CONVENZIONE PER ASSISTENZA AI PASSEGGERI DISABILI E A RIDOTTA MOBILITA PRESSO L AEROPORTO G. GALILEI DI PISA FRA - SOCIETÀ AEROPORTO TOSCANO S.P.A (indi cit. S.AT ), con sede in Pisa, Aeroporto Galileo Galilei, iscritta al n. 5422 del Registro Società presso il Tribunale di Pisa, Capitale Sociale 16.269.000,00=, in persona dell Amministratore Delegato-Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore Dr.ssa Gina Giani, codice fiscale n. 00403110505, da una parte, E - XX (.) (inde cit..), con sede in (..) via n. in persona del, partita IVA, PREMESSO - che SAT è la Società concessionaria per la gestione dell Aeroporto Galileo Galilei di Pisa; - che SAT è disposta a concedere in subconcessione a XX l espletamento del servizio di assistenza ai passeggeri disabili e a ridotta mobilità in aerostazione; - che XX è disposta ad assumere detta subconcessione alle condizioni specificate in proseguo; 1
- che XX ha certificato e comprovato, prima dell inizio dell attività, il possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, della Società e dei propri addetti impiegati nell appalto, previsti dalla legge, dai regolamenti e dalle normative in materia per lo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto; - che SAT Spa, in adempimento a quanto previsto ai sensi del D.Lgs 81/2008, ha provveduto ad informare XX sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate; tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue: Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo. ART. 1 OGGETTO Oggetto della convenzione è l affidamento in subconcessione a XX del servizio di assistenza ai passeggeri disabili e a ridotta mobilità presso l aerostazione G. Galilei di Pisa. In particolare XX effettuerà tale servizio con le tempistiche e le modalità di cui al Capitolato tecnico che, controfirmato dalle parti, viene allegato sub lett. A al presente contratto per formarne parte integrante e sostanziale. ART. 2 DECORRENZA E DURATA Il presente contratto avrà durata triennale a far data dal.., con facoltà di rinnovo da parte di SAT per ulteriori 12 mesi alle stesse condizioni economiche e normative da comunicarsi al massimo 60 giorni prima della scadenza. Alla scadenza la subconcessione perderà comunque ogni efficacia essendo escluso il rinnovo tacito. 2
ART. 3 CORRISPETTIVI A titolo di corrispettivo globale per i servizi esplicati SAT verserà a XX la somma onnicomprensiva di. (.) di cui ( ) per oneri della Sicurezza derivanti da rischi interferenziali e non soggetti a ribasso. Il compenso sarà versato in rate mensili posticipate, dietro presentazione di regolare fattura di. mensili. Tutti i pagamenti verranno effettuati a 90 gg. data fattura, purché tutta la documentazione di supporto alla fattura risulti perfezionata. In particolare, a fronte del servizio reso, ai fini del previo visto di regolare esecuzione da parte del competente organo aziendale di controllo, dovranno essere consegnati i modelli F24 e DM10 e/o il DURC relativi al mese precedente rispetto a quello oggetto della fatturazione. ART. 4 MODALITÀ DI ESECUZIONE Nell espletamento del servizio affidato in subconcessione la XX si obbliga ad usare la diligenza e la cura necessarie ad assicurare un corretto svolgimento dello stesso. Il servizio dovrà essere svolto nelle tempistiche e con le modalità descritte nel Capitolato Tecnico d Appalto per essere sottoscritto dalle parti e formare parte integrante e sostanziale della presente subconcessione. XX si impegna ad eseguire le assistenze richieste consapevole che eventuali disservizi causati dall inosservanza di tali disposizioni potranno dar luogo alla risoluzione della presente convenzione nonché al risarcimento dei danni eventualmente causati a terzi e/o a SAT (quali ad es. il pagamento di eventuali penali addebitate da Vettori a SAT come conseguenza del 3
