Gli acquisti per usucapione non danno diritto alle agevolazioni prima casa

Documenti analoghi
Gli acquisti per usucapione non danno diritto alle agevolazioni prima casa

AGEVOLAZIONI PRIMA CASA LA MANCATA PRESA DI POSSESSO FA PERDERE LE AGEVOLAZIONI

L AGEVOLAZIONE PRIMA CASA SPETTA ANCHE PER GLI ACQUISTI IN USUCAPIONE

LA CASA. Indice. Pubblicato il 2 novembre di Antico/Conigliaro

Il test della residenza per le agevolazioni prima casa

Il trasferimento tardivo della residenza fa perdere sempre le agevolazioni prima casa

L alloggio contiguo gode delle agevolazioni prima casa

L imposizione dei trasferimenti aventi ad oggetto la cd. prima casa

La disciplina fiscale degli immobili (18)

Agevolazioni prima casa - Ampliamento agevolato dell'immobile originario

Niente lusso per la prima casa

Agevolazioni prima casa in caso di eredità: le conseguenze in caso di dichiarazioni mendaci

La prima casa deve essere senza lusso

Agevolazioni fiscali prima casa "strette"

Giustizia & Sentenze Il commento alle principali sentenze

Perdita delle agevolazioni "prima casa": la Cassazione è ferma sull'inderogabilità delle regole

CORSO DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE DI INTERESSE NOTARILE AGEVOLAZIONI RELATIVE AI BENI IMMOBILI. Prassi

ENTRATE IN INTERNET LE AGEVOLAZIONI PER L ACQUISTO PRIMA CASA

Risposta n Con l interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente QUESITO

RISOLUZIONE N. 370/E

Agevolazioni fiscali per l acquisto della prima casa

Risoluzione del 03/10/2008 n Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa

Agevolazioni fiscali per l acquisto della prima casa

AGEVOLAZIONE PRIMA CASA

Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa: le regole del gioco

OGGETTO: Agevolazione prima casa credito d imposta - pertinenza.

SOLUZIONE PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

RISOLUZIONE 25/E. OGGETTO: Istanza di interpello - Imposta di registro - Ampliamento della c.d. prima casa. Agevolazioni.

RISOLUZIONE N. 154/E

TARIFFA , PARTE PRIMA

Le agevolazioni fiscali per l acquisto della prima casa

OGGETTO: Interpello Agevolazioni prima casa Art. 1, nota II bis), della Tariffa, parte prima, allegata al DPR 26 aprile 1986, n. 131.

Decreto del Presidente della Repubblica del 26 aprile 1986, n. 131 Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 1986, n. 99

Giustizia & Sentenze Il commento alle principali sentenze

L'agevolazione prima casa e il criterio del prezzo valore_2

Perdita dell'agevolazione prima casa

Con l interpello specificato in oggetto, concernente l applicabilità del regime agevolativo prima casa, è stato esposto il seguente

NOTARNEWS N. 5/2018. Art. 1, tariffa parte prima, d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131, Testo Unico imposta di registro, Nota II-bis,) comma primo:


SPECIALE: LE AGEVOLAZIONI PER LA PRIMA CASA

Risoluzione N. 126/E. Roma, 17/10/2017. Direzione Centrale Normativa

SOLUZIONE PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale

CORSO DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE DI INTERESSE NOTARILE AGEVOLAZIONI RELATIVE AI BENI IMMOBILI. Scheda dei materiali

CORSO DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE DI INTERESSE NOTARILE AGEVOLAZIONI RELATIVE AI BENI IMMOBILI. Prassi

OGGETTO: Agevolazioni prima casa (eventi sismici inagibilità)

IL MANCATO RIACQUISTO DELLA PRIMA CASA CEDUTA ENTRO 5 ANNI DALL ACQUISTO

Risposta n.- Risposta n. 123

TRATTAMENTO FISCALE DEGLI ATTI IMMOBILIARI

L'agevolazione prima casa e il criterio del prezzo valore_3

e il criterio del prezzo valore_3

Risoluzione del 16/03/2004 n Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e

La richiesta delle agevolazioni prima casa giurisprudenza approfondita risoluzioni e circolari

OGGETTO: Interpello articolo 11, lett.a) legge 27 luglio 2000, n Agevolazione prima casa QUESITO

Giovanni Panzera Notaio in Bologna. Tariffa notarile

L agevolazione sulla prima casa

Risoluzione del 03/04/2008 n Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa

36% - detrazione per box pertinenziale pagato successivamente al rogito

Credito di imposta ex art. 7 L. n. 448/1998. Domande Frequenti

PREMESSA... 2 MODIFICHE GIA INTRODOTTE DAL D.LGS 14 MARZO 2011 N MODIFICHE GIA INTRODOTTE DAL D.L. 12 SETTEMBRE 2013 N

LE AGEVOLAZIONI PRIMA CASA: UN QUADRO D INSIEME

Agevolazioni prima casa: ultime sentenze. Autore : Redazione. Data: 04/10/2019

D.P.R. 26/04/1986, n. 131 Approvazione del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro

730, Unico 2014 e Studi di settore

TRATTAMENTO FISCALE DEGLI ATTI IMMOBILIARI

RISOLUZIONE N.112/E QUESITO

CORSO DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE D INTERESSE NOTARILE AGEVOLAZIONI RELATIVE AI BENI IMMBOLI. Prassi

Risposta n Con l interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente

Articolo pubblicato su FiscoOggi ( a favore di Stato, Regioni, Province e Comuni

TRATTAMENTO FISCALE DEGLI ATTI IMMOBILIARI

IVA - PRIMA CASA - RIVENDITA DI IMMOBILE IN CORSO DI COSTRUZIONE

La titolarità di una quota di un appartamento in comunione non preclude il beneficio prima casa

3. PROMEMORIA CORSO DI COSTRUZIONE O NON ULTIMATI. di Raffaele Trabace

11.2 Agevolazioni prima casa (Legge 21/11/2000, n. 342) (circolare n. 207/E del 16/11/2000 e circolare n. 44 del 07/05/2001)

Le agevolazioni fiscali prima casa nella recente prassi e giurisprudenza

Agenzia delle Entrate. RISOLUZIONE n. 13/E del 26 gennaio 2017

La richiesta delle agevolazioni prima casa giurisprudenza approfondita risoluzioni e circolari

AGEVOLAZIONE PRIMA CASA : NUOVI CHIARIMENTI DAL FISCO

LE IMPOSTE INDIRETTE: IMPOSTA DI REGISTRO (artt.1 e 2 D.P.R. 131/86) Dott. Antonio Musso

Agevolazioni per l acquisto della prima casa (in generale);

L'agevolazione prima casa e il criterio del prezzo valore_1

NOVITA GIURISPRUDENZIALI IN MATERIA DI AGEVOLAZIONI PRIMA CASA

ANCE PADOVA COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DELLA PROVINCIA DI PADOVA Codice Fiscale

Come funziona il bonus prima casa e quali sono le novità a partire dal 2016 per chi ha già acquistato una casa con l agevolazione fiscale.

Corso di lezioni di Diritto tributario IMPOSTA DI REGISTRO. Università Mediterranea Corso di laurea in Economics a.a

Giustizia & Sentenze Il commento alle principali sentenze

RISOLUZIONE N. 80/E QUESITO

SUCCESSIONI E DONAZIONI IMPOSTE IPOTECARIA E CATASTALE AGEVOLAZIONI PRIMA CASA - SUSSISTENZA DEI REQUISITI MOMENTO RILEVANTE

Dopo quanto si può vendere la prima casa. Autore : Redazione. Data: 24/01/2019

Giustizia & Sentenze Il commento alle principali sentenze

AGEVOLAZIONI PRIMA CASA (Casi particolari - Fonte: Circolare 19/E 1 marzo 2001)

Giustizia & Sentenze Il commento alle principali sentenze

COLLEGIO DEI PERITI AGRARI E DEI PERITI AGRARI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI SALERNO

L'Iva nelle operazioni di cessione e locazione immobiliare. Vademecum operativo

Agevolazione prima casa e residenza anagrafica

NOVITÀ IN TEMA DI CONDIZIONI PER GLI ACQUISTI DELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE NELLA LEGGE DI STABILITÀ 2016

Transcript:

Stampa Gli acquisti per usucapione non danno diritto alle agevolazioni prima casa admin in Immobili & Imposte indirette Le agevolazioni prima casa, introdotte dalla legge 22 aprile 1982, n. 186, sono disciplinate dalla nota II - bis, dell'art. 1 della Tariffa, Parte I, allegata al D. P. R. n. 131/86, contenente il T.U. dell'imposta di registro, aggiunta dall art. 16 del D. L. n. 155 del 22 maggio 1993, convertito dalla legge n. 243 del 19 luglio 1993, con contestuale modifica del comma 1 del citato articolo 16, nonchè dal D.Lgs. n. 437/90, dal D.P.R. n. 643/72 e dalla Tabella A, parte seconda e terza, allegata al D.P.R. n. 633/72. Il complesso quadro normativo sopra indicato prevede l'applicazione di benefici fiscali per gli atti a titolo oneroso che comportano il trasferimento della piena proprietà o della nuda proprietà, abitazione, uso ed usufrutto relativi ad unità immobiliari non aventi le caratteristiche d'abitazioni di lusso, secondo quanto previsto dal D.M. del Ministero dei Lavori Pubblici del 2 agosto 1969. Il regime agevolato attualmente in vigore cfr. art. 3, comma 131, della legge n. 549/95 e art. 7, comma 6, della legge n. 488/99 - prevede l'applicazione dell'imposta di registro in misura ridotta (3%) o alternativamente l Iva con aliquota ridotta (4%), e le imposte ipotecarie e catastali in misura fissa. Per poter godere delle agevolazioni fiscali è necessario che: l'abitazione oggetto di trasferimento sia un'abitazione "non di lusso" (anche se non ultimata, purchè rimanga l'originaria destinazione) secondo quanto indicato dal già citato D.M. 2 agosto 1969 (1) e pertanto riconducibile nelle categorie catastali comprese tra A1 e A11, esclusa l A10 ; l'immobile sia ubicato nel Comune in cui l'acquirente abbia o stabilisca entro 18 mesi dall'acquisto la propria residenza (2) o nel Comune nel quale svolga la propria attività, incluse quelle senza remunerazione; per gli italiani trasferiti all'estero per motivi di lavoro, l'immobile deve essere situato nel comune dove ha sede o esercita l'attività il datore di lavoro (che può essere anche un soggetto non imprenditore), mentre per i cittadini emigrati l'abitazione può essere la prima casa, ovunque ubicata, nel territorio nazionale; nell'atto di acquisto (o nel contratto preliminare, al fine di usufruire dell'aliquota agevolata sin dagli acconti eventualmente corrisposti (3)) l'acquirente dichiari di voler stabilire la residenza nel comune dell'acquisto, se non vi si trova già o se in questo non si trova la sua sede dell'attività (vedi sopra); di non essere titolare, esclusivo o in comunione con il coniuge, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione di altra casa di abitazione nel comune dove è situato l'immobile acquistato (se si è già goduto dei benefici prima casa è possibile goderne nuovamente se quanto 1 di 5

acquistato in passato non è più nella titolarità del soggetto acquirente, all'atto del nuovo acquisto); di non essere titolare, neppure per quote di comproprietà o in regime di comunione legale, in tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà, anche nuda, o di diritti reali di godimento su altra casa di abitazione acquistata dall'acquirente o dal coniuge con le agevolazioni "prima casa", a partire da quelle previste dalla legge 22.04.82 n.168 (la titolarità di una sola quota di altra casa, non in comunione con il coniuge, non impedisce l'acquisto agevolato) (4). Le agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa competono anche a quei cittadini che possiedono nello stesso comune un'altra abitazione se questa è inidonea all'abitazione (5) in rapporto alla situazione personale del contribuente (6) (la Corte di Cassazione, con la sentenza n.6476 del 18 luglio 1996, ha precisato che le agevolazioni possono applicarsi anche nei casi in cui l'acquirente possegga un altro alloggio che non sia "concretamente in grado di sopperire ai bisogni abitativi", requisito che deve essere verificato con riguardo alle circostanze relative alla situazione personale del contribuente. Se infatti il contribuente già possiede un immobile, anche abitativo, ma inidoneo ad offrire effettiva abitazione al compratore del nuovo immobile e alla sua famiglia, può comunque godere delle agevolazioni prima casa per l'acquisto del nuovo immobile: la situazione di "inidoneità" deve essere dedotta e provata dall'interessato, non potendo all'uopo bastare una mera dichiarazione d'inadeguatezza, senza allegazione di elementi atti a evidenziarla (7)). Come si vede, rispetto alla normativa antecedente - art.1, comma 6, della legge 22 aprile 1982, n.168 - non è più necessario che il contribuente destini l'immobile acquistato ad abitazione propria e/o dei familiari (è agevolato, pertanto, anche l acquisto di una casa già locata se sussistono le condizioni sopra viste). Le agevolazioni spettano anche per l'acquisto di alcune pertinenze destinate a servizio della casa di abitazione oggetto dell'acquisto agevolato, anche se effettuate con atto separato, e per non più di una delle seguenti: cantina o soffitta, rimessa o box auto; tettoia o posto auto. L'acquirente decade dai benefici goduti ogniqualvolta abbia reso una dichiarazione falsa di possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi, o non trasferisce entro 18 mesi la residenza nel comune in cui è situato l immobile, oppure venda, o effettui una donazione, prima di cinque anni dell'acquisto, a meno che non proceda al riacquisto, entro 1 anno dall'alienazione, di altro immobile da adibire a propria abitazione principale. Nell ipotesi di decadenza l'acquirente deve corrispondere la differenza d'imposta, gli interessi di mora e la sanzione amministrativa del 30%. La sanzione, tuttavia, non si applica qualora la dichiarazione mendace prestata in sede di contratto preliminare sia determinata da eventi successivi non dipendenti dalla volontà dell'acquirente, per esempio acquisizione di un immobile idoneo per abitazione, per successione mortis causa. Prima dell'intervento risolutore della circolare n.69/02, in ordine al termine entro il quale gli uffici potevano verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi per beneficiare delle 2 di 5

