COMUNE DI VILLESSE PROVINCIA DI GORIZIA REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN AFFITTO DEI TERRENI AGRICOLI COMUNALI Approvato con deliberazione consiliare n. 38 del 07/10/2013, divenuta esecutiva ai sensi della L.R. n. 21/2003, come modificata dalla L.R. 17/2004.
COMUNE DI VILLESSE PROVINCIA DI GORIZIA REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN AFFITTO DEI TERRENI AGRICOLI COMUNALI Art. 1 OGGETTO. Il presente regolamento disciplina le concessioni in affitto dei terreni comunali per colture agrarie compatibilmente con le norme regionali e statali vigenti. L affidamento a terzi dei terreni agricoli comunali e la loro gestione devono essere finalizzati: - all utilizzazione da parte della comunità, affinché gli stessi ne vengano valorizzati; - al principio di economicità di gestione, nel senso che gli stessi beni non dovranno costituire per il Comune un onere, ma una utilità. Art. 2 NATURA DELLA CONCESSIONE. Il Comune di Villesse concede in affitto i terreni agricoli di proprietà comunale esclusivamente in regime di deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari, ai sensi dell art. 23, comma 3 della Legge 11.02.1971, n. 11, così come modificato dall art. 45 della Legge 3.05.1982, n. 203. Art. 3 ELENCO DEI TERRENI DA CONCEDERE IN AFFITTO, DURATA E CANONE. La Giunta comunale, su indicazione della Commissione Agricoltura comunale, pubblica annualmente l elenco dei terreni agricoli liberi da affittanza o i cui contratti scadono al termine dell annata agraria in corso. Gli immobili saranno affittati nello stato in cui si trovano così come sono pervenuti al Comune, con tutte le servitù attive e passive e con tutti i pesi che vi fossero inerenti. I canoni annuali verranno determinati dalla Giunta tenendo conto dei correnti prezzi di mercato, concordati con le associazioni sindacali di categoria e sulla base della natura e delle caratteristiche del terreno e delle attività agricole praticabili, nonché sulla base della destinazione all utilizzo pluriennale o stagionale. L importo del canone non comprende gli oneri spettanti al Consorzio di Bonifica, che verranno pagati direttamente da ciascun concessionario: a tal fine il Comune comunicherà annualmente al Consorzio l elenco dei nuovi concessionari, con indicazione dei terreni occupati e della durata della concessione. Il canone d affitto da versare al Comune, viene rivalutato ogni due anni, a decorrere dal secondo anno, sulla base dell indice ISTAT del costo della vita. Il canone dovrà esser versato in unica rata annuale anticipata entro il 10 novembre di ciascun anno di assegnazione. All atto della stipula del contratto l affittuario dovrà versare la prima annualità del canone. La durata dell affittanza è stabilita in annate agrarie, il cui numero viene stabilito dalla Giunta all atto del bando pubblico in funzione delle caratteristiche del terreno interessato, decorrenti dall 11 novembre, in deroga a quanto previsto in materia di contratti agrari. Allo scadere del termine l affittanza potrà essere rinnovata, previa sussistenza dei requisiti di cui all art. 4 del presente regolamento: a tal fine l affittuario dovrà stipulare un nuovo contratto con il Comune nelle forme di cui all art. 5. E fatto divieto di rinnovo tacito dell affitto. Art. 4 PROCEDURA DI CONCESSIONE IN AFFITTO. Il responsabile del servizio comunale competente indice asta pubblica, per la concessione in affitto dei terreni agricoli di proprietà comunale inclusi dalla Giunta nell elenco redatto ai sensi del precedente art. 3, con avviso pubblico in pubblicazione per 20 giorni. Possono presentare richiesta di ammissione al bando: - i coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale residenti e con sede nel Comune di Villesse da almeno tre anni, - le società e le cooperative aventi sede legale a Villesse ed i cui soci siano tutti residenti a Villesse, da almeno tre anni. - cittadini non coltivatori diretti residenti a Villesse da almeno 3 anni.