disservizio imputabile a XX.). Al verificarsi di tale evenienza XX si impegna a garantire la prosecuzione dell attività fino a che SAT non sia in grado di provvedervi diversamente. SAT potrà richiedere il prolungamento dell orario oltre quello abituale per esigenze particolari (es: voli in ritardo). Ferma restando la discrezionalità della XX sul piano dell organizzazione del servizio, la XX si impegna ad operare con personale qualificato (vedi art. 3 del Capitolato Tecnico d Appalto). ART. 5 OBBLIGHI A CARICO DELLA SUBCONCESSIONARIA XX si impegna a far pervenire a SAT, all atto della firma del presente contratto, autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale ai sensi della normativa vigente. Saranno a carico di XX le spese di gestione del personale ed in generale tutte le spese occorrenti per l espletamento del servizio affidato in subconcessione, ivi comprese le spese telefoniche e amministrative. XX dovrà indicare a SAT, tramite comunicazione scritta, il nominativo delle persone responsabili del servizio in aeroporto. XX dichiara di conoscere le norme di legge, i regolamenti di polizia e tutte le altre prescrizioni emanate dalle competenti autorità, (Ordinanze ENAC, Regolamento di scalo etc.) in ordine alle attività da svolgersi nell Aerostazione e si obbliga ad osservarle ed a conformarsi a quelle che dovessero essere emanate in futuro, esonerando espressamente SAT da qualsiasi responsabilità che potesse, comunque, insorgere per la mancata o erronea applicazione di tali disposizioni da parte del proprio personale. 4
XX provvederà a sostenere i costi relativi all emissione dei necessari PASS aeroportuali (conformemente al tariffario allegato) onde consentire la piena operatività dei propri incaricati in ogni ambito aeroportuale. I pass saranno rilasciati dal competente ufficio SAT previa presentazione di adeguata certificazione comprovante la partecipazione al corso security rilasciata da un Istruttore Certificato Enac. SAT organizza i suddetti corsi, settimanalmente, presso la propria Funzione Security. La durata è di 4 ore a persona ed il relativo costo è pari a 100,00+IVA procapite. I costi della suddetta formazione saranno sostenuti da XX secondo quanto previsto dall allegato capitolato. XX, consapevole che l attività oggetto del presente contratto è inerente all esercizio di un servizio pubblico essenziale collegato al trasporto aereo, qualora dovessero verificarsi situazioni in cui unilateralmente XX intenda interrompere il presente rapporto contrattuale, lo stesso si impegna ad assicurare il regolare svolgimento del servizio sino a che SAT non abbia provveduto alla sostituzione di XX o comunque fino a che SAT non abbia dato espressa liberatoria alla conseguente interruzione del servizio prestato Art. 6: INADEMPIENZE E PENALI La mancata o inesatta esecuzione del servizio nei modi indicati nell allegato Capitolato Tecnico, ed in particolare il mancato rispetto dei tempi di cui all art. 2 (e relativi sottoparagrafi) e degli obblighi formativi di cui all art. 3 (e relativi sottoparagrafi), darà luogo a formale contestazione da parte di SAT 5
cui potrà conseguire l applicazione delle penali come di seguito meglio specificate. Per tutte le inadempienze, ed in particolare per quelle relative al mancato rispetto dei tempi utili al pre-imbarco/imbarco/sbarco dei passeggeri disabili o a Ridotta Mobilità che comportino o meno il ritardo del volo o altro disservizio contestato dalla Compagnia, nonché per il mancato rispetto dei tempi di intervento indicati nel Capitolato Tecnico allegato alla presente convenzione SAT, a suo insindacabile giudizio, avrà facoltà di applicare una penale sul fatturato complessivo mensile secondo la seguente griglia: a. passeggeri con assistenza prenotata 2% per le prime tre inadempienze contestate, applicabile solo al raggiungimento di tre inadempienze contestate; 4% a partire dalla quarta fino alla sesta 7% per la settima b. passeggeri con assistenza non prenotata 1% per le prime tre inadempienze contestate, applicabile solo al raggiungimento di tre inadempienze contestate; 2% a partire dalla quarta fino alla sesta 3% per la settima. Inoltre il mancato rispetto di quanto esplicitamente previsto nell allegato Capitolato Tecnico d Appalto in materia di Addestramento e Formazione del personale impegnato nei servizi presso l aeroporto di Pisa potrà dare luogo, previa verifica di SAT, all applicazione di una penale nella misura 6
