CIRCOLARE N. 2/DF. Ai Comuni



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CIRCOLARE N. 2/DF MINISTERO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE DIPARTIMENTO DELLE FINANZE Roma, 11 maggio 2010 DIREZIONE FEDERALISMO FISCALE PROT. 10968/2010 Ai Comuni Alle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d Aosta Alle Province autonome di Trento e di Bolzano All Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) OGGETTO: Imposta comunale sugli immobili (ICI). Istruzioni per la presentazione della certificazione del maggior gettito ICI derivante dall applicazione dell art. 2, commi da 33 a 38 e da 40 a 45 del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Art. 2, commi 24 e 24-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Decreto del Ministero dell economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell interno del 7 aprile 2010 Con la presente circolare si forniscono chiarimenti in ordine alle disposizioni recate dal Decreto del Ministero dell economia e delle finanze emanato di concerto con il Ministero dell interno il 7 aprile 2010, con il quale sono stati approvati i modelli di certificazione con cui i comuni devono attestare il maggior gettito dell imposta comunale sugli immobili (ICI) calcolato tenendo conto del reale incremento della base imponibile, risultante dall applicazione degli specifici coefficienti moltiplicativi alle maggiori rendite/redditi iscritti nella banca dati catastale, derivanti dalle disposizioni di cui all art. 2, commi da 33 a 38 e da 40 a 45, del D. L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Via di Villa Ada, 53/55, 00199 Roma df.dff.segreteria@finanze.it - telef. 0647604658 - fax. 0647604755

1. FINALITÀ DELLE NORME Le disposizioni legislative in esame e gli adempimenti che saranno di seguito approfonditi hanno, sostanzialmente, la finalità di individuare l importo del maggior gettito accertato dai comuni nell anno 2009, rispetto all esercizio 2006, quando cioè non erano ancora in vigore le disposizioni di cui al D. L. n. 262 del 2006, per determinare con esattezza la misura delle riduzioni dei trasferimenti da operare nell anno 2009. 2. IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO Bisogna, innanzitutto, ricordare che, i commi 39 e 46 dell art. 2 del D. L. n. 262 del 2006, prevedevano che i trasferimenti erariali in favore dei singoli comuni venissero ridotti in misura pari al maggior gettito derivante dalle disposizioni recate dai commi da 33 a 38 e da 40 a 45 dello stesso art. 2, sulla base di una certificazione da redigere a cura del comune interessato le cui modalità dovevano essere definite con decreti del Ministro dell economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell interno. In attuazione di dette disposizioni è stato emanato il decreto del Ministro dell economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell interno del 17 marzo 2008, che riguardava le sole certificazioni relative all anno 2007. In merito all anno 2008, non si è, invece, resa necessaria l emanazione di un nuovo decreto, poiché l art. 2, comma 1, del D.L. 7 ottobre 2008, n. 154, convertito dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, ha stabilito che conservano validità, anche per detto anno, le certificazioni attestanti il maggior gettito conseguito nell anno 2007. Per quanto riguarda, invece, l anno 2009, il citato art. 2, della legge n. 191 del 2009, modificato dall art. 4, comma 4-quater, del D. L. 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, dispone: al comma 24 che, allo scopo di effettuare la rideterminazione dei trasferimenti erariali, i comuni presentino una certificazione - da trasmettere entro il termine del 31 maggio 2010 - attestante il maggior gettito ICI accertato a tutto l anno 2009, le cui modalità e termini sono stabiliti con un nuovo decreto del Ministero dell economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell interno e cioè il D. M. 7 aprile 2010; allo stesso comma 24, un apposita procedura per la trasmissione della certificazione del maggior gettito accertato a tutto l anno 2009 per i comuni delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, stabilendo, altresì, che nella 2

