Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giurislavoristici



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Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giurislavoristici N. 95 12.05.2014 Disabili: chiarimenti sulla base di computo I contratti a termine di durata pari a 6 mesi non sono computabili nella base di computo della quota di riserva. Categoria: Previdenza e Lavoro Sottocategoria: Collocamento obbligatorio La Fondazione Studi CdL, con la circolare n. 10 del 30 aprile 2014, ha fatto luce su alcune difficoltà interpretative riguardanti il calcolo dell'organico ai fini del prospetto informativo disabili. A tal proposito è stato chiarito che i contratti a termine di durata pari a 6 mesi non sono computabili nella base di computo della quota di riserva. Inoltre, per quanto concerne i contratti stipulati dopo le modifiche alla legge Fornero, per i lavoratori per i quali sia stato in origine stipulato un contratto a termine inferiore ai 6 mesi, per effetto della proroga stipulata entro il 31.12.2012, vanno computati anche quando detto termine venga superato. Premessa Gli esperti della Fondazione Studi hanno esaminato le esclusioni di computabilità previste dalle discipline del settore disabile, evidenziando alcune criticità d'interpretazione per il calcolo dell'organico. Riforma Fornero La Riforma Fornero (L. n. 92/2012), a decorrere dal 18 luglio 2012, ha modificato i criteri che stabiliscono la determinazione della base di computo della forza lavoro per l applicazione degli obblighi di assunzione delle categorie protette. 1

La novità Al fine di agevolare l inserimento e l integrazione nel mondo del lavoro delle persone con disabilità è ora previsto che nella base di computo vengano inseriti tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato, compresi quindi i lavoratori a tempo determinato con contratto fino a 9 mesi. Soggetti non computabili Non sono computabili, invece: i lavoratori occupati ai sensi della normativa in materia di disabili (L. n. 68/1999); i lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata fino a sei mesi; i soci di cooperative di produzione e lavoro; i dirigenti, i quali devono essere individuati sulla base del contratto collettivo di lavoro applicato dal datore di lavoro; i lavoratori assunti con contratto di inserimento; i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l'utilizzatore. Si precisa che, tali soggetti non sono computati dall'agenzia che li somministra e il soggetto somministrato non è computato nell'organico dell'utilizzatore; i lavoratori assunti per attività da svolgersi all'estero per la durata di tale attività; i soggetti impegnati in lavori socialmente utili (art. 7, D.Lgs. n. 81/2000); i lavoratori a domicilio; i lavoratori che aderiscono al programma di emersione (art. 1, co. 4-bis, L. n. 383/2001). Restano esclusi altresì: gli apprendisti; i lavoratori con contratto di formazione-lavoro; i lavoratori con contratto di reinserimento. Casi particolari Particolare è il caso dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale; questi ultimi, infatti, ai fini del computo sono considerati per la quota di orario effettivamente svolto, tenendo conto, a tale proposito, che il computo delle unità lavorative fa riferimento all'orario previsto dalla contrattazione collettiva del settore. 2

Analogo discorso va fatto per i lavoratori intermittenti, i quali vanno computati sempre nell organico dell impresa in proporzione all orario effettivamente svolto nell arco di ciascun semestre. Le frazioni percentuali superiori allo 0,50 sono considerate unità. Soggetti computabili nella quota di riserva Sono esclusi dalla base di calcolo ma computabili nella quota di riserva: i lavoratori disabili già occupati (anche a domicilio o con telelavoro), nonché quelli in forza avviati ai sensi della precedente normativa sul collocamento obbligatorio degli invalidi. Sono computati ai fini della copertura della quota d'obbligo i lavoratori disabili dipendenti occupati a domicilio o con modalità di telelavoro, ai quali l'imprenditore affida una quantità di lavoro atta a procurare loro una prestazione continuativa corrispondente all'orario normale di lavoro; i lavoratori divenuti disabili in costanza di rapporto di lavoro. L'art.4, c. 4 della Legge 68/99 consente al datore di lavoro di computare nella quota di riserva i lavoratori che assunti come normodotati sono diventati inabili allo svolgimento delle proprie mansioni in conseguenza di infortunio o malattia; il lavoratore divenuto disabile in costanza di rapporto di lavoro in conseguenza di infortunio o malattia con riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60%; il lavoratore divenuto disabile in costanza di rapporto di lavoro per infortunio sul lavoro o malattia professionale con un grado di invalidità superiore al 33%; l'invalidità non deve essere stata determinata da violazione da parte del datore di lavoro delle norme in materia di sicurezza del lavoro accertata in sede giurisdizionale. Termine per il calcolo dell organico Quanto al termine per il calcolo dell organico, al fine di capire se il datore debba o meno procedere all assunzione del soggetto tutelato, gli esperti della Fondazione Studi rammentano che la norma regolatrice non ne fissa un preciso momento. Tuttavia, visto che la redazione del prospetto concerne l organico al 31 dicembre dell anno precedente, comunemente si ritiene che tale data costituisca il termine di riferimento. 3

Fanno eccezione a tale regola le imprese da 15 a 35 dipendenti, per le quali l obbligo di assunzione sorge nel momento in cui si decide di procedere a una nuova assunzione. Questi ultimi, inoltre, entro 60 giorni devono procedere alla richiesta di assunzione (e non all invio del prospetto). Il dubbio dei CdL Ciò detto, gli esperti della Fondazione Studi si chiedono se dalla base di computo vanno esclusi soltanto i contratti di lavoro a termine di durata inferiore a 6 mesi o se vadano esclusi anche i contratti di lavoro di durata pari a 6 mesi. L interpretazione dei CdL In via preliminare, i CdL chiariscono che i testi normativi devono essere interpretati facendo riferimento in primo luogo al significato letterale delle parole, le quali devono essere poi integrate dall interpretazione logica e teleologica che consiste nella ricerca della ratio attraverso la sola ricostruzione dei lavori preparatori della legge. Art. 4, c. 1 della L. n. 68/1999, di conversione alla L. n. 134/2012 Agli effetti della determinazione del numero di soggetti disabili da assumere, sono computati di norma tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato. Ai medesimi effetti, non sono computabili: i lavoratori occupati ai sensi della presente legge, i lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata fino a sei mesi. In base al suddetto dettato normativo, i CdL affermano che è stata cancellata la modifica più importante introdotta dalla riforma del lavoro all'istituto in commento. Tuttavia, l'art. 46-bis della legge di conversione del decreto sviluppo ha nuovamente inserito tra le categorie non computabili quella dei lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata fino a sei mesi. Chiarimento CdL È stata ristabilita la disciplina previgente, anche se l'esclusione dal computo riguarderà i contratti a tempo determinato di durata non più a nove mesi come nel passato, ma a sei mesi. 4

Per quanto riguarda i contratti stipulati dopo le modifiche alla Legge Fornero, per i lavoratori per i quali sia stato in origine stipulato un contratto a termine inferiore ai 6 mesi, per effetto della proroga stipulata entro il 31.12.2012, vanno computati anche quando detto termine venga superato. Ne consegue che i contratti a termine di durata pari a 6 mesi non sono computabili nella base di computo della quota di riserva. - Riproduzione riservata - 5