del 20% del fatturato relativo al mese in cui tale inadempienza viene accertata. SAT potrà accordare a XX un termine di 1 mese entro il quale XX provvederà alla necessaria formazione dei propri addetti, dandone evidenza a SAT. Trascorso inutilmente il termine assegnato SAT, a suo insindacabile giudizio, potrà risolvere la presente convenzione, con escussione della cauzione definitiva e salvezza di risarcimento del maggior danno. Qualora l inadempimento di XX agli obblighi formativi ivi previsti esponesse SAT a sanzioni da parte delle Autorità competenti SAT si riserva la facoltà di rivalersi su XX. Le parti, infatti, concordano e si danno reciproco atto che tutti i termini e le comminatorie contenuti nel presente contratto e nei relativi allegati sono accettati e riconosciuti essenziali e operano di pieno diritto, senza obbligo per SAT di costituzione in mora di XX. Art. 7 CONFIGURAZIONE DEL RAPPORTO ED OBBLIGHI DI SOLIDARIETA Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, le parti si danno reciprocamente atto che il presente rapporto si configura quale contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 c.c., caratterizzato dalla organizzazione dei mezzi necessari da parte di XX (che assume a totale proprio carico la piena responsabilità del servizio dedotto in contratto), dall esercizio del suo potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati per l'appalto, nonché dalla assunzione, da parte di XX, del rischio d'impresa. 7
Art. 8 RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE In aggiunta a quanto previsto dagli artt. 4 e 6 della presente convenzione, questa si intenderà comunque risolta di diritto, qualora a carico di una delle parti si verifichi una delle seguenti circostanze: a) sottoposizione ad una procedura concorsuale; b) scioglimento dell Ente; c) violazione da parte di XX degli obblighi e/o divieti di cui agli artt. 5, 9, 10 e 12 ART. 9 CLAUSOLA DI NON CONCORRENZA E espressamente vietato a XX lo svolgimento per sé o altri, di attività concorrenti con quelle istituzionalmente svolte da SAT. ART. 10 DIVIETO DI SUBAPPALTO XX non potrà cedere o subappaltare, anche solo in parte, l esecuzione del servizio oggetto della presente convenzione. ART. 11 RESPONSABILITÀ PER DANNI XX è direttamente responsabile verso terzi e verso SAT di qualunque danno che potrà verificarsi sia alle persone che alle cose nel corso dello svolgimento delle attività oggetto del presente contratto. Conseguentemente XX si impegna a tenere indenne SAT da qualsiasi azione o pretesa risarcitoria che dovesse essere intentata o avanzata nei confronti della stessa in dipendenza dell attività svolta in aeroporto. ART. 12 CAUZIONE DEFINITIVA XX dovrà presentare, entro 30 giorni dalla firma del presente atto una fideiussione bancaria, oppure una polizza assicurativa, pari al 10% dell importo contrattuale, quale cauzione definitiva in favore di SAT a 8
garanzia degli impegni contrattuali assunti. Tale polizza dovrà coprire anche i rischi della mancata corresponsione ai lavoratori dei trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti di cui art.11 comma 2 e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. ART. 13 CERTIFICAZIONE SA8000 A seguito dell ottenimento da parte di SAT della certificazione SA8000 (c.d. Certificazione Etica), la stessa intende a tale scopo promuovere un sistema di responsabilità sociale che coinvolga i settori di attività in essere presso l Aeroporto G. Galilei di Pisa. SAT pertanto richiede alla subconcessionaria, con la firma del presente contratto l impegno specifico a: 1. non utilizzare lavoro infantile all interno della propria attività; 2. a non richiedere ai propri dipendenti/soci la consegna di documenti di identità personale, né ad imporre la contrazione di debiti con XX; 3. rispettare la disciplina in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro dettata dal D. Lgs n. 81/2008 e, comunque dalla normativa tempo per tempo vigente; 4. stipulare contratti di lavoro subordinato conformi al dettato dei Contratti Collettivi di categoria; 5. corrispondere ai propri dipendenti/soci retribuzioni conformi agli standard fissati dai Contratti Collettivi di categoria o altra normativa vigente di settore, mediante modalità di pagamento scelte dal lavoratore/socio; 9
