PRODUTTORE, DETENTORE, RESPONSABILITA ESTESA DEL PRODUTTORE

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PRODUTTORE, DETENTORE, RESPONSABILITA ESTESA DEL PRODUTTORE Roma, 23 marzo 2011 Hotel dei Congressi Sala dei Congressi Viale Shakespeare n. 29

DEFINIZIONI <produttore di rifiuti> (Art. 183, lett. f) DLgs 152/06: - il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) - o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore cfr Reg. CE 1013/2006 che rinvia espressamente alla definizione della Direttiva Rifiuti)

DEFINIZIONI <produttore iniziale di rifiuti> -non si ha riguardo solo all attività materiale -per produttore di rifiuti <deve intendersi non soltanto il soggetto dalla cui attività materiale sia derivata la produzione di rifiuti ma anche il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione> Cass. Sez. III Pen. 36963/2005 e 4957/2000) <nuovo produttore> -sono i soggetti che trattano rifiuti prodotti da altri, e come tali sono sottoposti al regime giuridico, di controllo e sanzionatorio, stabilito per che effettua attività di recupero o smaltimento -la nozione rileva ai fini della classificazione dei rifiuti -la nozione rileva ai fini statistici

DEFINIZIONI <produttore del prodotto> (Art. 183, lett. g) DLgs 152/06) qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi fabbrichi trasformi tratti venda importi prodotti (cfr art.3 Direttiva 85/374/CE sulla responsabilità del produttore)

DEFINIZIONI <Detentore di rifiuti> (Art. 183, lett. h) DLgs 152/06) : - il produttore dei rifiuti - o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso.

DEFINIZIONI <gestione> art. 183, lett. n): -la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, -nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario; <gestione integrata dei rifiuti> art. 183, lett. ll) il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade come definita alla lettera oo), volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti; <spazzamento delle strade> art. 183, lett. oo) - modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito

DEFINIZIONI <commerciante> (Art. 183, lett. i) DLgs 152/06) : qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente, al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti; <intermediario> (Art. 183, lett. l) DLgs 152/06): qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti ( Dir CE: non prendono materialmente possesso dei rifiuti)

RILEVANZA DELLE NOZIONI PRODUTTORE/DETENTORE DI RIFIUTI E PRODUTTORE DEL PRODOTTO Responsabilità di provvedere alla gestione dei rifiuti Responsabilità di sostenere i costi della gestione dei rifiuti ( chi inquina paga ) Responsabilità estesa del produttore del prodotto

RESPONSABILITA DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI Gli Stati membri dovrebbero prevedere sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive da irrogare a persone fisiche o giuridiche responsabili della gestione dei rifiuti...nei casi in cui violino le disposizioni della presente direttiva (Cons. n. 45 Dir 2008/98/CE) [A titolo esemplificativo la Direttiva 2008/98/CE indica come soggetti responsabili della gestione dei rifiuti: i produttori di rifiuti, i detentori di rifiuti gli intermediari, i commercianti, gli addetti alla raccolta e al trasporto di rifiuti, gli enti e le imprese che effettuano operazioni di trattamento dei rifiuti e sistemi di gestione dei rifiuti.] Gli Stati membri possono altresì disporre il recupero dei costi derivanti dall inosservanza e dalle misure di riparazione, fatta salva la direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale.

RESPONSABILITA LA GESTIONE DEI RIFIUTI: PRINCIPI tutti i soggetti coinvolti nella produzione, distribuzione, utilizzo e consumo dei beni da cui originano i rifiuti devono collaborare alla corretta gestione dei rifiuti secondo i principi: di cooperazione e responsabilizzazione (art. 178, DLgs 152/06) chi inquina paga : i costi della gestione dei rifiuti sono sostenuti dal produttore iniziale dei rifiuti, dai detentori del momento o dai detentori precedenti dei rifiuti (art. 178, DLgs 152/06) il <produttore iniziale> e il <detentore> sono responsabili della corretta gestione dei rifiuti e conservano la responsabilità per l intera catena di trattamento (art. 188, DLgs 152/2006) il <produttore iniziale> e il <detentore> (art. 188, DLgs 152/2006): devono gestire i rifiuti in conformità agli articoli 177 (gestione in sicurezza) e 179 (criteri di priorità gestione rifiuti). devono provvedere direttamente (personalmente secondo la direttiva 2008/98) al trattamento dei rifiuti oppure devono consegnarli ad un intermediario, ad un commerciante (la direttiva 2008/98 prevede solo la figura del commerciante), ad un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti. gli enti o le imprese che provvedono alla raccolta o al trasporto dei rifiuti a titolo professionale, conferiscono i rifiuti raccolti e trasportati agli impianti autorizzati alla gestione dei rifiuti ai sensi degli articoli 208, 209, 211, 213, 214 e 216 e nel rispetto delle disposizioni di cui all articolo 177, comma 4, del DLgs 152/06 (art. 188, DLgs 152/2006) chiunque concorre nella illecita gestione dei rifiuti (art. 110 cp)

