Regolamento del Fondo per la formazione professionale dei giardinieri e dei fioristi

Documenti analoghi
del 20 novembre 2014 Art. 2 l innovazione.

VISCOM Associazione svizzera per la comunicazione visiva Verband Werbetechnik+Print COPYPRINTSUISSE Associazione svizzera dei reprografi

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale dell Unione svizzera del metallo (USM)

Fondo per la formazione professionale di fiduciario e fiduciario immobiliare Domande e risposte

Decreto del Consiglio federale

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale Edilizia

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale Costruzione in legno

del 31 marzo 2015 Art. 2 l innovazione.

ASSOCIAZIONE SVIZZERA INQUILINI Federazione della Svizzera Italiana

Nei presenti statuti, le designazioni al maschile si riferiscono sempre a entrambi i sessi.

Ordinanza sull aiuto al Servizio consultivo e sanitario in materia di allevamento di piccoli ruminanti

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Fiorista con attestato federale di capacità (AFC)

Ordinanze sulla formazione professionale di base del 22 luglio Aiuto pittore CFP

STATUTO DELL AZIENDA SPECIALE STAZIONE SPERIMENTALE PER L INDUSTRIA DELLE CONSERVE ALIMENTARI

Regolamento sull organizzazione

Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale

Istruzione per la procedura di qualificazione per la professione di cuoco in dietetica

Preventivo 2014 e pianificazione finanziaria a medio termine

Corso di preparazione agli esami di fine tirocinio per l ottenimento dell attestato federale di capacità (AFC) di Giardiniere nell indirizzo

Ordinanza sulla formazione professionale di base di impiegato d'albergo e di ristorazione

L esperienza del Canton Ticino

Ingresso visti gli articoli 81 capoverso 5, 82 capoverso 2 e 101 della legge federale del 21 marzo sull energia nucleare (LENu),

Regolamento del Fondo per la formazione professionale fiduciaria e fiduciario-immobiliare con COG

Fondo per la formazione professionale di fiduciario e fiduciario immobiliare

Il campo d'applicazione di questo contratto collettivo di lavoro si estende al Cantone Ticino.

Ordinanza sulla formazione professionale di base

Statuto della Associazione degli Amici della Compagnia Finzi Pasca. Lugano

Ordinanza sulla formazione professionale di base

Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale

Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari

Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale

DISEGNO DI LEGGE. Art.1 (Contratto nazionale di servizio)

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Impiegata d albergo/impiegato d albergo

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Estetista con attestato federale di capacità (AFC)

Corso di preparazione all esame finale di tirocinio nella professione di. Addetto/a di cucina

CI-Documento di prestazione per la procedura di qualificazione

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Progettista di sistemi di refrigerazione con attestato federale di capacità (AFC)

DETERMINAZIONE N DEL 02/11/2016

ASSOCIAZIONE COMMISSIONE TERZIARIO CHIASSO STATUTI (Art. 60 e segg. del Codice civile svizzero)

Ordinanza sulla promozione della qualità e della sostenibilità nell agricoltura e nella filiera alimentare

Zurigo, 1º settembre Piano di formazione relativo all ordinanza sulla formazione professionale di base Grafica AFC / Grafico AFC

STATUTO DEL CORPO POMPIERI CALANCA

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Addetta del pneumatico/addetto del pneumatico

Regolamento interno della Commissione dell energia elettrica

Ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese

Ordinanza concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero

Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia

Ordinanza concernente la consulenza agricola e in economia domestica rurale

Pag. 1 di 15 All. RIFERIMENTO:

Formazione di base su due anni con certificato federale di formazione pratica Orientamento verso le competenze e promozione mirata

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Legge federale sull Istituto svizzero di diritto comparato

Scuola specializzata superiore di tecnica

concernente il fondo infrastrutturale per il traffico d agglomerato, la rete delle strade nazionali,

CORSO PER L OTTENIMENTO DELL ATTESTATO PROFESSIONALE DI SPECIALISTA IN FINANZA E CONTABILITA

Procedura di qualificazione

Ordinanza dell UFFT sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base

STATUTO. della Società dei Commercianti di Bellinzona e dintorni (SCB)

Ordinanza sulla postformazione presso il Politecnico federale di Losanna

dell 8 dicembre 2004 (Stato 1 gennaio 2013) Sezione 1: Oggetto, approfondimenti e durata

Assistente d ufficio CFP programma d informazione e formazione

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Ottico con attestato federale di capacità (AFC)

del 14 novembre 2008 (Stato 1 gennaio 2013)

