MiFID. A Passion to Perform.



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MiFID Trasparenza, fiducia, protezione dell investitore. Sono i principi a cui Deutsche Bank si è sempre ispirata. Principi sanciti dalla direttiva europea MiFID (Market in Financial Instruments Directive). Deutsche Bank e MiFID. Parliamone insieme. A Passion to Perform.

MiFID Guida alla lettura Guida alla lettura MiFID (Markets in Financial Instruments Directive, MiFID) è la Direttiva Europea sui Mercati degli Strumenti Finanziari in vigore in Italia dal 1 novembre 2007. Tra i principali obiettivi della Direttiva possono essere evidenziati, in particolare, i seguenti tre: creare un sistema di regolamentazione dell attività di intermediazione finanziaria uniforme per tutti i Paesi membri dell Unione Europea; incrementare il sistema di garanzie e di protezione per gli investitori nei loro rapporti con gli intermediari finanziari; rendere più trasparenti, anche in termini di costi, le operazioni realizzate dagli intermediari finanziari per conto della clientela. Per fornire ai suoi clienti tutte le informazioni necessarie, Deutsche Bank ha predisposto questo kit informativo, che si compone di: informazioni sull impresa di investimento e i suoi servizi: alcuni essenziali dati sulla Banca e sui servizi di investimento da essa svolti; informativa sugli strumenti finanziari e i rischi generali: alcune importanti informazioni di base sui rischi connessi agli investimenti su strumenti finanziari e i servizi di investimento; informazioni sulla gestione dei conflitti di interesse: una spiegazione sulle misure che la Banca attua per la gestione dei conflitti di interesse, che possono insorgere nella prestazione di servizi di investimento, al fine di evitare di nuocere agli interessi della propria clientela, e dei relativi obblighi informativi; strategia di esecuzione: una descrizione di come Deutsche Bank esegue - in via di ricezione e trasmissione ovvero di esecuzione e/o negoziazione - gli ordini di acquisto e vendita impartiti dalla propria clientela aventi ad oggetto strumenti finanziari. Questa sezione riveste particolare importanza: per effettuare future operazioni di investimento con Deutsche Bank, infatti, il cliente è chiamato a prestare il proprio consenso, per iscritto, al processo e alle modalità ivi descritte. pag 1 di 23

MiFID Guida alla lettura La nuova normativa prescrive inoltre due attività che l'intermediario finanziario deve mettere in atto al momento della prestazione dei servizi di investimento: l'attività di verifica di appropriatezza e l'attività di verifica di adeguatezza. L'obiettivo è prestare un servizio al cliente in linea con le informazioni che questi ha fornito all'intermediario. Ma cosa significano appropriatezza e adeguatezza? Vediamo in breve il significato di questi due concetti, importanti per garantire una maggiore tutela negli investimenti e la trasparenza delle operazioni. Appropriatezza Si applica ai servizi di negoziazione, esecuzione, collocamento, ricezione e trasmissione di ordini. Verifica che il cliente abbia il livello di esperienza e conoscenza necessari per comprendere i rischi che lo strumento finanziario o il servizio di investimento comportano. A tal fine la Banca richiede al cliente informazioni circa i tipi di servizi di investimento, operazioni e strumenti finanziari rispetto ai quali il cliente ha esperienza; la natura, il volume e la frequenza delle operazioni su strumenti finanziari realizzate dal cliente e il periodo durante il quale queste operazioni sono state eseguite; il livello di istruzione, la professione o, se rilevante, la precedente professione del cliente. Adeguatezza Si applica a tutti i servizi di gestione di portafogli e di consulenza. Verifica che l'operazione, realizzata o consigliata, corrisponda agli obiettivi di investimento del cliente; sia di natura tale che il cliente sia in grado finanziariamente di sopportare il rischio dell'investimento compatibilmente coi suoi obiettivi; e il cliente possieda il livello di esperienza e conoscenza necessari per comprendere i rischi che lo strumento finanziario o il servizio di investimento comporta. A tal fine la Banca richiede al Cliente, in aggiunta alle informazioni necessarie per la verifica di appropriatezza, quelle riguardanti: fonte e consistenza del reddito, del patrimonio complessivo e degli impegni finanziari del cliente; periodo di tempo per il quale il cliente desidera conservare l'investimento, le sue preferenze in materia di rischio, il suo profilo di rischio e le finalità dell'investimento, se rilevanti. Proprio per valutare ed accertare l'appropriatezza ed adeguatezza, secondo criteri condivisi e trasparenti, Deutsche Bank ha preparato un questionario che il cliente compila con l'aiuto del consulente. La nuova direttiva europea MiFID si pone come obiettivo primo la protezione dell'investitore. Con questa finalità nascono nuovi supporti informativi e nuovi strumenti di analisi. Con questa finalità, si rinnova l'impegno di Deustche Bank a fornire ai propri clienti un servizio di investimento in linea con le loro reali esigenze finanziarie. Deutsche Bank e MiFID. Parliamone insieme. pag 2 di 23

MiFID Indice Indice Informazioni sull impresa di investimento e i suoi servizi pag. 5 Informativa sugli strumenti finanziari e i rischi generali pag. 7 Avvertenze generali pag. 7 Parte A: la valutazione del rischio di un investimento pag. 8 in strumenti finanziari 1 La variabilità del prezzo pag. 8 1.1 Titoli di capitale e titoli di debito 1.2 Rischio specifico e rischio generico 1.3 Il rischio emittente 1.4 Il rischio d interesse 1.5 L effetto della diversificazione degli investimenti. Gli organismi di investimento collettivo 2 La liquidità pag. 10 3 La divisa pag. 10 4 Gli altri fattori fonte di rischi generali pag. 10 4.1 Denaro e valori depositati 4.2 Commissioni ed altri oneri 4.3 Operazioni eseguite in mercati aventi sede in altre giurisdizioni 4.4 Sistemi elettronici di supporto alle negoziazioni 4.5 Sistemi elettronici di negoziazione 4.6 Operazioni eseguite fuori da mercati organizzati Parte B: la rischiosità degli investimenti in strumenti pag. 12 finanziari derivati 1 I futures pag. 12 1.1 L effetto leva 1.2 Ordini e strategie finalizzati alla riduzione del rischio 2 Opzioni pag. 12 2.1 L acquisto di un opzione 2.2 La vendita di un opzione pag 3 di 23

MiFID Indice 3 Gli altri fattori fonte di rischio comuni alle operazioni in futures pag. 13 3.1 Termini e condizioni contrattuali 3.2 Sospensione o limitazione degli scambi e della relazione tra i prezzi 3.3 Rischio di cambio 4 Operazioni su strumenti derivati eseguite fuori pag. 14 dai mercati organizzati. Gli swaps 4.1 I contratti di swaps Parte C: la rischiosità di una linea di gestione pag. 15 di patrimoni personalizzata 1 La rischiosità di una linea di gestione pag. 15 1.1 Gli strumenti finanziari inseribili nella linea di gestione 1.2 La leva finanziaria 2 Gli altri rischi generali connessi al servizio di gestione patrimoniale pag. 16 2.1 Richiamo 2.2 Commissioni ed altri oneri Informazioni sulla gestione dei conflitti di interesse pag. 17 Strategia di esecuzione pag. 19 1 Premessa pag. 19 1.1 Obiettivo ed ambito di applicazione 1.2 Istruzioni specifiche dei clienti 2 Meccanismi previsti dalla Strategia pag. 19 2.1 Premesse 2.2 Strumenti quotati e scambiati su Mercati Regolamentati (di seguito Mercati ) italiani ed esteri 2.3 Revisione della Strategia Allegato 1 pag. 22 Allegato 2 pag. 22 Allegato 3 pag. 23 Allegato 4 pag. 23 pag 4 di 23

