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CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEGLI OPERATORI DEI TRASPORTI SU STRADA IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO, CONTENENTE: a) Nota informativa; b) Condizioni di assicurazione; c) Glossario; d) Modulo di proposta DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO O DOVE PREVISTO DELLA PROPOSTA DI ASSICURAZIONE. PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA. 1

a) NOTA INFORMATIVA La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP (ora IVASS), ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell ISVAP (ora IVASS). Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. * * * * * A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali a. Lloyd s è un ente ( Society ) costituito come società costituita per legge da una Legge del Parlamento del Regno Unito di Gran Bretagna del 1871. I membri della Society sono per legge assicuratori e possono assumere rischi assicurativi per proprio conto. Gli Assicuratori di questo contratto sono alcuni membri di Lloyd s che aderiscono ai Sindacati identificati nella Scheda di Polizza (e ogni altro assicuratore identificato nella Scheda di Polizza). La responsabilità di ogni Assicuratore è disgiunta e non solidale con quello degli altri Assicuratori. Ogni Assicuratore è responsabile solo per la quota di rischio che ha assunto. Ogni Assicuratore non è responsabile per la quota di responsabilità assunta da qualsiasi altro Assicuratore. Nel caso di Sindacato, ogni membro del Sindacato (e non il Sindacato stesso) è un Assicuratore. Ogni membro assume una quota di responsabilità dell entità complessiva che viene specificata in relazione al Sindacato (essendo l entità complessiva la somma delle quote di responsabilità assunte da tutti i membri del Sindacato considerati globalmente). La responsabilità di ciascun membro del Sindacato è disgiunta e non solidale. Ogni membro è responsabile solo per la sua quota. Un membro non è responsabile in solido per la quota degli altri membri. Né qualsiasi membro è altrimenti responsabile per qualsiasi obbligazione assunta da ogni altro membro per lo stesso contratto. La quota di responsabilità assunta da un Assicuratore (o, in caso di un Sindacato, l ammontare totale delle quote di tutti gli Assicuratori membri del Sindacato considerati globalmente) è specificata nel contratto e, in mancanza, può essere accertata mediante richiesta scritta da inviarsi presso il dipartimento Policyholder and Market Assistance di Lloyd s, all indirizzo sotto indicato. Parimenti, mediante richiesta scritta inviata presso il dipartimento Policyholder and Market Assistance di Lloyd s è possibile accertare i nomi di ciascuno degli Assicuratori del Sindacato e le rispettive quote di responsabilità. b. Lloyd s ha la sua sede legale in One Lime Street, Londra, EC3M 7HA, Regno Unito, che è anche il domicilio di ciascun membro di Lloyd s. c. Il recapito telefonico, l indirizzo e-mail e il sito internet di Lloyd s sono, rispettivamente: +44 (0)20 7327 1000, enquiries@lloyds.com e www.lloyds.com d. I membri di Lloyd s che assumono rischi assicurativi sono autorizzati all esercizio dell attività assicurativa in forza della legge inglese. L Associazione di Assuntori di rischi assicurativi nota come Lloyd s svolge attività in Italia in regime di libera prestazione di servizi (Iscrizione al n.ii.00018 dell elenco dell IVASS delle imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato Membro ammesse ad operare in Italia in regime di servizi) e, nel Regno Unito, è soggetta al controllo della Prudential Regulation Authority, con sede in 20 Moorgate, London, EC2R 6DA. 2

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale di Lloyd s Come riportato a pag. 47 del Rapporto Annuale di Lloyd s del 2013* il capitale del mercato di Lloyd s ammonta ad EUR 24.463 miloni** ed è composto dai Fondi dei membri presso Lloyd s di EUR 18.106 milioni, dai Bilanci dei membri di EUR 4.362 milioni e da riserve centrali di EUR 1.996 milioni. Il mercato di Lloyd s ha un indice di solvibilità complessivo, non suddiviso per ramo vita e ramo danni. L indice di solvibilità complessivo del mercato di Lloyd s al 31.12.2013 era il 9285%. Tale percentuale è il risultato del rapporto tra il totale degli attivi centrali, ammontanti ad EUR 3.788 milioni e la somma dei deficit di solvibilità dei singoli membri. Quest ultimo importo è stato determinato tenendo conto del margine minimo di solvibilità, ammontante ad EUR 41 milioni, calcolato in base alla vigente normativa inglese. Gli importi della solvibilità (espressi in sterline inglesi) possono essere letti a pag. 62 del Rapporto Annuale di Lloyd s del 2013*. *Link al Rapporto annuale di Lloyd s del 2013: http://www.lloyds.com/lloyds/investorrelations/financial-performance/financial-results/2013-annual-report ** Exchange rate at 31.12.2013: EUR 1,00 = GBP 0,8333 (source: London Financial Times). L aggiornamento annuale delle Informazioni sulla situazione patrimoniale di Lloyd s è consultabile al seguente link: http://www.lloyds.com/lloyds/offices/europe/italia/piazzare-i-rischi-ai-lloyds (Art. 37, Regolamento ISVAP (ora IVASS) n. 35/2010). B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO AVVERTENZA: SENZA TACITO RINNOVO L assenza del tacito rinnovo significa che la garanzia assicurativa cessa alla scadenza naturale del contratto senza che le parti debbano dare formale disdetta. 3. Coperture assicurative offerte Limitazioni ed esclusioni OGGETTO DELL ASSICURAZIONE L Assicuratore si obbliga tenere indenne l Assicurato nel limite del massimale indicato in polizza di quanto questi sia tenuto a pagare (capitali, interessi e spese) a titolo di risarcimento quale responsabile a sensi di legge, in conseguenza di comportamenti commissivi od omissivi colposi direttamente connessi all esercizio dell attività professionale indicata in polizza. Per maggiori dettagli si rimanda al contenuto dell art. 1) delle Norme che regolano l assicurazione della responsabilità civile professionale. AVVERTENZA: ESCLUSIONI E LIMITAZIONI Il contratto prevede limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative, così come condizioni di sospensione della garanzia che possono dar luogo riduzione o al mancato pagamento dell indennizzo. Per maggiori dettagli si rimanda all art. 8) ) delle Norme che regolano l assicurazione della responsabilità civile professionale e art. 6) delle Condizioni Speziali. AVVERTENZA: CLAIMS MADE L assicurazione è prestata nella forma Claims Made e pertanto copre esclusivamente le richieste di risarcimento avanzate nei confronti dell Assicurato per la prima volta durante il Periodo di Assicurazione e notificate agli Assicuratori nel medesimo periodo. Per maggiori dettagli si rimanda all art. 7) delle Norme che regolano l assicurazione della responsabilità civile professionale. 3

