1 LA DISCIPLINA IN MATERIA DI STUPEFACENTI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI MINORI DI ETÁ. Di Dimitris Liakopoulos



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1 LA DISCIPLINA IN MATERIA DI STUPEFACENTI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI MINORI DI ETÁ. Di Dimitris Liakopoulos L evoluzione del fenomeno droga riguarda soprattutto la mondializzazione del traffico illecito di droga. Dati statistici recenti forniti dalla Commissione ONU sulle sostanze narcotiche sostengono, che il traffico illecito di eroina e cocaina si è ampiamente diffuso anche nei Paesi dell Africa e del Medio e Vicino Oriente 1, dove è stato aperto un nuovo itinerario di traffico lungo il corridoio transcaucasico 2. I rapporti annuali dell Organo Internazionale di Controllo sugli Stupefacenti ONU già dal 1990 3 avvertono che la mondializzazione 4 riguarda anche l abuso di droga con la conseguenza che la distinzione tra Paesi fornitori 5, Paesi consumatori 6 e Paesi di transito della droga diventa più evanescente 7. Il fenomeno droga per la sua 1 Press Release GA /9417, Ad hoc committee approves draft decision on strenghening un machinery for international drug control, 9 June 1998. A. D. BERSIN, El Tercer Pais : Reinventing the U.S/Mexico border, in Stanford Law Review, 1996, pp. 1413 ss. L. ROHRER, Colombia adjusts economic figures to include its drug, in New York Times, June, 27, 1999. 2 In particolare i documenti E/CN.7/1997/4 del 3 febbraio 1997 e E/CN.7/1997/4/Add.2 del 6 marzo 1997. La direttiva della Comunità Europea sulla lotta contro il traffico di droghe: Direttiva:92/109/CEE ed una seconda della Commissione Europea: SEC ( 92 ) 725 def. 3 Il Papporto del Consiglio internazionale per il controllo delle sostanze stupefacenti (INCB) lanciato a Vienna ed in altre città del mondo verte sulle tendenze mondiali del 1998 sull abuso e sul traffico delle sostanze stupefacenti sotto controllo. I problemi salienti esposti nel rapporto del 1998 includono l aumento nell abuso del benzodiazepine (bennies) ed eccitanti del tipo dell anfetamina, come anche la diffusione dello spaccio in strada di queste e di altre sostanze che alterano le facoltà intellettive nei paesi in via di sviluppo (...) specialmente dell ectasy si è diffuso in America del sud, in modo particolare in Argentina, Brasile, Cile ( ) i venditori, secondo il Rapporto, possono imparare a produrre droghe illecite attraverso Internet e quindi venderle tramite vie accessibili come i siti web ( ). Nell aprile 1988, l Organizzazione per l Unità Africana (OAU) rifiutò in maniera decisa la decriminalizzazione e la legalizzazione della cannabia-il tipo più comune ed usato nella regione- e chiese l aiuto del programma delle Nazioni Unite sul controllo delle Droghe (UNDCP) per attuare un piano speciale per il suo sradicamento ( ). Il Crack è divenuto la seconda droga più usata nel Sud America, specialmente tra i poveri nelle città più grandi cosi come la costa Atlantica ( ) i paesi membri dell Associazione delle Nazioni del Sud-Est asiatico (ASEAN) hanno firmato,nel luglio 1998, una Dichiarazione comune per una regione libera dalle sostanze stupefacenti, che mira ad eliminare la produzione, l abuso e il traffico illecito per l anno 2020 ( ) non essendo entrata a far parte dei trattati internazionali sulle sostanze stupefacenti a causa delle crisi del 1997, l Albania non ha ancora ratificato nessuna Convenzione. I gruppi criminali sono aumentati e il paese sta ora affrontando seri problemi relativi al traffico di sostanze stupefacenti ( ) il Collegio dei Pubblici ministri e il Ministero della giustizia del Belgio, nell aprile 1998, hanno esortato i pubblici ministri a dare minima priorità giudiziaria alle accuse per il possesso di piccoli quantitativi di cannabis ( ) in Germania nell agosto del 1998 è entrata in vigore una legge che vieta la guida sotto effetto di stupefacenti ( ) il Consiglio esorta l Unione europea a adottare ulteriori misure di controllo, tra cui ispezioni sul posto o sanzioni per evitare che la canapa che riceve e i sussidi sia utilizzata illegalmente ( ) il governo svizzero ha emendato una legge in modo che l eroina possa essere prescritta a tossicodipendenti gravi ( ). Alcuni paesi hanno istituito le cosiddette shooting galleries dove i tossicodipendenti possono far uso di droghe sotto una supervisione e presumibilmente in buone condizioni igieniche ( ), Roma 23 febbraio 1999. cfr. F. R. FLETCHER, The drug solution: Regulating drugs according to principles of efficiency, justice and democracy, in University of Toronto Faculty of Law Review, 1991. E. LEUW and I. HEAN MARSHALL, Between prohibition and legalization: The Dutch experiment in drug policy, Amsterdam, New York, Kugler, 1994, pp. 335 ss. L. BEAUCHESNE, La Légalisation des drogues : Pour Mieux en Prévenir les abus, Montreal: Méridien, 1991. R. DEL OLMO, Prohibir o Domesticar? Politicas de Drogas en América Latina, Caracas, 1992, pp. 130 ss. LIAKOPOULOS, The politics of European Union in Asia Pacific region, Aracne editions, Rome, 2004. 4 C. THOMAS, P. WILKIN, Globalization human security and action experience, Boulder-London, 1999. 5 D. ELAZAR, Constitutionalizing globalization: The postmodern revival of confederal arrangements, in American Journal of International Journal 1999, vol. 93, n. 2 pp. 561 ss 6 Uno fra i paesi consmatori é la Colombia : The World bank classified forty-eight countries as severely indebted, those nations whose ratio of either present value of total debt service to gross national product or present value to exports exceeds 80% and 220% respectively. La Comunità europea e i paesi del gruppo Rio sono arrivati alla firma della dichiarazione boliviana (Bolivian Declaration) nel 1996 per combattere la lotta contro la droga. Una strategia per un Global Agenda against Drugs che si forma entro l ambito di 5 principi, come: a) Con-responsabilità; b) equalità per prevenire, processare e punire il traffico di droga; c) con-partecipazione, cioé programmi di controllo, educazione, coercizione, responsabilità; d) supervisione internazionale,

