CITTÀ DI VENTIMIGLIA PROVINCIA DI IMPERIA

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CITTÀ DI VENTIMIGLIA PROVINCIA DI IMPERIA REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

INDICE: Art. 1 Oggetto del regolamento. Art. 2 Determinazione dell imposta e detrazioni. Art. 3 Modalità di riscossione. Art. 4 Disciplina delle pertinenze. Art. 5 Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli. Art. 6 Immobili utilizzati dagli enti non commerciali. Art. 7 Versamenti effettuati da un contitolare. Art. 8 Versamenti minimi. Art. 9 Attività di accertamento. Art. 10 Attività di controllo, Sanzioni ed Interessi. Art. 11 Attività di recupero. Art. 12 Riscossione coattiva. Art. 13 Rimborsi e compensazione. Art. 14 Funzionario responsabile. Art. 15 Disposizioni in materia di autotutela. Art. 16 Rinvio. Art. 17 Entrata in vigore. 2

Art. 1 Oggetto del regolamento. 1. Il presente regolamento disciplina l applicazione nel Comune di Ventimiglia (IM) dell Imposta municipale propria (IMU), nell ambito della potestà regolamentare comunale in materia di entrate, ai sensi dell articolo 52 del D.Lgs. 446/1997. 2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui all articolo 13 del D.L. 201/2011 convertito nella Legge 214/2011 e, per i passaggi in tale norma richiamati, le disposizioni di cui al D.Lgs. 23/2011 e al D.Lgs. 504/1992, nonché ogni altra normativa successiva applicabile. Art. 2 Determinazione dell imposta e detrazioni. 1. La determinazione della misura delle aliquote è effettuata annualmente, secondo gli obblighi della legge statale, dal Consiglio Comunale ai sensi dell art. 13 del Decreto Legge n. 201 del 06/12/2011 convertito nella Legge n. 214 del 22/12/2011 nei limiti minimi e massimi dallo stesso stabiliti. Rimangono automaticamente in vigore le aliquote previste per l anno in corso anche per l anno successivo, qualora non siano intervenute nuove disposizioni e relative deliberazioni. 2. Dall imposta dovuta per l unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo si detrae, fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo per abitazione principale stabilito nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti, rapportato al periodo dell anno per il quale sussiste il diritto alle detrazioni stesse; se l unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto passivo dimora abitualmente e risiede anagraficamente. 3. L aliquota e la detrazione per abitazione principale è altresì applicata nel caso in cui l unità sia posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l unità immobiliare stessa non risulti locata. 3

4. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche per le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari. 5. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, risulta assegnatario della casa coniugale, determina l imposta dovuta applicando l aliquota deliberata dal Comune per l abitazione principale e le detrazioni, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale. Art. 3 Modalità di riscossione. 1. Le modalità di riscossione e di versamento sono previste dalla legge. Art. 4 Disciplina delle pertinenze. 1. Ai fini dell applicazione del presente Regolamento sono considerate pertinenze dell abitazione principale, ancorchè distintamente iscritte in catasto, quelle classificate nelle categorie C/2, C/6, C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all unità ad uso abitativo, purchè il soggetto passivo di queste ultime sia, anche in quota parte, il medesimo dell immobile principale. 2. Alle pertinenze si applica la stessa aliquota prevista per l immobile cui si riferiscono in relazione a ciascun soggetto passivo. Agli effetti dell applicazione della detrazione di cui all art. 2 comma 2 esse si considerano parti integranti dell abitazione principale. 4

Art. 5 Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli. 1. Ai sensi dell art. 13, comma 2 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato ad opera dell art. 4 del D.L. n. 16 del 2012, le aree fabbricabili possono corrispondere l imposta municipale come terreno agricolo, sulla base del reddito dominicale, se possedute o condotte direttamente da coltivatori diretti, dagli imprenditori agricoli professionali di cui all art. 1 del D.Lgs. n. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola. 2. Nel caso in cui il terreno sia condotto solo da uno o alcuni dei comproprietari, in possesso dei requisiti richiesti dalla legge, la finzione giuridica opera anche nei confronti degli altri comunisti, che non esercitano sullo stesso attività agricola. Art. 6 Immobili utilizzati dagli enti non commerciali. 1. Sono esenti dall imposta municipale propria gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n. 917/1986, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all articolo 16, lettera a), della Legge n. 222/1985. 2. L esenzione di cui al comma 1 si applica soltanto agli immobili ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall ente non commerciale utilizzatore. 5

