CITTA DI ALBANO LAZIALE

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CITTA DI ALBANO LAZIALE (Provincia di Roma) CODICE DI COMPORTAMENTO INTEGRATIVO Approvato con deliberazione di G.C. n. 219 del 23.12. 2013 Codice di Comportamento Integrativo 1

CODICE DI COMPORTAMENTO INTEGRATIVO ARTICOLO 1 OGGETTO 1. Il presente Codice di Comportamento integrativo definisce, in applicazione dell'art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001 come riformulato dall'art. 1, comma 44, L. n. 190/2012 e del DPR n. 62/2013, le regole comportamentali che tutti i dipendenti ed i collaboratori, con qualunque tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, dell ente, delle aziende speciali e delle società controllate, nonché, per quanto compatibile, i collaboratori delle società che svolgono attività per conto dell ente, devono rispettare. 2. Il presente Codice integra e specifica le previsioni dettate dal codice di comportamento nazionale, approvato con DPR n. 62/2013. Esso è uno strumento per migliorare la qualità dei servizi erogati, per prevenire gli episodi di corruzione e rafforzare i vincoli di trasparenza. 3. Esso, in particolare vuole rafforzare i seguenti obblighi: servire il pubblico interesse ed agire esclusivamente con tale finalità; coniugare l'efficienza dell'azione amministrativa con la economicità della stessa ed il contenimento dei costi, utilizzando la diligenza del buon padre di famiglia (art.1176 codice civile); garantire la parità di trattamento dei destinatari dell'azione amministrativa e dunque l'imparzialità e l'immagine dell'imparzialità; garantire la massima collaborazione con altre Pubbliche Amministrazioni; garantire la correttezza, l'imparzialità e la lealtà nel comportamento verso i colleghi, i collaboratori e i destinatari dell'azione amministrativa. 4. Il presente codice costituisce uno degli strumenti di applicazione del piano triennale di prevenzione della corruzione. 5. L ente garantisce una adeguata formazione ai dirigenti, titolari di posizione organizzativa e dipendenti. ARTICOLO 2 APPROVAZIONE E PUBBLICITA 1. La proposta di Codice integrativo, elaborata dal Responsabile per la prevenzione della corruzione, con il supporto dell Ufficio per i Procedimenti Disciplinari, è inviata ai Dirigenti, ai Responsabili di Servizio ed ai soggetti sindacali. La proposta è, inoltre, pubblicata sul sito internet dell ente, per quindici giorni, con apposito avviso al fine di raccogliere suggerimenti ed indicazioni, da parte di associazioni o organismi di cittadini operanti sul territorio. 2. Il Codice integrativo è approvato dalla Giunta Comunale, unitamente ad apposita relazione illustrativa, sentito l Organismo Indipendente di Valutazione, anche tenendo conto delle proposte avanzate a seguito della pubblicazione. Codice di Comportamento Integrativo 2

