

sono ulteriormente ridotti a 15 giorni dal ricevimento della segnalazione (SCIA)

decorsi inutilmente i quali tali verifiche si intendono aver avuto esito favorevole

nel procedimento automatizzato in materia EDILIZIA

Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine è ridotto a 30 gg. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6, restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal d.p.r. 380/01 e dalle leggi regionali. (art. 19, c. 6-bis L. 241/90)

Regione, enti locali o di altri soggetti Uffici comunali (edilizia, tributi, p.m., attività economiche,ecc) COMUNICANO carenze dei requisiti e presupposti ENTRO 15 GG Entro 30 gg adotta provvedimento divieto di prosecuzione dell'attività Invito a REGOLARIZZARE e sospensione dell attività l UTENTE 62

e le altre semplificazioni regionali in materia edilizia?...si applicano ai procedimenti SUAP????

10.Entro 30 giorni dalla data di presentazione della SCIA, il SUE/SUAP ordina la sospensione dei lavori se le opere previste nonrisultano conformialla normativa vigente, invitando contestualmente gli interessati a conformarel attività e i suoi effetti alla normativa o a produrre l eventuale documentazioneche integri o completi la documentazione presentata. (art. 7 L.R. 17/15)

Detta comunicazione viene inviata una sola volta e indica il termine per la regolarizzazione, il quale non può in ogni caso superare i 90 gg dalla ricezione della richiesta. 30 gg < termine per regolarizzare la SCIA < 90 gg (art. 7 L.R. 17/15)

11.Il SUE/SUAP vieta la prosecuzione dell attività oggetto della SCIA e dispone la rimozione degli effetti dannosi prodotti in conseguenza dell esecuzione dei lavori,, se: (art. 7 L.R. 17/15)

a) entro i 30 gg successivi alla data di presentazione della SCIA, accerta l inammissibilità della stessa; b) nel termine assegnato per la regolarizzazione, non si è proceduto a conformare alla normativa vigente l attività e i suoi effetti o a produrre l eventuale documentazione che integri o completi la documentazione presentata. (art. 7 L.R. 17/15)

5.I compiti del SUE... Nel caso di attività produttive, sono esercitati dallo sportello unico per le attività produttive (SUAP). (art. 19 L.R. 17/15)

nei procedimenti inerenti al SUAP contenenti sub-procedimentiche NONriguardano materie rientranti nella competenza legislativa della Regione

L amministrazione che riceve la SCIA la trasmette alle altre amministrazioni interessate al fine di consentire, per quanto di loro competenza, il controllo sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per lo svolgimento dell attività (schema d.lsg. Scia approvato in Conferenza Unificata del 3 marzo 2016)

... e la presentazione, almeno 5 gg prima della scadenza dei termini di cui all art. 19, cc. 3 (55 gg) e 6-bis (25 gg) L.241/90 di eventuali proposte motivate per l adozione dei provvedimenti ivi previsti. (schema d.lsg. Scia approvato in Conferenza Unificata del 3 marzo 2016)

e dopo i 30/60 giorni dalla presentazione SCIA

4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al c. 3, primo periodo (60 gg) di cui al c. 6-bis (30 gg) l'amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo c. 3 in presenza delle condizioni previste dall'art. 21- nonies. (art. 19 L. 241/90)

1. Il provvedimento amministrativo illegittimoai sensi dell'art.21-octies,... adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o incompetenza (art. 21-nonies L. 241/90)

..., può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, cmq non superiore a 18 mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, (art. 21-nonies L. 241/90)

Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo. (art. 21-nonies L. 241/90)

2-bis. I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall'amministrazione anche dopo la scadenza del termine di 18 mesi (art. 21-nonies L. 241/90)

Chiudiamo con qualche NUMERO!!!!!

TOTALE UTENTI REGISTRATI AL PORTALE WEB: 1.577 67% IMPRESE 33 % PROFESSIONISTI 1.060 517 PROFESIONISTI IMPRESE

TOTALE PRATICHE GESTITE DAL SUAP -anno 2013: 1.512 82 % 18 % ATTIVITA EDILIZIA PRODUTTIVE PRODUTTIVA 275 1237 EDILIZIA PRODUTTIVA ATTIVITA' PRODUTTIVE

TOTALE PRATICHE GESTITE DAL SUAP -anno 2014: 2.511 79 % 21 % ATTIVITA EDILIZIA PRODUTTIVE PRODUTTIVA 1982 529 EDILIZIA PRODUTTIVA ATTIVITA' PRODUTTIVE

70 % ATTIVITA PRODUTTIVE TOTALE PRATICHE GESTITE DAL SUAP -anno 2015: 3.314 30 % EDILIZIA PRODUTTIVA 2154 909 EDILIZIA PRODUTTIVA ATTIVITA' PRODUTTIVE

69 % ATTIVITA PRODUTTIVE TOTALE PRATICHE GESTITE DAL SUAP -anno 2016 (Ffino al 31/03/2016): 932 31 % EDILIZIA PRODUTTIVA 647 285 EDILIZIA PRODUTTIVA ATTIVITA' PRODUTTIVE

4.000 TOTALE PRATICHE GESTITE DAL SUAP 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 2.511 3.341 1.000 500 0 1.512 2013 2014 2015

9.000 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 8.555 4.936 3.341 2.463 2.511 1.512 2013 2014 2015 PRATICHE PASSI

GRAZIE PER L ATTENZIONE Senigallia Rotonda a Mare 4 aprile 2016 Francesca Freschi Responsabile Ufficio SUAP Senigallia e Comuni Associati

Incontri pubblici per una città dinamica e partecipata II ciclo di workshop LEZIONI DI PIANO Sala Polifunzionale ex GIL 19/10/2012 A cura Dott.ssa Francesca Freschi