AVVERTENZA: MASSIMALE Le garanzia assicurative si intendono prestate sino all concorrenza del Limite di Indenizzo (Massimale). Per maggiori dettagli si rimanda all art. 4) delle Norme che regolano l assicurazione della responsabilità civile professionale. AVVERTENZA: FRANCHIGIA Le prestazioni assicurative sono soggette ad applicazione di Franchigie indicate nel contratto. La Franchigia costituisce la parte di danno che rimane a carico dell Assicurato. Per maggiori dettagli si rimanda all art. 5) delle Norme che regolano l assicurazione della responsabilità civile professionale. Esempio 1) Massimale: 500.000 Risarcimento dovuto a terzi : 100.000 FRANCHIGIA : 5.000 Risarcimento liquidato dall assicuratore: 95.000 Esempio 2) Massimale: 500.000 Risarcimento dovuto a terzi : 700.000 FRANCHIGIA : 5.000 Risarcimento liquidato dall assicuratore: 500.000 4. Dichiarazioni dell assicurato in ordine alle circostanze del rischio Nullità AVVERTENZA: Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la stessa cessazione dell assicurazione (articoli 1892, 1893 e 1894 C.C.). 5. Aggravamento e diminuzione del rischio L Assicurato deve dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti e non accettati dagli Assicuratori possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la stessa cessazione dell assicurazione (articolo 1898 C.C.). Gli Assicuratori, in caso di diminuzione del rischio, sono tenuti a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione dell Assicurato (articolo 1897 C.C.) e rinunciano al relativo diritto di recesso. 6. Premi Il contratto prevede il pagamento del Premio in un unica soluzione. Qualora espressamanete concordato con gli assicuratori ed indicato nel Modulo di polizza, il pagamento potrà essere frazionato. I mezzi di pagamento del premio accettati, ai sensi della vigente normativa antiriciclaggio (D.Lgs.231/2007e s.m.) sono: assegni bancari, posstali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento eltrronico e denaro contante, con i limiti e le modalità previsti dalla citata norma e dal Regolamento n. 5 dell Isvap (ora IVASS). Si rimanda al contenuto dell art. 14) delle Norme che regolano l assicurazione della responsabilità civile professionale e art. 4) delle Condizioni Speziali. AVVERTENZA: Non è prevista la possibilità di applicazione di sconti di premio da parte degli Assicuratori e/o dell Intermediario. 4

7. Rivalse Nessun diritto di rivalsa nei confronti dell Assicurato, salvo diritto di rivalsa nei confronti dei dipendenti per fatto doloso. 8. Diritto di recesso AVVERTENZA: recesso Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, l Assicuratore e la Contraente possono recedere dall'assicurazione con preavviso di novanta giorni. Nel caso di recesso da parte dell Assicuratore, lo stesso, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso. (art. 6 delle Condizioni Generali). 9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto Ai sensi dell art. 2952 c.c. i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione. Ai sensi dell art. 2952 c.c. il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno. 10. Legge applicabile al contratto La legge applicabile al contratto è quella della Repubblica Italiana. 11. Regime fiscale applicabile al contratto Il premio è soggetto all aliquota di imposta del 22,25%. Le imposte sono a carico del Contraente. C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 12. Sinistri Liquidazione dell indennizzo AVVERTENZA: l'assicurato deve far denuncia, per iscritto, di ciascun sinistro; la stessa deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio dei danneggiati, la data e le cause del sinistro ed ogni altra notizia utile per l Assicuratore. Alla denuncia devono far seguito i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro, oltre ad una relazione confidenziale sui fatti. L'omissione o il ritardo agli obblighi di cui sopra, costituisce inadempimento dell'obbligo di avviso di cui agli artt.1913 e 1914 Codice Civile. L Assicurato non dovrà ammettere sue responsabilità, definire o liquidare danni o sostenere spese al riguardo salvo preventivo consenso scritto da parte degli Assicuratori. 13. Reclami Ogni reclamo relativo alla gestione del Contratto d Assicurazione o alla liquidazione dei sinistri dovrebbe essere indirizzato a: Policyholder and Market Assistance Department Lloyd s One Lime Street, Londra, EC3M 7HA Regno Unito Email: complaints@lloyds.com Tel: +44 (0) 20 7327 5693 Fax: +44 (0) 20 7327 5225 5

Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dell esito del reclamo, oppure decorsi 45 giorni senza che sia stato dato riscontro al reclamo, se il reclamante è un Consumatore o un piccolo imprenditore, intendendosi per tale un imprenditore con un giro d affari inferiore ad EUR 2.000.000,00 e con meno di 10 dipendenti, potrà anche presentare il proprio reclamo avvalendosi della procedura per liti transfrontaliere Fin-net, trasmettendo il proprio reclamo all IVASS e facendo richiesta di applicazione di tale procedura oppure rivolgendosi direttamente al sistema competente nel Regno Unito: Financial Ombudsman Service, South Quay Plaza, 183 Marsh Wall, Londra, E14 9SR, Regno Unito; telefono +44 (0) 20 7964 1000; complaint.info@financial-ombudsman.org.uk. La procedura di reclamo fa salvo il diritto di promuovere azioni legali o iniziare procedure alternative di risoluzione delle controversie, in conformità alle previsioni contrattuali. 14. Arbitrato In caso di divergenza tra le Parti sulla natura dell errore professionale, sulle sue conseguenze, sull ammissibilità del risarcimento del danno e sull interpretazione delle norme che regolano il presente contratto, le Parti possono rimettersi al giudizio di un Collegio composto da tre arbitri dei quali almeno due scelti tra i professionisti iscritti all Albo al quale è iscritto l Assicurato. Per maggiori dettagli si rimanda al contenuto dell art. 7) delle Condizioni Speciali. * * * * * Gli assuntori di rischi assicurativi di Lloyd s sono responsabili della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. Globe Underwriting Limited Il Coverholder in nome e per conto dei Membri Sottoscrittori che assumono il rischio di cui al presente contratto 6

b) Condizioni di Assicurazione POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE PROFESSIONALE DEGLI OPERATORI DEI TRASPORTI SU STRADA La presente Polizza è stipulata nella forma CLAIMS MADE La presente polizza è una polizza di responsabilità nella forma claims made ciò significa che la polizza copre i reclami avanzati nei confronti dell Assicurato e notificati agli assicuratori per la prima volta durante il periodo di validità della Copertura. Si conviene inoltre che le informazioni contenute nel questionario costituiscano la base di quest assicurazione e che il Questionario stesso sia parte integrante della polizza. Definizioni Assicurazione: Contraente: Assicurato: Assicuratori: Intermediario: Parti: Premio: Sinistro: Rischio: Indennizzo: Questionario/ Proposta: Il contratto di assicurazione. Il soggetto che stipula l'assicurazione. Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione. Alcuni sottoscrittori dei Lloyd s of London. L'intermediario di assicurazioni a cui il Contraente abbia affidato la gestione del contratto. Gli Assicuratori e il Contraente e/o Assicurato. La somma dovuta dal Contraente agli Assicuratori. Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne. La somma dovuta dagli Assicuratori in caso di sinistro. Il formulario attraverso il quale gli Assicuratori prendono atto alla data di effetto del contratto di tutte le notizie e informazioni ritenute necessarie per la valutazione del Rischio. Il Questionario, o Proposta, forma parte integrante del presente contratto. CONDIZIONI GENERALI Art. 1) Dichiarazioni del Contraente e dell Assicurato Le dichiarazioni e le informazioni rese dal contraente e/o dall assicurato per iscritto prima della stipula di questo contratto, formano la base di questa assicurazione e della valutazione del rischio da parte degli Assicuratori. Si applicano gli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Art. 2) Forma dell'assicurazione Le eventuali modifiche, proroghe, rinnovi e sostituzioni del presente contratto di assicurazione debbono essere provati per iscritto. Art. 3) Aggravamento del rischio Il Contraente e/o l'assicurato devono dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non comunicati o non accettati dagli Assicuratori possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art.1898 C.C. In caso di recesso gli Assicuratori rimborseranno la parte di premio al netto dell'imposta, dalla data in cui la comunicazione del recesso prende efficacia, sino alla scadenza. Art. 4) Diminuzione del rischio Nel caso di una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento del perfezionamento del contratto di assicurazione, avrebbe portato alla pattuizione di un premio minore, gli assicuratori ridurranno proporzionalmente il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'assicurato o del Contraente ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinunceranno al diritto di recesso. Art. 5) Altre assicurazioni secondo rischio Qualora esistano altre assicurazioni, da chiunque contratte, a coprire le stesse responsabilità ed a risarcire gli stessi danni, questa assicurazione opererà a secondo rischio e cioè per quella parte dell ammontare dei danni e delle spese che eccederà il massimale o i massimali previsti da tali altre assicurazioni, fermo in ogni caso il limite di indennizzo stabilito nel modulo e ferma la franchigia a carico dell assicurato. L assicurato è tenuto a denunciare i reclami a tutti gli assicuratori interessati. 1

