SPETT.LE COMITATO AMMINISTRATORE DEL FONDO PER LA GESTIONE SPECIALE DI CUI ALL ART. 2, CO. 26, LEGGE 8.08.1995 N. 335



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SPETT.LE COMITATO AMMINISTRATORE DEL FONDO PER LA GESTIONE SPECIALE DI CUI ALL ART. 2, CO. 26, LEGGE 8.08.1995 N. 335 (TRAMITE INPS SEDE DI ROMA, PIAZZA AUGUSTO IMPERATORE N. 32) Per il sottoscritto Avv. Marco Pieri, nato a Roma il 11.12.1975 ed ivi residente in Piazza del Parlamento n. 36 (C.F. PRIMRC75T11H501O), il quale ai fini del presente procedimento elegge domicilio presso il proprio Studio in Roma, via Lima n. 31 (00198), contro INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, PER l annullamento e/o l accertamento della nullità della nota datata 13.06.2011, ricevuta tramite raccomandata a.r. il 5.07.2011, con la quale l INPS ha comunicato l iscrizione d ufficio del ricorrente con decorrenza 1.01.2005 alla gestione separata di cui all articolo 2 comma 26 della Legge n. 335/95 e chiesto il pagamento del contributo e delle sanzioni per l anno 2005 per complessivi 2.821,80 nonché per l accertamento e la dichiarazione dell illegittimità e/o della nullità degli atti e dei provvedimenti comunicati nonché di ogni altro ed ulteriore atto e/o provvedimento presupposto e/o successivo. *** 1

L INPS, con gli atti ed i provvedimenti oggetto dell odierno ricorso, ha ritenuto a torto di poter disporre d ufficio l iscrizione dell odierno ricorrente alla gestione separata in quanto il medesimo, a dire dell Istituto, per l anno 2005 avrebbe dichiarato un reddito da lavoro autonomo derivante dall esercizio abituale di arti e professioni. La pretesa dell INPS è illegittima, sotto ogni profilo, in quanto frutto dell erronea interpretazione ed applicazione della normativa di riferimento; inoltre, solamente in via subordinata, le pretese economiche risultano inesigibili e/o non dovute, in quanto il relativo diritto è prescritto, e comunque destituite di fondamento, sia in punto di fatto che di diritto, per i seguenti MOTIVI 1. INSUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI PER L ISCRIZIONE ALLA GESTIONE SEPARATA INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL ART. 2 CO. 26 LEGGE 8.08.1995 N. 335. L INPS, anche per il tramite di codesto Spett.le Comitato, dovrà prendere atto in via preliminare ed assorbente dell interpretazione autentica la quale ha escluso, per fattispecie quale quella che ci interessa, l applicabilità della norma sopra menzionata. L art. 2 co. 26 sulla base del quale l INPS ha preteso di iscrivere d ufficio il ricorrente alla gestione separata recita testualmente: a decorrere dal 1 gennaio 1996 sono tenuti presso una apposita Gestione separata, presso l INPS, e finalizzata 2

all estensione dell assicurazione generale obbligatoria per l invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano una professione abituale, ancorchè non esclusiva, attività di lavoro autonomo ( ), nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ( ). Quale che fosse l esegesi della norma de qua da parte dell INPS poco interessa. Rileva, difatti, l interpretazione autentica fornita dal medesimo Legislatore con l articolo 18 co. 12 del D.L. 6.07.2011 n. 98 come risultante nel testo convertito dalla Legge n. 111/11: l articolo 2 comma 26 della Legge 8 agosto 1995 n. 335 si interpreta nel senso che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorchè non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all iscrizione presso l apposita gestione separata INPS sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11 in base ai rispettivi statuti e ordinamenti ( ). È opportuno premettere, a tal proposito, che l interpretazione autentica ovvero quella che proviene dallo stesso organo che ha emanato la norma di riferimento, nel caso specifico il Legislatore ha efficacia ex tunc nel senso che retroagisce fino al momento dell entrata in vigore della norma interpretata. Ebbene, rileva in punto di fatto che il ricorrente, nel periodo di riferimento (2005), svolgeva la pratica forense presso uno Studio 3