agevolazioni fiscali c.d. "prima casa", le interpretazioni sono state divergenti : da una parte le sezioni unite della Cassazione (8), che avallava l'indirizzo giurisprudenziale favorevole al termine di decadenza triennale, previsto dall'articolo 74, secondo comma, del D.P.R. n. 634/72 (ora articolo 76, comma 2, del D.P.R. n.131/86 ), secondo cui "l'imposta deve essere richiesta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni", specificando, contemporaneamente, le regole attinenti alla sua decorrenza, e dall'altra l'amministrazione finanziaria che individuava il termine decennale sulla base dell'articolo 76 del citato DPR n. 634 del 1972 (ora articolo 78 del testo unico), in forza del quale "il credito dell'amministrazione finanziaria per l'imposta definitivamente accertata si prescrive in dieci anni". Secondo i Giudici supremi, la citata previsione normativa decadenziale - tre anni -, riferite agli atti da presentarsi o presentati per la registrazione, risponde all'esigenza di assicurare certezza al rapporto ed insieme tutelare il contribuente. L Agenzia delle Entrate, con la circolare n.69/e del 2002, aderendo alla tesi della Corte di Cassazione, ha invitato gli uffici a fare riferimento all attuale articolo 76, comma 2, del D.P.R. n.131/86, in quanto relativo per il tempo dell emanazione del provvedimento integrante esercizio del potere impositivo e non, invece, alle disposizioni dettate al diverso scopo di fissare la prescrizione del credito d imposta, una volta che sia incontestabilmente insorto in dipendenza dell esercizio del potere stesso. Il triennio di decadenza decorre dalla data in cui l ufficio finanziario ha facoltà di contestare al contribuente la perdita del trattamento agevolato in dipendenza di mendacio (9). E pertanto, fermo restando che "tali principi, enucleati dalla Cassazione in ordine ad una fattispecie regolamentata dalla vecchia normativa, assumono rilevanza anche con riferimento a quella vigente, in ordine alla quale non emergono particolari problemi applicativi", il termine triennale di decadenza decorre a seconda delle diverse fattispecie concrete: 1. dalla registrazione dell'atto, se oggetto dell'accertamento è la mendacità delle dichiarazioni da parte dell'acquirente di impossidenza di altra casa di abitazione nello stesso comune dove e' ubicato il nuovo immobile e di altro immobile su tutto il territorio nazionale acquistato usufruendo delle agevolazioni in argomento; 2. dallo spirare dell'anno successivo (o dei diciotto mesi, dal 1 gennaio 2001) alla registrazione dell'atto, se oggetto di accertamento è la mendacità della dichiarazione resa dall'acquirente di voler trasferire la propria residenza nel comune dove è ubicato l'immobile entro un anno dall'acquisto; 3. dallo spirare dell'anno successivo al trasferimento a titolo oneroso o gratuito dell'immobile acquistato, se oggetto di accertamento è la rivendita infraquinquennale. Le agevolazioni prima casa e gli acquisti per usucapione 3 di 5