Art. 6) Facoltà di recesso in caso di sinistro Dopo ogni sinistro e fino al 60mo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente o gli Assicuratori possono recedere dall'assicurazione. In caso di recesso esercitato dagli Assicuratori questo ha effetto dopo 30 giorni e gli Assicuratori entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborseranno la parte di premio al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso. Art. 7) Richiesta fraudolenta Qualora l'assicurato o il Contraente avanzassero una richiesta intenzionalmente falsa o fraudolenta, sia per quanto riguarda l'importo richiesto sia altrimenti, egli decadrà dal diritto all'indennizzo di cui al presente contratto di assicurazione. Restano fermi i diritti spettanti all assicuratore in relazione a questa polizza. Art. 8) Variazioni del contratto Comunicazioni fra le parti Qualunque variazione di questo contratto deve risultare da atto sottoscritto dal contraente e dagli assicuratori, tutte le comunicazioni fra le parti devono essere fatte per iscritto. Art. 9) Procedura per la valutazione del danno Gli assicuratori, se lo ritengono, possono gestire la procedura per la valutazione del danno o intervenire a fronte di qualsiasi rivendicazione o procedimento giudiziario o di altro genere che sia in relazione con circostanze che possano comportare responsabilità, perdite, danni, costi o spese per le quali è prestata l'assicurazione. Gli assicuratori inoltre possono richiedere che l'assicurato transiga, patteggi comunque gestisca il sinistro nella maniera che gli assicuratori ritengano più opportuna. Art. 10) Informazione e cooperazione L'Assicurato fornirà ogni ragionevole cooperazione nella gestione dei sinistri. Con riguardo a sinistri o circostanze che colpiscano questa assicurazione, l'assicurato deve fornire prontamente all'assicuratore qualsiasi informazione, sia di natura contabile che documentale della quale l'assicurato stesso o suoi dipendenti o incaricati siano in possesso. Le informazioni, contabilità ed altra documentazione deve essere prodotta all'assicuratore in buon ordine e in una forma appropriata per l'efficiente gestione del sinistro. L'assicurato inoltre, a semplice richiesta, fornirà all'assicuratore, o suoi incaricati, ogni supporto logistico e/o accesso, anche fornendone copia, documenti e altre evidenze e consentirà l'intervista di propri funzionari, dipendenti o agenti che possono, secondo l'assicuratore, essere in possesso di informazioni rilevanti al fine della gestione del sinistro. Art.11) Pagamento dell'indennizzo Verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, gli Assicuratori si adopereranno per il pagamento dell'indennizzo entro 14 Giorni dalla data di firma della quietanza liberatoria da parte dell Assicurato. Art.12) Domande giudiziali Ogni domanda giudiziale relativa a quanto stabilito nella presente Assicurazione dovrà essere proposta contro: CMS Cameron McKenna, Mitre House, 160 Aldersgate Street, London, EC1A 4DD, Regno Unito. Art.13) Foro competente Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è competente esclusivamente l'autorità Giudiziaria del luogo dove ha sede il Contraente. Art.14) Oneri fiscali Gli oneri fiscali presenti e futuri relativi al contratto di assicurazione sono a carico del Contraente. Art.15) Rinvio alle norme di legge Per quanto non diversamente stabilito si applicano le disposizioni di legge italiana. NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE PROFESSIONALE Le presenti condizioni Particolari e Speciali prevalgono, in caso di discordanza, sulle Condizioni generali. Preambolo Premesso che l' "Assicurato" ha fatto pervenire agli assicuratori del presente contratto un Questionario scritto, recante la data indicata nel Modulo, contenente vari particolari e dichiarazioni ed ha fatto inoltre pervenire altre informazioni scritte, i dati contenuti nel Questionario e quant'altro fornito costituiscono, di comune accordo, la base di questo contratto e sono da considerarsi come parte integrante dello stesso. ART. 1) OGGETTO DELL ASSICURAZIONE Gli Assicuratori, ai termini, condizioni, limitazioni ed esclusioni previste dal presente contratto di assicurazioni, si obbligano a tenere indenne l Assicurato per le somme (capitale, interessi e spese) che questi sia tenuto a pagare 2