RESPONSABILITA LA GESTIONE DEI RIFIUTI: ECCEZIONI gli Stati membri possono precisare le condizioni della responsabilità e decidere (art. 15 Dir 2008/98/CE): in quali casi il produttore originario conserva la responsabilità per l intera catena di trattamento o in quali casi la responsabilità del produttore e del detentore può essere condivisa o delegata tra i diversi soggetti della catena di trattamento (salvo il regolamento CE n. 1013/2006) limiti alla discrezionalità degli Stati membri (art. 15 Dir 2008/98/CE): Regime delle responsabilità stabilite dal REG (CE) 1013/2006 per le spedizioni transfrontaliere quando il produttore iniziale o il detentore trasferiscono i rifiuti per il trattamento preliminare la responsabilità dell esecuzione di un operazione completa di recupero o smaltimento di regola non è assolta

RESPONSABILITA LA GESTIONE DEI RIFIUTI: ECCEZIONI le eccezioni previste dal legislatore nazionale devono rispettare i principi della gestione in sicurezza stabiliti dall art. 177, c. 4, del DLgs 152/06 a tal fine l art. 188 del DLgs 152/06 stabilisce che la tracciabilità dei rifiuti deve essere garantita dalla loro produzione sino alla loro destinazione finale disciplina il controllo sulla tracciabilità non riguardano le ipotesi di concorso nel reato (art. 188, c. 2 e 3, del DLgs 152/06)

RESPONSABILITA LA GESTIONE DEI RIFIUTI: ECCEZIONI LIMITAZIONI DELLA RESPONSABILITA A FAVORE DEI SOGGETTI SOGGETTI AL REGIME SISTRI: qualora il produttore iniziale, il produttore e il detentore siano iscritti ed abbiano adempiuto agli obblighi del SISTRI (art. 188-bis, comma 2, lett. a), la responsabilità di ciascuno di tali soggetti è limitata alla rispettiva sfera di competenza stabilita dal predetto sistema Questa limitazione non si applica ai casi di concorso di persone nel fatto illecito a quanto previsto dal Reg. (CE) n.1013/2006,) LIMITAZIONI DELLA RESPONSABILITA A FAVORE DEI SOGGETTI NON ADERENTI AL SISTRI CHE RACCOLGONO E TRASPORTANO I PROPRI RIFIUTI NON PERICOLOSI : In caso di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta previa convenzione A seguito del conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il produttore sia in possesso del formulario di cui all art. 193 del DLgs 152/06 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla provincia della mancata ricezione del formulario. Per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti tale termine è elevato a sei mesi e la comunicazione è effettuata alla regione Questa limitazione non si applica ai casi di concorso di persone nel fatto illecito a quanto previsto dal Reg. (CE) n.1013/2006,)

RESPONSABILITA DEL PRODUTTORE/DETENTORE Il produttore/detentore che consegna ad altri soggetti ha l obbligo di controllare che si tratti di soggetti autorizzati alle attività di recupero e di smaltimento; ove per contro tale doverosa verifica sia omessa il produttore detentore risponde a titolo di concorso con il soggetto qualificato recuperatore/smaltitore nella commissione del reato (Cass. Penale Sez III 16016/2003, 21588/04 e 44291/07)

ALTRE FIGURE Committente lavori Direttore tecnico lavori Direttore di Stabilimento Delegato