Per le Zone franche urbane manca solo il bando

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Focus di pratica professionale di Luigi Scappini Per le Zone franche urbane manca solo il bando Le Zone franche urbane (ZFU) sono state introdotte con L. n.296/06, Finanziaria per il 2007, con l intento di agevolare lo sviluppo dell imprenditoria in determinati ambiti territoriali depressi e con l art.37 del D.L. n. 179/12, meglio noto come Decreto sviluppo bis, ha ampliato l ambito territoriale di applicazione e rilanciato uno dei tanti interventi a supporto dell economia del Mezzogiorno. Nel presente intervento, dopo aver delineato il concetto di ZFU e gli intrecci con la disciplina prevista per le Zone a burocrazia zero (ZBZ) introdotte con il D.L. n.78/10, procederemo a inquadrare i soggetti interessati, le attività che gli stessi possono svolgere, l ambito territoriale di applicazione e, infine le caratteristiche delle agevolazioni previste che consistono, in prima approssimazione e per quanto attiene gli aspetti che qui interessano, nell esenzione dall imposta sui redditi, da Irap e da Imu, nonché dal versamento dei contributi sulle retribuzioni di lavoro dipendente. La nascita delle ZFU e l intreccio con le ZBZ Con l art.1, co.340 della L. n.296/06 (Finanziaria per il 2007), il Legislatore ha introdotto, sulla falsariga di quanto fatto in ambito comunitario, e in particolare ispirandosi al modello francese, le c.d. zone franche urbane (ZFU). L istituto in oggetto rappresenta la degenerazione delle originarie zone franche doganali 17, che hanno avuto un indubbio sviluppo non soltanto a livello comunitario si pensi a Madeira, alle Canarie e ai Paesi Baschi, ma anche mondiale, tant è vero che al momento della loro introduzione concettuale in Italia, erano più di 500 le ZFU a livello mondiale. È indubbio che tali forme di sostenimento di una determinata zona siano quanto mai delicate, infatti ricordiamo come per poter passare il guado della disciplina in tema di aiuti di Stato di cui agli artt.87,88 e 89 del Trattato CE è necessario la limitazione temporale e territoriale della disciplina, pur non rappresentando la soluzione, possono essere, comunque, un inizio, sempreché sfruttato nel modo corretto 18. In dottrina le zone franche vengono suddivise in tre categorie, in funzione dello scopo perseguito: facilitazione dei consumi; incremento dello sviluppo dei traffici e del commercio internazionale e insediamento e radicamento di imprese 19. Ai sensi dell art.1, co.340 della L. n.296/06: Per favorire lo sviluppo economico e sociale, anche tramite interventi di recupero urbano, di aree e quartieri degradati nelle città del Mezzogiorno, identificati quali zone franche urbane, con particolare riguardo al centro storico di Napoli, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo. Con l art.43 del D.L. n. 78/10, il c.d. Decreto anticrisi, sono state introdotte le zone a burocrazia zero (ZBZ) nel Meridione d Italia. In particolare, ai sensi del co.2, lett.b) è (rectius: era) previsto che: 17 18 19 La zona franca doganale è stata definita come un area geograficamente o amministrativamente circoscritta, al cui interno le attività commerciali e/o industriali beneficiano di uno speciale regime fiscale S. Armella I dazi doganali in V. Uckmar Diritto tributario internazionale, Padova, 2005, pag. 1046 L Italia ha ottenuto il via libera alle ZFU con procedimento C(2009) 8126 del 28 ottobre 2009. Per eventuali approfondimenti si rimanda a L. Del Federico Costituzione delle zone franche urbane ai sensi della legge Finanziaria per l anno 2007 in Il fisco, n.34-2007. 41

