ALBERTI - UBINI - CASTAGNETTI Dottori Commercialisti Associati

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Dottori Commercialisti Associati ASSOCIATI: GIOVANNI ALBERTI Professore Ordinario di Economia Aziendale in quiescenza CLAUDIO UBINI ALBERTO CASTAGNETTI ELISABETTA UBINI PIAZZA CITTADELLA 6 37122 VERONA TELEFONO: 045/597825-8000933 TELEFAX: 045/8010330 E-MAIL: info@albertiassociati.com COLLABORATORI: LAURA CORDIOLI dottore in economia ANTONIO POZZO dottore in economia RITA MAGGI Verona, 18 dicembre 2012 Spettabili CLIENTI DELLO STUDIO LORO INDIRIZZI NOTA INFORMATIVA N. 43/2012 Tutela contro i ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali Il D.Lgs n. 192/2012 ha apportato numerose modifiche al D.Lgs n. 231/2002 in materia di contrasto ai ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali e prestazioni professionali. Di seguito saranno esaminate le principali novità. 1. AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA NUOVA DISCIPLINA Le disposizioni in esame contro i ritardi nei pagamenti si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale. A tali fini: per transazioni commerciali si intendono i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo; per imprenditore, si intende ogni soggetto esercente un attività economica organizzata o una libera professione;

per pubblica amministrazione si intendono le amministrazioni di cui all art. 3 comma 25 del D.Lgs. n. 163/2006 e ogni altro soggetto, allorquando svolga attività per la quale è tenuto al rispetto della disciplina di cui al suddetto D.Lgs. n.163/2006. Fattispecie escluse Le disposizioni in esame non trovano invece applicazione per: i contratti stipulati con i consumatori, intesi come le persone fisiche che agiscono per scopi estranei all attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (in quanto non rientranti nella definizione di transazione commerciale rilevante per la normativa in esame); i debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore, comprese le procedure finalizzate alla ristrutturazione del debito; i pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno, compresi i pagamenti effettuati a tale titolo da un assicuratore. 2. DECORRENZA DELLA NUOVA DISCIPLINA Le nuove disposizioni in materia di ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali, come modificate e integrate dal D.Lgs. n. 192/2012, si applicano a decorrere dalle transazioni commerciali concluse dall 1 gennaio 2013. 3. TERMINI DI PAGAMENTO E DECORRENZA DEGLI INTERESSI MORATORI Dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, sull importo dovuto decorrono i previsti interessi moratori, automaticamente, senza cioè che sia necessario uno specifico atto del creditore che costituisca in mora il debitore, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. A tali fini, per importo dovuto si intende la somma che avrebbe dovuto essere pagata entro il termine contrattuale o legale di pagamento, comprese le imposte, i dazi, le tasse o gli oneri applicabili indicati nella fattura o nella richiesta equivalente di pagamento. 3.1 TERMINI DI DECORRENZA DEGLI INTERESSI MORATORI In linea generale, ai fini della decorrenza degli interessi moratori si applicano i seguenti termini: 30 giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente; non hanno effetto sulla decorrenza del termine le foglio n. 2

richieste di integrazione o modifica formali della fattura o di altra richiesta equivalente di pagamento; ovvero 30 giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento; ovvero 30 giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi; ovvero 30 giorni dalla data dell accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali (es. collaudo), qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento anteriormente o contestualmente a tale data. I suddetti termini sono raddoppiati, diventando quindi di 60 giorni per le imprese pubbliche che sono tenute al rispetto dei requisiti di trasparenza di cui al D.Lgs. n. 333/2003 e per gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria e che siano stati debitamente riconosciuti a tale fine. 3.1.1 Deroghe contrattuali nei rapporti tra imprese e/o tra professionisti Nelle transazioni commerciali tra imprese e/o tra professionisti, le parti possono pattuire un termine per il pagamento superiore rispetto a quello sopra indicato. Si precisa a tal proposito che i termini superiori a 60 giorni devono essere pattuiti espressamente e che la clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto e non possono comunque essere gravemente iniqui per il creditore. 3.1.2 Deroghe contrattuali nei rapporti con pubbliche amministrazioni Nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione, le parti possono pattuire un termine per il pagamento superiore a quello sopra indicato, ma comunque non superiore a 60 giorni, in modo espresso, la clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto e quando ciò sia giustificato dalla natura o dall oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione. 3.1.3 Procedure di accertamento della conformità della merce o dei servizi Quando è prevista una procedura diretta ad accertare la conformità della merce o dei servizi al contratto, essa non può avere una durata superiore a 30 giorni dalla data della consegna della merce o della prestazione del servizio salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti e previsto nella documentazione di gara. L accordo deve essere provato per iscritto e, comunque, non può essere gravemente iniquo per il creditore. foglio n. 3