Art. 7 Versamenti effettuati da un contitolare 1. I versamenti dell imposta municipale propria si considerano regolarmente effettuati anche se effettuati da un contitolare per conto degli altri a condizione che ne sia data comunicazione all ente impositore. Art. 8 Versamenti minimi 1. L imposta non è versata qualora essa sia inferiore ad euro 12,00, come disciplinato dal comma 168 della legge n. 296/2006. Tale importo si intende riferito all imposta complessivamente dovuta per l anno e non alle singole rate di acconto e di saldo. Art. 9 Attività di accertamento 1. Il Funzionario Responsabile, sulla base di ogni elemento utile, compreso il collegamento con i sistemi informativi immobiliari, verifica le posizioni contributive per ogni anno di imposta, determina l importo dovuto da ciascun contribuente e, qualora riscontri un versamento minore di tale importo, provvede ad emettere apposito avviso di accertamento per omesso od insufficiente versamento contenente la liquidazione dell imposta dovuta, dei relativi interessi e della sanzione di cui al successivo art. 15 e delle spese di notifica determinate sulla base dei costi sostenuti dall Ente. 2. L avviso di cui al precedente comma deve essere notificato, anche tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l imposizione. 3. Ai fini dell esercizio dell attività di accertamento il Comune può invitare i contribuenti,indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti. 6

Art. 10 Attività di controllo, Sanzioni ed Interessi 1. L attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell art. 1, comma 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Le sanzioni amministrative previste per le violazioni delle disposizioni vigenti in materia di Imposta Municipale Propria sono applicate in conformità ai decreti legislativi 18 dicembre 1997, nn. 471, 472 e 473 e successive modificazioni ed integrazioni. 3. Gli interessi sono calcolati in misura pari al tasso d interesse legale. Art. 11 Attività di recupero 1. Nell attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l importo dello stesso per imposta, sanzione ed interessi è inferiore ad euro 12,00. Art. 12 Riscossione coattiva. 1. Le somme accertate dal Comune per imposta, sanzioni, interessi e spese di notifica, se non versate entro il termine di 60 giorni dalla notificazione dell avviso di accertamento sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, secondo le procedure di riscossione coattiva adottate per le entrate tributarie. Art. 13 Rimborsi e compensazioni 1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l imposta, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. 2. Il Comune entro centoottanta giorni dalla data di richiesta provvede al rimborso. Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi legali nella misura indicata dalla normativa vigente. 7

3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato dall art. 11. 4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al comune stesso a titolo di imposta municipale propria o con altro debito tributario. Art. 14 Funzionario Responsabile 1. Al Funzionario Responsabile, regolarmente nominato con atto amministrativo, sono attribuiti la funzione ed i poteri per l esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell imposta di cui al presente regolamento; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi. Art. 15 Disposizioni in materia di autotutela 1. Salvo che sia intervenuta sentenza passata in giudicato sfavorevole al contribuente, il Funzionario Responsabile, d ufficio o su istanza dell interessato, ha facoltà di annullare, in tutto o in parte, gli atti impositivi nei casi in cui sussista un illegittimità dell atto o dell imposizione, quali ad esempio errore logico o di calcolo, mancanza di documentazione successivamente sanata non oltre i termini di decadenza, sussistenza, dei requisiti per fruire di regimi agevolati precedentemente negati, errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibili dal Comune. Art. 16 Rinvio 1. Per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, ed alla Legge 27 luglio 2000, n. 212 Statuto dei diritti del contribuente ; 8

2. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia. Art. 17 Entrata in vigore 1. Il presente regolamento ha effetto dal 1 gennaio 2012 e sarà pubblicato sul sito web ufficiale del Comune di Ventimiglia; 2. A decorrere dall anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine stabilito per legge. ================================= 9