ove la zona a burocrazia zero coincida, nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, con una delle zone franche urbane, le risorse previste per tali zone franche urbane ai sensi dell articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono utilizzate dal Sindaco territorialmente competente per la concessione di contributi diretti alle nuove iniziative produttive avviate nelle zone a burocrazia zero. In altri termini, agli incentivi previsti per le ZFU si sono erano andati a sovrapporre o, per meglio dire sostituire, quelli diretti. Senza entrare nel merito specifico delle agevolazioni di cui alla Finanziaria 2007, qui si evidenzia solamente come essi, in linea generale, consistessero nell esenzione da Ires, Irap, Ici e dall esonero dai contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente 20. Successivamente, con l art.14 della Legge di stabilità 2012 (L. n.183/11) è stato rilanciato lo strumento delle ZBZ tramite la loro estensione, in via sperimentale e solo fino al 31 dicembre 2013, all intero territorio nazionale, ma come nella migliore tradizione italiana, a brevissima distanza di tempo, lo stesso Esecutivo ha visto bene di azzerare quanto fatto in precedenza, abrogando l originario art.43 21 e la ridefinizione degli incentivi previsti, oggetto di intervento anche con il recente Decreto del fare. Con l art.37 del D.L. n.179/12, il c.d. Decreto sviluppo bis, è stato dato nuovo slancio alle ZFU, prevedendo al comma 1, la possibilità di destinare, in fase di riprogrammazione dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali 2007-2013 oggetto del Piano di azione coesione e delle risorse regionali, parte dei fondi alle agevolazioni previste dall art.1, co.341, lett.a-d) della L. n.296/06. Con successivo decreto del Ministero dello sviluppo economico del 10 aprile 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.161 dell 11 luglio 2013 è stata data attuazione alle previsioni e a questo punto manca solamente l emanazione del bando di cui all art.8, co.2, lett.a) del D.M. richiamato. Le zone interessate Ai sensi del combinato disposto di cui all art.37, co.1, 1-bis 22 e 4-bis del D.L. n.179/12 e dell art.5 del D.M. 10 aprile 2013 le aree rientranti nelle ZFU sono quelle: individuate dalla delibera del CIPE (Comitato Interministeriale di Programmazione Economica) n.14/09 limitatamente alle regioni Campania, Calabria e Sicilia; non rientranti direttamente nella delibera del CIPE di cui sopra ma valutate come ammissibili nella relazione istruttoria allegata alla stessa e, comunque, sempre rientranti nelle 3 Regioni di cui sopra; le aree individuate nella legge della Regione Sicilia n.11/2010 e in via sperimentale i comuni della provincia di Carbonia Iglesias 23. Si riporta di seguito una rappresentazione, suddivisa per Regione. CALABRIA (7) Corigliano Cosenza Crotone 20 21 22 23 Come vedremo tali sono rimaste le agevolazioni previste e individuate con il D.M. 10 aprile 2013. Articolo 37-bis, co.4 del D.L. n.179/12. Ai sensi del comma 1-bis Rientrano tra le Zone franche urbane di cui all art.1, co.340, della legge 27 dicembre 2006, n.296, le aree industriali ricadenti nelle regioni di cui all obiettivo Convergenza per le quali è stata già avviata una procedura di riconversione industriale, purché siano state precedentemente utilizzate per la produzione di autovetture e abbiano registrato un numero di addetti precedenti all avvio delle procedure per la cassa integrazione guadagni straordinaria, non inferiore alle mille unità. In riferimento alle zone della provincia di Carbonia-Iglesias, la relativa copertura è disposta a valere sulle somme destinate all attuazione del Piano Sulcis dalla delibera CIPE n.93/2012 del 3 agosto 2012. 42

Lamezia Terme Reggio Calabria Rossano Vibo Valentia CAMPANIA (9) Aversa Benevento Casoria Mondragone Napoli Portici (centro storico) Portici (zona costiera) San Giuseppe Vesuviano Torre Annunziata SARDEGNA Carbonia - Iglesias SICILIA (17) Aci Catena Acireale Bagheria Barcellona Pozzo di Gotto Castelvetrano Catania Enna Erice Gela Giarre Messina Palermo (brancaccio) Palermo (porto) Sciacca Termini Imerese Trapani Vittoria Art.1, co.4-bis D.L. n.79/12 Art.1, co.1-bis D.L. n.179/12 Requisiti soggettivi Ai sensi dell art.3 del D.M. 10 aprile 2013, possono fruire del regime di favore previsto per le ZFU le micro e piccole imprese come definitive nell Allegato 1 al Regolamento (CE) n.800/2008 del 6 agosto 2008 e dal D.M. 18 aprile 2005. Ai sensi della normativa richiamata, si considerano microimprese quelle che rispettano contemporaneamente i seguenti requisiti: meno di 10 occupati e fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro, 43