certificazione debba essere evidenziato anche il maggior gettito relativo al solo anno 2007, al fine di effettuarne il recupero a carico delle somme trasferite alla stessa Regione o Provincia autonoma a titolo di rimborso del minor gettito dell ICI riferita alle abitazioni principali; al comma 24-bis, la sanzione applicabile in caso di mancata presentazione della certificazione. Al fine di completare il quadro normativo di riferimento, occorre accennare anche alla disposizione contenuta nell art. 2, comma 24-ter, della legge n. 191 del 2009, la quale ha soppresso il secondo periodo dei commi 39 e 46, secondo i quali il decreto ivi contemplato avrebbe dovuto prevedere, in particolare, che non siano ridotti i trasferimenti erariali in relazione all eventuale quota di maggiore gettito aggiuntivo rispetto a quello previsto. 3. LE FATTISPECIE OGGETTO DI CERTIFICAZIONE Le fattispecie rilevanti ai fini della determinazione del maggior gettito ICI in questione in base alle disposizioni recate dall art. 2 del D. L. n. 262 del 2006, sono le seguenti: terreni oggetto di variazione colturale; fabbricati iscritti al catasto terreni per i quali sono venuti meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali, nonché di quelli che non risultano dichiarati al catasto; fabbricati per i quali vengono meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità a seguito delle modifiche introdotte dal comma 37, dell art. 2 del D. L. n. 262 del 2006; unità immobiliari, destinate ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, censite nelle categorie catastali E1, E2, E3, E4, E5, E6 ed E9, che presentano autonomia funzionale e reddituale; rivalutazione del 40 per cento del moltiplicatore previsto per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B. 4. IL CONTENUTO DELLE CERTIFICAZIONI L art. 3 del D.M. 7 aprile 2010, prevede due distinti modelli di certificazione: il modello A, che deve essere utilizzato da tutti i comuni - ad eccezione di quelli delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano - per certificare l incremento del gettito ICI accertato a tutto l anno 2009 e suddiviso in relazione alle fattispecie imponibili individuate ai sensi dell art. 2, commi da 33 a 38 e da 40 a 45, del D. L. n. 262 del 2006; 3

il modello B, che deve essere, invece, utilizzato esclusivamente dai comuni delle Regioni Friuli- Venezia Giulia e Valle d Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, per certificare l incremento del gettito ICI accertato a tutto l anno 2009. Nella certificazione deve essere evidenziato anche il gettito relativo al solo anno 2007; il maggior gettito ICI, deve essere, inoltre, suddiviso in relazione alle fattispecie imponibili individuate ai sensi dell art. 2, commi da 33 a 38 e da 40 a 45, del D. L. n. 262 del 2006. Si precisa che nelle nuove certificazioni, in relazione alle fattispecie sopra evidenziate, deve essere indicato il maggior gettito ICI registrato nell anno 2009, rispetto all esercizio 2006, a nulla rilevando a questi fini la precedente certificazione per l anno 2007 e quanto stabilito nel citato art. 2, comma 1, del D. L. n. 154 del 2008, il quale aveva previsto che, per il solo anno 2008, conservavano validità i dati certificati per il 2007. Pertanto, i gettiti da prendere a base della certificazione sono quelli contabilmente accertati per le fattispecie innanzi evidenziate nei bilanci di competenza relativi alle annualità 2006 e 2009, a prescindere dal fatto che la relativa riscossione avvenga in un annualità diversa da quella di competenza. In altre parole, come anche affermato nella nota n. 1 dei modelli di certificazione, allegati al D. M. 7 aprile 2010, il maggior gettito da certificare equivale alla differenza tra il gettito complessivo registrato come accertamento a tutto l anno 2009 ed il gettito complessivo registrato come accertamento nell anno 2006. Un esempio può essere utile per chiarire quale sia il dato da certificare. gettito contabilmente accertato per l anno 2006: euro 10.000; gettito contabilmente accertato per l anno 2009: euro 15.000; nella certificazione deve essere indicata solo la differenza tra i due importi, pari a euro 5.000, che costituisce il maggior gettito dell ICI, registrato nell anno 2009, rispetto a quello dell anno 2006, determinato tenendo conto dell incremento della base imponibile. Non devono, quindi, essere riportati i maggiori gettiti dell anno 2007 e dell anno 2008. I comuni che devono compilare il modello B devono, però, indicare separatamente il maggior gettito ICI relativo all anno 2007. Il suddetto importo sarà successivamente suddiviso tra le varie fattispecie in corrispondenza delle quali il comune ha conseguito il maggior gettito, come ad esempio: fabbricati iscritti al catasto terreni per i quali sono venuti meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali, nonché di quelli che non risultano dichiarati al catasto: euro 4.300; 4