6. a non porre in essere comportamenti che possano violare il diritto alla libertà di associazione e il diritto dei lavoratori a vedere applicato il proprio Contratto Collettivo o altra normativa vigente di settore; 7. non attuare alcuna forma di discriminazione nell assunzione, remunerazione, accesso alla formazione, promozione, licenziamento dei lavoratori subordinati in base alla razza, origine etnica, invalidità, sesso, orientamento sessuale, appartenenza sindacale o affiliazione politica del lavoratore; 8. non ricorrere all utilizzo di punizioni corporali, coercizione fisica o morale,e violenza verbale nei confronti dei dipendenti/soci. 9. La concessionaria si impegna inoltre a : a. rispettare i requisiti SA8000 b. informare SAT dell attivazione di eventuali rapporti di subfornitura relativi al presente contratto c. a ricevere verifiche ispettive da parte di personale SAT e/o soggetti espressamente autorizzati da SAT in merito all applicazione della norma d. a concordare insieme a SAT la risoluzione di eventuali anomalie emerse SAT renderà conoscibili alla XX tutte le procedure relative alla Certificazione Etica che SAT applica alla propria attività economica affinché XX possa applicarle in modo esatto e possa formare il proprio personale in merito al contenuto di dette procedure. 10
Le parti si danno atto che l inadempimento degli obblighi di cui ai punti precedenti legittimerà la risoluzione della presente scrittura privata ai sensi dell art. 1456 c.c. ART. 14: PERSONALE Nello svolgimento dell attività XX si avvarrà di proprio personale, secondo le istruzioni e le direttive che lo stesso impartirà, in piena e totale autonomia, senza che possa configurarsi alcun vincolo di subordinazione di detto personale con SAT. XX dovrà fornire a SAT i nominativi del personale che potrà essere utilizzato in aeroporto e la loro mansione. XX dovrà altresì rispettare la normativa tempo per tempo vigente in materia di avviamento al lavoro. XX provvederà sotto la propria responsabilità all osservanza di tutte le leggi e disposizioni vigenti relative al personale utilizzato esonerando pertanto espressamente SAT da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo con riferimento sia alla parte retributiva che normativa del rapporto. Qualora SAT venga a conoscenza della esistenza di un debito rimasto inadempiuto da parte di XX nei confronti dei suoi dipendenti o ausiliari o degli Enti previdenziali per prestazioni eseguite in suo favore in adempimento del presente contratto, avrà facoltà di sospendere immediatamente il pagamento dei corrispettivi eventualmente dovuti, accantonandoli per conto di chi spettino fino a quando sia accertata la effettiva sussistenza o meno di tale debito. Ove SAT riceva altresì una richiesta volta a far valere la sua responsabilità per i debiti di XX di cui al comma precedente, a norma dell art. 29, comma 11
2, D. lgs 276/2003, avrà facoltà di versare le somme corrispondenti ai corrispettivi eventualmente dovuti da XX al richiedente, dandone previamente comunicazione a XX. Con il pagamento al richiedente la SAT sarà liberata dall obbligo di pagamento del corrispettivo in favore di XX per la quantità corrispondente a quanto versato Nel caso di cui al comma che precede, ove entro 5 giorni dalla comunicazione XX comunichi per srcritto a SAT la sua opposizione, quest ultima non darà corso al pagamento in favore del richiedente, ferma restando la sua facoltà di sospendere la liquidazione a norma del comma 1 della presente clausola. In tale ipotesi, le spese legali, ai minimi di tariffa, che la SAT abbia a sostenere siccome chiamata in giudizio come obbligata solidale dal richiedente saranno a carico di XX. Il personale di XX dovrà osservare le disposizioni di legge nonché le ordinanze emesse dalla competente Autorità Aeroportuale in materia di circolazione di persone e/o cose in area doganale. Ogni lavoratore dovrà essere munito di apposito tesserino di riconoscimento esposto in modo ben visibile nonché di permesso di accesso all aeroscalo rilasciato dalla competente Direzione Circoscrizionale. XX e SAT potranno, in base al proprio insindacabile giudizio, richiedere l allontanamento del personale ritenuto non idoneo per scarse qualità tecniche, morali e disciplinari manifestate nell esecuzione del Servizio. XX dovrà altresì provvedere a fornire al proprio personale vestiario, uniformi e mezzi personali di protezione adeguati al tipo di attività che dovranno svolgere, con logo distintivo e tesserino aeroportuale di identificazione, e vigilare che sia indossato con decoro e pulizia. 12