Legale Associato e, come tale, era iscritto al registro presso l Ordine degli Avvocati di Roma; iscrizione, quella, dimostrata dall avvenuto pagamento da parte del ricorrente del contributo annuo stabilito dall Ordine di appartenenza. Tale situazione si è protratta fino al superamento dell esame ed al conseguimento dell abilitazione all esercizio della professione forense (iscrizione all Albo degli Avvocati di Roma risalente all 11.01.2007). Riassumendo, nel periodo di riferimento menzionato dall INPS (anno 2005) l attività svolta dall odierno istante era subordinata all iscrizione del registro dei praticanti presso l Ordine degli Avvocati di Roma. Stando così le cose, l INPS non ha (e non avrebbe avuto) alcun potere di iscrivere d ufficio il ricorrente alla Gestione separata per difetto dei requisiti soggettivi (i soggetti che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all iscrizione ad appositi albi professionali). * Tale interpretazione, giunta con evidente ritardo, è peraltro coerente con (i) il quadro previdenziale disegnato dal Legislatore per gli Avvocati ed i praticanti Avvocati (anche abilitati), espressamente disciplinato per tutte le categorie menzionate dalla Legge 20.09.1980 n. 576) e (ii) con il diritto alla restituzione dei contributi 4

c.d. inutilizzabili riconosciuto dalla giurisprudenza a coloro che ne avevano versati in gestione separata. (i) Rileva, sotto il primo profilo, che ai praticanti senza patrocinio è preclusa l iscrizione alla Cassa di previdenza; per i praticanti abilitati al patrocinio (situazione in cui si trovava il ricorrente nel 2005), viceversa, è riconosciuta la facoltà di iscrizione alla Cassa. Iscrizione che diventa invece obbligatoria sin dal momento dell abilitazione all esercizio della professione di Avvocato (superamento dell esame e prestazione del giuramento (articolo 11 della Legge n. 576/80). Ora, non v è chi non vede (se non l INPS) che la normativa di riferimento (Legge 20.09.1980 n. 576, come successivamente modificata) disciplina espressamente anche il caso dei praticanti Avvocati, con o senza patrocinio. Più esplicitamente ai primi (con patrocinio) è riconosciuta la facoltà di iscrizione alla Cassa di Previdenza Forense. Anche le attività svolte dai praticanti con patrocinio, dunque, sono normativamene soggette all obbligo contributivo come disciplinato nel settore forense; solo che, per il periodo precedente all iscrizione all Albo degli Avvocati, il versamento dei contributi previdenziali è facoltativo. Tale facoltà dipende evidentemente dal fatto che il rimborso riconosciuto ai praticanti non ha una soglia minima ed è stabilito a mera discrezione dell Avvocato presso il quale si svolge la pratica; 5

come avvenuto nel caso di specie, peraltro, se si considera che l imponibile annuo era pari ad 8.800,00! In conclusione il regime contributivo del praticante era ed è disciplinato espressamente dalla Cassa di Previdenza Forense, ovvero da uno degli Enti di cui al comma 11 del D.L. 98/2011 (come richiamati dal comma 12 che ha fornito l interpretazione autentica della norma in questione). (ii) Ugualmente, l esegesi del Legislatore è coerente con il diritto alla restituzione dei contributi versati che, nel corso degli anni, la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto in favore di coloro che erano stati iscritti d ufficio, temporaneamente, alla gestione separata (interpretazione del D.M. 2.05.1996). Difatti la giurisprudenza aveva stabilito che coloro i quali avrebbero avuto (?) diritto alla pensione da Enti autonomi (Cassa di Previdenza Forense, alla quale il ricorrente è iscritto dal 2007) avevano il diritto di ottenere la restituzione dei contributi corrisposti alla gestione separata dell INPS qualora i medesimi non fossero risultati sufficienti a determinare il diritto ad una forma pensionistica (tra tutte Cass. civile SS. UU sent. 17.01.2007 n. 879). In punto di fatto è indubitabile che nel caso specifico i due anni di contributi che verrebbero pretesi dal ricorrente non consentirebbero il maturare di alcun diritto previdenziale. Dunque l odierno istante avrebbe avuto diritto alla restituzione dei contributi versati in quanto inutilizzabili. 6