3. Il Codice integrativo, unitamente alla relazione illustrativa, è pubblicato sul sito istituzionale dell ente ed è trasmesso all Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle Amministrazioni Pubbliche (A.N.A.C. ex C.I.V.I.T.). 4. Copia del Codice è consegnata ai dipendenti e collaboratori a qualunque titolo; inoltre è inviata alle aziende speciali, alle società controllate dall ente ed a quelle che hanno rapporti con l ente, per la trasmissione ai propri dipendenti e collaboratori. 5. La stessa procedura e le stesse forme di pubblicità si applicano nel caso di modifiche. ARTICOLO 3 IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 1. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione predispone il Codice di comportamento, ne diffonde la conoscenza e ne verifica l attuazione. In particolare: a) predispone lo schema di Codice di Comportamento sulla base delle previsioni di cui al precedente articolo 2; b) verifica annualmente il livello di attuazione del Codice, rilevando il numero, il tipo ed i settore delle violazioni accertate e sanzionate; c) provvede alla comunicazione dei dati ricavati dal monitoraggio di cui al punto b) all'autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle Amministrazioni Pubbliche (A.N.A.C.) ai sensi dell articolo 54, comma 7, del D. Lgs. n. 165/2001; d) assicura che i dati ricavati dal monitoraggio siano considerati in sede di aggiornamento sia del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, sia del Codice di Comportamento; e) dà pubblicità dei dati ricavati dal monitoraggio e del Codice sul sito istituzionale dell'ente ; f) utilizza i dati ricavati dal monitoraggio al fine della formulazione di eventuali interventi volti a correggere i fattori che hanno contribuito a determinare le "cattive condotte" g) controlla il rispetto del presente Codice e la effettiva vigilanza sulla sua attuazione; h) segnala all'ufficio Procedimenti Disciplinari le violazioni; i) verifica che nell ambito dell attività di formazione sia assicurato adeguato rilievo a materie concernenti l anticorruzione ed il codice di comportamento. ARTICOLO 4 L ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE 1. L Organismo Indipendente di Valutazione: a) rilascia il parere obbligatorio sulla proposta del Codice di Comportamento, volto a verificare che il Codice sia conforme alle linee guida dell' all'autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle Amministrazioni Pubbliche (A.N.A.C.) giusta deliberazione n. 75/2013; b) assicura il coordinamento tra i contenuti del Codice ed il sistema di misurazione e valutazione della performance nel senso della rilevanza del rispetto del Codice ai fini della valutazione dei risultati conseguiti dai Dirigenti e dai Responsabili di Servizio incaricati di Posizione Organizzativa; Codice di Comportamento Integrativo 3

c) controlla l'attuazione ed il rispetto del Codice di Comportamento da parte dei Dirigenti e dei Responsabili di Servizio incaricati di Posizione Organizzativa, i cui risultati saranno considerati anche in sede di formulazione della proposta di valutazione annuale. ARTICOLO 5 L'UFFICIO PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI 1. L Ufficio per i Procedimenti Disciplinari: a) svolge le funzioni disciplinari di cui all articolo 55-bis e seguenti del D. Lgs. n. 165/2001; b) supporta il Responsabile della prevenzione della Corruzione; c) supporta i Dirigenti, ovvero i Responsabili di Servizio collocati in Settori privi di Dirigente, nell'attività di monitoraggio e controllo sul rispetto del presente Codice da parte dei dipendenti assegnati alla struttura diretta. ARTICOLO 6 SANZIONI 1. La violazione degli obblighi previsti dal presente codice integra, sulla base delle previsioni di cui al D. Lgs n. 165/2001 ed al DPR n. 62/2013, comportamenti contrari ai doveri d ufficio ed è fonte di responsabilità disciplinare. 2. La violazione è valutata in ogni singolo caso con riguardo alla gravità del comportamento e all entità del pregiudizio, anche morale, derivatone al decoro o al prestigio dell ente, nonché della eventuale recidiva. ARTICOLO 7 REGALI, COMPENSI ED ALTRE UTILITA 1. Per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelli elargiti dallo stesso soggetto, anche in più occasioni, nel corso di un anno, di valore non superiore, in via orientativa, a 150 euro. 2. Nel caso di infrazione delle disposizioni del presente articolo i regali devono essere consegnati al responsabile anticorruzione che deciderà la utilizzazione, di norma attraverso devoluzione a fini istituzionali ovvero donazione ad associazioni prive di scopo di lucro, parrocchie etc. 3. I dipendenti non possono avere conferiti incarichi di collaborazione remunerati da privati con cui abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti, anche come responsabili di procedimento, nello svolgimento di attività negoziali o nell esercizio di poteri autoritativi per conto dell ente. ARTICOLO 8 PARTECIPAZIONE AD ASSOCIAZIONI E ORGANIZZAZIONI 1. I destinatari del presente Codice comunicano al proprio Dirigente, o al proprio Responsabile di Servizio ove il Settore sia privo di Dirigente, entro 7 giorni, la iscrizione ad associazioni o organizzazioni che possano interferire con le attività svolte dall ufficio cui sono assegnati. Codice di Comportamento Integrativo 4