Nell assegnazione di fondi rustici, il Comune dà preferenza, nel rispetto del seguente ordine e del relativo punteggio percentuale, a: a) coltivatori diretti titolari di fondi confinanti con quello da assegnare; Punti 30 b) coltivatori diretti con meno di 40 anni di età elevabili di 1 anno per ogni figlio a carico; Punti 25 c) cooperative agricole formate almeno al 51% da giovani coltivatori con meno di 40 anni di età elevabili di 1 anno per ogni figlio a carico; Punti 20 d) coltivatori diretti con più di 40 anni di età; Punti 15 e) cooperative costituite coltivatori diretti e da lavoratori agricoli; Punti 10 f) cittadini non coltivatori diretti. Punti 0 (zero). I requisiti previsti per la qualifica di coltivatore diretto, ai fini della stipula del contratto, sono quelli indicati dagli artt. 6 e 7 della Legge 3/5/1982, n 203 e successive modifiche. 6. Definizione di coltivatore diretto. Ai fini della presente legge sono affittuari coltivatori diretti coloro che coltivano il fondo con il lavoro proprio e della propria famiglia, sempreché tale forza lavorativa costituisca almeno un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione del fondo, tenuto conto, agli effetti del computo delle giornate necessarie per la coltivazione del fondo stesso, anche dell'impiego delle macchine agricole. Il lavoro della donna è considerato equivalente a quello dell'uomo. 7. Equiparazione ai coltivatori diretti. Sono equiparati ai coltivatori diretti, ai fini della presente legge, anche le cooperative costituite dai lavoratori agricoli e i gruppi di coltivatori diretti, riuniti in forme associate, che si propongono e attuano la coltivazione diretta dei fondi, anche quando, la costituzione in forma associativa e cooperativa è avvenuta per conferimento da parte dei soci di fondi precedentemente affittati singolarmente. Sono inoltre equiparati ai coltivatori diretti, ai fini della presente legge, i laureati o diplomati di qualsiasi scuola di indirizzo agrario o forestale e i laureati in veterinaria per le aziende a prevalente indirizzo zootecnico, in età non superiore ai cinquantacinque anni, che si impegnino ad esercitare in proprio la coltivazione dei fondi, per almeno nove anni. I pensionati ex coltivatori diretti, i coltivatori diretti a part time e gli imprenditori agricoli non a titolo principale, sono considerati come: cittadini non coltivatori diretti. Art. 5 CONTRATTO. La concessione in affitto del terreno comunale avrà luogo mediante scrittura privata soggetta a registrazione ai sensi delle norme vigenti, stipulata tra il responsabile del servizio comunale competente e l assegnatario, con l'assistenza dei rappresentanti provinciali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale. Le spese di registrazione e tutte le altre spese inerenti e conseguenti al contratto sono a carico del affittuario. Nel contratto deve esser previsto l obbligo, a carico dell affittuario, ad attuare, sia in coltura principale che in coltura ripetuta, solamente colture che conservino le caratteristiche di fertilità del terreno, secondo la normativa europea sulle buone pratiche agricole. Art. 6 RINUNCIA. L affittuario può rinunciare alla concessione del terreno con preavviso scritto che deve essere trasmesso al Comune mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno un anno prima della scadenza dell'annata agraria. L affittuario è comunque obbligato a pagare il canone sino alla scadenza dell annata agraria. Art. 7 MIGLIORIE. E consentito all affittuario l effettuazione, nei terreni oggetto di concessione, di opere di miglioramento fondiario esclusivamente previa autorizzazione scritta da parte del Comune: l affittuario in qualsiasi caso non ha diritto ad alcun compenso da parte del Comune.
In caso di migliore effettuate senza autorizzazione scritta l affittuario è obbligato a rimuovere a proprie spese tutte le opere. Art. 8 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. La risoluzione del contratto di affitto può essere pronunciata nel caso in cui l affittuario si sia reso colpevole di grave inadempimento contrattuale, particolarmente in relazione: a) agli obblighi inerenti al pagamento del canone e/o oneri accessori; b) alla normale e razionale coltivazione del fondo; c) alla conservazione e manutenzione del fondo; d) alla instaurazione di rapporti di subaffitto, a qualunque titolo effettuati. Prima di ricorrere all autorità giudiziaria, il Comune di Villesse è tenuto a contestare all altra parte, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l inadempimento e ad illustrare le proprie motivazioni richieste. Ove l affittuario sani l inadempienza entro tre mesi dal ricevimento di tale comunicazione, non si dà luogo alla risoluzione del contratto. La morosità dell affittuario costituisce grave inadempimento ai fini della pronunzia di risoluzione del contratto quando si concreti nel mancato pagamento del canone per almeno una annualità. Art. 9 DIRITTI