Con sentenza n. 5447 del 27 novembre 2007 (dep. il 29 febbraio 2008), la Corte di Cassazione, aderendo alla tesi dell Amministrazione finanziaria che deduceva la inidoneità della sentenza dichiarativa di usucapione a costituire presupposto per l'applicazione dei benefici "prima casa" di cui alla L. n. 118 del 1985, ha accolto il ricorso in adesione ai principi affermati di recente dalla sentenza della Corte n. 29300 del 19 novembre 2007, secondo cui la nota 2 bis apposta (in funzione antielusiva) all'art. 8 della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986 e che parifica la tassazione delle sentenze di usucapione a quella degli atti di trasferimento non consente l'estensione agli atti giudiziali accertativi dell'usucapione di qualunque norma, anche a carattere generale, agevolatrice degli atti di trasferimento a titolo oneroso. Né può essere invocata l'applicazione analogica a fattispecie di acquisizione della proprietà a titolo originario, sia per l'insuscettibilità di applicazione analogica delle leggi eccezionali, sia per la insussistenza della identità di ratio. Proprio la citata sentenza n. 23900 dell 11 ottobre 2007 (dep. il 19 novembre 2007) della Corte di Cassazione aveva ritenuto non applicabile ad una sentenza dichiarativa di usucapione le agevolazioni per l arrotondamento della piccola proprietà contadina previste dalla L. n. 604/1954 e dalla legge 246/1976, per due ordini di motivi: trattandosi di legge speciale rispetto alla legge di registro, la sua applicazione non è estensibile ai casi non previsti; la legge n. 604/1954, all art. 1, circoscrive espressamente a fattispecie negoziali inter vivos l applicazione dei benefici. Inoltre, non può essere invocata l applicazione analogica (ex art. 12, comma 2, disp. prel. c.c.) di tale norma nell'ipotesi di acquisizione della proprietà a titolo originario, sia per l insuscettibilità di applicazione analogica delle leggi eccezionali, sia per la insussistenza della identità di ratio. Francesco Buetto 1 giugno 2008 NOTE La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8502 del 26 settembre 1996, ha stabilito che è priva di autonoma rilevanza la classificazione catastale, giacché i benefici sono applicabili anche alla categoria A7 - villini - se ritenuti non di lusso ; Cfr. R.M. n.76/e del 26 maggio 2000 Cfr. sul punto la risoluzione n. 187/E del 7 dicembre 2000 La circolare dell Agenzia delle Entrate n. 19 del 1 marzo 2001 ha chiarito che la quota posseduta su altra casa di abitazione nell'ambito del territorio comunale non è di ostacolo alla fruizione delle agevolazioni; la quota posseduta è di ostacolo se l'altra quota sia del coniuge, così che sommandole si abbia l'intera proprietà; il precedente acquisto agevolato effettuato da uno dei coniugi in regime di comunione legale è causa di impedimento alla fruizione delle agevolazioni per entrambi i coniugi; l'impedimento sussiste, sempre per entrambi i coniugi, qualora uno soltanto dei due risulti titolare esclusivo dei diritti sugli immobili acquistati in regime agevolato e i coniugi effettuino un nuovo acquisto in regime di comunione legale dei beni ( cfr. Cass. Sent. n. 3159 del 4 aprile 1996 secondo cui nel caso di vendita di appartamento ad uso abitativo in favore di coniugi in regime di comunione legale dei beni, la presenza, rispetto ad uno soltanto dei compratori, dei requisiti richiesti dalla norma, rende necessaria la diversificazione della tassazione dell atto, con il conseguente riconoscimento di dette agevolazioni limitatamente alla quota di 4 di 5

pertinenza di quel coniuge). In ordine alla locuzione " idonea ad abitazione " si confronti la circolare ministeriale n.1/e del 2.03.94, pur se questa fa riferimento ai soli requisiti oggettivi Per completezza, si ricorda che la legge 21 novembre 2000 n.342 è intervenuta con gli artt. 66 e 69, commi 3 e 4, in materia di agevolazioni prima casa, apportando delle modifiche al regime agevolativo : l'art.66 ha previsto, per il personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia - in considerazione della particolarità del rapporto di lavoro -, che non sia necessaria la residenza nel comune ove sorge l'unità abitativa, prevista dalla nota II - bis) dell'art.1 della Tariffa, parte I, annessa al D.P.R. n.131/86. Tale principio ha trovato conferma in sede di Comm. Trib. Centrale ( decisione n.405 del 13.01.98-03.02.98). Cass., SS.UU., 6-21 ottobre 2000, n. 1196; in senso conforme, Cass.17 settembre 1998, n.9820 e Cass. 23 luglio 1999, n.7947. IANNIELLO, Guida normativa, edizione del 9 settembre 2002, pag.14; in senso conforme, da ultimo, Cass.,Sez.Trib., 23 maggio 2001, n.7010. 5 di 5