XX dovrà comunicare, mediante comunicazione scritta, la persona del/dei Responsabile/i in turno dei rapporti con la SAT nonché del Responsabile con attestazioni di capacità nei termini previsti dal D.Lgs 81/2008. ART. 15: SICUREZZA SUL LAVORO XX si dichiara in perfetta conoscenza dei rischi esistenti nell area ove dovranno operare i propri addetti, nelle relative adiacenze e zone di transito, di avere avuto dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell ambiente in cui i propri addetti sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate da SAT in relazione alla propria attività; e di averne dato puntuale e senz altro adeguata informazione ai propri addetti, obbligandosi a non impiegare addetti senza previa adeguata informazione. XX si impegna ad osservare ed a far osservare ai propri addetti, le norme di prevenzione degli infortuni e di igiene sul lavoro. E unito al presente contratto il Documento unico di valutazione dei rischi ( DUVRI ) e delle misure adottate per eliminare le interferenze predisposto da SAT. Ai sensi e per gli effetti dell art. 26, punto 5, D.lgs. 81/2008, le parti dichiarano che i costi relativi alla sicurezza del lavoro relativi ai servizi oggetto del presente contratto sono quelli specificati nel suddetto allegato che sono stati dichiarati in modo analitico da SAT. Art. 16 CONFIGURAZIONE DEL RAPPORTO ED OBBLIGHI DI SOLIDARIETA 1) Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 le parti si danno reciproco atto che il presente rapporto si configura quale contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, caratterizzato dalla organizzazione dei mezzi 13
necessari da parte di XX, che assume a totale proprio carico la piena responsabilità del servizio dedotto in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo XX, del rischio d'impresa. 2) XX, ai sensi del terzo comma dell art. 29 del suddetto Decreto si impegna all assunzione del personale già impiegato nel servizio, a seguito del subentro. Le parti si danno reciproco atto che ciò non costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda. Art. 17: ASSICURAZIONE L Appaltatore s impegna e si obbliga, inoltre, a stipulare prima dell inizio dell attività e a mantenere una copertura assicurativa per la copertura della responsabilità civile verso terzi, con un massimale di 2 milioni per sinistro e anno assicurativo. La copertura assicurativa dovrà riguardare tutti i rischi connessi allo svolgimento, nell area aeroportuale, dell attività di cui all appalto (vedere art 1) per tutti i danni, con particolare riguardo a quelli da interruzione e/o sospensione di attività, che possono derivare alla committente ed ai Terzi (con particolare riferimento agli aeromobili, ai passeggeri ed agli equipaggi). Nella polizza dovrà farsi espresso riferimento anche ai danni provocati dai mezzi che verranno utilizzati sul sedime e tale elenco dovrà essere sempre aggiornato, ai fini dell accesso di nuovi mezzi in ambito aeroportuale. L'Appaltatore, inoltre, si impegna e si obbliga al totale rispetto di tutti gli obblighi connessi con le polizze assicurative. La Compagnia assicuratrice dovrà essere di primaria importanza. 14
La polizza assicurativa dovrà, con esplicita clausola, annoverare SAT fra i Terzi e prevedere che non potranno avere luogo diminuzioni o storni di somme assicurative, né disdetta del contratto senza previo consenso di SAT. La Compagnia assicuratrice dovrà altresì impegnarsi, con apposita clausola, ad avvisare SAT dell eventuale interruzione della copertura assicurativa a seguito del mancato pagamento del relativo premio. Annualmente SAT si riserva la facoltà di richiedere un reintegro delle coperture assicurative sulla base di valutazioni tecniche specifiche. Nel caso di utilizzo di veicoli con apposizione di targa, utilizzati all interno del piazzale di sosta aeromobili, questi dovranno essere provvisti di assicurazione con massimale di almeno 6 milioni di copertura assicurativa. Il conducente dovrà essere provvisto, oltre che di regolare patente di guida, di airside driving certificate rilasciato da ENAC, previo specifico addestramento (costo, per l anno in corso, di 250 ). L Appaltatore s impegna e si obbliga, inoltre, a stipulare prima dell inizio dell attività e a mantenere una copertura assicurativa con adeguato massimale per la responsabilità civile dei prestatori d opera (c.d. polizza R.C.O.) per tutti i danni per i quali il lavoratore dipendente dall Appaltatore non dovesse risultare indennizzabile ad opera dell INAIL. La Compagnia assicuratrice dovrà essere di primaria importanza Art. 18: TUTELA DEL TRATTAMENTO DEI DATI DA PARTE DELL APPALTATORE XX conferma di aver ottemperato alle disposizioni del D. Lgs 196/2003 ( codice sulla Privacy ) sul trattamento dei dati personali. In particolare XX dichiara di: 15