DEGLI EREDI. In caso di morte dell affittuario, il contratto si scioglie alla fine dell annata agraria in corso, salvo che tra gli eredi vi sia persona che abbia esercitato e continui ad esercitare attività agricola in qualità di coltivatore diretto o di imprenditore a titolo principale e che manifesti l intenzione di continuare a coltivare il fondo. Art. 10 PATRIMONIO BOSCHIVO. Il patrimonio boschivo comunale, deve essere soggetto ad un programma pluriennale di taglio colturale nel rispetto delle norme sulla forestazione e in relazione alle caratteristiche idrogeologiche del suolo interessato. Di norma il programma deve estendere alla trasformazione del bosco da ceduo in bosco ad alto fusto. La realizzazione dei tagli può essere eseguita mediante assegnazione del legname in piedi a mezzo asta pubblica. L individuazione dei siti interessati e le tipologie delle essenze da abbattere dovranno essere approvati degli organi ed enti preposti alla tutela del patrimonio boschivo. La realizzazione dei tagli può essere fatta anche direttamente dall ente anche attraverso partecipazione di enti preposti alle attività agricole forestali o protezione civile, nel qual caso la vendita del legname avverrà a mezzo asta pubblica. Art. 11 DOCUMENTAZIONE. In allegato al presente Regolamento si riporta il modello di domanda tipo per la partecipazione al bando d asta. Art. 12 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI. A seguito dell entrata in vigore del presente regolamento, il Comune inviterà, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o notificata, tutti i concessionari di contratti di affitto in vigenza che siano coltivatori diretti singoli o associati, a stipulare, entro un congruo termine, un nuovo contratto ai sensi della nuova disciplina regolamentare e con le nuove tariffe stabilite dalla Giunta comunale. In caso di stipula del nuovo contratto, la scadenza dell affittanza è stabilita 3 anni dopo il termine di scadenza del precedente contratto. Ai concessionari che non procederanno alla stipula del nuovo contratto ai sensi del comma precedente ed ai concessionari che non siano coltivatori diretti singoli o associati, il Comune provvederà all invio di comunicazione di disdetta del contratto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il presente regolamento entra in vigore decorso il quindicesimo giorno dalla pubblicazione all albo pretorio comunale della relativa delibera di approvazione. Per tutto ciò che non è previsto nel presente regolamento si rimanda alle leggi vigenti in materia di fitto di terreni di proprietà pubblica.
BANDO DI ASTA PUBBLICA PER LA CONCESSIONE IN AFFITTO DI TERRENO A DESTINAZIONE AGRICOLA DI PROPRIETA COMUNALE p.c. F.M. ANNI 2013-.. IL RESPONSABILE DELL AREA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI PATRIMONIO - in esecuzione della Delibera di Giunta Comunale n.. del..; - Visto il Regolamento comunale per la concessione di terreni agricoli RENDE NOTO Che alle ore. del giorno.., nella sede Municipale di Villesse, avanti al responsabile a ciò preposto, avrà luogo un asta pubblica, così come stabilito dall art. 73, lett. c) del R.D. 23/05/1924, n. 827, per la concessione in affitto di un terreno di proprietà comunale individuato nella planimetria catastale e tabella con i dati metrici, che fanno parte integrante del presente bando. L asta sarà tenuta con il metodo di cui all art. 73, lett. c) del R.D. 23/05/1924, n. 827 (per mezzo di offerte segrete da confrontarsi poi col prezzo base indicato nell avviso d asta). All asta possono partecipare i soggetti previsti dal Regolamento Comunale per la concessione di terreni agricoli. Chi intende partecipare all Asta dovrà far pervenire all Ufficio Protocollo del Comune, entro e non oltre le ore 10.30 del giorno a pena di esclusione, un plico chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, con indicata la seguente dicitura: Domanda di partecipazione all Asta Pubblica per la concessione in affitto di terreno agricolo comunale Lotto N... anni 2013-, contenente la domanda ed una busta contenente l offerta economica. Nel plico e nella busta contenente l offerta dovranno essere riportate le indicazioni riguardanti il mittente e l indirizzo. La documentazione da allegare all offerta è la seguente: domanda di partecipazione all asta pubblica in bollo, predisposta come da modello e corredata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore, con cui si dichiara: - Di essere: coltivatore diretto titolare di fondi confinanti con quello da assegnare, oppure, coltivatore diretto che non ha superato i 40 anni di età, oppure, legale rappresentante di Cooperativa agricola formata da almeno al 51% da giovani coltivatori che non abbiano superato i 40 anni di età, oppure, coltivatore diretto che ha superato i 40 anni di età, oppure,