2 intrinseca transnazionalità 8 ha interessato sin dal suo apparire la Comunità internazionale 9, come dimostrano i primi Trattati 10 sulla disciplina del traffico e del consumo di stupefacenti risalenti all inizio del secolo passato 11. lotta from illegal crops to consumption. V. E. S. PIZANO, Colombia s commitment toward a global agenda against drugs, January 30, 1998. K. SCHOEMER, The allure of heroin, in Newsweek, 26 August 1996. 7 In Sv izzera la sua politica relativamente alla materia di droga si basa su quattro pilastri: a) prevenzione: convincere giovani e adulti a non assumere droghe, b) Terapia: aiutare i tossicodipendenti a liberarsi di droga, c) Riduzione: ridurre i rischi tutelando la salute dei tossicodipendenti imponedendo la trasmissione di malattie infettive e le overdose; d) Repressione: annientare il mercato della droga garantendo sicurezza alla popolazione; L unico effetto che ha avuto la politica repressiva è stato di fare aumentare i prezzi delle sostanze illecite. I danni alla salute e i decessi non sono tanto dovuti al consumo di stupefacenti, quanto piuttosto allo stress per procurarseli e alla cattiva qualità della merce in circolazione. Gli obiettivi dell iniziativa sono: a) L impunità per chi acquista, possiede, consuma e coltiva droghe per uso e consumo personale, b) L istituzione di un monopolio di Stato che tramite concessioni autorizzi la coltivazione, la produzione, l importazione e la vendita di stupefacenti, d) La tutela dei minori tramite potenziamento di mezzi di prevenzione e divieto di pubblicità. L acquisto legale di stupefacenti sarebbe esclusivamente a persone domiciliate in Svizzera. Le modalità di prescrizione degli stupefacenti sarebbero soggetti a ricetta medica mentre l uso a scopi non medici è destinato a consumatori responsabili che devono poter decidere liberalmente sul proprio consumo. Si veda anche: C. VITALONE, Le Nazioni Unite e la lotta contro la droga: L impegno dell Italia, in Rivista La Comu nità internazionale 1990, pp. 268-274. 8 The International Monetary Fund valuta che: (...) drug trafficking has become a multi-billion industry, leaving no country untouched (...) 2 to 5 per cent of the world?s gross domestic product (GDP) comes from laundered money. Member States should enact appropriate national legislation covering money laundering to meet the target date of 2003. Press Release GA /9411 twentieth special session, Secretary-General calls on all Nations to say yes to challenge of working towards drug-free world, 8 June 1998. 9 General Assembly Resolution 48/112 of 20 December 1993 (International action to combat drug abuse and ilicit production and trafficking. Resolutions 47/98, 47/101 and 47/102 of 16 december 1992 and 48/12 of 28 october 1993. Report of the international Conference on Drug Abuse and Illicit Trafficking, Vienna, 17-26 June 1987. Convention on Narcotic Drugs of 1961, United Nations, treaty series, vol. 520, N 7515. General Assembly Resolution 46/185C of 20 December 1991. Il programma di azione delle Nazioni Unite sull articolo 5 riferisce: Requests the Commission on Narcotic Drugs and the United Nations International Drug Control Programme to consider ways and means to facilitate reporting by Governments on the imple mention of the Global Programme of action so as to increase the level of responce. Il Segretario generale delle Nazioni Unite Koffi Annan nel suo messaggio in ocassione della giornata internazionale contro l uso e il traffico di sostanze stupefacenti (26.06.1999) dichiara: Ora riteniamo che le soluzioni siano accessibili laddove esistano una volontà politica e le risorse finanziarie necessarie ( ) rimane il fatto che una percentuale tra il 3 e il 4% della popolazione mondiale continui a far uso di sostanze illegali e che il numero di paesi coinvolti continui a crescere, che l uso di droghe per via endovenosa sia tuttora una delle cause principali della diffusione dell AIDS con conseguenze devastanti nel mondo intero;( )le droghe non cessano di rovinare e distruggere fin troppe vite umane. I costi relativi al loro uso continuano ad imporre un pesante fardello sulle infrastrutture sociali di molti paesi sviluppati o in via di sviluppo ( )pertanto, in questa giornata internazionale contro l Abuso di Droghe, vorrei ribadire che la lotta in cui siamo impegnati è di vitale importanza ed è letteralmente una questione di vita o di morte. Si veda: C. VITALONE, Cooperazione internazionale e lotta contro la droga. Le Nazioni Unite la lotta contro la droga: L impegno dell Italia, in La Comunità internazionale, 1990, pp. 268 ss. P. GARGIULO, Accordi internazionali stipulati dall Italia per la lotta conro il traffico illecito di stupefacenti, in La Comunità internazionale, 1990, pp. 310 ss. 10 Nell ambito internazionale esistono: L Intesa Internazionale n. 818 del 10 marzo 1999 (pubblicato nella Gazzeta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 2000) si tratta per un memorandum d intesa tra il governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Islamica dell Iran sulla cooperazione in materia di lotta al traffico di stupefacenti, sostanze psicotrope e precursori. I principali settori di collaborazione tra le parti sono: a) scambio di esperienze ed informazioni su efficaci programmi formativi del personale impiegato nell attività di contrasto al traffico illecito di droga e su efficienti programmi preventivi per ridurre le conseguenze delle attività criminali, nonché le ripercussioni negative della droga sulla salute ( ), b) scambio di legislazione e prassi giudiziaria nel settore della lotta al traffico di stupefacenti, c) scambio di esperienze e metodi per la ricerca e l individuazione della droga nascosta. 2. Importante poi l accordo di cooperazione nella lotta contro il terrorismo, la criminalità organizzata e il traffico di droga, in vigore con la Grecia, firmato ad Atene il 23 settembre 1986. Anch esso prevede un Comitato bilaterale, presieduto dal Ministro italiano e dell interno ellenico dell ordine pubblico che si riunisce almeno due volte l anno; 3. Dal 3 novembre 1988 è in vigore un accordo fra Italia e Vevezuela, firmato a Roma il 7 giugno 1988 a livello dei Ministri degli Affari Esteri sulla cooperazione in materia di prevenzione, controllo e repressione del consumo e traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope. 4. Il 7 dicembre 1988 è stato firmato a Roma un Memorandum d intesa fra Italia ed Egitto, dai due ministri dell interno, per il terrorismo, il traffico della droga ed altre forme di criminalità organizzata. 5. Nella stessa linea si pone l Accordo italo-britannico firmato a Roma il 16 maggio 1990 sulla confisca dei beni provenienti dal traffico di droga dai due Ministri degli Esteri. A tutti gli accordi bilaterali citati viene sempre menzionata la figura del bambino. Si veda: E. MAROTTA, La cooperazione internazionale per la lotta alla droga, in La Comunità internazionale, 1990, pp. 280 ss. 11 Si tratta della Convenzione sull oppio dell Aja del 23 gennaio 1912 (in League of Nations, Treaty Series, vol. 8, pp. 187 ss), sostituita in parte dalla Convenzione per limitare la fabbricazione e regolamentare la distribuzione degli stupefacenti (Ginevra, 13. 07. 1931, ibid., vol. 139, pp. 301 ss.). La Convenzione per la repressione del traffico illecito di droghe nocive (Ginevra 26. 06.