È quindi incontrovertibile che il Legislatore, con il comma 12 del Decreto Legge in esame, ha voluto evitare situazioni ibride come quella del ricorrente e, soprattutto, una serie indefinita ed indefinibile di richieste di restituzione di contributi (versati) inutilizzabili. Il comma 12, difatti, fa salvi i contributi già acquisiti dall INPS di cui non si potrà chiedere la restituzione (art. 18 comma 12 ultimo periodo). Ecco allora che il Legislatore, con l interpretazione autentica in parola, è intervenuto nel senso sin qui spiegato dal ricorrente, cioè ha definitivamente escluso l iscrizione alla gestione separata per coloro che svolgono attività il cui espletamento è subordinato all iscrizione ad Albi la cui disciplina contributiva è regolamentata dai relativi Enti appositamente istituiti. E così facendo il Legislatore ha collocato una pietra tombale sulla questione relativa ai contributi c.d. inutilizzabili in relazione ai quali la Suprema Corte aveva sancito il diritto alla restituzione, a determinate condizioni, in favore di chi li aveva versati. Stando così le cose il Comitato adito dovrà revocare, dichiarare la nullità o annullare l iscrizione d ufficio alla gestione separata comunicata dall INPS con nota datata 15.06.2011 (peraltro in epoca antecedente rispetto all interpretazione autentica). * DELL INPS. 2. IN SUBORDINE, PRESCRIZIONE DEL DIRITTO DI CREDITO 7

In mero subordine, il ricorrente eccepisce l intervenuta prescrizione del diritto dell INPS di pretendere il pagamento dei contributi richiesti. L articolo 3 co. 9 della Legge 8 agosto 1995 n. 335 ha stabilito che le contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: 10 anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo Pensione Lavoratori e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie. Dal 1996 il termine è stato ridotto a 5 anni. L articolo 2935 c.c. stabilisce che il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. L impossibilità di far valere il diritto alla quale l articolo 2935 c.c. attribuisce rilievo quale fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione è solo quella dovuta a cause che ostacolino l esercizio del diritto e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, come quelli che trovino loro causa nell ignoranza, da parte del titolare, dell evento generatore del diritto (Cass. civile sez. Lavoro sente. 11.12.2001 n. 15622). Rileva dunque che all odierno istante sarebbe oggi preclusa la possibilità di versare i contributi per l anno 2005 per intervenuta prescrizione del relativo diritto. Per individuare il dies a quo rileva che l INPS avrebbe potuto, anzi dovuto, svolgere le opportune verifiche anche negli anni precedenti il 2005. E, per tali ragioni, siccome il regime del 8

pagamento dei contributi è affiancato a quello per il pagamento dell IRPEF, secondo il sistema degli acconti e dei saldi, rileva che all inizio 2006, a seguire il ragionamento dell INPS, il ricorrente avrebbe dovuto corrispondere un acconto sui contributi già ad inizio 2006. Cosa, questa, che non è stata fatta in quanto l odierno istante (allora come oggi) ritiene la propria posizione incompatibile con la gestione separata. Stando così le cose il termine quinquennale (dall inizio del 2006 al luglio 2011) è già decorso. Vale peraltro la pena di ricordare che l articolo 3 della Legge n. 335/95 prevede espressamente, in deroga all art. 2940 c.c., che i contributi si prescrivono e non possono essere versati. Specificamente, la prescrizione ha una efficacia estintiva e non semplicemente preclusiva, perché l ente previdenziale creditore non può rinunziarvi. Ed il pagamento effettuato dopo la prescrizione costituisce pagamento di indebito e da diritto alla restituzione (Cass. civile 4.06.2003 n. 8898). Va da sé, in ogni caso, che il versamento di tali contributi costituirebbe un pagamento indebito, con conseguente diritto alla restituzione delle somme versate. * DELL INPS. 3. ANCORA IN SUBORDINE, INFONDATEZZA DELLA PRETESA 9