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Cuoca in dietetica/cuoco in dietetica con attestato federale di capacità (AFC)

Il Ministro per i Rapporti con il Parlamento

Ordinanza sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Legge sulla promozione della cultura (LPCult)

TOOL E MATERIALI ANTIRICICLAGGIO ANTIRICICLAGGIO PROFESSIONISTI

(Ordinanza sulla retribuzione dei quadri) del 19 dicembre 2003 (Stato 14 novembre 2006) b. all Istituto federale della proprietà intellettuale;

Adesione ditta individuale/d indipendente

Regolamento. Fondazione Pensionamento anticipato (PEAN) nella posa di ponteggi. della. Disposizioni generali

Ordinanza sul finanziamento del disavanzo delle istituzioni della formazione professionale e delle offerte di formazione continua

Ordinanza del DFE concernente le esigenze minime per il riconoscimento delle scuole specializzate superiori di economia

SCHEDE DOCUMENTALI NORMATIVA EUROPEA NORMATIVA STATALE

Via Cavour, POIRINO (TO) Cellulare Telefono ufficio ufficio Nazionalità

STATUTI ASSOCIAZIONE GRUPPO COMMERCIANTI CHIASSO

Ordinanza sul dottorato conferito dal Politecnico federale di Losanna

Pagina 1. BOZZA del 22/05/2014

STATUTO ASSOCIAZIONE DI PSICOLOGIA GENERATIVA DELLA SVIZZERA ITALIANA

Ordinanza concernente la vigilanza nella previdenza professionale

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Decoratrice tessile/decoratore tessile con attestato federale di capacità (AFC)

2. Agli stessi effetti rientra, fra le funzioni inerenti la materia, la vigilanza sull'attivita' privata di formazione professionale.

Legge federale sull organizzazione dell azienda delle poste della Confederazione

REGOLAMENTO GENERALE DELLE SCUOLE DI MUSICA DELLE SOCIETA AFFILIATE ALLA FEDERAZIONE BANDISTICA TICINESE

Regolamento interno della Commissione federale delle case da gioco

del 1 ottobre 2010 (Stato 1 gennaio 2013)

Regolamento sulla liquidazione parziale

Esame finale «Pratica professionale orale» per impiegati di commercio del ramo di formazione e d esame Servizi e amministrazione (S&A)

Fondo per la formazione professionale dell industria grafica

PROFILI PROFESSIONALI, REQUISITI PER L'ACCESSO E CONTENUTO DELLE PROVE

Direttive per la procedura di qualificazione

Corsi specifici sulla formazione commerciale di base Ramo Servizi & Amministrazione

Premessa... 5 PARTE PRIMA LA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA

Programma triennale per la trasparenza e l integrità (P.T.T.I.)

DETERMINA n. 102/SP del 23 OTTOBRE 2015

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Calzolaia/Calzolaio con attestato federale di capacità (AFC)

Parte C Organizzazione, ripartizione e durata dei corsi interaziendali

Ordinanza sul personale scientifico del Politecnico federale di Zurigo

COMITATO MANIFESTAZIONI LOCALI SORAGA

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Fabbricante di strumenti musicali con attestato federale di capacità (AFC)

Transcript:

Ifangstrasse 8, Casella postale, 8952 Schlieren, Tel. 044 253 93 89, Fax 044 253 93 94 info@bbf-gf.ch, www.bbf-gf.ch Regolamento del Fondo per la formazione professionale dei giardinieri e dei fioristi Indice Denominazione e scopo...2 Campo d'applicazione...2 Prestazioni ed elenco delle prestazioni...3 Contributi...4 Contabilità e costituzione di una riserva...5 Organi, revisione e vigilanza...5 Approvazione, conferimento del carattere obbligatorio generale e scioglimento...6