mentre le piccole imprese sono quelle con meno di 50 occupati, e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro. Sono ammessi, ovviamente nel rispetto degli ulteriori requisiti che andremo a individuare, al regime di favore anche i c.d. nuovi minimi a condizione che abbiano optato per l applicazione dell Iva secondo le regole ordinarie e i c.d. forfettini, coloro che hanno aderito al regime agevolato per le nuove iniziative produttive di cui all art.13 della L. n.388/00. A dire il vero, questi ultimi, per poter accedere al regime previsto per le ZFU, dovranno fare formale rinuncia al regime agevolato, secondo le modalità di cui al provvedimento dell Agenzia delle Entrate del 14 marzo 2001. Tali imprese devono essere già costituite alla data in cui presentano l istanza prevista dal successivo art.14 del D.M. e per la cui presentazione si è in attesa dell emanazione del relativo bando da parte del Ministero dello sviluppo economico, e all ulteriore condizione che la costituzione non sia posteriore al 31 dicembre 2015. Inoltre, è necessario che l impresa sia regolarmente iscritta al Registro delle Imprese tenuto presso la CCIAA di competenza. Poiché, come si è detto, l agevolazione è circoscritta a determinati ambiti territoriali, è richiesto anche che all interno delle aree come prima delimitate sia ubicato un ufficio o un locale destinato all attività, anche amministrativa. Nel caso in cui l impresa non svolga attività sedentaria, è inoltre necessario che, alternativamente: presso l ufficio o il locale sia impiegato almeno un lavoratore dipendente a tempo pieno o parziale che vi svolga la totalità delle ore; realizzino almeno il 25% del proprio volume di affari da operazioni effettuate all interno della ZFU. Non possono accedere al regime agevolato le imprese che, pur rispettando i requisiti richiesti, sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali. Inoltre, per espressa previsione normativa, le agevolazioni non possono essere concesse: alle imprese attive nel settore della pesca e dell acquacoltura rientranti nel campo di applicazione del Regolamento (CE) n.104/00; alle imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all allegato I sul finanziamento dell Unione europea; per svolgere attività connesse all esportazione verso Paesi terzi o Stati membri; per interventi condizionati all impiego preferenziale di prodotti interni rispetto a quelli di importazione; alle imprese del settore carbonifero ai sensi del Regolamento (CE) n.1407/02 e alle imprese in difficoltà ai sensi degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà. Le agevolazioni previste L art.4 del D.M., sulla falsariga di quanto previsto con l originario art.1 della L. n.296/06 individua il regime di favore nell esenzione dalle imposte sui redditi, dall Irap, dall Imu limitatamente agli immobili utilizzati nell attività economica e nell esonero dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente. Le agevolazioni, che trovano applicazione a decorrere dai periodi di imposta di accoglimento dell istanza di cui al successivo art.14, incontrano il limite stabilito dal Regolamento (CE) n.1998/06 di 200.000, ridotto a 100.000 per le imprese operanti nel settore del trasporto su strada, tenuto conto di ulteriori agevolazioni già ottenute a titolo di de minimis nell esercizio finanziario dell istanza e nel biennio precedente 24. 24 Tale limitazione, espressa dall art.4, co.2, viene rafforzata con il successivo art.16. 44

