17a - Assicurazioni Polizza Infortuni Soci



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Normativa sulla Trasparenza Bancaria Foglio informativo sulle operazioni e servizi offerti alla clientela 17a - Assicurazioni Polizza Infortuni Soci INFORMAZIONI SULLA BANCA Banca Popolare Valconca della Provincia di Rimini società cooperativa per azioni, Via Bucci, 61 47833 Morciano di Romagna (RN). Tel. 0541/859201 - Fax 0541/987802 e- mail: info@bancavalconca.it / Sito internet: www.bancavalconca.it Iscrizione n. 627.00 all Albo delle Banche, di cui all articolo 13 del Dlgs n. 385 del 01.09.1993. CHE COS E LA POLIZZA INFORTUNI SOCI La polizza infortuni soci copre il rischio di morte o invalidità permanente, pari o superiore al 60% della totale, causata da un infortunio. L assicurazione copre tutti gli intestatari di azioni della Banca Popolare Valconca come risulterà dal libro dei soci. Nel caso in cui il Socio risulti titolare di rapporti accesi presso il nostro Istituto tale copertura integra l'indennizzo previsto dalla polizza infortuni clienti. Per maggiori dettagli si rinvia allo specifico foglio informativo "polizza infortuni clienti". Aggiornato al 01/08/2014 Pagina 1

Principali rischi (generici e specifici) Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti: non rispettare puntualmente l iter burocratico previsto in occasione della denuncia dei sinistri può far perdere il diritto ad ottenere la liquidazione di quanto previsto in polizza. in caso di sinistro interruzione del termine di prescrizione annuale. PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE Costo annuo della polizza per ogni nominativo assicurato: Gratuita SINTESI DELLE PRINCIPALI CLAUSOLE CONTRATTUALI Definizione di infortunio Per infortunio si considera ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, una invalidità permanente o una inabilità temporanea. Delimitazione dell assicurazione L assicurazione vale per gli infortuni che l assicurato subisca nell esercizio delle occupazioni professionali dichiarate e nello svolgimento di ogni altra normale attività che non abbia carattere professionale. L assicurazione vale altresì durante il servizio militare in tempo di pace in seguito a richiamo per ordinarie esercitazioni; durante il servizio militare di leva in tempo di pace la garanzia opera esclusivamente per i rischi non connessi con lo svolgimento del servizio cui lo stesso è chiamato; la garanzia è invece sospesa durante il servizio sostitutivo di quello militare di leva, l arruolamento volontario, il richiamo per mobilitazione o per motivi di carattere eccezionale. Sono esclusi dall assicurazione gli infortuni derivanti: 1. dalla guida ed uso di mezzi di locomozione aerei e subacquei; dalla guida di veicoli a motore o di natanti a motore a titolo di competizione, in qualità di piloti o passeggero; 2. dalla pratica di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, alpinismo con scalata di rocce o con accesso a ghiacciai, guidoslitta, immersioni con autorespiratore, speleologia, sports aerei n genere; 3. dalla partecipazione a corse o gare ed alle relative prove ed allenamenti; 4. da guerra, insurrezione, tumulti popolari, movimenti tellurici, inondazioni, eruzioni vulcaniche, influenze termiche ed atmosferiche; sono pure esclusi: Aggiornato al 01/08/2014 Pagina 2

5. gli infortuni sofferti in stato di ubriachezza, di malore o di incoscienza da qualunque causa determinati e quelli sofferti in conseguenza di proprie azioni delittuose, imprudenze o negligenze gravi; 6. le conseguenze dirette od indirette di trasmutazioni del nucleo dell atomo, come pure di radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche; 7. gli infortuni dovuti ad ingestione od assorbimento di sostanze, le ernie e gli sforzi in genere, gli avvelenamenti, le infezioni che non abbiamo per causa diretta ed esclusiva una lesione ai sensi dell articolo 1.01 (definizione di infortunio), le conseguenze di operazioni chirurgiche o di trattamenti non resi necessari da infortunio. Denuncia dell infortunio Obblighi dell assicurato La denuncia dell infortunio, con l indicazione del luogo, giorno ed ora dell evento e delle cause che lo determinarono, corredata di certificato medico, deve essere fatta entro tre giorni dall infortunio o dal momento in cui l Assicurato od i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità. Successivamente l Assicurato deve inviare, a periodi on superiori a quindici giorni e sino a guarigione avvenuta, certificati medici sul decorso delle lesioni. Quando l infortunio abbia cagionato la morte dell Assicurato o quando questa sopravvenga duramente il periodo di cura, deve esserne dato immediato avviso telegrafico alla Società. L assicurato, i suoi familiari od aventi diritto, devono consentire alla visita di medici della Società ed a qualsiasi indagine od accertamento che questa ritenga necessari, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l Assicurato stesso. Se non viene adempiuto intenzionalmente all obbligo della denuncia e agli altri obblighi indicati nei commi precedenti, l Assicurato ed i suoi aventi diritto perdono il diritto all indennità; se a tali obblighi non viene adempiuto colposamente, la Società ha il diritto di ridurre le indennità in ragione del pregiudizio sofferto. La denuncia dell infortunio, a parziale deroga di quanto stabilito dalle Condizioni Generali, potrà essere fatta anche presso gli sportelli della Banca Popolare Valconca. Criteri di indennizzabilità La Società liquida l indennità per le conseguenze dirette ed esclusive dell infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l influenza che l infortunio può aver esercitato sul tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all esito delle lesioni prodotte dall infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili. Nei casi di preesistenti mutilazioni o difetti fisici, l indennità per invalidità permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette cagionate dall infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra senza riguardo al maggior pregiudizio derivato dalle condizioni preesistenti. Morte Se l infortunio ha per conseguenza la morte dell assicurato e questa si verifichi entro due anni dal giorno nel quale l infortunio è avvenuto, la Società liquida la somma assicurata per il caso di Aggiornato al 01/08/2014 Pagina 3