3 La Convenzione del 1971, attualmente in vigore in 146 Stati 12, si fonda anch essa sul principio che vieta l utilizzo di sostanze psicotrope al di fuori di necessità mediche e scientifiche e disciplina, come la Convenzione del 1961 13, il mercato lecito degli stupefacenti sottoponendo ad un controllo analogo 14, anche se meno rigoroso, un altro centinaio di sostanze non contemplate dalla Convenzione precedente 15, quali gli allucinogeni, le anfetamine, i barbiturici 16. Si è tenuta nel 1990 una sessione speciale dell Assemblea generale dell ONU sul problema droga 17 che ha proclamato il decennio 1991-2000 il decennio ONU contro la droga 18, adottando un Piano globale di Azione 19, pur presentando significative analogie con il compendio multidisciplinare del 1987 20, se ne differenzia in quanto assegna all ONU il ruolo di centro di 1936, ibid., vol. 198, pp. 299 ss.). Per un commento a tali convenzioni vedi: L. SBOLCI, voce: Stupefacenti (diritto internazionale) in Enc. dir., vol. XLIII, 1990, pp. 1231. La Convenzione internazionale sui diritti dell infanzia riferisce all articolo 33: Gli Stati parti devono adottare ogni appropriata misura di carattere legislativo, amministrativo, sociale ed educativo, per proteggere i fanciulli contro l uso illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, quali risultano definite nelle convenzioni internazionali ( ). MEYER, PASSINSEN, Webs of smoke: Smugglers, warlords, spies and the history of the international drug trade, 1998, pp. 6 ss. 12 C. BASSIOUNI, Critical reflections on international and national control of drugs, in Denver Journal of International Law and Policy, 1990, pp. 311 ss. D. P. STEWART, Internationalizing the war on drugs: The U.N Convention against illicit traffic in narcotic drugs and psychotropic substances, in Denver Journal of International Law and Policy, 1990, pp. 311-387. 13 S. G. FULTON, L. SPERLING, The network of environmental enforcement and compliance cooperation in North America and the western hemisphers, in International Law, 1996, pp. 111. 14 Cfr. Le ultime risoluzioni e decisioni ONU relativamente al controllo degli stupefacenti: Resolution 46/1, Renewing empasis on demand reduction prevention and treatment efforts in compliance with the international drug control treaties, Resolution 46/2, Strengthening strategies regarding the prevention of human immunodeficiency virus, acquired in the context of drug abuse, Resolution 46/3, Enhancing international cooperation in combating drug trafficking by sea, Resolution 46/4, Supporting the international drurg control system throught joint action, Resolution 46/5, Improving the exchange of electronic information among member States and communication with international organizations, Resolution 56/7, Measures to promote the exchange of information on new patterens of drug use and on psychoactive substances consumed, resolution 46/8, Strengthening the United Nations International Drug Control Programme and the role of the Commission drugs as its governing body, Resolution 46/9, Securing budget for the biennium 2002-2003 and outline for the biennium 2004-2005 for the Fund of the United Nations International Drug Control Programme, Resolution 46/11, Final budget for the biennium 2002-2003 and initial budget for the biennium 2004-2005 for the Fund of the United Nations International Drug Control Programme. 15 P. SOGGIU, La lotta alla droga. Una risposta internazionale ad un fenomeno internazionale, in La Comunitá Internazionale, pp. 275-279. 16 Per il testo della Convenzione vedi: United Nations Treaty Series, vol. 1019, pp. 175 ss. 17 Cfr. G. DI GENNARO, La cooperazione internazionale contro il traffico della droga, in Affari Sociali Internazionali, 1990, vol. 2. Illusions of a war against cocaine, in New York Times, January, 24, 1998. 18 D. P. STEWARD, Internationalizing the war on drugs: The United Nations Convention againsnt illicit traffic in narcotic drugs and psychotropic substances, in Duke International Law Journal, 1990. 19 Il programma delle Nazioni Unite per il controllo internazionale della droga è stato costituito nel 1990 con la Risoluzione dell Assemblea generale 47/179, l UNDCP è divenuto operativo nel 1991. Esso provvede a fornire le direttive sul controllo internazionale di narcotici, verifica le tendenze della produzione del consumo e dei traffici di stupefacenti e promuovere l attuazione di trattati relativi al controllo della droga. In particolare, l UNDCP: a) opera in nome e per conto del Segretario generale nell adempiere alle responsabilità a questi assegnate nell ambito dei trattati internazionali e delle risoluzioni degli organismi delle Nazioni Unite sull attività per il controllo degli stupefacenti; b) prepara e mette in pratica in tutto il mondo programmi di cooperazione tecnica sugli stupefacenti con l obiettivo di diminuire la produzione, la fabbricazione, il traffico e l assunzione illegale di droghe narcotiche e sostanze psicotrope e programmi per aumentare l efficacia delle misure per controllare l offerta illecita di stupefacenti e di altre sostanze di cui si fa uso, c) promuove il coordinamento e la cooperazione con organizzazioni regionali ed interregionali che svolgano attività di controllo degli stupefacenti al di fuori del sisitema delle Nazioni Unite, d) gestisce le risorse finanziarie del fondo del prgramma delle Nazioni Unite per il Controllo Internazionale sulla Droga. 20 Secondo il Rapporto del Consiglio internazionale per il controllo delle sostanze stupefacenti è entrato in vigore nell Unione Europea nel gennaio del 1998, un accordo per lo scambio rapido di informazioni sulle nuove droghe sintetiche e sui rischi connessi. Nel luglio del 1998 le guardie di confine degli Stati Baltici hanno acconsentito a cooperare nella lotta al traffico di droga. L operazione Kanal uno sforzo comune della Bielorussia, la Moldavia, la Russia e l Ucraina ha permesso il rafforzamento dei confini di queste Nazioni. Una legislazione contro il riciclaggio del denaro è entrata in Svizzera nell aprile 1998.

