INTERVENTI SU AREE ESTERNE
L OGGETTO DELLA RELAZIONE Quale titolo edilizio per gli interventi edilizi da esterno che sono utili alla creazione di ombra e alla migliore fruizione dello spazio? -Gazebi - Chioschi - Pensiline, - Pergolati, - Tende-pergola e strutture simili.
NORME DI RIFERIMENTO Art. 6 e art. 6 bis del Testo Unico Edilizia (DPR n. 380/2001) Normativa regionale di riferimento, ove presente Normativa locale: regolamenti, piani urbanistici
ART. 6 TESTO UNICO EDILIZIA 1. Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, di quelle relative all efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo: ( ) e-quinquies) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.
PUNTI DI ATTENZIONE SULL ART. 6 l incipit del comma 1; la lett. e-quinques del medesimo comma 1. L incipit del comma 1 precisa che sono Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell attività edilizia : di conseguenza, è vero che la posa di arredi esterni è attività edilizia libera, ma solo nella misura in cui ciò è consentito dagli strumenti urbanistici comunali, ossia strumenti di pianificazione, regolamento edilizio, di decoro urbano, di installazione di strutture precarie.
GLI ELEMENTI DI ARREDO Il Legislatore ritiene attività edilizia libera la posa degli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici. Sebbene la definizione sia generica e possibile causa di equivoci, gli elementi di arredo ricomprendono i modesti pergolati, le pensiline, i piccoli barbecue, il forno in muratura di dimensioni contenute, i gazebo di ridotte dimensioni aperti su tutti i lati e coperti con teli e simili.
PRIMA REGOLA Abbiamo, a questo punto, un primo aspetto fondamentale: prima di poter installare un elemento di arredo esterno è fondamentale verificare i regolamenti locali aventi incidenza nel settore edilizio-urbanistico. Ad esempio, potrebbero essere previsti divieti in determinate zone (si pensi al centro storico), oppure limiti di dimensioni o di numero di strutture installabili o divieto di utilizzo di determinati materiali.
LA COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI ASSEVERATA (CILA) Il nuovo Decreto SCIA 2 (Decreto Legislativo 25 novebre 2016 n. 222) prevede un importante novità ai nostri fini: la comunicazione inizio lavori asseverata (CILA) per la realizzazione di pertinenze minori, ossia non qualificabili come interventi di nuova costruzione ovvero aventi un volume inferiore al 20% dell edificio principale (punto 34, settore Edilizia, all. A).
LA CILA La CILA deve essere trasmessa allo sportello unico dell edilizia del Comune, anche per via telematica, prima di effettuare l intervento, corredata da: l elaborato progettuale; l asseverazione di un tecnico abilitato che attesta, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché che sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell'edilizia e che non vi è interessamento delle parti strutturali dell'edificio; i dati identificativi dell'impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori.
LE PERTINENZE MINORI Le pertinenze minori sono quei manufatti che hanno dimensioni maggiori rispetto ai semplici arredi da esterno e che, comunque, non hanno una propria autonomia ma una funzionalità temporanea ed una modalità costruttiva semplice, tali da essere facilmente smontabili. Si pensi ad un gazebo di dimensioni un po più importanti rispetto a quelli modesti utilizzati come arredo esterno o ad una tenda-pergola che copre un area notevole.
SECONDA REGOLA La CILA sarà necessaria per tutto ciò che non è arredo esterno di modeste dimensioni e che, al contempo, non è di tale imponenza costruttiva da superare il 20% del volume dell abitazione principale alla quale è legata
LIMITI DA RISPETTARE Anche per le installazioni subordinate alla CILA, secondo quanto previsto dal nuova art. 6-bis, vengono fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia.
LA NORMATIVA REGIONALE Bisogna sempre verificare la presenza di eventuali norme regionali in materia, in particolare nel caso di interventi da eseguire nelle Regioni a statuto speciale. Nel caso di dubbi, il Comune è solitamente in grado di fornire l assistenza necessaria sul punto
CONCLUSIONI è fondamentale sempre verificare gli strumenti urbanistici ed i regolamenti locali aventi incidenza nel settore edilizio (regolamento edilizio, di decoro urbano, di installazione di strutture precarie); verificare se il manufatto è qualificabile come mero elemento di arredo esterno o come pertinenza, sulla base delle dimensioni e della funzionalità: solo nel secondo caso servirà la CILA, mentre nel primo caso saremo di fronte ad un ipotesi di attività edilizia libera;
CONCLUSIONI Tutto ciò che non rientra nell attività edilizia libera e/o nella CILA necessita di un titolo edilizio vero e proprio: si pensi ad un gazebo di dimensioni superiori al 20% dell immobile principale o ad una tettoia rilevante
I CHIARIMENTI DEGLI UFFICI Chiedere sempre preventivamente chiarimenti agli uffici tecnici comunali: su questo aspetto desidero richiamare la Vostra attenzione su quanto previsto dall art. 1 comma 3 del già citato nuovo Decreto SCIA 2 (Decreto Legislativo n. 222/2016): Le amministrazioni procedenti forniscono gratuitamente la necessaria attività di consulenza funzionale all'istruttoria agli interessati in relazione alle attività elencate nella tabella A, fatto salvo il pagamento dei soli diritti di segreteria previsti dalla legge.
IL RUOLO DEL COMUNE È importante che il Comune provveda ad aggiornare i propri regolamenti, in modo da non vanificare l intento liberalizzatoriodegli ultimi interventi legislativi: non solo questo aiuterebbe il cittadino e le imprese ma sarebbe un modo concreto di esercitare la propria autonomia normativa