Sezione 1: Denominazione e scopo Art. 1 Denominazione Sotto la denominazione di "Fondo per la formazione professionale dei giardinieri e dei fioristi" (fondo) viene costituito ai sensi dell'articolo 60 della legge federale del 13 dicembre 2002 1 sulla formazione professionale (LFPr) un fondo per la formazione professionale dell'associazione JardinSuisse (Associazione svizzera imprenditori giardinieri) a cui prende parte l'associazione svizzera dei fioristi (ASF). Art. 2 Scopo 1 Con il fondo si promuove la formazione professionale di base e la formazione professionale superiore del ramo giardinieri e del ramo fioristi. 2 Le aziende che sottostanno al fondo versano dei contributi per la realizzazione dei suoi scopi. Sezione 2: Campo d'applicazione Art. 3 Campo d'applicazione territoriale Il fondo è valido in tutta la Svizzera. Art. 4 Campo d'applicazione aziendale Il fondo è valido per tutte le aziende o parti dell'azienda, indipendentemente dalla loro forma giuridica, le quali sono attivi nel ramo giardinieri e/oppure fioristi. Segnatamente si tratta di: a. aziende di giardinaggio costruzione e paesaggismo; b. aziende di giardinaggio per la manutenzione del verde; c. aziende di giardinaggio per piante ornamentali e fiori recisi; d. vivai e. vivai per piante perenni f. negozi di fiori e laboratori di creatività floreali g. aziende di lavorazione e di decorazione floreali; h. centri di giardinaggio e aziende di giardinaggio con vendita al dettaglio; i. aziende commerciali di giardinaggio (commercio di piante giovani, di piante e di fiori); k. servizi comunali del verde pubblico e gestione cimiteri. Art. 5 Campo d'applicazione personale Il fondo è valido per tutte le aziende o parti dell'azienda, indipendentemente dalla forma giuridica, le quali forniscono nelle loro aziende prestazioni di giardiniere o di fiorista che presentano rapporti di lavoro con persone: a. con una formazione professionale di base (AFC e CFP) di giardiniere/a, fiorista oppure impiegato/a del commercio al dettaglio Polynatura.Garden; b. con attestato professionale federale (esame federale di professione) di capo giardiniere o fiorista; c. con diploma federale (esame professionale federale superiore, scuole specializzate superiori) di Maestro giardiniere, Tecnico dipl. SSS oppure Maestro fiorista; d. senza una formazione professionale di giardiniere o fiorista. Art. 6 Subordinazione della singola azienda o parte di azienda Al fondo sono sottoposti quelle aziende o parti di aziende che rientrano nel campo d'applicazione del fondo sia territoriale, sia aziendale e sia personale. 1 SR 412.10 2/6

Sezione 3: Prestazioni ed elenco delle prestazioni Art. 7 Prestazioni 1 Il fondo sostiene nel ramo giardinaggio e fiorista le seguenti prestazioni nell'ambito della formazione professionale di base e della formazione professionale superiore: a. sviluppo e mantenimento di un vasto sistema della formazione professionale di base e della formazione professionale superiore, in special modo l'analisi, lo sviluppo, la ricerca, gli studi, i progetti pilota, le misure di introduzione e di attuazione, la trasmissione di informazioni e di conoscenze, il controlling; b. pubblicità e promozione rivolta alle nuove leve per la formazione professionale di base e per la formazione professionale superiore, in special modo la preparazione per l'orientamento professionale come la documentazione informativa, CD, internet, informazioni per scuole e orientatori professionali, documenti per la selezione di apprendisti, avvenimenti d'informazioni ed esposizioni professionali regionali/nazionali, materiale informativo sul sistema della formazione professionale continua per gli esami federali di professioni e esami professionali federali superiori; c. sviluppo, mantenimento e aggiornamento delle ordinanze concernenti la formazione professionale di base e dei regolamenti d'esame per le offerte di formazione della formazione professionale superiore, in special modo l'elaborazione e il mantenimento dell'ordinanza sulla formazione professionale di base per l'afc e CFP, guide metodiche tipo, piano di formazione, documentazioni per le conoscenze tecniche, documentazione per gli esami e compiti d'esame e traduzioni nelle tre lingue ufficiali, formazione continua dei formatori professionali, degli insegnanti per le conoscenze tecniche, degli istruttori e esperti, elaborazione dei regolamenti, dei programmi quadro d'insegnamento per i corsi interaziendali, valutazione e sviluppo degli esami, contatti con gli uffici cantonali della formazione professionale e con l'ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia; d. sviluppo e aggiornamento di procedure di valutazione e qualificazione delle offerte formative sostenute dalle associazioni JardinSuisse e Associazione svizzera dei fioristi, coordinamento e vigilanza delle procedure, compresa la garanzia della qualità, in special modo il mantenimento di un sistema per la preparazione agli esami federali di professione e agli esami professionali federali superiori, collaborazione con i responsabili per la formazione, elaborazione delle descrizioni dei moduli, elenchi dei piani di formazione, esami di fine modulo ecc., come anche la selezione, l'istruzione e la prestazione degli esperti e degli auditori, la garanzia di qualità degli esami di fine modulo, degli esami federali di professione e degli esami professionali federali superiori; e. realizzazione degli esami federali di professione e esami professionali federali superiori nel ramo giardinieri e fioristi, in special modo l'elaborazione e l'aggiornamento dei regolamenti d'esame, le direttive e i compiti d'esame, procedura d'approvazione, selezione e istruzione degli esperti, svolgimento, controllo e valutazione degli esami, come anche l'organizzazione della cerimonia di chiusura/di diploma; f. procedimento di valutazione e partecipazione ai campionati svizzeri professionali e concorsi mondiali dei mestieri, in special modo la realizzazione e la partecipazione ai campionati svizzeri professionali e ai concorsi mondiali dei mestieri, l'elaborazione del procedimento di selezione e dei lavori d'esame come anche la selezione e l'istruzione degli esperti; g. Gli incarichi di informazione, di organizzazione, di gestione e di controllo tramite Jardin- Suisse e l'associazione svizzera dei fioristi in relazione alla formazione professionale in special modo informazione sulla formazione di base e continua dei giardinieri e dei fioristi, consulenza telefonica, lavori generali del segretariato della formazione professionale per la realizzazione della formazione professionale, sicurezza della qualità e certificazione delle procedure di esami. 3/6