4 consulenza 21 e di coordinamento dell azione degli Stati 22 al fine di consentire un uniformità nell approccio e nelle metodologie da essi applicate nella lotta alla droga 23. Nella lotta al turismo sessuale e di droga gli ultimi anni ha entrato anche l Organizzazione degli Stati Americani. In Particolare con la Dichiarazione per un programma di azione del 1990 (Declaration and program of action of Ixtapa, approved in Mexico, April 2, 1990) 24. L organizzazione ispirata dalla Dichiarazione di Cartagena promuove un programma: a) di monitoraggio dagli Stati membri contro il traffico della droga (art. 4); b) di enfatizzare la necessità delle legislazioni nazionali e di definire le attività criminali della droga e prevenire punizioni più severe 25. Nel 2000 The Inter-American Observatory on Drugs nel suo rapporto verso il Segretario generale di CICAD (Inter-American Drug Abuse Control Commission) adotta un progetto per il 2001 in cui propone: a) supporto dai governi per la capacità di ricerca contro la epidemiologia della droga; b) supporto tecnico nel sistema di CICAD 26, controllo tramite internet dello spaccio della droga; c) preparazione per attivare le proposte delle ricerche effettuate; d) finanziamento dalla Spagna, dalla Comunità europea e gli Stati Uniti per l istituzione di Drug Courts and their potential for the South American and Caribbean community 27. Anche nel World Summit for Children del 1990 viene menzionato sull articolo 24 l abuso della droga come una minaccia globale 28 per i giovani di tutte l età 29. Passando al secondo punto relativo alla 21 Report of the international Conference on drug abuse and illicit trafficking,vienna 17-26 June 1987. 22 Press Release: CRIME/V/4,10 April 2000: (...) those phenomena increasingly required a sophisticated response by the global community as a whole (...) the availability of new methods and techniques, the dissemination of best practices and assistance from regional and international organizations;developed countries played a major role by providing not only funds, but also knowledge and technical assistance (...). 23 La Risoluzione S-17/2 del 23 febbraio 1990 e vedi anche: R. SALERNO, Il recente dibattito internazionale sulla droga-gli incontri di New York e Londra, in Comunità internazionale, 1990, pp. 301 ss. Secondo il Rapporto del Consiglio internazionale per il controllo delle sostanze stupefacenti viene nominato un organo ausiliario sulla lotta contro la droga: l INCB (International narcotics Control board) fu creato nel 1968 come un organo indipendente e semi-giuridico per implementare i trattati delle Nazioni Unite sul controllo della droga e per sostituire istituzioni precedenti che avevano monitorato le (conventions) fin dai tempi della lega delle Nazioni. Sebbene il lavoro del Consiglio sia finanziato dalle Nazioni Unite, esso funziona indipendentemente dai vari governi e dall organizzazione su argomenti reali. Esso cerca di assicurare che un adeguta fornitura di droga sia disponibile per usi medici e scientifici. La Commissione delle Nazioni Unite sulle droghe narcotiche (United Nations Commission on Narcotic Drugs CND), un organismo sussidiario del Consiglio Economico e Sociale, rappresenta il principale organismo responsabile dell elaborazione delle politiche relative alle questioni relative al controllo internazionale della droga. Tutte le attività di sorveglianza sugli stupefacenti delle Nazioni Unite coordinate dal programma delle Nazioni Unite per il controllo internazionale della droga (United Nations International Drug Control Programme-UNDCP). 24 LIAKOPOULOS, The function of inter-american court and the protection of human rights, casa editrice Nuova cultura. Collana della Facoltà di Scienze Politiche, Università degli Studi di Roma La Sapienza, 2003. 25 La Dichiarazione di Ixtapa é stata aggiornata al 1992 con il titolo: Inter-American program of action of Rio de Janeiro against the illicit use and production of narcotic drugs and psycotropic substances and traffic therein, July 1992, ed alcuni articoli sono stati inseriti nella prossima Dichiarazione del 1997 con il titolo: Inter-American Convention against the illicit manufacturing of and trafficking in firearms, ammunition, explosives and other related materials, 13 November 1997. 26 OEA /Ser.L/XIV.2.27 CICAD/doc.1043/00 corr.1,12 April 2000. 27 Gli scopi di questi Corti saranno: a) immediate and upfront intervention, b) coordinated, comprehensive supervision, c) longterm treatment and aftercare, d) progressive sanctions and incentives program, e) full access to program information, f) unified drug Court system. OEA/ser.L/XIV.2.27 CICAD/INF.2/00, 24 April 2000. 28 Plan of action for implementing the World Declaration on the survival, protection and Development of children in the 1990s. L articolo 24 sottolinea: Drug abuse has emerged as a global menace o very large numbers of young people and, increasingly, children-including permanent damage incurred in the pre-natal stages of life. Concerted action is needed by Governments and intergovernment agencies to combat illicit production, supply, demand, trafficking and distribution of narcotic drugs (...) equally important is community action and education,which are vitally needed to curb both requiring action, especially preventive measures and education among young people.