legale rappresentante di Cooperativa agricola costituite da lavoratori agricoli o da coltivatori diretti, oppure, cittadino non coltivatore diretto. - residente e con sede nel Comune di Villesse da almeno tre anni; - di accettare tutte le condizioni previste nel bando di asta pubblica; - di aver preso visione del lotto di terreno per cui si formula l offerta; - di aver preso visione del Regolamento comunale per la concessione di terreni agricoli; I moduli per la richiesta di partecipazione saranno disponibili presso l Ufficio Tecnico Comunale. Per detta Asta Pubblica sono inoltre previste le seguenti clausole e condizioni: Prezzo a base d asta: euro 300,00 (euro trecento/00) annui per ettaro, con incremento annuale sulla base di variazioni dell indice ISTAT. Durata contratto: 8 annate agrarie con scadenza 10/11/2021. Assegnazione: verificato i requisiti di partecipazione, l aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà formulato l offerta più alta, non inferiore alla base d asta, e potrà essere effettuata anche in presenza di un unica offerta. Nel caso di più partecipanti verrà stilata una graduatoria che terrà conto anche del punteggio percentuale riconosciuto alle varie categorie con requisiti, cosi come previsto dal Regolamento comunale per la concessione di terreni agricoli. Le spese di stipula e registrazione dei contratti è a completo carico dell affittuario. Recesso: l Amministrazione Comunale per casi di necessità proprie e/o per utilizzo delle aree a scopi istituzionali, può recedere dal contratto con preavviso di tre mesi, indennizzando l affittuario per i frutti pendenti dell annata agraria in corso, se esistenti; è ammesso il recesso per l affittuario con preavviso di un anno in ogni momento senza alcun diritto su frutti pendenti, migliorie o altro. Destinazione del fondo: destinazione agricola con divieto di usi diversi anche simulati. In particolare divieto di sistemazioni agrarie che comportino escavazioni o asporto di materiale inerte e divieto di spargimento di liquami oltre i limiti consentiti dalle vigenti norme in materia. Saranno consentite solo colture annuali e che non comportino asporto di terreno di qualsiasi genere. La mancata osservanza di dette condizioni comporterà l avvio del procedimento finalizzato alla risoluzione del contratto. Subaffitto: divieto assoluto di subaffitto con clausola risolutiva espressa. Sono a carico dell affittuario gli oneri consortili, le imposte di registro ed ogni altro onere, compreso l eventuale pulizia dei fossi di drenaggio e la manutenzione delle capezzagne. I dati personali relativi ai soggetti partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, con o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara.
Titolare del trattamento è il Responsabile dell Area Tecnica LL.PP. e Manutenzioni, il Geom.. Si fa rinvio agli artt. 7 e seguenti del D. Lgs. n. 196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati. L Ufficio Tecnico Comunale, negli orari di apertura (lunedì e mercoledi dalle ore 16,00 alle ore 18,00 e venerdì dalle ore 8,30 alle ore 10,30) è a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito. Villesse,.. IL RESPONSABILE
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA Marca da bollo OGGETTO: AFFITTO DEL TERRENO A DESTINAZIONE AGRICOLA DI PROPRIETA DEL COMUNE DI VILLESSE. P.C.. F.M.. IL SOTTOSCRITTO NATO IL A IN QUALITÀ DI DELL'AZIENDA AGRICOLA P. IVA / C.F. : F A I S T A N Z A di partecipare all asta pubblica indicata in oggetto per il terreno p.c... del F.M... A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R.445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del citato DPR, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, di essere: D I C H I A R A coltivatore diretto titolare di fondi confinanti con quello da assegnare, coltivatore diretto che non ha superato i 40 anni di età con n. figli a carico legale rappresentante di Cooperativa agricola formata da almeno al 51% da giovani coltivatori che non abbiano superato i 40 anni di età, elevabili di 1 anno per ogni figlio a carico; coltivatore diretto che ha superato i 40 anni di età legale rappresentante di Cooperativa agricola costituite da lavoratori agricoli o da coltivatori diretti cittadino non coltivatore diretto residente e con sede nel Comune di Villesse da almeno tre anni di accettare tutte le condizioni previste nel bando di asta pubblica di aver preso visione del lotto di terreno per cui si formula l offerta di aver preso visione del Regolamento comunale per la concessione di terreni agricoli Firma del titolare / legale rappresentante N.B.: Sottoscrizione non autenticata, ma corredata da copia fotostatica del documento di identità del firmatario (art. 38, c. 3, del D.P.R. n. 445/2000)
(da inserire in busta chiusa nella busta della domanda di partecipazione all asta pubblica) OGGETTO: AFFITTO DEL TERRENO A DESTINAZIONE AGRICOLA DI PROPRIETA DEL COMUNE DI VILLESSE. P.C.. F.M.. IL SOTTOSCRITTO NATO IL A IN QUALITÀ DI DELL'AZIENDA AGRICOLA P. IVA / C.F. : dichiara l offerta economica in.