MiFID Informazioni sull'impresa di investimento e i suoi servizi Informazioni sull impresa di investimento e i suoi servizi La denominazione dell impresa di investimento è Deutsche Bank Società per Azioni (la Banca ), con sede sociale e Direzione Generale in Piazza del Calendario 3-20126 Milano, iscritta all Albo delle Banche - codice 3104, Capogruppo del Gruppo Deutsche Bank iscritto all Albo dei Gruppi Bancari - codice 3104, soggetta all attività di direzione e coordinamento della Deutsche Bank AG. Il recapito telefonico della Direzione Generale è 02/4024.1. La Banca è autorizzata da Banca d Italia (Via Cordusio 5, 20123 Milano - sito Internet: www.bancaditalia.it) alla prestazione dei servizi di investimento disciplinati dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria ). In particolare, la Banca è autorizzata alla prestazione dei seguenti servizi di investimento: negoziazione per conto proprio; esecuzione di ordini per conto dei clienti; sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo ovvero con assunzione di garanzia nei confronti dell emittente; collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell emittente; gestione di portafogli; ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più strumenti finanziari; consulenza in materia di investimenti. La lingua con cui il cliente può comunicare con la Banca nella prestazione di servizi di investimento, e ricevere da questa documenti ed altre informazioni, è la lingua italiana. Nell ambito della corrispondenza ordinaria il cliente può comunicare con la Banca utilizzando la forma scritta e i mezzi di spedizione postali tutti, indirizzando le proprie comunicazioni al recapito più sopra indicato, salvo quanto diversamente indicato nel contratto. Le comunicazioni dalla Banca al cliente sono inviate in forma scritta mediante corrispondenza postale all indirizzo indicato dal cliente all atto della costituzione dei singoli rapporti o successivamente con apposita comunicazione. Per quanto attiene all inoltro di disposizioni di investimento, il cliente può servirsi dei seguenti canali di comunicazione: ordine impartito presso i locali della Banca ( succursali ) utilizzando la modulistica ufficiale predisposta e resa disponibile dall intermediario; ordine impartito tramite mezzo telefax, da indirizzarsi al recapito della succursale presso cui è domiciliata la relazione contrattuale a cui lo stesso si riferisce, coerentemente alle disposizioni organizzative e documentali definite tempo per tempo dalla Banca. La Banca procede a dare esecuzione all ordine previa conferma telefonica dello stesso; ordine trasmesso per via telefonica: i clienti titolari del servizio db Interactive possono impartire disposizioni di investimento avvalendosi del Call Center dell impresa, mediante l utilizzo delle chiavi di accesso fornite al cliente dalla Banca secondo le norme che disciplinano il funzionamento del servizio. I clienti non titolari del servizio db Interactive possono impartire disposizioni per via telefonica direttamente alla succursale presso cui è domiciliata la relazione contrattuale a cui si riferiscono, sottoponendosi alla procedura di riconoscimento effettuata dall addetto della Banca; ordine trasmesso per via telematica dai clienti titolari del servizio db Interactive. Anche in questo caso la trasmissione dell ordine prevede l utilizzo delle chiavi di accesso rilasciate al cliente dalla Banca secondo le norme di funzionamento del servizio; ordine impartito al di fuori dei locali della Banca, utilizzando la modulistica ufficiale predisposta e resa disponibile dalla Banca, per il tramite di promotori finanziari, iscritti in Italia nell apposito Albo unico dei promotori. pag 5 di 23

MiFID Informazioni sull'impresa di investimento e i suoi servizi Le comunicazioni telefoniche finalizzate a impartire ordini alla Banca sono da questa sottoposte a registrazione su supporto magnetico, circostanza di cui il cliente è opportunamente informato. Si rimanda alle disposizioni contrattuali per una dettagliata rappresentazione di quanto sopra sinteticamente esposto. La Banca invia al cliente la rendicontazione dell attività svolta avuto riguardo ai costi delle operazioni e dei servizi prestati. La Banca trasmette prontamente al cliente le informazioni essenziali riguardanti l esecuzione dell ordine. A richiesta del cliente la Banca fornisce informazioni circa lo stato del suo ordine. La Banca trasmette al cliente al dettaglio un avviso che confermi l esecuzione di quanto impartito, al più tardi il primo giorno lavorativo successivo all esecuzione o, nel caso in cui la Banca debba ricevere conferma dell avvenuta esecuzione da parte di un terzo soggetto, entro il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione della conferma dal terzo medesimo. In tale ipotesi, ove la conferma dell avvenuta esecuzione debba essere necessariamente inviata da un terzo soggetto, la Banca è esonerata dall obbligo di trasmettere la propria nota di eseguito. La Banca ha identificato i conflitti di interesse che potrebbero insorgere, nello svolgimento dei servizi di investimento, tra la Banca stessa e il cliente ovvero tra i diversi clienti della Banca e gestisce detti conflitti in modo da evitare che incidano negativamente sugli interessi dei clienti. La politica seguita dalla Banca in materia di conflitti di interessi è contenuta in forma sintetica nel documento Informazioni sulla gestione dei conflitti di interesse. Qualora il cliente ne faccia richiesta, la Banca fornisce maggiori dettagli circa la politica seguita. Gli strumenti finanziari e le somme di denaro detenute dalla Banca per conto del cliente sono immessi in depositi e conti correnti o tecnici, accesi/aperti presso la Banca ed intestati al cliente. La Banca è autorizzata a sub-depositare gli strumenti finanziari presso società o enti a ciò autorizzati e, in tal caso, rimane responsabile nei confronti del cliente secondo quanto previsto nel contratto. Gli strumenti finanziari costituiscono patrimonio distinto, a tutti gli effetti, da quello della Banca e da quello degli altri clienti della stessa; su di essi non sono ammesse azioni dei creditori della Banca o nell interesse degli stessi, né azioni dei creditori dell eventuale sub-depositario o nell interesse degli stessi. Le modalità di deposito e sub-deposito degli strumenti finanziari dei clienti sono disciplinate nel contratto al quale si fa rinvio. La Banca aderisce al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia. Il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi è un sistema di garanzia dei depositanti costituito in forma di consorzio di diritto privato, e riconosciuto dalla Banca d Italia, cui aderiscono le banche italiane diverse da quelle di credito cooperativo, avente lo scopo di garantire i depositanti delle consorziate entro limiti previsti (euro 103.291,38). Il Fondo interviene, previa autorizzazione della Banca d Italia, nei casi di liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria. Le risorse per gli interventi vengono corrisposte dalle banche aderenti successivamente alla manifestazione della crisi della banca (ex post), a richiesta del Fondo. Il Fondo Nazionale di Garanzia, istituito dall art. 15 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, ha personalità giuridica di diritto privato e autonomia patrimoniale ai sensi dell art. 2, comma 1, della legge 27 ottobre 1994, n. 598 e dell art. 62, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415. Il Fondo è riconosciuto sistema di indennizzo dall art. 62, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, articolo attualmente ancora in vigore. L organizzazione e il funzionamento del Fondo sono disciplinati dal proprio Statuto. Gli interventi istituzionali sono disciplinati dal Regolamento operativo previsto dall art. 12, comma 1, del decreto del Ministro del Tesoro 14 novembre 1997, n. 485. Il Fondo indennizza gli investitori, secondo i criteri previsti dal citato decreto del Ministero del Tesoro ed entro il limite massimo complessivo per ciascun investitore di 20.000,00 euro, per i crediti, rappresentati da strumenti finanziari e/o da denaro connesso con operazioni di investimento, nei confronti degli intermediari aderenti al Fondo stesso derivanti dalla prestazione dei servizi di investimento e del servizio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari, in quanto accessorio ad operazioni di investimento. Il Fondo indennizza i crediti degli investitori nei casi di liquidazione coatta amministrativa, fallimento o di concordato preventivo. pag 6 di 23