1. aver adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalla predetta legislazione, compresi quelli, ove si verifichino le condizioni, previsti dal comma 1 art.26 di predetto Codice e dal comma 1 art.8 dir. 95/46/CE 2. aver provveduto a formare tutto il personale interno destinato al trattamento dei dati con specifica formazione per il trattamento dei dati sensibili di carattere sanitario, e di mantenere adeguata la formazione a seguito di aggiornamenti normativi o di modifiche organizzative di XX; 3. aver provveduto a porre in essere tutte le misure minime ed idonee alla tutela dei dati personali, con particolare riguardo ai dati sensibili di carattere sanitario acquisiti durante il normale svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, compresi i dati personali e sensibili di terzi ricevuti da SAT S.p.A. Dei predetti dati è assolutamente vietata la diffusione. E inoltre vietata la comunicazione a terzi senza la preventiva ed esplicita autorizzazione scritta da parte di SAT S.p.A. o degli interessati; 4. di conservare i dati personali e sensibili per il periodo strettamente necessario all espletamento dei servizi oggetto del contratto e, ove previsto, per adempiere agli obblighi di legge; 5. aver provveduto, se previsto, alla nomina del Responsabile/i del trattamento dei dati personali e dell Amministratore di Sistema, di cui si impegna a comunicare i nominativi a SAT S.p.A contestualmente alla firma del presente contratto, mantenendo 16
comunque l obbligo a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione; 6. aver provveduto alla nomina degli incaricati del trattamento dei dati personali e di garantirne l adeguata formazione anteriormente alla nomina ; 7. comunicare tempestivamente a SAT S.p.A, a mezzo fax/email, qualunque variazione all elenco dei nominativi di cui al precedente punto 5; 8. aver realizzato idonee informative per gli interessati e di raccogliere ove previsto,il relativo consenso. L inadempimento, anche parziale, degli obblighi di cui ai punti precedenti legittimerà la risoluzione della presente scrittura privata ai sensi dell art. 1456 c.c. ART. 19: TUTELA DEL TRATTAMENTO DEI DATI DA PARTE DELL APPALTANTE Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196, in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, SAT procederà al trattamento dei dati personali. I suindicati dati saranno sottoposti a trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative inerenti agli adempimenti di legge. I dati suddetti non saranno comunicati a terzi, fatta eccezione per le competenti pubbliche autorità, o soggetti privati in adempimenti ad obblighi di legge. Relativamente al trattamento dei dati, i concorrenti avranno la facoltà di esercitare i diritti di cui all art. 7 ed 8 del D. Lgs.196/2003. 17
Titolare del trattamento è la Committente SAT S.p.A. con sede legale in Piaz.le D Ascanio 1 Pisa; la società SAT S.p.A. ha provveduto a nominare i Responsabili del trattamento dati il cui elenco aggiornato è depositato presso la sede legale e la cui copia sarà consegnata a XX su richiesta. ART. 20: CODICE DI COMPORTAMENTO XX dichiara di aver preso visione del Codice di Comportamento adottato da SAT e si impegna ad osservare comportamenti conformi a quanto previsto dallo stesso e dal Decreto Legislativo 8 Giugno 2001 n. 231 e successive integrazioni. XX prende altresì atto che l inosservanza di una qualsiasi delle previsioni dei citati Codice di Comportamento e Decreto Legislativo 231/2001 comporterà un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente contratto in forza del quale SAT sarà legittimata a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell art. 1456 del Codice Civile, salve le eventuali azioni per ulteriore danno. Qualora XX si sia impegnato a mettere a disposizione di SAT specialisti o altre persone fisiche per l espletamento dei quanto previsto dal presente contratto, si impegna altresì, prima del loro impiego, a fare prendere agli stessi visione dei citati Decreto e Codice di Comportamento accedendo all indirizzo web: www.pisa-airport.com e di far sottoscrivere agli stessi apposita dichiarazione reperibile presso l indirizzo stesso e di inviarla al responsabile della Funzione Acquisti di SAT. In caso di inosservanza di tale impegno si applica quanto previsto al comma precedente. ART. 21 REGISTRAZIONE E SPESE 18
Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d uso in quanto concerne prestazioni imponibili ad IVA. Tutte le spese inerenti alla eventuale registrazione del contratto ed i bolli sono a carico di XX. ART. 22 FORO COMPETENTE Per tutte le controversie comunque inerenti al presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Pisa. In fede di quanto sopra, il presente atto, redatto in duplice originale, viene firmato dai contraenti. Pisa,.. SOCIETA AEROPORTO TOSCANO S.p.A, l Amministratore Delegato-Direttore Generale Dr.ssa Gina Giani: XX, Sig/Dr./Ing..: Il sottoscritto subconcessionario, ai fini e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del C.C., approva specificatamente senza riserve ed eccezioni in particolare gli artt. : art. 4 Modalità di esecuzione art. 5 Obblighi a carico della subconcessionaria art. 6 Inadempienze e penali art. 7 Configurazione del rapporto e obblighi di solidarietà art. 8 Risoluzione della convenzione 19
art. 9 Clausola di non concorrenza art. 10 Divieto di subappalto art. 11 Responsabilità per danni art. 12 Cauzione definitiva art. 13 Certificazione SA8000 att. 14 Personale art. 15 Sicurezza sul lavoro art. 17 Assicurazioni art. 18 Tutela del trattamento dei dati da parte dell Appaltatore art. 19 Tutela del trattamento dei dati da parte dell Appaltante art. 20 Codice di comportamento art. 22 Foro competente. Pisa,. XX. 20
TARIFFARIO IN VIGORE DESCRIZIONE COSTO CODICE (IVA inclusa) SERVIZIO PASS per persone fisiche Emissione PASS giornaliero con durata 24 ore 6,00 PS001 Emissione PASS definitivo con durata fino a 3 mesi 18,00 PS002 Emissione PASS definitivo con durata da 3 mesi a 5 anni 48,00 PS003 Rinnovo PASS definitivo con durata fino a 3 mesi 18,00 PS004 Rinnovo PASS definitivo con durata da 3 mesi a 5 anni 48,00 PS005 Duplicato PASS definitivo (in caso di smarrimento, furto o deterioramento) PASS per mezzi Emissione PASS definitivo (validità biennale) 50% costo PASS originario PS006 30,00 PS007 Emissione PASS giornaliero (validità 24 ore) 12,00 PS008 Rinnovo PASS definitivo 30,00 PS009 Duplicato PASS definitivo (in caso di smarrimento, furto o deterioramento) 15,00 PS010 Salvo diversi accordi, i costi relativi all emissione dei PASS sono a carico della società/ente di appartenenza dell intestatario del PASS. Il pagamento delle tariffe può essere assolto: presso l Ufficio PASS di SAT S.p.A., aperto al pubblico tutti i giorni lavorativi dalle ore 09.00 alle ore 17.00 presso la Biglietteria aerea, solo negli orari di chiusura dell Ufficio PASS I diritti amministrativi per i relativi servizi devono essere versati anticipatamente. Le tariffe sono condivise con ENAC. SAT S.p.A. si riserva di modificare in qualsiasi momento le presenti tariffe. Il pagamento delle tariffe deve avvenire in via anticipata e può essere assolto in contanti, oppure tramite versamento sull Istituto Cassa di Risparmio di Lucca/Pisa/Livorno (anche tramite bonifico bancario), con i seguenti riferimenti: C/C bancario n. 000002141984 ABI 06200 21
CAB 14081 intestato a SAT S.p.A. Come causale di pagamento deve essere indicato il codice e la quantità del/i servizio/i richiesto/i (es. Emissione di n 1 PASS cod. PS001 ). In caso di richiesta di più servizi diversi il versamento può anche essere cumulativo; anche in questo caso, nella causale deve essere specificato il codice e la quantità di ciascun servizio richiesto (es. Emissione n 10 PASS cod. PS001 e di n 5 PASS cod. PS002). Contestualmente al ritiro del PASS e all esibizione della ricevuta di pagamento (in caso di pagamento tramite versamento o bonifico), verrà emessa fattura a favore del titolare. A tal fine, è indispensabile che il richiedente compili adeguatamente la parte retrostante la richiesta, indicandovi i dati necessari per la fatturazione, e precisamente: ragione sociale (Nome e Cognome in caso di persona fisica) sede legale della società (residenza anagrafica in caso di persona fisica) codice fiscale (obbligatorio anche per le società ed anche se uguale alla P. IVA) partita IVA Sono esenti dal pagamento dei PASS giornalieri e/o definitivi, le seguenti categorie di persone: personale dipendente SAT S.p.A. personale dipendente ENAC/Polizia/Dogana/Guardia di Finanza/altri Enti di Stato ospite autorizzato da Responsabile di Funzione SAT S.p.A. 22