Esenzione Irpef/Ires L articolo 9 prevede l esenzione da tassazione Irpef/Ires del reddito prodotto nelle zone ZFU come precedentemente individuate fino a concorrenza di 100.000 su base annua, riproporzionato ai sensi del successivo comma 5, nei limiti delle percentuali così determinate in misura decrescente: 100% per i primi 5 periodi di imposta; 60% per i periodi dal sesto al decimo; 40% per i periodi undicesimo e dodicesimo e 20% fino al quattordicesimo. Esemplificando, e ipotizzando per semplicità un soggetto Ires, il risparmio massimo sarà così determinabile: Risparmio annuale Totale Fascia A (100.000X100%)X27,5% = 27.500 27.500X5 = 137.500 Fascia B (100.000X60%)X27,5% = 16.500 16.500X5 = 82.500 Fascia C (100.000X40%)X27,5% = 11.000 11.000X2 = 22.000 Fascia D (100.000X20%)X27,5% = 5.500 5.500X2 = 11.000 RISPAMIO MASSIMO 253.000 Ai sensi del comma 5, il limite massimo di 100.000 può essere incrementato di un ulteriore importo pari a 5.000, ragguagliato ad anno, in ragione di ogni nuovo dipendente residente all interno del Sistema Locale di Lavoro della ZFU o dei comuni della provincia di Carbonia-Iglesias che viene assunto a tempo indeterminato. Ai fini dell ottenimento dell ulteriore agevolazione, il Legislatore ha utilizzato, a grandi linee, il medesimo approccio previsto per il bonus assunzioni, poiché è previsto che rilevano esclusivamente le nuove assunzioni che costituiscono un incremento nel numero di dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che parziale, rispetto a quelli risultanti alla chiusura del periodo precedente 25. Ai fini della determinazione del reddito esentabile l art.9 individua alcune regole da applicare. Preliminarmente viene correttamente evidenziato come nell ipotesi in cui l impresa eserciti la propria attività anche al di fuori delle ZFU, sarà necessario tenere una contabilità separata. Nel caso di beni e servizi promiscui, ai fini della loro suddivisione il Legislatore individua quale metodo di ripartizione quello dell incidenza dei ricavi ZFU rispetto ai totali 26. Ai fini della corretta determinazione del reddito: non rilevano plusvalenze e minusvalenze determinate ai sensi alternativamente degli artt.54, 86 e 101 Tuir; non rilevano sopravvenienze e attive e passive ex artt.88 e 101 Tuir; concorrono eventuali componenti positivi e negativi la cui rilevanza è stata rinviata in ottemperanza a norme del Tuir. Da ultimo si evidenza come correttamente, nonostante il reddito detassato, non si rende applicabile la previsione di cui all art.83, co.1 Tuir in base alla quale: In caso di attività che fruiscono di regimi di parziale o totale detassazione del reddito, le relative perdite fiscali assumono rilevanza nella stessa misura in cui assumerebbero rilevanza i risultati positivi. 25 26 La norma precisa che ai fini del calcolo l incremento è considerato al netto delle diminuzioni verificatesi in società controllate o collegate all impresa richiedente ai sensi dell art.2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, al medesimo soggetto.. Il comma 6 si chiude con l affermazione per cui Per il periodo d imposta in corso alla data di emanazione del presente decreto non si applicano le disposizioni del presente comma. 45

Da ultimo, l art.10 del D.M. precisa come il reddito determinato ai sensi del precedente art.9 rileva ai fini della quantificazione delle detrazioni per carichi di famiglia come, peraltro, concorre alla determinazione della base imponibile ai fini dell addizionale regionale Irpef. Esenzione Irap Riprendendo in toto le previsioni di cui all art.1, co.341, lett.b) della Finanziaria 2007 per i primi 5 periodi di imposta a decorrere da quello di accoglimento dell istanza di cui all art.14, è esentato da Irap il valore della produzione netta nel limite di 300.000 su base annua. Ai fini della determinazione della produzione netta non si tiene conto di plusvalenze e minusvalenze, mentre concorrono alla determinazione i componenti positivi e negativi la cui manifestazione si è già avuta ma la cui rilevanza è stata rinviata in ossequio alle disposizioni di cui all art.5-bis del D.Lgs. n.446/97 o in riferimento alla disciplina previgente alle modifiche del 2007. Nel caso di esercizio dell attività anche in zone non ZFU, si renderà applicabile la disciplina di cui all art.4, co.2 del D.Lgs. n.446/97. Esenzione Imu Ai sensi dell art.12, non è dovuta l Imu per gli immobili siti nelle zone ZFU e utilizzati per l esercizio dell attività di impresa. L esenzione si applica per