MiFID Informativa sugli strumenti finanziari e i rischi generali Informativa sugli strumenti finanziari e i rischi generali Questo documento non descrive tutti i rischi ed altri aspetti significativi riguardanti gli investimenti in strumenti finanziari ed i servizi di gestione patrimoniale personalizzata, ma ha la finalità di fornire alcune informazioni di base sui rischi connessi a tali investimenti e servizi. Avvertenze generali Prima di effettuare un investimento in strumenti finanziari, l investitore deve informarsi presso il proprio intermediario sulla natura e i rischi delle operazioni che si accinge a compiere. L investitore deve concludere un operazione solo se ha ben compreso la sua natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta. Prima di concludere un operazione, una volta apprezzato il suo grado di rischio, l investitore e l intermediario devono valutare se l investimento è adeguato per l investitore, con particolare riferimento alla situazione patrimoniale, agli obiettivi d investimento ed alla esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari di quest ultimo. pag 7 di 23

MiFID Parte A: la valutazione del rischio di un investimento in strumenti finanziari Parte A: la valutazione del rischio di un investimento in strumenti finanziari Per apprezzare il rischio derivante da un investimento in strumenti finanziari è necessario tenere presenti i seguenti elementi: 1) la variabilità del prezzo dello strumento finanziario; 2) la sua liquidità; 3) la divisa in cui è denominato; 4) gli altri fattori fonte di rischi generali. 1 La variabilità del prezzo Il prezzo di ciascuno strumento finanziario dipende da numerose circostanze e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura. 1.1 Titoli di capitale e titoli di debito Occorre distinguere innanzitutto tra titoli di capitale (i titoli più diffusi di tale categoria sono le azioni) e titoli di debito (tra i più diffusi titoli di debito si ricordano le obbligazioni e i certificati di deposito), tenendo conto che: acquistando titoli di capitale si diviene soci della società emittente, partecipando per intero al rischio economico della medesima. Chi investe in titoli azionari ha diritto a percepire annualmente il dividendo sugli utili conseguiti nel periodo di riferimento che l assemblea dei soci deciderà di distribuire. L assemblea dei soci può comunque stabilire di non distribuire alcun dividendo; acquistando titoli di debito si diviene finanziatori della società o degli enti che li hanno emessi e si ha diritto a percepire periodicamente gli interessi previsti dal regolamento dell emissione e, alla scadenza, al rimborso del capitale prestato. A parità di altre condizioni, un titolo di capitale è più rischioso di un titolo di debito, in quanto la remunerazione spettante a chi lo possiede è maggiormente legata all andamento economico della società emittente. Il detentore di titoli di debito invece rischierà di non essere remunerato solo in caso di dissesto finanziario della società emittente. Inoltre, in caso di fallimento della società emittente, i detentori di titoli di debito possono partecipare, con gli altri creditori, alla suddivisione - che comunque si realizza in tempi solitamente molto lunghi - dei proventi derivanti dal realizzo delle attività della società, mentre è pressoché escluso che i detentori di titoli di capitale possano vedersi restituire una parte di quanto investito. 1.2 Rischio specifico e rischio generico Sia per i titoli di capitale che per i titoli di debito, il rischio può essere idealmente scomposto in due componenti: il rischio specifico ed il rischio generico (o sistematico). Il rischio specifico dipende dalle caratteristiche peculiari dell emittente (vedi il successivo punto 1.3) e può essere diminuito sostanzialmente, attraverso la suddivisione del proprio investimento tra titoli emessi da emittenti diversi (diversificazione del portafoglio); mentre il rischio sistematico rappresenta quella parte di variabilità del prezzo di ciascun titolo che dipende dalle fluttuazioni del mercato e non può essere eliminato per il tramite della diversificazione. Il rischio sistematico per i titoli di capitale trattati su un mercato organizzato si origina dalle variazioni del mercato in generale: variazioni che possono essere identificate nei movimenti dell indice del mercato. Il rischio sistematico dei titoli di debito (vedi il successivo punto 1.4) si origina dalle fluttuazioni dei tassi d interesse di mercato che si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) dei titoli in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la loro vita residua. pag 8 di 23