2 La commissione di amministrazione può su richiesta della commissione del fondo sostenere altre prestazioni nell'ambito della formazione professionale giardinieri e fioristi visto l'articolo 2 capoverso 1 con prestazioni del fondo. Art. 8 Elenco delle prestazioni 1 La designazione esatta delle prestazioni da sostenere sono ricapitolate in un elenco delle prestazioni separato. 2 La commissione di amministrazione su richiesta della commissione del fondo decide sulle modifiche nell'elenco delle prestazioni. Sezione 4: Contributi Art. 9 Base per il rilevamento dei contributi 1 Per i contributi del fondo sono determinanti il numero a. dei contratti di lavoro tipici del ramo b. dei proprietari d'azienda indipendenti 2 Aziende individuali sottostanno all'obbligo contributivo. 3 Ogni azienda versa al minimo un contributo di collaboratore. Art. 10 Quota e scadenza contributiva 1 La quota contributiva è calcolata dalla somma: a. del contributo base per azienda: CHF 200.00 b. dei contributi per collaboratore/-trice in base all'articolo 5: CHF 50.00 c. dei contributi per proprietari d'azienda in base all'articolo 5: CHF 50.00 2 Per le persone in formazione non bisogna versare contributi. 3 Per le persone con un contratto di lavoro parziale, il quale salario annuo è superiore al salario minimo in base all'articolo 2 LPP bisogna versare dei contributi. 4 I contributi devono essere versati ogni anno e sono pagabili entro 30 giorni dalla data di fatturazione. Dopo il termine di scadenza viene addebitato un interesse moratori. 5 Alle aziende ritardatarie viene fatturato per ogni sollecito di pagamento una tassa di trattamento. 3 Le aliquote contributive visto articolo 10 capoverso 1 sono indicizzate in base all'indice nazionale dei prezzi al consumo il 1 gennaio 2007. Esse saranno controllate ed eventualmente richiesto un adattamento della dichiarazione del carattere obbligatorio generale presso il Consiglio federale. Art. 11 Esenzione dall'obbligo di contribuzione 1 Per evitare un doppio addebito per il medesimo scopo in base all'articolo 60 capoverso 6 LFPr, le aziende possono essere esonerate del tutto o parzialmente dall'obbligatorietà contributiva al fondo se: a. contribuiscono già tramite un contributo d'associazione alla formazione professionale nel senso dell'articolo 7 di questo regolamento; b. versano in un altro fondo per la formazione professionale con gli stessi obbiettivi di prestazione oppure c. forniscono prestazioni adeguate per la formazione professionale e la formazione continua, le quali corrispondono all'elenco delle prestazioni del fondo. 2 Un'azienda, la quale vuole essere esonerata dall'obbligo contributivo del tutto o parzialmente, deve inoltrare una domanda motivata alla commissione del fondo presso il segretariato. 4/6