a Terzi, quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, a titolo di risarcimento, per Perdite Patrimoniali e Danni involontariamente cagionati al terzo reclamante e che siano il risultato di negligenza, imprudenza o imperizia, errori e omissioni commessi dall Assicurato; da dipendenti e/o dirigenti dell Assicurato; e imputabili a colpa professionale nell'esercizio dell attività esercitata dall Azienda di Autotrasporto sia di cose che di persone. L attività esercitata dall Assicurato e quella dichiarata nel Questionario, allegate note esplicative e come descritta nel modulo di polizza. La garanzia è operante a condizione che l'assicurato sia regolarmente abilitato allo svolgimento di tale attività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che la disciplinano. A deroga delle disposizioni del Codice Civile, s intendono inclusi nella copertura i reclami per perdite patrimoniali e danni direttamente o indirettamente dovuti o causati da colpa grave dell Assicurato, colpa grave e/o dolo dei dipendenti e/o dirigenti dell Assicurato o di qualsiasi altra persona, Società o Ditta che agisca in nome o per conto dell Assicurato stesso, fermo restando comunque ed in ogni caso l esclusione del dolo degli amministratori e partners dell Assicurato. ART. 2) COSTI E SPESE DI DIFESA Gli Assicuratori si impegnano a pagare tutte le spese, purché in relazione a sinistri indennizzabili a termini di questa polizza e da Loro approvate, per indagini, difesa legale e liquidazione sostenute per resistere alle azioni promosse da Terzi danneggiati contro l Assicurato, fermi i limiti di indennizzo indicati nel modulo di polizza. Ai sensi dell Art. 1917 Cod. Civ. le spese sostenute per resistere all azione del Terzo danneggiato sono a carico degli Assicuratori nei limiti del quarto della somma assicurata ed in aggiunta alla somma assicurata come indicato nel modulo di polizza. ART. 3) ATTESTAZIONE Gli Assicuratori: Visto il comma 6-bis dell art. 11 del D.L. 5/2012 che esclude dal computo dell importo utile per la dimostrazione dell idoneità finanziaria delle imprese di trasporto su strada di cose per conto di terzi i rimorchi, i semirimorchi ed i veicoli a motore di massa complessiva a pieno carico inferiore uguale a 1,5 t., facenti parte del parco veicolare dell impresa; Visto l art. 7, comma 1 del Reg. CE n. 1071/2009 che definisce il contenuto, gli importi minimi e le modalità di dimostrazione dell idoneità finanziaria da parte delle Imprese di Trasporto su Strada per conto di terzi; Visto in particolare il comma 2 ed il comma 3 del citato art. 7 del Reg. CE n. 1071/2009, come attuati con lett. b), art. 7, comma 1 del Decr. Dir. Del Ministero delle infrastrutture dei Trasporti Dip. Trasp. Prot. n. 291 del 25/11/2011 (G.U. n. 277 del 28/11/2011) da ultimo meglio specificati Cir. Min. Infr. E Trasp. Prot. n. 11551 dell 11/05/2012; Attestano 1. Ai sensi e per gli effetti della richiamata normativa, di avere emesso a favore dell impresa individuata nel presente Certificato, una copertura di Responsabilità Civile Professionale per l importo garantito fino alla concorrenza massima del limite indicato nel modulo di polizza; 2. Di avere allo scopo sottoscritto con la stessa impresa, a cui è trasmesso l originale, il relativo contratto assicurativo avente validità annuale come indicato nel Modulo del presente Certificato e pertanto di almeno un anno dalla data di rilascio della presente attestazione; 3. Di assumersi, con il presente atto, l obbligo di comunicare all Albo Provinciale competente, informa scritta, entro il termine di 15 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ogni fatto che determini delle variazioni contrattuali. (Ultimo periodo del comma 1. dell art. 7 del Decr. Dir. Del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti - Dip. Trasp. Prot. n. 291 del 25/11/2011 ed ultimo periodo, punto 7. Cir. Min. Infr. E Trasp. Prot. n. 11551 dell 11/05/2012. ART. 4) MASSIMALE LIMITE DI INDENNIZZO Gli Assicuratori in nessun caso pagheranno una somma superiore a quella indicata nel modulo di polizza per uno o più sinistri accaduti durante il periodo di Durata del contratto di assicurazione (si precisa che i sinistri si intendono inclusivi dei costi o delle spese per indagini, difesa legale e liquidazione sostenute per resistere alle azioni promosse da Terzi danneggiati contro l Assicurato). Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese sono ripartite tra gli Assicuratori e l Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, così come stabilito dall art. 1917, comma 3, del codice civile. ART. 5) FRANCHIGIA È altresì previsto che gli Assicuratori saranno responsabili unicamente per la parte di ciascuna richiesta di risarcimento (che ai fini della presente clausola include costi e spese nelle quali l Assicurato sia incorso per indagini, difesa o liquidazione di ciascuna richiesta di risarcimento) che eccede l ammontare della Franchigia indicata nel modulo di polizza. 3

In caso di più richieste di risarcimento causate da uno stesso errore, omissione o comportamento colposo, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate successivamente alla cessazione dell assicurazione. A tal fine, più richieste di risarcimento originata da uno stesso evento sono considerate come unico sinistro, soggetto ad un'unica Franchigia e ad un unico Massimale. Pertanto se gli Assicuratori incorreranno in spese che, in virtù della presente clausola, ricadono sotto la responsabilità dell Assicurato, tale ammontare dovrà essere immediatamente rimborsato agli Assicuratori da parte dell Assicurato stesso. ART. 6) QUALIFICA DI TERZI Tutte le persone fisiche e/o giuridiche diverse dall Assicurato con esclusione: - del coniuge, dei figli e dei familiari conviventi, - dei suoi legali rappresentanti, associati o contitolari, dei suoi dipendenti di ogni ordine e grado; - delle persone giuridiche di cui l Assicurato sia: titolare, contitolare o rappresentante di fronte alla legge; oppure direttamente o indirettamente- azionista di maggioranza o controllante. Nel termine di terzi sono espressamente compresi i clienti dell Assicurato, in relazione all esercizio dell attività professionale richiamata nel modulo. ART. 7) VALIDITÀ TEMPORALE RETROATTIVITÀ CLAIMS MADE Il presente contratto di assicurazione tiene indenne l Assicurato per i danni derivanti da comportamenti posti in essere per la prima volta in data posteriore alla data di effetto del presento contratto ed indicata nel Modulo di polizza alla voce Retroattività e a condizione che il reclamo sia stato presentato per la prima volta all Assicurato e da lui denunciato agli Assicuratori durante il periodo di validità del presente contratto. ART. 8) VALIDITÀ TERRITORIALE Il presente contratto di assicurazione vale per le richieste di risarcimento relative ad atti o fatti commessi in tutto Mondo escluso USA/Canada. ART. 9) AZIONI LEGALI Il presente contratto di assicurazione vale per le richieste di risarcimento, sia iniziali che successive, presentate nelle corti o tribunali dei paesi indicati nel modulo di polizza. ART. 10) ASSENZA DI GARANZIA A FAVORE DEGLI EREDI O DEI LEGALI RAPPRESENTANTI La garanzia prestata con la presente polizza cessa nel caso di morte di una persona assicurata. ART. 11) RESPONSABILITÀ PERSONALE DEI DIRIGENTI E DIPENDENTI Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne (nei termini, condizioni ed esclusioni del presente contratto di assicurazione) i dipendenti ed i dirigenti dell Assicurato stesso, a condizione che questi ultimi rispettino gli obblighi previsti a carico dell Assicurato. ART. 12) DEFINIZIONE DI RECLAMO Per reclamo si intende: a) qualsiasi azione legale o altra richiesta di indennizzo o azione incrociata o azione di rivalsa nei confronti dell Assicurato a seguito di negligenza, commessa nell esercizio della attività assicurata o; b) qualsiasi comunicazione scritta ricevuta dall Assicurato e riferentesi a possibili negligenze commesse nell esercizio della attività assicurata. ART. 13) PERIODO DI ASSICURAZIONE Il presente contratto di assicurazione cesserà automaticamente alla data di scadenza indicata nel modulo, senza obbligo di disdetta. Le eventuali condizioni e gli eventuali termini di rinnovo potranno essere concordati in occasione di ciascuna scadenza annuale dalle Parti. ART. 14) PAGAMENTO DEL PREMIO Il Premio è dovuto con periodicità annuale. Il premio per il periodo assicurativo è fissato come indicato dagli assicuratori nel Modulo. Il premio non è soggetto a regolazione se non espressamente richiesto dagli assicuratori e concordato tra le parti. L Assicurato si impegna a pagare il premio agli Assicuratori mediante versamento dello stesso, per il tramite del proprio Broker/ altro Intermediario. Il pagamento dovrà essere effettuato entro massimo 30 giorni dalla data di effetto di questo contratto (o in relazione a qualsiasi premio addizionale, pagamento rateale, dalla data di effetto dello stessa). L assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati. 4