MiFID Parte A: la valutazione del rischio di un investimento in strumenti finanziari La vita residua di un titolo ad una certa data è rappresentata dal periodo di tempo che deve trascorrere da tale data al momento del suo rimborso. 1.3 Il rischio emittente Per gli investimenti in strumenti finanziari è fondamentale apprezzare la solidità patrimoniale delle società emittenti e le prospettive economiche delle medesime, tenuto conto delle caratteristiche dei settori in cui le stesse operano. Si deve considerare che i prezzi dei titoli di capitale riflettono in ogni momento una media delle aspettative che i partecipanti al mercato hanno circa le prospettive di guadagno delle imprese emittenti. Con riferimento ai titoli di debito, il rischio che le società o gli enti finanziari emittenti non siano in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale prestato si riflette nella misura degli interessi che tali obbligazioni garantiscono all investitore. Quanto maggiore è la rischiosità percepita dall emittente, tanto maggiore è il tasso d interesse che l emittente dovrà corrispondere all investitore. Per valutare la congruità del tasso d interesse pagato da un titolo si devono tenere presenti i tassi d interesse corrisposti dagli emittenti, il cui rischio è considerato più basso, ed in particolare il rendimento offerto dai titoli di stato, con riferimento a emissioni con pari scadenza. 1.4 Il rischio d interesse Con riferimento ai titoli di debito, l investitore deve tenere presente che la misura effettiva degli interessi si adegua continuamente alle condizioni di mercato attraverso variazioni del prezzo dei titoli stessi. Il rendimento di un titolo di debito si avvicinerà a quello incorporato nel titolo stesso al momento dell acquisto solo nel caso in cui il titolo stesso venisse detenuto dall investitore fino alla scadenza. Qualora l investitore avesse necessità di smobilizzare l investimento prima della scadenza del titolo, il rendimento effettivo potrebbe rivelarsi diverso da quello garantito dal titolo al momento del suo acquisto. In particolare, per i titoli che prevedono il pagamento di interessi in modo predefinito e non modificabile nel corso della durata del prestito (titoli a tasso fisso) più lunga è la vita residua, maggiore è la variabilità del prezzo del titolo stesso rispetto a variazioni dei tassi d interesse di mercato. Ad esempio, si consideri un titolo zero coupon - titolo a tasso fisso che prevede il pagamento degli interessi in un unica soluzione alla fine del periodo - con vita residua 10 anni e rendimento del 10% all anno; l aumento di un punto percentuale dei tassi di mercato determina, per il titolo suddetto, una diminuzione del prezzo dell 8,6%. È dunque importante per l investitore, al fine di valutare l adeguatezza del proprio investimento in questa categoria di titoli, verificare entro quali tempi potrà avere necessità di smobilizzare l investimento. 1.5 L effetto della diversificazione degli investimenti. Gli organismi di investimento collettivo Come si è accennato, il rischio specifico di un particolare strumento finanziario può essere eliminato attraverso la diversificazione, cioè suddividendo l investimento tra più strumenti finanziari. La diversificazione può tuttavia risultare costosa e difficile da attuare per un investitore con un patrimonio limitato. L investitore può raggiungere un elevato grado di diversificazione a costi contenuti investendo il proprio patrimonio in quote o azioni di organismi di investimento collettivo (fondi comuni d investimento e società d investimento a capitale variabile - SICAV). Questi organismi investono le disponibilità versate dai risparmiatori tra le diverse tipologie di titoli previsti dai regolamenti nei programmi di investimento adottati. Con riferimento a fondi comuni aperti, ad esempio, i risparmiatori possono entrare o uscire dall investimento acquistando o vendendo le quote del fondo sulla base del valore teorico (maggiorato o diminuito delle commissioni previste) della quota; valore che si ottiene dividendo il valore dell intero portafoglio gestito del fondo, calcolato ai prezzi di mercato, per il numero delle quote in circolazione. Occorre sottolineare che gli investimenti in queste tipologie di strumenti finanziari possono comunque risultare rischiosi a causa delle caratteristiche degli strumenti finanziari in cui prevedono d investire (ad esempio, fondi che investono solo in titoli emessi da società operanti in un particolare settore o in titoli emessi da società aventi sede in determinati stati), oppure a causa di una insufficiente diversificazione degli investimenti. pag 9 di 23

MiFID Parte A: la valutazione del rischio di un investimento in strumenti finanziari 2 La liquidità La liquidità di uno strumento finanziario consiste nella sua attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore. Essa dipende in primo luogo dalle caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato. In generale, a parità di altre condizioni, i titoli trattati su mercati organizzati sono più liquidi dei titoli non trattati su detti mercati. Questo perché la domanda e l offerta di titoli viene convogliata in gran parte su tali mercati, e quindi i prezzi ivi rilevati sono più affidabili quali indicatori dell effettivo valore degli strumenti finanziari. Occorre tuttavia considerare che lo smobilizzo di titoli trattati in mercati organizzati a cui sia difficile accedere, perché aventi sede in paesi lontani o per altri motivi, può comunque comportare per l investitore difficoltà di liquidare e la necessità di sostenere costi aggiuntivi. 3 La divisa Qualora uno strumento finanziario sia denominato in una divisa diversa da quella di riferimento per l investitore, tipicamente l Euro per l investitore italiano, al fine di valutare la rischiosità complessiva dell investimento, occorre tenere presente la volatilità del rapporto di cambio tra la divisa di riferimento (Euro) e la divisa estera in cui è denominato l investimento. L investitore deve considerare che i rapporti di cambio con le divise di molti paesi, in particolare di quelli in via di sviluppo, sono altamente volatili e che comunque l andamento dei tassi di cambio può condizionare il risultato complessivo dell investimento. 4 Gli altri fattori fonte di rischi generali 4.1 Denaro e valori depositati L investitore deve informarsi circa le salvaguardie previste per le somme di denaro ed i valori depositati per l esecuzione delle operazioni, in particolare, nel caso di insolvenza dell intermediario. La possibilità di rientrare in possesso del proprio denaro e dei valori depositati potrebbe essere condizionata da particolari disposizioni normative vigenti nei luoghi in cui ha sede il depositario nonché dagli orientamenti degli organi a cui, nei casi di insolvenza, vengono attribuiti i poteri di regolare i rapporti patrimoniali del soggetto dissestato. 4.2 Commissioni ed altri oneri Prima di avviare l operatività, l investitore deve ottenere dettagliate informazioni riguardo a tutte le commissioni, spese ed altri oneri che saranno dovuti all intermediario. Tali informazioni devono essere comunque riportate nel contratto d intermediazione. L investitore deve sempre considerare che tali oneri andranno sottratti ai guadagni eventualmente ottenuti nelle operazioni effettuate mentre si aggiungeranno alle perdite subite. 4.3 Operazioni eseguite in mercati aventi sede in altre giurisdizioni Le operazioni eseguite su mercati aventi sede all estero, incluse le operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari trattati anche in mercati nazionali, potrebbero esporre l investitore a rischi aggiuntivi. Tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotte garanzie e protezioni agli investitori. Prima di eseguire qualsiasi operazione su tali mercati, l investitore dovrebbe informarsi sulle regole che riguardano tali operazioni. Deve inoltre considerare che, in tali casi, l autorità di controllo sarà impossibilitata ad assicurare il rispetto delle norme vigenti nelle giurisdizioni dove le operazioni vengono eseguite. L investitore dovrebbe quindi informarsi circa le norme vigenti su tali mercati e le eventuali azioni che possono essere intraprese con riferimento a tali operazioni. pag 10 di 23

MiFID Parte A: la valutazione del rischio di un investimento in strumenti finanziari 4.4 Sistemi elettronici di supporto alle negoziazioni Gran parte dei sistemi di negoziazione elettronici o ad asta gridata sono supportati da sistemi computerizzati per le procedure di trasmissione degli ordini (order routing), per l incrocio, la registrazione e la compensazione delle operazioni. Come tutte le procedure automatizzate, i sistemi sopra descritti possono subire temporanei arresti o essere soggetti a malfunzionamenti. La possibilità per l investitore di essere risarcito per perdite derivanti direttamente o indirettamente dagli eventi sopra descritti potrebbe essere compromessa da limitazioni di responsabilità stabilite dai fornitori dei sistemi o dai mercati. L investitore dovrebbe informarsi presso il proprio intermediario circa le limitazioni di responsabilità suddette connesse alle operazioni che si accinge a porre in essere. 4.5 Sistemi elettronici di negoziazione I sistemi di negoziazione computerizzati possono essere diversi tra loro, oltre che differire dai sistemi di negoziazione gridati. Gli ordini da eseguirsi su mercati che si avvalgono di sistemi di negoziazione computerizzati, potrebbero risultare non eseguiti secondo le modalità specificate dall investitore, o risultare non eseguiti nel caso i sistemi di negoziazione suddetti subissero malfunzionamenti o arresti imputabili all hardware o al software dei sistemi medesimi. 4.6 Operazioni eseguite fuori da mercati organizzati Gli intermediari possono eseguire operazioni al di fuori dei mercati organizzati. L intermediario a cui si rivolge l investitore potrebbe anche porsi in diretta contropartita del cliente (agire, cioè, in conto proprio). Per le operazioni effettuate fuori dai mercati organizzati può risultare difficoltoso o impossibile liquidare uno strumento finanziario o apprezzarne il valore effettivo e valutare l effettiva esposizione al rischio, in particolare qualora lo strumento finanziario non sia trattato su alcun mercato organizzato. Per questi motivi, tali operazioni comportano l assunzione di rischi più elevati. Prima di eseguire tali tipologie di operazioni l investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili ed i rischi conseguenti. pag 11 di 23

