Soggetto con poteri sostitutivi Segretario Generale Antonino Sanò e-mail: segreteria@comune.marcon.ve.it-tel. 041/5997111/205



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SCHEDA DI PROCEDIMENTO Denominazione del procedimento RICHIESTA DI RESIDENZA CITTADINI UE Descrizione sommaria del procedimento Richiesta di residenza cittadini comunitari. Normativa di riferimento Regolamento DPR 223/89 D. Lgs 25.7.98 n. 286 art. 13 comma 2 lett. B DPR n. 394/99 D.M. 18.12.2000 art. 5 e 6 Circ.min.int. n.20/2003 Circ. min. Int. n. 16/2007 D. Lgs. 8.1.2007 n. 3 (permesso sogg. CE) D. Lgs. 6.2.2007 n. 30 Circ.Min.Int. n.20/2003 D.L NR. 5 9/02/2012 Unità Organizzativa Responsabile SERVIZIO DEMOGRAFICI E CIMITERIALI Ufficio Anagrafe Responsabile del procedimento e ufficio L Ufficiale d anagrafe Lazzarini dott.ssa Maria Teresa - e.mail: elettorale@comune.marcon.ve.it Tel. informazioni 041 5997113. Il Responsabile del procedimento riceve presso il Centro Civico A.Moro Via della Cultura, 3 Tel. 041 5997113 e-mail: - elettorale@comune.marcon.ve.it orari di apertura: lunedì - martedì - mercoledì venerdì e sabato 9.30/12.00 giovedì 15.00/17.00. Responsabile competente all adozione del L ufficiale d Anagrafe delegato provvedimento finale. Soggetto con poteri sostitutivi Segretario Generale Antonino Sanò e-mail: segreteria@comune.marcon.ve.it-tel. 041/5997111/205 Tipologia del provvedimento finale Documenti necessari Iscrizione per dimora abituale nei registri anagrafici. Tutti i cittadini degli stati dell'unione Europea che prevedono di soggiornare in Italia per un periodo superiore ai 3 mesi, sono tenuti ai fini della regolarizzazione del loro soggiorno, a presentarsi all'ufficio anagrafe del Comune di Marcon. Oltre alla domanda il richiedente deve presentare i documenti necessari in relazione alla condizione nella quale si trova: Dichiarazione di residenza: Allegato B: documentazione necessaria per l iscrizione anagrafica di cittadini di Stati appartenenti all Unione Europea. 1. Cittadino lavoratore subordinato o autonomo 1 2) documentazione comprovante la qualità di lavoratore subordinato o autonomo ;*

3) copia degli atti originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la composizione della 2. Cittadino titolare di risorse economiche sufficienti al soggiorno (non lavoratore) 2) autodichiarazione del possesso di risorse economiche sufficienti per non diventare un onere a carico dell assistenza sociale dello Stato. La somma di riferimento corrisponde all importo dell'assegno sociale che, per il 2012 è di euro 5.577,00 lordi annui. Ai fini dell'iscrizione anagrafica è valutata anche la situazione complessiva personale dell'interessato;* 3) copia di un assicurazione sanitaria che copra i rischi sanitari sul territorio nazionale, valida per almeno un anno, oppure copia di uno dei seguenti formulari rilasciati dallo Stato di provenienza: E106, E120, E121 (o E 33), E109 (o E 37);* 4) copia degli atti originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la composizione della Art. 7 comma 3 d.lgs. n. 30/2007 Il cittadino dell'unione, già lavoratore subordinato o autonomo sul territorio nazionale, conserva il diritto al soggiorno di cui al comma 1, lettera a) quando: a) è temporaneamente inabile al lavoro a seguito di una malattia o di un infortunio; b) è in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata dopo aver esercitato un'attività lavorativa per oltre un anno nel territorio nazionale ed è iscritto presso il Centro per l'impiego, ovvero ha reso la dichiarazione, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, così come sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, che attesti l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa; c) è in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata al termine di un contratto di lavoro di durata determinata inferiore ad un anno, ovvero si è trovato in tale stato durante i primi dodici mesi di soggiorno nel territorio nazionale, è iscritto presso il Centro per l'impiego ovvero ha reso la dichiarazione, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, così come

sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, che attesti l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa. In tale caso, l'interessato conserva la qualità di lavoratore subordinato per un periodo di un anno; d) segue un corso di formazione professionale. Salvo il caso di disoccupazione involontaria, la conservazione della qualità di lavoratore subordinato presuppone che esista un collegamento tra l'attività professionale precedentemente svolta e il corso di formazione seguito. 3. Cittadino studente (non lavoratore) 2) documentazione attestante l iscrizione presso un istituto scolastico o di formazione professionale;* 3) autodichiarazione del possesso di risorse economiche sufficienti per non diventare un onere a carico dell assistenza sociale dello Stato. La somma di riferimento corrisponde all importo dell'assegno sociale che, per il 2012 è di euro 5.577,00 lordi annui. Ai fini dell'iscrizione anagrafica è valutata anche la situazione complessiva personale dell'interessato:* 4) copertura dei rischi sanitari:* per lo studente che chiede l iscrizione nell anagrafe della popolazione residente : copia di un assicurazione sanitaria che copra i rischi sanitari sul territorio nazionale e valida per almeno un anno o almeno pari al corso di studi o di formazione professionale, se inferiore all anno o formulario comunitario; 5) copia degli atti originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la composizione della 4. Familiare 2 UE di cittadino di cui ai punti precedenti 2) copia degli atti originali, in regola con le norme sulla traduzione e la legalizzazione, di soggiorno (ad es. certificato di matrimonio per il coniuge, certificato di nascita con paternità e maternità per l?ascendente o il discendente);*

L iscrizione anagrafica del familiare presuppone che il cittadino dell Unione sia un lavoratore ovvero disponga per se stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti al soggiorno secondo i criteri di cui all'art. 29, co.3, lett. b), del d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286, rivalutati annualmente. Tabella esemplificativa Limite di reddito Numero componenti. 5.577,00 Solo richiedente. 8.365,00 Richiedente + un familiare. 11.154,00 Richiedente + due familiari. 13.942,50 Richiedente + tre familiari. 16.731,00 Richiedente + quattro familiari. 10.849,80 Richiedente + due o + minori di 14 anni. 13.562,25 Richiedente + due o + minori di 14 anni e un familiare ² Per familiare di cittadino dell Unione europea s intende : il coniuge; i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge; gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge (art.2 del d.lgs n.30/2007). Per tutti gli ascendenti e per i discendenti ultra 21enni, dichiarazione di vivenza a carico resa dal cittadino dell Unione in possesso di autonomi requisiti di soggiorno.* 5. Cittadino di Stato non appartenente all Unione, familiare di cittadino dell Unione Europea 1) copia del passaporto;* 2) carta di soggiorno di familiare di cittadino dell Unione, oppure ricevuta della richiesta di rilascio di carta di soggiorno*. Termini del procedimento * documentazione obbligatoria; **documentazione necessaria per la registrazione nell?anagrafe del rapporto di parentela e per il rilascio della certificazione. L'ufficiale d'anagrafe nei due giorni lavorativi successivi alla presentazione delle dichiarazioni effettua le iscrizioni anagrafiche. Se nel termine di 45 giorni dalla dichiarazione resa o inviata non è stata effettuata comunicazione di diniego con l'indicazione di eventuali requisiti mancanti o degli

accertamenti svolti con esito negativo, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto in essere alla data della dichiarazione. Strumenti di tutela amministrative e giurisdizionale In caso di inerzia della struttura competente, il cittadino si può rivolgere al soggetto avente potere sostitutivo (segretario generale); Pagamenti ESENTE Data ultimo aggiornamento scheda 30.05.2013