Gli unici mezzi di pagamento consentiti dagli assicuratori sono i seguenti: bonifici bancari assegni circolari a favore degli assicuratori e/o degli intermediari autorizzati espressamente in tale qualità. CONDIZIONI SPECIALI Art. 1) DENUNCIA DI SINISTRO a) L Assicurato dovrà denunciare per iscritto agli Assicuratori, non appena ne sia venuto a conoscenza: 1.1 qualunque richiesta di risarcimento avanzata nei suoi riguardi; 1.2 qualsiasi notizia della quale sia venuto a conoscenza in merito all intenzione di Terzi di ritenerlo responsabile in relazione all attività coperta dalla presente assicurazione; 1.3 ogni altra Circostanza, di cui l Assicurato sia venuto a conoscenza, che possa ragionevolmente far prevedere una richiesta di risarcimento da parte di Terzi, fornendo dettagliate informazioni su tali circostanze. Se gli Assicuratori saranno messi al corrente delle circostanze indicate ai precedenti punti 1.2 e 1.3, ogni eventuale conseguente richiesta di risarcimento si considererà come avvenuta e regolarmente denunciata durante il periodo di assicurazione in corso. L Assicurato è inoltre tenuto a fornire, a richiesta degli Assicuratori, tutte le informazioni e l assistenza del caso. L Assicurato dovrà informare gli Assicuratori della necessità di informare Terzi dell esistenza del contratto di assicurazione e dovrà ottenere il consenso dagli stessi prima di ogni notificazione. Art. 2) GESTIONE DEL SINISTRO Senza il previo consenso scritto degli Assicuratori, l Assicurato non deve ammettere sue responsabilità, definire o liquidare danni, o sostenere spese a riguardo pena la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893, e 1894 del Codice Civile. Gli Assicuratori hanno la facoltà di assumere a nome dell Assicurato, in qualsiasi momento, la gestione della lite, sia in sede stragiudiziale che giudiziale. L Assicurato non è tenuto a resistere ad un azione legale di Terzi, salvo che tale azione non sia considerata infondata da un legale nominato di comune accordo tra Assicurato ed Assicuratori. Qualora l Assicurato non accettasse una transazione suggerita e raccomandata dagli Assicuratori potrà, a suo rischio e spese, resistere alle pretese del Terzo e/o proseguire l eventuale azione legale. In tal caso gli Assicuratori non saranno tenuti a pagare più dell ammontare che avevano suggerito di offrire in transazione. Art. 3) RIVALSA Gli Assicuratori sono surrogati, fino alla concorrenza dell indennizzo liquidato, in tutti i diritti dell Assicurato. Gli Assicuratori rinunciano tuttavia a rivalersi verso impiegati, dirigenti, ed in via generale verso tutte le persone di cui l Assicurato stesso debba rispondere per Legge, salvo il caso di dolo. Art. 4) REGOLAZIONE Nell eventualità che il premio per questo contratto di assicurazione sia stato calcolato sulla base di dati stimati forniti dall Assicurato, l Assicurato dovrà tenere una contabilità accurata contenente tutti i dati relativi alla formulazione della stima, e dovrà permettere l ispezione dei relativi dati da parte degli Assicuratori o dei rappresentanti da questi nominati. L Assicurato dovrà inoltre, entro 30 giorni dalla scadenza del periodo di assicurazione, fornire tutti i dati e le informazioni che potrebbero essere richiesti dagli Assicuratori. Il premio finale per il periodo di assicurazione sarà di conseguenza regolato sui dati aggiornati, la differenza tra il premio finale ed il premio minimo a deposito stabilito nel modulo dovrà essere pagato dall Assicurato. Nell eventualità che tale differenza sia negativa, all Assicurato non verrà rimborsata alcuna cifra. Art. 5) OSSERVANZA DEI TERMINI DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE E` condizione precedente a qualsiasi responsabilità da parte degli Assicuratori che l Assicurato osservi diligentemente e si attenga a tutti i termini e condizioni del presente contratto che richiedono l osservanza da parte dell Assicurato. Art. 6) ESCLUSIONI Il presente contratto di assicurazione non vale per le richieste di risarcimento: (a) direttamente o indirettamente derivanti da danni a dipendenti, dirigenti, amministratori e collaboratori in genere dell Assicurato per morte, lesioni personali, malattie o invalidità; (b) direttamente o indirettamente derivanti da proprietà, possesso o uso di terreni, fabbricati, aeromobili, veicoli a motore e natanti; (c) direttamente o indirettamente derivanti da dolo dell Assicurato (d) derivanti da violazione di norme su marchi e brevetti, diritti intellettuali, Passing off e Registered design. (e) direttamente o indirettamente derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall Assicurato e non direttamente derivatagli dalla Legge; 5