MiFID Parte B: la rischiosità degli investimenti in strumenti finanziari derivati Parte B: la rischiosità degli investimenti in strumenti finanziari derivati Gli strumenti finanziari derivati sono caratterizzati da una rischiosità molto elevata il cui apprezzamento da parte dell investitore è ostacolato dalla loro complessità. È quindi necessario che l investitore concluda un operazione avente ad oggetto tali strumenti solo dopo averne compreso la natura ed il grado di esposizione di rischio che essa comporta. L investitore deve considerare che la complessità di tali strumenti può favorire l esecuzione di operazioni non adeguate. Si consideri che, in generale, la negoziazione di strumenti finanziari derivati non è adatta per molti investitori. Una volta valutato il rischio dell operazione, l investitore e l intermediario devono verificare se l investimento è adeguato per l investitore, con particolare riferimento alla situazione patrimoniale, agli obiettivi d investimento ed alla esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari derivati di quest ultimo. Si illustrano di seguito alcune caratteristiche di rischio dei più diffusi strumenti finanziari derivati. 1 I futures 1.1 L effetto leva Le operazioni su futures comportano un elevato grado di rischio. L ammontare del margine iniziale è ridotto (pochi punti percentuali) rispetto al valore dei contratti e ciò produce il così detto effetto di leva. Questo significa che un movimento dei prezzi di mercato relativamente piccolo avrà un impatto proporzionalmente più elevato sui fondi depositati presso l intermediario: tale effetto potrà risultare a sfavore o a favore dell investitore. Il margine versato inizialmente, nonché gli ulteriori versamenti effettuati per mantenere la posizione, potranno di conseguenza andare perduti completamente. Nel caso i movimenti di mercato siano a sfavore dell investitore, egli può essere chiamato a versare fondi ulteriori con breve preavviso al fine di mantenere aperta la propria posizione in futures. Se l investitore non provvede ad effettuare i versamenti addizionali richiesti entro il termine comunicato, la posizione può essere liquidata in perdita e l investitore è debitore di ogni altra passività prodottasi. 1.2 Ordini e strategie finalizzati alla riduzione del rischio Talune tipologie di ordini, finalizzate a ridurre le perdite entro certi ammontare massimi predeterminati, possono risultare inefficaci in quanto particolari condizioni di mercato potrebbero rendere impossibile l esecuzione di tali ordini. Anche strategie d investimento che utilizzano combinazioni di posizioni, quali le proposte combinate standard potrebbero avere la stessa rischiosità di singole posizioni lunghe o corte. 2 Opzioni Le operazioni in opzioni comportano un elevato livello di rischio. L investitore che intenda negoziare opzioni deve preliminarmente comprendere il funzionamento delle tipologie di contratti che intende negoziare (put e call). 2.1 L acquisto di un opzione L acquisto di un opzione è un investimento altamente volatile ed è molto elevata la probabilità che l opzione giunga a scadenza senza alcun valore. In tal caso, l investitore avrà perso l intera somma utilizzata per l acquisto del premio più le commissioni. A seguito dell acquisto di un opzione, l investitore può mantenere la posizione fino a scadenza o effettuare un operazione di segno inverso, oppure, per le opzioni di tipo americano, esercitarla prima della scadenza. pag 12 di 23

MiFID Parte B: la rischiosità degli investimenti in strumenti finanziari derivati L esercizio dell opzione può comportare o il regolamento in denaro di un differenziale, oppure l acquisto o la consegna dell attività sottostante. Se l opzione ha per oggetto contratti futures, l esercizio della medesima determinerà l assunzione di una posizione in futures e le connesse obbligazioni concernenti l adeguamento dei margini di garanzia. Un investitore che si accingesse ad acquistare un opzione relativa ad un attività il cui prezzo di mercato fosse molto distante dal prezzo a cui risulterebbe conveniente esercitare l opzione (deep out of the money), deve considerare che la possibilità che l esercizio dell opzione diventi profittevole è remota. 2.2 La vendita di un opzione La vendita di un opzione comporta in generale l assunzione di un rischio molto più elevato di quello relativo al suo acquisto. Infatti, anche se il premio ricevuto per l opzione venduta è fisso, le perdite che possono prodursi in capo al venditore dell opzione possono essere potenzialmente illimitate. Se il prezzo di mercato dell attività sottostante si muove in modo sfavorevole, il venditore dell opzione sarà obbligato ad adeguare i margini di garanzia al fine di mantenere la posizione assunta. Se l opzione venduta è di tipo americano, il venditore potrà essere in qualsiasi momento chiamato a regolare l operazione in denaro o ad acquistare o consegnare l attività sottostante. Nel caso l opzione venduta abbia ad oggetto contratti futures, il venditore assumerà una posizione in futures e le connesse obbligazioni concernenti l adeguamento dei margini di garanzia. L esposizione al rischio del venditore può essere ridotta detenendo una posizione sul sottostante (titoli, indici o altro) corrispondente a quella con riferimento alla quale l opzione è stata venduta. 3 Gli altri fattori fonte di rischio comuni alle operazioni in futures e opzioni Oltre ai fattori fonte di rischi generali già illustrati nella parte A, l investitore deve considerare i seguenti ulteriori elementi. 3.1 Termini e condizioni contrattuali L investitore deve informarsi presso il proprio intermediario circa i termini e le condizioni dei contratti derivati su cui ha intenzione di operare. Particolare attenzione deve essere prestata alle condizioni per le quali l investitore può essere obbligato a consegnare o a ricevere l attività sottostante il contratto futures e, con riferimento alle opzioni, alle date di scadenza e alle modalità di esercizio. In talune particolari circostanze le condizioni contrattuali potrebbero essere modificate con decisione dell organo di vigilanza del mercato o della clearing house, al fine di incorporare gli effetti di cambiamenti riguardanti le attività sottostanti. 3.2 Sospensione o limitazione degli scambi e della relazione tra i prezzi Condizioni particolari di illiquidità del mercato nonché l applicazione di talune regole vigenti su alcuni mercati (quali le sospensioni derivanti da movimenti di prezzo anomali c.d. Circuit breakers), possono accrescere il rischio di perdite rendendo impossibile effettuare operazioni o liquidare o neutralizzare le posizioni. Nel caso di posizioni derivanti dalla vendita di opzioni, ciò potrebbe incrementare il rischio di subire delle perdite. Si aggiunga che le relazioni normalmente esistenti tra il prezzo dell attività sottostante e lo strumento derivato potrebbero non tenere quando, ad esempio, un contratto futures sottostante ad un contratto di opzione fosse soggetto a limiti di prezzo, mentre l opzione non lo fosse. L assenza di un prezzo dell attività sottostante potrebbe rendere difficoltoso il giudizio sulla significatività della valorizzazione del contratto derivato. 3.3 Rischio di cambio I guadagni e le perdite relativi a contratti denominati in divise diverse da quella di riferimento per l investitore (tipicamente l Euro) potrebbero essere condizionati dalle variazioni dei tassi di cambio. pag 13 di 23