morte ai beneficiari designati in parti uguali, salvo diversa volontà dell assicurato nella ripartizione della somma stessa. In mancanza di detti beneficiari la liquidazione verrà effettuata, ferma la ripartizione della somma assicurata in parti uguali, applicando i criteri di individuazione della successione legittima. Liquidazione Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, la società liquida le indennità che risultino dovute, ne dà comunicazione agli interessati e, avuta notizia della loro accettazione, provvede al pagamento. L indennità verrà corrisposta in Italia in valuta Italiana. Pagamento dell indennizzo Il pagamento dell indennizzo avverà nei seguenti modi: in caso di morte agli eredi legittimi o testamentari direttamente al socio azionista nel caso di invalidità permanente pari o superiore al 60% per le società aventi personalità giuridica e per gli Enti, la garanzia sarà valida a favore del Presidente o, in mancanza, della persona che nella società riveste la carica più elevata per le società non aventi personalità giuridica, la garanzia sarà valida a favore dei soci accomandatari o a favore dei soci risultanti dal contratto sociale Controversie In caso di divergenza sulla natura o sulle conseguenze delle lesioni o sul grado di invalidità permanente o sul grado e durata della inabilità temporanea nonché sulla liquidabilità dell indennità, le parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura siano dovute le indennità, a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, ad un collegio di tre medici nominai uno per parte ed il terzo dalle parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Consiglio dell Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il collegio medico. Il collegio medico risiede, a scelta della Società, presso la Direzione della Società stessa in Milano o presso la sede dell Agenzia alla quale è assegnata la polizza. Ciascuna delle parti sostiene la proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo medico. Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale. E data facoltà al collegio di rinviare, ove ne riscontri la opportunità, l accertamento definitivo dell invalidità permanente ad epoca da fissarsi dal collegio stesso, entro tre anni, nel qual caso il collegio può intanto concedere una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva dell infortunio. Recesso dal contratto Anticipata risoluzione Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al sessantesimo giorni dal pagamento o rifiuto delle prestazioni, la Società ha facoltà di far cessare l assicurazione nei confronti della persona cui il sinistro si riferisce oppure di recedere dal contratto, mediante lettera raccomandata con preavviso di Aggiornato al 01/08/2014 Pagina 4

quindici giorni, rimborsando la quota di premio relativa al periodo di rischio non corso, esclusa l imposta. La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia dell infortunio o qualunque altro atto della società non potranno essere interpretati come rinuncia della Società stessa a valersi della facoltà di recesso. Rinuncia al diritto di surroga La Società rinuncia a favore dell Assicurato al diritto di surroga che le compete per l articolo 1916 Codice Civile verso i terzi responsabili dell infortunio. LEGENDA Assicurato Infortunio E l intestatario delle azioni della Banca Popolare Valconca come risulterà dal libro soci sia che si tratti di persone fisiche, intendendosi per tali anche le ditte individuali, sia che si tratti di Società o di Enti. Nel caso in cui le azioni fossero intestate a società aventi personalità giuridica e di Enti, la garanzia sarà valida a favore del Presidente o, in mancanza, della persona che riveste la carica più elevata salvo diversa comunicazione da farsi alla banca. Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili che causino la morte, una invalidità permanente o una inabilità temporanea. La denuncia dell infortunio potrà essere fatta anche presso la Banca Contraente (vedasi Sintesi delle principali clausole contrattuali della Polizza Infortuni) a parziale deroga di quanto previsto. Delimitazione dell assicurazione Sono esclusi dall assicurazione gli infortuni derivanti da alcune attività od in particolari condizioni (vedasi Sintesi delle principali clausole contrattuali della Polizza Infortuni). Per i minori con un età inferiore ai 10 anni, l assicurazione è prestata per il solo caso di invalidità permanente di grado pari o superiore al 25%; al compimento del decimo anno l assicurazione sarà convertita nella normale polizza che copre tutti i soci azionisti della Banca Popolare Valconca. La garanzia è efficace anche nei confronti delle persone di età superiore a 75 anni e l indennizzo sarà ridotto al 50% di quanto dovuto a termini di polizza. Capitale assicurato E rappresentato dal numero delle azioni della Banca Popolare Valconca intestate al socio azionista con il limite massimo di 100.000,00 ed il limite minimo di 2.500,00. Per le persone con una età superiore ai 75 anni l indennizzo sarà ridotto al 50% di quanto dovuto a termini di polizza. Aggiornato al 01/08/2014 Pagina 5