5 cooperazione regionale nella lotta alla droga 30 accenno soltanto alle più recenti Convenzioni 31 elaborate nell ambito del Consiglio d Europa che, raccogliendo le indicazioni della Convenzione ONU del 1998, ha adottato la Convenzione di Strasburgo del 1990 sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato 32. Nell ambito europeo 33 riferiamo la Risoluzione A5-0063/1999 del Parlamento Europeo sulla comunicazione della Commissione al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale e al Comitato delle regioni su un Piano d Azione dell Unione europea in materia di lotta contro la droga (2000-2004) (COM 1999) 239-C5-0093-1999/2005 (COS) 34. In materia di stupefacenti, la prima normativa organica 35 è stata introdotta nell ordinamento italiano dalla legge 18 febbraio 1923 n. 396. Questa legge riguardando il trattamento del consumatore di stupefacenti non puniva il consumatore di droga 36 (a meno che non fossero presenti alcuni elementi) il quale era considerato viziato 37. La successiva legge risale al 22. 10. 1954 n. 1041 sulla produzione, commercio e impiego degli 29 SACCUCCI, Riflessioni sulla tutela internazionale dei diritti del minore, in Giurisprudenza italiana, 2000, pp. 225 ss. FIORAVANTI, La protezione dei minori in Europea, in Comunicazioni e studi, 1997, pp. 380 ss. 30 S. GARDNER, Global initiative to deter drug trafficking: Will internationalizing the drug war work?,in Temple International and Comparative Law Journal, 1993, pp. 291 ss. 31 E. MAROTTA, La cooperazione internazionale per la lotta alla droga, in La Comunità Internazionale, pp. 280-298. 32 Non possiamo dimenticare che nell ambito europeo è evidentemente centrale l azione dell Unione Europea che con il trattato di Maastricht ha visto espressamente menzionata la lotta alla droga nelle nuove disposizioni introdotte in materia di Salute Pubblica (titolo X, art. 129) ed inoltre è stata individuata come un settore di azione prioritario nell ambito della Politica Estera e della Sicurezza Comune (PESC). Aggiungiamo anche l accordo di Schengen che prevede norme di mutua assistenza tra le forze di polizia che consentono di proseguire la sorveglianza o l inseguinamento di una persona responsabile di un reato, tra cui anche il traffico illecito di droga. Un istanza analoga all Interpol è il Consiglio di Cooperazione Doganale che riunisce le dogane di 103 paesi. Ha principalmente una funzione di studio e di scambio di esperienze, senza una immediata traduzione in atti, come è per l Interpol. Le dogane vengono spesso, anche se non istituzionalmente, a conoscenza dei traffici di droga, ed il loro ausilio è quindi preziosis simo. Cfr. G. W. DOWNS et.al., Is the good news about compliance good news about cooperation, in International Organization, 1996, pp. 379 ss. 33 G. ESTIEVENART, Policies and strategies to combat drugs in Europe, Martinus Nijhoff, 1995. 34 Il punto AS riferisce: ( ) nel corso della riunione speciale dedicata alla creazione di uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia nell Unione europea, svoltasi a Tampere il 15 e 16 ottobre 1999, il Consiglio europeo: a) ha sottolineato l importanza di un approccio globale nella lotta contro la droga e chiesto al consiglio di adottare la Strategia europea di lotta contro la droga per il periodo 2000-2004 prima del Consiglio europeo di Helsinki, b) ha deciso di creare Eurojust che dovrà rappresentare per la cooperazione giudiziaria ciò che Europol rappresenta per quella di polizia, c) ha definito il narcotraffico uno dei settori in cui dovranno concentrarsi, innanzitutto, gli sforzi di armonizzazione dei codici penali nazionali invitando cosi ad avviare l' azione in comune prevista dall articolo 31 lettera e del TUEV, d) ha chiesto che sia attribuita la priorità alla cooperazione in materia di prevenzione e di criminalità legata alla droga. Si veda anche:1. Le risoluzioni della sessione speciale dell Assemblea generale delle Nazioni Unite (UNGASS) del 8 e 10 giugno 1998. 2. Le disposizioni del Trattato di Amsterdam per istituire uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia 80692/1998-C4-069271998-1998/0923 (CNS), approvato dal Consiglio Europeo di Vienna nel dicembre 1998. 3. La relazione del 2 giugno 1998 al Consiglio Europeo che include gli elementi di una strategia dell Unione europea dopo il 1999 sull attività svolta nel settore della droga e delle questioni attinenti sotto la presidenza del Regno Unito (79307271998-C4-040971998). 4. La decisione n. 10271997/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio che adotta un programma di azione comunitario concernente la prevenzione della tossicodipendenza nel quadro dell azione in materia di sanità pubblica (1996-2000). 5. Regolamento (CE) n. 2220/2000 del Consiglio, del 28 setembre 2000, che modifica il regolamento (CEE) n. 302/93 relativo all istituzione di un Ossrvatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze. 35 Con il codice Rocco le sostanze stupefacenti assumono un autonomia concettuale e di disciplina rispetto alle sostanze velenose. I tre principali aspetti che ci permettono di meglio sottolineare i mutamenti avvenuti nel corso di poco più di 60 anni sono: a) il trattamento del consumatore di stupefacenti, b) il sistema normativo di individuazione delle sostanze, c) l intervento pubblico di prevenzione del consumo. 36 S. P. EMILIANI, Attività di intermediazione nell acquisto di stupefacenti. Non configurabilità del consumo di gruppo, in Nuovo diritto, 1998. A. GARDELLA, Traffico illecito di stupefacenti e poteri coercitivi dello Stato costiero, in Il Diritto marittimo, 1998. 37 P. ALSTON and UNICEF International Child Development Centre : The best interests of the child: Reconciling culture and human rights.

6 stupefacenti. L art. 6 tra l altro prevedeva che: Chiunque, senza autorizzazione, acquisti, venda, ceda, esporti, importi, passi in transito, procuri ad altri impieghi o comunque detenga sostanze o preparati indicati nell elenco degli stupefacenti, è punito con la reclusione da tre a otto anni e con la multa da lire trecentomila a lire quattro milioni (.). L articolo 21 prevedeva: Il Pretore, su richiesta dell autorità di pubblica sicurezza o di qualsiasi altro interessato e previo accertamento medico, ordina il ricovero in casa di salute o di cura o in ospedali psichiatrici, perché sia sottoposto alla cura disintossicante, di chi, a causa di grave alterazione psichica per abituale abuso di stupefacenti 38, si rende comunque pericoloso a sé e agli altri o riesce di pubblico scandalo. Con questa legge il fenomeno di droga cominciava ad assumere dimensioni notevoli e introduceva molti elementi di novità. Innanzitutto, veniva incriminata qualunque detenzione, anche quella per uso personale e ciò perché il tossicodipendente era considerato un delinquente 39 e, in quanto tale, equiparato al produttore e allo spacciatore 40. Con il dilagare del fenomeno dell illecito traffico degli stupefacenti il legislatore ha sentito il bisogno di dare un nuovo assetto organico alla materia, prevedendo, da un lato, pene più severe in relazione sia alla quantità di stupefacente trafficato, sia al suo tipo (c. d. droghe pesanti); dall altro, pene più miti in considerazione della modica quantità di droga trafficata ed all attenuata pericolosità del tipo di stupefacenti (c. d. droghe leggere) 41. L art. 37 della L. 162/90, prendendo spunto dalla pluralità di normative vigenti in materia di stupefacenti, al fine di provvedere al loro coerente coordinamento, ha delegato il Governo ad emanare un testo unico nel quale devono essere riunite e coordinate tra loro e con le norme della presente legge le disposizioni di cui alla legge 22. 