MiFID Parte B: la rischiosità degli investimenti in strumenti finanziari derivati 4 Operazioni su strumenti derivati eseguite fuori dai mercati organizzati. Gli swaps Gli intermediari possono eseguire operazioni su strumenti derivati fuori da mercati organizzati. L intermediario a cui si rivolge l investitore potrebbe anche porsi in diretta contropartita del cliente (agire, cioè, in conto proprio). Per le operazioni effettuate fuori dai mercati organizzati può risultare difficoltoso o impossibile liquidare una posizione o apprezzarne il valore effettivo e valutare l effettiva esposizione al rischio. Per questi motivi, tali operazioni comportano l assunzione di rischi più elevati. Le norme applicabili per tali tipologie di transazioni, poi, potrebbero risultare diverse e fornire una tutela minore all investitore. Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili ed i rischi conseguenti. 4.1 I contratti di swaps I contratti di swaps comportano un elevato grado di rischio. Per questi contratti non esiste un mercato secondario e non esiste una forma standard. Esistono, al più, modelli standardizzati di contratto che sono solitamente adattati caso per caso nei dettagli. Per questi motivi potrebbe non essere possibile porre termine al contratto prima della scadenza concordata, se non sostenendo oneri elevati. Alla stipula del contratto, il valore di uno swaps è sempre nullo, ma esso può assumere rapidamente un valore negativo (o positivo) a seconda di come si muove il parametro a cui è collegato il contratto. Prima di sottoscrivere un contratto, l investitore deve essere sicuro di aver ben compreso in quale modo e con quale rapidità le variazioni del parametro di riferimento si riflettono sulla determinazione dei differenziali che dovrà pagare o ricevere. In determinate situazioni, l investitore può essere chiamato dall intermediario a versare margini di garanzia anche prima della data di regolamento dei differenziali. Per questi contratti è particolarmente importante che la controparte dell operazione sia solida patrimonialmente, poiché nel caso dal contratto si origini un differenziale a favore dell investitore esso potrà essere effettivamente percepito solo se la controparte risulterà solvibile. Nel caso il contratto sia stipulato con una controparte terza, l investitore deve informarsi della solidità della stessa e accertarsi che l intermediario risponderà in proprio nel caso di insolvenza della controparte. Se il contratto è stipulato con una controparte estera, i rischi di corretta esecuzione del contratto possono aumentare a seconda delle norme applicabili nel caso di specie. pag 14 di 23

MiFID Parte C: la rischiosità di una linea di gestione di patrimoni personalizzata Parte C: la rischiosità di una linea di gestione di patrimoni personalizzata Il servizio di gestione di patrimoni individuale consente di avvalersi delle conoscenze e dell esperienza di professionisti del settore nella scelta degli strumenti finanziari in cui investire e nell esecuzione delle relative operazioni. L investitore, con le modalità preconcordate, può intervenire direttamente nel corso dello svolgimento del servizio di gestione impartendo istruzioni vincolanti per il gestore. La rischiosità della linea di gestione è espressa dalla variabilità dei risultati economici conseguiti dal gestore. L investitore può orientare la rischiosità del servizio di gestione definendo contrattualmente i limiti entro cui devono essere effettuate le scelte di gestione. Tali limiti, complessivamente considerati, definiscono le caratteristiche di una linea di gestione e devono essere riportati obbligatoriamente nell apposito contratto scritto. La rischiosità effettiva della linea di gestione, tuttavia, dipende dalle scelte operate dall intermediario che, seppure debbano rimanere entro i limiti contrattuali, sono solitamente caratterizzate da ampi margini di discrezionalità circa i titoli da acquistare o vendere e il momento in cui eseguire le operazioni. L intermediario deve comunque esplicitare il grado di rischio di ciascuna linea di gestione. L investitore deve informarsi approfonditamente presso l intermediario sulle caratteristiche e sul grado di rischio della linea di gestione che intende prescegliere e deve concludere il contratto solo se è ragionevolmente sicuro di aver compreso la natura della linea di gestione ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta. Prima di concludere il contratto, una volta apprezzato il grado di rischio della linea di gestione prescelta, l investitore e l intermediario devono valutare se l investimento è adeguato per l investitore, con particolare riferimento alla situazione patrimoniale, agli obiettivi d investimento ed alla esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari di quest ultimo. 1 La rischiosità di una linea di gestione L investitore può orientare la rischiosità di una linea di gestione principalmente attraverso la definizione: a) delle categorie di strumenti finanziari in cui può essere investito il patrimonio dell investitore e dai limiti previsti per ciascuna categoria; b) del grado di leva finanziaria utilizzabile nell ambito della linea di gestione. 1.1 Gli strumenti finanziari inseribili nella linea di gestione Con riferimento alle categorie di strumenti finanziari ed alla valutazione del rischio che tali strumenti comportano per l investitore, si rimanda alla parte del presente documento sulla valutazione del rischio di un investimento in strumenti finanziari. Le caratteristiche di rischio di una linea di gestione tenderanno a riflettere la rischiosità degli strumenti finanziari in cui esse possono investire, in relazione alla quota che tali strumenti rappresentano rispetto al patrimonio gestito. Ad esempio, una linea di gestione che preveda l investimento di una percentuale rilevante del patrimonio in titoli a basso rischio, avrà caratteristiche di rischio similari; al contrario, ove la percentuale d investimenti a basso rischio prevista fosse relativamente piccola, la rischiosità complessiva della linea di gestione sarà diversa e più elevata. 1.2 La leva finanziaria Nel contratto di gestione deve essere stabilita la misura massima della leva finanziaria della linea di gestione. La leva è rappresentata da un numero uguale o superiore all unità. Si premette che per molti investitori deve considerarsi adeguata una leva finanziaria pari ad uno. In questo caso, infatti, essa non influisce sulla rischiosità della linea di gestione. La leva finanziaria, in sintesi, misura quante volte l intermediario può incrementare il controvalore degli strumenti finanpag 15 di 23