un quadriennio a partire dal periodo di imposta di accoglimento dell istanza di cui all art.14. Esonero dai versamenti dei contributi In maniera analoga a quanto previsto per l esenzione Irpef/Ires, anche quella prevista per i contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente è modulata su base annuale in misura decrescente. Infatti è previsto, nei limiti del massimale di retribuzione fissato dall art.1, co.1 del D.M. 1 dicembre 2009, l esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente con applicazione delle medesime percentuali di riproporzionamento già viste per le imposte sui redditi: 100% per i primi 5 periodi di imposta; 60% per i periodi dal sesto al decimo; 40% per i periodi undicesimo e dodicesimo e 20% fino al quattordicesimo a decorrere dal periodo di imposta di accoglimenti dell istanza. L esenzione compete in riferimento: e ai contratti a tempo determinato ai contratti a tempo indeterminato di durata almeno pari a 12 mesi a condizione che almeno il 30% degli occupati risieda nella ZFU o nei comuni della provincia di Carbonia-Iglesias La determinazione dell agevolazione spettante e le modalità di fruizione Abbiamo visto che per poter fruire delle agevolazioni testé descritte si rende necessario presentare un istanza il cui modello, nonché l individuazione delle modalità e dei termini di presentazione, saranno determinati con il bando da emanarsi a cura del MISE. Ebbene, in detta istanza, il contribuente dovrà indicare l importo complessivo delle agevolazioni richiesto. In tale sede, per ovvi motivi, dovrà anche indicare, in funzione della verifica del cumulo, le eventuali ulteriori agevolazioni ottenute a titoli di de minimis. 46

Poiché i fondi stanziati per le ZFU, come è ovvio che sia, non sono illimitati, il MISE, in funzione delle agevolazioni richieste, in funzione delle risorse disponibili, determina l ammontare complessivamente spettante a ciascun soggetto istante/beneficiario. L agevolazione probabilmente consisterà in una sorta di credito di imposta, dal momento che l art.15 stabilisce che la fruizione avviene tramite una riduzione dei versamenti da effettuarsi tramite modello F24. Decadenza dall agevolazione Da ultimo, non resta che analizzare le possibili fattispecie che determinano il venir meno delle agevolazioni richiesta tramite l istanza di cui all art.14. Le casistiche sono raccolte nell art.19 differenziate a seconda che la revoca derivi da un comportamento fraudolento o meno del contribuente. Ai sensi del comma 1 si ha revoca nell ipotesi in cui: venga accertata l insussistenza dei requisiti o anche solo venga trasferita l attività in una zona non ricompresa tra quelle considerate ZFU; il contribuente abbia reso dichiarazioni mendaci o presentato atti falsi o comunque contenenti dati non reali; nel caso di attività svolta anche in zone non ZFU, non abbia tenuto la richiesta contabilità separata; non permetta i controlli che, ai sensi dell art.18 del D.M., le Amministrazioni competenti possono disporre; si tratta di controlli che possono essere sia documentali che in loco per verificare il corretto adempimento degli obblighi fiscali e contributivi. Il successivo comma 2, al contrario, ipotizza il corretto comportamento del contribuente che provvede a comunicare tempestivamente il venir meno di uno dei requisiti richiesti. In tal caso le agevolazioni saranno revocate solamente parzialmente, a decorrere dalla data in cui si è verificato il venir meno del/dei requisito/i richiesti. Alla luce di quanto affermato si deve ritenere che in caso di omissione, più o meno colpevole, del contribuente nella comunicazione del cambiamento avvenuto, la revoca riguarderà tutte le agevolazioni fin lì fruite. In tal caso, come in quello di revoca parziale, il Legislatore ha previsto un sistema di recupero alquanto bizantino, poiché è dato incarico al MISE di procedere al recupero delle somme indebitamente non versate e una volta completato l iter, procedervi direttamente ai sensi dell art.1, co.6 del D.L. n.40/10, convertito, con modificazioni, dalla L. n.73/10. 47