rivalutazione del 40 per cento del moltiplicatore previsto per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B: euro 700. Occorre, infine, precisare che la certificazione deve essere compilata anche relativamente ai fabbricati per i quali sono venuti meno i requisiti di ruralità e non viene comunque corrisposta l ICI per effetto delle disposizioni di esenzione per l abitazione principale previste dall art. 1, del D. L. 28 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126. In tali casi, infatti, il maggior gettito deriva dalla circostanza che lo Stato corrisponde l importo accertato dai comuni sulla base della certificazione di cui all art. 77-bis, comma 32 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, trasmessa entro il 30 aprile 2009 al Ministero dell interno. Laddove, invece, l esenzione non comporta alcun rimborso da parte dello Stato è chiaro che non deve essere certificato alcun maggior gettito; si può fare ad esempio il caso di un immobile appartenente al gruppo catastale B posseduto ed utilizzato da un ente che ha diritto all esenzione ICI, ai sensi dell art. 7, comma 1, lettera i), del D. Lgs. n. 504 del 1992. In tale tale ipotesi, infatti, la rivalutazione del 40 per cento del moltiplicatore applicabile non può avere alcun effetto ai fini del maggior gettito, proprio perchè il fabbricato è esente. Infine, si pone l accento sulla circostanza che le norme in commento richiedono esclusivamente che i comuni certifichino il maggior gettito accertato; pertanto, nell eventualità in cui si sia verificata una contrazione di gettito in una qualsiasi fattispecie tra quelle individuate dall art. 2 del D. L. n. 262 del 2006, non è possibile effettuare la compensazione tra tale contrazione ed il maggior gettito accertato in relazione ad altre fattispecie. Se, ad esempio, nel periodo considerato, è stata riscontrata una perdita di gettito relativamente ai terreni oggetto di variazione colturale pari a 5.000, tale perdita non può essere né certificata, né compensata con l aumento di gettito accertato nell ambito dei fabbricati iscritti in catasto terreni per i quali sono venuti meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali, nonché di quelli che non risultano dichiarati in catasto. Le stesse considerazioni valgono per il caso in cui detta contrazione si sia verificata nell ambito della stessa fattispecie, nel senso che non sarà possibile effettuare compensazioni fra le varie annualità oggetto di certificazione. Conclusivamente, la certificazione può riportare solo valori uguali o superiori allo zero. 5

5. I TERMINI E LE MODALITÀ DI COMPILAZIONE E DI TRASMISSIONE DELLE CERTIFICAZIONI a) MODELLO A VALIDO PER TUTTI I COMUNI, AD ECCEZIONE DI QUELLI DELLE REGIONI FRIULI-VENEZIA GIULIA E VALLE D AOSTA E DELLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO Si ribadisce che la certificazione di cui al modello A - previsto per tutti i comuni, ad eccezione di quelli delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano - deve essere trasmessa da parte di detti enti locali entro il termine del 31 maggio 2010. Dal punto di vista operativo, si fa presente che la certificazione deve essere sottoscritta dal funzionario responsabile dell ICI. In alternativa e solo nell ipotesi in cui quest ultimo soggetto non sia stato previsto nell organico del comune o non sia stato ancora nominato, la sottoscrizione deve essere effettuata dal funzionario responsabile dei tributi. In ogni caso la certificazione deve essere sottoscritta anche dal responsabile del servizio finanziario. Qualora, invece, il comune abbia affidato a terzi il servizio di gestione dell ICI, a norma dell art. 52, comma 5, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, la certificazione deve essere sottoscritta, oltre che dal responsabile del servizio finanziario del comune, anche dall affidatario del servizio di gestione dell ICI, in luogo del responsabile del tributo stesso. Se l affidamento riguarda, invece, il solo servizio della riscossione del tributo, il comma 3 dell art. 3 del D. M. 7 aprile 2010, stabilisce che la certificazione sia sottoscritta dal responsabile dell ICI oppure, in alternativa, come appena chiarito, dal responsabile dei tributi e dal responsabile del servizio finanziario del comune. Ciò in quanto detta certificazione è relativa ad una previsione di incremento di gettito che, in questo caso, permane nelle competenze del comune. La certificazione deve essere trasmessa, come previsto dall art. 4 del D. M. 7 aprile 2010, da parte dei comuni alla Prefettura - Ufficio territoriale di governo competente, entro il termine del 31 maggio 2010. Nel caso in cui il comune abbia affidato a terzi il servizio di gestione dell ICI, il comma 3 dell art. 4 del D. M. 7 aprile 2010 prevede che la trasmissione della certificazione sia comunque effettuata dal comune. La trasmissione della certificazione deve avvenire per via telematica, secondo le istruzioni impartite dal Ministero dell interno. 6