MiFID Parte C: la rischiosità di una linea di gestione di patrimoni personalizzata ziari detenuti in gestione per conto del cliente rispetto al patrimonio di pertinenza del cliente stesso. L incremento della leva finanziaria utilizzata comporta un aumento della rischiosità della linea di gestione patrimoniale. L intermediario può innalzare la misura della leva finanziaria facendo ricorso a finanziamenti oppure concordando con le controparti di regolare in modo differito le operazioni ovvero utilizzando strumenti finanziari derivati (ove previsti dalla linea di gestione - si veda la parte B del presente documento). L investitore, prima di selezionare una misura massima della leva finanziaria superiore all unità, oltre a valutarne con l intermediario l adeguatezza in relazione alle proprie caratteristiche personali, deve: indicare nel contratto di gestione il limite massimo di perdite, al raggiungimento delle quali l intermediario è tenuto a riportare la leva finanziaria ad un valore pari ad uno (cioè a chiudere le posizioni finanziate); comprendere che variazioni di modesta entità dei prezzi degli strumenti finanziari presenti nel patrimonio gestito possono determinare variazioni tanto più elevate quanto maggiore è la misura della leva finanziaria utilizzata e che, in caso di variazioni negative dei prezzi degli strumenti finanziari, il valore del patrimonio può diminuire notevolmente; comprendere che l uso di una leva finanziaria superiore all unità può provocare, in caso di risultati negativi della gestione, perdite anche eccedenti il patrimonio conferito in gestione e che pertanto l investitore potrebbe trovarsi in una situazione di debito nei confronti dell intermediario. 2 Gli altri rischi generali connessi al servizio di gestione patrimoniale 2.1 Richiamo Nell ambito del servizio di gestione patrimoniale vengono effettuate dall intermediario per conto del cliente operazioni su strumenti finanziari. È quindi opportuno che l investitore prenda conoscenza di quanto riportato al riguardo nelle parti A e B del presente documento. 2.2 Commissioni ed altri oneri Prima di concludere il contratto di gestione, l investitore deve ottenere dettagliate informazioni a riguardo di tutte le commissioni ed alle modalità di calcolo delle medesime, delle spese e degli altri oneri dovuti all intermediario. Tali informazioni devono essere comunque riportate nel contratto d intermediazione. Nel valutare la congruità delle commissioni di gestione patrimoniale, l investitore deve considerare che modalità di applicazione delle commissioni collegate, direttamente o indirettamente, al numero delle operazioni eseguite, potrebbero aumentare il rischio che l intermediario esegua operazioni non necessarie. pag 16 di 23

MiFID Informazioni sulla gestione dei conflitti di interesse Informazioni sulla gestione dei conflitti di interesse Il legislatore europeo, attraverso l emanazione della Direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari (MiFID), richiede alle imprese di investimento di adottare misure per la gestione dei conflitti di interesse che influenzano i servizi di investimento; in tal modo permette alle imprese di investimento di prestare tali servizi con diligenza e di evitare potenziali danni agli interessi della propria clientela. Nel corso degli anni 90 e dunque con largo anticipo rispetto alla Direttiva MiFID, Deutsche Bank AG ha istituito a livello di gruppo e locale (e quindi anche presso Deutsche Bank SpA; di seguito, salvo diversamente indicato, Deutsche Bank AG, il relativo Gruppo e Deutsche Bank SpA saranno complessivamente indicate anche come la Banca ) la Funzione di Compliance al fine di gestire i conflitti di interesse che influenzino i servizi di investimento. Nel Gruppo Deutsche Bank, un Codice di Comportamento ed un Manuale di Compliance, che forniscono linee guida ai dipendenti, assicurano che l operato della Banca sia sempre ispirato a principi di diligenza, affidabilità, correttezza e trasparenza. I nostri clienti sono al centro della nostra attività. La Banca si conforma ai loro obiettivi ed alle loro richieste. Nell ambito di un intermediario che, come la Banca, fornisce una gamma completa di servizi relativi a strumenti finanziari, finanziamenti e consulenza aziendale, i conflitti di interesse non possono essere completamente evitati. In conformità con quanto previsto dal Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria e relative disposizioni esecutive, il presente documento ha lo scopo di informare i nostri clienti circa le misure adottate per gestire tali conflitti di interesse. Detti conflitti potrebbero insorgere tra il cliente e la Banca, altre società del Gruppo, il Management, i dipendenti, i promotori finanziari, altri soggetti collegati alla Banca. Così come tra diversi clienti. In particolare, situazioni di conflitto di interesse possono insorgere: nell ambito della prestazione dei servizi di consulenza in materia di investimenti e di gestione di portafoglio, in conseguenza dell interesse della Banca nella vendita/collocamento di strumenti finanziari; nel caso di ricezione o corresponsione di incentivi (ad esempio commissioni di sottoscrizione e di mantenimento o incentivi non monetari) da o a terzi in relazione alla prestazione di servizi di investimento; in seguito al compenso legato alla performance corrisposto a dipendenti e promotori finanziari; da altre attività della Banca, in particolare il perseguimento di profitti dall attività di negoziazione in conto proprio e di collocamento di strumenti finanziari di propria emissione e/o emessi da società del Gruppo; dalle relazioni intrattenute dalla Banca con emittenti di strumenti finanziari, ad esempio attraverso la concessione di finanziamenti, partecipazioni all emissione di strumenti finanziari ed altri rapporti di affari intercorrenti; in conseguenza all attività di ricerca sugli strumenti finanziari; in caso di accesso ad informazioni non pubblicamente disponibili; nell ambito di relazioni personali dei dipendenti, del Management o soggetti collegati; oppure quando tali soggetti occupano posizioni in organi di gestione e controllo, anche al di fuori della Banca. La Banca definisce per sè ed i propri dipendenti elevati standard etici al fine di evitare che interessi divergenti rispetto a quelli del cliente influenzino i servizi di consulenza in materia di investimenti, esecuzione degli ordini, gestione di portafoglio e ricerca. La Banca richiede in ogni occasione diligenza, integrità, trasparenza, comportamenti corretti e professionali, conformità a standard di mercato ed in particolare il rispetto degli interessi della clientela. I dipendenti della Banca si conformano a tali standard e regole di condotta. La Funzione di Compliance, interna alla Banca ed indipendente, collabora all identificazione, prevenzione e gestione dei conflitti di interesse da parte delle Divisioni di Business. In particolare, la Banca assume, tra le altre, le seguenti misure: pag 17 di 23