12. 1975, n. 685, del D. L. 22. 4. 1985 n. 144. In legge 21. 6. 1985 n. 297, del D. L. 1. 4. 1988 n.103, in conv. in 1. 6. 1988, n. 176 e del codice di procedura penale. Il governo, nel rispetto di tale disposizioni, ha emanato il Testo Unico delle norme in materia di stupefacenti e sostanze 38 M. GREGOIRE, M. VELASCO, O. SAAVEL (a cura di), El presente en la ciudad del futuro. Diagnostico de las condiciones de vida y consumo de droga en la problaciòn juvenil de la ciudad de El Alto, la Paz, Enda Bolivia, 1990. 39 Secondo l art. 85 del codice penale: nessuno può essere punito per un fatto previsto dalla legge come reato se, al momento in cui lo ha commesso, non era imputabile. L art. 95 del c. p. riferisce: non è imputabile che, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva la capacità di intendere e volere, a cagione di piena ubriachezza derivata da caso fortuito o da forza maggiore. Se l ubriachezza non era piena, ma era tuttavia tale da scemare grandemente, senza escluderla, la capacità di intendere e volere, la pena è diminuita. 40 La domanda è che cosa spinge i giovani a sconfinare nel reato e lo spaccio di droga. Indubbiamente, il primo fattore da segnalare è il desiderio di emergere, una ricerca della visibilità davvero fortissima nella società di oggi. Una corsa all originalità, all apparire out, al desiderio di essere il più sfassato e stravagante. L insicureza del carattere, quindi l ambiente familiare, se non attento al disagio adolescenziale, la ricerca dell eccesso e della bravata, cioè l ansia di affermazione sono alcuni dei motivi che spingono alla strada dello spaccio. 41 Sono state date varie definizioni di sostanza stupefacenti. Una definizione più precisa è stata riferita dall?organizzazione Mondiale della Sanitá: Sono da considerarsi sostanze stupefacenti tutte quelle sostanze di origine vegetale o sintetica che agendo sul sistema nervoso centrale provocano stati di dipendenza fisica e/o psichica dando luogo in alcuni casi ad effetti di tolleranza (bisogno di incrementare le dosi con l?avanzare dell? abuso) e in altri casi a dipendenza a doppio filo e cioè a dipendenza dello stesso soggetto da più droghe. Vedi, G. DI GENNARO, La droga. Controllo del traffico e recupero dei drogati, Milano 1982, sostiene: (...) possono essere considerate, in via generale, stupefacenti o psicotrope quelle sostanze che: a) manifestano potenzialità lesive del funzionamento individuale e sociale dell individuo, b) sono suscettibili di uso e di abitudine voluttuari al fine di procurarsi effetti psichici di fuga dalla realtá, c) presentano attuale diffusione o pericolo di difusione in un determinato contesto sociale. B. FARGNOLI, Droga e tossicodipendenza, ed. A. Giuffrè, Milano 1990. l autore sostiene: il difficile problema della droga comincia dalla stessa definizione in quanto tutte quelle fornite appaiono non completamente soddisfacenti.

7 psicotrope con D. P. R. 9. 10. 1990, n. 309 42. L ultima legge da prendere in considerazione è il DPR 309/90 43, che si occupa del problema degli stupefacenti, del tossicodipendente, modificando radicalmente l assetto ed i compiti istituzionali del carcere 44. Nell ambito regionale si presenta la legge regionale del 22 ottobre 1982 n. 49 (B.U.R. 48/1982) con il titolo competenza e disciplina degli interventi in materia di prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale dei dipendenti da sostanze stupefacenti, psicotrope e da alcool. Il secondo articolo della legge in conformità agli obiettivi dei piani socio-sanitari regionali: elabora un piano regionale triennale per la prevenzione, la cura, la riabilitazione e il reinserimento sociale dei dipendenti da sostanze stupefacenti 45. L articolo 4 (Competenze delle unità sanitarie locali), in particolare le unità sanitarie locali: a) collaborano ad attività di prevenzione con gli organismi della scuola, le autorità militari e gli organismi cui la legge attribuisce competenze nella materia; b) istituiscono e promuovono comunità terapeutiche e di alloggio, nonché le iniziative occupazionali integrate a carattere cooperativistico, favorendo le iniziative del volontario; c) facilitano a seconda delle esigenze e in forme molteplici le famiglie che chiedono di accogliere anche temporaneamente dipendenti da sostanze stupefacenti, psicotrope e da alcool 46. A) Tutela specifica del minore (art. 79) La norma (che trova una sua eco nell art. 84 D.P.R. 9. 10. 1990, n. 309 recante norme che impongono il divieto di propaganda pubblicitaria e che è stata integralmente riscritta dall art. 20 della L. 162/90) va inquadrata fra quelle che tendono alla protezione di beni e valori essenziali alla pacifica convivenza associata, nonché all ordinato funzionamento del sistema democratico, valori fra i quali rientra il rispetto delle leggi, in specie quelle penali, che vengono poste in pericolo da ogni eccitamento, suggestione o sprone ovvero da ogni azione diretta a far sorgere o rafforzare in altri un proposito criminoso 47. Detta norma esplicita in particolare una regola dettata per la prevenzione contro il pericolo di diffusibilità delle 42 Il D.P.R del 5 giugno 1993 n. 171 ha abrogato l articolo 76 (Provvedimenti dell autorità giudiziaria. Sanzioni penali in caso di inosservanza). A causa di questa abrogazione è stata indebolita la risposta sanzionatoria dello Stato nell ipotesi in cui si dimostri insufficiente l intervento del prefetto previsto dall art. 75 D.P.R del 9 ottobre 1990 n. 309, che configurava l intervento del pretore o del Tribunale per i minorenni nel caso di reiterata violazione del soggetto del divieto di drogarsi di cui al primo comma dell art. 72. Il prefetto dunque rimane il punto cardine del trattamento sanzionatorio di natura amministrativa che trova il suo culmine nell irrogazione delle misure di cui al comma I dell art. 75. Si veda anche: Grandi cambiamenti nella droga sulla legge?,in Foro italiano II, 1993. F. PALAZZO, Consumo e traffico degli stupefacenti, II ed. Cedam, Padova, 1994. 43 Cfr. C. A. ZAINA, Considerazioni sull aggravante dell art. 80, co. 2, DPR 309/90 in materia di stupefacenti, in Rivista il Diritto e diritti, 2001. 44 F. CARRIERI, C. SERRA, Tossicodipendenza e criminalità, Bari, 1997. R. CASTELLANI, Trattamento della tossicodipendenza in carcere, in Rassegna penitenziaria e criminoligica, Milano, 1988, pp. 200 ss. 45 Ai componenti della Commissione che non appartengono agli organismi istituzionali della regione e non siano dipendenti della stessa è corrisposta con decreto del Presidente della Giunta Regionale, una indennità di presenza nella misura di cui all art. 5 della legge regionale 3 agosto 1978, n. 40 e successive modificazioni, per ciascuna giornata di partecipazione alle relative sedute. La relativa spesa graverà sull apposito capitolo dello Stato di precisione della spesa del bilancio di cui alla citata legge regionale 3 agosto 1978, n. 40. 46 Cfr. Cass. Pen. Sez V, 15. 03. 1999, n. 3340, Cass. Pen. Sez. IVC, 07.07.1998, n. 2168. Cass. Pen. Sez. II, 16.05.1998, Cass. Pen. Sez. IV, 30.10.1999. Cass. Pen. Sez. VI, 03.09.1996. Cass. Pen. Sez. V, 15.03.1999. Cas. Pen. Sez. IV, 07.06.1996, Cass. Pen. Sez. IV, 16.05.1996, Cass. Pen. Sez. VI, 03.11.1992, Cass. Pen. Sez. VI, 06.03.1998. 47 Cassazione, sezione I 13-5-1975, sull istigazione a delinquere in generale.