b) MODELLO B - VALIDO PER I COMUNI DELLE REGIONI FRIULI-VENEZIA GIULIA E VALLE D AOSTA E DELLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO. L art. 4 del decreto prevede una particolare procedura di trasmissione delle certificazioni da parte dei comuni delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano, in base alla quale: i comuni ricadenti nel territorio di detti enti ad autonomia speciale trasmettono direttamente agli stessi le certificazioni in questione, secondo modalità da queste ultime stabilite. A questo proposito, si deve sottolineare che anche per i comuni in parola valgono le stesse regole in ordine alla sottoscrizione della certificazione appena illustrate e stabilite nell art. 3, commi 2 e 3, del D.M. 7 aprile 2010. Nel caso in cui il comune abbia affidato a terzi il servizio di gestione dell ICI, il comma 3 dell art. 4 del D. M. 7 aprile 2010 prevede che la trasmissione delle certificazioni sia comunque effettuata dal comune; entro il 30 giugno 2010 le Regioni e le Province autonome sopra indicate devono comunicare le maggiori entrate complessivamente certificate dai comuni ricadenti nel proprio territorio al Ministero dell interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali Direzione centrale della finanza locale. Tale procedura consente di effettuare il recupero a carico delle somme trasferite alle Regioni e alle Province autonome in questione a titolo di rimborso del minor gettito ICI sull abitazione principale. Infatti, l art. 1 del D. L. 28 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, che ha introdotto l esenzione dall ICI dell abitazione principale, ha previsto che, per le Regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d Aosta e per le Province autonome di Trento e di Bolzano, il rimborso del conseguente minor gettito ICI a carico del bilancio statale è disposto in favore delle predette Autonomie speciali che provvedono all attribuzione delle quote dovute ai comuni compresi nei loro territori. E, infine, il caso di precisare che il termine più lungo del 30 giugno 2010 previsto in favore delle Autonomie speciali trova giustificazione nel fatto che l onere delle comunicazioni al Ministero dell interno delle maggiori entrate certificate dai comuni, ricade sulle predette Autonomie speciali e non, come, invece, accade nella generalità dei casi, sui comuni stessi. 6. LA SANZIONE PER LA MANCATA TRASMISSIONE DELLA CERTIFICAZIONE L art. 5 del D. M. 7 aprile 2010, in aderenza al disposto dell art. 2, comma 24-bis, della legge n. 191 del 2009, richiama la sanzione da applicare in caso di mancata presentazione della certificazione, che: 7

per i tutti i comuni, ad eccezione di quelli delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, consiste nella sospensione dell ultima rata del contributo ordinario dell anno 2010 fino al perdurare dell inadempienza. La stessa sanzione si applica ai comuni che non hanno ancora provveduto alla presentazione dell analoga certificazione di cui al decreto del Ministro dell economia e delle finanze 17 marzo 2008; per i comuni delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, è costituita dalla sospensione delle somme da trasferire a titolo di rimborso del minor gettito dell ICI riferita alle abitazioni principali. A tale ultimo fine le predette Regioni e Province autonome comunicano al Ministero dell interno, unitamente alle maggiori entrate complessivamente certificate dai propri comuni ai sensi dell art. 4 del D. M. 7 aprile 2010, l elenco dei comuni che non hanno provveduto a trasmettere la certificazione in questione.. Il Direttore Generale delle Finanze Fabrizia Lapecorella 8