3.1.4 Pagamenti a rate Resta ferma la facoltà delle parti di concordare termini di pagamento a rate. In tali casi, qualora una delle rate non sia pagata alla data concordata, gli interessi e il risarcimento previsti dalla disciplina in esame sono calcolati esclusivamente sulla base degli importi scaduti. 4. MISURA DEGLI INTERESSI MORATORI Gli interessi legali di mora previsti dalla disciplina in esame sono pari: al tasso di riferimento della Banca centrale europea (BCE), reso noto ogni sei mesi dal Ministero dell Economia e delle Finanze mediante pubblicazione di un apposito comunicato sulla Gazzetta Ufficiale; tale tasso di riferimento: per il primo semestre dell anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1 gennaio di quell anno; per il secondo semestre dell anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1 luglio di quell anno; maggiorato di 8 punti percentuali, per le transazioni commerciali concluse a decorrere dall 1 gennaio 2013. Gli interessi di mora in esame sono calcolati su base giornaliera e secondo il regime dell interesse semplice. Si fa inoltre presente che nelle transazioni commerciali tra imprese e/o tra professionisti, è consentito alle parti di concordare un tasso di interesse diverso, purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore. 5. RISARCIMENTO DELLE SPESE DI RECUPERO DEL CREDITO E DEI MAGGIORI DANNI In caso di ritardo nel pagamento delle somme dovute, il creditore ha diritto anche al rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte. Al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40,00 euro a titolo di risarcimento del danno. È comunque fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito. 6. NULLITA DI CLAUSOLE foglio n. 4

Sono nulle, quando risultano gravemente inique in danno del creditore, le clausole, a qualunque titolo previste o introdotte nel contratto, relative: al termine di pagamento, al saggio degli interessi moratori, al risarcimento per i costi di recupero. Il giudice può dichiarare, anche d ufficio, la nullità della clausola avuto riguardo a tutte le circostanze del caso. Ai fini in esame, anche la clausola che esclude l applicazione di interessi di mora è considerata gravemente iniqua, senza possibilità di prova contraria. Diversamente, la clausola che esclude il risarcimento per i costi di recupero del credito è considerata, per presunzione, gravemente iniqua, salve le possibilità di prova contraria. Infine, nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione, è nulla, su dichiarazione d ufficio del giudice, la clausola avente ad oggetto la predeterminazione o la modifica della data di ricevimento della fattura. 7. RUOLO DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA È prevista, per le associazioni di categoria degli imprenditori presenti nel Consiglio nazionale dell economia e del lavoro (CNEL) la legittimazione ad agire a tutela degli interessi collettivi. 8. RAPPORTI DI SUBFORNITURA Le nuove disposizioni in materia di ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali devono essere coordinate con le disposizioni contenute nella L. n. 192/1998, in relazione ai rapporti di subfornitura 1. 8.1 TERMINI DI PAGAMENTO 1 Si ricorda che la subfornitura è il contratto con il quale un imprenditore si impegna ad effettuare per conto di una impresa committente lavorazioni su prodotti semilavorati o su materie prime forniti dalla committente medesima, o si impegna a fornire all impresa prodotti o servizi destinati ad essere incorporati o comunque ad essere utilizzati nell ambito dell attività economica del committente o nella produzione di un bene complesso, in conformità a progetti esecutivi, conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli o prototipi forniti dall impresa committente. Sono esclusi i contratti aventi ad oggetto la fornitura di: materie prime; servizi di pubblica utilità; beni strumentali non riconducibili ad attrezzature. foglio n. 5

Se il contratto di subfornitura rientra nell ambito applicativo del D.Lgs. n. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. n. 192/2012: si applicano i termini legali di pagamento previsti dal suddetto D.Lgs. n.231/2002 come modificato dal D.Lgs. n. 192/2012, in quanto più favorevoli per il creditore; i termini contrattuali di pagamento, stabiliti in deroga alle nuove disposizioni, non possono comunque superare: i 60 giorni dal momento della consegna del bene o della comunicazione dell avvenuta esecuzione della prestazione; ovvero i 90 giorni, in caso di accordi nazionali o locali tra le rappresentanze dei committenti e dei subfornitori. 8.2 INTERESSI DI MORA E PENALI In caso di ritardi nei pagamenti relativi ai rapporti di subfornitura, si applicano tassi di interesse di mora nella stessa misura prevista dal D.Lgs. n. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. n.192/2012. Inoltre, ove il ritardo nel pagamento superi di 30 giorni il termine previsto, il committente è soggetto anche ad una penale pari al 5% dell importo in relazione al quale non ha rispettato i termini. Quest ultima penale non è prevista dal D.Lgs. n. 231/2002 in relazione ai ritardi di pagamento relativi a contratti che non siano qualificabili come rapporti di subfornitura ai sensi della L. n. 192/98. 9. CESSIONI DI PRODOTTI AGRICOLI E/O ALIMENTARI In relazione ai contratti di cessione di prodotti agricoli e/o alimentari, stipulati dal 24 ottobre 2012 e la cui consegna avviene nel territorio italiano, si applica invece la speciale disciplina nell art. 62 del D.Lgs. n. 1/2012 (vedasi nota studio n. 37/2012) * * * Restando a disposizione per ogni ulteriore approfondimento, è gradita l occasione per inviarvi i migliori saluti. Studio Alberti Ubini Castagnetti foglio n. 6