8 sostanze stupefacenti punendo la cosiddetta propaganda pubblica e la cultura dell uso 48, che è una forma di istigazione pubblica in quanto consistente in un attività diretta a far sorgere in altri il desiderio o l intenzione di consumare sostanze stupefacenti. Per contro è stata introdotta la nuova figura dell istigazione pubblica all uso di sostanze stupefacenti. Per la punibilità della condotta deve considerarsi sufficiente, non tanto la circostanza che l istigazione sia stata da altri raccolta quanto che la stessa sia potenzialmente idonea per la qualità del soggetto istigante, dei destinatari e del luogo e della circostanza in cui viene posta in essere l istigazione, a determinare eccitamento a compiere determinati reati connessi all uso delle sostanze stupefacenti. Ai fini della sussistenza del delitto, inoltre, non appare necessario che il fatto istigato abbia assunto una precisa individuazione attraverso la specificazione del nomen iuris che lo qualifichi penalmente, ma è sufficiente che contenga i presupposti che consentono il suo inquadramento in uno o più tipi di reato fra quelli previsti nel Testo Unico. B) Aggravanti specifiche (art. 80) In dettaglio esaminiamo ora, una delle aggravanti di cui al piano comma dell art. 80. La consegna o la destinazione di sostanze stupefacenti o psicotrope a persona di minore età: il legislatore ha voluto qui tutelare un soggetto particolarmente vulnerabile quale è il minore.vengono punite le ipotesi: a) in cui si realizza il passaggio materiale della droga ad un minore qualunque sia la destinazione che della sostanza ne venga fatta da quello; b) in cui la droga abbia quale sua definitiva destinazione il minore stesso in quanto a lui destinato per il suo uso non terapeutico. La ratio della norma va ravvisata nel pericolo insito nel fatto che il minore, in possesso della droga, può assumerla 49. C) Istituzione, proselitismo e induzione al reato di persona minore (Art. 82) La norma va inquadrata fra quelle che tendono alla protezione di beni e valori essenziali alla pacifica convivenza associata, nonché all ordinato funzionamento del sistema democratico, valori fra i quali rientra il rispetto delle leggi, in specie quelle penali, che vengono poste in pericolo da ogni eccitamento, suggestione o sprone ovvero da ogni azione diretta a far sorgere o rafforzare in altri un proposito criminoso 50. Detta norma esplicita in particolare una regola dettata per la prevenzione contro il pericolo di diffusibilità delle sostanze stupefacenti punendo la cosiddetta propaganda pubblica e la (sottostante) cultura 48 Minorenni di 16-17 anni vendano droga o commettano furti e estorsioni per procurarsi i soldi per una dose non è una novità nelle varie provincie di Roma, come per esempio a Frosinone. Nel 80% dei casi spiega la criminalità dei minori è legata alla droga. Si tratta di giovani tra i 16 e i 18 anni che si riducono a spacciare per potersi permettere una dose. Cfr. F. DELLA VALLE, Baby spacciatori, è allarme, in Il Messaggero, 5 marzo 2000. A. PROCOLI, Tagli ai finanziamenti per scuola, cultura sport e lotta alla droga, in Il Messaggero, 9 marzo 2000. 49 Per la ricorribilità dell aggravante è necessario che il reo abbia consapevolezza della minore età del destinatario della droga e ciò in applicazione delle disposizioni generali contenute nell art. 59, 2 comma c. p.. Si veda anche: E. FORTUNA, voce: Stupefacenti (diritto interno), in Enciclopedia del diritto, volume XLIII, Milano 1990. M. PISTORELLI, Sospensione dell esecuzione delle pene detentive, in AA.VV., Stupefacenti, Sostanze psicotrope. Stati di tossicodipendenza, ed. Giappichelli, Torino 1990. M. TANTALO, A. COLAFIGLI, M. RAGO, La prevenzione della tossicodipendenza secondo le previsioni del D. P. R. 9 ottobre 1990 n 309, prime riflessioni, in Rivista italiana di medicina legale ed. Giuffrè, Milano, 1992. 50 Cassazione, sezione I, 13. 05. 1975, sull istigazione a delinquere in generale.