Sezione 5: Contabilità e costituzione di una riserva Art. 12 Contabilità 1 La contabilità va tenuta in proprio e ogni anno viene eseguito un bilancio, un conto dei profitti e delle perdite, un supplemento al conto annuale come anche le proposte per l'utilizzo dell'utile di bilancio il quale vanno consegnati agli organi responsabili. 2 La chiusura della contabilità e del conto annuale del fondo avviene per il 31 dicembre di ogni anno. Art. 13 Costituzione di una riserva e limitazione delle entrate 1 Le riserve generali non possono superare il massimo del 50 % della cifra d'affari annuale del fondo per la formazione professionale. 2 La commissione di amministrazione decide sul utilizzo del utile annuo e della quota da versare alle riserve generali. 3 Le entrate provenienti dai contributi non possono superare i costi totali delle prestazioni in base alla sezione 3, calcolati su una media di sei anni, tenendo conto della costituzione di adeguate riserve in base all'articolo 13 capoverso 1. Sezione 6: Organi, revisione e vigilanza Art. 14 Commissione di amministrazione L'organo supremo del fondo è la commissione di amministrazione. Essa è responsabile della sua gestione strategica ed è costituita di tre delegati di JardinSuisse e due delegati dell'associazione svizzera dei fioristi. I suoi compiti intrasferibili sono i seguenti a. essa nomina i membri e il presidente della commissione del fondo; b. essa nomina ogni anno l'organo di revisione; c. essa nomina il segretariato; d. essa approva il rendiconto di gestione e il conto annuale del fondo; e. essa decide sull'utilizzo dell'utile e sulla costituzione della riserva; f. essa accorda l'incarico alla commissione del fondo e al segretariato; g. essa rilascia un regolamento di esecuzione; h. essa stabilisce su proposta della commissione del fondo l'elenco delle prestazioni. Per questo è necessaria l'approvazione di 2/3 dei membri presenti della commissione di amministrazione. i. essa decide in forma conclusiva sui ricorsi contro le decisioni della commissione del fondo; k. dopo la decisione dell'assemblea dei delegati di JardinSuisse e dell'assemblea generale dell'associazione svizzera dei fioristi essa propone al Consiglio federale delle modifiche nel regolamento del fondo per il conferimento di carattere obbligatorio generale. l. essa elegge il suo presidente. Art. 15 Commissione del fondo 1 La commissione del fondo è l'organo direttivo del fondo ed è responsabile della sua gestione operativa. 2 Delibera in materia di : a. subordinazione di un'azienda al fondo; b. determinazione dei contributi di un'azienda in caso di ritardo nel pagamento; c. ripartizione di contributi in caso di concorrenza con un altro fondo per la formazione professionale d'intesa con la direzione di detto fondo. 3 Approva il preventivo. 4 Sorveglia il segretariato. 5/6

Art. 16 Segretariato 1 Il segretariato dà esecuzione al presente regolamento nell'ambito delle sue competenze. 2 È responsabile della riscossione dei contributi, del pagamento delle prestazioni, dell'amministrazione e della contabilità. Art. 17 Revisione Il consuntivo del fondo viene controllato, nel quadro della revisione annuale tramite un'ufficio di revisione ufficiale e indipendente visto articolo 727ff. del codice delle obbligazioni. Art. 18 Vigilanza 1 Il fondo è sottoposto alla vigilanza dell'ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia UFFT ai sensi dell'articolo 60 capoverso 7 LFPr. 2 Il consuntivo del fondo e il rapporto di revisione vengono inoltrati per conoscenza all'ufft. Sezione 7: Approvazione, conferimento del carattere obbligatorio generale e scioglimento Art. 19 Approvazione Questo regolamento è stato approvato tramite: a. l'assemblea dei delegati di JardinSuisse il 12 marzo 2008; b. l'assemblea generale dell'associazione svizzera dei fioristi il 5 aprile 2008. Art. 20 Conferimento del carattere obbligatorio generale Il conferimento del carattere obbligatorio generale è disciplinato dal decreto del Consiglio federale. Art. 21 Scioglimento Qualora lo scopo del fondo non possa più essere raggiunto o vengano meno le basi legali la commissione di amministrazione con l'approvazione dell'organo di vigilanza scioglie il fondo. Un eventuale capitale residuo del fondo viene destinato ad uno scopo affine. Zurigo, 29 aprile 2009 JardinSuisse, Associazione svizzera imprenditori giardinieri A. Berger C. Vercelli Il presidente centrale L'amministratore Associazione svizzera dei fioristi P. Müller U. Brunner Il presidente centrale L'amministratore Obbligatorietà generale Il Consiglio federale ha conferito, con decisione del 29 aprile 2009, l'obbligatorietà generale di questo regolamento a partire dal 1 giugno 2009 per una durata illimitata. 6/6