MiFID Informazioni sulla gestione dei conflitti di interesse istituzione di procedure organizzative al fine di proteggere gli interessi della clientela nell ambito della prestazione dei servizi di consulenza in materia di investimenti e gestione di portafoglio (ad esempio procedure per l approvazione di nuovi prodotti o monitoraggio dei portafogli della clientela); istituzione di norme relative all accettazione di incentivi ed alla comunicazione dell accettazione e corresponsione di incentivi; istituzione di aree confidenziali attraverso la creazione di barriere allo scambio di informazioni, separazione delle responsabilità e/o segregazione fisica; mantenimento di un registro insiders e di una Watch List al fine di monitorare il flusso di informazioni privilegiate e di evitare l abuso di tali informazioni; mantenimento di una Restricted List allo scopo, tra l altro, di gestire potenziali situazioni di conflitto di interesse attraverso l imposizione di limitazioni all attività di business, di consulenza in materia di investimenti e di ricerca; monitoraggio delle transazioni su strumenti finanziari effettuate da dipendenti, che potrebbero fronteggiare situazioni di conflitto di interesse nello svolgimento delle proprie funzioni; formazione del personale; comunicazione alla clientela dei conflitti di interesse non evitabili preventivamente alla chiusura di una transazione o alla prestazione di consulenza in materia di investimenti. In particolare, vorremmo porre in evidenza le seguenti situazioni. All atto di acquisto di quote di fondi di investimento, di certificati e di obbligazioni strutturate, il cliente potrebbe dover corrispondere alla Banca commissioni incluse nel prezzo di sottoscrizione. La Banca lo infomerà in merito alle commissioni applicate. Inoltre, la Banca abitualmente riceve incentivi, legati alla prestazione di servizi di investimento, da parte di imprese di investimento ed emittenti a fronte dell acquisto o sottoscrizione di strumenti finanziari da parte della clientela. Tali incentivi includono: commissioni di mantenimento da corrispondere su base ricorrente da parte delle imprese di investimento come quota delle commissioni di gestione incassate; commissioni di vendita, nella forma di commissioni di sottoscrizione, sconti sul prezzo di emissione e commissioni di mantenimento corrisposte dagli emittenti di strumenti finanziari collocati dalla Banca. La percezione di tali commissioni e di altri incentivi è legata all acquisto e vendita di strumenti finanziari e consente da un lato la fornitura di un infrastruttura efficiente e di elevato standard qualitativo, dall altro l ampliamento della gamma degli strumenti finanziari offerti alla clientela. La Banca comunicherà il livello degli incentivi preventivamente alla conclusione di una transazione, anche nel caso in cui essa offra il servizio di consulenza in materia di investimenti. In aggiunta, in relazione ai servizi di investimento prestati, la Banca riceve incentivi monetari e non, come analisi finanziarie ed altre informazioni rilevanti, corsi di formazione ed in varia misura servizi di natura tecnica ed infrastrutture per l accesso ai sistemi informativi di terzi. L accettazione di tali incentivi non è direttamente connessa ai servizi forniti al cliente, ma la Banca utilizza tali incentivi per prestare il proprio servizio secondo gli elevati standard qualitativi richiesti e per migliorare costantemente tale servizio. La Banca è disponibile a comunicare il dettaglio di tali incentivi su richiesta. La Banca può corrispondere incentivi, anche ad imprese di investimento facenti parte del proprio Gruppo, a fronte dell attività di collocamento di servizi di investimento e/o prodotti finanziari svolta da tali soggetti. A favore della rete di vendita, costituita da dipendenti ovvero promotori finanziari, sono previsti schemi di incentivi a scaglioni per prodotti di singoli emittenti, ad esempio nel contesto di singole campagne di vendita per fondi o certificati di specifici emittenti ed imprese di investimento, che potrebbero far parte del Gruppo Deutsche Bank. Inoltre, la Banca informa la clientela dell esistenza di potenziali conflitti di interesse nei materiali di ricerca di investimenti prodotti o distribuiti dalla stessa. Su richiesta, la Banca fornirà ulteriori dettagli in relazione ai principi esposti in questo documento. E possibile reperire la Policy Globale sulla gestione dei conflitti di interesse sul sito www.deutsche-bank.it. pag 18 di 23

MiFID Strategia di esecuzione Strategia di esecuzione 1 Premessa 1.1 Obiettivo ed ambito di applicazione La presente strategia di esecuzione prevede meccanismi di esecuzione definiti ed attuati da Deutsche Bank SpA (di seguito anche DB ) al fine di ottemperare all obbligo di eseguire gli ordini alle condizioni più favorevoli per il cliente (clienti al dettaglio, clienti professionali e controparti qualificate) di cui alle direttive 2004/39/CE del 21.4.2004 e 2006/73 del 10.8.06 (direttive cd. MiFID di primo e secondo livello, rispettivamente), come recepite ed implementate in Italia con D.Lgs. del 30 agosto 2007 modificativo del Testo Unico della Finanza. DB darà attuazione - in via di ricezione e trasmissione, ovvero di esecuzione e/o negoziazione - agli ordini di acquisto e vendita impartiti dalla propria clientela ed aventi ad oggetto gli strumenti finanziari di seguito specificati (di seguito Strumento/i ), sulla base della presente strategia di esecuzione (di seguito Strategia ). I fattori considerati in sede di esecuzione degli ordini per il raggiungimento del miglior risultato possibile per il cliente sono primariamente il prezzo di esecuzione, ed i relativi costi associati alla transazione, la probabilità di esecuzione dell ordine sul Mercato (come di seguito definito) selezionato, la rapidità di esecuzione nonchè la natura dell ordine e/o dello Strumento. Nella definizione dei suddetti fattori considerati, DB assume che l interesse primario del cliente sia quello di conseguire il miglior prezzo possibile per il suo ordine, prendendo in considerazione tutti i costi che gravano sulla transazione. Inoltre, si assume che sia interesse del cliente non subire a suo svantaggio la variazione dei prezzi di mercato, pertanto il Mercato viene prescelto anche in funzione della probabilità di eseguire totalmente l ordine in un periodo di tempo breve. Per i soli clienti professionali, ovvero per le controparti qualificate e sulla base di specifici accordi conclusi con DB, si adotteranno strategie di esecuzione idonee a realizzare l interesse del cliente stesso con specifico riferimento o al prezzo o alla liquidità, lasciando a DB la facoltà di trasmettere l ordine al Mercato che costituisca la sede di migliore esecuzione, nei termini sopra visti, o di eseguirlo in conto proprio ovvero, da ultimo, di identificare, se possibile, le migliori condizioni di esecuzione presso altri intermediari o controparti qualificate. 1.2 Istruzioni specifiche dei clienti Il cliente ha la facoltà di impartire alla DB istruzioni vincolanti in merito alle modalità di esecuzione dei propri ordini. Tali specifiche diverse istruzioni del cliente prevalgono sui principi e sulle modalità di esecuzione degli ordini indicati nella Strategia. Si evidenzia che tali specifiche diverse istruzioni del cliente possono, tuttavia, pregiudicare le misure previste nella presente Strategia. Pertanto la DB si atterrà a tali istruzioni senza assumersi obblighi relativamente al raggiungimento del miglior risultato possibile per il cliente secondo le modalità indicate nella Strategia. 2 Meccanismi previsti dalla Strategia 2.1. Premesse DB non aderisce direttamente ad alcun sistema di esecuzione di ordini aventi ad oggetto Strumenti (derivati inclusi), ma si avvale di controparti qualificate ovvero di intermediari che le consentono di prestare i propri servizi di ricezione e trasmissione ordini e la propria attività di esecuzione e/o negoziazione. Gli ordini ricevuti dalla clientela saranno trattati con specifico riferimento alla tipologia di Strumento oggetto del servizio interessato, ed in particolare: 2.2 Strumenti quotati e scambiati su Mercati Regolamentati (di seguito Mercati ) italiani ed esteri I relativi ordini saranno trasmessi da DB ai predetti intermediari e/o controparti qualificate, attraverso procedure di interconnessione automatiche o manuali, sui singoli Mercati italiani (Allegato 1) ed esteri (Allegato 2) per i quali è attual- pag 19 di 23