Ad ogni buon conto l INPS non può pretendere alcun pagamento dal ricorrente per mancanza dei presupposti. Le condizioni del ricorrente, nel 2005, non erano certamente compatibili con quelle previste dalla normativa di riferimento in quanto il medesimo, lo si ripete, svolgeva semplicemente la pratica in attesa del conseguimento del titolo di Avvocato. Risulta di estrema utilità, in tal senso, l inquadramento della pratica forense fornito nel corso degli anni della giurisprudenza in aderenza a quanto disposto dalla Legge e dal Codice Deontologico forensi. Difatti la causa di un rapporto di praticantato professionale è quella di assicurare da parte di un professionista al giovane praticante quelle nozioni indispensabili per l attuazione, nella prospettiva e nell ambito di una futura e determinata professione intellettuale, della formazione teorica ricevuta in ambito scolastico (Cass. civile sez. Lavoro sent. 6645/1997). L attività svolta dal giovane praticante non può considerarsi elemento distinto e costitutivo del rapporto ma parte di un complesso iter formativo diretto a forgiare il futuro libero professionista non configurandosi gli obblighi della prestazione lavorativa e di una controprestazione economica. Il professionista, quindi, non ha alcun obbligo di fornire al praticante controprestazioni economiche ma, diversamente, ha quello di fornire al medesimo tutte quelle nozioni formative necessarie al raggiungimento dell abilitazione professionale. 10

Ciò detto non è escluso che il professionista riconosca al praticante eventuali erogazioni finalizzate ad agevolarne il completamento dell iter formativo. Tale sostegno e tale finalità sono previsti dall articolo 26 del Codice Deontologico degli Avvocati: l Avvocato è tenuto verso i praticanti ad assicurare l effettività ed a favorire la proficuità al fine di consentire un adeguata formazione riconoscendo allo stesso dopo un periodo iniziale un compenso proporzionato all apporto professionale ricevuto. Tali INCENTIVI sono ovviamente ed evidentemente esigui rispetto a qualunque altro corrispettivo in ambito lavorativo (nel caso di specie 8.000,00 lordi in un anno). Tali incentivi, per le finalità per cui sono corrisposti, sono senz altro assimilabili a somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale. Cioè sono somme corrisposte a soggetti, anche non studenti, per supportare lo studio, l aggiornamento, la formazione professionale. Ma le somme erogate a titolo di borse di studio non sono assoggettate ad alcun trattamento contributivo non costituendo le somme la remunerazione per un attività. Per i titolari di borse di studio, difatti, è esclusa l iscrizione alla gestione seprata dell INPS. Ed allora è evidente che gli esigui emolumenti corrisposti al praticante Avvocato, stante le finalità per cui vengono erogate 11

(aggiornamento, formazione, istruzione) non possono rappresentare reddito da lavoro autonomo. Diversamente le stesse non possono che essere assimilate alle borse di studio con conseguente esclusione dell iscrizione alla Gestione Separata dell INPS. E, si badi bene, tale conclusione è coerente con il regolamento della Cassa di Pevidenza degli Avvocati; ai praticanti è preclusa la possibilità di scriversi ad essa, evidentemente perché essi non producono volumi di affari, né un adeguato reddito imponibile. Per questi motivi l Avv. Marco Pieri RICORRE al Comitato adito affinchè accerti la nullità e/o disponga l annullamento dell iscrizione d ufficio del ricorrente alla Gestione separata, comunicata con la nota sopra menzionata, nonché accerti e dichiari la non debenza dei contributi e degli accessori pretesi dall INPS, ivi comprese le sanzioni richieste, per insussistenza dei presupposti. Roma 3 agosto 2011 Avv. Marco Pieri 12