2. I Dirigenti, o i responsabili di Servizio collocati in Settori privi di Dirigenti, effettuano tale comunicazione al Responsabile per la prevenzione della corruzione. 3. I vincoli di cui ai precedenti commi non si applicano per le iscrizioni a partiti politici ed organizzazioni sindacali. 4. Nella fase di prima applicazione tale comunicazione deve essere effettuata entro 20 giorni dalla entrata in vigore del presente codice. ARTICOLO 9 ASTENSIONE 1. Nei casi in cui sono tenuti a segnalare la presenza di una condizione di conflitto di interessi anche potenziale, i dipendenti devono informare immediatamente e per iscritto il proprio Dirigente, o il proprio Responsabile di Servizio ove il Settore sia privo di Dirigente, indicandone obbligatoriamente le ragioni. 2. I Dirigenti, ovvero i Responsabili di Servizio collocati in Settori privi di Dirigenti, danno comunicazione al Responsabile per la prevenzione della corruzione della presenza di un conflitto di interessi anche potenziale. ARTICOLO 10 DIRIGENTI E RESPONSABILI DI SERVIZIO 1. I Dirigenti ed i Responsabili di Servizio assumono tutte le iniziative necessarie per il benessere organizzativo, ivi compresa la instaurazione di rapporti cordiali e rispettosi tra i collaboratori. Assegnano l'istruttoria delle pratiche sulla base di un'equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacità, delle attitudini e della professionalità del personale a disposizione. Affidano gli incarichi aggiuntivi in base alla professionalità e, per quanto possibile, secondo criteri di rotazione. 2. E vietato ai Dirigenti ed ai Responsabili di Servizio di concludere per conto dell'amministrazione contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con le imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'art. 1342 c.c. (contratti conclusi mediante moduli o formulari). 3. I Dirigenti ed i Responsabili di Servizio collocati in Settori privi di Dirigenti forniscono tempestivamente al Responsabile per la prevenzione della corruzione le comunicazioni e le informazioni previste dall art. 13, comma 3, del D.P.R. 16.04.2013, n. 62. ARTICOLO 11 COMPORTAMENTI 1. Anche nei rapporti privati, i destinatari del presente Codice non devono sfruttare, né menzionare la posizione ricoperta per ottenere utilità non dovute. Non devono, inoltre, assumere comportamenti che possano nuocere all'immagine dell'ente. 2. I destinatari del presente Codice devono effettuare corrette timbrature delle presenze e fruire dei permessi nel rispetto delle previsioni legislative e/o contrattuali. Codice di Comportamento Integrativo 5

3. Essi devono dare corso a tutte le forme di attenzione e di risparmio nell uso dei materiali, del beni e delle attrezzature di servizio, ricercando le migliori soluzioni di natura organizzativa e gestionale. 4. Nella trattazione delle pratiche, sono impegnati al rispetto dell'ordine cronologico o delle priorità stabilite formalmente dall'ente. 5. I destinatari del presente codice operano con spirito di servizio, correttezza, cortesia e disponibilità nei confronti dei pubblico e, nel rispondere alla corrispondenza, a chiamate telefoniche e ai messaggi di posta elettronica, danno risposte nella maniera più completa e accurata possibile. Hanno particolare cura nel garantire il rispetto degli appuntamenti con il pubblico. ARTICOLO 12 ALTRI VINCOLI 1. La identità dei dipendenti che effettuano denunce e/o segnalazioni, ai sensi dell art. 54bis del D.Lgs. n. 165/2001, non deve essere resa nota, salvo i casi in cui ciò è espressamente previsto da parte del legislatore. A tal fine i Dirigenti, o Responsabili di Servizio, assumono tutte le misure necessarie. In ogni caso nei confronti di questi dipendenti devono essere assunte tutte le iniziative per garantire che non abbiano conseguenze negative, anche indirette, per la loro attività. 2. L ente assume le iniziative necessarie per garantire la tracciabilità dei processi decisionali anche al fine di favorire la loro ripetibilità. ARTICOLO 13 ENTRATA IN VIGORE 1. Il presente Codice entra in vigore decorsi dieci giorni dalla pubblicazione all'albo della relativa delibera di approvazione. 2. Dall attuazione delle disposizioni del presente Codice non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio comunale. Codice di Comportamento Integrativo 6