(f) derivanti da vendita, riparazione, costruzione, installazione, manutenzione e fornitura di beni o prodotti; (g) direttamente o indirettamente derivanti da danni cagionati a Terzi per morte, lesioni personali, malattie o invalidità e per danneggiamenti a cose; (h) direttamente o indirettamente derivanti da insolvenza e/o fallimento dell Assicurato; (i) direttamente o indirettamente derivanti da inquinamento e contaminazione di qualsiasi tipo; (j) derivanti da richieste di risarcimento dipendenti da fatti pregressi noti all Assicurato prima della decorrenza di questo contratto e non comunicate agli Assicuratori all atto della stipula; (k) relative a reclami già presentati a taluna delle persone assicurate, o derivanti da circostanze di cui taluna delle persone assicurate fosse a conoscenza o ragionevolmente avrebbe dovuto essere a conoscenza, prima dell'inizio del periodo di assicurazione in corso (l) direttamente o indirettamente derivanti da radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell atomo nonché da proprietà radioattive, tossiche, esplosive o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o suoi componenti; (m) derivanti da azioni legali che siano intentate in territori diversi da quelli indicati nel modulo di polizza, o anche quando l azione legale sia intentata in tali territori al fine di deliberare e rendere esecutiva una sentenza promulgata in Paesi diversi da quelli indicati nel modulo di polizza; (n) derivanti da obbligazioni di natura fiscale, multe, ammende, indennità di mora o altre simili pene di carattere pecuniario; (o) conseguenti a omissioni nella stipulazione o modifica di assicurazioni o ritardi nel pagamento dei relativi premi; (p) che insorgono in occasione di guerra, invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato; (q) che abbia fondamento od origine, diretta o indiretta o che sia la conseguenza o comunque riguardi svalutazione o perdita di investimenti qualora tali svalutazioni o perdite siano il risultato di tendenze normali o anormali o fluttuazioni normali o anormali di azioni societarie, di strumenti finanziari o di altri mercati che sono fuori dal controllo o dall influenza dell Assicurato; (r) direttamente o indirettamente derivanti da o che risultino, o che siano la conseguenza di, o che siano coinvolti in qualsiasi modo con (i) asbesto, o qualsiasi materiale che contenga amianto in qualsiasi forma o quantità; o (ii) la presente, potenziale, presunta o possibile formazione, crescita, presenza, emissione o dispersione di qualsiasi tipo di fungo, muffa, spora o microtossina di qualsiasi tipo; (s) direttamente o indirettamente derivanti o nascenti dalla Responsabilità Civile del Vettore derivante all Assicurato dalle norme di legge vigenti. ART. 7) ARBITRATO In caso di divergenze sulla natura dell'errore professionale, sulla ammissibilità al risarcimento del danno e sull'interpretazione delle norme che regolano il presente contratto, le Parti potranno rimettersi al giudizio di un collegio arbitrale che risiederà presso la sede dell'assicurato e sarà composto da tre arbitri dei quali almeno due scelti tra professionisti, o comprovati esperti, con almeno 10 anni di esperienza nel campo di attività svolta dall Assicurato e per i quali non sussista un conflitto di interessi con le Parti rappresentate. Ciascuna delle Parti nomina il suo arbitro; il terzo è nominato dai primi due ovvero, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale dove ha sede l Assicurato. Nel caso in cui una Parte non provveda alla nomina dell'arbitro, l'altra, trascorsi inutilmente trenta giorni dall'invio della lettera raccomandata con avviso di ricevimento, potrà richiedere la nomina degli altri due arbitri al Presidente del Tribunale del luogo ove risiederà il collegio arbitrale. Ciascuna delle Parti risponde delle spettanze del proprio arbitro e della metà di quelle del terzo arbitro. Il collegio arbitrale ha diritto di pretendere dalle Parti ogni necessaria informazione e di effettuare ispezioni e verifiche di testi; le decisioni del collegio arbitrale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge e sono obbligatorie per le Parti anche qualora uno dei componenti si rifiutasse di firmare il relativo verbale. Il Collegio è altresì competente a decidere, qualora l'assicurato abbia pagato il danneggiato senza il consenso degli Assicuratori, se tale comportamento è stato posto in essere al fine di evitare un danno maggiore per gli Assicuratori stessi. ART. 8 CLAUSOLA INTERMEDIARIO La gestione della presente polizza è affidata a Lime Street Insurance Brokers Limited, 1 Portsoken Street, E1 8BT, Londra, Regno Unito (Lloyd s Correspondent) quale broker di assicurazione. Il quale a sua volta si avvale di CSA Centro Servizi Assicurativi S.R.L. quale intermediario assicurativo in Italia. Il Contraente, gli Assicurati e l Assicuratore danno atto che tutti i reciproci rapporti inerenti l esecuzione del presente contratto avverranno tramite il suddetto broker. 6

ART. 9) ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ SOLIDALE La responsabilità di ogni Assicuratore è disgiunta e non solidale con quella degli altri Assicuratori. Ogni Assicuratore è responsabile solo per la quota di rischio che ha assunto. Ogni Assicuratore non è responsabile per la quota di responsabilità assunta da qualsiasi altro Assicuratore. ART. 10) LEGGE APPLICABILE - GIURISDIZIONE - ELEZIONE DI DOMICILIO AI FINI DELLA NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI - E' convenuto tra le parti che la presente Assicurazione è regolata da e sarà interpretata esclusivamente in base alla legge italiana. Ogni controversia derivante da, relativa a e/o connessa alla presente Assicurazione sarà devoluta all'autorità giudiziaria italiana. Data L Assicurato / Il Contraente Ai fini degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile l Assicurato sottoscritto dichiara di aver attentamente letto e di approvare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli delle: Condizioni Particolari: ART. 1) OGGETTO DELL ASSICURAZIONE; ART. 6) QUALIFICA DI TERZI; ART. 7) VALIDITÀ TEMPORALE, RETROATTIVITÀ - CLAIMS MADE; ART. 8) VALIDITÀ TERRITORIALE; ART. 10) GARANZIA A FAVORE DEGLI EREDI O DEI LEGALI RAPPRESENTANTI; ART. 11) RESPONSABILITÀ PERSONALE DEI DIRIGENTI E DIPENDENTI; ART. 13) PERIODO DI ASSICURAZIONE. Condizioni Speciali ART. 2) GESTIONE DEL SINISTRO; ART. 4) REGOLAZIONE; ART. 5) OSSERVANZA DEI TERMINI DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE; ART. 6) ESCLUSIONI; ART. 8) CLAUSOLA INTERMEDIARIO; ART. 9) ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ SOLIDALE ART. 10) LEGGE APPLICABILE - GIURISDIZIONE - ELEZIONE DI DOMICILIO AI FINI DELLA NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI. Data L Assicurato / Il Contraente 7

APPENDICE ALLA COPERTINA DI POLIZZA CLAUSOLA SANZIONI, LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI Nessun (ri)assicuratore sarà tenuto a fornire copertura e nessun (ri)assicuratore sarà obbligato a pagare alcun sinistro o fornire alcuna prestazione in virtù del presente contratto nella misura in cui la fornitura di tale copertura, pagamento di tale sinistro o fornitura di tale prestazione esporrebbe l (ri)assicuratore a qualsiasi sanzione, divieto o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche e commerciali, leggi o disposizioni dell Unione Europea, Regno Unito o Stati Uniti d America. LMA3100 CLAUSOLA EUROPEA DI NOTIFICA ATTI E GIURISDIZIONE Salvo che sia diversamente specificato nel testo di polizza, si conviene che il presente contratto d assicurazione sarà regolato esclusivamente dalla legge e dagli usi Italiani, e che qualsiasi controversia derivante da, inerente a, o connessa al presente contratto d assicurazione sarà esclusivamente soggetta alla giurisdizione del competente Foro in Italia. Pertanto i Membri Sottoscrittori di Lloyd s che hanno assunto il rischio di cui al presente contratto concordano che tutte le citazioni, gli avvisi o i procedimenti che debbano essere loro notificati al fine di promuovere azioni legali nei loro confronti in relazione al presente contratto d assicurazione saranno correttamente notificati se a loro indirizzati e consegnati loro presso CMS Cameron McKenna Mitre House, 160 Aldersgate Street London, EC1A 4DD, Regno Unito che, in questo caso, ha il potere di accettare la notifica per loro conto. I Membri Sottoscrittori nel fornire tale potere non rinunciano ad avvalersi di ogni speciale termine o periodo di tempo al quale abbiano diritto ai fini della notifica di tali citazioni, avvisi o procedimenti in virtù della loro residenza o domicilio in Inghilterra. RECLAMI Ogni reclamo relative alla gestione del Contratto d Assicurazione o alla liquidazione dei sinistri dovrebbe essere indirizzato al broker de Contraente per essere a tale fine assistiti. Policyholder & Market Assistance Department Lloyd s, One Lime Street London, EC3M 7HA, Regno Unito Email: complaints@lloyds.com T: +44 (0)207 327 5693 F: +44 (0)207 327 5225 Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dell esito del reclamo, oppure decorsi 45 giorni senza che sia stato dato riscontro al reclamo, se il reclamante e un Consumatore o un piccolo imprenditore, intendosi per tale un imprenditore con un giro d affari inferior ad 2.000.000,00 e con meno di 10 dipendenti, potra anche presentare il proprio reclamo avvalendosi della procedura per liti transfrontaliere Fin-net, trasmettendo il proprio reclamo all ISVAP e facendo richiesta di applicazione di tale procedura oppure rivolgendosi direttamente al Sistema competente nel Regno Unito: Financial Ombudsman Service, South Quay Plaza, 183 Marsh Wall, E14 9SR, UK; telefono +442079641000; complaint.info@financial-ombudsman.org.uk. La procedura di reclamo fa salvo il diritto di promuovere azioni legali o iniziare procedure alternative di risoluzione delle controversie, in conformita alle previsioni contrattuali. 8