9 dell uso 51, che è una forma di istigazione pubblica in quanto consistente in un attività diretta a far sorgere in altri il desiderio o l intenzione di consumare sostanze stupefacenti. L articolo in esame riprende i precetti sostanziali dell abrogato art. 76 L. 685/75 pur apportandone significativi mutamenti anche in termini di trattamento sanzionatorio. D) Interventi informativi ed educativi L art. 104 è una norma dettata per garantire la prevenzione sociale che è stata voluta in particolare per intervenire sui malesseri a livello macrosociale che costituiscono a loro volta il più fertile humus per il prosperare della tossicodipendenza. A tal fine è prevista l operatività di un Comitato tecnico scientifico come strumento di supporto al ministero della pubblica istruzione con lo scopo di: a) formulare proposte per il varo di programmi annuali differenziati, b) promuovere attività scolastiche e dirette alla realizzazione di iniziative idonee alla creazione di un tessuto informativo onde creare nei giovani consapevolezza circa i problemi connessi con l uso della droga. Il Comitato è composto da 25 membri, di cui 18, esperti nel campo della prevenzione, sono rappresentati dei ministri interessati al problema della droga; gli altri sette membri sono esponenti di associazioni giovanili e di genitori. L attività di prevenzione è utile ricordarlo, si inquadra nel più generale intervento preventivo di competenza del Consiglio dei Ministri. L art. 105 è una norma prevista ai fini di prevenzione sociale specificamente indirizzata alla formazione del personale docente di scuola media 52. Ciò costituisce un grosso progresso e miglioramento rispetto alla precedente normativa delineando l intenzione di fondo del legislatore di voler combattere la droga già a monte del fenomeno, a livello cioè preventivo. L intervento è proposto in modo organico nel settore della scuola, la quale tanto a livello centrale, quanto a livello periferico, dovrà impegnarsi nella predisposizione e nella realizzazione di programmi di educazione alla salute e di prevenzione delle tossicodipendenze e delle patologie correlate, da realizzarsi congiuntamente al normale svolgimento dei programmi scolastici o in ore aggiuntive di studio, organizzando libere attività complementari facoltative su richiesta degli studenti, che in tal modo saranno coinvolti direttamente in un opera di attiva responsabilizzazione. L attività di coordinamento a livello provinciale delle attività di prevenzione proposte a livello provinciale è svolta dal Provveditorato agli studi che si avvale, per i compiti squisitamente tecnici, del Comitato tecnico 51 Regolamento CE n. 2090/2002, Restituzione all esportazione, in vigore dal 1º gennaio 2003. Decisione n. 2002/947/CE del 22 dicembre 2002. La Commissione CE ha autorizzato gli Stati membri a prevedere deroghe sino al 31 dicembre 2004 alla Direttiva 2000/29/CE, concernente misure di protezione fitosanitarie, relativamente alle importazioni di tronchi di quercia orirginari dal Canada e degli USA. Regolamento CE n.1727/2003, il Consiglio UE, al fine di sostenere l attuazione dell accordo di Lusaka sul processo di pacificazione locale, ha approvato nuove sanzioni economiche nei confronti della Repubblica Democratica del Congo, integrando le misure a suo tempo adottate con posizione comune, n. 2002/829/PESC, con cui erano state vietate la fornitura di armi, munizioni, equipaggiamneti militari, fatta esecuzione per le forniture non letali utilizzate dal personale delle Nazioni Unite. 52 Le azioni destinate alla popolazione in generale o in particolari gruppi ( giovani, personale dei servizi sociali ecc.) vengono realizzate in una fase successiva. La disponibilità dei dati varia in funzione del paese e del livello di prevenzione. Sono state organizzate campagnie multimedia nella maggior parte degli Stati, come ad esempio in Belgio utilizzando lo slogan parlate della droga coi vostri figli. Nello stesso spirito vedi anche dalla Commissione Europea sulla Gazzetta Ufficiale con i numeri: a) C 304, 23. 11. 1991, Legge 370, 19. 12. 1992, Legge 159, 01. 07. 1993.

10 provinciale e dei Comitati tecnici distrettuali. Assai importante, sempre ai fini dell attività di prevenzione è infine la creazione di corsi di formazione per docenti in accordo con il Consiglio scolastico provinciale. Anche l art. 106 è una norma (come quelle di cui agli artt. 105, 107) che è stata dettata ai fini di prevenzione sociale specificamente operante per l ambiente scolastico ove le competenze sono distribuite tra il Ministero della pubblica istruzione, il Provveditorato e gli organi collegiali di istituto. Le disposizioni in disamina comprovano il particolare sforzo e interesse del legislatore in tale direzione. Per quanto concerne in particolare l ambito della pubblica istruzione sono previsti interventi a livello centrale con i compiti specifici di coordinazione in materia di educazione sanitaria e di prevenzione; all uopo è stato creato un Comitato tecnico scientifico con funzioni di adottare e approvare, ogni anno, programmi scolastici finalizzati alla prevenzione. La volontarietà del trattamento, l anonimato del soggetto che si sottopone al trattamento e la personalizzazione del trattamento sono i capisaldi del sistema riabilitativo voluto dal Testo unico. Nel secondo comma dell art. 120 è previsto che, qualora si tratti di persona minore di età, la richiesta di intervento può essere fatta, oltre che personalmente dall interessato, da coloro che esercitano su di lui potestà parentale o la tutela. È previsto l intervento del giudice nei confronti del minore tossicodipendente per imporre, comunque, anche se il minore e i genitori non lo richiedono, un trattamento di recupero 53. L attuale ordinamento (art. 25 R. D. L. 1404/34 ) prevede interventi prescrittivi da parte del giudice minorile, se il minore manifesti prove di irregolarità della condotta o del carattere 54. Volevo chiudere il capitolo droga riferendomi sull articolo 24 della Dichiarazione sui diritti dell infanzia del 1989, che stabilisce l adozione per più precisi impegni nell ambito internazionale che nazionale. Il piano delinea alcune misure per la tutela che vivono in condizioni particolarmente difficili, l ambiente, l ambito familiare: genitori drogati o incarcerati 55. Come conseguenza oggi che molti paesi hanno adottato piani d azione nazionali è possibile affermano che il grande impegno iniziato da New York ha dato i suoi frutti e l accrescente attenzione per il futuro dimostra per alcuni una volta la volontà decisiva dei grandi, di tutelare il minore 56. 53 Le norme sul procedimento rinviano all articolo 122 per la definizione del programma terapeutico e socio-riabilitativo. Tale articolo stabilisce le attribuzioni ed il metodo di intervento degli istituti adatti che hanno il compito di definire il programma, di disporre le terapie di disintossicazione e i trattamenti urgenti e inoltre di controllare il rispetto del programma; è previsto un termine per la definizione del programma (10 giorni) che decorre dal momento di ricezione del provvedimento che dispone la sospensione. Si tratta di un termine di natura ordinaria non essendo previste conseguneze per il suo mancato rispetto. Cfr. G. AMBRROSINI, La riforma della legge sugli stupefacenti, ed. UTET, Torino 1999. l autore ha affermato che non trattandosi di presentazione spontanea (in quanto è una conseguenza della procedura avviata in seguito all accertamento di un illecito non si applicano le disposizioni relative al diritto all anonimato ex articolo 120/2, 5 e 6 ma solo quelle dell obbligo del segreto professionale. G. AMATO, Droga e attività di polizia, ed. Laurus Robuffo, Roma 1992. G. DI GENNARO, La droga. Controllo del traffico e recupero dei drogati, Milano 1982. P. DUBOLINO, Il codice delle leggi sugli stupefacenti, ed. La tribuna, Piacenza 1991. B. FARNIOLI, Droga e tossicodipendenza, ed. Giuffrè, Milano, 1990. 54 L. M. MARINI, La criminalità minorile: Profili sostanziali e processuali, in Rivista di Polizia 1996, pp. 705-722. UNITED NATIONS DRUG CONTROL PROGRAMME, United Nations World drug report, Oxford, New York, Oxford University Press, November 1999. 55 G. MACCHIA, Lo scenario mondiale ed europeo della droga. Volume dei traffici e politiche di contenimento, in Affari Sociali Internazionali, 1999, n. 3. 56 L. PATTARINO, Sfruttamento dei minori: Una questione in agenda, in Affari Sociali Internazionali, 1999,n. 3.

Dimitris Liakopoulos 11