INDICE Art. 1 - Oggetto Art. 2 - Approvazione e pubblicità Art. 3 - Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione Art. 4 - L Organismo Indipendente di Valutazione Art. 5 - L Ufficio per i Procedimenti Disciplinari Art. 6 - Sanzioni Art. 7 - Regali, compensi ed altre utilità Art. 8 - Partecipazione ad associazioni e organizzazioni Art. 9 - Astensione Art. 10 - Dirigenti e Responsabili di Servizio Art. 11 - Comportamenti Art. 12 - Altri vincoli Art. 13 - Entrata in vigore Codice di Comportamento Integrativo 7

1. In generale. RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEL PERSONALE DEL COMUNE DI ALBANO LAZIALE Il Codice di comportamento del personale del Comune di Albano Laziale, d ora in avanti Codice, è adottato ai sensi dell art. 1, comma 2, del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62. Il Codice si suddivide in 13 articoli che seguono, di massima, la sistematica del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici: - Art. 1 - Oggetto; - Art. 2 - Approvazione e Pubblicità; - Art. 3 - IL responsabile della prevenzione della corruzione; - Art. 4 - L organismo indipendente di valutazione; - Art. 5 - L ufficio per i provvedimenti disciplinari; - Art. 6 - Sanzioni; - Art. 7 - Regali, compensi ed altre utilità; - Art. 8 - Partecipazione ad associazioni e organismi; - Art. 9 - Astensione; - Art. 10 - Dirigenti e responsabili di servizio; - Art. 11 - Comportamenti; - Art. 12 - Altri vincoli; - Art. 13 - Entrata in vigore; Gli articoli integrano e specificano le previsioni normative del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici ivi riportate. 2. I singoli articoli. L art. 1 (Oggetto) riprende i principi generali enunciati nell art. 3, D.P.R. n. 62/2013, dichiarando espressamente che le previsioni contenute nel provvedimento sono di specificazione e integrazione di

quelle generali. Precisa gli obblighi minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare. Specifica inoltre la centralità del codice di comportamento nell ambito del sistema di prevenzione della corruzione, garantendo un adeguata formazione ai dirigenti, titolari di posizione organizzativa e dipendenti. L art. 1 definisce altresì la sfera dei destinatari del provvedimento, secondo le espresse indicazioni contenute nell art, 2, D.P.R. n 62/2013. L art. 2 (Approvazione e pubblicità) In merito alla procedura di approvazione del Codice si è tenuto conto delle espresse indicazioni di cui all art. 1, comma 2, D.P.R. n. 62/2013, laddove si stabilisce che i codici di comportamento sono adottati dalle singole amministrazioni ai sensi dell'art. 54, comma 5, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. In particolare: sono state osservate, sia per la procedura che per i contenuti specifici, le linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni, elaborate dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche CIVIT - A.N.AC. con delibera n. 75 del 24.10.2013; è stata predisposta a cura del Responsabile per la prevenzione della corruzione, individuato nel Segretario Generale con provvedimento del Sindaco, la bozza del codice di comportamento integrativo con il supporto dell ufficio per i procedimenti disciplinari; per quel che riguarda la necessità di aprire la procedura alla partecipazione, lo schema del codice è stato trasmesso ai Dirigenti, ai Responsabili di servizio e alle rappresentanze sindacali ed è stato pubblicato per 15 giorni consecutivi sul sito internet istituzionale per poter ricevere indicazioni, proposte e suggerimenti, da parte di associazioni o organismi di cittadini operanti sul territorio; nel termine previsto per la presentazione delle osservazioni, non è pervenuta alcuna proposta o istanza per la modificazione dell ipotesi di codice di comportamento; si è proceduto all invio della bozza di Codice di comportamento all organismo indipendente di valutazione che ha espresso proprio parere favorevole in data 23.12.2013 in merito alla conformità del documento alle linee guida della C.I.VIT A.N.AC. di cui sopra il codice unitamente alla relazione illustrativa sarà pubblicato sul sito istituzionale e si provvederà all invio all Autorità nazionale anticorruzione del link, ai sensi dell articolo 1, comma 2, lettera d) della legge 6 novembre 2012, n. 190, come specificato con comunicazione di CIVIT A.N.AC. in data 25 novembre 2013. L art. 3 (Il responsabile della prevenzione della corruzione) introduce disposizioni specifiche delle regole generali enunciate dall art. 15 D.P.R. n. 62/2013, anche in ottemperanza alla indicazioni CIVIT A.N.AC di cui alle Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni. L art. 4 (L organismo Indipendente di Valutazione) vengono richiamate su tale materia alcune competenze dell organismo ed in particolare: rilascia il parere obbligatorio sulla proposta del codice di Comportamento, assicura il coordinamento tra i contenuti del codice ed il sistema di valutazione della performance ai fini della valutazione dei risultati conseguiti dai Dirigenti e dai Responsabili di servizio incaricati di Posizione Organizzativa ed effettua attività di controllo circa l attuazione ed il rispetto del Codice da parte di tali soggetti:

L art. 5 (L ufficio per i procedimenti disciplinari) vengono richiamate le attività svolte dall ufficio per i procedimenti disciplinari di cui all art. 55 e seguenti del D.Lgs. n.165/2001 e quelle previste dall art. 15 del D.P.R. n.62/2013, anche in ottemperanza alla indicazioni elaborate da CIVIT A.N.AC. nelle Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni. L art. 6 (Sanzioni) integra disposizioni specifiche delle regole generali enunciate dal D.L.gs n.165/2001 e dal DPR n. 62/2013 riferite alla violazione degli obblighi previsti dal codice di comportamento dell Ente. L art. 7 ( Regali, compensi ed altre utilità) introduce disposizioni specifiche delle regole generali enunciate dall art. 4 D.P.R. n. 62/2013, anche in ottemperanza alla indicazioni elaborate dalla Commissione indipendente per la valutazione la trasparenza e l'integrità della Pubblica Amministrazione (CIVIT A.N.AC.) nelle Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni. L art. 8 ( Partecipazione ad associazioni e organismi) stabilisce disposizioni specifiche in base alle regole generali enunciate dall art. 5 del D.P.R. n. 62/2013, tenuto conto delle indicazioni elaborate dalla Commissione indipendente per la valutazione la trasparenza e l'integrità della Pubblica Amministrazione (CIVIT A.N.AC.) nelle Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni. L art. 9 (A astensione) riprende, specificando con riferimento alla peculiarità dell Ente l obbligo di astensione enunciato dall art. 7 D.P.R. n. 62/2013. L art. 10 ( Dirigenti e Responsabili di servizio ), fermo restando l applicazione delle altre disposizioni contenute nel codice, disciplina gli specifici doveri derivanti dal ruolo e dalla responsabilità dei dirigenti e dei responsabili di servizio, sia rispetto alla creazione del clima organizzativo interno, sia rispetto all immagine dell amministrazione che rappresenta. L art. 11 (Comportamenti) prevede norme di comportamento in servizio al fine di consentire l effettiva applicazione del principio di equità e di instaurare un clima sereno e collaborativo all interno dell amministrazione, al fine di evitare atteggiamenti controproducenti e di disciplinare l utilizzo degli uffici in modo consono e appropriato alla loro funzionalità. I dipendenti devono soprattutto rispettare le condizioni previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi. Il codice stabilisce, inoltre, regole sull utilizzo adeguato di materiali, attrezzature, servizi nella prospettiva dell efficienza e dell economicità dell azione amministrativa. L art. 12 (Altri vincoli) riprende le disposizioni dell art. 54bis del D.Lgs. n. 165/2001 in ordine alle garanzie che devono essere assunte nei confronti dei dipendenti che effettuano denunce e/o segnalazioni. L art. 13 (Entrata in vigore) stabilisce i termini di entrata in vigore del codice di comportamento integrativo.