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30/06/2003 N.196 Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (di seguito denominato "Codice"), ed in relazione ai dati personali che La riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La informiamo di quanto segue. 1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI Il trattamento a) è diretto all'espletamento da parte dei Membri Sottoscrittori di Lloyd's of London (di seguito denominati "Lloyd's") delle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione del contratto e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui i Lloyd's sono autorizzati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge; b) può anche essere diretto all'espletamento da parte di Lloyd's delle finalità di informazione e promozione commerciale dei prodotti assicurativi di Lloyd's stessi; 2. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO Il trattamento a) è realizzato per mezzo di operazioni o complessi di operazioni: raccolta; registrazione e organizzazione; elaborazione, compresi modifica, raffronto/interconnessione; utilizzo, comprese consultazione, comunicazione; conservazione; cancellazione/distruzione; sicurezza/protezione, comprese accessibilità/confidenzialità, integrità tutela; b) È effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati; c) È svolto dall'organizzazione del titolare e da società di fiducia, il cui elenco è disponibile presso il Titolare, che sono nostre dirette collaboratrici e che operano in totale autonomia come distinti titolari del trattamento di dati personali, obbligati ad adempiere in proprio alla normativa in materia di tutela di protezione dei dati personali. Si tratta in modo particolare di società che svolgono servizi di assunzione rischi, archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intercorsi con la clientela, svolgimento di sopralluoghi, perizie, gestione e liquidazione sinistri. 3. CONFERIMENTO DEI DATI La raccolta dei dati può essere effettuata presso l'interessato ovvero presso società accreditate presso i Lloyd's che svolgono per nostro conto compiti di natura assuntiva (agenti, subagenti, broker). Ferma l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati personali può essere: a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, motorizzazione civile), limitatamente ai dati personali richiesti in forza di dette leggi, regolamenti o normativa comunitaria; b) obbligatorio per la conclusione di nuovi contratti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri; limitatamente ai dati personali contenuti nella modulistica Lloyd's; c) facoltativo ai fini dello svolgimento dell'attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'assicurato stesso. 4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire i dati personali a) nei casi di cui al punto 3, lett. a) e b), comporta l'impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquidare i sinistri; b) nel caso di cui al punto 3, lett. c), non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, ma preclude la possibilità di svolgere attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato. 5. COMUNICAZIONE DEI DATI I dati personali possono essere comunicati - per le finalità di cui al punto 1, lett. a), e per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge - agli altri soggetti del settore assicurativo, quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM); legali, periti e autofficine; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché società di servizi informatici o di archiviazione; ad organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo; Prudential Regulation Authority, Financial Conduct Authority, ISVAP, Ministero delle Attività produttive, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione Civile e dei trasporti in concessione); altri enti pubblici. Inoltre i dati potranno essere comunicati ad altri enti in sede di partecipazione a bandi di gara per fornire nostre referenze. Tali soggetti operano in totale autonomia come distinti titolari del trattamento di dati personali, e sono obbligati ad adempiere in proprio alla legge; l'elenco dei destinatari delle comunicazioni dei dati personali è disponibile presso l'ufficio del Coverholder, e può essere gratuitamente messo a conoscenza dell'interessato, mediante richiesta scritta al Titolare all'indirizzo email info@globeuw.com, ai sensi dell'art. 7 del Codice. 9

6. DIRITTI DELL'INTERESSATO L'art. 7 del Codice conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della modalità e delle finalità del trattamento; di venire a conoscenza della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l ausilio di strumenti elettronici; di ottenere gli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell art. 5, comma 2 del Codice; di essere messo a conoscenza dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, o di incaricati; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della Legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso. L'esercizio dei diritti dell'interessato può essere esercitato secondo quanto stabilito dall art. 8 del Codice. 7. TITOLARE DEL TRATTAMENTO Titolare del trattamento è il Coverholder menzionato nel Modulo di polizza, che agisce in qualità di agente degli Assicuratori. CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Preso atto dell'informativa di cui sopra, ed ai sensi dell art. 23 e 26 del Codice, Le chiediamo quindi di esprimere il consenso per i trattamenti di dati strettamente necessari per le operazioni e servizi da Lei richiesti e più precisamente per: a) il trattamento dei dati "sensibili" per le finalità di cui al punto 1, lett. a) dell'informativa e nelle modalità di cui al punto 2. La informiamo che i dati sensibili oggetto del trattamento possono essere, per esempio, dati personali idonei a rivelare lo stato di salute¹; b) la comunicazione dei dati sensibili alle categorie di soggetti e nelle modalità indicate al punto 5 della predetta informativa, che li possono sottoporre a trattamenti aventi le finalità di cui al punto 1, lett. a) della medesima informativa o obbligatori per legge; Luogo L'interessato Data Nome e Cognome leggibili Firma c) lo svolgimento di attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato. Luogo L'interessato Data Nome e Cognome leggibili Firma Ai sensi dell'art. 7 del Codice Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati oggetto di trattamento e come essi vengono utilizzati. Ha, altresì, il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento ricorrendo i motivi di cui all art. 7 del Codice richiamati nel punto 6 dell informativa. ¹ Per specifici servizi che comportano la conoscenza da parte di Lloyd's di ulteriori dati sensibili, Le sarà richiesto un consenso scritto di volta in volta. 10

c) Glossario (le definizioni relative a termini espressi al singolare valgono, con significato al plurale, anche per i medesimi termini espressi al plurale) Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall Assicurazione; Assicuratore: il membro o membri di Lloyd s, che hanno accettato di assumere il rischio coperto dal Contratto d Assicurazione e, in caso di coassicurazione, le imprese di assicurazione menzionate nel Contratto di Assicurazione; Bilanci dei membri: l utile/(la perdita) da distribuire/(da recuperare) da parte dei Sindacati a favore di/(dai) membri di Lloyd s; Consumatore: è la persona fisica che agisce per scopi estranei all attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta; Contratto d Assicurazione: il contratto in forza del quale l Assicuratore assume, nei limiti, termini e condizioni ivi previsti, i rischi nello stesso specificati; Contraente: Il soggetto che stipula il Contratto d Assicurazione ed il cui interesse può essere protetto dall Assicurazione; Fondi dei membri presso Lloyd s: i fondi depositati e detenuti in via fiduciaria presso Lloyd s a garanzia dei contraenti e per sostenere l attività assuntiva di rischi complessiva di un membro; Franchigia: Importo prestabilito che, in caso di Sinistro, rimane a carico dell Assicurato. Tale importo va a ridurre l ammontare dell indennizzo/risarcimento che sarebbe spettato se tale franchigia non fosse esistita; Massimale: l ammontare che rappresenta l entità massima dell obbligazione di pagamento dell Assicuratore in forza del Contratto d Assicurazione; Premio: Il corrispettivo dovuto dal Contraente all Assicuratore; Scheda di Polizza: il documento allegato al Contratto d Assicurazione che contiene i dati del Contraente e dell Assicurato, il Massimale, i Sottolimiti, la decorrenza, il premio, i Sindacati il cui membro o membri hanno accettato di assumere il rischio coperto dal Contratto d Assicurazione, gli eventuali altri dettagli del Contratto d Assicurazione; Scoperto: Importo che rimane a carico dell Assicurato, espresso in misura percentuale sull ammontare dell indennizzo/risarcimento che spetterebbe in assenza dello scoperto stesso; Sindacato: è definito Sindacato il membro di Lloyd s o il gruppo di membri di Lloyd s, che assumono rischi attraverso un agente gestore al quale è attribuito un numero di sindacato dal Council di Lloyd s; Sinistro: Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa; Sottolimite: l ammontare che rappresenta l entità massima dell obbligazione di pagamento dell Assicuratore in forza del Contratto d Assicurazione in relazione ad uno specifico rischio: tale ammontare non si somma a quello del Massimale, ma è una parte dello stesso. 31/05/14 LSW1695D-12 1

d) Modulo di Proposta Assicurazione della Responsabilità Civile professionale degli Operatori dei Trasporti su Strada (Miscellaneous - Professional Indemnity Insurance) 14 Fenchurch Avenue London EC3M 5BS Tel +44 (0)20 7265 7454 www.limestreetbrokers.com La presente proposta è relativa ad una polizza di responsabilità civile nella forma claims made ciò significa che la polizza copre: I reclami avanzati per la prima volta durante il periodo di validità della polizza, dopo la scadenza della polizza nessun reclamo potrà essere avanzato anche se l evento che ha originato la richiesta di risarcimento si sia verificato durante il periodo di validità della polizza. Questa proposta deve essere complilata e firmata da un titolare, da un socio o da un amministratore del proponente. La persona che compila e firma la proposta deve essere autorizzata a farlo dal proponente e deve adoperarsi per acquisire tutte le informazioni necessarie presso gli altri soci, amministratori o dipendenti al fine di rispondere alle domande. Per poter rilasciare una quotazione tutte le domande devono avere una risposta. Completare e firmare questa proposta, non obbliga il proponente o l assicuratore alla stipula del contratto. Ove lo spazio fosse insufficiente utilizzare fogli addizionali ed allegarli (per favore indicate un riferimento al numero di sezione). Per favore compilare in stampatello per evitare problemi relativi alla trasmissione via fax. Fate un cerchio o smarcate SI/NO per indicare la vostra risposta. Fornire I seguenti dettagli incluso I nomi commerciali del proponente Nome: Data di Inizio attività: Natura giuridica: ditta individuale società di persone società di capitali Tel.: e-mail: Codice Fiscale: Partita IVA Indirizzo Completo ( Via, num civ, Città, CAP) del proponente - indicare il responsabile dell attività Persona responsabile Via, numero civito: Città, CAP, Iscrizione all albo: in data: in corso di iscrizione La copertura sarà pienamente valida quando l'assicurato sarà debitamente autorizzato dall'autorità competente INFORMAZIONE DELL ATTIVITÀ Attività esercitata: Impresa di Trasporto su strada conto Terzi Altro specificare Numero di Addetti: Dei quali Autisti: Tipo di trasporto: Nazionale Internazionale Merci Persone Numero di veicoli. Si prega di indicare il numero totale di veicoli nel parco veicoli del proponente (escluso il numero di rimorchi, semirimorchi e veicoli con un peso lordo a pieno carico inferiore a 1,5 tonnellate) Lime Street Insurance Brokers is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority under licence number 533852. Registered in England number 07384279 1

Ricavi lordi penultimo esercizio (volume d affari) Ricavi lordi ultimo esercizio (volume d affari) Ricavi lordi stima es. in corso (volume d affari) Massimale ( 9,000.00 per il primo veicolo oltre 5,000.00 per ogni altro) Sono mai state rifiutate al Proponente o annullate dagli Assicuratori coperture assicurative o il rinnovo per questi rischi? Se si fornire informazioni dettagliate. Si prega di barrare la risposta pertinente si no In relazione alle vostre attività professionali, dopo attenta valutazione, siete a conoscenza di circostanze nella vostra attività che possa dare origine ad una richiesta di risarcimento nei vostri confronti, ivi comprese: Una circostanza di cui siete a conoscenza ed alla quale non potetete ragionevolmente pore rimedio Una lamentela circa il vostro operato o circa qualsiasi vostra attività che non possa essere immediatamente risolta Un crescente livello di reclamo su un progetto particolare Un cliente che vi rifiuta dei pagamenti dovuti dopo aver reclamato Perdite dovute a disonestà o dolo di vostri dipendenti o vostri collaboratori autonomi Ogni circostanza che possa dar luogo a una richiesta di risarcimento nei confronti di vostri ex soci in affari, nei confronti di vostri ex dipendenti o ex amministratori ( ove applicabile). Si prega di barrare la risposta pertinente Se la vostra risposta ad una qualsiasi delle domande di cui sopra è si, per favore fornite chiarimenti dettagliati su un foglio a parte si no DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI SINISTRI Dopo attenta valutazione il proponente NON E A CONOSCENZA di sinistri nei suoi confronti o nei confronti di qualsiasi titolare, socio, amministratore o dipendente Dopo attenta valutazione il proponente NON E A CONOSCENZA di circostanze o fatti che siano o che possano generare sinistri nei suoi confronti o nei confronti di qualsiasi titolare, socio, amministratore o dipendente Il sottoscritto conferma che le dichiarazioni rese in questa Dichiarazione di Assenza di Sinistri sono vere e complete e di non aver travisato o omesso nessun fatto materiale. Il proponente dichiara di aver letto e compreso tutte le condizioni riportate nel contratto di assicurazione e dichiara, altresì, ai sensi e per gli effetti degli art 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, che le informazioni fornite sono complete e veritiere ed è consapevole che la presente proposta forma parte integrativa del contratto assicurativo e dichiara che non ha taciuto, omesso od alterato circostanze che possono influire sulla valutazione del rischio da parte degli Assicuratori. Il proponente dichiara, altresì, di aver esaminato attentamente l informativa fornita dalla Società ai sensi dell art. 123 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175 ed in conformità con quanto disposto dalla circolare ISVAP n. 303 del 2 giugno 1997 stessa. Luogo e data Il proponente Lime Street Insurance Brokers is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority under licence number 533852. Registered in England number 07384279 2